CONTRATTO COLLETTIVO DI III (DIO III) E FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F (FEDERAZIONE UNITA DEI LAVORATORI DANESI)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0000
MELLEM:
DI OVERENSKOMST III OG 3F FAGLIGT FÆLLES FORBUND
ACCORDO DI COSTRUZIONE E IMPIANTO 2023
TRA:
CONTRATTO COLLETTIVO DI III (DIO III) E FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F (FEDERAZIONE UNITA DEI LAVORATORI DANESI)
2023 2023
23 2023
Capitolo 1 Ambito del contratto collettivo 10
Art. 1 Ambito di applicazione 10
Art. 2 Definizione di luoghi di lavoro permanenti/non permanenti 11
Art. 4 Ammissione di nuovi membri 13
Capitolo 2 Riunione con le parti sociali e riunione informativa congiunto 15
Art. 5 Riunione informativa 15
Capitolo 3 Termini di assunzione 16
Art. 6 Informazioni sui termini di assunzione 16
Art. 7 Assunzione a condizioni simili a quelle di cui godono i dipendenti stipendiati 17
Capitolo 4 Disposizioni in materia di orario di lavoro 22
Art. 8 Ore lavorative settimanali 22
Art. 9 Ore lavorative giornaliere 22
Art. 10 Ore lavorative settimanali variabili 23
Art. 11 Ore lavorative settimanali con tempo libero maturato 23
Art. 12 Lavoro nel fine settimana 24
Art. 13 Assunzione part-time 25
Art. 17 Altri accordi relativi alle ore lavorative 28
Capitolo 5 Straordinari, ore lavorative scaglionate, lavoro a turni .29
Art. 19 Straordinari sistematici 29
Art. 20 Remunerazione per straordinari, lavoro di domenica e giorni festivi 30
Art. 21 Ore lavorative scaglionate 31
Capitolo 6 Disposizioni sulla retribuzione oraria 37
Art. 24 Conducenti e addetti all'asfalto 37
Art. 25 Lavori di copertura 37
Art. 26 Giardinieri/paesaggisti 38
Art. 27 Nuovi dipendenti senza esperienza nel settore industriale 38
Art. 28 Supplemento per l'alloggio per determinati gruppi di personale 39 Art. 29 Generale 40
Art. 30 Condizioni meteorologiche 42
Art. 31 Servizio diurno e notturno 42
Art. 32 Strutture assistenziali – luoghi di lavoro non permanenti 42
Capitolo 7 Disposizioni specifiche 45
Art. 33 Indennità chilometraggio 45
Art. 35 Alloggiamento in hotel e pasti 47
Capitolo 8 Pagamento dei salari 48
Art. 37 Pagamento dei salari 48
Capitolo 9 Paga legata alle prestazioni 51
Art. 39 Tariffari relativi al lavoro a cottimo, tempistiche di riferimento e tabelle salariali 51
Art. 40 Disposizioni sul lavoro a cottimo 52
Art. 41 Trattative che si svolgono una volta per anno sul contratto collettivo 53
Art. 42 Partecipazione degli apprendisti al lavoro a cottimo 53
Art. 43 Determinazione delle tariffe per lavoro a cottimoin base alle "Tempistiche di riferimento" 53
Art. 44 Determinazione delle retribuzioni del lavoro a cottimo sulla base di studi sui tempi e sul movimento 54
Art. 45 Svolgimento del lavoro a cottimo su altra base 55
Art. 47 Pagamento anticipato del lavoro a cottimo 56
Art. 48 Condizioni specifiche di pagamento per il lavoro a cottimo 57
Art. 49 Comunicato in materia di lavoro a cottimo 58
Art. 50 Uso di studi sui tempi e sul movimento e delle tempistiche di riferimento 61
Art. 51 Commissione per la determinazione dei prezzi dei lavori di pavimentazione 62
Art. 52 Commissione per la determinazione dei prezzi 62
Art. 53 Commissione per le specifiche sui tempi per i lavori di copertura .
..............................................................................................64
Art. 54 Pensioni e regime di assistenza sanitaria 65
Capitolo 11 Malattia, primo giorno di malattia di un figlio, ecc 69
Art. 55 Malattia e infortunio 69
Art. 56 Primo giorno di malattia del figlio 71
Art. 58 Xxxxxx di assistenza ai figli, secondo giorno di malattia del figlio e visite dal medico 72
Art. 59 Disposizioni in materia di maternità/paternità 73
Art. 60 Giorni liberi per cura di persona a carico 78
Capitolo 12 Disposizioni relative alle ferie e ai giorni festivi 79
Art. 61 Maturazione delle ferie 79
Art. 62 Fruizione delle ferie 80
Art. 64 Trasferimento di ferie 84
Art. 65 Indennità per ferie 84
Art. 66 Comunicazione e pagamento dell’indennità di ferie 86
Art. 67 Disposizioni specifiche 88
Art. 68 Fondo per ferie professionale 90
Art. 69 Pagamento di giorni festivi, festività mobili, giorni liberi per dipendenti senior e giorni di assistenza ai figli 90
Art. 70 Regime per i dipendenti senior 94
Art. 71 Dipendenti che ricevono pensione statale 95
Art. 72 Disposizioni sul congedo per ferie per dipendenti distaccati 95
Art. 73 Norme relative al rappresentante sindacale 98
Art. 74 Rappresentanti per la salute e la sicurezza 103
Art. 75 Formazione continua e rappresentanti per la salute e la sicurezza 103
Art. 76 Comitato di collaborazione 103
Art. 77 Cooperazione e ambiente di lavoro 104
Capitolo 14 Formazione 106
Art. 78 Permessi per la formazione 106
Art. 79 Fondo per la formazione 106
Art. 80 Fondo di sviluppo DA/LO 106
Art. 81 Fondo di formazione dei settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile
............................................................................................107
Capitolo 15 Assunzione e licenziamento 110
Art. 82 Assunzione 110
Art. 83 Licenziamento 110
Art. 84 Licenziamento temporaneo 113
Capitolo 16 Dipendenti giovani 115
Art. 85 Disposizioni generiche 115
Art. 86 Assunzione di dipendenti giovani 115
Art. 87 Salari dei dipendenti giovani 116
Art. 88 Sicurezza e formazione 117
Capitolo 17 Disposizioni per la risoluzione delle controversie industriali 118
Art. 89 Controversie industriali 118
Art. 90 Risoluzione di controversie industriali in casi di licenziamento sommario (licenziamento immediato) 123
Art. 91 Condizioni di lavoro e di paga dei dipendenti stranieri 123
Art. 92 Diritto del lavoro 126
Art. 93 Casi urgenti 126
Art. 94 Interruzione del lavoro e rifiuto per questioni di salute e sicurezza
............................................................................................126
Art. 95 Controversie incompatibili con le disposizioni del contratto collettivo 127
Capitolo 18 Commissione per la parità retributiva 128
Art. 96 Commissione per la parità retributiva 128
Capitolo 19 Altre disposizioni 130
Art. 97 Abbigliamento da lavoro 130
Art. 98 Strumenti e attrezzature 130
Art. 99 Programmi pilota 131
Art. 100 Documenti elettronici 131
Art. 101 Revisione del contratto collettivo ecc 132
Art. 102 Relazioni aziendali 133
Art. 103 Lavoro interinale 134
Art. 104 Circonvenzione di contratto collettivo 135
Art. 105 Codice di lavoro dipendente 136
Art. 106 Durata del contratto collettivo 136
Capitolo 20 Apprendisti 138
Art. 1 Ore lavorative giornaliere 138
Art. 2 Apprendistato 139
Art. 3 Paga 139
Art. 4 Apprendisti adulti 141
Art. 5 Partecipazione dell’apprendista al lavoro a cottimo da operaio specializzato 141
Art. 6 Condizioni di impiego e retribuzione 141
Art. 7 Regime speciale di maturazione dei salari 143
Art. 8 Pensione 143
Art. 9 Benefit assicurativi per gli apprendisti 144
Art. 10 Abbigliamento da lavoro 144
Art. 11 Calzature di sicurezza 144
Art. 12 Attrezzi 145
Art. 13 Indennità di viaggio 145
Art. 14 Strutture assistenziali 149
Art. 15 Disposizioni relative alle ferie 149
Art. 16 Disposizioni specifiche 149
Art. 17 Straordinari 150
Art. 18 Risoluzione di controversie industriali 150
Capitolo 21 Protocolli 152
Protocollo sulla salute e la sicurezza sul lavoro 152
Protocollo sullo sviluppo delle competenze nell'industria dell’edilizia e dell'ingegneria civile 156
Protocollo sul lavoro notturno e sui controlli di natura sanitaria .158
Protocollo sul lavoro notturno delle lavoratrici in stato di gravidanza 161
Protocollo sulle disposizioni relative al lavoro notturno supplementare 162
Protocollo sugli apprendisti a cottimo 164
Protocollo sul lavoro fuori sede/lavoro su chiamata e servizio di reperibilità/alberghiero e ristorazione 164
Protocollo sul lavoro in comitati 165
Protocollo sul regolamento n. 2016/679 sulla protezione dei dati.166 Protocollo sulla rendicontazione digitale 168
Protocollo sulle commissioni per lo scambio digitale di documenti relativi al lavoro a cottimo 170
Protocollo sul lavoro di commissione riguardante le linee guida per un'efficace cooperazione locale tra l'impresa e il rappresentante sindacale 171
Protocollo sull'attuazione di alcune direttive dell'UE nei contratti collettivi 172
Protocollo sui corsi 2x2 173
Protocollo sull'aggiornamento delle competenze dei dipendenti non qualificati 174
Protocollo di una commissione per la formazione continua 176
Protocollo sulla formazione dei salari nei contratti collettivi stipulati dalle parti 177
Protocollo sulle ferie supplementari per le imprese distaccanti 178
Protocollo in materia pensionistica per le imprese distaccanti 181
Protocollo sul reclutamento e sul potenziamento delle competenze per progetti di costruzione e ingegneria civile 183
Protocollo sulle informazioni sull’utilizzo di subappaltatori 184
Protocollo sulla transizione verde nel settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile e nell'industria dei materiali edili 185
Protocollo sulla formazione in relazione al licenziamento 187
Protocollo sulla formazione dei montatori nel settore dei ponteggi orientata al servizio, in collaborazione con HP3 190
Protocollo per la revisione del White Paper HP3 per il tariffario dei ponteggi orientati ai servizi 193
Protocollo per l'introduzione di un nuovo tariffario HP3 per i lavori di ponteggio orientati ai servizi 193
Protocollo sul tariffario per il lavoro a cottimo per la pavimentazione 2022 195
Protocollo sull’annullamento dei protocolli 196
Protocollo sulla transizione al nuovo “Holiday Act” (nuova legge sulle ferie) 197
Protocollo sul rappresentante per la formazione 198
Capitolo 22 Allegati 199
Allegato 1 Accordo generale del 31 ottobre 1973 199
Allegato 2 Indennità di viaggio 207
Allegato 3 Cantieri d'inverno 212
Allegato 4 Contratto di lavoro 217
Allegato 5 Contratto di lavoro a condizioni simili a quelle dei dipendenti stipendiati 219
Allegato 6 Modulo di accordo sul trasferimento delle ferie 221
Allegato 7 Accordo offshore 222
Allegato 8 Accordo di pre-collocamento 227
Allegato 9 Trasferimento della pensione 230
Allegato 10 Turbine eoliche offshore 231
Indice delle parole chiave 233
Capitolo 1
Ambito del contratto collettivo
1. Il contratto collettivo, unitamente alle relative specifiche dei tempi di lavoro a cottimo, si applica ai luoghi di lavoro non permanenti a livello nazionale, ad eccezione dei comuni di Copenaghen e Frederiksberg.
2. In connessione con il rinnovo del presente contratto collettivo nel 2004, esso è stato consolidato con il contratto collettivo per i set- tori dell'edilizia e dell'ingegneria civile concluso da SiD (la Fede- razione dei Lavoratori Specializzati in Danimarca) e BYG (la Fe- derazione dei Datori di Lavoro del Settore delle Costruzioni) e ora si applica a tutti i membri, presenti e futuri, dell’Associazione Danese per l’Edilizia che impiegano lavoratori nell'ambito indu- striale del contratto collettivo, laddove non diversamente previsto nelle singole disposizioni del contratto.
3. Il contratto collettivo copre lo stesso ambito di lavoro coperto come avvenuto fino a questo momento, nonché il lavoro che può essere svolto da operai qualificati della terra e da lavoratori spe- cializzati (manodopera specializzata).
4. I tassi salariali sono determinati in base alle disposizioni del con- tratto collettivo, compresa la fissazione delle retribuzioni del la- voro a cottimo sulla base di studi sul tempo e sul movimento, nonché sui fattori minuti determinati dalle organizzazioni.
Lavori di pavimentazione e assistenza per lavori di pavimentazione
5. Il contratto collettivo, unitamente ai relativi tariffari del lavoro a cottimo per le pavimentazioni, si applica in tutto il Paese.
Disposizione specifica relativa alle opere di copertura
6. Il contratto collettivo, unitamente alle relative specifiche dei tempi di lavoro a cottimo per le coperture, si applica in tutto il paese con l'aggiunta di disposizioni specifiche concordate dalle parti il 3 febbraio 1995.
Giardinaggio e servizi paesaggistici
7. Le parti concordano sul fatto che i membri della DIO III sono stati impiegati per molti anni nella creazione, gestione e manuten- zione di aree verdi e che la Federazione Unita dei Lavoratori Da- nesi ha in molte occasioni partecipato alla risoluzione di contro- versie industriali in merito, conformemente al contratto collettivo applicabile tra le parti.
8. Il contratto collettivo continuerà ad applicarsi a questo tipo di la- vori. Tuttavia accordi locali – possibilmente con la partecipazione delle organizzazioni – devono essere stipulati per lavori che ri- chiedano una formazione professionale come giardiniere.
Lavoro off-shore
9. Il contratto collettivo si applica anche al lavoro su piattaforme gal- leggianti e fisse (l'area off-shore). Tuttavia, in considerazione delle particolari condizioni di lavoro in tali luoghi, è stato stipulato un accordo separato in merito.
Tale accordo è accluso come Allegato 7.
Comuni di Copenaghen e Frederiksberg
10. Nei comuni di Copenaghen e Frederiksberg è in vigore il con- tratto collettivo sussistente tra Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (il Sindacato dei Lavoratori dell’Edilizia, dell’Energia e dell’Orticultura) e DIO III. Nella misura in cui DIO III e il Sinda- cato dei Lavoratori dell’Edilizia, dell’Energia e dell’Orticultura convengano che le disposizioni del contratto collettivo sussi- stente tra essi non saranno più valide, le parti sottoscritte concor- dano che il presente contratto collettivo si applicherà nei comuni di Copenaghen e Frederiksberg.
Art. 2 Definizione di luoghi di lavoro permanenti/non permanenti
1. Luoghi di lavoro fissi permanenti da cui viene fornito un prodotto finito o un servizio a un certo numero di clienti diversi, tra cui im- prese industriali, fabbriche di elementi per l'edilizia, fabbriche di calcestruzzo pronto per l’uso, imprese nel settore della pietra in- dustriale, cave di ghiaia, officine fisse di riparazione e siti fissi di
impianti e attrezzature, nonché imprese che eseguono opere fo- gnarie o di dragaggio di fanghi.
Impiego variabile
Rilocazione
3. I dipendenti possono essere trasferiti da luoghi di lavoro perma- nenti a luoghi di lavoro non permanenti, e ai dipendenti interes- sati si applicheranno quindi le disposizioni sui luoghi di lavoro non permanenti.
1. Zona
Il confine della Zona 1 corre a nord-ovest e nord da Køge Bugt
/Baia di Køge/ lungo il confine occidentale dei comuni di Vallen- sbæk e Herstederne (intersecando la strada principale Copena- ghen-Roskilde al km 16,0), dopo di che segue il confine occiden- tale della parrocchia di Ballerup e poi percorre i confini meridio- nali e occidentali della parrocchia di Værløse fino al confine meri- dionale della parrocchia di Farum, immediatamente a ovest di Farum Sø (Lago Farum). Da qui, il confine tra i comuni di Gan- løse e Farum viene seguito in direzione nord-ovest, svoltando verso est fino alla linea ferroviaria di Slangerup; quindi la linea ferroviaria viene seguita fino all'ingresso nella parrocchia di Xxxxx, dopodiché il confine della zona segue il confine orientale della parrocchia di Xxxxx in direzione nord-est e poi lungo il con- fine occidentale della parrocchia di Blovstrød in direzione nord- nord-est fino a quando, subito dopo aver attraversato Kongeve- jen (al km 26.8), incontra il confine della parrocchia di Karlebo lungo il lato sud-orientale dello Store Dyrehave. Da quel punto il
confine della Zona 1 segue il confine della parrocchia a nord-est lungo Store Dyrehave; poi si dirige a nord-ovest verso la foresta di Grønholt Hegn e lungo il suo lato sud-est fino al confine set- tentrionale della parrocchia di Karlebo, che segue poi verso est fino allo stretto di Øresund immediatamente a sud della foresta di Laveskov.
2. Zona
Art. 4 Ammissione di nuovi membri
Quanto segue si applica alle imprese che aderiscono a DIO III:
Nuovi membri con un contratto collettivo diverso
1. Le imprese precedentemente coperte da altri contratti collettivi e ammesse come membri della DIO III diventano soggette ai con- tratti collettivi della DIO III tre mesi dopo che il sindacato è stato informato dell'adesione dell'impresa alla DIO III.
Nuovi membri coperti da un contratto di adesione
2. I contratti di adesione si applicano alle imprese che aderiscono alla DIO III come membri per un periodo massimo di tre mesi dalla notifica scritta al sindacato dell'ammissione dell'impresa alla
DIO III. Successivamente si applicherà il contratto collettivo della DIO III nell’area di riferimento.
3. In caso di abbandono della DIO III, il contratto di adesione viene riattivato a meno che l’impresa non sia soggetta a un altro con- tratto collettivo tramite l'appartenenza a un'organizzazione della Confederazione Danese dei Datori di Lavoro (Dansk Arbejdsgi- verforening).
Trattative di adattamento
4. Quando il sindacato viene a sapere che un’impresa è diventata soggetta a un contratto collettivo emanato dalla DIO III, può ri- chiedere che si tenga una riunione organizzativa, cfr. articolo 89, paragrafo 17.
Lo scopo della riunione organizzativa è di valutare quanto siano ampie le possibilità che le esigenze dei dipendenti possano es- sere soddisfatte dal contratto collettivo in vigore, al fine di confor- marsi alle sue disposizioni e consentire alle parti del contratto collettivo di prendere conoscenza dei termini di pagamento e as- sunzione sussistenti per i dipendenti.
Durante le trattative di adattamento, i termini di pagamento e as- sunzione sussistenti dovranno essere documentati.
Capitolo 2 Riunione con le parti sociali
e riunione informativa congiunto
1. Le organizzazioni desiderano garantire che il modello danese funzioni nel miglior modo possibile nei cantieri danesi e che tutte le parti inizino bene. Se le organizzazioni concordano che ne sussiste necessità, l'imprenditore edile deve partecipare a una riunione congiunta con le parti sociali a livello dirigenziale. Du- rante la riunione, l’imprenditore potrà descrivere la propria orga- nizzazione e le parti sociali avranno l'opportunità di spiegare il modello danese e di incontrare l’impresa.
2. Le organizzazioni concordano inoltre di offrire un riunione infor- mativa congiunto, preferibilmente entro il primo mese dall'inizio del lavoro in Danimarca.
3. Laddove possibile, il riunione può svolgersi in loco. Altrimenti, una delle parti allestirà una sede idonea.
4. In ogni caso, questo accordo non impedisce alle parti sociali di tenere riunione con ciascuna delle parti.
5. Inoltre, all'inizio di grandi progetti edilizi e di ingegneria civile, le organizzazioni concordano di offrire riunioni di presentazione congiunte per imprese e dipendenti, allo scopo di fornire alle parti locali nel singolo cantiere un'introduzione alle attuali condizioni di paga e di lavoro.
Capitolo 3 Termini di assunzione
Art. 6 Informazioni sui termini di assunzione
1. Si fa riferimento alla legge applicabile per quanto riguarda l'ob- bligo del datore di lavoro di informare il dipendente sui termini e le condizioni del rapporto di lavoro (“Contract of Employment Act”, legge sul contratto di lavoro).
2. Il riferimento alla legge relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore dei termini e delle condizioni del rapporto di lavoro (“Contract of Employment Act”, legge sul contratto di la- voro) sarà modificato, a partire dalla data di entrata in vigore della legislazione danese di attuazione della direttiva sulle condi- zioni di lavoro, in modo da fare riferimento alla prossima legge di attuazione per quanto riguarda l'obbligo del datore di lavoro di in- formare il lavoratore dei termini e delle condizioni del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del “Contract of Employment Act” (legge sul contratto di lavoro), le parti hanno concordato le seguenti deroghe alla legge.
4. Se il dipendente non ha ricevuto il contratto di lavoro in modo tempestivo o se il contratto di lavoro è carente, l'impresa può es- sere condannata a pagare una sanzione/rimborso, a meno che la carenza non sia giustificabile e non abbia avuto un impatto effet- tivo sul rapporto di lavoro.
5. Qualsiasi violazione deve essere segnalata all'azienda.
6. Se la questione contestata non viene risolta entro quindici (15) giorni lavorativi, deve essere immediatamente presentato un re- clamo scritto alla DIO III, specificando l'esatta natura delle ca- renze. Se le carenze nel contratto di lavoro vengono successiva- mente rettificate, o il certificato di lavoro mancante viene fornito entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo presso la DIO III, all'impresa non verrà ordinato di pagare una multa/rim- borso, a meno che non vi sia una violazione sistematica della di- sposizione relativa al contratto di lavoro.
7. In ogni caso, il dipendente deve ricevere le informazioni sul rap- porto di lavoro di cui sopra entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso contrario, l'impresa può essere condan- nata a pagare un'ammenda/rimborso.
9. Le questioni relative all'adempimento dell'obbligo di informazione da parte dell'impresa devono essere trattate in conformità alle di- sposizioni del diritto del lavoro applicabili.
Art. 7 Assunzione a condizioni simili a quelle di cui godono i di- pendenti stipendiati
1. Le organizzazioni consigliano che le imprese che desiderino in- trodurre un impiego a condizioni simili a quelle di determinati di- pendenti con più di un anno di servizio, lo facciano preferibil- mente in conformità con le linee guida specificate nel presente contratto collettivo.
2. L'impiego a condizioni simili a quelle della Legge sul lavoro su- bordinato può essere concordato individualmente con dipendenti particolarmente fidati che svolgono lavori altamente qualificati. Gli accordi per assunzioni a condizioni simili a quelle di cui go- dono i dipendenti stipendiati sono validi solo se sono in forma scritta.
Le organizzazioni hanno elaborato congiuntamente un modulo da utilizzare per contratti di lavoro a condizioni simili a quelle di cui godono i dipendenti stipendiati. Il modulo di assunzione può essere successivamente richiesto per l’invio alle rispettive orga- nizzazioni. Vedere Allegato 5.
La questione dell'introduzione o della cessazione di contratti di lavoro a condizioni simili a quelle dei dipendenti stipendiati può essere sottoposta a risoluzione secondo la procedura di appiana- mento delle controversie industriali, ma non tramite la procedura di arbitrato industriale.
3. Le disposizioni all'articolo 8 della legge danese sul lavoro subor- dinato sulla paga del pensionamento anticipato volontario in caso di decesso non possono essere derogate di comune accordo.
Paga
4. La paga deve riflettere le qualifiche, la responsabilità, le mansioni e la competenza del singolo dipendente.
I salari di ciascun individuo devono essere riconsiderati una volta all'anno e adeguati se ritenuto appropriato. La data di revisione delle retribuzioni può essere la stessa che per gli impiegati/di- pendenti dell'impresa.
Eventuali disaccordi in merito al livello di retribuzione o all’ade- guamento dei salari possono essere sottoposti a risoluzione in conformità alle disposizioni della Procedura per la risoluzione delle controversie industriali del presente contratto collettivo.
Per il lavoro subordinato, il salario orario viene convertito in un salario mensile al numero di ore applicabile, attualmente 160,33. I salari sono corrisposti nelle stesse date che si applicano ai la- voratori non manuali/dipendenti stipendiati dell'impresa.
Anzianità di servizio
5. L’anzianità di servizio in relazione all'impiego in condizioni simili a quelle di un dipendente è calcolata a partire dal momento del passaggio a condizioni simili a quelle di un dipendente, con il mantenimento del periodo minimo di preavviso finora ricevuto.
Cessazione del rapporto di lavoro
6. Al momento della cessazione, il periodo di preavviso viene calco- lato per entrambe le parti in base alle disposizioni dell'articolo 2 del “Danish Salaried Employees Act” (legge danese sui lavoratori dipendenti stipendiati).
Le parti concordano che i periodi di preavviso non saranno più brevi di quelli previsti dal contratto collettivo in relazione al pas- saggio al lavoro dipendente stipendiato.
La cessazione può avere luogo nel corso di una malattia. Le di- sposizioni dell’Articolo 83, paragrafo 8, e dell’Articolo 84 del con- tratto collettivo non si applicano ai contratti di lavoro dipendente con condizioni simili a quelle di cui godono i dipendenti stipen- diati.
7. Si può concordare nel singolo contratto che l’impresa possa ces- sare il rapporto di lavoro con un preavviso di un mese alla fine del mese, se il dipendente interessato ha ricevuto la paga du- rante un’assenza per malattia durata un totale di 120 giorni in un periodo di dodici mesi consecutivi. La cessazione è considerata valida solo se avviene immediatamente dopo la scadenza dei 120 giorni di congedo per malattia e mentre il dipendente è an- cora malato; tuttavia, la validità della cessazione del rapporto di lavoro non è influenzata dal fatto che il dipendente sia tornato al lavoro dopo la comunicazione della cessazione.
Ore lavorative
8. Le ore lavorative, inclusi gli straordinari, il lavoro a turni e le ore lavorative scaglionate, insieme al pagamento di tali voci, sono determinati in conformità con le disposizioni del contratto collet- tivo.
Ferie
9. In caso di assunzione a condizioni analoghe a quelle di cui go- dono i lavoratori non manuali/dipendenti stipendiati, le ferie sono retribuite o coperte da indennità per le ferie maturate, cfr. articolo 16 dell’“Holiday Act” (legge sulle ferie). Questa disposizione so- stituisce l’Articolo 64 del contratto collettivo.
Le indennità per ferie pagate ai dipendenti con ferie retribuite possono essere corrisposte prima che il dipendente prenda le fe- rie. In questo caso, si può richiedere la compensazione dell’im- porto anticipato in caso di dimissioni nella misura in cui l'inden- nità per ferie sia stata versata prima delle ferie non fruite. Le ferie riportate a causa di ostacoli alla fruizione delle ferie, cfr. articolo 64, paragrafo 5, del contratto collettivo, possono essere notificate dall'azienda per essere fruite durante il periodo di preavviso.
Pensione su indennità per ferie
10. L’indennità per ferie è compresa nella base per il calcolo del con- tributo pensionistico
Giorni festivi
11. Viene erogata la paga completa per i giorni festivi e in altri giorni liberi
Festività mobili
12. I dipendenti hanno diritto a cinque festività mobili per anno so- lare.
13. Se i dipendenti assunti a condizioni simili a quelle di cui godono i dipendenti stipendiati non riescono a godere delle festività mobili prima della scadenza dell'anno solare, possono richiedere entro tre settimane un rimborso pari alla paga di un giorno per ogni giorno di ferie mobile non fruito. Il rimborso verrà versato al di- pendente in occasione del pagamento del salario successivo.
Regime speciale di maturazione dei salari
14. Per i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato è pre- visto un regime speciale di maturazione dei salari. L’impresa do- vrà pagare la seguente percentuale di retribuzione qualificata per le ferie
a partire dal 1° marzo 2022 ...................................... 7,0%
a partire dal 1° marzo 2024 ...................................... 8,8%
Le ferie retribuite (12,5%) sono calcolate sull’ammontare.
15. L'importo viene pagato al dipendente insieme ai salari di dicem- bre, a meno che il dipendente stesso non abbia richiesto, prima del 1° dicembre, che l'importo venga trasferito sul suo conto pen- sione.
In caso di dimissioni, il saldo viene pagato al dipendente assieme ai salari finali.
Malattia
16. L’impresa versa l’intera paga durante la malattia.
Altre disposizioni
17. Ai dipendenti assunti a condizioni simili a quelle dei dipendenti stipendiati si applicano gli articoli 2 bis e 2 ter, 16, 17 e 17 bis del “Danish Salaried Employees Act” (legge danese sul lavoro su- bordinato).
Se non diversamente specificato nelle presenti disposizioni o nel contratto di lavoro stipulato tra le parti, il dipendente è soggetto alle disposizioni del contratto collettivo.
Risoluzione di controversie industriali
18. Eventuali controversie e disaccordi relativi all'interpretazione dei singoli contratti o delle linee guida di cui sopra devono essere ri- solte secondo la Procedura per la risoluzione di controversie in- dustriali stabilita nel contratto collettivo.
Se l'impresa desidera svincolarsi da un contratto di lavoro con un singolo dipendente, o se il singolo dipendente desidera essere svincolato, questo può avvenire previo periodo di preavviso dell’individuo.
Una volta scaduto il periodo di preavviso, il dipendente è consi- derato soggetto alle sole disposizioni del contratto collettivo.
I contratti esistenti per l’assunzione in condizioni di stipendio pos- sono essere riscritti previo accordo tra le parti locali in conformità con queste linee guida.
Capitolo 4
Disposizioni in materia di orario di lavoro
Art. 8 Ore lavorative settimanali
1. Il numero di normali ore lavorative effettive è di 37 ore settimanali
2. Le ore lavorative settimanali devono essere distribuite nei primi cinque giorni della settimana.
Art. 9 Ore lavorative giornaliere
Ore lavorative giornaliere
1. Le normali ore lavorative giornaliere sono tra le 6:00 e le 18:00. La durata complessiva delle pause per pasti e riposo non può su- perare un’ora e non può essere inferiore ai 30 minuti.
Determinazione delle ore lavorative giornaliere
2. Le ore lavorative giornaliere e la distribuzione delle pause per i pasti devono essere determinate in consultazione con i dipen- denti.
3. Se l’impresa non è in grado di soddisfare le richieste dei dipen- denti, le ore lavorative devono essere pianificate tenendo debita- mente conto degli interessi dell’impresa e l'accordo risultante può essere implementato con un preavviso di dieci giorni.
I dipendenti hanno il diritto di presentare un reclamo ai sensi della Procedura per la risoluzione delle controversie industriali
Art. 10 Ore lavorative settimanali variabili
1. A livello locale, può essere stipulato un accordo scritto per au- mentare o ridurre l'orario di lavoro giornaliero o settimanale in modo che la media dell'orario di lavoro settimanale normale sia di 37 ore per un periodo prestabilito.
2. Il periodo non può essere esteso oltre i 12 mesi, escluse le ferie.
3. Tale accordo non può fare sì che il numero delle normali ore la- vorative superi le dieci ore effettive al giorno.
Art. 11 Ore lavorative settimanali con tempo libero maturato
1. Previo accordo scritto a livello locale, le normali ore lavorative settimanali possono essere fissate a 46, a condizione che le ore in eccesso rispetto al numero indicato nell'articolo 8 siano prese come riposo compensativo, preferibilmente come giornate intere, entro tre mesi dal periodo di maturazione.
Gli straordinari, in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, punto 1, non possono essere effettuati contemporaneamente.
2. Un accordo sul prolungamento delle ore lavorative settimanali non dà diritto al pagamento degli straordinari.
3. I riposi compensativi devono essere stabiliti dall’impresa in con- sultazione con i dipendenti. I riposi compensativi al posto dei giorni liberi devono essere fruiti prima che il dipendente lasci l’im- presa.
Art. 12 Lavoro nel fine settimana
Condizioni
1. Può essere introdotto il lavoro nel fine settimana soggetto ad ac- cordo locale.
2. In questo caso, il numero massimo di ore lavorative al sabato e alla domenica rispettivamente è di dodici ore.
3. L’orario di inizio e fine delle ore lavorative al sabato e alla dome- nica è stabilito dall’impresa.
4. I dipendenti che sono assunti per lavoro nel fine settimana non possono avere contemporaneamente un altro impiego retribuito.
Pertanto, nessun beneficio supplementare può essere erogato ai dipendenti.
5. Il contratto sull'introduzione del lavoro durante il fine settimana nella singola impresa può essere concluso solo se le organizza- zioni accettano di farlo.
6. La violazione del paragrafo 4 è considerata una violazione dei termini di assunzione e comporterà un immediato licenziamento dall’impresa. Nel caso in cui un'impresa sia a conoscenza di un'infrazione al paragrafo 4, l'introduzione del lavoro durante il fine settimana potrebbe essere sospesa.
7. I disaccordi relativi a quanto sopra saranno risolti in conformità con le disposizioni per la risoluzione delle controversie industriali stabilite nel contratto collettivo.
Condizioni di pagamento
8. Il pagamento per il lavoro durante il fine settimana sarà stabilita nel contratto collettivo.
9. Inoltre, i supplementi previsti dal contratto collettivo sono erogati in modo analogo agli altri dipendenti dell'impresa nel relativo set- tore di attività.
10. Inoltre, sono previsti supplementi e indennità per il lavoro di sa- bato e domenica, come previsto dal contratto collettivo. A livello
locale, si può concordare di distribuire le integrazioni e le inden- nità in media sulle ore lavorative totali.
11. Un prerequisito per il lavoro durante il fine settimana è che la re- tribuzione totale, comprese tutte le integrazioni e le indennità previste dal contratto collettivo, debba essere almeno pari al pa- gamento della retribuzione normale nella sede di lavoro indicato per una settimana normale.
Giorni liberi e lavoro nei giorni festivi
13. Solo le retribuzioni ordinarie devono essere pagate per il lavoro nei giorni festivi, per cui non si applicano pagamenti anticipati per i giorni festivi che si verificano nei giorni feriali.
ATP
Calcolo del contributo totale relativo all’ATP (regime pensioni- stico complementare danese per il mercato del lavoro)
Assunzione part-time
1. I contratti di assunzione part-time possono essere conclusi a li- vello locale.
2. Le ore lavorative settimanali per lavoro part-time deve compren- dere un minimo di venti e un massimo di trenta ore settimanali.
Per l'assunzione di dipendenti a tempo parziale, le ore di lavoro settimanali normali (il numero e la collocazione delle ore di la- voro) devono essere concordate individualmente.
Eventuali modifiche alle normali ore lavorative settimanali pos- sono essere apportate in conformità alle disposizioni dell’articolo 8.
3. La retribuzione dei dipendenti a tempo parziale sarà conforme alle disposizioni del contratto collettivo generalmente applicabili. I dipendenti non hanno diritto ad alcun rimborso per la riduzione dell’orario di lavoro.
Le ore di lavoro eccedenti le ore lavorative concordate per il di- pendente saranno retribuite con la normale retribuzione oraria del dipendente in questione.
Le ore lavorative in eccesso rispetto al normale orario di lavoro del lavoratore a tempo pieno devono essere pagate come lavoro straordinario alle tariffe applicabili agli altri dipendenti.
4. In conformità con la procedura per la risoluzione delle controver- sie industriali, le organizzazioni hanno il diritto di presentare un reclamo in merito all'uso improprio o all'abuso della presente di- sposizione, compresi i casi in cui il numero di dipendenti part- time è ritenuto eccessivo.
5. È stato concordato che le clausole del contratto collettivo relative all'anzianità si applicheranno ai dipendenti part-time in modo si- mile ai dipendenti a tempo pieno.
Persone con capacità lavorativa ridotta
6. Gli accordi sulla riduzione delle ore lavorative possono essere stipulati con i dipendenti la cui capacità lavorativa è ridotta a causa di età, eventuali infermità o infortuni.
Pensionamento parziale, prepensionamento parziale
7. Un accordo sulla riduzione delle ore lavorative può essere stipu- lato con i dipendenti che richiedono un orario ridotto a causa di un passaggio al pensionamento parziale o al prepensionamento parziale.
Le organizzazioni hanno il diritto di reclamare per l'abuso della presente disposizione, in conformità con la procedura per la riso- luzione di controversie industriali.
Se il lavoro viene svolto in luoghi di lavoro situati a una tale di- stanza dalla sede dell’impresa che quest’ultima ritiene necessa- rio che i dipendenti rimangano durante la notte fuori casa a causa dell'attività lavorativa, è necessario stipulare un accordo locale in merito al tipo di trasporto, al vitto e alloggio, alle ore la- vorative e alla durata prevista del lavoro.
1. Le chiamate di lavoro dopo la fine delle normali ore lavorative, nei giorni feriali non lavorativi, la domenica e nei giorni festivi, sono pagate conformemente alle disposizioni del contratto collet- tivo, ma per un importo non inferiore a quello equivalente alla paga per quattro ore di lavoro.
2. Gli accordi locali sul pagamento per il lavoro a chiamata vengono conclusi prima dell’introduzione del lavoro a chiamata.
1° maggio
1. Il 1° maggio è un giorno completamente libero.
Festa della Costituzione
2. La Festa della Costituzione è un giorno festivo completo, con un anticipo per giorni festivi conformemente all’articolo 69, paragrafo 5.
Festività mobili
3. I dipendenti hanno diritto a cinque festività mobili per anno so- lare.
4. Le festività mobili sono pagate in base alle stesse disposizioni che si applicano al pagamento dei giorni festivi, cfr. articolo 69, e sono fruite in base alle stesse disposizioni che si applicano alla fruizione delle ferie residue.
5. I pagamenti anticipati per le festività mobili per i dipendenti adulti sono i seguenti:
1° maggio 2024 ................................. DKK 1.500,00
Pagamenti anticipati per le festività mobili per i dipendenti giovani 1° marzo 2020 DKK 700,00
1° maggio 2024 DKK 800,00
6. Se un dipendente è malato quando inizia il periodo di ferie mobili, il dipendente non è obbligato a fruire delle ferie mobili e queste ultime possono essere posticipate.
Art. 17 Altri accordi relativi alle ore lavorative
1. Nei casi in cui siano richieste mansioni lavorative speciali, qua- lora vi sia un accordo a livello locale in merito a disposizioni di- verse da quelle descritte nel presente contratto collettivo in mate- ria di orario di lavoro, tali disposizioni possono essere introdotte previa approvazione della Federazione Unita dei Lavoratori Da- nesi (Fagligt Fælles Forbund) e DIO III.
Capitolo 5
Straordinari, ore lavorative scaglionate, lavoro a turni
Esecuzione degli straordinari
1. Ai dipendenti potrebbe essere richiesto di svolgere gli straordi- nari nella misura in cui ciò è richiesto dal tipo di lavoro.
2. Le imprese possono utilizzare fino a otto ore di straordinario alla settimana, previo accordo a livello locale.
Inoltre, in conformità con quanto stabilito dal paragrafo 1 e con la prassi del diritto del lavoro, le imprese possono ricorrere al lavoro straordinario secondo le normali modalità.
Calcolo delle ore di straordinario
La pausa per il pasto non è compresa se la durata degli straordi- nari è di una sola ora.
Lavoro notturno
4. Il lavoro notturno viene calcolato a partire dalla quarta ora suc- cessiva alla fine delle normali ore lavorative fino all'inizio delle normali ore lavorative il giorno seguente, con una pausa di 30 minuti per il pasto ogni quattro ore.
Art. 19 Straordinari sistematici
1. Se le parti locali hanno tentato senza successo di raggiungere un accordo sulle ore lavorative settimanali variabili, vedere articolo 10, l’impresa può dare notifica di straordinari sistematici. Gli straordinari sistematici non possono superare le cinque ore setti- manali e un'ora al giorno e devono essere programmati in rela- zione alle normali ore lavorative del singolo dipendente. Gli
straordinari sistematici devono essere notificati entro e non oltre la fine delle normali ore lavorative quattro giorni di calendario prima della settimana in cui devono essere effettuati.
3. Le ore in eccesso che non danno diritto al lavoratore ad un intero giorno libero vengono riportate.
4. Il momento in cui fruire del riposo compensativo è determinato dal datore di lavoro, attenendosi alle trattative locali tra le parti. Tuttavia, il dipendente deve ricevere una notifica di almeno 6 x 24 ore.
5. I permessi sostitutivi derivanti degli straordinari sistematici non possono essere inclusi nel periodo di preavviso, a meno che l'im- presa e il dipendente non si siano accordati in tal senso.
6. Le possibilità esistenti di notifica degli straordinari secondo le al- tre disposizioni del contratto collettivo non saranno influenzate dalla possibilità di notifica degli straordinari sistematici.
Art. 20 Remunerazione per straordinari, lavoro di domenica e giorni festivi
Pagamento degli straordinari
1. Gli straordinari nelle prime tre ore dopo la fine delle normali ore lavorative sono pagati alla retribuzione oraria con un supple- mento del .................................................................. 50%
Una di queste tre ore può cadere immediatamente prima dell'ini- zio delle normali ore lavorative, ma non prima delle 6.
2. Gli straordinari oltre le prime tre ore dopo la fine delle normali ore lavorative (vale a dire il lavoro notturno) e fino all'inizio delle nor- mali ore lavorative del giorno successivo sono pagati alla retribu- zione oraria con un supplemento del ...................... 100%
Il lavoro alla domenica e durante i giorni festivi viene pagato alla retribuzione oraria con un supplemento del ............ 100%
3. Le percentuali sopra menzionate sono basate sulla paga minima specificata all’articolo 23.
Giorni feriali non lavorativi
4. In caso di lavoro in un giorno feriale non lavorativo, gli straordi- nari vengono calcolati dall'inizio delle normali ore lavorative.
Deduzione per le pause per i pasti
5. Non è prevista alcuna detrazione per le pause per i pasti nel pa- gamento di straordinari, lavoro notturno e lavoro di domenica e giorni festivi.
Art. 21 Ore lavorative scaglionate
1. Le ore lavorative scaglionate non possono essere stabilite in modo tale che il totale delle stesse rientri nel periodo dalle 6:00 alle 18:00.
Si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 9 relative alla noti- fica delle normali ore lavorative.
Notifica relativa alle ore lavorative scaglionate
2. In caso di introduzione di ore lavorative scaglionate, deve essere data una notifica anticipata di almeno 3 x 24 ore. Se tale notifica non è stata comunicata, viene corrisposta un'indennità per gli straordinari per il lavoro svolto al di fuori delle normali ore lavora- tive giornaliere fino al termine del periodo di notifica.
Durata delle ore lavorative scaglionate
3. Se, su istruzioni da parte dell’impresa e senza alcuna colpa, a un dipendente viene impedito di continuare a lavorare per ore sca- glionate per un periodo superiore a una settimana, il dipendente riceverà un premio per gli straordinari per il lavoro svolto al di fuori delle normali ore lavorative diurne dell’impresa.
Pagamento anticipato per Xxx lavorative scaglionate
4. Non è prevista alcuna indennità per la parte delle ore lavorative scaglionate compresa tra le 6:00 e le 18:00, purché siano rispet- tate le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Se le ore lavorative sono scaglionate in modo tale da terminare dopo le 18:00 ma da iniziare prima delle 24:00, l'indennità oraria seguente viene versata dall'inizio della settimana di paga, com- preso il 1° maggio 2023:
Dalle 6:00 alle 22:00 DKK 28,15
Dalle 22:00 alle 6:00 DKK 48,40
Per il lavoro scaglionato a partire dalla mezzanotte o da un orario successivo, le seguenti indennità orarie sono previste per le ore lavorate
fino alle 6:00 DKK 58,75
Dall'inizio della settimana di paga, compreso il 1° gennaio 2024, le tariffe dell’indennità oraria saranno modificate in:
Dalle 6:00 alle 22:00 DKK 29,15
Dalle 22:00 alle 6:00 DKK 50,10
Per il lavoro scaglionato a partire dalla mezzanotte o da un orario successivo, le seguenti indennità orarie sono previste per le ore lavorate
fino alle 6:00 DKK 60,80
Straordinari relativi a ore lavorative scaglionate
6. Se un dipendente è tenuto a svolgere straordinari in prosecu- zione delle ore lavorative scaglionate, ha diritto – oltre alle inden- nità di cui sopra – ai premi per straordinari fissati nel contratto collettivo per le ore lavorate oltre le ore scaglionate.
1. Il lavoro a turni si riferisce a un sistema di lavoro in cui i dipen- denti lavorano in orari diversi secondo un programma di lavoro prestabilito. Tuttavia, a condizione che sia concordato, il lavoro può essere svolto da team fissi per tutti e tre i turni.
In genere, questi team si sostituiscono a vicenda, ma, se gli inte- ressi dell’impresa lo richiedono, essi possono sovrapporsi o pos- sono esserci delle pause tra di essi.
Ore di operatività dell’impresa
2. Le ore di operatività dell’impresa sono indipendenti dalle ore la- vorative concordate collettivamente da ciascun dipendente e sono limitate solo dalle disposizioni di legge.
Notifica e durata
3. In caso di introduzione di lavoro a turni, è necessario dare una notifica di almeno 5 x 24 ore. Tuttavia, i dipendenti che sono stati assunti per il lavoro a turni o che possono essere considerati la- voratori a turni, cfr. paragrafo 6, non hanno il diritto di richiedere che tale notifica sia loro comunicata. Se il lavoro deve essere eseguito prima della scadenza del periodo di notifica, i dipendenti che hanno il diritto di richiedere tale preavviso ricevono le nor- mali indennità per gli straordinari calcolate sulla base delle nor- mali ore lavorative giornaliere dell'impresa, anziché le indennità per lavoro a turni.
Se, su richiesta dell'impresa e senza alcuna colpa, i dipendenti non possono continuare a svolgere il lavoro a turni per un pe- riodo di tre giorni, sono retribuiti come sopra specificato.
Ore lavorative (metodo 1)
4. Nel caso di lavoro su primo turno, le normali ore lavorative di tutti i dipendenti sono 37 settimanali. Nel caso di lavoro su secondo e terzo turno, le normali ore lavorative è di 34 ore settimanali.
Previo accordo locale, è possibile effettuare fino a cinque ore di straordinario alla settimana su tutti e tre i turni.
Ore lavorative (metodo 2)
5. Il lavoro a turni è organizzato secondo un ciclo di rotazione con- cordato a livello locale, in modo che le ore lavorative normali me- die di ciascun dipendente per il lavoro in tre turni ammontino a 35 ore e a una media di 35 ore e 30 minuti per un sistema a due turni. Le ore in eccesso rispetto alla media sopra specificata ven- gono convertite in giorni liberi interi inclusi nel piano di rotazione.
Lavoratori a turni
6. Per essere considerato un lavoratore a turni, ogni dipendente deve prendere parte al sistema di rotazione almeno sei volte in un periodo di sei settimane.
Disposizioni specifiche relative alle ore lavorative
7. Le ore lavorative devono essere ridotte proporzionalmente per giorni festivi, ferie o altri giorni liberi concordati collettivamente.
8. Quando viene preparato il programma di lavoro, ai dipendenti de- vono essere assegnati i weekend liberi nel miglior modo possi- bile.
Interruzioni, riorganizzazione o trasferimento
9. In caso di interruzione, riorganizzazione del lavoro a turni in un sistema di turni prestabilito o trasferimento di dipendenti, cfr. pa- ragrafo 10, le ore lavorative individuali di ogni dipendente nel pe- riodo di paga determinato devono essere calcolate individual- mente e confrontate con le ore lavorative standard in conformità con i paragrafi da 4 a 8.
Le ore lavorative in difetto sono pagate alla tariffa normale per il lavoro retribuito a ore, escluse tutte le altre indennità, mentre le ore lavorative in eccesso sono pagate alle tariffe di straordinario a partire da quelle più basse.
10. Se un dipendente viene trasferito da un turno all'altro senza che ciò sia conseguenza di un sistema di turni prestabilito, viene cor- risposto un importo una tantum per ogni trasferimento. Il se- guente importo viene pagato dall'inizio della settimana di paga, compreso:
1° maggio 2023 DKK 231,45
1° gennaio 2024 DKK 239,55
Nessun pagamento supplementare è dovuto se il dipendente viene reinserito al suo turno originario dopo meno di sei setti- mane o se viene trasferito al lavoro diurno.
La giornata lavorativa
11. In relazione al lavoro a turni, si calcola che una giornata lavora- tiva si svolga dalle 6:00 alle 6:00 del giorno successivo o dall'ini- zio delle normali ore lavorative della data impresa alla stessa ora del giorno successivo, salvo diversamente concordato per iscritto.
Indennità per lavoro a turni
12. La seguente indennità oraria viene corrisposta per i turni di la- voro nei giorni feriali, tranne il sabato, dalle 18:00 alle 6:00 dall'i- nizio della settimana di pagamento, compreso:
1° maggio 2023 DKK 43,35
1° gennaio 2024 DKK 44,90
13. Per il lavoro a turni svolto nel periodo compreso tra le ore 14.00 del sabato e la fine della domenica lavorativa, nonché nei giorni festivi e negli altri giorni di riposo previsti dal contratto collettivo, viene corrisposta la seguente indennità oraria a partire dall'inizio della settimana di paga:
1° maggio 2023 DKK 102,35
1° gennaio 2024 DKK 105,95
Non viene corrisposta alcuna indennità aggiuntiva per straordi- nari.
Si può concordare a livello locale che gli intervalli di tempo sopra menzionati inizino e finiscano fino a otto ore prima di quanto spe- cificato. Ad esempio, se la domenica lavorativa termina la dome- nica sera alle 22:00, l'indennità in base a (12) viene pagata per il lavoro svolto da quel momento in poi.
Straordinari
14. Per gli straordinari effettuati nei periodi che danno diritto a un’in- dennità di lavoro a turni come descritto in (12) e (13), tale inden- nità di lavoro a turni, nell'importo corrispondente al relativo inter- vallo di tempo, viene versata in aggiunta alla tariffa prevista per gli straordinari.
Lavoro nei giorni liberi o scaglionamento dei giorni liberi
15. Se non è possibile concedere un giorno libero retribuito in cam- bio di lavoro nei giorni festivi o un giorno libero concordato collet- tivamente, vedere (7), la seguente indennità oraria aggiuntiva viene pagata per il lavoro in tali giorni festivi o giorni liberi concor- dati collettivamente dall'inizio della settimana di paga che com- prende:
1° maggio 2023 DKK 102,35
1° gennaio 2024 DKK 105,95
La stessa indennità viene corrisposta anche se un giorno di ri- poso programmato cade in un giorno festivo e non è possibile concedere un giorno di riposo compensativo.
16. Se un giorno di riposo preprogrammato viene scaglionato senza che ciò rientri in una riorganizzazione di un sistema di turni stabi- lito, dall'inizio della settimana di paga viene corrisposta la se- guente indennità oraria, che comprende
1° maggio 2023 DKK 30,60
1° gennaio 2024 DKK 31,70
Un giorno libero preprogrammato non può essere scaglionato per un periodo superiore a quattro settimane, se non diversa- mente concordato a livello locale.
17. Se il giorno di riposo programmato in un giorno feriale viene can- cellato, il dipendente ha diritto, in base al contratto collettivo, a un pagamento supplementare per il lavoro svolto in un giorno di ri- poso feriale garantito.
Accordi locali
18. Oltre alle disposizioni menzionate nel presente paragrafo, pos- sono concludersi accordi locali che tengano conto delle circo- stanze specifiche dell’impresa per quanto riguarda la program- mazione delle ore lavorative, al lavoro a turni e alle pause per i pasti e l'armonizzazione dei pagamenti per un periodo di tempo. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto.
Capitolo 6
Disposizioni sulla retribuzione oraria
1. La retribuzione oraria minima per i dipendenti adulti deve essere il seguente dall'inizio della settimana di paga che comprende
1° maggio 2023 DKK 138,15
1° gennaio 2024 DKK 142,65
Art. 24 Conducenti e addetti all'asfalto
1. Il salario orario minimo per i conducenti e gli addetti all'asfalto deve essere il seguente dall'inizio della settimana di paga che comprende:
1° maggio 2023 DKK 143,25
1° gennaio 2024 DKK 147,75
3. Il termine "addetti all'asfalto" si riferisce ai dipendenti che lavo- rano principalmente con il trasporto e la produzione di materiali bituminosi per superfici stradali (compresi i lavori di pulizia e ripa- razione).
1. La retribuzione oraria minima per i costruttori di tetti deve essere il seguente dall'inizio della settimana di paga che comprende
1° gennaio 2024 DKK 152,50
Art. 26 Giardinieri/paesaggisti
I paesaggisti specializzati non possono essere trattati in modo meno favorevole in termini di remunerazione rispetto a quanto stipulato nel contratto collettivo tra la Federazione Unita dei La- voratori Danesi (Fagligt Fælles Forbund) e l’Associazione Nazio- nale Danese degli Architetti del Paesaggio (Landsforeningen Danske Anlægsgartnere).
Art. 27 Nuovi dipendenti senza esperienza nel settore industriale
1. La retribuzione oraria minima per i nuovi assunti senza espe- rienza nel settore sarà la seguente per i primi tre mesi a partire dall'inizio del periodo di paga, che comprende:
1° maggio 2023 DKK 132,65
1° gennaio 2024 DKK 137,15
Art. 28 Supplemento per l'alloggio per determinati gruppi di perso- nale
Supplemento per l'alloggio per determinati gruppi di personale (ap- plicabile dal 1° gennaio 2024)
1. Ai dipendenti che non risiedono in Danimarca all'inizio del rap- porto di lavoro o del distacco viene corrisposto un supplemento per l'alloggio. Questo si applica a partire dall'inizio della setti- mana di paga, che include il 1° gennaio 2024.
2. Il supplemento per l'alloggio ammonta a 25 DKK all’ora di lavoro ed è pagabile in aggiunta al salario minimo pertinente specificato negli articoli 23-27.
3. Il supplemento per l'alloggio cessa di essere applicato se la retri- buzione oraria del dipendente supera il salario minimo combinato con il supplemento per l'alloggio. Per il supplemento per l'allog- gio, l'azienda può quindi compensare la parte della retribuzione oraria del dipendente che supera la retribuzione oraria minima specificata agli articoli 23-27.
4. Il supplemento per l'alloggio cessa di essere applicato automati- camente dopo i primi quattro mesi di impiego/distacco se l'im- presa fornisce una sistemazione adeguata durante l'impiego/di- stacco o se l'impresa copre in altro modo il costo dell'alloggio.
Per sistemazione adeguata si intende una camera da letto pri- vata in un albergo, una locanda, un motel, un appartamento/un appartamento per le vacanze, una casa estiva, un ostello o un container/roulotte con servizi igienici/bagno/cucina. A condizione che l'abitazione si trovi entro 50 chilometri dalla sede di lavoro. Quando si vive in container residenziali, è anche un requisito es- senziale che venga messo a disposizione uno spazio comune. Per quanto riguarda il pernottamento nel cantiere o nelle aree di appoggio, l'area residenziale deve essere separata dal cantiere e le strutture assistenziali, come descritto nell'articolo 32, non pos- sono essere incluse nell'area residenziale.
5. Il supplemento per l'alloggio viene automaticamente interrotto senza ulteriore preavviso dopo 12 mesi di impiego o distacco in
6. Il supplemento per l'alloggio cessa di essere applicato se il di- pendente lavora a cottimo.
7. Le parti raccomandano che, prima di interrompere il supplemento per l'alloggio, si proceda a una contrattazione salariale in confor- mità alle disposizioni del contratto collettivo.
Determinazione dei salari
1. Le parti convengono che è una precondizione che possano e debbano esserci divergenze dal tasso di salario minimo stabilito nel contratto collettivo, perché il regime di paga è “mobile” e per- ché vi è una certa variazione del tasso di paga nella singola im- presa.
2. Pertanto, le capacità, l'esperienza, la formazione dei dipendenti e le prestazioni nella produzione devono essere prese in conside- razione e il pagamento deve essere influenzato anche dal fatto che non vi sia nessun accesso, o solo un accesso trascurabile, al lavoro a cottimo o ad altri sistemi di pagamento legati alle presta- zioni. Inoltre, devono essere presi in considerazione i requisiti del lavoro in relazione al dipendente, comprese eventuali sfumature specifiche associate allo svolgimento del lavoro.
3. La retribuzione dei singoli dipendenti deve essere concordata di volta in volta tra l'impresa e il dipendente senza interferenze da parte dell'organizzazione. Un rappresentante sindacale può es- sere chiamato come osservatore durante le trattative.
4. Se lo si desidera, saranno elaborati verbali della riunione.
5. Le trattative sull'adeguamento dei singoli salari possono essere effettuati una volta ogni anno di contratto collettivo.
6. Se le parti locali desiderano negoziare collettivamente la retribu- zione, è possibile stipulare un accordo locale a tal fine. Se è stato eletto un rappresentante sindacale, quest’ultimo dirige le trattative.
7. In caso di lavoro in particolari condizioni di sporcizia, i dipendenti hanno il diritto di richiedere un’indennità in aggiunta alla retribu- zione di base se tale lavoro non è già stato preso in considera- zione nella determinazione della retribuzione. Se non si rag- giunge un accordo, il disaccordo può essere risolto secondo la procedura per la risoluzione delle controversie industriali.
Sproporzione nel suo insieme
8. Le organizzazioni hanno il diritto di avviare un procedimento ai sensi della procedura per la risoluzione delle controversie indu- striali nei casi in cui si ritiene che sussista una sproporzione nel suo insieme.
9. Le parti concordano sul fatto che una delle condizioni per l'esi- stenza di una sproporzione nel suo insieme è che il livello sala- riale della singola impresa sia notevolmente inferiore al livello sa- lariale delle imprese comparabili nel settore. Le parti concordano sul fatto che di per sé non è sufficiente, per stabilire che sussista una sproporzione, il fatto che vi sia un sostanziale scostamento dal salario medio nel settore. È una precondizione che le im- prese siano comparabili all'interno dello stesso settore industriale e della stessa area geografica.
Risoluzione dei disaccordi/controversie
10. I disaccordi sull'esistenza di una sproporzione possono essere ri- xxxxx secondo la procedura per le controversie industriali di cui al capitolo 17 (in base al semplice principio dell'onere della prova). Un possibile caso di controversia industriale può essere avviato sulla base delle condizioni di un cantiere preesistente.
11. Durante la riunione organizzativa, le parti cercano di raggiungere un accordo sulla sussistenza della sproporzione e sul livello della stessa. Se le parti raggiungono un accordo, il caso può essere chiuso.
12. Se, durante la valutazione industriale del caso, non è possibile raggiungere un accordo sulla sproporzione, il caso può essere portato avanti dinanzi a un tribunale per l’arbitrato industriale, che deciderà se sussiste la sproporzione e, nella misura concor- data, il livello di tale sproporzione.
13. Qualsiasi sproporzione riscontrata deve, se richiesto, essere og- getto di trattative locali.
14. Se si riscontra una sproporzione, le parti possono, mediante trat- tative nel settore industriale, cercare di raggiungere un accordo su come porvi fine. Tuttavia, nessun disaccordo sulla determina- zione dei salari può essere deferito all'arbitrato industriale.
Art. 30 Condizioni meteorologiche
Art. 31 Servizio diurno e notturno
Il servizio diurno e notturno è pagato alla tariffa minima applicabile in quel dato momento, cfr. articolo 23, salvo diverso accordo a livello lo- cale.
Art. 32 Strutture assistenziali – luoghi di lavoro non permanenti
Disposizioni applicabili
1. Le strutture assistenziali devono essere implementate come spe- cificato nell'ordinanza governativa attualmente in vigore, che fa parte delle disposizioni del contratto collettivo, attualmente l'“Au- torità nazionale per l'ambiente di lavoro, l'”ordinanza del governo
n. 2107 del 24 novembre 2021 sulle opere di costruzione e inge- gneria civile".
2. Se i dipendenti ritengono che le strutture assistenziali non siano conformi alle normative vigenti, possono presentare un reclamo attraverso la propria organizzazione.
Riunione informativa
3. Entro cinque giorni verrà tenuto un riunione informativa sul luogo di lavoro con la partecipazione delle parti e dei rappresentanti delle organizzazioni, a meno che la situazione non sia stata retti- ficata in precedenza. In ogni caso, vedere 8.
4. Nel corso del riunione, viene determinato se le normative sono state rispettate o meno e se si può ritenere che eventuali ca- renze possono compromettere significativamente il valore d’uso.
5. Se le parti presenti al riunione concordano sul fatto che non vi siano carenze che compromettano significativamente il valore d’uso, la questione è chiusa.
6. Se si determina che vi siano carenze che compromettono in modo significativo il valore d’uso, vengono pagate diarie e inden- nità per alloggio e sostentamento alla tariffa 1 dal giorno in cui il reclamo è stato sollevato per iscritto fino al giorno in cui le condi- zioni sono state rettificate.
7. Se durante la riunione non viene raggiunto un accordo, ciascuna delle parti può sottoporre il caso per la risoluzione secondo la Procedura per controversie industriali. Deve essere redatto un verbale della riunione, specificando il disaccordo.
8. Se la natura delle carenze è tale che è ovvio che l'organizza- zione di una riunione informativa sarebbe infruttuosa, ad esem- pio se non c'è alcun riparo in un luogo in cui è richiesto dai rego- lamenti, i dipendenti possono richiedere il pagamento di diarie e indennità per alloggio e sostentamento a tariffa due dal giorno in cui il reclamo è stato sollevato per iscritto fino al giorno in cui le condizioni sono state corrette.
9. I disaccordi che rientrano nell'ambito di applicazione della dispo- sizione (8) sono risolti in conformità con la Procedura per la riso- luzione delle controversie industriali.
10. Eventuali carenze di cui ai paragrafi 6 e 8 devono essere rettifi- cate dall'impresa entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione informativa o dalla data in cui il reclamo è stato presen- tato per iscritto. In caso contrario, il caso potrebbe essere prose- guito nell'ambito del sistema del diritto del lavoro.
11. Se la durata del lavoro è massimo tre giorni lavorativi o sei giorni lavorativi e l’impresa non fornisce servizi igienici e strutture di
ristorazione adeguati, i dipendenti possono richiedere il paga- mento di diarie e indennità per alloggio e sostentamento alla ta- riffa 1.
Diarie e indennità per alloggio e sostentamento
12. Il tasso per le diarie e le indennità per alloggio e sostentamento alla tariffa 1 per persona al giorno è di DKK 57,50
Il tasso per le diarie e le indennità per alloggio e sostentamento alla tariffa 2 per persona al giorno è di DKK 90,00
Capitolo 7 Disposizioni specifiche
Quanto segue si applica ai nuovi membri della DIO III e alle imprese che in precedenza erano soggette al contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile tra il SiD (Sindacato danese dei lavoratori generici) e la BYG (Associazione danese degli imprendi- tori edili):
Art. 33 Indennità chilometraggio
1. Per i lavori eseguiti a una distanza da 10 km fino a 35 km inclusi dalla residenza del dipendente, a quest’ultimo viene corrisposta per ogni giorno di lavoro un'indennità di viaggio attualmente pari a 2,19 DKK per km o parte di km oltre i 10 km per i viaggi verso e dal lavoro.
2. Il rimborso di cui sopra è soggetto a rettifica in conformità alle di- sposizioni governative in materia di trasporti privati che superano i 20.000 km all'anno.
3. Non viene corrisposta nessuna indennità chilometraggio per di- stanze fino a 10 km o se il datore di lavoro fornisce gratuitamente un mezzo di trasporto.
4. Le distanze superiori a 35 km vengono addebitate separata- mente.
5. Le distanze sono calcolate sull’itinerario disponibile più breve.
6. I dipendenti non hanno diritto ad un aumento dell'indennità chilo- metraggio durante un lavoro a cottimo anche se la distanza au- menta a causa del luogo di residenza del dipendente stesso.
7. Laddove qui sopra sia specificato un limite di 10 km, per le Xxxx 0 x 0 xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxx (Xxxxxxxxxxxx), compresa la contea di Copenaghen, vale un limite di 5 km.
Disposizioni specifiche per i lavori di copertura di cui all'Allegato 2 si applicheranno alle imprese che si occupano di lavori di coper- tura, indipendentemente dalla data di associazione dell’impresa stessa alla DIO III.
Gli accordi per la reperibilità possono essere stipulati localmente in con- formità con le seguenti disposizioni:
1. Se, in base a un accordo, un dipendente è obbligato ad essere reperibile durante periodi di servizio che comprendano solo i giorni festivi e/o i periodi che vanno dalla fine delle normali ore lavorative del venerdì fino all'inizio delle normali ore lavorative del lunedì, viene corrisposta la seguente tariffa oraria dall'inizio della settimana di paga che include:
1° maggio 2023 DKK 29,25
1° gennaio 2024 DKK 30,30
2. In caso di servizio di reperibilità al di fuori dei periodi sopra indi- cati, viene corrisposta la seguente tariffa oraria dall'inizio della settimana di paga, che include:
1° maggio 2023 DKK 23,55
1° gennaio 2024 DKK 24,40
Quando i dipendenti sono chiamati a lavorare durante un servizio di reperibilità, l'indennità di servizio non si applica più e viene corrisposta la normale retribuzione oraria concordata in base alle disposizioni per il lavoro straordinario, domenicale e festivo.
Il pagamento viene effettuato per ore intere e per un minimo di quattro ore.
Quando più dipendenti sono inclusi nel programma di rotazione, è necessario negoziare la distribuzione dei periodi di servizio.
Quanto segue si applica alle imprese che in precedenza erano sog- gette al contratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile tra il SiD (Sindacato danese dei lavoratori generici) e la BYG (Associazione danese degli imprenditori edili):
Art. 35 Alloggiamento in hotel e pasti
Se, previo accordo con l’impresa, i dipendenti devono pernottare lontano da casa, le spese per hotel e pasti (secondo uno stan- dard ragionevole) vengono pagate insieme a un'indennità di DKK 138,75 al giorno.
Capitolo 8 Pagamento dei salari
1. Il periodo di paga termina il sabato al termine delle ore lavorative, salvo diverso accordo tra l'impresa e il dipendente.
2. Il periodo di paga è a cadenza quindicinale. Attraverso un ac- cordo locale tra l'impresa e la maggioranza dei dipendenti, è pos- sibile redigere un accordo scritto che stabilisce che i salari sa- ranno pagati su base mensile.
Per gli accordi di retribuzione a cadenza mensile, il periodo di paga può iniziare non prima del 20 di un mese e terminare il 19 del mese successivo.
Giorno di paga
1. Nel caso in cui il periodo di paga si estenda per più di due setti- mane, e se il salario viene pagato tramite bonifico bancario, ecc, il pagamento può avvenire il venerdì. Per il pagamento dei salari in contanti o tramite assegno, il pagamento dei salari deve es- sere effettuato il giovedì, prima della fine delle ore lavorative, nella misura del possibile.
2. In caso di accordo locale sui periodi di paga a cadenza mensile, i salari saranno pagati mensilmente in via posticipata e saranno pagati l'ultimo giorno feriale del mese.
Giorni festivi
3. Se il giovedì è un giorno festivo, il pagamento dovrà essere effet- tuato il giorno lavorativo precedente.
Sospensione del lavoro per condizioni atmosferiche avverse, ecc.
4. Se il lavoro è stato sospeso a causa di condizioni meteorologiche avverse o di altre circostanze che sfuggono al controllo
dell’impresa, il pagamento può essere richiesto solo al giorno di paga normale successivo.
Ferie
5. Se il pagamento delle retribuzioni cade durante un giorno festivo, il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato il primo giovedì o, se del caso, venerdì successivo al giorno festivo.
Assunzione e licenziamento
6. I dipendenti licenziati dall'impresa o dal suo rappresentante non possono richiedere il pagamento dei salari fino al primo giorno ordinario successivo per il pagamento dei salari.
7. Indipendentemente dal fatto che abbiano percepito una retribu- zione oraria o abbiano lavorato a cottimo, i dipendenti licenziati dall'impresa o dal suo rappresentante, al momento del licenzia- mento, devono fornire la documentazione relativa al numero di ore che hanno lavorato per una retribuzione oraria o eventual- mente a cottimo.
Pagamento anticipato
8. Il pagamento anticipato del lavoro a cottimo deve essere effet- tuato nei giorni di paga.
Le richieste di tali pagamenti anticipati devono tuttavia essere presentate una settimana prima del giorno di paga.
Pagamento di eccedenze di lavoro a cottimo
9. Il pagamento delle eccedenze del lavoro a cottimo non soggetto a controversia deve essere effettuato il primo giorno di paga ordi- nario successivo alla fine del periodo contabile in cui è scaduto il termine per la presentazione obiezioni, salvo diverso accordo a livello locale.
10. Il pagamento delle eccedenze del lavoro a cottimo oggetto di controversia deve essere effettuato il primo giorno di pagamento dei salari ordinari successivamente alla fine del periodo contabile in cui la controversia è stata definitivamente risolta.
Eccedenze di lavoro a cottimo non riscosse
11. Le eccedenze di lavoro a cottimo non riscosse verranno inviate alla sezione locale del sindacato.
1. Il pagamento dei salari deve essere effettuato con buste paga che riportino le seguenti informazioni di base:
- Il numero di registrazione dell’impresa al registro delle im- prese
- Lavoro pagato a ore
- Lavoro a cottimo/eccedenze
- Straordinari
- Indennità di malattia
- Indennità per ferie e regime speciale di maturazione dei sa- lari
- Indennità chilometraggio
- ATP
- Pensione
- Rimborso per il primo e secondo giorno di disoccupazione
Buste paga elettroniche
2. L’impresa può, a titolo liberatorio, presentare buste paga che de- vono essere scambiate durante o dopo il periodo di impiego in corso tramite le soluzioni di posta elettronica che potrebbero es- sere disponibili, ad es. E-Boks o via e-mail.
3. Se l'impresa desidera avvalersi di questa opzione, dovrà darne comunicazione ai propri dipendenti con un preavviso di tre mesi, se non diversamente concordato. Alla scadenza del periodo di notifica, i dipendenti che non possono ritirare i documenti per via elettronica li riceveranno presentando domanda all'impresa.
Capitolo 9
Paga legata alle prestazioni
Art. 39 Tariffari relativi al lavoro a cottimo, tempistiche di riferi- mento e tabelle salariali
1. Le imprese che, prima del 1° marzo 2004, erano soggette al con- tratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile sti- pulato tra il SiD (Sindacato danese dei lavoratori generici) sono ancora soggette ai tariffari relativi al lavoro a cottimo, alle tempi- stiche di riferimento e ad altre tabelle salariali nell'ambito del con- tratto collettivo.
2. Le imprese che, prima del 1° marzo 2004, erano soggette al con- tratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile sti- pulato tra il SiD (Sindacato danese dei lavoratori generici) sono ancora soggette al prospetto dei prezzi per le opere di edilizia e ingegneria civile nei distretti regionali e nella Selandia del nord, Zone 1 e 2, compresa la contea di Copenaghen, tra il sindacato e la BYG.
3. Inoltre, le parti rispettano i contratti collettivi stipulati tra le orga- nizzazioni all'interno della Confederazione dei Datori di Lavoro Danesi e della Confederazione Danese dei Sindacati per quanto riguarda le opere non specificate nelle tabelle dei prezzi sopra in- dicate.
4. Le imprese che diventano membri dell'Associazione danese per l'edilizia dopo il 1° marzo 2004 stipulano accordi locali su quale delle suddette tabelle salariali le parti desiderano applicare. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo a livello locale, la controversia viene risolta in conformità alle disposizioni della Pro- cedura per la risoluzione di controversie industriali.
Art. 40 Disposizioni sul lavoro a cottimo
Tariffari e tabelle dei prezzi
1. I lavori specificati nelle tabelle salariali, nei tariffari relativi al la- voro a cottimo e nelle "Tempistiche di riferimento " (di seguito de- nominate tabelle salariali e schede tecniche) sono eseguiti a cot- timo nei tempi e ai prezzi ivi stabiliti, a meno che la tariffa del la- voro a cottimo non sia stabilita in base a studi sui tempi e sul mo- vimento o non esista un altro accordo tra l'impresa e i dipendenti interessati.
2. Non è garantita alcuna retribuzione oraria di cui all'articolo 23 per i lavori eseguiti nell'ambito del sistema di lavoro a cottimo.
3. Ciascuna delle organizzazioni può richiedere in qualsiasi mo- mento la revisione delle specifiche temporali della base di cot- timo, utilizzando studi sui tempi e sui movimenti nella misura in cui siano disponibili risorse per l'esecuzione di tali studi. La que- stione può anche essere oggetto di discussione in sede di com- missione per le specifiche sull'orario di lavoro a cottimo.
Lavoro ad-hoc
4. I membri di un team di lavoro a cottimo non possono rifiutarsi di svolgere lavori occasionali a pagamento in conformità al con- tratto collettivo se tali lavori occasionali sono direttamente colle- gati al lavoro a cottimo in questione nello stesso luogo di lavoro, né possono rifiutarsi di svolgere alcuni lavori occasionali e minori in assenza di altri dipendenti.
Scarico di materiali
5. I dipendenti sono obbligati ad aiutare nello scarico dei materiali dietro pagamento di un supplemento.
Carenza di lavoro a cottimo
6. L'impresa ha il diritto, sotto la propria responsabilità, di saldare il lavoro a cottimo se i dipendenti lavorano in perdita, a condizione che ciò sia stato dimostrato. In alternativa, è possibile stipulare un altro accordo tra le parti.
Informazioni ai lavoratori a turni
7. Se le informazioni sulle condizioni di lavoro di un turno vengono fornite al rappresentante dei lavoratori, quest'ultimo è tenuto a trasmetterle ai lavoratori del turno. Si ritiene quindi che tali infor- mazioni siano state portate a conoscenza dei lavoratori del turno.
Art. 41 Trattative che si svolgono una volta per anno sul contratto collettivo
Art. 42 Partecipazione degli apprendisti al lavoro a cottimo
1. I dipendenti adulti non possono impedire agli apprendisti di parte- cipare al lavoro a cottimo.
2. Nel caso in cui gli apprendisti partecipino al lavoro a cottimo dei dipendenti adulti, l'impresa e i dipendenti adulti stipulano accordi locali sulla percentuale di partecipazione degli apprendisti a tale lavoro a cottimo.
Art. 43 Determinazione delle tariffe per lavoro a cottimoin base alle "Tempistiche di riferimento"
"Tempistiche di riferimento "
1. L'uso di schede tecniche può essere richiesto per la fissazione di tariffe di lavoro a cottimo per i lavori coperti da "Tempistiche di ri- ferimento" emesse dalle organizzazioni.
2. Allo stesso modo, potrebbe essere necessario l'uso di "Tempisti- che di riferimento" in caso di lavori eseguiti in luoghi di lavoro non permanenti che utilizzano attrezzature meccaniche e se- condo metodi non previsti nell'elenco del lavoro a cottimo, lad- dove condurre studi locali sui tempi e sul movimento non sa- rebbe adatto o desiderato da entrambe le parti.
Divergenze
3. Se durante l'esecuzione dei lavori previsti dalle schede tecniche si verificano divergenze rispetto ai valori specificati, si dovrà ne- goziare la riduzione o l'aumento dei termini previsti dalle schede tecniche.
4. Se non si raggiunge un accordo, una delle parti può chiedere che venga stabilita una riduzione o un aumento dei termini in confor- mità alle disposizioni per la risoluzione di controversie industriali.
Nuove schede tecniche
6. Le organizzazioni concordano all'unanimità di ampliare la base di pagamento per i lavori che possono essere eseguiti nell'ambito del sistema di lavoro a cottimo mediante la preparazione di nuove schede tecniche nell'ambito appropriato.
1. Quando vengono effettuati studi sul tempo e sul movimento volti a determinare le retribuzioni del lavoro a cottimo e queste ultime vengono determinate sulla base di tali studi, devono essere utiliz- zate le regole e i fattori minuto adottati per gli studi sui tempi e sul movimento nel contratto collettivo.
Art. 45 Svolgimento del lavoro a cottimo su altra base
1. Le organizzazioni si impegnano a garantire che il lavoro che può essere svolto in modo appropriato come lavoro a cottimo al di fuori delle tabelle salariali e delle schede tecniche venga ese- guito come lavoro a cottimo.
2. In tal caso, le tabelle dei prezzi e le schede tecniche sono utiliz- zate come linee guida per l'accordo sui termini e sulle condizioni di esecuzione del lavoro a cottimo concluso tra l'impresa e i di- pendenti interessati.
4. Se non si raggiunge un accordo sulle tariffe di lavoro a cottimo, il lavoro sarà svolto secondo una tariffa oraria forfettaria in confor- mità alla disposizione sul salario orario.
5. I disaccordi relativi ai termini e alle condizioni del lavoro a cottimo possono essere risolte in conformità alle disposizioni per la riso- luzione di controversie industriali, ma non tramite arbitrato indu- striale, a meno che le organizzazioni non concordino in merito.
6. Le controversie relative allo svolgimento di lavori a cottimo non possono dar luogo a un'interruzione del lavoro.
1. Dall'inizio della settimana di paga, che include il 1° maggio 2023 le tariffe sono le seguenti (esclusa l'indennità oraria regolare):
Copenaghen e le zone 1 e 2 della Selandia del Nord
.................................................................. DKK 2,58
Distretti regionali DKK 2,44
Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° gennaio 2024 le tariffe sono le seguenti (esclusa l'indennità oraria regolare):
Copenaghen e le zone 1 e 2 della Selandia del Nord
.................................................................. DKK 2,67
Distretti regionali DKK 2,54
Indennità oraria regolare
Salvo diverso accordo, un'aggiunta di DKK 25,50 si applica a ogni ora di lavoro a cottimo.
2. Disposizioni specifiche per lavori di copertura
Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° maggio 2023 l’indennità, compresa l’indennità oraria regolare, ammonta a
.................................................................................. DKK 2,95
Dall'inizio della settimana di paga che include il 1° gennaio 2024, l'indennità oraria, compresa l'indennità oraria regolare, ammonta a DKK 3,04
Il fattore minuto per il lavoro svolto nella regione della capitale, vale a dire all'interno dell'area delimitata da un cerchio con la Piazza del Muni- cipio di Copenaghen al centro e un raggio di 27 km, è il fattore minuto applicabile di volta in volta nei distretti regionali + DKK 0,064/minuto.
I fattori minuto includono la normale indennità oraria di lavoro a cottimo di 25,50 DKK.
Art. 47 Pagamento anticipato del lavoro a cottimo
Sistema di lavoro a cottimo
1. Per i lavori eseguiti nell'ambito del sistema di lavoro a cottimo, viene pagato in anticipo un importo equivalente al salario mi- nimo, vedi articolo 23.
2. Se il lavoro svolto ha una durata maggiore, una volta ogni quattro settimane i dipendenti interessati possono richiedere il paga- mento di un anticipo equivalente al 90% dell'importo totale
dovuto per il lavoro svolto secondo le tariffe di lavoro a cottimo applicabili.
3. Nel caso in cui l'impresa richieda gli importi definitivi del lavoro a cottimo per una parte del contratto di lavoro in corso d'opera, tali importi definitivi devono essere esaminati in base alle disposi- zioni dell'articolo 49, in base al quale sono previsti pagamenti an- ticipati fino al 90%.
Lavoro nell’ambito del sistema di lavoro a cottimo in relazione alla conduzione di studi sui tempi e sul movimento
4. Quando vengono condotti studi sui tempi e sul movimento per determinare il tempo necessario a svolgere singole mansioni la- vorative da utilizzare come base di calcolo per le tariffe a cottimo per i dipendenti che svolgono il lavoro in questione, il fattore mi- nuto concordato di volta in volta tra le organizzazioni meno il 10% viene pagato come pagamento anticipato.
Le seguenti quote percentuali sono prese in considerazione nel calcolo degli anticipi:
Se è stato completato il 15% o meno del numero previsto di unità, al tempo base viene aggiunto quanto segue per il comple-
tamento di un dato numero ...................................... | 40% |
Se viene svolto più del 15% ma meno del 25% ....... | 30% |
Se viene svolto più del 25% ma meno del 35% ....... | 25% |
Se viene svolto più del 35% ma meno del 45% ....... | 20% |
Se viene svolto più del 45% ma meno del 55% ....... | 15% |
Se viene svolto più del 55% ma meno del 65% ....... | 10% |
Se viene svolto più del 65% ma meno del 75% ....... | 5% |
Art. 48 Condizioni specifiche di pagamento per il lavoro a cottimo
1. Qualsiasi richiesta di pagamento per prestazioni non coperte da tempi e prezzi di lavoro a cottimo o incluse in tabelle salariali e
schede tecniche deve essere presentata il prima possibile du- rante lo svolgimento del lavoro.
3. Una volta che le imprese abbiano comunicato la propria offerta, si veda il paragrafo 2, i dipendenti devono rispondere per iscritto entro sei giorni lavorativi.
4. Il giorno di ricezione non è incluso nei termini sopra indicati.
5. Se non vengono rispettati i termini di cui ai punti 2 e 3, la condi- zione o l'offerta si considerano approvate.
6. I termini si considerano rispettati se la richiesta o l'offerta, rispet- tivamente, sono state inviate per posta raccomandata entro i ter- mini indicati o sono state ricevute dalla controparte entro i termini indicati.
7. Qualsiasi controversia tra l’impresa e i rappresentanti dei dipen- denti in merito alle rivendicazioni o alle offerte fatte può essere risolta secondo la procedura per la risoluzione di controversie in- dustriali.
Art. 49 Comunicato in materia di lavoro a cottimo
Misurazioni
1. L'impresa e i dipendenti misurano insieme il lavoro quando que- sto è stato completato. Entrambe le parti possono designare un delegato a comparire per loro conto.
Presentazione degli importi
2. Gli importi relativi al lavoro a cottimo dovranno essere presentati all’impresa entro quattro settimane dal momento in cui i dipen- denti sono stati chiaramente informati che l'intera portata del la- voro a cottimo in questione è stata completata.
3. In caso contrario, il diritto dei dipendenti all'eventuale eccedenza sul lavoro a cottimo decade.
Rendicontazione
4. Se l'impresa detiene registri di lavoro settimanali, questi devono essere inviati al caposquadra o ad un altro rappresentante dei di- pendenti per essere firmati. In caso contrario, il registro delle ore lavorative dei dipendenti costituirà la base per i pagamenti, a meno che la mancanza della firma nei registri di lavoro settima- nali sia dovuta a colpa del loro rappresentante.
5. In caso di disaccordo tra l’impresa e il rappresentante dei dipen- denti sui contenuti dei registri di lavoro settimanali, il rappresen- tante dei dipendenti deve firmarli con riserva.
6. Salvo diverso accordo, i registri di lavoro settimanali sono consi- derati approvati se non sono state sollevate obiezioni entro sette giorni dalla data del pagamento.
Obiezioni alla rendicontazione
7. Eventuali obiezioni alla rendicontazione sollevate dall’impresa devono essere presentate per iscritto ai dipendenti entro sei giorni lavorativi dal ricevimento degli importi da parte dell’im- presa, ma non prima di dieci giorni lavorativi dal completamento dei lavori. Il giorno di ricezione non è incluso nei termini sopra in- dicati.
8. Le domeniche non sono comprese in una settimana lavorativa di cinque giorni.
9. Il termine per sollevare obiezioni sugli importi si considera rispet- tato se le obiezioni sono state inviate per raccomandata prima della scadenza di tale termine.
10. Se è incontestabile che gli importi sono stati inviati dall'impresa locale responsabile delle misurazioni, le obiezioni possono es- sere presentate a questa impresa anziché ai dipendenti.
11. Le obiezioni devono specificare i punti e gli importi che non pos- sono essere approvati. Se il termine per sollevare obiezioni non viene rispettato, gli importi saranno considerati approvati.
12. Se un’impresa o un lavoratore hanno notificato ferie (principali) in forma aggregata, le scadenze saranno prolungate per un periodo corrispondente al periodo delle ferie.
Risoluzione dei disaccordi/controversie
13. Entro due settimane dalla scadenza del termine per sollevare obiezioni, l'impresa e i lavoratori dovranno avviare trattative per la definizione degli importi contestati.
14. Se non si raggiunge un accordo attraverso le trattative, la contro- versia deve essere risolta in conformità con le disposizioni per la risoluzione delle controversie industriali.
15. Tuttavia, una richiesta scritta di mediazione deve essere presen- tata entro sei settimane dalla scadenza del termine per sollevare obiezioni. In caso contrario, la parte contestata del reclamo de- cade.
Disposizioni specifiche Caposquadra
16. Se un caposquadra assunto dall'impresa svolge mansioni di la- voro a cottimo, qualsiasi indennità che può avere in aggiunta alla sua tariffa oraria ordinaria non viene considerata come salario orario pagato quando vengono liquidati gli importi relativi al la- voro a cottimo.
17. Se l'impresa impone al caposquadra un lavoro in più rispetto alla gestione della squadra addetta al lavoro a cottimo e allo svolgi- mento delle attività di lavoro a cottimo, l'impresa è tenuta a ga- rantire che il gruppo di lavoro a cottimo sia indennizzato contro eventuali danni economici.
Discrepanze quantitative
18. Se un dato lavoro a cottimo si basa su studi sul lavoro a cottimo e, per motivi imputabili all’impresa, i dipendenti completano meno o più unità (ripetizioni) di quanto previsto, il tempo di base previ- sto viene adattato in base alle disposizioni contenute nelle "Tem- pistiche di riferimento " per quanto riguarda la liquidazione degli importi relativi al lavoro a cottimo.
19. I disaccordi relativi all'adeguamento dell'orario di base a causa di discrepanze rispetto ai presupposti possono essere risolti in con- formità alle disposizioni per la risoluzione di controversie indu- striali.
20. Se il lavoro deve essere interrotto per un periodo superiore a tre settimane, i dipendenti hanno il diritto di richiedere e ottenere il saldo degli importi relativi al lavoro a cottimo entro dieci giorni dall’interruzione stessa.
21. L'indennità per straordinari, l'indennità per il lavoro notturno e per il lavoro alla domenica e nei giorni festivi non sono considerate un salario orario pagato quando vengono liquidati gli importi rela- tivi al lavoro a cottimo.
Art. 50 Uso di studi sui tempi e sul movimento e delle tempistiche di riferimento
Gli studi sui tempi e sul movimento costituiscono una base affida- bile
1. La Federazione Unita dei Lavoratori Danesi e la DIO III hanno concluso un accordo sull'uso degli studi sui tempi e sul movi- mento.
2. Lo scopo dell’accordo è migliorare la produttività. La produttività può essere incrementata definendo i seguenti aspetti:
a. I metodi di lavoro più adatti alle condizioni.
b. Una base temporale accurata per fissare le tariffe di lavoro a cottimo. Si concorda che gli studi sul lavoro sono uno strumento necessario per raggiungere tale obiettivo.
3. Attraverso l'accordo, le organizzazioni si impegnano a sostenere gli sforzi sia propri sia delle singole imprese per l'uso degli studi sui tempi e sul movimento.
Tempi indicativi
4. La Federazione Unita dei Lavoratori Danesi e la DIO III hanno concluso un accordo sulla preparazione di schede tecniche per i tempi indicativi per campi di attività specificati e normalmente ri- correnti, svolti con attrezzature meccaniche e applicando metodi non previsti nei tariffari relativi al lavoro a cottimo.
I testi di questi accordi sono disponibili su richiesta alle organiz- zazioni.
Art. 51 Commissione per la determinazione dei prezzi dei lavori di pavimentazione
1. Le parti istituiscono un comitato per la programmazione dei salari basato sulla regola della rappresentanza paritaria (3+3 membri) al fine di attuare le modifiche al tariffario del lavoro a cottimo per i lavori di pavimentazione a Copenaghen, nelle Zone 1 e 2 della Selandia del Nord e nei distretti regionali.
Le organizzazioni nominano i loro rappresentanti all’interno della commissione.
Per le imprese che in precedenza erano coperte dal con- tratto collettivo per i settori dell'edilizia e dell'ingegneria ci- vile del SiD (Sindacato danese dei lavoratori generici) si ap- plicano le seguenti disposizioni:
Art. 52 Commissione per la determinazione dei prezzi
1. Le parti istituiranno una commissione paritetica per la determina- zione dei prezzi per i lavori con materiali nuovi o modificati appli- cabili alla programmazione del lavoro a cottimo, ai tempi guida e alle tabelle salariali per l'edilizia e l'ingegneria civile e per i lavori in cemento armato, e per affrontare le questioni relative alle con- dizioni di lavoro modificate (ad esempio, quando si utilizzano macchine per il risparmio di manodopera o utensili elettrici a mano, o le procedure e le condizioni di lavoro modificate a causa di modifiche ai requisiti di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Se le parti concordano di stabilire i prezzi per tali lavori, questi si applicheranno fino a quando non saranno dichiarati non validi da una delle parti alla scadenza del Contratto Collettivo. L'accordo sulla determinazione dei prezzi per tale lavoro è parte integrante del contratto collettivo.
I prezzi o gli orari saranno stampati come supplementi alle ta- belle salariali per il periodo in corso e saranno inclusi nelle ta- belle salariali per tutta la durata del contratto collettivo. Per ulte- riori dettagli, si veda l'articolo 101.
La commissione stabilisce il proprio calendario delle riunioni e i temi/argomenti, e viene redatto un riepilogo delle decisioni che riporta ciò che è stato discusso e le opinioni/proposte delle parti in seguito alle riunioni della commissione. La commissione si riu- nisce anche su richiesta di una delle parti. La commissione si riu- nisce entro 14 giorni lavorativi, salvo accordi diversi. Se nessuna delle parti richiede la convocazione della commissione, quest’ul- tima dovrà tenere un riunione nella prima settimana di ottobre negli anni in cui non ha luogo alcun negoziato ordinario del con- tratto collettivo.
3. In caso di controversia sul lavoro a cottimo, la commissione do- vrà completare le sue attività il prima possibile e non oltre il ter- mine di due mesi, a meno che le parti non concordino diversa- mente. La commissione dovrà formulare raccomandazioni alle organizzazioni per l'approvazione di integrazioni o modifiche ai fogli di presenza e tempistiche guida per il lavoro a cottimo o al tariffario salariale per l'edilizia e l'ingegneria civile e per i lavori in terra e calcestruzzo e al contratto collettivo, nonché qualsiasi re- visione dei fogli dati per i tempi guida concordata dalla commis- sione.
Le raccomandazioni adottate delle proposte di integrazione o modifica dei fogli di presenza e delle tempistiche guida per il la- voro a cottimo, del tariffario salariale per l’edilizia e l’ingegneria civile e per i lavori in terra e calcestruzzo e del contratto collettivo entreranno in vigore solo due mesi dopo la data in cui sono state approvate dalle organizzazioni.
Nel caso in cui la commissione per i salari non raggiunga un ac- cordo sulla fissazione dei prezzi, la questione sarà trattata in conformità alle disposizioni del diritto industriale.
4. Queste ultime sono definitive solo se la commissione è d'accordo e la questione è conclusa. Il deferimento di una controversia alla commissione non impedisce o ritarda la fissazione di una data per l'arbitrato industriale.
Le disposizioni di cui sopra non limitano il diritto delle parti di ri- chiedere la risoluzione di una questione in conformità con la
Procedura per la risoluzione delle controversie industriali, com- presi gli articoli 43 e 45.
Art. 53 Commissione per le specifiche sui tempi per i lavori di co- pertura
1. Le parti hanno istituito una commissione congiunta, composta da 4 rappresentanti per ciascuna delle parti.
2. La commissione si occupa di nuovi materiali, ausili tecnici o altre modifiche a strutture o metodi di lavoro già utilizzati.
3. Nel caso in cui non siano stati trattati nuovi materiali o modificate le condizioni di lavoro, la commissione si riunirà nella prima setti- mana di ottobre negli anni in cui non si svolge la contrattazione collettiva generale, salvo diversi accordi.
4. Le integrazioni e le modifiche approvate entreranno in vigore solo due mesi dopo la loro approvazione da parte delle organiz- zazioni.
5. Se la commissione non riesce a raggiungere un accordo sulla definizione dei tempi, la questione sarà trattata in conformità alle disposizioni del diritto industriale.
Capitolo 10 Pensione
Art. 54 Pensioni e regime di assistenza sanitaria
1. Le imprese versano il contributo pensionistico per i dipendenti adulti di età superiore ai 18 anni (fino al 1° settembre 2020 per gli apprendisti che hanno compiuto 20 anni) e che sono stati as- sunti per sei mesi in base a un contratto collettivo tra i sindacati della Federazione dei Sindacati dei lavoratori dell'edilizia, delle costruzioni e del legno (BAT-Kartellet) e DIO III o Tekniq o che hanno svolto un lavoro retribuito per un periodo equivalente.
Contributo pensionistico prima del 1° giugno 2023
2. Il contributo pensionistico è pari al 12% della retribuzione qualifi- cata per le ferie del dipendente più il regime speciale di matura- zione dei salari. Il dipendente paga il 4% del contributo e l'im- presa l'8%.
Contributo pensionistico a partire dal 1° giugno 2023 o successiva- mente
3. Il contributo pensionistico è pari al 12% della retribuzione qualifi- cata per le ferie del dipendente più il regime speciale di matura- zione dei salari. Il dipendente paga il 2% dell'importo totale del contributo e l'impresa paga il 10%.
4. I dipendenti hanno il diritto di aumentare i loro contributi.
Calcolo del contributo pensionistico
5. La pensione viene calcolata in base all'indennità di ferie dei di- pendenti che hanno diritto a una pensione, si veda al paragrafo
1. La pensione di indennità per ferie coperta da un regime di ga- ranzia delle ferie viene calcolata man mano che viene maturata l'indennità per ferie. Pertanto, è irrilevante che l'indennità per fe- rie non sia tassata fino al momento in cui viene versata al dipen- dente.
Pensione di indennità per ferie durante la malattia
6. La pensione è calcolata come indennità per ferie durante la ma- lattia per i dipendenti che hanno diritto alla pensione in confor- mità al contratto collettivo. I contributi del datore di lavoro e del dipendente sono calcolati in base all'indennità per ferie durante la malattia e versati a PensionDanmark.
La quota a carico del datore di lavoro viene pagata dal datore di lavoro in aggiunta all'indennità per ferie durante la malattia. La quota del dipendente viene detratta dall'indennità per ferie du- rante la malattia prima della liquidazione finale.
Pensioni per gli apprendisti dopo il 1° settembre 2020
7. L'impresa pagherà i contributi pensionistici per gli apprendisti quando avranno raggiunto l'età di 18 anni e avranno completato sei mesi di lavoro retribuito. Tuttavia, per gli apprendisti che hanno compiuto 18 e 19 anni, le aliquote contributive sono rispet- tivamente del 4% per l'impresa e del 2% per l'apprendista, per un totale del 6%. Inoltre, l’impresa si farà carico dei costi del regime assicurativo per gli apprendisti.
8. Gli apprendisti che iniziano la formazione professionale prima del compimento del 18° anno di età sono coperti dalle disposizioni assicurative del capitolo 20, fino al raggiungimento del diritto alla pensione.
9. Gli apprendisti che hanno compiuto 18 anni e che hanno svolto l'apprendistato avranno maturato l'anzianità di servizio necessa- ria per essere coperti dal regime pensionistico se continuano a lavorare con l'impresa.
10. L’aliquota di cui al paragrafo 10 sarà aumentata alle aliquote per gli operai specializzati/lavoratori adulti se il pagamento della pen- sione per i giovani di 18 e 19 anni è rimborsato all’impresa tra- mite AUB. Il regime assicurativo di cui al capitolo 20 decade allo stesso tempo. In tali casi, le parti determinano il mese di entrata in vigore.
Contributo pensionistico aumentato durante il congedo di mater- nità/paternità prima del 1° luglio 2023
11. Durante le quattordici settimane di congedo di maternità/pater- nità, un contributo pensionistico supplementare è dovuto ai
dipendenti l’anzianità di servizio ammonta a sei mesi al momento previsto della nascita.
Il contributo pensionistico al mese ammonta a DKK 2.040,00
Per ora DKK 12,75
L’impresa paga i 2/3 dell'importo totale del contributo e il dipen- dente paga 1/3.
Contributo pensionistico aumentato durante il congedo di mater- nità/paternità a partire dal 1° luglio 2023 o successivamente
12. Durante il congedo di maternità di 10 settimane viene versato un contributo pensionistico aggiuntivo per le dipendenti con sei mesi di servizio negli ultimi 18 mesi al momento previsto per il parto.
Contributo del datore di lavoro DKK all'ora/DKK al mese 18,45/2.957
Contributo del datore di lavoro DKK all'ora/DKK al mese 3,69/592
Contributo del datore di lavoro DKK all'ora/DKK al mese
.............................................................. 22,14/3.549
Per i dipendenti part-time viene versato un contributo su base proporzionale.
Pagamento del contributo pensionistico
13. Le parti convengono che le imprese versano le parti del contri- buto dei dipendenti e trasferiscono il contributo totale a Pension- Danmark. Il contributo alla pensione deve essere versato entro il 10 del mese successivo alla fine del periodo di paga/di liquida- zione.
14. Le questioni relative alle dichiarazioni mancanti e al pagamento dei contributi pensionistici sono trattate in conformità alle disposi- zioni del protocollo sui contributi pensionistici a PensionDanmark del 9 aprile 2019.
Regime di assistenza sanitaria
15. Le imprese che non hanno già un regime sanitario approvato dalle organizzazioni dovranno istituire un regime sanitario con PensionDanmark.
16. Il contributo è pari allo 0,15% della retribuzione qualificata per le ferie più il regime speciale di maturazione dei salari ed è versato dall'impresa insieme al contributo pensionistico.
17. Il regime di assistenza sanitaria deve comprendere una consu- lenza telefonica nel caso in cui il dipendente necessiti di un aiuto psicologico d'emergenza, di una consulenza sulle dipendenze o di una guida ai servizi sanitari.
18. Il regime deve contenere anche il trattamento di un fisioterapista, chiropratico o massaggiatore per problemi alle articolazioni, ai muscoli e ai tendini che si presentano durante il corso del lavoro, nonché una diagnosi rapida.
19. Le imprese, previo consenso delle parti, possono terminare il re- gime di assistenza sanitaria con PensionDanmark con un preav- viso di tre mesi, purché aderiscano a un altro regime di assi- stenza sanitaria che sia almeno equivalente al regime di Pen- sionDanmark.
Capitolo 11
Xxxxxxxx, primo giorno di malattia di un figlio, ecc.
Durata
1. L’impresa paga i salari durante l'assenza del dipendente per ma- lattia per un periodo fino a quattro settimane a partire dal primo giorno intero di assenza.
L’impresa paga i salari durante l'assenza del dipendente per in- fortunio per un periodo fino a otto settimane a partire dal primo giorno intero di assenza.
Ricaduta
2. Se, entro quattordici giorni di calendario dal rientro al lavoro dopo il primo periodo di malattia, il dipendente subisce una ricaduta e si assenta nuovamente a causa della stessa malattia, il periodo di quattro o otto settimane, rispettivamente, in cui l’impresa gli paga in xxxxxxx viene conteggiato dal primo giorno di assenza nel primo periodo di assenza.
Diritto alla paga per malattia
3. La condizione è che il dipendente sia stato impiegato in modo continuativo presso l'impresa per almeno tre mesi e che soddisfi i requisiti della legge danese sulle indennità di malattia (Syge dagpengeloven) per quanto riguarda il diritto a ricevere l'inden- nità di disoccupazione dall'impresa.
Prospetto relativo all'anzianità di servizio
4. Il requisito relativo all'anzianità di servizio in luoghi di lavoro non permanenti è soddisfatto se il dipendente ha svolto complessiva- mente tre mesi di lavoro nei 18 mesi precedenti.
Infortunio durante le ore lavorative
5. Il requisito dell'anzianità di servizio specificato nel paragrafo 3 non si applica alle assenze dovute a infortuni subiti in azienda durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
A condizione che il dipendente abbia i requisiti per ottenere l'in- dennità di disoccupazione in conformità alle disposizioni della legge danese sulle indennità di malattia.
Anzianità di servizio durante la formazione
6. Dopo aver completato la formazione, gli apprendisti che prose- guono il rapporto di lavoro con la stessa impresa si considerano in possesso di un'anzianità di servizio di tre mesi.
Interruzione dell'anzianità di servizio
7. L’anzianità di servizio di un dipendente all’interno dell’impresa non è considerata interrotta in caso di:
- malattia fino a tre mesi
- chiamata al servizio di leva per un massimo di tre mesi
- Congedo di maternità/paternità
- interruzione del lavoro a causa di guasti ai macchinari, scar- sità di materiali, ecc. a condizione che il dipendente riprenda il lavoro quando l'impresa gliene dà la possibilità.
Pagamento
8. La paga per malattia è costituita dall'indennità di malattia a cui il lavoratore ha diritto, integrata fino alla piena paga, ma fino a un massimo dei seguenti importi totali per ogni ora dall'inizio della settimana di paga che comprende:
1° maggio 2023 DKK 161,45
1° gennaio 2024 DKK 167,10
e per non più di 37 ore a settimana.
Calcolo della paga per malattia
9. L'indennità di malattia è calcolata come la perdita di salario previ- sta dal dipendente per ogni ora di lavoro, compresi i bonus per
gli inconvenienti che si verificano sistematicamente durante il pe- riodo di malattia.
10. Se la perdita di reddito prevista per ora di lavoro non è nota, la retribuzione durante il congedo viene calcolata sulla base delle retribuzioni delle ultime 4 settimane prima dell'inizio del congedo. La retribuzione include i rimborsi per inconvenienti sistematici, ma non include i pagamenti irregolari, che non hanno alcuna re- lazione con le ore di lavoro svolte in un determinato periodo.
11. Se il numero di ore di lavoro nelle quattro settimane precedenti non è noto, il numero di ore viene calcolato in base alle disposi- zioni della legge danese sulle prestazioni di malattia e l'indennità di malattia, per non più di 37 ore settimanali, viene calcolata mol- tiplicando il numero di ore per 161,45/167,10 DKK, rispettiva- mente.
Malattia/incidente durante il corso della giornata lavorativa
12. Se un dipendente non è in grado di lavorare a causa di una ma- lattia o di un infortunio durante la giornata lavorativa, l'impresa paga la tariffa personale del dipendente per il resto della gior- nata.
13. Se il dipendente lavora a cottimo, l'impresa paga il tasso di in- dennità di disoccupazione applicabile per il numero di ore in que- stione.
Sezione 56 dell’accordo
Art. 56 Primo giorno di malattia del figlio
1. I dipendenti e i membri del personale in fase di formazione pos- sono usufruire di permessi ogni qualvolta ciò sia necessario per
prendersi cura di uno o più figli malati di età inferiore ai 14 anni che vivono a casa del dipendente.
2. Il permesso è concesso a un solo genitore e solo durante il primo giorno intero di malattia del figlio.
4. Il dipendente riceve per il giorno libero la stessa paga che riceve per un giorno di assenza a causa di propria malattia.
5. È richiesto di fornire all'impresa la documentazione pertinente.
2. Il permesso è concesso solo a uno dei titolari della responsabilità genitoriale sul figlio e solo per un totale di una settimana per fi- glio in un periodo di 12 mesi.
3. Su richiesta dell'impresa, il dipendente dovrà presentare prova dell’avvenuto ricovero.
4. Il dipendente riceve per il giorno libero la stessa paga che riceve per un giorno di assenza a causa di propria malattia.
Art. 58 Xxxxxx di assistenza ai figli, secondo giorno di malattia del fi- glio e visite dal medico
Xxxxxx di assistenza ai figli
1. Collaboratori e dipendenti che seguono corsi di formazione e che hanno diritto al primo giorno di malattia di un figlio, hanno diritto a due giorni di assistenza ai figli per anno di xxxxx. Il dipendente
può richiedere un massimo di due giorni di assistenza ai figli per anno di ferie indipendentemente dal numero di figli. Questa di- sposizione si applica solo ai figli di età inferiore ai 14 anni.
I giorni devono essere presi in base all'accordo tra l'impresa e il dipendente, tenendo conto dell'interesse dell'impresa.
Secondo giorno di malattia del figlio
2. Se il figlio è ancora malato dopo il primo giorno intero di malattia, i dipendenti, compresi quelli che seguono corsi di formazione, hanno diritto a un giorno libero aggiuntivo.
Visite dal medico
3. I dipendenti e i lavoratori in formazione con un'anzianità di servi- zio di un mese nell'azienda hanno diritto al tempo libero per le vi- site mediche insieme ai figli. I dipendenti che desiderano avere tempo libero per le visite dal medico devono informare l’impresa il prima possibile.
Pagamento del regime speciale di maturazione dei salari
4. Tali giorni saranno fruiti senza retribuzione, tuttavia il dipendente può scegliere di farsi versare un importo anticipato dal regime speciale di maturazione dei salari, a condizione che l'importo sia disponibile sul conto.
Art. 59 Disposizioni in materia di maternità/paternità
Bambini nati o acquisiti prima del 1° luglio 2023
Le organizzazioni hanno convenuto di seguire i principi dell'accordo tran- sitorio tra DA e FH sul pagamento delle assenze per gravidanza e con- gedo di maternità/paternità fino al 1° luglio 2023. Ciò significa che un congedo di maternità/paternità di quattro settimane, cfr. paragrafo 1, nel periodo fino al 1° luglio 2023 è destinato al congedo parentale (quattro + cinque settimane), cfr. paragrafo 5, il che significa che il congedo di ma- ternità/paternità, cfr. paragrafo 1, è di dieci settimane contro le prece- denti quattordici settimane. L'obbligo di pagamento originario per le quat- tro settimane di congedo parentale destinate alla madre sarà mantenuto, il che significa che il pagamento per tali settimane è l'aliquota massima,
cfr. paragrafo 4. Il congedo parentale destinato (quattro settimane, cfr. paragrafo 1) non può essere trasferito al padre o alla madre con l'effetto di un obbligo di pagamento per il datore di lavoro.
Congedo di gravidanza/congedo di maternità
1. L'impresa pagherà il salario durante l'assenza per parto nel pe- riodo che va da quattro settimane prima del momento previsto per il parto fino a quattordici settimane dopo il parto (congedo di gravidanza/congedo di maternità) alle dipendenti che, al mo- mento previsto per il parto, hanno un'anzianità di servizio di sei mesi negli ultimi 18 mesi.
2. I genitori adottivi ricevono la retribuzione durante l'assenza per maternità/paternità per un periodo di quattordici settimane a par- tire dall'acquisizione del figlio.
Congedo di paternità
3. Fatte salve le medesime condizioni, i dipendenti in "congedo di paternità" sono retribuiti per un periodo massimo di due setti- mane.
Pagamento durante il congedo per gravidanza, congedo di pater- nità e congedo di maternità
4. Il pagamento durante la gravidanza e il congedo di maternità/pa- ternità equivale alla retribuzione che il dipendente avrebbe altri- menti percepito durante il periodo, ma al massimo ai seguenti im- porti complessivi per ora a partire dall'inizio della settimana di re- tribuzione, che include:
1° maggio 2023 DKK 161,45
Congedo parentale
5. Fatte salve le condizioni di cui sopra, l’impresa deve provvedere al pagamento dei dipendenti in congedo parentale per un periodo massimo di 16 settimane. Di queste 16 settimane, il genitore che prende il congedo di maternità/paternità ha diritto a cinque setti- mane, mentre l'altro genitore ha diritto a otto settimane.
Se il genitore non usufruisce del congedo a cui ha diritto, il paga- mento non è dovuto. Le restanti tre settimane di congedo paren- tale possono essere fruite da entrambi i genitori.
L’intero congedo di 16 settimane deve essere preso entro 52 set- timane dalla nascita del figlio. Salvo laddove diversamente con- cordato, devono essere date 3 settimane di preavviso del con- gedo parentale di 16 settimane.
Il congedo di ciascun genitore può essere suddiviso in non più di due parti, salvo diverso accordo.
Mancato rispetto dell'obbligo di notifica del congedo
6. Se non vengono rispettati i termini di notifica per il congedo ai sensi della legge danese sulla maternità, il congedo richiesto non può iniziare prima della scadenza dei termini specificati dalla data di notifica, a meno che non sia stato concordato diversa- mente.
Pagamento durante il congedo parentale
7. Il pagamento durante il congedo parentale è a piena paga.
8. La retribuzione durante il congedo parentale è calcolata come la perdita di reddito prevista dal dipendente per ogni ora di lavoro, incluso il rimborso per inconvenienti sistematici durante il periodo di congedo.
9. Se la perdita di salario prevista per le ore lavorative non è nota, la paga durante il congedo viene calcolata sulla base delle retri- buzioni delle ultime 13 settimane prima dell'inizio del congedo stesso. La retribuzione include i rimborsi per inconvenienti siste- matici, ma non include i pagamenti irregolari, che non hanno al- cuna relazione con le ore di lavoro svolte in un determinato pe- riodo. Qualsiasi eccedenza di lavoro a cottimo nel periodo di 13 settimane viene inclusa su base proporzionale alle ore che si ri- feriscono all'eccedenza di lavoro a cottimo.
10. Se il numero di ore di lavoro svolte nel precedente periodo di 13 settimane non è noto, il numero di ore viene calcolato sulla base di 37 ore di lavoro settimanali.
Rimborso
11. Il pagamento è subordinato al fatto che l'impresa abbia diritto a un rimborso equivalente al tasso massimo di indennità di disoc- cupazione. Se il rimborso è inferiore, il pagamento al dipendente sarà ridotto in proporzione.
Bambini nati o acquisiti a partire dal 1° luglio 2023 o successiva- mente
Congedo di gravidanza/congedo di maternità
12. Le dipendenti che, al momento previsto per il parto, hanno un'an- zianità di servizio di sei mesi negli ultimi 18 mesi, ricevono la re- tribuzione dall'impresa durante l'assenza per maternità/paternità nel periodo che va da quattro settimane prima del momento pre- visto per il parto fino a dieci settimane dopo il parto (congedo di gravidanza/congedo di maternità).
13. I genitori adottivi ricevono la retribuzione durante l'assenza per maternità/paternità per un periodo di 10 settimane a partire dall'acquisizione del figlio.
Congedo di paternità/co-maternità
14. La retribuzione viene corrisposta alle medesime condizioni per un massimo di due settimane durante il congedo di paternità/co- maternità.
Congedo parentale
15. Fatte salve le condizioni di cui sopra, l’impresa deve provvedere al pagamento dei dipendenti in congedo parentale per un periodo massimo di 24 settimane. Di queste 24 settimane, il genitore che sta usufruendo di un congedo di maternità/paternità ha diritto a nove settimane e l'altro genitore ha diritto a dieci settimane.
Se il genitore non prende il congedo riservato al singolo genitore, il pagamento non ha luogo. Le restanti tre settimane di congedo parentale possono essere fruite da entrambi i genitori.
L’intero congedo di 24 settimane deve essere preso entro 52 set- timane dalla nascita del figlio.
Salvo diverso accordo, il congedo con retribuzione è soggetto a un preavviso di tre settimane ai sensi delle clausole 12, 13, 14 e 15.
Il congedo di ciascun genitore può essere suddiviso in non più di due parti, salvo diverso accordo.
Mancato rispetto dell'obbligo di notifica del congedo
16. Se non vengono rispettati i termini per la notifica del congedo ai sensi della legge danese sulla maternità, il congedo richiesto non può iniziare prima della scadenza dei termini specificati dalla data di notifica, salvo diverso accordo.
Pagamento durante il congedo
17. Il pagamento durante il congedo equivale alla retribuzione che il dipendente avrebbe altrimenti percepito durante tale periodo. Tuttavia, viene corrisposto un massimo di 225,00 DKK all'ora a partire dall'inizio del periodo di paga, compreso il 1° luglio 2023.
18. La retribuzione durante il congedo è calcolata come la perdita di reddito prevista per il dipendente per ogni ora di lavoro, com- preso il rimborso per inconvenienti sistematici occorsi nel periodo di congedo.
19. Se la perdita di salario prevista per ora lavorata non è nota, la re- tribuzione durante il congedo viene calcolata in base alle retribu- zioni delle ultime 13 settimane prima dell'inizio del congedo. Le retribuzioni includono i rimborsi per inconvenienti sistematici, ma non includono i pagamenti irregolari che non hanno alcuna rela- zione con le ore di lavoro svolte in tale periodo. Qualsiasi ecce- denza di lavoro a cottimo nel periodo di 13 settimane è inclusa su base proporzionale alle ore che si riferiscono all'eccedenza di lavoro a cottimo.
20. Se il numero di ore lavorate nel precedente periodo di 13 setti- mane non è noto, il numero di ore viene calcolato sulla base di una settimana lavorativa di 37 ore.
Rimborso
21. Il pagamento è subordinato alla condizione che l'impresa abbia diritto al rimborso equivalente all’aliquota massima delle inden- nità di disoccupazione. Se il rimborso è inferiore, il pagamento al dipendente viene ridotto di conseguenza.
Art. 60 Giorni liberi per cura di persona a carico
In base al presente contratto collettivo, i dipendenti hanno il diritto di prendersi del tempo libero per prendersi cura di parenti stretti grave- mente malati.
Capitolo 12
Disposizioni relative alle ferie e ai giorni festivi
Art. 61 Maturazione delle ferie
1. Il diritto alle ferie retribuite ammonta a 2,08 giorni per ogni mese di durata del rapporto di lavoro durante l'anno di riferimento per le ferie stesse (dal 1 settembre al 31 agosto).
2. In caso di impiego per meno di un mese, il periodo di matura- zione sarà proporzionale, con 0,07 giorni di ferie pagate per ogni giorno di impiego, ma con un massimo di 2,08 giorni.
3. Il calcolo delle ferie include i periodi di assenza per malattia per i quali l'impresa ha pagato l'indennità di ferie durante la malattia, i periodi di assenza per malattia per i quali l'impresa ha pagato il salario del contratto collettivo durante l'assenza per malattia, la maternità/paternità/adozione, la formazione continua, i giorni li- beri previsti dal contratto collettivo, il primo giorno di malattia di un figlio e il ricovero ospedaliero di un figlio.
4. Le ferie vengono concesse sotto forma di giorni liberi interi, cioè il diritto alle ferie viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero naturale di giorni più vicino.
5. Possono essere stipulati accordi locali finalizzati a suddividere le ferie in ore. Tali accordi devono avvenire in forma scritta. In tale contesto, si deve garantire che le ferie non si svolgano per un numero di ore lavorative inferiore a quello previsto per il giorno in questione e che il totale delle ferie non sia inferiore a cinque set- timane, calcolate come 25 giorni interi in cui i giorni liberi dal la- voro, che non sono giorni di riposo compensativi, mentre i giorni lavorativi sono considerati in proporzione. Le ferie devono essere organizzate su settimane intere per quanto possibile. Le ferie de- vono rispecchiare la settimana lavorativa e non devono essere assegnate esclusivamente in giorni lavorativi brevi o lunghi.
6. Se un dipendente non ha maturato l'intero diritto alle ferie (25 giorni) con l'indennità o la retribuzione per le ferie, ha diritto a un'integrazione del numero di giorni di ferie fino all'intero diritto alle ferie, senza il relativo diritto all'indennità o alla retribuzione per tali giorni aggiuntivi.
Art. 62 Fruizione delle ferie
1. Le ferie devono essere fruite durante il periodo di ferie, che com- prende l'anno di ferie (dal 1° settembre al 31 agosto) in cui le fe- rie sono maturate e i quattro mesi successivi dalla fine dell'anno di ferie alla fine dell'anno solare, ossia dal 1° settembre al 31 di- cembre dell'anno solare successivo.
2. Le ferie iniziano all'inizio del normale orario di lavoro del primo giorno di ferie e terminano alla fine dell'orario di lavoro dell'ultimo giorno di ferie.
3. Se le ferie vengono prese come settimane intere, terminano all'i- nizio delle normali ore lavorative del primo giorno lavorativo nor- male dopo la fine del periodo di ferie.
Periodo di ferie principale
4. Il dipendente ha diritto di fruire di almeno 15 giorni ininterrotti di ferie retribuite accumulate nel periodo dal 1° maggio al 30 set- tembre (periodo di ferie principale).
5. Se il dipendente ha accumulato meno di 15 giorni di ferie, il totale delle ferie accumulate costituisce il periodo di ferie principale.
6. In una specifica situazione momentanea è possibile concordare che il periodo di ferie principale avvenga al di fuori del periodo di ferie. Tuttavia, deve essere possibile fruire di almeno dieci giorni ininterrotti.
Diritto alle ferie residue
7. Il dipendente ha diritto a fruire altre ferie per almeno cinque giorni infrasettimanali. Se le ferie residue ammontano a meno di cinque giorni, questi dovranno essere presi come un insieme continuo. Laddove auspicabile per motivi legati all’attività economica, i giorni di ferie residue possono essere presi singolarmente.
Tempistiche delle ferie
8. Salvo trattative con i dipendenti, l’impresa determina quando de- vono essere prese le ferie.
9. Per quanto possibile, l’impresa deve soddisfare le esigenze dei propri dipendenti per il posizionamento delle ferie, compresa l’esigenza che il periodo di ferie principale venga preso durante le vacanze scolastiche dei figli.
10. L’impresa deve informare il proprio staff sul momento in cui le fe- rie devono essere prese il prima possibile. Tuttavia, deve essere dato un preavviso di almeno tre mesi per l'inizio del periodo di fe- rie principale e di almeno un mese per l'inizio delle ferie residue, a meno che circostanze particolari non lo impediscano.
Riprogrammazione delle ferie
11. L’impresa può modificare le date delle ferie precedentemente programmate se necessario a causa di considerazioni operative significative e imprevedibili.
12. I dipendenti devono ricevere un indennizzo per le perdite econo- miche risultante da tale posticipo.
13. Le ferie già iniziate non possono essere posticipate.
Chiusura collettiva per ferie
14. Se un’impresa viene chiusa durante un periodo di ferie, un dipen- dente che, nell’intero periodo di chiusura, non ha diritto alle ferie retribuite accumulate non può presentare reclamo nei confronti dell’impresa stessa.
15. L’impresa deve, per quanto possibile, garantire che il dipendente abbia accumulato ferie retribuite per tutti i giorni in cui resta chiusa. Se l’impresa non lo fa, dovrà pagare al dipendente il sa- lario relativo ai giorni in questione. Il salario è calcolato sulla base della retribuzione abituale del dipendente nelle ultime quat- tro settimane prima della chiusura dell'impresa.
16. Se l'impresa è chiusa in un periodo in cui un dipendente che è stato impiegato per tutto l'anno di ferie precedente e fino alla chiusura dell'impresa non ha maturato ferie retribuite per tutti i giorni di chiusura dell'impresa, l'impresa deve versare il paga- mento delle ferie come pagamento anticipato, a condizione che l'impresa possa compensare la successiva maturazione di ferie retribuite.
Fruizione anticipata delle ferie
17. L'articolo 7 della legge danese sulle ferie, relativo alla fruizione anticipata delle ferie, e il principio dell'articolo 15 della legge sulle ferie, relativo alla notifica delle ferie non maturate al momento della fruizione delle ferie, possono essere derogati previo ac- cordo su base locale. Tale accordo locale deve essere redatto per iscritto e può essere concluso solo con un rappresentante sindacale eletto in conformità alle disposizioni del contratto col- lettivo.
Si può pertanto convenire che:
Ai dipendenti vengono assegnate fino a 5 settimane di ferie all'i- nizio dell'anno di ferie, il 1° settembre. Ai dipendenti che entrano in servizio durante l'anno di ferie viene assegnato un numero di giorni di ferie su base proporzionale.
L'impresa può comunicare le ferie da fruire in un momento in cui le ferie non sono ancora state maturate (comunicazione di "ferie anticipate"). L'impresa non può comunicare un numero di ferie superiore a quello che il dipendente può maturare prima della fine dell'anno di ferie.
Se un dipendente si dimette durante l'anno di ferie e ha utilizzato più ferie di quelle maturate al momento delle dimissioni, l'impresa può compensare ciò con il diritto del dipendente a richiedere il pagamento dello stipendio e delle ferie.
Se la cessazione è stata voluta dall'impresa, quest'ultima non può compensare un numero di ferie superiore a quello maturato dal dipendente prima delle dimissioni, a meno che la cessazione non sia dovuta a una violazione sostanziale da parte del dipen- dente.
Non può avvenire alcuna compensazione nel caso in cui il dipen- dente cessi o interrompa il rapporto di lavoro a causa di una vio- lazione sostanziale da parte dell'impresa.
L'impresa dovrà calcolare e restituire l'indennità di ferie al dipen- dente se quest'ultimo ha ricevuto un'indennità di ferie inferiore a quella che avrebbe ricevuto se non avesse usufruito delle "ferie anticipate".
Per i dipendenti che usufruiscono di ferie retribuite, viene effet- tuato un calcolo del saldo delle ferie, cfr. articolo 17, paragrafo 2, del “Danish Holiday Act” (legge danese sulle ferie), nel caso in cui una modifica dell'orario di lavoro comporti che il singolo di- pendente abbia ricevuto una retribuzione troppo bassa durante le ferie anticipate.
Notifica di malattia prima dell’inizio delle ferie
1. Se un dipendente è malato all'inizio delle ferie, non è obbligato a fruire delle ferie e queste ultime possono essere posticipate. Il di- pendente dovrà notificare la malattia all’impresa secondo le nor- mali modalità. Quando il dipendente torna a lavorare, deve co- municare all’impresa se desidera iniziare le ferie. Se il dipen- dente non desidera iniziare le ferie, dovrà essere determinata una nuova data di inizio con un preavviso appropriato.
Notifica di malattia dopo l’inizio delle ferie
2. Se un dipendente si ammala dopo l'inizio delle ferie, ha diritto a ferie compensative dopo 5 giorni di malattia durante l'anno di ri- ferimento (dal 1° settembre al 31 agosto), previa presentazione di un certificato medico. Un dipendente che non è stato assunto nell’impresa durante l'anno di riferimento ha diritto a ferie sostitu- tive dopo un numero proporzionalmente ridotto di giorni di malat- tia. Il diritto alle ferie sostitutive richiede che il dipendente abbia notificato la malattia all’impresa secondo le normali modalità.
Segnalazione di condizione idonea al servizio durante la chiusura collettiva per ferie
3. Se un dipendente segnala di essere malato prima dell'inizio delle ferie e poi torna al lavoro durante una chiusura collettiva per fe- rie, dovrà riprendere il lavoro e potrà chiedere lo spostamento delle ferie ad un'altra data.
4. Se al dipendente non può essere offerto un impiego durante il periodo, le ferie si considerano iniziate al momento della segna- lazione di idoneità al lavoro, salvo diverso accordo.
5. Salvo diversi accordi, le ferie che il dipendente non ha potuto usufruire a causa della malattia devono essere fruite immediata- mente dopo le ferie originariamente previste.
Art. 64 Trasferimento di ferie
1. A livello locale può essere concordato che le ferie maturate oltre i 20 giorni e non fruite vengano trasferite per essere fruite durante il periodo di ferie successivo. In tal caso, le ferie trasferite devono essere prese per prime.
2. È possibile trasferire un massimo di 10 giorni di ferie e tutti i giorni di ferie devono essere fruiti entro il secondo periodo di fe- rie successivo al trasferimento dei giorni di ferie.
3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto entro e non oltre il 31 dicembre del periodo di ferie e non può coprire più giorni di quanto il dipendente abbia accumulato nell’impresa.
4. Le parti raccomandano di utilizzare il modulo di contratto stipu- lato tra le stesse. Si fa riferimento all’Allegato 6.
6. Le ferie che corrispondono alle ferie trasferite non possono es- sere assegnate in modo da essere fruite durante il periodo di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro, a meno che le ferie, in base all'accordo di cui sopra, non debbano essere fruite entro il periodo di preavviso. Tuttavia, per i lavoratori dipendenti, le ferie trasferite a seguito di impedimenti alle ferie, cfr. paragrafo 5, possono essere notificate in modo da poter essere fruite du- rante il periodo di preavviso.
1. L’indennità per ferie ammonta al 12½% del costo totale dell’anno di riferimento per le ferie (dal 1° settembre al 31 agosto).
2. L'impresa calcola l'indennità per ferie su tutte le retribuzioni im- ponibili, gli stipendi e i fringe benefit (prestazioni accessorie al salario) per i quali non è prevista alcuna deduzione dal reddito e che costituiscono la retribuzione per il lavoro svolto durante il rapporto di lavoro.
Calcolo dell'indennità per ferie durante la malattia
3. L'azienda paga anche l'indennità per ferie durante la malattia se- condo le disposizioni dell'articolo 20 delll'"Holiday Act" (legge sulle ferie) a partire dal secondo giorno di assenza per malattia per i periodi in cui il dipendente è stato assente per malattia o in- fortunio durante l'anno di maturazione delle ferie.
4. L'indennità per ferie per periodi di malattia ammonta al 12,5% della paga per malattia concordata collettivamente e percepita dal dipendente durante l'anno di maturazione delle ferie.
5. L'indennità di ferie durante la malattia per le assenze dovute a malattia in cui il dipendente non ha ricevuto l'indennità di malattia è un importo fisso per giorno lavorativo, come previsto dall'ac- cordo del 1° dicembre 1972 tra DA, l'organizzazione della Confe- derazione danese dei datori di lavoro, e LO (ora FH), la Federa- zione danese dei sindacati. L’importo è regolato all’inizio di cia- scun anno civile.
L’indennità per ferie per giorno lavorativo durante la malattia nel 2023 ammonta a:
Copenaghen Distretti regionali Operai qualificati DKK 204,25 DKK 190,75
Manovalanza non qualificata DKK 185,40 DKK 183,90
L’indennità per ferie per giorno lavorativo durante la malattia nel 2024 ammonta a:
......................................................Copenaghen Distretti regionali
Operai qualificati ................................................DKK DKK
Manovalanza non qualificata .............................DKK DKK
L’indennità per ferie per giorno lavorativo durante la malattia nel 2025 ammonta a:
................................................... Copenaghen Distretti regionali
Operai qualificati ................................................DKK DKK
Manovalanza non qualificata .............................DKK DKK
L'importo stipulato è per giorno lavorativo e il pagamento si basa su una settimana lavorativa di 5 giorni.
6. Nel caso di dipendenti part-time, l'importo fisso viene calcolato tenendo conto della differenza tra il numero concordato di ore la- vorative settimanali e il numero completo di ore, ovvero 37 ore.
Pensione sull'indennità di ferie in caso di malattia
7. Fare riferimento all’Articolo 54, paragrafo 7.
Art. 66 Comunicazione e pagamento dell’indennità di ferie
Comunicazione e pagamento
1. L’impresa deve segnalare continuamente l'indennità per ferie a e-indkomst (reddito elettronico).
2. Il dipendente può verificare l’indennità per ferie maturata presso xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx. Il dipendente deve richiedere il paga- mento dell’indennità di ferie sullo stesso sito web.
3. L'indennità per ferie corrispondente alla durata delle ferie sarà versata al dipendente non più tardi del primo scaglione di stipen- dio successivo alla richiesta, ma non prima di un mese prima dell'inizio delle ferie. Questo avviene a condizione che il dipen- dente abbia richiesto il pagamento dell'indennità di ferie in tempo utile.
Pagamento dell'indennità di ferie senza che le ferie siano state fruite
4. Il dipendente esce dal mercato del lavoro:
L'indennità di ferie del dipendente per l'anno precedente e per quello in corso viene corrisposta se il dipendente esce dal mer- cato del lavoro a causa dell'età o dello stato di salute o se il di- pendente si trasferisce definitivamente all'estero e viene cancel- lato dal sistema di registrazione civile.
5. Decesso:
L'indennità per ferie viene versata agli eredi al momento del de- cesso del dipendente.
6. Indennità per ferie per la quinta settimana di ferie:
Se un dipendente che ha trasferito le ferie si dimette prima che tutte le ferie vengano liquidate, l'indennità per ferie viene pagata per i restanti giorni di ferie trasferiti.
Alla fine dell'anno di ferie (31 agosto), può essere concordato a livello locale che l'indennità per ferie maturate durante la malattia e l'indennità di malattia oltre i 20 giorni, che non sono state pa- gate o di cui è stato concordato il trasferimento, saranno pagate prima della fine del periodo di ferie. Il dipendente dovrà dichia- rare per iscritto che l'indennità per ferie si riferisce a ferie supe- riori a 20 giorni.
Le indennità per ferie e le indennità di malattia per le ferie matu- rate oltre i 20 giorni che non sono state fruite, non sono state concordate per il trasferimento o non sono state pagate prima della fine del periodo di ferie, saranno pagate dall'impresa al ter- mine del periodo di ferie se il dipendente è stato impiegato a tempo pieno nella stessa impresa per tutto il periodo di ferie.
Pagamento dell'indennità di ferie al termine del periodo di ferie
7. Indennità di ferie non riscosse per i dipendenti che si sono di- messi
le indennità per xxxxx non percepite dal dipendente prima della fine del periodo di xxxxx e maturate in un rapporto di lavoro che è terminato non oltre la fine del periodo di xxxxx, saranno pagate dall'impresa su richiesta del dipendente.
8. Pagamento dell’indennità di ferie in caso di malattia o congedo di maternità/paternità:
Se un dipendente è impossibilitato a fruire delle ferie a causa di una malattia, di un congedo ai sensi del "Maternity/Paternity Act" (legge sulla maternità/paternità), e se l'impedimento alle ferie si protrae fino alla fine del periodo di ferie successivo, l'indennità per ferie può essere versata al dipendente.
Art. 67 Disposizioni specifiche
Non trasferibilità
1. Il diritto alle ferie e alla retribuzione delle ferie non è trasferibile e non può essere oggetto di azioni legali.
Termine di prescrizione dell'indennità di ferie
2. L'indennità per ferie che non è stata riscossa entro cinque anni dalla fine dell'anno di ferie in cui le ferie avrebbero dovuto essere fruite, o possono essere pagate, decade. L'importo viene trasfe- rito al Byggegruppens Feriefond (Fondo per le ferie del gruppo di costruzione), a meno che il dipendente non abbia avanzato una richiesta legale di pagamento, presentato una domanda ai sensi della disposizione per la risoluzione delle controversie industriali, denunciato il caso alla polizia, presentato un'istanza di fallimento o presentato una domanda alla direzione dello Styrelsen for Ar- bejdsmarked og Rekruttering (Agenzia per il mercato del lavoro e il reclutamento).
Rinuncia alle ferie
3. I dipendenti non possono, attraverso alcun accordo, rinunciare ai loro diritti alle ferie, alle indennità per le ferie o alla retribuzione delle ferie.
Compensazione e trattenuta dell'indennità per ferie
4. L’impresa può compensare gli importi del caso con l'indennità per ferie di un dipendente, il pagamento per ferie e il supple- mento per ferie se il dipendente ha violato la legge durante il suo rapporto di lavoro, comportando una domanda riconvenzionale dovuta e documentata da parte dell’impresa, a condizione che il dipendente abbia ammesso di aver commesso un atto illecito o che ciò sia stato provato in un tribunale. L'impresa potrà tratte- nere un importo equivalente alla richiesta di risarcimento fino alla risoluzione del caso se l'impresa ha intentato un'azione civile contro il dipendente, se ha sottoposto il caso alla risoluzione di una procedura per la risoluzione delle controversie industriali o se il reato del dipendente è stato segnalato alle forze dell'ordine o se il dipendente è stato accusato del reato.
Lavoro durante le ferie
5. Se un dipendente svolge un lavoro retribuito durante le ferie, il di- rettore dell'Agenzia per il mercato del lavoro e il reclutamento può richiedere che l'indennità per ferie, la paga per le ferie e il supplemento per le ferie del dipendente per una parte o per l'in- tero periodo di ferie siano trasferiti al fondo ferie.
Controversie e disaccordi
6. Le controversie e i disaccordi relativi alle disposizioni sulle ferie sono risolti conformemente alla procedura di risoluzione delle controversie industriali.
Garanzia di retribuzione delle ferie
7. Le organizzazioni concordano sul fatto che l'indennità di ferie è una parte del salario di ogni dipendente e, in caso di mancato pagamento dell'indennità per ferie al dipendente, una volta ri- chiesta, DIO III garantisce che l'importo sarà corrisposto.
Tuttavia, ciò vale solo per gli importi maturati fino a 14 giorni dopo la data in cui DIO III ha comunicato al sindacato, tramite lettera raccomandata, la cessazione dell'adesione o la dichiara- zione di fallimento.
Il pagamento sarà effettuato alla Federazione Unitaria dei Lavo- ratori Danesi una volta che la DIO III avrà ricevuto una richiesta di rimborso da parte della Federazione Unitaria dei Lavoratori Danesi (documentazione relativa alle retribuzioni). La Federa- zione Unitaria dei Lavoratori Danesi provvederà successiva- mente a saldare i conti del membro (o dei membri).
Nel caso in cui la DIO III rinvii il pagamento delle ferie, la Federa- zione unitaria dei lavoratori danesi è tenuta a cedere il credito in questione alla DIO III per conto dei suoi iscritti.
8. Le organizzazioni concordano sul fatto che il regime di garanzia della paga delle ferie venga utilizzato dai membri delle organiz- zazioni che operano nel settore dell'edilizia nell'ambito della DIO
III. Se un'impresa desidera utilizzare il FerieKonto, questo è pos- sibile. In tal caso, l'impresa dovrà informare i dipendenti per iscritto prima del passaggio al sistema di conto ferie, FerieKonto.
Art. 68 Fondo per ferie professionale
1. Per creare maggiori opportunità per i membri della Fagligt Fælles Forbund - 3F (Federazione Unita del Lavoratori Danesi) di fruire delle ferie, l'organizzazione ha istituito il Byggegruppens Ferie- fond (Fondo Ferie del Gruppo Edilizio).
2. I membri della DIO III sono tenuti a versare alla DIO III le inden- nità per ferie non riscosse entro il 30 settembre.
Per conto proprio, la Federazione Unita del Lavoratori Danesi può richiedere a un contabile pubblico autorizzato dallo Stato di verificare i contributi di pagamento attraverso un campionamento casuale. Se la verifica conferma che l'impresa non ha pagato le indennità per ferie non reclamate, l'impresa dovrà pagare le spese di revisione.
La DIO III dovrà trasferire gli importi versati al Byggegruppens Feriefond (Fondo per le ferie dei gruppi edili) entro il 15 novem- bre.
Regime speciale di maturazione dei salari
1. L'impresa versa al dipendente una quota secondo un regime speciale per la maturazione dei salari (ex conto per i giorni festivi e le festività mobili):
1° marzo 2022 .......................................................... 12,90%
1° marzo 2024 14.70%
della retribuzione delle ferie del dipendente, compresa l'indennità di malattia prevista dalla contrattazione collettiva. Il regime spe- ciale di maturazione salariale viene utilizzato per pagare i giorni festivi, i periodi di festività mobili, i giorni di assistenza ai figli, i giorni liberi previsti dai contratti collettivi, i giorni di esonero dal lavoro dei dipendenti senior (per i dipendenti che soddisfano le condizioni) e le assenze legate al secondo giorno di malattia di un figlio e alle visite mediche dei figli.
L'indennità per ferie del regime speciale di maturazione dei salari è inclusa nell'importo.
2. Se il dipendente non dispone dell'intero contributo al regime spe- ciale di maturazione dei salari per sua libera scelta, l'impresa può versare il contributo rimanente dell'importo superiore al 9,9% su base continuativa insieme alla retribuzione del dipendente, salvo diverso accordo tra le parti a livello locale. Un prerequisito per il pagamento è che l’impresa sia in grado di dimostrare che i di- pendenti sono stati invitati a compiere una scelta.
3. L'impresa e i dipendenti possono concordare che il contributo al regime speciale di maturazione dei salari, superiore al 5,9%, possa essere versato su base continuativa insieme ai salari.
Pagamento
4. L'impresa e i lavoratori possono anche concordare che l'importo depositato sul conto del regime speciale di maturazione dei salari sia pagato una tantum.
5. I risparmi maturati vengono versati in parte insieme al salario se- condo le disposizioni di cui sopra, in parte come pagamento anti- cipato per le singole festività, le festività mobili, i giorni di esonero dal lavoro per dipendenti senior, ecc. e in parte come pagamento del saldo.
Pagamento anticipato
6. Gli importi dei pagamenti anticipati giornalieri per i dipendenti adulti ammontano a:
1° marzo 2020 DKK 1.300,00
1° maggio 2024 ...................................................... DKK 1.500,00
Per i giovani dipendenti (tuttavia, al massimo l'intera retribuzione personale)
1° marzo 2020 DKK 700,00
1° maggio 2024 DKK 800,00
I “giorni festivi” includono:
Capodanno, Giovedì Santo, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste, Giorno di preghiera comune, Ascensione, Festa della Costituzione, Natale e Santo Stefano.
I pagamenti anticipati vengono effettuati per i giorni festivi che cadono ad esempio in un sabato libero o nei giorni feriali liberi, ma non per quelli che cadono di domenica e nelle festività mobili, nei giorni di ferie aggiuntive per dipendenti senior e nei giorni di assistenza ai figli.
L’impresa e il dipendente possono concordare importi per paga- menti anticipati diversi da quelli sopra menzionati.
Versamento dei pagamenti anticipati
7. Il pagamento degli anticipi deve essere effettuato insieme ai sa- lari per il periodo di paga durante il quale cadono i giorni festivi o le festività mobili.
Se il pagamento non può essere effettuato a causa di ferie o chiusura, gli anticipi vengono versati il primo giorno di paga- mento del salario successivo.
Diritto a pagamenti anticipati
8. I dipendenti hanno diritto al regime di maturazione di cui al para- grafo 1 e alla maturazione di cui al paragrafo 6 immediatamente dopo l'assunzione.
Tuttavia, non è possibile effettuare pagamenti anticipati oltre l'im- porto depositato nell'ambito del regime speciale di maturazione dei salari, a meno che non sia stato concordato. L’impresa e i di- pendenti devono assicurarsi che sia ancora possibile fruire delle giorni festivi e festività mobili con i pagamenti anticipati di cui al paragrafo 6.
Saldo
9. Il regime speciale di maturazione dei salari viene compilato ogni anno insieme ai conti salariali della 52a settimana di retribuzione e insieme alla dichiarazione dei redditi.
Eventuali eccedenze nel conto devono essere pagate entro e non oltre il primo giorno di paga di gennaio, a meno che il dipen- dente non abbia richiesto prima del 30 novembre che il saldo, o parte di esso, venga pagato come contributo pensionistico straordinario.
L'importo anticipato per il 1° gennaio è attribuito al regime spe- ciale di maturazione dei salari per l'anno solare precedente.
Qualsiasi disavanzo nel conto costituisce un debito nei confronti dell’impresa, che può essere compensato con i salari a credito.
Dimissioni
10. Se un dipendente cambia sede di lavoro, l'eventuale eccedenza o deficit del regime speciale di maturazione dei salari individuali del dipendente sarà liquidato al momento delle dimissioni dall'im- presa.
Lavoro nei giorni festivi
11. I dipendenti tenuti a lavorare durante un giorno festivo hanno di- ritto a richiedere i suddetti pagamenti anticipati e i salari concor- dati collettivamente.
Disposizioni specifiche relative al regime speciale di maturazione dei salari e alle festività mobili per i lavoratori distaccati
12. Se il supplemento per le i giorni festivi e per le festività mobili è specificato nelle buste paga dei dipendenti, si vedano le disposi- zioni del contratto collettivo a tal fine, o una dichiarazione ana- loga, un'impresa di distacco può omettere di istituire un regime speciale di maturazione dei salari, ma invece pagare il contributo regolarmente come supplemento di retribuzione, compreso il pa- gamento per le festività mobili non fruite.
13. In caso di decesso, il regime speciale di maturazione dei salari andrà agli eredi del defunto.
Garanzia
14. La DIO III garantisce il regime speciale di maturazione dei salari in base alle stesse disposizioni che si applicano all'indennità per ferie, se il dipendente ha a disposizione solo gli importi del conto del regime speciale di maturazione dei salari al momento di la- sciare l'impresa.
Art. 70 Regime per i dipendenti senior
Maturazione
1. Fino a 5 anni prima dell'anno solare in cui il dipendente può per- cepire la pensione statale, l'impresa e il dipendente possono concordare per iscritto che il dipendente possa usufruire di giorni di ferie per i dipendenti senior, compreso il numero di giorni liberi per i dipendenti senior, o stipulare un accordo per ridurre l'orario di lavoro settimanale.
Collocamento
2. Il collocamento dei giorni liberi dal lavoro o la modifica dell'orario di lavoro settimanale, se non diversamente concordato, avverrà secondo le stesse disposizioni che si applicano al collocamento delle ferie residue.
Pagamento
3. Tali giorni saranno fruiti senza retribuzione, tuttavia il dipendente può scegliere di farsi versare un importo anticipato dal regime speciale di maturazione dei salari, a condizione che l'importo sia disponibile sul conto.
Regime per i dipendenti senior nel contratto collettivo del 2017
4. I dipendenti che hanno sottoscritto un accordo su un regime rela- tivo a un dipendente senior ai sensi del contratto collettivo del
2017 prima del 1° marzo 2020 possono scegliere liberamente se desiderano continuarlo o cessarlo.
Art. 71 Dipendenti che ricevono pensione statale
- Riduzione delle ore lavorative
- Il dipendente può scegliere di ricevere il pagamento del con- tributo pensionistico dell'impresa nel proprio salario anziché lasciare che sia versato al fondo pensione.
Art. 72 Disposizioni sul congedo per ferie per dipendenti distaccati
1. Le disposizioni degli articoli 61-69 non si applicano ai dipendenti distaccati, ad es. dipendenti che svolgono normalmente il proprio lavoro fuori dalla Danimarca e che lavorano temporaneamente in Danimarca; cfr. la legge n. 849 del 21 luglio 2006 sui dipendenti distaccati.
Fruizione delle ferie
2. Ai sensi della legge danese sul distacco dei dipendenti, le im- prese distaccanti devono garantire che i dipendenti distaccati di- spongano dell’ammontare di ferie retribuite conforme alla legge sulle ferie. Il dipendente distaccato e l’impresa devono assicu- rarsi che tutte le ferie aggiuntive siano prese in conformità con le norme del Paese di origine.
Pagamento delle ferie
3. Se, in base alle disposizioni sulle ferie del Paese di origine, i di- pendenti distaccati hanno diritto a un numero di giorni di ferie re- tribuite per anno festivo inferiore a quello previsto dalla legge sulle ferie. L'impresa dovrà integrare questa base proporzionale
in relazione al periodo in cui il dipendente svolge un lavoro in Da- nimarca fino al livello previsto dall'"Holiday Act" (legge sulle fe- rie).
In alternativa, si può concordare tra l'impresa e i dipendenti che, nella misura in cui la normativa pertinente lo consenta, l'impresa pagherà al dipendente un rimborso per i giorni di ferie mancanti, oltre alla normale retribuzione. La liquidazione di ciò che rimane del contributo/dell’indennità, cfr. le disposizioni pertinenti del con- tratto collettivo, deve apparire sulla busta paga ed essere versato per ciascun periodo di paga.
Dall'articolo 6, paragrafo 1, del "Posting of Employees Act" (legge sul distacco dei lavoratori) si evince che se la normativa altrimenti applicabile al rapporto di lavoro è meno favorevole per il lavoratore, per quanto riguarda la durata delle ferie e la loro re- tribuzione, rispetto agli articoli 7, 23 e 24 dell'"Holiday Act" (legge sulle ferie) (le disposizioni corrispondenti nel nuovo "Holiday Act" (nuova legge sulle ferie) sono gli articoli 5 e 16), il datore di la- voro è tenuto a garantire che ai dipendenti siano concesse ferie e retribuzioni aggiuntive in modo che le loro condizioni siano ugualmente favorevoli a quelle previste dall'"Holiday Act". Ciò si- gnifica che se le disposizioni in materia di ferie del paese di ori- gine sono meno favorevoli di quelle previste dall'"Holiday Act", i dipendenti possono maturare ferie supplementari e/o indennità di ferie o ferie con retribuzione durante il loro distacco in Dani- marca, in conformità alle disposizioni dell'"Holiday Act". In base all'"Holiday Act", i dipendenti hanno diritto a cinque settimane di ferie con il pagamento di un'indennità pari al 12,5% della retribu- zione annuale o con la retribuzione completa durante le ferie più un supplemento pari all'1% della retribuzione annuale. Le ferie aggiuntive e/o l'indennità per ferie non devono essere concesse conformemente alle disposizioni dell’”Holiday Act”, ma in modo da risultare adeguate alle disposizioni sulle ferie del Paese di ori- gine.
Imprese tedesche
4. Per quanto riguarda le imprese tedesche affiliate all'ULAK, il fondo ferie del settore edile tedesco nell'ambito del fondo sociale per il settore delle costruzioni SOKA-Bau, le parti convengono che non è necessario verificare se l'indennità per ferie e il paga- mento del regime speciale di maturazione dei salari pagati in
Germania corrispondano esattamente alle aliquote danesi. L'ac- cordo tra il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali in Germania e il Ministero del lavoro in Danimarca garantisce il reci- proco riconoscimento delle disposizioni sulle ferie danesi e tede- sche. Secondo l'accordo sulle ferie danese-tedesco, quanto so- pra richiede che sia presentata al sindacato danese una dichiara- zione di ZVK-Bau insieme all'elenco complessivo previsto dei di- pendenti.
Capitolo 13 Collaborazione
Art. 73 Norme relative al rappresentante sindacale
Dove si elegge un rappresentante sindacale?
1. In ogni unità produttiva e/o cantiere dell'impresa con almeno tre dipendenti, i lavoratori eleggono al loro interno un rappresentante sindacale nei confronti dell'impresa o del suo rappresentante. Se il numero dei dipendenti si riduce a due o meno dopo l'elezione del rappresentante sindacale, l'incarico di rappresentante cessa, a meno che entrambe le parti non vogliano mantenerlo. Nei luo- ghi di lavoro con quattro o meno dipendenti non si procede all'e- lezione del rappresentante sindacale, a meno che non sia xxxxxx- sto da entrambe le parti. Un numero inferiore di singoli dipen- denti può partecipare all'elezione di un solo rappresentante sin- dacale presso una determinata unità produttiva o cantiere e non può essere incluso nel numero di elettori eleggibili per più di un rappresentante sindacale. I rappresentanti sindacali possono es- sere eletti per un massimo di due anni. E possono essere rieletti.
Gli operatori di macchinari, compresi i conducenti impiegati nei vari luoghi di lavoro, possono eleggere il proprio rappresentante sindacale in base alle disposizioni di cui sopra.
Idoneità all'elezione a rappresentante sindacale
2. I rappresentanti sindacali sono eletti tra gli impiegati con alte competenze generalmente riconosciute.
Elezione del rappresentante sindacale
3. Le disposizioni relative all’elezione del rappresentante sindacale devono essere tali da garantire che al momento dell’elezione tutti i dipendenti presso il posto di lavoro o l’impresa possano parteci- pare. Le parti concordano che l'elezione di un rappresentante sindacale deve avvenire durante l'orario di lavoro. Il luogo e l'ora- rio saranno concordati a livello locale.
4. L'elezione non è valida fino a quando non è stata notificata per iscritto all’impresa, che ha il diritto di opporsi, e finché non è
approvata dalla Confederazione della Federazione Unita dei La- voratori Danesi.
5. Solo i dipendenti membri della Federazione Unita dei Lavoratori Danesi hanno il diritto al voto.
6. Gli apprendisti non possono essere eletti come rappresentanti sindacali. Gli apprendisti, compresi gli apprendisti adulti, hanno il diritto di votare per i rappresentanti sindacali nel ramo dell’im- presa in cui sono impiegati al momento dell’elezione.
Organizzazione
7. Le parti concordano nell'evidenziare che non devono esistere re- strizioni all'organizzazione dell'impresa e dei suoi dipendenti e che tale organizzazione può essere facilitata dall'accesso a pro- grammi di introduzione per i nuovi dipendenti.
Aggiornamento professionale dei precedenti rappresentanti sinda- cali
8. Un dipendente che cessa di essere rappresentante sindacale dopo aver assolto tale funzione per un periodo consecutivo di al- meno tre anni e che continua a essere impiegato all’interno dell’impresa, ha diritto a trattative con l’impresa stessa sulla pro- pria necessità di un aggiornamento professionale. Il negoziato deve svolgersi entro un mese dal momento in cui il dipendente cessa di essere rappresentante sindacale e su sua richiesta. Nell'ambito delle trattative, si dovrà chiarire se esiste la necessità di un aggiornamento professionale e le modalità di completa- mento dell'aggiornamento.
9. Se non si raggiunge un accordo, il dipendente ha diritto a tre set- timane di aggiornamento professionale. Dopo aver svolto per sei anni consecutivi la funzione di rappresentante sindacale, il dipen- dente ha diritto a sei settimane di aggiornamento professionale.
10. Durante l'aggiornamento professionale il dipendente percepisce la retribuzione prevista dall'articolo 55. La condizione è che la formazione sia ammissibile al rimborso per perdita di salario pre- vista dalla legge. Il rimborso per perdita di salario è a carico dell'impresa.