Direzione Provinciale di Sassari
allegato a AGE.AGEDP-SS.REGISTRO PER LE COMUNICAZIONI INTERNE.0001491.11-05-2022.R
Direzione Provinciale di Sassari
Accordo di sede per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da Covid-19
Il giorno 06 maggio 2022 si sono incontrati il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari, la RSU e le Organizzazioni sindacali delle aree professionali, in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, nel rispetto delle vigenti norme e misure di sicurezza individuate nei protocolli interni per il contrasto all’infezione da Covid 19.
VISTO l’articolo 2087 del Codice Civile;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [Testo unico sicurezza sul lavoro]”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l’articolo 7, comma 7, secondo cui “Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere […] k)”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 20 marzo 2020, e in particolare l’articolo 43, comma 1, lett. c);
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Decreto Cura Italia]”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali. [Decreto liquidità imprese]”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio]”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, recante “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, secondo cui “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza. Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità”;
VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusionedell’epidemia da COVID- 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione e recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”;
VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, in corso di conversione;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, recante “Adozione delle
<<Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali>>”, dalle qualiè possibile desumere anche indicazioni di carattere generale finalizzate al contenimento del rischio COVID-19 nell’attuale scenario epidemiologico;
VISTO l’Accordo del 28 aprile 2022 fra Agenzia delle Entrate e Organizzazioni sindacali delle aree professionali e dell’Area della dirigenza per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da Covid-19;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto statuito nell’Ordinanza del Ministro della salute sopra citata, possono ritenersi invariate le generali misure comportamentali individuali e collettive, di prevenzione e igienico sanitarie, precedentemente adottate per il contenimento del rischio di contagio del virus COVID-19, anche se “semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”;
CONSIDERATO altresì che le misure igienico – sanitarie finalizzate al contenimentodel rischio contagio da COVID-19 sono confermate nelle apposite FAQ sul sitoistituzionale del Ministero della Salute;
CONSIDERATO che è responsabilità del datore di lavoro adottare e attuare le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in materia di tutela dal rischio di contagio dal virus Covid-19;
CONFERMATA l’opportunità di proseguire, anche dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria, con modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’ordinario svolgimento delle attività;
RITENUTO NECESSARIO garantire, ai fini dello svolgimento delle attività in presenza e della continuità dei servizi, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, finalizzate ad assicurare il contenimento del rischio di contagio dal virus COVID-19;
CONVENGONO
Art. 1
Obblighi del datore di lavoro – aggiornamento DVR
1. L’Agenzia delle Entrate di Sassari continua a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso l’adozione di molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione e secondo le eventuali future indicazioni fornite dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute e dalle Autorità competenti in materia.
2. Per quanto concerne il punto 1, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari, in qualità di datore di lavoro, provvede alla revisione del documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, oltre che con la prevista consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
3. La revisione del documento di valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19 adeguate sia all’attuale modalità di erogazione, prevalentemente in presenza, della prestazione lavorativa, sia alla attuale fase pandemica, caratterizzata dal superamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale, e che tengano anche conto della diffusione dell’utilizzo del lavoro agile e delle peculiarità delle singole sedi di lavoro in cui è articolata la Direzione Provinciale di Sassari.
4. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID- 19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.
5. Nell’aggiornamento del DVR si tiene conto dell’inserimento dei tirocinanti nelle strutture della Direzione Provinciale di Sassari.
Art. 2
Obblighi informativi del datore di lavoro
1. Il personale viene informato e sensibilizzato in merito alle eventuali disposizioni delle Autorità preposte e sulla necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione così come stabilite dal Direttore Provinciale con la collaborazione del RSPP, del MC e con la preventiva consultazione del RLS. Tra tali misure, finalizzate a ridurre il rischio di contagio da COVID-19, si riportano, con particolare ma non esclusivo riferimento, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina fornita, la frequente igiene delle mani, l’apertura delle finestre per 10 minuti ogni ora, compatibilmente con le
condizioni metereologiche.
Art. 3
Dotazione mascherine FFP2
1. Il Direttore Provinciale fornisce al lavoratore un numero di mascherine FFP2 sufficienti in relazione al tempo di svolgimento dell’attività lavorativa in presenza nel luogo di lavoro, e comunque nel numero di minimo di due unità giornaliere.
Art. 4
Ambienti di lavoro – distanziamento, pulizia, areazione, barriere
1. Nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, il Direttore Provinciale prevede le misure idonee a garantire il necessario ricambio di aria nei locali di lavoro, escludendo, compatibilmente con i vincoli impiantistici, i ricircoli.
2. Con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del medico competente e con la preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli ambienti di lavoro devono essere organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di due metri. La presenza contemporanea del personale assegnato ad ogni stanza deve in ogni caso essere compatibile con l’esigenza di assicurare il ricambio di aria ai sensi del precedente comma 1.
3. E’ assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con l’utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars- CoV-2 previste dall’Autorità sanitaria, nonché l’igienizzazione con cadenza semestrale degli split dell’impianto di climatizzazione, con possibilità di sanificazioni straordinarie qualora vi sia necessità, alla costante sanificazione degli apparecchi fissi e mobili, nonché dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate.
4. La Direzione Provinciale fornisce al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi, prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali, un’adeguata areazione naturale dei locali e il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
5. In tutti i front office e in tutte le postazioni adibite al ricevimento del pubblico sono installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di contagi tra il personale e tra questo e l’utenza, e gli stessi sono dotati di gel per la pulizia delle mani.
6. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office sono installati erogatori di soluzione disinfettante e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l’utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser è installata negli spazi comuni.
7. Agli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, verrà fortemente
raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Art. 5
Fasce temporali di flessibilità oraria
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.M. 8 ottobre 2021, allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, allo scopo di agevolare il distanziamento fisico ai fini della sicurezza, l’efficienza delle attività lavorative e la conciliazione delle esigenze personali e familiari dei lavoratori, la fascia di flessibilità oraria in entrata viene ampliata dalle ore 7:30 alle 10:30, così come viene ampliata la fascia di flessibilità oraria in uscita di 2 ore rispetto alla fine dell’orario di lavoro effettivo della giornata.
Art. 6
Organizzazione riunioni
1. Le riunioni andranno organizzate preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, potranno avere luogo solo previa specifica autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc.).
Art. 7
Misurazione della temperatura
1. È mantenuta la misura della rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori in accesso agli uffici dell’Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede è dotata di un’area di isolamento. La misurazione della temperatura avviene mediante sistemi di rilevamento automatico a distanza.
Art. 8
Sorveglianza sanitaria
1. È assicurata sino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori fragili diretti svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile. Ai fini del presente accordo sono da considerarsi fragili altresì i lavoratori affetti dalle particolari patologie a rischio, indicate dal Ministero della Salute (diabete mellito insulinodipendente e non; malattie cardiovascolari croniche/ipertensione arteriosa non compensata/fibrillazione atriale/ictus; gravi
broncopneumopatie croniche; insufficienza renale cronica; epatopatia cronica; malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o acquisita; malattie oncologiche non in remissione clinica; soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori; persone trapiantate) e i lavoratori disabili gravi ex art. 3 della L. 104/1992.
3. Fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori che convivono con persone fragili sono individuate ulteriori misure di sicurezza quali: limitazione della compresenza con altri colleghi nelle stanze e/o il ricorso al lavoro agile nel limite massimo previsto dalla direttiva adottata dall’Agenzia con atto n. 104815 del 4 aprile 2022.
Art. 9
Obblighi dei dipendenti in caso di contagio
1. Il dipendente ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 e successive modifiche e integrazioni in tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al Direttore Provinciale di riferimento ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni.
Art. 10
Regole di comportamento nei luoghi di lavoro
1. Nelle diverse sedi della Direzione Provinciale ogni dipendente deve:
a) utilizzare mascherine FFP2 fornite dal datore di lavoro e provvedere alla sostituzione ogni 4 ore. L’obbligo vige fino a diverso avviso del datore di lavoro, che terrà conto delle indicazioni normative in proposito e/o della specifica risultanza della valutazione del rischio. Sono esonerati i soggetti di cui all’articolo 5 comma 4, lettera b), e comma 5, del decreto legge n. 24 del 2022;
b) rispettare la distanza interpersonale non inferiore a un metro;
c) provvedere alla frequente igiene delle mani.
d) limitare allo stretto necessario gli spostamenti all’interno della sede, chedevono comunque avvenire indossando le mascherine.
Art. 11
Svolgimento attività esterne
1. Le attività esterne vengono svolte nell’ambito di uno scenario caratterizzato dalla progressiva ripresa dell’ordinarietà per le attività economiche e sociali. In tale contesto, essendo comunque di primaria importanza cautelare la salute di ciascun lavoratore/lavoratrice impegnato in tali attività, si stabilisce che le stesse andranno svolte con le seguenti cautele:
a) rispetto delle disposizioni legislative nazionali e locali eventualmente emanate;
b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro durante le attività;
c) dotazione, da parte della Direzione Provinciale, di mascherine di tipo FFP2 in numero sufficiente alla durata dell’attività;
d) dotazione, da parte del datore di lavoro, di gel igienizzante per le mani;
e) uso dei mezzi di trasporto ordinariamente previsti da disposizioni interne, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici e all’interno dellevetture aziendali/private (ove autorizzato l’uso) se utilizzate da più di unapersona;
f) rispetto dei protocolli di sicurezza eventualmente vigenti presso i luoghi di svolgimento dell’attività esterna o comunque da osservare durante lo svolgimento delle attività esterne (es. sui mezzi di trasporto).
g) obbligo durante ogni incontro dell'uso di mascherina;
2. Qualora nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al Direttore Provinciale che valuterà se proseguire l’attività.
Art. 12
Obblighi comuni
1. La Direzione Provinciale e il personale a qualsiasi titolo presente negli uffici dell’Agenzia osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d’intesa sottoscritti in materia.
Art. 13
Tavolo di monitoraggio
1. Le Parti si impegnano a monitorare l’efficacia e l’aggiornamento del presente accordo, anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale.
2. Si applicano in ogni caso le previsioni dei Protocolli nazionali (anche futuri)sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai Ministri competenti, sia aquanto non previsto dal presente accordo, sia a quanto previsto, se di maggiore garanziae tutela per la sicurezza dei lavoratori.
Art. 14
Efficacia
1. Le previsioni del presente accordo hanno validità fino al 30 settembre 2022 oppure fino alla data, se antecedente, di eventuali interventi normativi disposti dalle competenti autorità in caso di recrudescenza dei contagi.
2. Il presente accordo si applica a tutto il personale presente nelle strutture dell’Agenzia, ivi compresi i tirocinanti.
Sassari, 09 maggio 2022
Direzione Provinciale di Sassari | XX.XX. TERRITORIALI |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx | CGIL (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx) - Xxxxxxx |
XXXX (Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx) – Xxxxxxx | |
XXX (Xxxxxx Xxxxxxx) – Firmato | |
CONFINTESA FP | |
CONFSAL-UNSA | |
FLP (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) – Firmato | |
USB (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx) – Firmato | |
RSU (Xxxx Xxxx) – Firmato (Xxxxx Xxxxx) – Firmato (Xxxxxxx Xxxx) – Firmato (Xxxx Xxxxx) – Firmato |