CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER L'ATTIVITA' AGRICOLA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER L'ATTIVITA' AGRICOLA
AGRICOLTORE 2000
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NOTA INFORMATIVA
Prodotto Agricoltore 2000
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2014)
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:
Definizioni comuni a tutte le garanzie
Assicurato
Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Azienda agricola
I fondi, il complesso di Fabbricati e loro Contenuto, le Macchine ed attrezzi ed il Foraggio il tutto avente l’ubicazione indicata nella scheda di Polizza e pertinente all’esercizio di un’attività agricola autonoma, individuata, territorialmente delimitata, destinata alla coltivazione di prodotti per l’alimentazione e/o allevamento di Bestiame; con le attività connesse e con le minori attività effettuabili in una azienda agricola.
Fanno parte dell’Azienda agricola reparti, officine e laboratori sussidiari purché da essa dipendenti entro i confini aziendali e destinati all’uso esclusivo della stessa. Sono escluse le aziende di floricoltura e le aziende di commercializzazione di foraggi.
Bestiame
Xxxxxx, equini, ovini, suini, struzzi e animali da cortile.
Contenuto
- Arredamento e valori
Mobilio, arredamento in genere, vestiario, biancheria, servizi per famiglia, oggetti preziosi, provviste alimentari, elettrodomestici, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre macchine elettriche o elettroniche d’ufficio, compresi strumenti professionali nonché materiale accessorio, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza, casseforti, sistemi di allarme ed apparati di prevenzione antifurto e quant’altro inerente il normale contenuto di casa o d’ufficio. Sono compresi altresì nell’ambito privato e d’ufficio denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
- Scorte e prodotti
Tutto quanto prodotto o consumato per la normale conduzione dell’Azienda agricola compresi, combustibili e carburanti di normale dotazione dell’azienda stessa.
Sono esclusi i cereali non trebbiati nonché i prodotti attaccati al suolo o alle piante.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Fabbricato
I locali di proprietà o in locazione all’Assicurato adibiti all’attività indicata nella scheda di Polizza costituenti l’intero fabbricato avente l’ubicazione indicata nella predetta scheda o una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l’area e compresi anche:
- i locali adibiti ad abitazione e/o ufficio;
- opere di fondazione o interrate;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica;
- impianti elettrici fissi - impianti idrici ed igienici - impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d’aria - ascensori e montacarichi - silos - altri impianti fissi ed installazioni al servizio dell’Azienda agricola considerati immobili per natura o per destinazione;
- serre in materiali Incombustibili;
- antenne radio-telericeventi;
- cantine - box - altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- muri di cinta - recinzioni fisse - cancellate - porticati;
- tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Foraggio
Prodotti vegetali destinati al nutrimento del Bestiame dell'Azienda agricola quali paglia, stramaglie e simili, anche all’aperto nell’ambito dell’Azienda stessa.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo, che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo o Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Macchine ed attrezzi
Veicoli agricoli semoventi, attrezzature anche automatizzate di stalla, di sala di mungitura e di cantina; attrezzatura di controllo alimentazione, attrezzature di reparti sussidiari ad uso dell’Azienda agricola; macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici - ovunque poste e circolanti entro i confini d’Italia esclusi i veicoli immatricolati al P.R.A..
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell’assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in percentuale sull’importo indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
L' Impresa assicuratrice.
L'assicurazione Incendio
Cumulo
L’insieme di Foraggio separato da altro Foraggio da spazio vuoto inferiore a 20 mt. posto sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti o all’aperto.
Sono previsti tre tipi di cumuli:
a) fino a 10 ton; b) fino a 30 ton; c) oltre 30 ton .
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Incendio
Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
L'assicurazione Furto e Rapina
Furto
L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.
Rapina
L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarre profitto per sé o per altri.
Vetro anticrimine
Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un’unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.
Valori
Gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su altri metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura) raccolte e collezioni, denaro, titoli di credito, carte in genere rappresentanti valori, valori bollati e postali.
L'assicurazione Elettronica
Apparecchiature elettroniche
a) sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche anche finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell’attrezzatura automatizzata di stalla;
b) registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici ed unità di controllo e produzione al servizio delle attrezzature, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofonici, di allarme e di segnalazione in genere;
il tutto presso l’ubicazione indicata nella scheda di Polizza e ad uso esclusivo dell’Azienda agricola assicurata.
L'assicurazione Tutela Giudiziaria
Europa
Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicurazioni S.P.A.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per la quale è prestata l’Assicurazione.
Servizio Assistenza
Centrale Operativa
E’ la struttura di Pronto Assistance Servizi S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXX, costituita da tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Prestazioni
Le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assistenza.
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 9 “Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:
- L’assicurazione Incendio. Garantisce il Fabbricato in cui si svolge l’attività e ciò che contiene, il Bestiame, il Foraggio, contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l’assicurazione Incendio delle condizioni di assicurazione;
- L’assicurazione Furto e Rapina. Garantisce i beni (Arredamento e Valori, Scorte e prodotti) contenuti nei locali ove si svolge l’attività e il Bestiame contro il rischio di Furto e Rapina, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina delle condizioni di assicurazione;
- L’assicurazione Elettronica (acquistabile solo in abbinamento all’assicurazione Incendio del Contenuto e delle Macchine e attrezzi). Garantisce le Apparecchiature elettroniche contro i danni materiali diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l’assicurazione Elettronica delle condizioni di assicurazione;
- L’assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro può essere acquisita solo se presente la garanzia Responsabilità civile verso terzi). Garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell’attività assicurata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro delle condizioni di assicurazione;
- L’assicurazione Tutela Giudiziaria (acquistabile solo in abbinamento all’assicurazione Responsabilità civile verso terzi). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie nell’ambito dell’attività assicurata, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l’assicurazione Tutela Giudiziaria delle condizioni di assicurazione;
- Servizio Assistenza (acquistabile solo in abbinamento all’assicurazione Incendio e/o Furto e Rapina e/o Responsabilità civile verso terzi). Garantisce prestazioni di aiuto
immediato all’Assicurato a tutela dei locali in cui svolge l’attività e alla sua persona, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano il Servizio Assistenza delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dei suddetti quadri di garanzia e delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e, relativamente alla garanzia Furto, qualora ricorrano le condizioni di locali temporaneamente incustoditi previste dall'articolo 24 “Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi” delle “Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina”; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’art. 3 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione delle suddette garanzie e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 258,23, Indennizzo corrisposto Euro 241,77.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 10% minimo Euro 258,23, Indennizzo corrisposto Euro 241,77.
Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 5.164,57, Indennizzo corrisposto Euro 5.164,57.
Nell’assicurazione Incendio ed Elettronica, può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 34 “Assicurazione parziale” delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio, Furto e Rapina ed Elettronica”.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il
Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 “Aggravamento del Rischio” e 7 “Diminuzione del Rischio” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione della Provincia di ubicazione del Contenuto assicurato (Assicurazione Incendio) rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili al Contenuto. Ad esempio si dichiara in Polizza che il Contenuto assicurato dalla garanzia Assicurazione Incendio risulta riposto in un Fabbricato ubicato in una Provincia di Classe I mentre, a seguito di trasloco con conseguente cambio di ubicazione, la nuova Provincia risulta essere di Classe II, o viceversa.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Il Premio - se superiore a Euro 154,94 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo). L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.
AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1°comm a, del codice civile).
7. Rivalse
AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 8 “Recesso in caso di Sinistro” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”.
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1°comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quelli relativi al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la Garanzia Aggiuntiva B) “Fuoriuscita di liquidi” - “Spese di ricerca e di ripristino”. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall’art. 12 “Obblighi in caso di Sinistro” delle “Norme comuni a tutte le garanzie” e dagli artt. 32 “Procedura per la valutazione del danno – Nomina e mandato dei Periti”, 36 “Ispezione dei beni assicurati” e 38 “Esagerazione dolosa del danno” delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio, Furto e Rapina ed Elettronica”.
AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria S.p.a.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dall’art. 65 “Gestione del Sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Giudiziaria”.
Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi S.p.A.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dagli artt. 69 “Limitazione delle Prestazioni”e 71 “Istruzioni per la richiesta di assistenza” delle “Norme che regolano il Servizio di Assistenza”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.0000.0000
Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire
l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedute arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
AGRICOLTORE 2000 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SOMMARIO
Definizioni comuni a tutte le garanzie
1 Norme che regolano l'assicurazione in generale
1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
2 Altre assicurazioni
3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
4 Frazionamento del Premio
5 Modifiche dell'assicurazione
6 Aggravamento del Rischio
7 Diminuzione del Rischio
8 Recesso in caso di Sinistro
9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 10 Oneri fiscali
11 Rinvio alle norme di legge
2 Norme comuni a tutte le garanzie
12 Obblighi in caso di Sinistro 13 Indicizzazione
14 Limite massimo dell'Indennizzo
3 Norme che regolano l’assicurazione Incendio
Definizioni
15 Oggetto dell’assicurazione 16 Limiti di Xxxxxxxxxx
17 Esclusioni
18 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno 19 Anticipo dell’Indennizzo
Garanzie Aggiuntive
A) Eventi eccezionali
B) Fuoriuscita di liquidi
C) Merci in refrigerazione
D) Fenomeno elettrico
E) Ricorso terzi
4 Norme che regolano l’assicurazione Furto e Rapina
Definizioni
20 Oggetto dell’assicurazione 21 Mezzi di chiusura dei locali 22 Limiti di Indennizzo
23 Esclusioni
24 Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi 25 Determinazione del danno
26 Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro 27 Primo rischio assoluto
Garanzia Aggiuntiva
F) Somma integrativa per danni cagionati da ladri
5 Norme che regolano l’assicurazione Elettronica
Definizioni
28 Oggetto dell’assicurazione
29 Esclusioni
30 Somma assicurata
31 Determinazione dell’ammontare del danno
6 Norme che regolano l’assicurazione Incendio, Furto e Rapina ed Elettronica
32 Procedura per la valutazione del danno - Nomina e mandato dei Periti 33 Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza
34 Assicurazione parziale
35 Pagamento dell’Indennizzo 36 Ispezione dei beni assicurati 37 Titoli di credito
38 Esagerazione dolosa del danno
7 Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
39 Oggetto dell’assicurazione
40 Responsabilità personale dei dipendenti 41 Estensioni di garanzia
42 Ricorso terzi da incendio
43 Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori 44 Xxxxx da interruzione o sospensione di attività 45 Xxxxx a mezzi sotto carico o scarico
46 Committenza veicoli
47 Proprietà e conduzione di beni immobili
48 Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio 49 Danni da cedimento o franamento del terreno
50 Danni a condutture ed impianti sotterranei 51 Inquinamento accidentale
52 Persone non considerate “terzi” 53 Esclusioni
54 Rischi atomici e danni all’ambiente 55 Pluralità di assicurati
56 Validità territoriale
57 Gestione delle vertenze
8 Norme che regolano l’assicurazione Tutela Giudiziaria
Definizioni
58 Oggetto dell’assicurazione
59 Ambito dell'assicurazione
60 Esclusioni
61 Decorrenza della garanzia
62 Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile 63 Validità territoriali
64 Denuncia del Sinistro e scelta del legale 65 Gestione del Sinistro
Condizione Particolare
A) Procedimento penale per delitto doloso
Servizio Assistenza
Definizioni
Norme che regolano il Servizio Assistenza
66 Oggetto delle Prestazioni
67 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni 68 Validità territoriale
69 Limitazione delle Prestazioni 70 Diritti
71 Istruzioni per la richiesta di assistenza
Definizioni comuni a tutte le garanzie
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Azienda agricola I fondi, il complesso di Fabbricati e loro Contenuto, le Macchine ed attrezzi ed il Foraggio il tutto avente l’ubicazione indicata nella scheda di Polizza e pertinente all’esercizio di un’attività agricola autonoma, individuata, territorialmente delimitata, destinata alla coltivazione di prodotti per l’alimentazione e/o allevamento di Bestiame; con le attività connesse e con le minori attività effettuabili in una azienda agricola.
Fanno parte dell’Azienda agricola reparti, officine e laboratori sussidiari purché da essa dipendenti entro i confini aziendali e destinati all’uso esclusivo della stessa. Sono escluse le aziende di floricoltura e le aziende di commercializzazione di foraggi.
Bestiame Bovini, equini, ovini, suini, struzzi e animali da cortile.
Contenuto - Arredamento e valori
Mobilio, arredamento in genere, vestiario, biancheria, servizi per famiglia, oggetti preziosi, provviste alimentari, elettrodomestici, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre macchine elettriche o elettroniche d’ufficio, compresi strumenti professionali nonché materiale accessorio, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza, casseforti, sistemi di allarme ed apparati di prevenzione antifurto e quant’altro inerente il normale contenuto di casa o d’ufficio. Sono compresi altresì nell’ambito privato e d’ufficio denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
- Scorte e prodotti
Tutto quanto prodotto o consumato per la normale conduzione dell’Azienda agricola compresi, combustibili e carburanti di normale dotazione dell’azienda stessa.
Sono esclusi i cereali non trebbiati nonché i prodotti attaccati al suolo o alle piante.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Fabbricato I locali di proprietà o in locazione all’Assicurato adibiti all’attività indicata nella scheda di Polizza costituenti l’intero fabbricato avente l’ubicazione indicata nella predetta scheda o una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l’area e compresi anche:
- i locali adibiti ad abitazione e/o ufficio;
- opere di fondazione o interrate;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica;
- impianti elettrici fissi - impianti idrici ed igienici - impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d’aria - ascensori e montacarichi - silos - altri impianti fissi ed installazioni al servizio dell’Azienda agricola considerati immobili per natura o per destinazione;
- serre in materiali Incombustibili;
- antenne radio-telericeventi;
- cantine - box - altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- muri di cinta - recinzioni fisse - cancellate - porticati;
- tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Foraggio Prodotti vegetali destinati al nutrimento del Bestiame dell'Azienda agricola quali paglia, stramaglie e simili, anche all’aperto nell’ambito dell’Azienda stessa.
Franchigia La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo, che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo o La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Risarcimento
Macchine ed attrezzi Veicoli agricoli semoventi, attrezzature anche automatizzate di stalla, di sala di mungitura e di cantina; attrezzatura di controllo alimentazione, attrezzature di reparti sussidiari ad uso dell’Azienda agricola; macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici - ovunque poste e circolanti entro i confini d’Italia esclusi i veicoli immatricolati al P.R.A..
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell’assicurazione.
Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in percentuale sull’importo indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società L' Impresa assicuratrice.
1 Norme che regolano l'Assicurazione in generale
1
1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..
2 Altre assicurazioni
Il Contraente, o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx. In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.
3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente o l’Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Il Premio può essere corisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.
4 Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.
5 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
6 Aggravamento del Rischio
Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C..
7 Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
8 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto
dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
9 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata non inferiore all’anno, e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
11 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.
2 Norme comuni a tutte le garanzie
12 Obblighi in caso di Sinistro
I Sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall’Assicurato per scritto alla Società entro il termine di tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Ove si tratti di incendio che configuri un’ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del
danno. L’Assicurato o il Contraente dovrà altresì:
a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all’emittente, nonché esperire – se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell’eventuale reato, senza avere per tale titolo, diritto ad Indennizzo alcuno;
c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore; d) tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell’eventuale ritrovamento.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;
sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del
Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.
Le spese sostenute per adempire agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Ove fosse interessata la garanzia “Tutela Giudiziaria”, unitamente alla denuncia, l’Assicurato deve fornire alla Società o ad
Europa Tutela Giudiziaria S.p.A. tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima
urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro, regolarizzandoli a proprie
spese secondo le norme fiscali in vigore.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 C.C..
13 Indicizzazione
Alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati del mese di settembre dell’anno solare antecedente la data di effetto della Polizza stessa e di conseguenza:
a) se fra l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente la scadenza di una rata annua e l’indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i massimali, le somme assicurate, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta ed i premi vengono aumentati o ridotti in eguale misura, a partire dalla scadenza stessa;
b) allorché l’indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito è facoltà del Contraente di rinunciare all’adeguamento della Polizza ed i massimali, le somme assicurate, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta ed il Premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie nonché i minimi ed i massimi di Scoperto.
Sempre che il Contraente non abbia rinunciato all’indicizzazione come previsto dal punto b), l’art. 34 non si applica quando, al momento del Sinistro, il valore delle cose assicurate non superi del 10% le relative somme indicate in Polizza. Qualora detto limite venisse superato, la regola proporzionale verrà applicata sull’eccedenza.
Non è ammessa compensazione tra somme assicurate per partite diverse.
14 Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta ad indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza.
3 Norme che regolano l'assicurazione Incendio
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Cumulo L’insieme di Foraggio separato da altro Foraggio da spazio vuoto inferiore a 20 mt. posto sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti o all’aperto.
Sono previsti tre tipi di cumuli:
a) fino a 10 ton; b) fino a 30 ton; c) oltre 30 ton .
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Incendio Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
15 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di legge, dai seguenti eventi:
⚫ a) Incendio;
⚫ b) fulmine;
⚫ c) Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che a sua insaputa siano presenti in locali adiacenti;
⚫ d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
⚫ e) ordine dell’Autorità, o azioni di terzi o dell’Assicurato, diretti a impedire o arrestare l’Incendio;
⚫ f) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti, o in uso, all’Assicurato o al Contraente, purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d’acqua;
⚫ g) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
⚫ h) onda sonica causata da aeromobile che supera la barriera del suono;
⚫ i) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi indicati ai punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
⚫ l) relativamente al Foraggio, qualora sia prevista la relativa partita per l’Incendio nella scheda di Polizza, per effetto di eccessiva fermentazione, per combustione spontanea anche quando non ci sia sviluppo di Incendio, comprese anche le spese sostenute per lo smassamento del Foraggio in cui la fermentazione e/o combustione spontanea ha avuto luogo. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 10% dell’Indennizzo con il minimo di € 51,65.
Sono altresì indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi garantiti in Polizza:
⚫ m) i costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione dei documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati, sino alla concorrenza di € 2.582,28 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;
⚫ n) le spese fisse ed insopprimibili sostenute a seguito d’interruzione di attività sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza;
⚫ o) i danni al Bestiame, se assicurato, da:
- asfissia provocata da fumi, gas, vapori sviluppatisi a seguito di Incendio, Esplosione e Scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 mt. da esse;
- folgorazione provocata da guasto agli impianti elettrici ed a meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia è operante solo se gli impianti ed i meccanismi sono realizzati a regola d’arte ed efficacemente collegati a terra;
⚫ p) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell’Indennizzo dovuto con il massimo di € 51.645,69 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo; le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono limitate ad un massimo di € 5.164,57 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;
⚫ q) le spese di rimozione e di ricollocamento del Contenuto dei locali indicati in Polizza e per consentire il ripristino degli stessi, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell’Indennizzo dovuto con il massimo di € 15.493,71 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;
⚫ r) le spese di riprogettazione del Fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all’epoca, il tutto sino alla concorrenza del 5% dell’Indennizzo dovuto con un massimo di € 10.329,14 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;
16 Limiti di Indennizzo
L’assicurazione, anche per le successive “Garanzie Aggiuntive”, se operanti, è prestata entro i seguenti limiti:
⚫ relativamente al Fabbricato:
- per serre: € 2.582,28 complessivamente;
⚫ relativamente al Contenuto:
- per quadri ed oggetti d’arte: € 7.746,85 per singolo oggetto;
- per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni: 10% della somma assicurata con il limite di € 5.164,57;
- per denaro, carte valori e titoli di credito in genere: 4% della somma assicurata con il limite di € 1.549,37;
⚫ relativamente al Bestiame:
- per bovini ed equini € 26.000,00 per singolo capo;
- per bovini, equini ed ovini, all’aperto, purché sui fondi condotti dall’Assicurato, sui pascoli compreso l’alpeggio e sulle strade che vi conducono: 10% della somma assicurata;
- xxx xxxxxxx, purché in apposito recinto: 10% della somma assicurata col massimo di € 2.582,25 per singolo capo;
- per suini: € 1.032,91 per ogni capo;
- per animali da cortile: € 1.032,91 complessivamente.
17 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
⚫ a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il
Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
⚫ b) verificatisi in occasione di Esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo
dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
⚫ c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto alla garanzia
aggiuntiva “A – Eventi eccezionali” se operante;
⚫ d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
⚫ e) di smarrimento, furto o rapina;
⚫ f) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva “D - Fenomeno elettrico” se operante;
⚫ g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di
fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva “C - Merci in refrigerazione” se operante;
⚫ h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, sospensione di
lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
18 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno a) per il Fabbricato
Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione “a valore a nuovo” ottenuto secondo i seguenti criteri:
1) stima della spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato escluso solo il valore dell’area;
2) stima del valore del Fabbricato al momento del Sinistro che si ottiene applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette e con un limite di Indennizzo pari al doppio del valore del Fabbricato stimato come al punto 2).
Inizialmente il pagamento dell’Indennizzo resta limitato al valore del Fabbricato al momento del Sinistro come previsto al
punto 2) mentre il supplemento di indennità a nuovo – pari alla differenza tra le stime di cui ai punti 1) e 2) – verrà corrisposto, a condizione che la ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo
di xxxxxxx, salvo ritardi per legittimi impedimenti, trascorsi 30 giorni dal termine della ricostruzione.
Agli effetti dell’art. 34 (Assicurazione parziale) si concorda che:
⚫ qualora la somma assicurata sia inferiore al “valore a nuovo” dei beni assicurati, ma superiore al valore dei medesimi al momento del Sinistro, la regola proporzionale verrà applicata solo sul supplemento di indennità a nuovo, nella misura data dal rapporto esistente tra la maggior somma assicurata rispetto al valore del Sinistro e l’intera differenza fra valore a nuovo e valore al momento del Sinistro;
⚫ qualora la somma assicurata sia uguale al valore dei beni al momento del Sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo;
⚫ qualora la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni al momento del Sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo e sull’importo del danno stimato verrà applicata la regola proporzionale, secondo le modalità stabilite dall’art. 34.
Nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, la Società pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o L’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.
b) per Contenuto, Xxxxxxxx ed attrezzi, Foraggio e Bestiame si stima:
il valore di tutte le cose assicurate al momento del Sinistro in relazione alla loro qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati od altre cause. L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra detto valore e quello delle cose rimaste illese o salvate o recuperate, stimate come sopra, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
Relativamente a Macchine ed attrezzi la cui data di costruzione e/o installazione e/o acquisto è inferiore a due anni, la determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo le spese necessarie per la riparazione con il massimo del valore del bene danneggiato al momento del Sinistro.
19 Anticipo dell’Indennizzo
Fermo il disposto dell’art. 35, l’Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo (determinato come previsto all’art. 18, con esclusione del supplemento di indennità a nuovo) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro e che l’entità del danno – escluso quello relativo al ricorso terzi – non sia inferiore al 40% delle somme complessivamente assicurate.
La Società sarà obbligata al pagamento dell’acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 516.456,90.
Garanzie Aggiuntive
(Operanti solo se indicato il relativo Premio sulla scheda di Polizza)
A) Eventi eccezionali
(non operanti per la garanzia “ricorso terzi”)
⚫ Eventi sociopolitici
La Società risponde:
⚫ dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da esse trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
⚫ degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommossa o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La garanzia è estesa all’occupazione non militare del Fabbricato. Se la durata dell’occupazione è superiore a 5 giorni l’assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.
Sono esclusi i danni:
⚫ di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabile ad
ammanchi di qualsiasi genere;
⚫ verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi
Autorità di diritto o di fatto;
⚫ causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da
alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell’Indennizzo stesso con il minimo di € 258,23.
La Società non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all’80% della somma assicurata per le singole partite.
⚫ Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dagli eventi sottoelencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze:
1) Grandine;
2) Vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, temporali) e cose abbattute e/o trasportate dal vento;
3) Acqua penetrata all’interno del Fabbricato:
a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Vento o Grandine;
b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da Grandine e/o neve.
Sono compresi altresì, con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato, i danni ad installazioni esterne quali:
⚫ cancelli, antenne, muri di recinzione;
⚫ tende, insegne e relativi sostegni, con un limite massimo di Indennizzo pari a € 2.582,28 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;
⚫ vetrate, lucernari, verande, tettoie aperte da uno o più lati o fabbricati incompleti nella copertura (escluso comunque quanto in essi contenuto);
⚫ lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, con massimo di
€25.822,84 per Sinistro e per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni:
⚫ subiti dai beni all’aperto ad eccezione di:
a) Bestiame nei limiti previsti al precedente art. 16:
b) Silos, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
⚫ causati da cedimento, smottamento e franamento del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito
dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d’acqua dalle usuali
sponde, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell’Indennizzo stesso con il minimo di € 258,23. La Società non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all’80% della somma assicurata per le singole partite.
⚫ Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia pari a € 258,23.
⚫ Sovraccarico di neve
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere.
Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai Fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.
La garanzia non è operante nel caso in cui i Fabbricati non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell’Indennizzo stesso con il minimo di € 1.032,91.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 20% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato, Contenuto, Macchine ed attrezzi, Foraggio e Bestiame con il massimo di
€51.645,69 per ogni Sinistro.
B) Fuoriuscita di liquidi
(non operante per la garanzia “Ricorso Terzi”)
⚫ Acqua condotta ed altri liquidi
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, pertinenti il Fabbricato.
Sono esclusi i danni:
⚫ derivanti da corrosione ed usura; | ||
⚫ derivanti da rottura di fognatura non di pertinenza del Fabbricato; | ||
⚫ al Foraggio, posto ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo. |
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo Sinistro e per ogni anno assicurativo, somma superiore a
€25.822,84 ed il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia di
€258,23.
⚫ Spese di ricerca e di ripristino
La Società in caso di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Acqua condotta ed altri liquidi, rimborsa:
⚫ le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno;
⚫ le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a € 1.032,91 per Sinistro e € 2.582,28 per anno assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 258,23.
In caso di coesistenza di danno da “Acqua condotta e altri liquidi” con “Spese di ricerca e ripristino” sarà applicata un’unica Franchigia di € 258,23.
⚫ Gelo
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura di condutture del Fabbricato, provocata dal gelo. Ai fini dell’operatività della presente garanzia il Fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente attivato.
Sono esclusi i danni:
⚫ derivati da spargimento d’acqua causato da rotture di condutture installate all’esterno della costruzione anche se interrate;
⚫ al Foraggio, posto ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.549,37 per Sinistro e € 5.164,57 per anno assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 258,23.
⚫ Trabocco e rigurgito
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del Fabbricato. Sono esclusi i danni al
Foraggio posto ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.164,57 per anno assicurativo ed il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 258,23.
C) Merci in refrigerazione
La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
⚫ mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
⚫ fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguente agli eventi garantiti con la presente Polizza, nonché all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti l’impianto stesso.
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 34.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% dell’Indennizzo stesso con il minimo di € 258,23.
D) Fenomeno elettrico
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici.
Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati a resistenze elettriche, fonti di luce, valvole termoioniche, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione o da carenza di manutenzione.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 34. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia di € 154,94.
E) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
⚫ a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti
dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
⚫ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
⚫ i danni a granaglie sia sullo stelo che in covoni, a paglia, foraggi e canapa all’aperto conseguenti ad Incendio, Esplosione e
Scoppio di Xxxxxxxx ed attrezzi. Non sono comunque considerati terzi:
⚫ il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
⚫ quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore
e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
⚫ le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o
collegate, a sensi dell’art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell’art. 57.
4 Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Furto L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.
Rapina L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarre profitto per sé o per altri.
Vetro anticrimine Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un’unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.
Valori Gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su altri metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura) raccolte e collezioni, denaro, titoli di credito, carte in genere rappresentanti valori, valori bollati e postali.
20 Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
1. Furto, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, anche false, uso di grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
2. Rapina avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia s’intende estesa ai danni cagionati da:
3. Atti vandalici commessi dagli autori del Furto o della Rapina, consumati o tentati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
4. Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi con il limite di € 1.032,91 per Sinistro.
5. Furto e Rapina avvenuti all’aperto entro i confini dell’Azienda agricola, di Macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 20% dell’Indennizzo stesso.
Limitatamente al Furto la garanzia vale solo in caso di sottrazione dell’intera Macchina agricola; in caso di ritrovamento saranno comunque indennizzati i danni alle parti asportate o danneggiante.
6. Furto di Bestiame avvenuto all’aperto purché sui fondi condotti dall’Assicurato in recinti chiusi efficacemente da serrature e/o robusti lucchetti ed a condizione che l’asportazione sia avvenuta con effrazione di tali serrature e/x xxxxxxxxx;
Rapina di Bestiame avvenuta all’aperto sui fondi condotti dall’Assicurato, nei pascoli compreso l’alpeggio, e sulle strade che vi conducono.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro di un importo pari al 20% dell’Indennizzo stesso.
La garanzia comprende altresì i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati a seguito di uno degli eventi garantiti, sino alla concorrenza di € 1.032,91 per Sinistro e per anno assicurativo. L’Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal Sinistro.
Sono parificati ai danni di Xxxxx e Rapina i guasti arrecati ai beni assicurati per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli.
21 Mezzi di chiusura dei locali
La garanzia Furto è prestata alla condizione, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili, praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Se l’introduzione avviene attraverso serramenti od inferriate non conformi a quelli sopra indicati, oppure con effrazione dei soli vetri di qualsiasi altra presa di luce, la Società corrisponde all’Assicurato l’80% dell’importo di danno liquidato rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.
Non sono comunque indennizzabili i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell’apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione, ad eccezione dei locali facenti parte di fabbricati destinati a stalla, ricovero in genere di Bestiame, fienile per i quali sono ammesse aperture non protette per l’areazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 20% dell’Indennizzo stesso e a condizione che per l’asportazione dei beni assicurati vengano violate, dall’interno, le difese del Fabbricato mediante rottura, scasso dei mezzi di chiusura.
22 Limiti di Indennizzo
L’assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:
⚫ relativamente al Contenuto
- per tappeti, pellicce, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte - esclusi Valori: 30% della somma assicurata col limite di € 7.746,85 per singolo oggetto;
- per Valori escluso denaro: 10% della somma assicurata;
- per denaro: 4% della somma assicurata, con il massimo di € 1.549,37;
⚫ relativamente al Bestiame
- per bovini, equini e struzzi: € 2.582,28 per singolo capo;
- per suini: € 1.032,91 per singolo capo;
- per bovini, equini e struzzi fuori dalla stalla o dal ricovero di Bestiame: 20% della somma assicurata complessivamente;
- per ovini: € 2.065,83 complessivamente;
- per animali da cortile: €516,46 complessivamente.
23 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Furto o Rapina.
24 Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi
La garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno di assenza totale di persone dall’Azienda agricola. Per i valori tale sospensione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.
25 Determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.
26 Riduzione della somma assicurata a seguito di Xxxxxxxx
In caso di Sinistro le somme assicurate per le singole partite di Polizza ed i limiti di Indennizzo si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.
27 Primo rischio assoluto
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”, pertanto nella determinazione dell’ammontare del danno, non si applica la regola proporzionale di cui all’art. 34 delle Norme che regolano l’assicurazione.
Garanzia Aggiuntiva
(Operante solo se indicata la somma assicurata ed il relativo premio sulla scheda di polizza)
F) Somma integrativa per danni cagionati da ladri
In aumento al limite previsto all’art. 20 punto 4), la Società si impegna a corrispondere fino alla somma integrativa indicata nella scheda di Polizza per guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi del Fabbricato.
5 Norme che regolano l'assicurazione Elettronica
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Apparecchiature a) sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche anche finalizzate alla
elettroniche distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell’attrezzatura automatizzata di stalla;
b) registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici ed unità di controllo e produzione al servizio delle attrezzature, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofonici, di allarme e di segnalazione in genere;
Il tutto presso l’ubicazione indicata nella scheda di Polizza e ad uso esclusivo dell’Azienda agricola assicurata.
28 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche (escluse quelle già assicurate o le quote di ammortamento assicurate per effetto di operazioni di leasing) causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
La Società risponde altresì in seguito a Sinistro indennizzabile, e sino alla concorrenza di € 516,46 per evento, delle maggiori spese documentabili per il noleggio di una Apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell’Indennizzo stesso con il minimo di € 103,29.
29 Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
a) determinati con dolo e colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato;
b) di deperimento, di logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso, oppure di funzionamento, ovvero causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, di corrosione;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore; d) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;
e) verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti al di fuori dell’ubicazione del rischio; oppure durante smontaggi o montaggi, salvo che tali operazioni siano connesse a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione;
f) di natura estetica come per esempio graffi su superfici verniciate, lucidate o smaltate, che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) ai tubi o valvole elettronici nonché a lampade od altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle Apparecchiature elettroniche assicurate;
h) ai conduttori elettrici esterni alle Apparecchiature elettroniche assicurate; i) dovuti a smarrimenti od ammanchi;
l) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di
potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, serrate, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non
ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
n) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
o) di Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine nonché quanto altro garantito nella sezione INCENDIO, di Furto o tentativo di Furto, rapina, nonché quanto altro garantito nella sezione FURTO E RAPINA;
p) alle apparecchiature elettroniche portatili e/o ad impiego mobile anche se installate sui veicoli, trattrici agricole, mietitrebbiatrici o simile macchine ed in genere tutto quanto utilizzabile al di fuori dei locali della Azienda agricola nonché
tutte le apparecchiature elettroniche per uso domestico e/o personale;
q) ai nastri magnetici, dischi, grammofoni, xxxxxx e testine dei giradischi e dei registratori;
r) dovuti a guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato, nonché dovuti a guasti e/o difetti di funzionamento non dovuti a
constatabili cause esterne all’Apparecchiatura elettronica assicurata.
30 Somma assicurata
La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo di tutte le Apparecchiature elettroniche dell’Azienda o di altre uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni o rendimento al momento del Sinistro, ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, imposte, spese doganali e montaggio.
Xxxxxx e prezzi di favore non hanno alcuna influenza sulla determinazione della somma assicurata.
31 Determinazione dell’ammontare del danno
La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola macchina e/o apparecchiatura elettronica assicurata secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione:
A1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare le parti danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del Sinistro;
A2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite. L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come in A1), defalcato dell’importo stimato come in A2).
B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle Apparecchiature elettroniche danneggiate con altre uguali o equivalenti per prestazioni per caratteristiche, uso e qualità;
B2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L’ammontare del danno è pari all’importo stimato come in B1), defalcato dell’importo stimato come in B2). Questa stima riguarda solo Apparecchiature elettroniche in stato di attività ed è prestata a condizione che:
a) i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione della Apparecchiatura elettronica danneggiata o distrutta, oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b), si procederà come segue:
B3) si stima il valore della Apparecchiatura elettronica al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
B4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come in B3) defalcato dell’importo come stimato in B4).
Il danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come in A1) eguagliano o superano il valore che la Apparecchiatura elettronica aveva al momento del Sinistro.
Sono in ogni caso escluse dall’Indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le
maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e i costi di trasporto e dogana determinati fuori dal territorio dello Stato Italiano, di modifiche, migliorie e revisioni eseguite in occasione del riadattamento o del riacquisto delle Apparecchiature assicurate
distrutte o danneggiate.
6 Norme che regolano l'assicurazione Incendio, Furto e Rapina ed Elettronica
32 Procedura per la valutazione del danno - Nomina e mandato dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
Se i due Periti sono in disaccordo, anche parzialmente, su quanto forma oggetto della perizia, ne eleggono un terzo, da scegliersi - anche su richiesta di uno solo di essi - fuori dalla Provincia nel cui territorio il Sinistro si è verificato. Il terzo Perito
può essere nominato anche prima del disaccordo e, quando questo si verifica, il suo intervento può essere richiesto soltanto
limitatamente ai punti controversi e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali
nomine sono demandate, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo
solidale.
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, cause e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 18, 25 e 31 delle Condizioni Generali di
Assicurazione;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, vengono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle
Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
33 Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza
I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione ai beni assicurati di proprietà di terzi.
Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l’assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo, liquidato a favore di terzi, non potrà tuttavia essere pagato se non con l’intervento o il consenso dei medesimi.
34 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte in base alle norme:
⚫ dell’art. 18 commi a/1 – b;
⚫ dell’art. 31;
risulta che i valori di una o più partite assicurate per ciascuna garanzia, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 10% in base al disposto dell’art. 13, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
35 Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione in particolare:
a) nel caso di Incendio se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 17 lettera c);
b) nel caso di Xxxxx dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall’art. 23 lettera b).
36 Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
37 Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
38 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non
esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita
il progresso del Sinistro, perde il diritto all’Indennizzo.
7 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
39 Oggetto dell’assicurazione
a) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società, nel limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza, si obbliga tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società, nel limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n.1124, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore all’11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato:
⚫ sia in regola con l’assicurazione di legge;
⚫ non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, a condizione che ciò consegua da comprovata,
inesatta interpretazione delle norme di legge in materia. Sono comunque escluse le malattie professionali.
La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
I titolari ed i dipendenti di altre Aziende agricole sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato quando prestano la loro opera nell’Azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso secondo la previsione dell’art. 2139 C.C..
40 Responsabilità personale dei dipendenti
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.L. 19 settembre 1994 n. 626.
Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in Polizza, la Società risponde:
⚫ per quanto riguarda l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 39 a);
⚫ per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 39 b).
41 Estensioni di garanzia
L’assicurazione R.C.T. è altresì operante per i danni derivanti da:
1) detenzione ed impiego di Xxxxxxxx e attrezzi, rimorchi, comunque azionati, di proprietà dell’Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività dell’Azienda agricola assicurata;
2) proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate.
Limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di
€25.822,84 per anno assicurativo;
3) partecipazione dell’Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il Rischio derivanti dall’allestimento e smontaggio degli stands;
4) esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono considerati terzi i dipendenti;
5) proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell’Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell’ambito dell’azienda;
6) vendita di generi alimentari, di produzione propria, direttamente smerciati o somministrati al consumatore nell’ambito della attività dichiarata;
7) operazioni di consegna prelievo e rifornimento merce;
8) servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso di requisiti richiesti dalla legge;
9) organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
10) servizi di vigilanza e/o guardia nell’ambito dell’azienda a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall’impiego di cani, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 103,29 per Sinistro;
11) uso di fitofarmaci e lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell’Azienda. Limitatamente ai danni causati dall’uso di fitofarmaci, la garanzia è prestata con uno Scoperto a carico dell’Assicurato pari al 20% dell’importo di ogni Sinistro col minimo di € 258,23;
12) lavoro di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio nell’ambito dell’Azienda agricola;
13) esistenza ed allevamento, non a carattere industriale, nell’Azienda di Bestiame compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell’Azienda stessa, nonché il trasferimento ai pascoli ed ai mercati di Bestiame.
Limitatamente ai danni causati dal Bestiame a terreni e colture la garanzia è prestata con uno Scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo di ogni Sinistro con un minimo di € 154,94;
14) proprietà ed uso di celle frigorifere situate nell’ambito dell’Azienda agricola e destinate alla conservazione dei prodotti dell’Azienda stessa;
15) impiego di bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di carri, carrozze, calessi e biroccini ad uso privato. Per le carrozze, i calessi e i biroccini sono compresi i danni corporali provocati ai terzi trasportati;
16) responsabilità civile di mezzadri, coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’Azienda nei casi in cui l’Azienda stessa sia condotta a colonia parziaria o mezzadria;
17) proprietà, escluso il rischio d’impiego, di Macchine ed attrezzi concessi in uso gratuito a terzi compreso l’utente, per lesioni loro causate.
Sono altresì compresi i danni subiti da:
a) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l’Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell’eventualità di una loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione;
b) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all’attività assicurata o formanti oggetto dell’assicurazione;
c) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.
42 Ricorso terzi da incendio
L’assicurazione R.C.T. comprende i danni a cose altrui, escluso cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, Esplosione o Scoppio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti.
Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura del 50% del massimale previsto in Polizza con il limite di €154.937,07 per ogni Sinistro e per periodo assicurativo e con uno Scoperto per ogni Sinistro a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 258,23.
43 Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse.
Tale garanzia è prestata con un massimo Risarcimento per ogni Sinistro e per periodo assicurativo di € 51.645,69 con uno Scoperto per ogni Sinistro a carico dell’Assicurato del 10% e con il minimo di € 103,29.
44 Xxxxx da interruzione o sospensione di attività
L’assicurazione R.C.T. comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
Questa garanzia è prestata con un massimo di Risarcimento per Sinistro e per periodo assicurativo di € 51.645,69 con uno Scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di € 258,23.
45 Xxxxx a mezzi sotto carico o scarico
L’assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni da incendio e mancato uso. Questa garanzia è prestata con una Franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di € 103,29 per Sinistro.
46 Committenza veicoli
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida, di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all’art. 52 punto a).
47 Proprietà e conduzione di beni immobili
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali, degli impianti esterni ed interni e degli altri beni immobili dell’Azienda agricola, in quanto adibiti esclusivamente all’attività dichiarata.
La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; relativamente a quest’ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell’Assicurato quale committente dei lavori.
Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al Committente ai sensi del D.L. 494/96. La garanzia non comprende i danni derivanti da:
⚫ spargimenti d’acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nel qual
caso il Risarcimento verrà corrisposto con una Franchigia fissa a carico dell’Assicurato di € 103,29;
⚫ umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
48 Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio
L’assicurazione R.C.T. comprende i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell’Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell’Azienda agricola, esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia a carico dell’Assicurato di € 51,65.
49 Danni da cedimento o franamento del terreno
L’assicurazione R.C.T. comprende i danni a cose causati da cedimento o franamento del terreno purché non conseguenti a lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento di
€ 25.822,84 per Sinistro e € 51.645,69 per anno assicurativo e con uno Scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di € 1.032,91.
50 Danni a condutture ed impianti sotterranei
L’assicurazione R.C.T. comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 10.329,14 per Sinistro e € 51.645,69 per anno assicurativo e con uno Scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di € 154,94.
51 Inquinamento accidentale
La garanzia si estende ai danni a cose conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Questa garanzia è prestata con un massimo Risarcimento per Sinistro e per periodo assicurativo di € 51.645,69 con uno Scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di € 258,23.
52 Persone non considerate “terzi”
Non sono considerati “terzi” ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione.
Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.
53 Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate dall’Assicurato, nonché alle cose sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti;
f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dall’art. 43;
g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci,
prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all’art. 41 punto 6);
h) da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia;
i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto all’art. 49;
l) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1876 del Codice Civile; m) da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere e a quelli ad essi conseguenti, salvo quanto previsto all’art. 50;
o) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera si avvale nell’esercizio dell’attività; p) derivanti da attività esercitate dall’Assicurato ad eccezione di quelle indicate nella scheda di Polizza.
54 Rischi atomici e danni all’ambiente
Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Limitatamente all’assicurazione R.C.T., salvo quanto previsto all’art. 51, sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento,
infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento.
55 Pluralità di assicurati
In caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in Polizza rappresentano il limite del Risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
56 Validità territoriale
L’assicurazione R.C.T vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati europei. L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
57 Gestione delle vertenze
La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato medesimo.
La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell’assistenza dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.
Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.
8 Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Europa Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicurazioni S.P.A.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per la quale è prestata l’Assicurazione.
Gestione dei Sinistri
La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA
Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
con sede legale e uffici in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x.00/0 - X.X.X. 00000 Xxx. 00/00000 - Fax 02/00000000
e Uffici Liquidazione Sinistri in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - C.A.P. 20161 Tel. 02/64021 - Fax 02/00000000 e 02/64028502
in seguito denominata EUROPA alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
58 Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di Polizza e alle condizioni che seguono, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale - civili e penali - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
⚫ le spese per l’intervento di un Legale;
⚫ le spese sostenute in Sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società;
⚫ le spese di giustizia;
⚫ le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
⚫ le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell’Assicurato.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia è prestata unicamente a favore dell’Assicurato/ Contraente.
59 Ambito dell’assicurazione
Con riferimento al precedente art. 58, la garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri insorgenti da fatti attinenti la conduzione o proprietà dell’Azienda agricola e più esattamente si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti ;
b) controversie per danni extracontrattuali provocati ad altri soggetti da fatti illeciti dell’Assicurato;
c) la difesa contro l’imputazione penale per delitto colposo o contravvenzione.
Estensioni
d) Le garanzie di cui ai punti a), b), c), sono estese ai familiari coadiutori (risultanti dallo stato di famiglia), ai propri dipendenti regolarmente iscritti a libro paga e matricola;
e) sono inoltre comprese le vertenze insorgenti da fatti di inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria;
f) vertenze penali insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di sicurezza ambientale e del lavoro previsti dai Decreti Legge 626/94 e 494/96.
60 Esclusioni
La garanzia non è operante per:
⚫ il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; | ||
⚫ gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); | ||
⚫ procedure arbitrali; | ||
⚫ controversie relative all’uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto, anche se adibito a lavori propri dell’attività |
dichiarata in Polizza; fanno eccezione le vertenze penali insorgenti da sinistri che coinvolgono i soli mezzi classificati Macchine ed attrezzi;
⚫ controversie relative a contratti di acquisto o trasformazione di beni mobili o immobili soggetti a Pubblico Registro;
⚫ materia di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
⚫ controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assistenza e Previdenza;
⚫ vertenze relative a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
⚫ vertenze connesse con l’esercizio di funzioni in ruoli associativi o di categoria;
⚫ controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti o agenti/rappresentanti;
⚫ controversie inerenti l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
⚫ vertenze dovute a rivendicazioni sindacali di categoria ed in genere ogni vertenza insorgente da presunti inadempimenti
propri o di controparte in materia di diritti derivanti dall’applicazione di norme/direttive emanate dalla CEE in tema di contributi/finanziamenti, importazioni esportazioni, eccedenze di produzione e smaltimento delle stesse;
⚫ vertenze in materia di brevetto, esclusiva e/o concorrenza sleale;
⚫ vertenze contrattuali di qualsiasi genere;
⚫ vertenze penali per imputazioni di delitto doloso;
⚫ controversie materia di diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
⚫ controversie relative a danni da tumulti popolari, scioperi, eventi da disastro nucleare ed ecologico.
61 Decorrenza della garanzia
La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
⚫ dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
⚫ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi;
e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale (INSORGENZA) della violazione della norma o dell’inadempimento, qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
62 Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di R.C. ai sensi dell’Art.1917 C.C. e secondo quanto disposto in tema di “Gestione delle Vertenze” dal contratto di R.C..
63 Validità territoriale
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall’Autorità Giudiziaria Competente.
64 Denuncia del Sinistro e scelta del legale
Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx che sarà rilasciata alla Società e/o a Europa, l’Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti ed
i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società e/o a Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e,
comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro.
L’Assicurato, con la denuncia di Xxxxxxxx rilasciata alla Società e/o a Europa, ha il diritto di indicare, a tutela dei suoi interessi, un legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove Egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.
Nella ipotesi in cui risulterà omessa l’indicazione del legale e non sussista conflitto di interesse con la Società e/o Europa, quest’ultima si intende delegata alla nomina del legale al quale l’Assicurato dovrà conferire mandato.
Nel caso di conflitto di interesse con la Società e/o con Europa, l’Assicurato ha il diritto di scegliere comunque il proprio Legale o Perito.
65 Gestione del Sinistro
La Società e/o Europa, verificata la regolarità della denuncia del Sinistro e la corrispondenza dello stesso con la garanzia
assicurata, nel dare il benestare al prosieguo della pratica, si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia; qualora non sia possibile, e la controversia presenti possibilità di successo per l’Assicurato, ed in ogni caso quando sia
necessaria la difesa penale, la pratica sarà trasmessa al legale indicato ai sensi dell’Art. 64.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni, anche in corso di causa, decidere abbandoni o ricusare incarichi, senza il preventivo benestare della Società o di Europa,pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale designato tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativa al Sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società e/o a Europa. Quest’ultima potrà acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato - o dal perito o consulente di parte - ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate andranno invece alla Società.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e la Società e/o Europa in merito alla gestione dei sinistri (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento Civile o Penale), l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione sia demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. In questo caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che
sia l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere dalla Società e/o Europa la rifusione delle spese
incontrate e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società e/o Europa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato ha l’obbligo in ogni caso di tenere informata la Società e/o Europa sugli
sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.
La Società e/o Europa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di una delle procedure succitate. La scelta di una delle predette procedure, esclude l’applicazione dell’altra.
La Società e/o Europa non sono responsabili dell’operato dei Legali e Periti.
Condizione Particolare
(valida solo se espressamente richiamata nella scheda di Xxxxxxx)
A) Procedimento penale per delitto doloso
A parziale deroga dell’Art. 60, la garanzia comprende il rimborso delle spese legali sostenute dagli Assicurati all’unica condizione che gli stessi siano assolti con sentenza passata in giudicato; è esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.
Servizio Assistenza
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Centrale Operativa E’ la struttura di Pronto Assistance Servizi S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXX, costituita da tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Prestazioni Le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all’Assicurato.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assistenza.
Norme che regolano il Servizio Assistenza
Il Servizio Assistenza è prestato dalla Società tramite la Centrale Operativa. Per avvalersi delle Prestazioni del Servizio Assistenza l’Assicurato dovrà rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa con le modalità previste all’art. 71.
66 Oggetto delle Prestazioni
Con il Servizio Assistenza sono garantite le Prestazioni di seguito specificate:
a) Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro. La Prestazione è operante per i seguenti casi:
⚫ Impianto idraulico
1) allagamento del Fabbricato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
2) mancanza d’acqua nel Fabbricato provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igenico-sanitari, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell’impianto idraulico del Fabbricato.
La Prestazione non è fornita:
- per i casi 1) e 2) quando il Sinistro è dovuto a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili.
- per il caso 2) quando il Sinistro è dovuto ad interruzioni di fornitura da parte dell’ente erogatore dell’acqua o rottura delle tubazioni esterne del Fabbricato.
- per il caso 3) quando il Sinistro è conseguenza di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
⚫ Impianto di riscaldamento
1) mancanza totale di riscaldamento nel Fabbricato, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento;
2) allagamento del Fabbricato, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento.
La prestazione non è fornita - per il caso 1) - quando il Sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.
b) Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutto il Fabbricato provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente o per guasto o scasso dell’impianto d’allarme, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro.
La prestazione non è fornita:
- per corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- per interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’ente erogatore;
- per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell’abitazione, a monte del contatore.
c) Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per interventi di emergenza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
1) impossibilità di accesso al Fabbricato provocata da smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o delle saracinesche che proteggono il Fabbricato stesso;
2) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura del Fabbricato - provocata da furto, tentato consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento - tale da compromettere la sicurezza del Fabbricato stesso.
d) Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista per interventi di emergenza presso il Fabbricato, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso ai locali del Fabbricato;
2) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali del Fabbricato, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamento, furto o tentato furto.
e) Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista per interventi di emergenza presso il Fabbricato, la Centrale Operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro.
La prestazione è dovuta nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione.
f) Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
g) Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito il Fabbricato, si renda necessaria la vigilanza del Fabbricato stesso, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta scritta del Contraente, a predisporre la vigilanza del Fabbricato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 400,00 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Centrale Operativa e l’Istituto di Vigilanza.
h) Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai punti a), b), c), d), e) oppure in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici, allagamento, furto o tentato furto, debba urgentemente rientrare alla propria residenza, la Centrale Operativa fornirà, a proprie spese fino ad un massimo di € 500,00, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui Sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, ed a richiesta della Centrale Operativa, documentate.
i) Informazioni burocratiche, legali e fiscali
(Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relativamente a:
⚫ equo canone:
durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo e risoluzione del contratto di affitto, perdita avviamento;
⚫ normative legali di locazione:
diritti e doveri del locatore, cessione del contratto di locazione, rilascio dell’immobile, procedure di sfratto;
⚫ diritto del lavoro:
contributi assicurativi e sociali, assegni familiari, trattamento fine rapporto, normativa del contratto collettivo;
⚫ diritto previdenziale:
consulenze su trattamenti pensionistici;
⚫ rifacimento documenti:
informazioni su procedure burocratiche;
⚫ segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali;
⚫ imposte dirette:
- IRPEF (informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro beni immobili del modello UNICO);
- ICI (informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili);
⚫ imposte indirette:
- IVA (informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell’ambito della compravendita di beni immobili);
- INVIM (informazioni riguardanti l’imposta sull’incremento del valore immobiliare); Imposta di registro (informazioni relative alla locazione ed alla compravendita di immobili);
può telefonare alla Centrale Operativa che gli fornirà le informazioni richieste.
Le informazioni riguardanti le imposte verranno fornite con l’esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Qualora vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà il servizio solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.
67 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni
1. Le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati e dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse e movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato;
2. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del Fabbricato interessate dall’intervento di assistenza.
68 Validità territoriale
Le Prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) dell’art. 66 sono operanti esclusivamente se il Fabbricato è situato in territorio italiano.
69 Limitazione delle Prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Società non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
Ogni prestazione su abitazioni di terzi e/o su parti di Proprietà comune dell’edificio sarà effettuata solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte del terzo proprietario, dell’Amministrazione e/o dell’Autorità comunale eventualmente interessata.
Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, la Centrale Operativa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l’intero importo dell’intervento.
Il diritto alle Prestazioni fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro.
Ciascuna prestazione di cui punti a), b), c), d),e), dell’art. 66 può essere richiesta per un massimo di tre volte nel periodo di assicurazione in corso.
70 Diritti
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione (art. 2952 C.C.)
71 Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo:
al numero verde 800 - 550656
oppure a numero urbano 011 - 6523200 - dall'estero x00 000 0000000
oppure se non può telefonare può inviare un fax al n. 000 00 00 00
o una E-mail a xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
o un telegramma a
PRONTO ASSISTANCE SERVIZI
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXX
Alla prima chiamata l’Assicurato deve comunicare con precisione:
⚫ nome e cognome;
⚫ il tipo di assistenza di cui necessità;
⚫ numero di Polizza preceduto dalla sigla MINE ;
⚫ indirizzo del luogo in cui si trova;
⚫ il recapito telefonico dove la Centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla
conclusione dell’assistenza. In ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Ogni prestazione dovrà sempre essere richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
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