STATUTO EBINTER
STATUTO EBINTER
ART.1 - COSTITUZIONE
Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario (di seguito denominato EBINTER).
Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali: Confcommercio - Imprese per l’Italia, FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
ART.2 - SEDE
EBINTER ha sede in Roma.
ART.3 - DURATA
La durata di EBINTER è illimitata.
ART.4 - SOCI
Sono soci di EBINTER le Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
ART.5 - SCOPI E FINALITÀ
EBINTER, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Xxxx si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti. In particolare, EBINTER avrà i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) sostenere l’attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità del terziario;
c) fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l’attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
d) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali, con lo statuto tipo allegato al CCNL Terziario, dando i relativi visti di congruità;
e) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti socie;
f) interfacciarsi con gli EBT per monitorare l’attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
g) assicurare attività iniziale di supporto agli EBT per l’adeguamento degli statuti e regolamenti a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale e dall’Accordo sulla governance del 10 dicembre 2009, monitorandone il completamento secondo le scadenze previste;
h) predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecniche, redatto secondo le regole individuate dalla Commissione paritetica per la bilateralità e valido per tutti gli EBT che provvederanno a trasmetterlo annualmente ad EBINTER, insieme con la relazione annuale;
i) sottoporre alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario eventuali richieste avanzate dagli EBT che intendano procedere a piani di razionalizzazione, sulla base di quanto previsto dal 6° comma, lett. M), dell’Accordo 10 dicembre 2009;
j) predisporre una relazione annuale, da trasmettere alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità del sistema degli EBT, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva;
k) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
l) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
m) gestire l'Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL Terziario, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
n) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
o) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
p) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge 125/91;
q) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
r) rilasciare il parere di conformità per l’apprendistato in favore delle aziende che abbiano unità produttive distribuite in più di due regioni;
s) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato al Fondo For.Te. un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva;
t) raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
u) proporre alla commissione paritetica per la bilateralità del terziario iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (FOR.TE.);
v) seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
w) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
x) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS o degli RLST da parte degli OPP;
y) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze bilaterali;
z) predisporre uno schema di Regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali da sottoporre all’approvazione della Commissione Paritetica per la bilateralità del terziario;
aa) richiedere in attuazione della convenzione nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali all’EBINTER, dello statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario;
bb) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad EBINTER.
ART. 6 - OSSERVATORIO NAZIONALE
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento di EBINTER per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
ART. 7 - ORGANI
Sono Organi di EBINTER:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.
I nuovi Organi debbono essere designati dai soci di cui all’art.4 del presente Statuto entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.
Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi Organi.
La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al terzultimo comma del presente articolo.
La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art. 9.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.
Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.
Il Direttore assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.
ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni Nazionali di cui all'art.1 del presente Statuto o loro delegati.
Le delibere dell’Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell’art. 10, commi 4 e 5, del presente Statuto.
ART. 9 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci:
- nomina, ai sensi dell'art. 11, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti , ai sensi dell'art. 13;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 12;
- approva all’unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di EBINTER;
- dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi;
- approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all’invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, con le modalità che saranno previste nel Regolamento di funzionamento dell’Ente, in conformità a quanto disposto dalla lettera L) dell’accordo sulla Governance del 10 dicembre 2009;
- delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera, all'unanimità, lo scioglimento di EBINTER e ne nomina i liquidatori.
ART. 10 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.
La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.
In ottemperanza al principio della pariteticità, a Confcommercio – Imprese per l’Italia è assegnata la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre Soci.
Alle riunioni dell’Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei conti. Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell’Assemblea dei soci.
ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 12 componenti, designati dai soci fondatori di cui all'art. 1, dei quali 6 su designazione della Confcommercio – Imprese per l’Italia e 2 componenti per ognuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e UILTuCS - UIL.
I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo:
- predispone, per l’approvazione da parte all’Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell’attività in corso e sull’attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- propone all'Assemblea dei soci il regolamento di EBINTER e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento di EBINTER;
- propone all’Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale di EBINTER e le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
- indirizza e coordina la gestione di EBINTER, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’ente;
- approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l’organigramma di EBINTER in base alle esigenze operative;
- accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all’art. 7 del presente Statuto;
- nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.
In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.
ART. 12 – PRESIDENZA
Il Presidente ha la legale rappresentanza di EBINTER e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
La Presidenza:
- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall’Assemblea dei soci alternativamente, nell’ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la Confcommercio – Imprese per l’Italia;
- nomina, in base alla procedura prevista dall’ultimo comma della lett. L) dell’Accordo 10/12/2009, il commissario ad acta per quegli Enti Bilaterali Territoriali i cui Organi siano decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la data di scadenza prevista;
- sovraintende al funzionamento di EBINTER, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.
ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:
- 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente di EBINTER;
- 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1 designato dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia.
Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione di EBINTER, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.
Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea dei soci indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.
I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
ART. 14 - FINANZIAMENTO
In via ordinaria, EBINTER è finanziato mediante l'attribuzione in misura percentuale del contributo complessivo riscosso dagli Enti Bilaterali territoriali, di cui all'accordo 20 luglio 1989 e successive modificazioni, stipulato tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS- UIL.
In via straordinaria, EBINTER è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi e suoi rinnovi, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di EBINTER, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali di EBINTER.
ART. 15 - PATRIMONIO SOCIALE
Tutti i mezzi patrimoniali di EBINTER, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 14 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità di EBINTER.
Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio di EBINTER, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di EBINTER sia durante la vita di EBINTER sia in caso di scioglimento dello stesso.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Si dispone l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci di EBINTER entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi di EBINTER devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Ai fini della regolare e corretta gestione di EBINTER potranno altresì essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE
In caso di scioglimento di EBINTER o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di EBINTER ad altra associazione con finalità analoghe.
Art. 18 - REGOLAMENTO
Per l'attuazione del presente statuto EBINTER si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 - RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.