SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO D’ULTRAFILTRAZIONE DI
SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO D’ULTRAFILTRAZIONE DI
ALBA – VIA DELL’ACQUEDOTTO
CIG 681914694A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
PARTE PRIMA – NORME GENERALI.............................................................................................. 2
Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA…….............................................................. 2
Art. 2 – GARANZIA............................................................................................................................ 2
Art. 3 – FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO NEL PERIODO DI GARANZIA............................. 2
Art. 4 – FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO NEL PERIODO POST-GARANZIA...................... 3
Art. 5 – SERVICE……………………………………………………………………….............................. 3
Art. 6 – MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA ................................................................................. 8
Art. 7 – PENALITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA……................................................... 8
Art. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE ASSICURATIVE .......................... 9
Art. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRATIVO........................................................................... 9
Art. 10 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO 10
Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 10
Art. 12 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 11
Art. 13 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 12
Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 12
Art. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI 12
Art. 16 – FORO COMPETENTE 12
Art. 17 – PRIVACY 12
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE 13
Art. 18 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA 13
Art. 19 – GARANZIA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA IN USCITA IMPIANTO 13
Art. 20 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 13
Art. 21 – FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNOEDIL S.p.A 13
Art. 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA 13
Art. 23 – CONDOTTA, CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI TECNOEDIL S.p.A 14
NORME GENERALI
Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la sostituzione dell’impianto di Ultrafiltrazione facente parte del trattamento acque superficiali di Alba (CN) - via dell’Acquedotto, gestito da Tecnoedil S.p.A..
Oltre a quanto sopra si dovrà provvedere allo smantellamento e smaltimento dell’impianto attualmente in essere ed oggetto di sostituzione, nonché alla preventiva redazione di un progetto da presentarsi all’EGATO/4 per l’approvazione tecnico/finanziaria delle opere da eseguirsi.
Nell’offerta richiesta dovrà altresì essere ricompresa un’attività di supervisione e monitoraggio dell’andamento del nuovo impianto fornito, per un periodo di tempo di 7 (sette) anni.
Art. 2 – GARANZIA
Il periodo minimo di validità della garanzia sulla fornitura e posa oggetto dell’appalto, completa in ogni parte, è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo. La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti i beni oggetto dell’appalto completi e la manodopera necessaria.
Tecnoedil S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi.
Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati della rete di assistenza. Gli interventi riparativi dovranno essere svolti in loco ed iniziare entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicata al Fornitore a mezzo fax o posta elettronica.
Se l’intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare entro tale data, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nell'inizio dell’intervento, a titolo di indennizzo del danno economico subito da Xxxxxxxxx S.p.A. L’intervento di riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine nel minor tempo possibile (al massimo entro 10 giorni lavorativi), svolto con continuità e senza procedere a interruzioni o sospensioni. Si tenga comunque presente che in caso di guasto bloccante dell’impianto in toto od in parte, i tempi di ripristino dovranno essere tali da non compromettere la vita utile delle membrane; ne consegue pertanto che in taluni casi i tempi di ripristino debbano essere inferiori al limite massimo precedentemente indicato.
Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero essere completati nei termini congiuntamente individuati tra Tecnoedil S.p.A. ed il Fornitore, verrà applicata una penale di
€ 250,00 (euro duecentocinquanta /00) per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l’immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da Tecnoedil S.p.A.; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.
Art. 3 – FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO NEL PERIODO DI GARANZIA
Tecnoedil S.p.A., previo approfondimento tecnico formale circa le modalità operative di intervento nonché previa autorizzazione da parte del Fornitore, potrà comunque provvedere con proprio personale all’esecuzione di interventi di riparazione/sostituzione dei materiali in garanzia, che dovranno comunque essere approvvigionati dal Fornitore. Ciò non dovrà comunque in nessun caso valere quale condizione di sospensione della validità della garanzia da parte del Fornitore, la quale dovrà continuare ad intendersi totale.
In tal caso i materiali necessari all’esecuzione degli interventi manutentivi in garanzia dovranno essere forniti franco magazzini Xxxxxxxxx S.p.A. entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al momento della formalizzazione della richiesta.
Per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nella consegna dei materiali in garanzia, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
Art. 4 – FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO NEL PERIODO POST GARANZIA
Il Fornitore in sede di gara dovrà presentare un elenco di materiali (comprensivo di xxxxxx) che andranno a definire la dotazione minima di magazzino che Xxxxxxxxx S.p.A. dovrà impegnarsi ad acquisire entro la scadenza del termine di garanzia di cui al precedente art. 2; Tecnoedil S.p.A. s’impegnerà inoltre a mantenere tale dotazione minima, tramite reintegri, per tutta la durata del contratto.
Per quanto relativo a materiali non facenti parte della dotazione minima di magazzino od a quelli di reintegro alla stessa, il Fornitore dovrà comunque ritenersi impegnato ad approvvigionare tutte le parti di ricambio richieste da Xxxxxxxxx S.p.A. per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni dalla data di fine della garanzia di cui al precedente art. 2; qualora però in sede di gara venisse offerto un periodo di garanzia superiore ai 24 mesi di cui allo stesso art. 2, i 5 anni precedentemente indicati verranno ridotti, in termini di durata, dello stesso periodo in aggiunta offerto sulla garanzia. I materiali di ricambio dovranno essere forniti xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx S.p.A. ed i costi degli stessi sono da considerarsi esclusi dall’oggetto del contratto di fornitura iniziale od assistenza tecnica post garanzia.
Tutti i materiali di ricambio dovranno essere forniti entro la scadenza indicata sulla richiesta di Xxxxxxxxx S.p.A. che potrà essere inviata a mezzo fax o posta elettronica.
In caso di approvvigionamenti urgenti per guasti totalmente bloccanti, Tecnoedil S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la consegna entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento della formalizzazione della richiesta stessa. In alternativa alla fornitura diretta del materiale con carattere d’urgenza, il Fornitore potrà, qualora le condizioni lo consentano e comunque sempre entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, fornire provvisoriamente un pezzo di ricambio cosiddetto “muletto” in grado di consentire il ritorno all’esercizio dell’impianto fino alla sostituzione definitiva con nuovo materiale; naturalmente i costi aggiuntivi eventualmente sostenuti non verranno riconosciuti.
Si tenga comunque presente che in caso di guasto bloccante dell’impianto, in toto od in parte, potenzialmente compromettente l’integrità delle membrane facenti parte dell’impianto fornito, i tempi di fornitura dei pezzi di ricambio dovranno essere tali da non compromettere la vita utile delle membrane stesse; ne consegue pertanto che in taluni casi i tempi di fornitura debbano essere inferiori ai 10 (dieci) giorni lavorativi precedentemente indicati.
Nel caso di ricambi richiesti con consegna entro 10 (dieci) giorni lavorativi, per ogni giorno di calendario di ritardo nella fornitura sarà applicata da Tecnoedil S.p.A. una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
Art. 5 – SERVICE
L’assistenza richiesta viene suddivisa su due distinti periodi:
- periodo di Garanzia;
- periodo post-garanzia.
1. PERIODO DI GARANZIA
Il Fornitore dovrà garantire assistenza gratuita totale cioè includente tutte le parti costituenti i beni oggetto dell’appalto completi e la manodopera necessaria per il periodo indicato dal precedente articolo 2. Tecnoedil S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi. Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati della rete di assistenza nei tempi e nei modi indicati dal precedente articolo 2 pena l’applicazione delle penali sempre riportate nel suddetto articolo.
A richiesta, secondo necessità, durante il periodo di garanzia di cui al precedente articolo 2 dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Assistenza specifica per le apparecchiature e le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche;
▪ Assistenza per la parte informatica e di automazione;
▪ Assistenza nell’approvvigionamento delle parti di ricambio;
▪ Coordinamento di eventuali attività di fornitori specifici.
In occasione di un evento straordinario, che richieda l’intervento (anche da remoto) del Fornitore o di società terze, per assistenza o manutenzioni specifiche on-site, sarà aperto da Tecnoedil S.p.A. un documento (del tipo “non conformità”) su format da condividere con il Fornitore, sul quale saranno registrate sequenzialmente le attività svolte e gli interventi specifici, fino alla chiusura dell’evento. Tali documenti, archiviati per tutto il periodo del contratto di assistenza tecnica, saranno disponibili in ogni momento per verifica, confronto o semplice consultazione, archiviando gli stessi nei siti condivisi e consultabili on line.
I costi delle parti di ricambio eventualmente fornite, così come i costi di manodopera e/o intervento di fornitori terzi, sono da considerarsi compresi nel contratto di assistenza tecnica per il periodo di garanzia di cui al precedente articolo 2.
L’assistenza tecnica straordinaria durante il periodo di garanzia dovrà essere prestata nel minor tempo possibile consentendo la conclusione dell’intervento di riparazione entro i 10 (dieci) giorni lavorativi. Si tenga comunque presente che in caso di guasto bloccante dell’impianto in toto od in parte, i tempi di ripristino dovranno essere tali da non compromettere la vita utile delle membrane; ne consegue pertanto che in taluni casi i tempi di ripristino debbano essere inferiori al limite massimo precedentemente indicato.
Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero essere completati nei termini congiuntamente individuati tra Tecnoedil S.p.A. ed il Fornitore, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Durante il periodo di garanzia, dovranno inoltre essere svolte attività parallele al service e configurabili come di supervisione/monitoraggio dell’andamento del trattamento, mirate alla prevenzione di eventuali problematiche; tali attività, per il periodo di garanzia, dovranno considerarsi comprese nell’offerta oggetto di gara. Sarà pertanto necessario che il Fornitore individui ed indichi esplicitamente un tecnico responsabile del servizio di supervisione/service, come interlocutore di riferimento tra Xxxxxxxxx S.p.A. ed il Fornitore stesso.
Tali attività sono così riassunte:
o Analisi dei dati operativi di funzionamento;
o Visite periodiche di supervisione al funzionamento dell’impianto;
o Visite tecniche
o Analisi distruttiva dei moduli
a) ANALISI DEI DATI OPERATIVI DI FUNZIONAMENTO
Con cadenza almeno bimestrale, durante il periodo di garanzia di cui al precedente articolo 2, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Analisi dei dati di funzionamento;
▪ Indicazione delle derive riscontrate e loro origine potenziale, in caso di anomalie;
▪ Rapporto sintetico di analisi, che includa il trattamento statico dei dati raccolti, la loro interpretazione ed eventuali previsioni degli andamenti analizzati.
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna del report sintetico di analisi, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
b) VISITE PERIODICHE DI SUPERVISIONE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
Con cadenza almeno bimestrale, durante il periodo di garanzia di cui al precedente articolo 2, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Verifica del funzionamento globale dell’impianto e delle apparecchiature;
▪ Previsioni relative alla necessità di taratura e manutenzione di strumentazione e apparecchiature;
▪ Verifica dell’applicazione delle corrette pratiche operative e supporto all’ottimizzazione dei criteri di gestione;
▪ Analisi dei risultati dei test di integrità ed eventuale assistenza nella riparazione delle membrane danneggiate;
▪ Elaborazione di una relazione di funzionamento dell’impianto, sulla base dei dati analizzati e delle informazioni/osservazioni, relative al periodo in esame ed indicate giornalmente sul registro d’impianto da Tecnoedil S.p.A..
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna della relazione di funzionamento dell’impianto, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
c) VISITE TECNICHE
Con cadenza annuale (a partire da 6 mesi dopo il collaudo), durante il periodo di garanzia di cui al precedente articolo 2, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Analisi e valutazione dell’insieme dei dati operativi di funzionamento nel periodo in esame ed individuazione delle eventuali azioni correttive e di ottimizzazione;
▪ Assistenza durante le eventuali manutenzioni programmate (verifica delle procedure adottate e dell’efficacia delle operazioni);
▪ Aggiornamento ed integrazione della formazione al personale operativo di gestione;
▪ Riunione congiunta (Fornitore, Tecnoedil S.p.A.) di valutazione generale delle condizioni di funzionamento, presentazione delle principali osservazioni e discussione sulle possibili strategie di miglioramento e ottimizzazione;
▪ Report conclusivo della visita.
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna del report conclusivo della visita tecnica, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
d) ANALISI DISTRUTTIVA DEI MODULI
Con cadenza annuale (a partire dal dodicesimo mese dopo il collaudo), durante il periodo di garanzia di cui al precedente articolo 2, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Smontaggio e spedizione al Fornitore (a carico di Tecnoedil S.p.A.) di un modulo per l’analisi distruttiva; per garantire la possibilità di sostituire in tempo reale i moduli da inviare all’analisi distruttiva, dovranno essere forniti dal Fornitore, contestualmente alla fornitura oggetto d’appalto, anche i moduli sostitutivi, in numero pari agli anni di durata del contratto di service (n° 1 modulo per anno);
▪ Analisi dello stato di conservazione e delle caratteristiche fisiche e meccaniche della resina di contenimento;
▪ Analisi al microscopio elettronico delle membrane;
▪ Analisi chimica delle fibre e determinazione delle loro caratteristiche meccaniche;
▪ Studio della permeabilità delle membrane;
▪ Test d’integrità e di tenuta all’aria;
▪ Rapporto finale d’analisi.
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna del rapporto finale dell’analisi distruttiva dei moduli, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
2. PERIODO POST-GARANZIA
Il Fornitore dovrà ritenersi impegnato a fornire assistenza totale cioè includente tutte le parti costituenti i beni oggetto dell’appalto completi e la manodopera necessaria per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione della garanzia di cui al precedente art. 2.; qualora però in sede di gara venisse offerto un periodo di garanzia superiore ai 24 mesi di cui allo stesso art. 2, i 5 anni precedentemente indicati verranno ridotti, in termini di durata, dello stesso periodo in aggiunta offerto sulla garanzia.
I costi delle parti di ricambio eventualmente fornite, per il periodo post-garanzia, così come i costi di manodopera e/o intervento di fornitori terzi, sono da considerarsi esclusi
dall’oggetto del contratto di assistenza tecnica; gli stessi saranno fatturati in accordo a specifica tariffazione da concordarsi preventivamente.
In tal senso viene richiesta in sede di gara la presentazione di un tariffario riportante i costi orari del service e la presentazione di un elenco di materiali (comprensivo di prezzi) che andranno a definire la dotazione minima di magazzino che Xxxxxxxxx S.p.A. dovrà impegnarsi ad acquisire entro la scadenza del termine di garanzia di cui al precedente art. 2; Tecnoedil S.p.A. s’impegnerà inoltre a mantenere tale dotazione minima, tramite reintegri, per tutta la durata del contratto (escluso il periodo di garanzia). Sia i costi della manodopera che quelli dei materiali dovranno poi essere mantenuti tali per tutto il periodo di validità del contratto.
Gli interventi dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati della rete di assistenza nei tempi e nei modi indicati successivamente, pena l’applicazione di penali.
A richiesta, secondo necessità, durante il periodo post-garanzia dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Assistenza specifica per le apparecchiature e le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche;
▪ Assistenza per la parte informatica e di automazione;
▪ Assistenza nell’approvvigionamento delle parti di ricambio;
▪ Coordinamento di eventuali attività di fornitori specifici.
In occasione di un evento straordinario, che richieda l’intervento (anche da remoto) del Fornitore o di società terze, per assistenza o manutenzioni specifiche on-site, sarà aperto da Tecnoedil S.p.A. un documento (del tipo “non conformità”) su format da condividere con il Fornitore, sul quale saranno registrate sequenzialmente le attività svolte e gli interventi specifici, fino alla chiusura dell’evento. Tali documenti, archiviati per tutto il periodo del contratto di assistenza tecnica, saranno disponibili in ogni momento per verifica, confronto o semplice consultazione, archiviando gli stessi nei siti condivisi e consultabili on line.
L’assistenza tecnica straordinaria durante il periodo post-garanzia dovrà essere prestata nel minor tempo possibile consentendo la conclusione dell’intervento di riparazione entro i 10 (dieci) giorni lavorativi. Si tenga comunque presente che in caso di guasto bloccante dell’impianto in toto od in parte, i tempi di ripristino dovranno essere tali da non compromettere la vita utile delle membrane; ne consegue pertanto che in taluni casi i tempi di ripristino debbano essere inferiori al limite massimo precedentemente indicato.
Qualora gli interventi di riparazione nel periodo post-garanzia non dovessero essere completati nei termini congiuntamente individuati tra Tecnoedil S.p.A. ed il Fornitore, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Durante il periodo post-garanzia, dovranno inoltre essere svolte attività parallele al service e configurabili come di supervisione/monitoraggio dell’andamento del trattamento, mirate alla prevenzione di eventuali problematiche; tali attività, per il periodo di post-garanzia, dovranno considerarsi comprese nell’offerta oggetto di gara. Sarà pertanto necessario che il Fornitore individui ed indichi esplicitamente un tecnico responsabile del servizio di supervisione/service, come interlocutore di riferimento tra Xxxxxxxxx S.p.A. ed il Fornitore stesso.
Tali attività sono così riassunte:
o Analisi dei dati operativi di funzionamento;
o Visite periodiche di supervisione al funzionamento dell’impianto;
o Visite tecniche
o Analisi distruttiva dei moduli
o Assistenza tecnica straordinaria
a) ANALISI DEI DATI OPERATIVI DI FUNZIONAMENTO
Con cadenza almeno semestrale, durante il periodo di post-garanzia, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Analisi dei dati di funzionamento;
▪ Indicazione delle derive riscontrate e loro origine potenziale, in caso di anomalie;
▪ Rapporto sintetico di analisi, che includa il trattamento statico dei dati raccolti, la loro interpretazione ed eventuali previsioni degli andamenti analizzati.
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna del report sintetico di analisi, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
b) VISITE PERIODICHE DI SUPERVISIONE AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
Con cadenza almeno semestrale, durante il periodo di post-garanzia, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Verifica del funzionamento globale dell’impianto e delle apparecchiature;
▪ Previsioni relative alla necessità di taratura e manutenzione di strumentazione e apparecchiature;
▪ Verifica dell’applicazione delle corrette pratiche operative e supporto all’ottimizzazione dei criteri di gestione;
▪ Analisi dei risultati dei test di integrità ed eventuale assistenza nella riparazione delle membrane danneggiate;
▪ Elaborazione di una relazione di funzionamento dell’impianto, sulla base dei dati analizzati e delle informazioni/osservazioni, relative al periodo in esame ed indicate giornalmente sul registro d’impianto da Tecnoedil S.p.A..
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna della relazione di funzionamento dell’impianto, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
c) VISITE TECNICHE
Con cadenza annuale, durante il periodo di post-garanzia, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Analisi e valutazione dell’insieme dei dati operativi di funzionamento nel periodo in esame ed individuazione delle eventuali azioni correttive e di ottimizzazione;
▪ Assistenza durante le eventuali manutenzioni programmate (verifica delle procedure adottate e dell’efficacia delle operazioni);
▪ Aggiornamento ed integrazione della formazione al personale operativo di gestione;
▪ Riunione congiunta (Fornitore, Tecnoedil S.p.A.) di valutazione generale delle condizioni di funzionamento, presentazione delle principali osservazioni e discussione sulle possibili strategie di miglioramento e ottimizzazione;
▪ Report conclusivo della visita.
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna del report conclusivo della visita tecnica, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
d) ANALISI DISTRUTTIVA DEI MODULI
Con cadenza annuale, durante il periodo di post-garanzia, dovranno essere svolte le seguenti attività:
▪ Smontaggio e spedizione al Fornitore (a carico di Tecnoedil S.p.A.) di un modulo per l’analisi distruttiva; per garantire la possibilità di sostituire in tempo reale i moduli da inviare all’analisi distruttiva, dovranno essere forniti dal Fornitore, contestualmente alla fornitura oggetto d’appalto, anche i moduli sostitutivi, in numero pari agli anni di durata del contratto di service (n° 1 modulo per anno);
▪ Analisi dello stato di conservazione e delle caratteristiche fisiche e meccaniche della resina di contenimento;
▪ Analisi al microscopio elettronico delle membrane;
▪ Analisi chimica delle fibre e determinazione delle loro caratteristiche meccaniche;
▪ Studio della permeabilità delle membrane;
▪ Test d’integrità e di tenuta all’aria;
▪ Rapporto finale d’analisi.
Per ogni mese di calendario di effettivo ritardo nella consegna del rapporto finale dell’analisi distruttiva dei moduli, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
Art. 6 – MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA
Successivamente alla stipula del contratto, il Fornitore dovrà, entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, redigere un progetto definitivo/esecutivo ai sensi del DPR 554/99 da presentarsi all’EGATO/4 per l’approvazione tecnico/finanziaria delle opere da eseguirsi. Solo ed esclusivamente ad autorizzazione ricevuta il Fornitore dovrà impegnarsi ad effettuare la fornitura in opera dell’impianto oggetto del presente Capitolato entro i successivi 150 (centocinquanta) giorni naturali successivi e consecutivi. Si precisa però che le operazioni di smantellamento del vecchio impianto e di installazione/attivazione del nuovo non dovranno però oltrepassare i 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi.
Non sono ammesse sospensioni lavori.
Si precisa che i costi di progettazione verranno riconosciuti sulla base della specifica offerta presentata, indipendentemente dall’eventuale diniego a procedere con i lavori da parte dell’EGATO/4.
Art. 7 – PENALITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La penalità per ritardo nella consegna del progetto definitivo di cui al precedente art. 6 è stabilità nella misura di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo.
La penalità per ritardo nella consegna della fornitura in opera rispetto al termine di cui al precedente art. 6 è stabilita nella misura dello 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) per ogni giorno di calendario di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura.
Le penali relative ai ritardi sui tempi di intervento e conclusione delle riparazioni richieste da Xxxxxxxxx S.p.A. e la fornitura dei ricambi in regime di garanzia sono regolate dai precedenti artt. 2 e 3.
Le penalità relative ai ritardi sulla fornitura di ricambi dopo il periodo di garanzia sono regolate dal precedente art. 4.
Le penalità relative ai ritardi sulle tempistiche del Service o dell’attività di supervisione/monitoraggio sono regolate dal precedente art. 5.
Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i termini di cui al precedente art. 6. Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare delle cauzioni. La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale le cauzioni nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto (qualora la fornitura non fosse ancora ultimata e collaudata) e della perdita delle cauzioni stesse; le cauzioni verranno incamerate senza bisogno di alcun atto. Saranno considerati grave negligenza e quindi potranno costituire, ad insindacabile giudizio di Xxxxxxxxx S.p.A. motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 C.C. in danno della ditta aggiudicataria i seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine di consegna offerto in gara;
b) mancato ripristino della cauzione definitiva qualora Xxxxxxxxx S.p.A. avesse dovuto rivalersi su di essa in parte o in toto;
c) violazione delle regole sul subappalto
d) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
e) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente da parte del Fornitore
f) in caso di fallimento del Fornitore;
g) in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura;
h) in caso di cessione totale o parziale del contratto o il subappalto della fornitura.
Art. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE ASSICURATIVE
Il Fornitore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso in cui l’azienda aggiudicataria fosse in possesso di una certificazione ISO. Per fruire di tale beneficio l’affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Tecnoedil S.p.A. – Xxx Xxxxxx 0 – 12051 – Alba (CN).
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Tecnoedil S.p.A., con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eccezione e controversia, eventualmente sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Tecnoedil S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Tecnoedil S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L’aggiudicatario dovrà presentare idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, dai danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, compresi danni causati da incendio e scoppio di almeno
€ 1.000.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi pari ad
€ 2.000.000,00.
Art. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRATIVO
In aggiunta al deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo 8, il Fornitore è altresì tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un ulteriore deposito cauzionale in misura pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, a copertura dei servizi di cui ai precedenti articoli 2-3-4 e 5 (Garanzia - Fornitura materiali di ricambio nel periodo di garanzia - Fornitura materiali di ricambio nel periodo post- garanzia - Service). Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso in cui l’azienda aggiudicataria fosse in possesso di una certificazione ISO. Per fruire di tale beneficio l’affidatario dovrà allegare al
deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale integrativo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del Service di cui al precedente articolo 5 (anni 7) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Tecnoedil S.p.A., con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eccezione e controversia, eventualmente sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Tecnoedil S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
Art. 10 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO
Dopo la consegna operativa dell’impianto di trattamento alla Tecnoedil S.p.A. verrà effettuato il collaudo consistente in un periodo di 30 (trenta) giorni di esercizio nel quale verranno eseguiti campionamenti ed analisi volti a certificare la bontà del trattamento stesso.
Superata la fase di collaudo avrà inizio il previsto periodo d’istruzione del personale di Tecnoedil
S.p.A. a cura e spese dell’aggiudicatario, sull’uso e la manutenzione della fornitura stessa. Qualora però il collaudo non venisse superato, Tecnoedil S.p.A. avrà la facoltà di restituire al costruttore la fornitura addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati, nonché i danni che Xxxxxxxxx
S.p.A. avrà subito.
Al termine delle operazioni di collaudo, verrà comunque redatto, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione della fornitura, un’attestazione, confermata dal Responsabile del Procedimento, di regolare esecuzione della fornitura.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo della fornitura, secondo gli accordi commerciali in essere al momento dell’ordine, ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal contratto.
Non verrà invece svincolata la cauzione integrativa di cui al precedente articolo 7.
Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Relativamente alla fornitura oggetto del presente Capitolato, la fatturazione sarà effettuata con le seguenti modalità:
11.1 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
- 100% all’approvazione del progetto da parte dell’EGATO/4, con pagamento effettuato tramite bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.
11.2 ATTIVITÀ DI FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO (COMPRESO LO SMANTELLAMENTO E LO SMALTIMENTO DELL’ESISTENTE)
- Stati di avanzamento mensili aventi tetti massimi cadauno pari al 20% dell’importo contrattuale, con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario a 90
(novanta) giorni data fattura fine mese. Tali stati di avanzamento saranno possibili solo ed esclusivamente a decorrere dal mese di effettivo inizio delle lavorazioni ossia dal mese in cui avranno inizio le attività preliminari di smantellamento dell’impianto esistente.
- Stato finale al rilascio del certificato di collaudo, con pagamento effettuato tramite bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.
11.3 ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO
- Mensile posticipata ed in quota parte uguale per tutta la durata del contratto, con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, a decorrere dal mese di rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Tecnoedil S.p.A. (P.I. 00527910046)
Xxx Xxxxxx 0 00000 – Xxxx (XX)
L’aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di Xxxxxxxxx S.p.A..
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi il proprio credito. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto della fornitura, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquanta per cento).
Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione della fornitura e dopo l'approvazione da parte della Tecnoedil S.p.A. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 12 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il soggetto aggiudicatario si impegna:
a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
b) ad adottare durante l’espletamento della fornitura tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della Tecnoedil S.p.A. rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
c) ad organizzare ed effettuare la fornitura a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
d) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l’obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti;
e) ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
f) qualora l’impianto di trattamento oggetto della fornitura, fosse posato in opera da ditte terze, è obbligo del Fornitore aggiudicatario, di assistere, controllare e verificare la corretta posa a regola d’arte degli impianti.
Art. 13 – TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla Tecnoedil S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di xxxx e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
La Ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio.
A fronte di quanto sopra il Fornitore manleva la Tecnoedil S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all’intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che lo stesso sarà stipulato decorsi
35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
Il contratto, per la parte di smantellamento/smaltimento impianto esistente, fornitura in opera di nuovo impianto e supervisione/monitoraggio, sarà operativo ed avrà validità totale solo ed esclusivamente a valle dell’approvazione del progetto (redatto dal Fornitore) da parte dell’EGATO/4.
Sarà invece operativo da subito per la parte di progettazione.
Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla Tecnoedil S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro Fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della Tecnoedil S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.
Art. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato, del Bando di Gara, del Disciplinare di gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Asti.
Art. 17 – PRIVACY
La Ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con Xxxxxxxxx S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). Tecnoedil S.p.A. e il Fornitore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003.
Tecnoedil S.p.A. e il Fornitore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
NORME TECNICHE
Art. 18 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA
L’offerta, relativamente alla fornitura in opera del nuovo impianto, dovrà essere rivolta a quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata, rispettando, a pena esclusione, le seguenti condizioni:
- La tipologia delle membrane dovrà essere tassativamente a fibra cava a pressione;
- Dovranno essere obbligatoriamente presentate le certificazioni inerenti i moduli e le membrane indicando nello specifico se le membrane proposte sono certificate o meno ai sensi del D.M. n° 174 del 6 aprile 2004.
Art. 19 – GARANZIA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA IN USCITA IMPIANTO
L’acqua in uscita dall’impianto dovrà rispettare i limiti normativi richiamati dal D.L. 31/2001.
Art. 20 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi d'inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.
Oltre alla semplice conformità alle norme contenute nel D.Lgs 81/08, dovranno essere perseguiti dal Fornitore tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti.
L’offerente dovrà pertanto documentare in sede di gara tutti gli accorgimenti tecnici adottati per perseguire la sicurezza attiva e passiva nell'uso e nella manutenzione dell'attrezzatura.
Art. 21 – FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNOEDIL S.p.A.
Nei giorni immediatamente seguenti l’avvenuta esecuzione del collaudo, il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere a mettere a disposizione della Tecnoedil S.p.A. personale tecnico qualificato al fine di provvedere alla realizzazione di un piano di addestramento e di formazione del personale addetto all’uso ed alla manutenzione della fornitura.
L’addestramento dovrà, tra le altre cose, ma in via prioritaria, comprendere precise indicazioni relative al comportamento da tenere dagli operatori/manutentori per operare in sicurezza durante le fasi operative e di manutenzione.
I corsi di addestramento e formazione sull’uso e manutenzione delle forniture saranno eseguiti in più giornate per un impegno minimo di un mese continuativo.
In particolare nella fase di addestramento e formazione, dovranno essere fornite:
• Informazioni tecniche relative alle tecnologie adottate ed al funzionamento dei vari impianti e componenti costituenti la fornitura;
• Informazioni tecniche relative ai criteri operativi degli interventi di manutenzione riguardo a modalità di intervento, attrezzature necessarie, materiali e ricambi, sicurezza ed igiene del lavoro.
Per entrambe le fasi particolare cura sarà dedicata dal Fornitore alla trasmissione di informazioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
I contenuti relativi ai piani di addestramento dovranno essere preventivamente concordati con i tecnici Xxxxxxxxx S.p.A. prima della consegna della fornitura.
Ai partecipanti dovrà essere fornita, sotto forma di dispense, la documentazione tecnica relativa agli argomenti trattati. Il Fornitore dovrà predisporre un questionario di riscontro allo scopo di verificare il livello di apprendimento del personale, al termine dell’attività di addestramento.
Art. 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA
L’aggiudicatario all'atto della consegna della fornitura, dovrà contestualmente fornire anche tutta la documentazione in duplice copia ed in lingua italiana, relativa alle apparecchiature fornite, sia in formato cartaceo che elettronico (caratteristiche tecniche, manuali d’uso e manutenzione, lista pezzi di ricambio, ecc….).
La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta ad accettazione da parte di Xxxxxxxxx S.p.A.. Tale accettazione sarà vincolante ai fini dell’avvio della procedura di collaudo.
L’aggiudicatario della fornitura è per Tecnoedil S.p.A. l’unico referente responsabile della consegna di tutta la documentazione tecnica richiesta. L’aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero essere necessarie a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze. Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.
Art. 23 – CONDOTTA, CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI TECNOEDIL S.p.A.
La Tecnoedil S.p.A. si riserva di richiedere all’Impresa elaborati e specifiche tecniche aggiuntive, nonché l’esecuzione di prove o test su materiali e/o apparecchiature fornite.
L’esame e la verifica degli elaborati e delle prove su materiali, non esonera l’Impresa dalle responsabilità derivanti dalla buona realizzazione delle opere.
L’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni emesse da Xxxxxxxxx S.p.A..