CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA ai sensi della legge 431/98 del
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA ai sensi della legge 431/98 del
09.12.98, articolo 5, comma 1, art.2 D.M. 05.03.99 e art.2 D.M. 30.12.2002 e Accordo Territoriale in data 00/00/0000 xxxxxxxxxx x/x Xxxxxx xx XXXXXXXXX (XX) in data: 29/12/2009
Fusignano,
Tra il Sig. di seguito denominato locatore nato a il
, C.F. ,domiciliato a via assistito dal Sindacato ASPPI di Ravenna
- e il Sig. di seguito denominato conduttore nato a il
, C.F. , residente a via identificato mediante
che accetta, per sè e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in
n. piano, scala int. composta di: ingresso, camere da letto, sala, cucina,bagno,cantina,garage,ripostiglio, per mq. complessivi e non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà riscaldamento acqua altre
COMUNICAZIONE ex art.8, 3° comma, D.L. 11 luglio 1992 n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992 n.359:
-C.F. del locatore
-ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
Sez. fg. mapp. sub A/ cl. rendita € e sub C/6 cl. rendita € DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI e
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA a norma con le vigenti leggi. La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di mesi, dal al allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2 (Esigenza del locatore)
Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n.431/98, di cui al presente contratto e dall’Accordo tra ASPPI-APPE-UPPI-APPC-SUNIA e UNIAT depositato il 29/12/2009 presso il Comune di Fusignano, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto:
Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro tre mesi (o 15 gg.per contratti di durata fino a tre mesi) dalla scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s’intende ricondotto alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge n.431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n.431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 3 (Esigenza del conduttore)(da cancellare se si usa art.2)
Ai sensi di quanto previsto dall’Accordo tra ASPPI-APPE-UPPI-APPC-SUNIA e UNIAT e depositato il 29/12/2009 presso il Comune di Fusignano, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i mesi per il
seguente motivo: , che documenta allegando al presente
contratto .............................................
Articolo 4 (Canone)
Il canone di locazione è convenuto in € per l’intero periodo, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario in n. rate eguali anticipate di € ciascuna, alle seguenti date:.......................
Articolo 5 (Deposito cauzionale)
-A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di €..............pari ad (una mensilità del canone per contratti fino a sei mesi) (non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
-Quale deposito cauzionale, per tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il conduttore presta al locatore garanzia fidejussoria bancaria/assicurativa, da stipularsi entro il , facente parte integrante del presente
contratto, per l’importo di € che avrà durata pari a quella del contratto. Il locatore consentirà lo svincolo della fidejussione, a riconsegna avvenuta dell’immobile e dopo accertata l’insussistenza di qualsiasi inadempienza.
Articolo 6 (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato n.4 dell’Accordo territoriale sottoscritto in data 02/12/2009. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire, in sede di consuntivo, entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione, anche tramite organizzazioni sindacali, presso il locatore (o il suo amministratore o amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Articolo 7 (Spese di bollo, di registrazione e redazione)
Le spese per la redazione del presente contratto, dei bolli e dell’imposta di registro, sono da suddividere al 50% fra le parti contraenti.
Articolo 8 (Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n.392/78. La vendita dell’unità immobiliare locata, in relazione della quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 9 (Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:.....................................................................
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n.392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.404 del 1988.
Articolo 10 (Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto con preavviso da recapitarsi con lettera raccomandata di un mese se la durata del contratto è inferiore a mesi sei e di tre mesi quando la durata è fino a diciotto mesi.
Articolo 11 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:................................................................................................
ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.
Articolo 12 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13 (Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 14 (Impianti)
Il conduttore, in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni
di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n.412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art.11, comma 2, dello stesso.
Articolo 15(Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione.
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:.................................................
Articolo 16 (Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo, che svolge funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 17 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n.675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n.392/78 e n.431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n.431/98 ed all’Accordo territoriale.
Altre clausole..................................
Letto, approvato e sottoscritto.
Il locatore..................................................................
Il conduttore..............................................................
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 del presente contratto.
Il locatore...................................................................
Il conduttore...............................................................