Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
12 febbraio 2020
per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi
e Manufatti Cementizi
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CCNL 12 febbraio 2020 Laterizi e Manufatti Cementizi
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13
PARTE GENERALE
A) Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione . . . . . . . . . | » | 15 |
B) Sistema di relazioni industriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 16 |
1 ) Livello nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 16 |
2) Livello regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 20 |
3) Livello territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 21 |
4) Livello di gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 22 |
5) Livello aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 23 |
C) Disposizioni generali sul sistema contrattuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 24 |
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 24 |
2) Contrattazione di secondo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 25 |
D) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’impresa . . . . . | » | 26 |
E) Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 29 |
PARTE PR1MA
Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1 - Assunzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31
Art. 2 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui
all’art. 25, comma 2, Legge 23 luglio 1991 n. 223 . . . » 32
Art. 3 - Ammissione e lavoro delle donne e
degli adolescenti | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 33 | |
Art. 4 | - Periodo di prova | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 33 |
Art. 5 | - Classificazione del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 34 | |
Art. 6 | - Commissione paritetica per la classificazione | |||
dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 36 | ||
Art. 7 | - Quadri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 36 | |
Art. 8 | - Declaratorie e profili professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 38 | |
Art. 9 | - Apprendistato professionalizzante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 47 |
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Art. 10 - Orario di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53
Art. 11 - Gestione delle crisi occupazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57 Art. 12 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) . » 58 Art. 13 - Contratto a termine e sommministrazione . . . . . . . . . . . . » 60 Art. 14 - (cassato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64
Art. 15 - Festività abolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 66
Art. 16 - Riposo settimanale - Giorni festivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67
Art. 17 - Xxxxxxxx e richiamo alle armi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67
Art. 18 - Congedo matrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68 Art. 19 - Assenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68 Art. 20 - (Accorpato con art. 35ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69
Art. 21 - Aumenti contrattuali e minimi mensili . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 69
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70
Art. 23 - Determinazione delle quote orarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73
Art. 24 - Indennità di contingenza - EDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73
Art. 25 - Premio di risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 74
Art. 25 bis - Elemento di garanzia retributiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75
Art. 26 - Tredicesima mensilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75
Art. 27 - Xxxxxxxxxxxx xxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 76
Art. 28 - Trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 76
Art. 29 - Mensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 78
Art. 30 - Appalti ed esternalizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 78
Art. 31 - Ambiente di lavoro Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 79
Art. 31 bis - Ambiente di lavoro - efficienza energetica . . . . . . . . . . » 86 Art. 31 ter - Ambiente di lavoro - controllo a distanza . . . . . . . . . . . . » 86 Art. 32 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali . . . . . . . . . . » 87 Art. 33 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
non sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89
Art. 34 - Tutela da tossicodipendenza e da disturbi
comportamentali patologici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 91
Art. 35 - Permessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92
Art. 35 bis - Congedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92
Art. 35 ter - Tutela delle lavoratici madri, della maternità
e della paternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 97 | |
Art. 36 | - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale | ||
e lavoratoriimmigrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 97 |
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Art. 37 - Permessi ai lavoratori studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 98 Art 37 bis - Formazione professionale Fondimpresa . . . . . . . . . . . . . . » 99 Art. 38 - Permessi per cariche sindacali ed ai lavoratori
chiamatia funzioni pubbliche elettive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100
Art. 39 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 101 | |
Art. 40 | - Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 101 |
Art. 41 | - Affissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 102 |
Art. 42 | - Versamento contributi sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 102 |
Art. 43 | - Rappresentanze Sindacali Unitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 103 |
Art. 44 | - Relazioni sindacali e controversie collettive . . . . . . . . . | » | 107 |
Art. 45 | - Patronati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 108 |
Art. 46 | - Visite d’inventario e di controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 108 |
Art. 47 | - Regolamento interno di azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 109 |
Art. 48 | - Premio di fedeltà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 109 |
Art. 49 | - Xxxxxx e cessazione del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 109 |
Art. 50 | - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale . . . . . . . . . | » | 110 |
Art. 51 | - Provvedimenti disciplinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 111 |
Art. 52 | - Xxxxx e sospensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 112 |
Art. 53 | - Licenziamento senza preavviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 112 |
Art. 54 | - Trattamento di fine rapporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 113 |
Art. 55 | - Benessere Organizzativo (ex art.55 Previdenza | ||
complementare ed ex art.55bis Assistenza | |||
sanitaria integrativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 114 | |
Art. 56 | - Certificato di lavoro e certificazione lavoro notturno | » | 117 |
Art. 57 | - Indennità in caso di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 117 |
Art. 58 | - Accordi interconfederali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 118 |
Art. 59 | - Mansioni promiscue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 118 |
Art. 60 | - Reclami e controversie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 118 |
Art. 61 | - Inscindibilità delle disposizioni del contratto | ||
e condizionidi miglior favore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 118 | |
Art. 62 | - Abrogazione dei precedenti contratti . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 119 |
Art. 63 | - Cessazione dell’attività aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 119 |
Art. 64 | - Cessione o trasformazione dell’azienda . . . . . . . . . . . . . . . | » | 119 |
Art. 65 | - Esclusiva di stampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 119 |
Art. 66 | - Decorrenza e durata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 120 |
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PARTE SECONDA
Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 67 - Lavoro straordinario, notturno e festivo Pag. 121
Art. 68 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 122
Art. 69 - Lavoro a cottimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123
Art. 70 - Lavoro a turni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 124
Art. 71 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione
dei mattoni a mano nell’industria dei laterizi . . . . . . . . » 125
Art. 72 - Passaggio di mansioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125
Art. 73 - Interruzioni di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 126
Art. 74 - Sospensione e riduzione di orario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 126
Art. 75 - Recupero delle ore di lavoro perdute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 127
Art. 76 - Trasferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 127
Art. 77 - Trattamento economico in caso di malattia
e infortunio non sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 128
Art. 78 - Modalità di corresponsione della retribuzione . . . . . . » 129
Art. 79 - Pagamento della retribuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 130
Art. 80 - Trattamento economico in caso di festività . . . . . . . . . » 130
Art. 81 - Ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131
Art. 82 - Cumulo dell’anzianità di servizio per i lavoratori
stagionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132
Art. 83 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni . . . . . . . . . . . » 132
Art. 84 - Abiti da lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 133
PARTE TERZA
Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 85 - Mutamento di mansioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 135
Art. 86 - Passaggio dalla qualifica di operaio
a quella di impiegato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 136
Art. 87 - Lavoro straordinario, notturno e festivo . . . . . . . . . . . . . . . » 136
Art. 88 - Ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137
Art. 89 - Trasferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 138
Art. 90 - Pagamento della retribuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139
Art. 91 - Indennità maneggio denaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139
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Art. 92 - Indennità per uso di mezzi di trasporto Pag. 140
Art. 93 - Trattamento economico in caso di malattia
e infortunio non sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 140
Art. 94 - Assistenza legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141
+Art. 95 - Aspettativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141
Art. 96 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni . . . . . . . . . . . » 141
Protocollo delle disposizioni valide per le aziende dei settore fibrocemento
Capitolo A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 143
Capitolo B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150
Allegato n. 1 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 151
Allegato n. 2 - Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA
e CGIL CISL e UIL del 28 giugno 2011 . . . . . . . . . . . . . . . » 173
Allegato n. 3 - Accordo inteconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL CISL e UIL sulla detassazione del salario
di produttività del 24 aprile 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 179
Allegato n. 4 - Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL CISL e UIL sulla rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei CCNL
del 31 maggio 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 183
Allegato n. 5 - Testo Unico sulla rappresentanza tra
CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 187 |
Allegato n. 6 - Accordo Interconfederale 9 marzo 2018 . . . . . . . . . . . | » | 207 |
Allegato n. 7 - Xxxxxx e Sicurezza Attuazione - del Patto per la Fabbrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 221 |
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI:
a) Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in lateroce- mento;
b) Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Addì, 12 febbraio 2020
tra
Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi, rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, as- sistito da Xxxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxxx, con la partecipa- zione di una Delegazione composta dai Signori: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx
Assobeton, rappresentata dal Comitato Permanente per le Rela- zioni Industriali, nelle persone di Xxxxxxx Xxxxxx (Presidente), Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti da Xxxxxxxxxx Xxxxxx
e
Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno – Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili – Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxxxxxx; dai componenti la Segreteria Nazionale: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx; il Tesoriere Xxxxxxxx Xxxxxx; dai componenti dell’Esecutivo Nazionale: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx D’Xxxxx, Xxxxxxx D’Xxxx, Xxxxxxxx D’Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxx- xxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx- xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Man-
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cin, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx,Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxx- xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xx- xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, dai componenti la delegazione trattante: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx- dro Vitali .
La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AF-
FINI (F.I.L.C.A.) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavo- ratori C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, dai Segretari Nazionali : De Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, dagli operatori na- zionali :Xxxxxx Xxxxxxx e Xxx Xxxxx Xxxxx, dai componenti l’Esecutivo Nazionale: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xx- xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxx, D’Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Piazza Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx X., Xxxxxxxx Xxxxx e dai Componenti della Con- sulta Laterizi : Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, X’Xxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx- liano, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
La Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrat- tive (FILLEA Costruzioni e Xxxxx), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xx- xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx; dai responsabili del settore: Xxxxxx Xxx- rucci e Xxxxxx Xxxxxxx; dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale: Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Boc-
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xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Carzedda France- sco, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Xx- xxxxx Xxxx, Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xx Xxxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xx- xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx- xxxxx Xxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xx- xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Truppa Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, dai componenti della delegazione trattante: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, X’Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Ma- xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx- xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Sulla base dell’ipotesi di accordo raggiunta il 30 settembre 2019 è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle Aziende produttrici di:
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-
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cemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il giorno 12 febbraio 2020.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 12 FEBBRAIO 2020
Premessa
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha introdotto significative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali e nei rapporti tra le parti in coerenza con la situazione di sofferenza del settore laterizi e manufatti cementizi e delle Aziende di riferimento del comparto, con il fine di garantire e salvaguardare gli obiettivi di competitività delle imprese, di valorizzare il lavoro industriale e di mi- gliorare l’occupazione e le condizioni di lavoro.
Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disci- plina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare mag- giori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di ele- menti predeterminati per la durata del contratto stesso.
Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende as- sociate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendica- zioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato og- getto di accordo.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori di- pendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in la- terizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in fibrocemento, in gesso e piastrelle.
il presente ccnl realizza un sistema di relazioni sindacali e contrat- tuali in grado di dare certezza riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai con- tenuti della contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle regole.
La titolarità della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, è regolata dagli Accordi interconfederali vigenti.
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PARTE GENERALE
A) Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione
Le Parti - nel convenire sull’utilità di procedere a un ulteriore raffor- zamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che applicano il vigente CCNL attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilate- ralità - istituiscono il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” che dovrà presentare alle parti medesime, entro la vigenza del presente ccnl, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell’industria del cemento e dei materiali da costruzione, de- nominato Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che una volta istituito assorba anche le funzioni a suo tempo affidate all’Osservatorio dei Settori Laterizi e Manufatti Cementizi (c.d. Osser- vatorio).
Il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità” sarà formato da sei rappre- sentanti delle XX.XX. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi ed Assobeton. Il progetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:
a. i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all’ope- ratività dell’organismo bilaterale;
b. i compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
⏺ il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive);
⏺ la formazione professionale e l’occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0;
⏺ la sicurezza sul lavoro ed il sistema degli ammortizzatori sociali;
⏺ il welfare integrativo/generativo e la responsabilità sociale d’impresa e la partecipazione dei lavoratori (al fine di de- terminare possibili posizioni condivise);
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⏺ gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti ed alle rela- tive conseguenze sui territori;
Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rap- presentanti le Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti equa- mente suddivisi tra Confindustria Ceramica – raggruppamento Laterizi ed Assobeton. Il CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l’anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il Gruppo di lavoro dovrà delimitare nella sua relazione, che dovrà pre- sentare alle Parti entro la fine della vigenza contrattuale, le aree di at- tività su cui opererà il nuovo CBMC, tra le quali potranno trovare analisi, a titolo esemplificativo, le seguenti tematiche:
1. monitoraggio dell’evoluzione tecnologica (impresa 4.0), del settore e sue ricadute su riconversione, formazione, riqualifi- cazione;
2. avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio forma- tivo, alternanza scuola lavoro.
Il nuovo CBMC, una volta istituito, assorbirà anche le funzioni a suo tempo affidate all’Osservatorio.
Ai fini della disamina degli inquadramenti professionali, le Parti Da- toriali manifestano la propria disponibilità a ricevere, valutare ed esa- minare proposte di modificazione all’attuale inquadramento previsto dall’art. 8 ed eventualmente costituire una Commissione che pro- ponga le evidenze emerse alle Parti firmatarie 3 mesi prima della sca- denza di vigenza dell’attuale CCNL.
B) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
Le Parti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, solidaristico ed univer- sale di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali.
Le Parti confermano altresì l’opportunità di scambiarsi reciproca- mente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di inci- dere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
Le Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le ri-
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spettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di inter- vento, e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali par- tecipate e continuative, indicano fin da ora che, nell’Organismo bilaterale, dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione com- plessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di oc- casioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
Tale Organismo bilaterale, con propria autonomia funzionale e ope- rativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabi- lite nell’ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predi- sporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. Le parti firmatarie comunicheranno entro 60 giorni, dalla firma del presente accordo, i nominativi dei propri rap- presentanti reciprocamente.
In particolare, saranno oggetto di esame:
– lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mer- cato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecno- logici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immo- biliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri sto- rici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occu- pazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
– la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
– le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l’effettuazione del monito- raggio delle legislazioni regionali in vigore per l’approvvigio- namento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l’obiettivo primario di semplificare l’iter burocratico per l’approvazione, in sede locale ed in tempi ra- pidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave;
– combustibili alternativi, risparmio energetico;
– il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e ma- nufatti in calcestruzzo;
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– la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art.37bis;
– l’analisi dei risultati aziendali e l’andamento del settore, nonché delle competenze tecniche organizzative che il lavoro delle persone può esprimere;
– l’organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con parti- colare riguardo all’elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
– le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come in- terlocutori delle istituzioni pubbliche;
– le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa;
– l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione so- ciale;
– l’evoluzione tecnologica legata alle nuove tematiche in materia di industria 4.0, l’organizzazione del lavoro, le nuove profes- sionalità anche in relazione all’Inquadramento professionale.
– Il monitoraggio sull’andamento e copertura del secondo livello di contrattazione.
Quanto sopra premesso il CBMC presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell’odg.; raccolta della docu- mentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d’esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di for- mato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; co- municazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente il suo funzionamento.
Per l’attività del CBMC saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti con- giuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
Il CBMC potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti in- dicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità.
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I risultati dei lavori del CBMC e le eventuali proposte saranno og- getto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, negli incontri pre- visti annualmente (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno al- tresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, ri- guardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti pro- duttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) i piani industriali, i processi di delocalizzazione, le acquisi- zioni, le partecipazioni, le fusioni e/o le cessioni di azienda;
e) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
f) prevedibili implicazioni sull’occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
g) il monitoraggio delle aziende che hanno adottato comporta- menti moralmente non etici;
h) il monitoraggio delle aziende e delle cave sequestrate e/o confiscate
i) il monitoraggio dei flussi di manodopera e di eventuali feno- meni di riciclaggio dei capitali illeciti sulle forniture e dei ser- vizi
l) l’andamento dell’occupazione complessiva con specifico ri- ferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
m) l’andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della con- trattazione di 2° livello;
n) l’evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con partico- lare riferimento all’approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
o) l’andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
p) i consumi energetici e lo sviluppo delle buone pratiche di effi- cienza energetica, dalle Parti riconosciuta pienamente quale strumento decisivo per la crescita industriale ed occupazio- nale dei due Settori;
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q) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori del CBMC potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di in- teresse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firma- tarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in oc- casione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di ap- positi gruppi di lavoro paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la pre- senza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette proble- matiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale.
Le parti convengono sull’opportunità di concordare preventiva- mente, una volta istituito il CBMC, di analizzare assieme a settori limi- trofi, come cemento, calce e gesso, lapidei, tematiche di interesse comune sulla necessità di promuovere a livello istituzionale nei con- fronti degli enti decisori tematiche di rilevanza nazionale su argomenti come ampliamento degli ammortizzatori sociali, fiscalità più favore- vole, riduzione del cuneo fiscale, utilizzo di combustibili alternativi, riattivazione dei grandi cantieri, impatto ambientale.
Qualora insorgano problemi per la costituzione o il funzionamento dell’Organismo bilaterale, le parti stipulanti interverranno per indivi- duare le relative soluzioni.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in xxxx xxxxxxxxx, xxxx Xx-
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ganizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, infor- mazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti pro- duttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esi- stenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produt- tiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di ca- tegoria.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si ap- plica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate ri- guardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti pro- duttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esi- stenti anche per le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produt- tiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli
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inerti;
f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di la- terizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprendito- riali e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.
4) Livello di gruppo
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi indu- striali – intendendo per “gruppo” un’azienda di particolare importanza nell’ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in di- verse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente a Fe- XXXX UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti pro- duttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e tra- sformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente com- portino significative modificazioni alla organizzazione del la- voro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’azienda;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi pro- fessionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle as- senze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti dall’attività estrattiva;
g) la situazione dei parametri del gruppo (aziende con sedi pro- duttive in più di una regione) in relazione al premio di risul- tato.
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Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
Le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espres- samente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nel- l’art. 5 della legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione preventiva secondo le normative nazionali e comunitarie in vigore.
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli sta- bilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l’eventuale assistenza delle ri- spettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi am- pliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente com- portino significative modificazioni alla organizzazione del la- voro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi profes- sionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e
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produzione.
g) l’andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di risultato.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulle prospettive produt- tive e sull’ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espres- samente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nel- l’art. 5 della legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
C) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella ge- stione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari li- velli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Tutto ciò premesso, le Parti confermano e concordano un modello di assetti contrattuali che prevede:
⏺ un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte economica che per la parte normativa;
⏺ un secondo livello di contrattazione anch’esso con vigenza triennale.
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
La disdetta del CCNL, da darsi con lettera raccomandata A.R., e le richieste per il rinnovo saranno presentate dalle organizzazioni sin- dacali in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
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Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il con- tratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà comunque assicurata la copertura economica, dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto.
2) Contrattazione di secondo livello
Le parti nel ribadire l’importanza della contrattazione di secondo livello con l’obiettivo di aumentare la produttività, l’efficienza e la competitività delle aziende, ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le stesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per migliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ri- tengono importante la diffusione di buone pratiche contrattuali. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, convengono che la contratta- zione di secondo livello possa avvenire a livello di azienda e/o di gruppo, cosi come definito nella parte generale – lettera A), per il tra- mite delle RSU/RSA o delle XX.XX. territoriali
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti di- versi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamen- tazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di spe- cifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle im- prese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La relativa disciplina è contenuta nell’articolo 25 (Premio di risultato) del pre- sente CCNL.
Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del pre- sente rinnovo hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione nazionale.
In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gen-
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naio 2014 nonché dell’Accordo Interconfederale 09-03-2018 (C.d. Patto della Fabbrica), sono titolari della negoziazione in sede azien- dale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sin- dacali stipulanti e la RSU costituita ai sensi dei suddetti accordi.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni indu- striali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere pre- sentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decor- renti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Qualora al termine del suddetto periodo le Parti non pervenissero alla stipula di un accordo, potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto in sede di Associazione di Categoria, con l’intervento delle stesse Parti stipulanti il presente contratto.
D) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell’ambiente ed alla re- sponsabilità sociale d’impresa, costituisca il modello cui ispi- rarsi, per l’avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive e, nel contempo, di rilancio dell’edilizia e della tutela ambientale.
2) Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di si- curezza sul lavoro, le Parti convengono, in particolare:
– di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei pro- cessi produttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell’ambiente;
– di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, ba- sata sulla trasparenza e completezza degli elementi di in-
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formazione, sulla corretta comunicazione e sulla promo- zione di un positivo clima aziendale;
– di adottare in modalità virtuosa attività di collaborazione e socializzazione di problematiche territoriali, eventualmente anche ricorrendo a forme di welfare di prossimità.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori e imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo:
– il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settore, al Contratto Col- lettivo Nazionale di Lavoro ed alle leggi vigenti;
– la salute psico-fisica e la sicurezza del personale;
– la protezione ed il rispetto dell’ambiente;
– un giusto impatto sulle comunità locali.
4) Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d’impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il ter- ritorio e le istituzioni.
5) Le Parti quindi si danno atto che il percorso verso la Respon- sabilità sociale di impresa costituisce un’effettiva osservanza degli obblighi di legge e di contratto.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le Parti convengono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL il CBMC predi- sponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l’attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d’impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Le Parti si impegnano nell’arco di vigenza del presente CCNL a rea- lizzare un protocollo per l’applicazione e la verifica dei comporta- menti socialmente responsabili delle imprese del settore, considerando il rispetto delle normative finanziarie, sociali, ambientali, la trasparenza e la corretta tempistica nei processi di informazione e consultazione, gli investimenti per migliorare gli standard di salute e sicurezza, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con l’adozione di modelli organizzativi incentrati sulla persona.
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Le parti sostengono lo sviluppo di un’impresa socialmente respon- sabile attraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in re- lazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando re- sponsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare a dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell’impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un ap- proccio quanto più consapevole e condiviso sul tema della Respon- sabilità Sociale d’Impresa, il CBMC effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo delle imprese industriali nel mercato nazio- nale ed internazionale, per valutare gli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione, congiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei confronti dei principali por- tatori di interessi.
Negli ambiti di cui sopra il CBMC fornirà, in forma anonima e com- plessiva, alle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti dina- miche:
⏺ indice costo del lavoro su fatturato
⏺ rapporto operai/impiegati
⏺ rapporto donne/uomini
⏺ percentuali dipendenti stranieri
⏺ indici di sicurezza sul lavoro
⏺ attività formativa in materia di sicurezza
⏺ certificazioni qualità applicate
⏺ applicazioni dei sistemi di valutazione delle soddisfazioni del cliente
⏺ sistemi di valutazione della qualità dei fornitori.
Inoltre, per la parte riguardante la competitività, l’Osservatorio potrà analizzare tematiche relative a:
⏺ prodotti innovativi,
⏺ percentuale esportazione
⏺ percentuale produzione estera.
Dichiarazione comune
Le parti, pur tenendo conto di quanto già stabilito in ordine al suc-
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citato Osservatorio CBMC, dichiarano la propria reciproca disponibi- lità a verificare la possibilità di pervenire alla costruzione di un sistema bilaterale dei materiali da costruzione (cemento, calce, gesso, lapidei, laterizi, manufatti cementizi) quale strumento idoneo al monitoraggio ed alla elaborazione di tematiche d’interesse comune.
In particolare, le parti ritengono che tale sistema potrebbe essere utile per pervenire, con idonee e condivise iniziative, alla definizione di una legislazione quadro in materia di cave, che tenga conto delle diverse modalità di coltivazione, e delle compatibilità ambientali, della sostenibilità degli ecosistemi, della sicurezza sul lavoro con l’obiettivo primario di semplificare l’iter burocratico per l’approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave stesse.
E) Xxxxxx positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere.
Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i di- pendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza ci- vile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona. Le parti considerano inaccettabili ed intolle- rabili discriminazioni per ragioni di razza, religione, lingua, genere.
Le Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) l’impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire le pari opportunità nei settori a cui si applica il presente CCNL, in un’ottica di miglioramento continuo, anche in termini di be- nessere organizzativo.
L’ambito delle azioni che saranno eventualmente adottate riguar- derà la totalità dei lavoratori.
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Parte prima
REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI E AGLI OPERAI
Art. 1 — Assunzione
I lavoratori devono essere assunti secondo le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge al- l’atto dell’assunzione l’azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
– la data di assunzione;
– il luogo di lavoro;
– il livello, la mansione e la qualifica di inquadramento;
– la durata dell’eventuale periodo di prova;
– la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo deter- minato;
– il trattamento economico iniziale;
– le altre condizioni eventualmente concordate;
– l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
– tutti gli altri dati previsti dalle norme di legge.
All’atto dell’assunzione sarà consegnato al lavoratore:
– la modulistica TFR 2 sull’eventuale iscrizione e destinazione del trattamento di fine rapporto e conseguente informativa inerente il fondo di appartenenza ARCO di cui all’art. 55 non- ché l’informativa di cui all’art. 55 (ex art.55bis - assistenza sa- nitaria integrativa);
– i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di legge;
– copia del presente Contratto collettivo di lavoro anche per tra- mite di formato digitale.
Per l’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti
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e l’azienda dovrà rilasciare ricevuta per quelli che trattiene:
1) carta d’identità o documento equipollente;
2) stato di famiglia;
3) documenti necessari per fruire degli assegni per il nucleo fami- liare (per gli aventi diritto);
4) codice fiscale.
5) attestazione titolo di studio;
6) coordinate bancarie ai fini della corresponsione degli emolu- menti.
7) patente di guida, ove necessaria per lo svolgimento della man- sione.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato pe- nale ed eventuali carichi pendenti, in data non anteriore ai tre mesi e i certi- ficati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreché l’interessato ne sia in possesso. L’azienda, in caso di partecipazione a gare pubbliche o ad altri a lavori che necessitano il N.O.S, potrà richiedere l’aggiornamento della do- cumentazione di cui sopra al personale interessato.
Il lavoratore dovrà dichiarare all’azienda la sua residenza e domici- lio e notificare le successive variazioni.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro — sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni l’azienda metterà a disposizione del lavora- tore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, che lo stesso dovrà ritirare rilasciando regolare ricevuta.
Il lavoratore prima dell’assunzione può essere sottoposto a visita medica, secondo quanto previsto dall’art.5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Art. 2 — Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’art. 25, comma 2, Legge 23 luglio 1991 n. 223
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma, art. 25, Legge 23 luglio 1991 n. 223, le Parti convengono che ai fini del calcolo delle per- centuali di cui ai commi 1e 6 del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale inquadrato nelle categorie A Super, ivi com- presi i Quadri, A, B, 1a e 2a declaratoria, C Super e C, 1a e 2a declara- toria (limitatamente al profilo 3 di quest’ultima), dell’art. 8 del vigente
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CCNL
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di par- ticolare fiducia.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal comma 5 dell’art. 25, Legge 23 luglio 1991, n.223, saranno computati ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25 cit. anche quando vengano inquadrati nei gruppi e nelle qualifiche sopra individuate.
Art. 3 — Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti
L’ammissione ed il lavoro delle donne e degli adolescenti sono re- golati dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 4 — Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova, risultante dalla lettera di assunzione, non superiore a:
Lavoratori con qualifica impiegatizia
— 6 mesi per la categoria AS e per i quadri;
— 5 mesi per la categoria A;
— 3 mesi per la categoria B1;
— 2 mesi per le categorie C1, D1;
— 1 mese per la categoria E1.
Lavoratori con qualifica operaia
— 2 mesi per la categoria B2;
— 6 settimane per la categoria CS;
— 1 mese per le categorie C2, D2, E2;
— 2 settimane per la categoria F.
Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipen- denze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.
Durante il periodo di prova è reciproco fra le Parti il diritto di riso- luzione del rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso e/o della
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corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto — fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13ª mensilità — e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha pre- stato la sua opera, semprecché la retribuzione non sia già stata pre- stabilita in misura superiore.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell’azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a ter- mini ed agli effetti del presente contratto.
Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali.
Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la ri- soluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenzia- mento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impie- gati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora, invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto verrà corrisposta all’impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenzia- mento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a comple- tare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il ser- vizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza.
La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti i diritti e gli ob- blighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Art. 5 — Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria compo- sta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi.
L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8.
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La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristi- che ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nel- l’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utiliz- zando per analogia i profili esistenti.
Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui al- l’art. 60.
La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli ef- fetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trat- tamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qua- lifiche.
Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il tratta- mento normativo è il seguente:
1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7;
2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C- 1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;
3) qualifica operaia: categorie: B-2; CS; C-2nda declaratoria; D- 2nda declaratoria; E-2nda declaratoria; F.
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rap- presentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Dichiarazione
Le Parti — anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione — riconoscono la necessità di valo- rizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affi- nare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della le-
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gislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
Art. 6 — Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori
Le parti si sono incontrate, come d di Accordo del 26 maggio 2008, per inserire nel vigente sistema classificatorio le figure specifi- che già individuate durante i lavori della Commissione paritetica di cui all’art. 6 del CCNL 26/10/2004 (Marketing, Ambiente e Sicurezza, Qualità).
A saldo di quanto già anticipato in base all’art. 6 del CCNL 26/10/2004, le parti concordano di incrementare i parametri delle ca- tegorie Cs, C, D ed E come di seguito riportato:
dal 1° settembre 2008:
Cs 2 punti;
C 1 punto;
D 1 punto;
E 1 punto.
dal 1° gennaio 2009:
Cs 1 punto;
C 1 punto.
Fermo restando che gli aumenti retributivi di cui all’art. 21 sono stati determinati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi mensili sono recepite nel periodo della vigenza del pre- sente contratto.
Art. 7 — Quadri
Declaratoria
La qualifica di quadro compete a quei lavoratori che, con le carat- teristiche della declaratoria di cui alla categoria AS, siano responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’im- presa.
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Trattamento economico e normativo
Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si ap- plicano le norme contrattuali e di leggi relative agli impiegati con fun- zioni direttive.
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta un’indennità di funzione pari ad un importo mensile di € 51,65.
L’importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai super- minimi individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventual- mente percepiti dai lavoratori interessati.
Responsabilità civile
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n.190/1985, l’azienda è tenuta ad as- sicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
Iniziative di formazione
In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuove- ranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione fi- nalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
Assistenza legale
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese, l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte.
Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro
In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della Legge n.190/1985, si conviene che, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamenta- zione di cui al presente articolo si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n.190 per quanto riguarda i “quadri”
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Art. 8 — Declaratorie e profili professionali
CATEGORIA A super
Declaratoria. — Appartengono alla categoria A super i lavoratori amministrativi, tecnici e commerciali che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia d’iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell’azienda.
Profili professionali
1) Responsabile di importante centro di produzione con respon- sabilità sull’andamento tecnico, funzionale e di sicurezza degli impianti, con l’incarico di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto di costi predefiniti e standard di qualità elevati.
2) Responsabile di importante ufficio amministrativo, tecnico e/o commerciale con responsabilità sull’andamento funzio- nale ed organizzativo nell’attuazione delle direttive generali.
3) Responsabile commerciale di un’importante area geografica, garantisce il raggiungimento dei budget di vendita, il coordi- namento delle attività degli agenti e la risoluzione delle con- testazioni
CATEGORIA A
Declaratoria. — Appartengono alla categoria A i lavoratori ammi- nistrativi, tecnici e commerciali, che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l’attuazione delle direttive aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, au- tonomia e responsabilità.
Profili professionali
1) Lavoratore che, in possesso di pertinente preparazione teo- rica e professionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di unità organizzativa, commerciale, logistica, tecnica, amministrativa e/o ufficio acquisti, con responsabilità funzionale della stessa.
2) Progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi com- ponenti gli impianti e/o macchinari che, sulla base delle di- rettive di massima, coordina la progettazione di dettaglio e/o ne segue la costruzione e l’avviamento.
3) Analista: addetto all’analisi e/o all’esame delle necessità aziendali, alla loro integrazione ed alla predisposizione degli
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schemi procedurali per i programmatori.
4) Responsabile di laboratorio tecnologico di più unità produt- tive, coordina l’esecuzione dei controlli di qualità durante le varie fasi di lavorazione, effettuando tutte le analisi ed i con- trolli previsti dal Sistema di Qualità. Garantisce l’assistenza ai reparti di produzione in presenza di problemi sul prodotto o problemi di processo. Presta assistenza tecnica presso i clienti prima e dopo la vendita dei prodotti e/o dopo la posa.
CATEGORIA B1
Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori tec- nici, amministrativi e commerciali che svolgono mansioni di concetto.
Profili professionali
1) Lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell’an- damento delle lavorazioni, e/o della messa in opera dei ma- nufatti e delle eventuali opere complementari, che richiedono iniziativa ed autonomia nell’ambito dei compiti ad essi affi- dati.
2) Lavoratori con particolare specifica competenza e compro- vata esperienza nella pianificazione della produzione e delle attività connesse al cantiere, nella contabilità generale, con- tabilità clienti, fornitori, industriale e nel controllo di gestione, nell’amministrazione del personale, o nello svolgimento di pratiche amministrative, tecniche o commerciali.
3) Venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tec- niche e commerciali, curano la gestione globale dei clienti nella zona di competenza prestando consulenza alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.
4) Programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appro- priato, di programmi atti alla elaborazione dei dati e finaliz- zati al raggiungimento di specifici obiettivi.
5) Lavoratori con particolare specifica competenza e compro- vata esperienza, gestiscono le certificazioni dei marchi, le procedure, le statistiche sulla qualità e le non conformità di processo e di prodotto, effettuano analisi sulle contestazioni clienti e reclami ai fornitori.
6) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità alle normative in materia, assicura politiche e piani per l’ambiente, l’igiene industriale, l’antinquinamento. Garantisce che le attività esecutive del lavoro siano svolte se- condo le disposizioni di legge per quanto riguarda preven-
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zione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro.
CATEGORIA B2
1) Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, co- ordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto, con facoltà decisionale e responsabi- lità anche in ordine alla sicurezza.
2) Lavoratori preposti all’attività di montaggio di manufatti pre- fabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in base alle direttive generali del proprio supe- riore, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro di squadre com- poste di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.
3) Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di produzione, coordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale di un’intera unità produttiva, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza.
CATEGORIA CS
Appartengono a questo livello tassativamente i seguenti lavoratori con mansioni operaie:
1) Lavoratori specializzati che eseguono, con particolare auto- nomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato grado di difficoltà ed inoltre modifichino ed elaborino i programmi delle apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo.
2) Lavoratori specializzati in meccanica e/o elettronica che in- tervengano sugli impianti e macchine dello stabilimento, ap- portando, in piena autonomia, miglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e/o la qualità del pro- dotto finito.
3) Lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando normalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano l’attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano lavoratori della categoria C2.
4) Addetto al controllo qualità in stabilimento che interpretando e seguendo tutte le procedure e le istruzioni operative assi- curi il conseguimento degli obiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale.
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5) Lavoratori che, nella produzione dei manufatti cementizi, pur partecipando normalmente al lavoro, per incarico della Dire- zione aziendale, guidano in autonomia esecutiva ed organiz- zativa, anche ai fini della sicurezza nell’ambito del proprio ruolo, l’attività esecutiva di più squadre non elementari tra le quali vi siano lavoratori di categoria C2.
CATEGORIA C1
Declaratoria. — Appartengono alla categoria C1 i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d’or- dine, la cui esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza di lavoro nell’ambito della mansione.
Profili professionali
1) Disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza pro- fessionale, sono in grado di sviluppare in autonomia operativa schemi di progettazione.
2) Operatore CED: addetto alla elaborazione ed alla archivia- zione dei dati interpretando e utilizzando programmi e mac- chine Hardware. Interviene nei casi di malfunzionamento dei PC e dell’hardware aziendale, aggiorna i programmi utilizzati ed i dispositivi di protezione. Dà assistenza alle apparecchia- ture elettroniche presenti in azienda. Presta consulenza sui criteri di utilizzo dei programmi maggiormente utilizzati dai dipendenti.
3) Addetti a mansioni di segreteria che su indicazioni di mas- xxxx xxxxxxxx corrispondenze, documenti e prospetti.
4) Lavoratori addetti ad uffici amministrativi, tecnici e commer- ciali che, in condizioni di autonomia esecutiva, compiono, at- traverso postazioni in rete e con l’uso di Software, operazioni complesse.
5) Venditori in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e commerciali, addetti alla raccolta degli ordini ed alla riscos- sione delle fatture di vendita.
CATEGORIA C2
Declaratoria. — Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva ed organizzativa, anche ai fini della sicurezza nell’ambito del proprio ruolo lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una opportuna formazione e/o un’adeguata pratica di mestiere con fun-
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zioni di coordinamento e guida del personale addetto e di supporto preposti.
Profili professionali
1) Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elet- trici, nonché di realizzare impianti elettrici a bassa ed alta ten- sione, con perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.
2) Lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia particolare.
3) Lavoratori che partecipano normalmente all’esecuzione del lavoro e guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa, l’attività di almeno 5 lavoratori di ca- tegoria inferiore.
4) Lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manu- fatti in calcestruzzo che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle direttive del proprio superiore, par- tecipano alla esecuzione del lavoro coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi che com- pongono un singolo ciclo produttivo non elementare o non ripetitivo.
5) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature, compreso il ri- facimento ed il montaggio di parti meccaniche e la loro even- tuale modifica, che compiono tali lavori anche con l’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
6) Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordina- ria degli impianti che controllano nella loro funzionalità com- plicate attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche per le quali è necessaria l’interpretazione di complessi schemi costruttivi e dei relativi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assi- curare la piena efficienza degli impianti stessi.
7) Addetti alla conduzione di autogrù semoventi per il montag- gio e/o stoccaggio di manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a benna, che siano in grado di provvedere alla ma- nutenzione ordinaria dei mezzi.
8) Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con responsabilità della somministrazione del combustibile per i forni, della regolazione delle apparecchiature e del con- trollo dell’andamento dell’impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità del prodotto.
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9) Addetti alla conduzione di impianti e macchinari complessi di produzione per i quali è necessaria un’appropriata cono- scenza della fase di processo, che eseguono normalmente gli opportuni interventi al fine di assicurare la loro piena effi- cienza, ivi compresa l’ordinaria manutenzione, svolgendo fun- zioni di coordinamento e guida del personale.
10) Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle procedure adottate in tema di qualità, utilizzando le apposite apparecchiature.
11) Lavoratore responsabile della gestione e coordinamento di tutte le squadre addette alle operazioni di stoccaggio e carico secondo le disposizioni ricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.
12) Conducente addetto responsabile all’esecuzione del trasporto eccezionale in ottemperanza alle normative specifiche ed alle istruzioni operative.
13) Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di beto- naggio da almeno 24 mesi (nello svolgimento della mansione).
CATEGORIA D1
Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori tec- nici, amministrativi e commerciali che assolvono mansioni d’ordine.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti ad uffici amministrativi e commerciali che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali, ad esempio: elaborazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione fatture, inseri- mento ordini, inserimento listini prezzi, coadiutori alle varie operazioni inerenti la contabilizzazione di paghe, stipendi, con- tributi e movimento di cassa, anche con l’utilizzo dei terminali,
2) Operatori CAD ed addetti alla compilazione di preventivi.
3) Lavoratori addetti all’ufficio marketing e comunicazione che gestiscono la cartellonistica, le attività per le fiere, il materiale espositivo, il packaging. Gestiscono i rapporti con le agenzie pubblicitarie, sponsorizzazioni. Eseguono la gestione grafica di Cataloghi, Folder, Schede Prodotto, Listini, Web.
4) Lavoratori addetti all’ufficio acquisti che si occupano dell’indi- viduazione dei fornitori della loro qualificazione, degli approv- vigionamenti pianificando le consegne, verificando la documentazione e rilevando le non conformità sui materiali di- fettosi.
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CCNL 12 febbraio 2020 Laterizi e Manufatti Cementizi
CATEGORIA D2
Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste specifiche capacità profes- sionali con eventuali attività di coordinamento; addetti a mansioni il cui corretto svolgimento richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro, alla interpretazione del disegno e alla se- quenza del processo; forniscono inoltre sistematiche informazioni sull’andamento dell’unità di processo.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola manutenzione ordinaria di mezzi semoventi quali ad esem- pio: autogrù, gru a braccio o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi anche muniti di gru, per i quali sia prevista la patente di grado «E».
2) Lavoratori che eseguono con macchine, o manualmente, ope- razioni o lavori di precisione, operando su disegno o schemi predeterminati quali, ad esempio: lavorazioni di carpenteria, confezionamento e posizionamento di armatura, lavori di fale- gnameria, attrezzaggio di casseforme etc.
3) Conduttori di impianti, macchinari, attrezzature di produzione e confezionamento per i quali è necessaria una appropriata co- noscenza della relativa fase del processo.
4) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e riparazione delle macchine ed attrezzature per la produzione, movimen- tazione e trasporto, compreso il montaggio dei pezzi di ricam- bio; addetti alla costruzione di attrezzature speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I lavora- tori devono compiere i lavori loro affidati anche con l’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
5) Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed essiccatoi automatici.
6) Lavoratori addetti alla officina o alla falegnameria che, inter- pretando i disegni esecutivi, compiono lavori articolati e la pro- duzione di semilavorati con preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature.
7) Lavoratori addetti alla preparazione dell’argilla ed alla succes- siva confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi, ecc., che provvedono anche al carico ed allo scarico dei carrelli degli essiccatoi e dei forni e al successivo confeziona- mento.
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8) Lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi in rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, ecc.
9) Addetti alla conduzione di generatori di calore anche per quelli per cui è richiesta l’abilitazione a norma di legge.
10) Lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio armato che, interpretando il disegno, danno applica- zione a modulo esecutivo. Lavoratori addetti alla produzione di prefabbricati che, interpretando il disegno, operano su una specifica fase o ciclo di produzione in maniera autonoma o in coordinamento con altre maestranze o coordinando una squa- dra elementare.
11) Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonag- gio (entro i 24 mesi continuativi di svolgimento della man- sione).
12) Lavoratori addetti alla conduzione della mattoniera, che inter- vengano in piena autonomia sulle relative apparecchiature elettriche e meccaniche ed in particolare sulla filiera e sulla ta- glierina al fine di garantire la costanza qualitativa del prodotto.
13) Conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che – cono- scendo le caratteristiche strutturali, funzionali, operative del mezzo loro affidato – siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il ca- rico/scarico di materiale in base ai relativi documenti.
14) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio di stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzio- namento delle presse automatiche.
15) Lavoratore responsabile della organizzazione del magazzino che, in autonomia, provvede alla gestione fisica delle merci e attrezzature con riferimento, ai punti di riordino, alla logistica ed alla tenuta di documenti.
16) Lavoratore addetto alle operazioni di finitura, ripristino e ripa- razione dei manufatti secondo istruzioni operative e/o inter- pretando disegni.
17) Lavoratore addetto alle procedure di montaggio dei prefab- bricati che, interpretando il disegno, attua le sequenze di po- sizionamento dei manufatti e realizzano unioni e giunti in coordinamento con altre maestranze o coordinando una squa- dra elementare.
18) Lavoratore che, autonomamente o coordinando una squadra elementare, è responsabile delle operazioni di stoccaggio e ca-
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xxxx secondo le disposizioni ricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.
19) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), su in- dicazione del RSPP cura le attività esecutive concernenti sicu- rezza sui luoghi di lavoro, l’igiene e l’ambiente.
CATEGORIA E1
Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professio- nali.
Profili professionali
1) Addetti a mansioni semplici di ufficio anche con uso di supporti informatici.
2) Centralinisti telefonici.
3) Addetti al controllo e registrazione di documenti amministra- tivi e gestionali
CATEGORIA E2
Declaratoria. — Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste una generica capacità pro- fessionale e pratica di mestiere.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola manutenzione ordinaria di mezzi meccanici, inclusi quelli di sollevamento e movimentazione nonché degli automezzi per i quali sia richiesta la patente non superiore al grado “D”, non- ché carrellisti addetti allo scarico della linea o delle materie prime e sussidiare necessarie per la produzione o che effet- tuino operazioni semplici o similari.
2) Lavoratori addetti all’officina od alla falegnameria, che ese- guono lavori con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavoro. Operano su macchine e attrezzature già predisposti.
3) Lavoratori addetti alla selezione e/o confezione dei pacchi di materiale essiccato o cotto.
4) Addetti a macchinari o attrezzature di produzione per il cui funzionamento sono richieste specifiche capacità pratiche, quali ad esempio gli addetti alla movimentazione del materiale umido verso gli essiccatoi ed allo scarico dagli stessi, addetti
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all’ingobbio, addetti allo scarico del cotto, addetti alle stagge, ai vibratori ad ago, ecc.
5) Preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per materiali da pavimentazione, con o senza colorante.
6) Lavoratori che svolgono operazioni per le quali sono richieste specifiche capacità pratiche, quali gli addetti: alla produzione dei prefabbricati, alla esecuzione delle armature in ferro per manufatti, alle operazioni di stoccaggio, carico, scarico nonché montaggio di prefabbricati.
7) Lavoratori che, in possesso di adeguata conoscenza, sono ad- detti al magazzino per operazioni di ricezione e distribuzione di materiali e merci, di macchine ed attrezzature e loro pezzi.
8) Personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi.
9) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo scarico di essiccatoi rotanti.
CATEGORIA F
Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica.
I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in Catego- ria E dopo un periodo di permanenza in Categoria F non superiore a mesi 12.
Ai lavoratori della Categoria F, oltre al minimo tabellare, sono do- vute, a titolo di superminimo collettivo, Euro 4,13 mensili.
Art 9 - Apprendistato professionalizzante
Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della com- petitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti for- mativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto de- finito sull’apprendistato professionalizzante dal ‘’Testo unico dell’ap- prendistato” di cui al D. Lgs. 81/2015.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi
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del D. Lgs. 81/2015, è definito quale contratto di lavoro a tempo inde- terminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge.
In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i gio- vani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e fino ai 30 non compiuti, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-pro- fessionali
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello imme- diatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il consegui- mento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni.
La durata minima del contratto di apprendistato è di dodici mesi.
È fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivi- sione in periodi è così determinata:
Categoria | Durata complessiva Mesi | Primo Periodo Mesi | Secondo Periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
AS-ASQ | 36 | 12 | 12 | 12 |
A | 36 | 12 | 12 | 12 |
B | 36 | 12 | 12 | 12 |
CS | 30 | 10 | 10 | 10 |
C | 30 | 10 | 10 | 10 |
D | 24 | 8 | 8 | 8 |
E | 12 | 6 | 6 |
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così de- terminati:
1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due li- velli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corri- spondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadra-
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mento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Cate- goria F);
2) nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione fi- nale con retribuzione corrispondente a quella minima contrat- tuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Cate- goria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione finale (categoria E);
3) nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corri- spondente a quella prevista per il livello di destinazione finale. Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno rece- dere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giusti-
ficato motivo.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del con- tratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le Parti interessate al contratto indivi- duale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disci- plina del contratto dl apprendistato.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data di- sdetta l’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi- nato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge.
In caso di infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione spettante ai lavoratori di cui agli articoli 77 e 93 del vigente CCNL e l’azienda integrerà il trattamento Inail spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di lavoro nei limiti previsti dall’art. 33 del vigente CCNL e corrisposto il 100 per cento della retribuzione spettante per un mas- simo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’appren- distato.
Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effetti- vamente prestato presso la stessa azienda.
Il Premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo anno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal se- condo anno di apprendistato.
Fexxx xestando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il
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periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo inde- terminato, verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve pre- vedere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà ac- quisita al termine previsto del periodo di apprendistato nei termini di legge, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente articolo unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell’atti- vità formativa.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionaliz- zante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionaliz- zante, le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquat- tro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si conside- rano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di la- voro a tempo indeterminato.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale man- cata conferma degli apprendisti pregressi.
Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di ap- prendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di Categoria ARCO di cui al- l’articolo 55 del presente CCNL.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi for- mativi sia interni che esterni all’azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono formalizzati a ga- rantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
Per quanto riguarda e figure professionali da formare tramite l’ap- prendistato, professionalizzante, vengono individuate le seguenti macro professionalità:
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1) PERSONALE IMPIEGATO NELLA CONDUZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI DI PRODUZIONE
2) ADDETTI ALLA PRODUZIONE IN LINEA E/O MONTAGGIO Dl PREFABBICATI
3) ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
4) MANUTENTORI
5) PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE (ES: CONTROLLO QUALITÀ - SICUREZZA, ECC.)
6) PERSONALE IMPIEGATIZIO
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversa- mente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.
Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendi- mento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione azien- dale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’ap- prendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di forma- zione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alter- nanza, on the job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning,
Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di for- mazione interna o esterna all’azienda, anche facendo ricorso all’e-lear- ning, qualora l’azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza
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le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di inter- ruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’at- tività formativa svolta e funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, pur- ché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta parteci- pazione all’attività formativa con l’attestato dì frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel li- bretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documénto che attesti i periodi di appren- distato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Il CBMC, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al con- tratto di apprendistato, i seguenti compiti:
aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.;
monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comuni- cheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere;
divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative.
Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i ne- cessari raccordi con l’attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2003 in materia di apprendi- stato professionalizzante.
Dichiarazione
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compa- tibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
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Dichiarazione di intenti
Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “T.U. sull’apprendistato” di cui al D. Lgs. n.167/2011, così come modificato dalla legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) e successive modificazioni.
Art. 10 — Orario di lavoro
1) La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su pe- riodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente nor- mativa.
L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti, l’azienda e la RSU potranno concordare par- ticolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, compor- tanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l’industria dei laterizi.
2) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui al punto 1)
3) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezio- nale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
4) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventi- vamente concordato tra la Direzione e la RSU
5) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nes- sun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro-straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Di- rezione aziendale.
6) È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario contrattuale individuale di lavoro — dietro corre- sponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga
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base e contingenza — fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7) Su richiesta della RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato ai sensi dei punti 3), 4) e 9) del presente articolo.
8) Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per la- voro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali — fatta eccezione per quelle coin- cidenti con il giorno di riposo — per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per fexxx, permessi retribuiti e ridu- zioni di orario previste al successivo punto 11), saranno com- putate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
9) Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, ca- rico e scarico e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
10) Regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto
1) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a speci- fiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro entro i limiti dell’orario di legge nei pe- riodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nel- l’arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all’orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva. L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà varia- zioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le setti- mane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore
settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e inden- nità di contingenza.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale.
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Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei re- lativi recuperi.
Nel caso in cui le Parti non addivenissero ad un accordo, potrà es- sere attivato un Tavolo di confronto a livello nazionale.
11) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l’orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicen- dati, in aggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure:
h. 4 dal 1° gennaio 2001;
h. 4 dal 1° gennaio 2002;
h. 4 dal 1° luglio 2003 (limitatamente al settore manufatti in cal-
cestruzzo);
h. 4 dal 1° gennaio 2005 (limitatamente al settore laterizi: tale
ulteriore riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause di cui al comma 8 dell’art. 70 è pari a 30 minuti)
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno as- sorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazio- nali o comunitari.
12) Banca ore
È istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di ma- turazione relativi a:
– le ex festività di cui all’art. 15;
– le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 11 del presente articolo
I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, com-
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patibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, comu- nicate alla RSU.
Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite per ulteriori sei mesi.
13) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, commi 2 e 3, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.
14) A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU o le XX.XX. territoriali, in caso di mancanza della RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.
Disposizioni particolari per l’industria dei laterizi
1) Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energe- tici, è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
– addetti alla mattoniera;
– addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpila- trici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a cono- scenza della RSU
Dichiarazioni programmatiche delle Parti stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produt- tività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che il consolidamento dell’occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di appli- care le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verifi- care, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
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2) In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi azien- dali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situa- zione produttiva, le Parti stipulanti potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina legislativa, la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimen- sionare l’organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazioni sugli orari di lavoro
— Le Parti convengono sul valore strategico dell’articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro se- mestrale per un esame dell’andamento dei regimi di orario.
— Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di perti- nenza delle Parti sociali, le Parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione del- l’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi de- terminati con il precedente accordo.
Art. 11 — Gestione delle crisi occupazionali
Fermo restando che l’utilizzo degli strumenti legislativi di ge- stione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le Parti stipulanti convengono sull’opportunità che in pre- senza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori siano utilizzati in modo da contenere, per quanto pos-
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sibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro. A tal fine, verificando la sussistenza dei presupposti tecnico-or- ganizzativi e produttivi e le condizioni di legge, le Parti concordano sulla valutazione della stipula del contratto di solidarietà come forma
prioritaria di salvaguardia dei livelli occupazionali.
In applicazione di quanto previsto nella parte generale – B) SI- STEMA RELAZIONI INDUSTRIALI le Parti si impegnano a richiedere l’attivazione presso i Ministeri competenti di tavoli permanenti di con- fronto e/o cabine di regia, eventualmente anche unitamente ad altri settori limitrofi, per discutere di tematiche di interessi aventi ricadute economiche ed occupazionali nei settori di riferimento.
Art. 12 — Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal
D. Lgs. 81/2015 e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad ora- rio inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto.
Il part-time può essere attuato:
1) in forma “orizzontale” (quello in cui la riduzione di orario ri- spetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario nor- male giornaliero di lavoro);
2) in forma “verticale” (quello in relazione al quale è previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno);
3) in forma “mista”, (quello che si svolge secondo una combi- nazione delle due modalità indicate nei punti 1) e 2).
L’instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario di lavoro concordata.
La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavora- tiva, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vi-
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genti norme di legge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposi- zioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il la- voratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio con- vivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto avviene con il consenso delle Parti le quali stabiliscono le condizioni per il ripristino del rapporto originari.
Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano ri- chiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costitui- scano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario.
A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere im- piegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l’azienda consulterà pre- ventivamente la RSU o, in mancanza, le XX.XX. territoriali.
In attuazione del rinvio disposto dal D. Lgs. 81/2015, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto.
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Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di al- meno 5 giorni, nei casi documentati di:
1) Patologie oncologiche per le quali sussista una ridotta capa- cità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una per- sona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ex legge n.104/1992;
2) Laxxxxxxxx xon figlio convivente portatore di handicap (ex legge n. 104/1992).
3) Laxxxxxxxx xon figlio convivente di età non superiore ad anni 13;
4) Lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di stu- dio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualifica- zione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio legali (articolo 10 comma 1 legge n.300/1970).
Per quanto concerne i punti 3) e 4) sopraelencati, la medesima co- municazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni, fino al limite massimo del 13%, ovvero dell’8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del totale dei dipendenti occupati con con- tratto a tempo parziale nell’unità produttiva.
Ai lavoratori che rientrano al lavoro da un periodo di congedo in base all’art. 35 bis lettera B1 del presente ccnl e lavoratrici madri di cui all’art. 35 ter, su richiesta, è concesso un part-time reversibile della durata massima di un anno, in base alle seguenti percentuali:
— se azienda inferiore o uguale a 100 dipendenti, fino ad un mas- simo di n° 3 lavoratori;
— se azienda sopra i 100 dipendenti, fino ad un massimo del 4% del personale a tempo indeterminato.
Al venire meno delle condizioni sopraindicate che hanno dato luogo alla revoca o modifica delle clausole flessibili o elastiche, potrà essere ripristinato il patto originario.
Art. 13 — Contratto a termine e somministrazione
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una durata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è disciplinata dal c.d. codice dei contratti conte- nuta nel Jobs Act, D. Lgs 81/2015 che ha espressamente abrogato la
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precedente normativa.
Il Dl 87/2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e la successiva Legge 96/2018 dell’11 agosto di conver- sione del Decreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad intervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.
Durata massima del contratto a termine
Stante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro su- bordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una cau- sale giustificatrice. Dopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinno- vare il contratto per ulteriori 12 mesi, ma solo con un accordo stipulato presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.
Contratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi
Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno; lo stesso vale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo, anche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessa- riamente indicata la causale.
Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo anno dovranno invece avere una causa per cui vengono stipu- lati. Lo stesso vale già dal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (e fino ad un massimo di 24 mesi) solo in pre- senza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria atti- vità;
b. di sostituzione di altri lavoratori;
c. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In deroga al comma 2 dell’art. 19 del Decreto Legislativo15 giugno 2015 n. 81, la durata massima dei contratti a tempo determinato è sta- bilita dal presente ccnl in trentasei mesi, a condizione che siano stati trasformati a tempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli ultimi 36 mesi nell’unità produttiva interes- sata.
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Forma scritta del contratto di lavoro a tempo determinato
Resta confermato che il contratto a tempo determinato deve pre- vedere necessariamente la forma scritta, altrimenti si considera a tempo indeterminato. Una copia del contratto deve essere conse- gnata al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
La forma scritta non è richiesta solo nel caso in cui la durata del rap- porto di lavoro, puramente occasionale, non supera 12 giorni. L’appo- sizione del termine inoltre si può evincere solo dal contratto di lavoro.
Disciplina della proroga
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato per 4 volte, entro comunque il ter- mine massimo di 24 mesi. Può essere prolungato di altri 12 mesi se ci sono ancora proroghe disponibili entro il numero di 4, ma solo in sede di Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Come anticipato sopra quando con la prima o le successive proro- ghe si oltrepassano i primi 12 mesi di assunzione a termine, il contratto dovrà prevedere la causale.
Rinnovi del contratto a termine
Il contratto con lo stesso soggetto per lo stesso ruolo e le medesime mansioni è rinnovabile (cioè si possono stipulare nuovi contratti) per un numero di volte indefinito, ma sempre nel limite dei 24 mesi. Già dal primo rinnovo però dovrà essere obbligatoriamente indicata la causale. Per poter ricorrere al rinnovo è necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo determinato ed il successivo sia rigorosamente ri- spettato un intervallo di tempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi, di 20 giorni se superiore ai 6 mesi.
Proroga di fatto
Fexxx x limiti di durata sopra indicati, se il rapporto di lavoro con- tinua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successiva- mente prorogato si parla di proroga di fatto. Il datore di lavoro dovrà in questo caso corrispondere una retribuzione maggiorata per ogni giorno di proroga di fatto. La maggiorazione è pari:
⏺ al 20% fino al decimo giorno successivo;
⏺ al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se la proroga di fatto si protrae oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, oppure oltre il cinquante-
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simo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Numero complessivo in sommatoria di contratti a tempo determinato e somministrazione
Il numero complessivo dei lavoratori occupati presso l’azienda con contratto a tempo determinato, con somministrazione a tempo determinato o indeterminato, non potrà superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno. Si precisa che qualora la percentuale dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato non superi il 10 % dei lavoratori a tempo indeterminato, l’azienda potrà innalzare la percentuale di cui al comma precedente fino al 35%.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Questo limite è comunque escluso:
a. nella fase di avvio di nuove attività;
b. da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società.
Diritto di precedenza
Si prevede il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni in azienda nei seguenti casi:
a. se il lavoratore con uno o più contratti o proroghe ha lavorato per almeno 6 mesi, per i successivi sei mesi ha diritto di pre- cedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi per le stesse mansioni;
b. per le lavoratrici madri il diritto di precedenza su esposto vale anche per le future assunzioni a termine.
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento econo- mico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili.
Forme contrattuali escluse dalla presente disciplina
Le seguenti forme contrattuali hanno una specifica disciplina e sono quindi escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui contratti a termine:
⏺ assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa con di-
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ritto alla conservazione del posto di lavoro;
⏺ i dirigenti.
Licenziamento e dimissioni del lavoratore prima della scadenza del termine
Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licen- ziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa; cioè per un fatto talmente grave come previsto dall’articolo 51 Provvedi- menti disciplinari da non consentire la prosecuzione, neppure prov- visoria, del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti complessivamente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le XX.XX. locali, le percentuali di lavo- ratori assunti con contratto a termine e somministrazione, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali da indi- viduare espressamente.
L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo de- terminato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indetermi- nato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di ap- partenenza.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più con- tratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori con contratto a tempo determinato e in somministra- zione usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/forma- tivi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
(Art. 14 – cassato)
Il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
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1) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inqua- dramento dei medesimi;
6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e nor- mativo dei lavoratori.
Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a con- dizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 87/2018 ha esteso la disciplina del lavoro a termine alla somministrazione di lavoro a termine, già disci- plinata dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015.
In particolare l’articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, così come novellato dal decreto-legge successivamente convertito dalla legge n. 96 del 2018, estende al rapporto tra l’agenzia di somministra- zione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni contenute agli articoli 21, comma 2 (pause tra un contratto e il successivo, c.d. stop and go), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può sti- pulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di precedenza).
La Direzione Aziendale comunicherà preventivamente alle RSU o, in mancanza alle XX.XX. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di la- voro da stipulare e i motivi del ricorso. Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprendi- toriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la du- rata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono destinatari dell’informativa di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all’espe- rienza lavorativa ed alla mansione svolta. L’utilizzatore osserva altresì nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di prote-
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zione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
L’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavora- tori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta. Gli accordi territoriali o aziendali riguardanti il premio di risultato, stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale territoriale o azien- dale, il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso,
ancorché in virtù di più missioni a termine.
Art.15 — Festività abolite
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla Legge n.54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di ore saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente articolo per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Per quanto riguarda la ex festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
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Art. 16 — Riposo settimanale – Giorni festivi
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana (riposo compensativo).
Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui al comma precedente;
b) i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) X. Xxxxxx (25 dicembre);
9) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
10) La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha Sede lo Stabilimento (per il Comune di Roma vedi punto 4).
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la RSU, un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall’art. 80; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell’Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.
Art. 17 — Chiamata e richiamo alle armi
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso, non-
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ché a quanto previsto dalla Legge 28 agosto 1991, n. 2888, sulla di- sciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 18 — Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio o di unione civile in base alla legge 20 mag- gio 2016 n.76 compete ai lavoratori non in prova un congedo matri- moniale di 15 giorni consecutivi.
Il congedo non potrà essere considerato quale periodo di preav- viso di licenziamento o computato nel periodo di ferie annuale.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.
La retribuzione per congedo matrimoniale/unione civile spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.
Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscono effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugual- mente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di con- gedo matrimoniale/unione civile quando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, so- speso od assente.
Il congedo matrimoniale/unione civile con la relativa retribuzione è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimo- nio/unione civile.
Resta fermo il diritto dell’azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall’INPS a tale titolo.
Art. 19 — Assenze
Fermo restando quanto specificatamente disposto all’art. 33, l’as- senza deve essere comunicata all’azienda di norma all’inizio del nor- male orario di lavoro nella stessa giornata in cui essa si verifica e comunque, in caso di giustificati motivi di impedimento, non oltre il giorno successivo.
Essa deve essere giustificata dal dipendente entro le 48 ore suc- cessive al momento in cui si verifica salvo giustificati motivi di impe- dimento.
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(Art. 20 — accorpato con l’Art.35ter)
Art. 21 – Aumenti contrattuali e minimi mensili
In applicazione dell’Accordo interconfederale 9 marzo 2018, gli au- menti dei minimi tabellari
contrattuali definiti dal predetto accordo come TEM (Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti all’infla- zione e delle valutazioni dell’andamento storico specifico dei settori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e organizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concorde- mente il montante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono pertanto confermati.
Tabella dei minimi mensili contrattuali
Pertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:
Parametri | 1° tranche | 2° tranche | 3° tranche | |
01/09/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | ||
AS | 220 | 32,35 | 40,44 | 48,53 |
A | 185 | 27,21 | 34,01 | 40,81 |
B | 151 | 22,21 | 27,76 | 33,31 |
CS | 143 | 21,03 | 26,29 | 31,54 |
C | 136 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
D | 126 | 18,53 | 23,16 | 27,79 |
E | 117 | 17,21 | 21,51 | 25,81 |
F | 100 | 14,71 | 18,38 | 22,06 |
I minimi contrattuali mensili, relativi a ciascuna Categoria e le rela- tive decorrenze, sono riportati nella seguente tabella allegata.
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Tabella dei minimi mensili contrattuali
Cat. | Par. | Minimi attuali | 1° tranche 01/09/2019 | minimi | 2° tranche 01/07/2020 | minimi | 3° tranche 01/07/2021 | minimi |
AS | 220 | 1.973,95 | 32,35 | 2.006,30 | 40,44 | 2.046,74 | 48,53 | 2.095,27 |
A | 185 | 1.659,89 | 27,21 | 1.687,10 | 34,01 | 1.721,11 | 40,81 | 1.761,92 |
B | 151 | 1.354,84 | 22,21 | 1.377,05 | 27,76 | 1.404,81 | 33,31 | 1.438,12 |
CS | 143 | 1281,48 | 21,03 | 1.302,51 | 26,29 | 1.328,80 | 31,54 | 1.360,34 |
C | 136 | 1219,23 | 20,00 | 1.239,23 | 25,00 | 1.264,23 | 30,00 | 1.294,23 |
D | 126 | 1133,61 | 18,53 | 1.152,14 | 23,16 | 1.175,30 | 27,79 | 1.203,09 |
E | 117 | 1050,74 | 17,21 | 1.067,95 | 21,51 | 1.089,46 | 25,81 | 1.115,27 |
F | 100 | 899,13 | 14,71 | 913,84 | 18,38 | 932,22 | 22,06 | 954,28 |
Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per valutare l’esito della rilevazione circa la signifi- catività dello scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale.
Gli aumenti del TEC (Trattamento economico complessivo) sono pari agli aumenti del TEM, come sopra definito, più i costi contrattuali con particolare riferimento all’Art. 55 — Benessere Organizzativo (ex art.55 Previdenza complementare ed ex art.55bis Assistenza sanitaria integrativa)
Art. 22 — Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1980 avranno di- ritto, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale fa- cente capo alla stessa Società) a 5 aumenti periodici biennali com- plessivi del valore sotto indicato e riferito alla categoria di appartenenza:
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Categorie: | AS | € 14,72 |
A | € 11.71 | |
B | € 9,60 | |
CS | € 8,70 | |
C | € 8,32 | |
D | € 7,87 | |
E | € 7,23 | |
F | € 6,79 |
L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ul- teriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l’importo maturato precedente- mente.
La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di ca- tegoria tra il valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data di maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di categoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti periodici di anzianità.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di cate- goria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del succes- sivo aumento periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l’importo unitario stabilito per la categoria di appartenenza.
Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 31 dicembre 1979
1) Lavoratori con qualifica di impiegato.
A) I lavoratori in forza al 26 luglio 1979 manterranno in cifra l’im- porto degli scatti già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi indicati nella tabella che segue e nei limiti di un numero complessivo di 14 scatti, ivi compresi quelli corrispondenti all’importo congelato.
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Categorie: | AS | € 19,37 |
A | € 16.47 | |
B | € 14.34 | |
C | € 13,43 | |
D | € 12,70 | |
E | € 12,18 |
L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ul- teriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento di 14 scatti, ivi compresi quelli maturati precedentemente.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di cate- goria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del succes- sivo aumento periodico.
Per i lavoratori che al 26 luglio 1979 non avevano ancora compiuto 21 anni di età, l’anzianità utile per la maturazione degli scatti decorre da tale data.
B) I lavoratori assunti tra il 26 luglio ed il 31 dicembre 1979 avranno diritto alla maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore indicato al precedente punto A) e riferito alla categoria di appartenenza.
Il medesimo trattamento spetta ai lavoratori passati dalla qualifica di operaio a quella di impiegato nel periodo suindicato.
2) Lavoratori con qualifica di operaio.
Ai lavoratori suddetti si applica la normativa di carattere generale. La corresponsione del primo scatto di anzianità nella misura stabilita dal 1° comma è avvenuta, secondo le disposizioni del CCNL 26 luglio 1979, alle date sottoindicate dalle quali decorre l’anzianità utile per la maturazione degli ulteriori 4 scatti biennali:
vecchi scatti maturati Erogazione
al 31 dicembre 1979 1° scatto
3 1.1.1981
2 o 1 1.7.1981
0 1.1.1982
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Art. 23. — Determinazione delle quote orarie
A tutti i fini contrattuali, la quota oraria della retribuzione mensile si ottiene dividendo l’importo per 174. Per quanto concerne gli addetti ai lavori discontinui con 50 ore settimanali di lavoro, la quota oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 217,5. Per i lavoratori con orario inferiore alle 50 ore settimanali il coefficiente 217,5 sarà pro- porzionalmente ridotto.
Art. 24. — Indennità di contingenza - EDR
A seguito dei Protocolli tra Governo e Parti sociali del l0 dicembre 1991, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le Parti hanno concor- demente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990 n. 191, le mi- sure dell’indennità di contingenza — ai fini della retribuzione dei la- voratori — rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991.
Si riportano di seguito i suddetti valori di indennità di contingenza.
Categorie: | AS | € 534,84 |
A | € 528,01 | |
B | € 521,40 | |
CS | € 517,58 | |
C | € 517,52 | |
D | € 515,99 | |
E | € 514,04 | |
F | € 511,74 |
A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfetaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione di lire 20.000 (€ 10,33) mensili per 13 mensilità a copertura dell’intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Per l’indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei protocolli soprarichiamati si fa riferimento alla Legge 26 feb- braio 1986, n. 38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la ma- teria e alle specifiche norme del C.C.N.L 9 giugno 1983.
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Art. 25. — Premio di risultato
Secondo quanto stabilito nella PARTE GENERALE punto B) “Dispo- sizioni generali sul sistema contrattuale” del presente CCNL, i cui conte- xxxx si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi, tra le Parti espressamente in- dicate nel sopraccitato punto B), ai fini della determinazione di un Pre- mio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la defini- zione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti, di cui al punto B) della parte “Disposizioni generali sul sistema contrattuale”, esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede azien- dale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospet- tive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assu- mendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le Parti di norma entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione — o comunque con rife- rimento a quanto aziendalmente concordato — la Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio.
L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determina- bilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di rife- rimento di cui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendal- mente definiti dalle Parti.
Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dello specifico trat- tamento contributivo e previdenziale previsto dalla normativa di legge. Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza
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dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare.
Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata triennale.
Dalla data del 17 ottobre 1994 non trova più applicazione la disci- plina per l’istituzione del “premio di produzione” di cui all’art. 22 del CCNL 5 febbraio 1991.
I Premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventual- mente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e conso- lidati alla data del 30 settembre 1994 le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non do- vranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.
Art. 25bis — Elemento di garanzia retributiva
Le parti considerano la contrattazione di secondo livello uno stru- mento moderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, quindi ritengono indispensabile diffonderla e renderla esigibile, in tutte le aziende, nei termini e nelle modalità specificate e regolate dal CCNL.
A favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contratta- zione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti eco- nomici individuali o collettivi di pari natura oltre a quanto spettante per CCNL, viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari a 6,00 euro mensili per 12 mensilità dal gennaio 2012.
Art. 26 — Tredicesima mensilità
I lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, hanno diritto ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.
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Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno medio dell’ul- xxxx xxxx. Per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella tredicesima mensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli ef- fetti della 13ª mensilità come un mese intero.
Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso del- l’anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13ª mensilità sarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione men- sile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia.
Art. 27 — Risarcimento danni
I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all’interessato, appena possibile. L’ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all’entità del danno arrecato ed alle circo- stanze in cui si è verificato.
In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall’art. 60. Il risarcimento del danno sarà effettuato dopo la risoluzione del- l’eventuale controversia mediante trattenute rateali sulla retribuzione
mensile con quote non superiori al 10%della retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà ef- fettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.
Art. 28 — Trasferimenti
Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione.
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Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per an- ticipata risoluzione del contratto di affitto.
In aggiunta gli sarà corrisposta:
— se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale.
— se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale.
Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà.
Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conse- guenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto pre- cedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni lo- cali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione.
Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esa- minerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha di- ritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.
Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra.
Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove ri- siedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese neces- sarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto.
I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per
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l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il tra- sferimento stesso, saranno considerati dimissionari.
Art. 29 — Mensa
Ferme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la mate- ria sarà affrontata fra Direzione aziendale e RSU
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l’azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale op- portunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le Parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle si- tuazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavo- ratori che utilizzano il servizio, ecc.
Art. 30 — Appalti e esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria conti- nuativa degli impianti di produzione e le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, che siano tali da consentire la normale uti- lizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che neces- sariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, le aziende daranno informazione alla RSU, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denomi- nazione dell’impresa appaltatrice.
L’azienda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il ri- spetto delle norme contrattuali del Contratto Collettivo nazionale di
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Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore merceologico cui appartiene l’azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicu- rative, previdenziali ed antinfortunistiche. L’adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si ri- serva di verificare anche su segnalazione delle RSU.
Le aziende forniranno informazioni alle RSU in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi signifi- cative del proprio processo produttivo al di fuori dell’azienda.
Al fine di prevenire, nel settore, fenomeni di infiltrazioni mafiose e i reati contro il territorio e l’ambiente, riteniamo che questa stagione contrattuale debba affrontare il tema della legalità anche attraverso la contrattazione collettiva e il protagonismo diretto delle parti sociali.
Pertanto le Parti convengono di affrontare il tema della legalità, promuovendo l’istituzione di un tavolo nazionale permanente di con- fronto costituito dalle parti firmatarie, congiuntamente a INPS, INAIL, Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, per realizzare protocolli e linee guida per la legalità, il contrasto al lavoro nero, il controllo dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti e nelle forniture e nei servizi.
L’attività di monitoraggio svolto dall’Osservatorio sulle aziende e/o sulle cave sequestrate o confiscate e del monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente etici, sarà disponi- bile quale strumento utile in caso di affidamento in appalto di tutte quelle attività, diverse dalla produzione, necessarie al miglior funzio- namento dell’impresa.
Le Parti promuoveranno azioni volte a verifiche preventive sulla re- golarità fiscale e contributiva delle aziende appaltatrici. Le aziende appaltanti promuoveranno, inoltre, nei confronti delle aziende appal- tatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Art. 31 — Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
A) Le parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare con riferimento al
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D.Lgs. n. 81/2008, costituisce un obiettivo condiviso che occorre per- seguire anche con iniziative, a favore delle aziende dei settori rappre- sentati e dei loro dipendenti, come definite nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio, per lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le stesse parti esamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1 della Parte Generale (Relazioni Industriali) del pre- sente contratto, le proposte di legge e le iniziative di carattere nor- mativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti cementizi che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della UE Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
In linea con quanto sopra affermato, le parti si attiveranno per la verifica dell’applicazione, per le aziende del settore, dell’Accordo Eu- ropeo Multisettoriale (NEPSI), sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla pro- tezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo è recepito nel presente con- tratto.
Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale, in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a li- vello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali, nell’ambito degli incontri citati nel primo comma, per attivare le indi- cazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi speci- fici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le imprese su richiesta delle RSU e/o delle XX.XX. effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell’ambiente e della si- curezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le parti i dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per gravità e frequenza. In tale occasione, formeranno oggetto di esame anche gli eventuali pro- blemi, evidenziati nel corso della riunione periodica indetta ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano attinenza con le materie previste dalla stessa norma.
Sulla base di tali informazioni, le parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:
1) alla logistica di stabilimento;
2) alla analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
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3) alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fine di un’eventuale implementazione delle stesse;
4) ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai docu- menti di analisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali disponibili;
5) all’attività di imprese esterne all’interno di stabilimenti;
6) attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacua- zione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
7) in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, con- divisione nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle so- stanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
Coerentemente con tali obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il respon- sabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive fun- zioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela del- l’ambiente.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omis- sioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle norma- tive in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
⏺ osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai su- periori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
⏺ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
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⏺ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di tra- sporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in do- tazione personale, curandone la perfetta conservazione;
⏺ segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di mac- chinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispo- sitivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
⏺ eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
⏺ ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
⏺ non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comporta- menti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il compe- tente superiore gerarchico.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono attri- buiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, con- sultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
I R.L.S. sono tenuti a fare un uso strettamente riservato e interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in or- dine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sen- sibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore in materia.
B) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall’ac- cordo interconfederale del 12 dicembre 2018, si concorda la seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1) Numero dei rappresentanti
a) All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o
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unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
– n. 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che oc- cupano da 16 a 200 dipendenti;
– n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che oc- cupano da 201 a 1.000 dipendenti.
2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresen- tante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui ri- chiamate le disposizioni sulla materia di cui all’accordo interconfede- rale 12 dicembre 2018 e del relativo Regolamento d’attuazione.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle pre- viste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, come integrate dal punto n. 2), Parte I, dell’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018.
Inoltre, è dato obbligo all’Azienda, nei confronti del rappresentante per la sicurezza di:
– consultarlo sulle iniziative aziendali che riguardano i pro- grammi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
– fornirgli informazioni sulle innovazioni tecnologiche che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
– fornirgli informazioni sui mezzi e sulle procedure di preven- zione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi per la salute dei lavoratori;
– fornirgli informazioni sui programmi di prevenzione e di sicu- rezza predisposti dall’azienda;
– fornirgli informazioni sul Documento sulla Sicurezza e sulle ri- levazioni ambientali dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4) Modalità di consultazione - informazioni e documentazione azien- dale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intende richiamato l’accordo inter- confederale 12 dicembre 2018.
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5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue per l’espleta- mento delle attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1, dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
A seconda delle esigenze derivanti dall’espletamento dei propri compiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno ri- chiedere all’azienda l’anticipo all’anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per l’anno successivo e, negli stessi limiti, l’utilizzo dei permessi per l’anno in corso all’anno successivo.
6) - Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3), dell’ac- cordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produt- tive che occupano più di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica. L’azienda provvede che la formazione del rap- presentante per la sicurezza sia periodicamente aggiornata in conse- guenza della evoluzione dei rischi negli ambienti di lavoro.
7) - Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Nota
Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’in- terlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante
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per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documenta- zione ricevute, in relazione alla sua funzione, nel rispetto del segreto industriale.
La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei compo- nenti già precisato - e ferme restando le previsioni dell’accordo inter- confederale 22 giugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti - avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall’art. 51 del
D.L. n. 81/2008 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità pre- viste dall’art. 9 della legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elabora- zione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull’opportunità di esami- nare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri dell’Os- servatorio, l’andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare un contri- buto di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili, ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rile- vazioni statistiche, su dati che l’Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di esten-
dere le rilevazioni dell’Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di in- formazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprendi- toriale, ove necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.
Le Aziende, nell’organizzare le attività lavorative della giornata, settimana o turno, in reparto per ogni singola unità produttiva, ove si verifichi la presenza di un solo addetto in turno, garantiranno i livelli minimi di sicurezza previsti dagli articoli 18 comma 1 lett. t), 43, 45 e 46 del D. Lgs 81/2008.
Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti
Si ritiene che la realizzazione di un corretto sistema di gestione in- tegrato salute - sicurezza - ambiente deve comprendere anche le at- tività del personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito.
L’attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicu-
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rezza ed efficienza degli impianti, anche quando queste attività siano affidate ad imprese terze, fa parte del sistema integrato di gestione salute - sicurezza - ambiente e come tale è oggetto di confronto tem- pestivo e coinvolgimento dell’R.L.S.
Il tema della sicurezza per le attività appaltate rappresenta un va- lore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e consente di conciliare l’interesse preminente per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell’integrità degli impianti e la tutela del- l’ambiente.
Nota a verbale
Per quanto non espressamente richiamato dal presente articolo, si fa riferimento a quanto contenuto nell’Accordo interconfederale sulla Rappresentanza e Pariteticità in materia di Salute e Sicurezza sotto- scritto in data 12 dicembre 2018 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Art. 31bis — Ambiente di lavoro – efficienza energetica
Sulla base dell’Avviso comune del 21 dicembre 2011, siglato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, le Parti intendono promuovere l’effi- cienza energetica come importante strumento che rappresenta un’occasione di crescita industriale e occupazionale per i Settori dei laterizi e dei manufatti cementizi, attraverso lo sviluppo di nuove tec- nologie e l’applicazione di quelle esistenti su vasta scala.
Le Parti riconoscono che l’efficienza energetica è una fondamen- tale misura di rilancio delle competenze dei Settori interessati dal pre- sente contratto ed intendono promuovere fattori premianti legati ai comportamenti virtuosi in campo energetico e ambientale, con lo scopo di raggiungere obiettivi minimi di efficienza energetica, fissati dalle Istituzioni comunitarie.
Art. 31 ter- Ambiente di lavoro - controllo a distanza
Qualora il controllo a distanza fosse anche effetto indiretto di un sistema di videosorveglianza realizzato per esigenze produttive o per la sicurezza sul lavoro, l’azienda ne darà comunicazione alla RSU e/o
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alle XX.XX Territoriali, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.Lgs. n.151/2015.
I dati raccolti non potranno essere utilizzati per gli effetti degli ar- ticoli 51, 52 e 53 del presente contratto.
Art. 32 — Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicu- rativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio su- periore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nel- l’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio supe- riore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità tempora- nea previsto dalla legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Isti- tuto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a man- sioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per in- fortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavo- ratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o in altre
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norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi con- guagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette an- ticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corri- sposto ai lavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall’INAIL.
L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispo- stogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del la- voratore stesso.
Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale ec- cedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
L’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a con- correnza.
Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedi- mento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conserva- zione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di ri- prendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello sta- bilimento.
Vengono condivise alcune indicazioni che prevederanno particolari azioni di monitoraggio periodico per valutarne l’efficacia e per intro- durre eventuali azioni correttive; attenzione agli eventi definiti “quasi
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infortuni” e dei comportamenti non sicuri; specifiche azioni in colla- borazione con l’Inail per diffondere la cultura della sicurezza nei luo- ghi di lavoro con particolare riferimento alle peculiarità di ciascun settore produttivo.
Chiarimenti
1) I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall’Istituto assi- curatore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente ar- ticolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all’art. 26 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale.
2) L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Isti- tuto opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore.
Art. 33 — Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’as- senza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malat- tia.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi numeri di protocollo identificativi, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giustificate ragioni di impedi- mento, l’assenza si considera ingiustificata, L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l’assenza.
Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a
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trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, o in quelle diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legi- slative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, non- ché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva infor- mazione all’azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ra- gione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 51 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infor- tunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al- l’azienda.
Avvenendo l’interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi. A titolo esemplificativo ai fini del conteggio del periodo di comporto espresso in mesi la con- versione in giorni corrisponde a 425 giorni (14 mesi) di calendario su 912 (30 mesi).
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il la- voratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi.
Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi, o dei lavoratori affetti da neoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie e ma- lattie che comportino terapie salvavita.
Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai pre- cedenti paragrafi, il lavoratore che rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire, se preventivamente richiesto in forma scritta, del pro- lungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi (365 giorni).
Superato il termine della conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi com-
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presa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Il congedo attivato dalle donne vittime di violenza (art. 35bis let- tera B1 del presente ccnl) per il tempo necessario all’esecuzione del percorso di protezione e recupero psico–fisico, costituisce prolunga- mento del periodo di comporto.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è disciplinato dagli articoli 77 e 93 ai quali si rinvia.
Nota
Le Parti riconoscono la opportunità che le aziende, nell’ambito della propria autonomia decisionale, valutino la possibilità di applicare la disposizione di cui al penultimo comma del presente articolo in pre- senza di malattie con lunga degenza ospedaliera.
Art. 34 — Tutela da tossicodipendenza e da disturbi comportamentali patologici loro familiari
Le Parti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue.
I lavoratori cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza ovvero la presenza di disturbi comporta- mentali patologici quali alcolismo, anoressia, bulimia, che intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sani- tari delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-ria- bilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non supe- riore a tre anni.
I lavoratori che intendono avvalersi della facoltà di cui sopra do- vranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio del programma cui intendono partecipare,
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fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori, familiari – intendendosi per tali il coniuge, il genitore, i figli o il convivente more uxorio- di una persona tossicodipendente o affetta da un disturbo comportamentale patologico come esplicitato nel secondo comma del seguente articolo, possono, a loro volta, es- sere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo della persona correlato al disturbo comportamen- tale patologico certificato dai servizi delle Aziende Sanitarie Locali, qualora gli stessi servizi sanitari ne accertino la necessità. Gli interes- sati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l’attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabili- tativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l’azienda potrà ri- correre ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 35 — Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, ver- ranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che l’azienda non è tenuta a retribuire.
Art. 35bis - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retri- buito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
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del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il se- condo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavora- trice risulti da certificazione anagrafica.
Al padre in occasione della nascita del figlio saranno riconosciuti i giorni di “congedo obbligatorio” secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in tempo utile, rispetto all’inizio della propria prestazione, il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cin- que giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documenta- zione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o inter- vento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è te- nuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ov- vero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità, do- cumentata come indicato al 3° comma, o della necessità di provve- dere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono con- cordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse mo- dalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infer- mità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa se- condo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso
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non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero veri- ficarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti di- sposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della Legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di fa- miglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del con- gedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo de- vono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la xxxxxx- sta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipen- dente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la
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durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente xxxxx.
Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.1 D.M. 21 luglio 2000, n.278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavora- tore conserva il posto di lavoro nell’incarico già assegnato, non ha di- ritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
B1) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Ser- vizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo retribuito indennizzato conto Inps (in base al- l’art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o a ore) utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.
C) Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, Legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
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finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n.1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati
all’unità superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro nell’incarico già assegnato e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Ricorso al Part Time per i Lavoratori che hanno diritto ai congedi di cui al punto A) B) B1) e C)
Ai lavoratori che rientrano nella concessione dei congedi di cui al punto A), B) B1) e C) del presente articolo, al fine di elevare la capa- cità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro e gli impegni della vita privata (Work-life balance) sarà concesso, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, la riduzione dell’orario di lavoro (Part Time reversibile) per un periodo di 1 anno con possibilità di proroga.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) B1) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
Art. 35 ter – Tutela delle lavoratrici madri, della maternità
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e della paternità
Al padre e alla madre lavoratori sarà concesso, anche in unità orarie, l’utilizzo dei congedi di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n.151/2000 e normative successive.
Art. 36 — Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le Parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l’attuazione nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le Parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell’inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.
In particolare, le Parti, nell’ambito dell’attività del CBMC, propor- ranno, sulla scorta delle esperienze già maturate, interventi diretti a favorire il rispetto delle differenze di culto religioso e segnaleranno le esperienze di organizzazione dell’attività aziendale volta a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La Commissione ha altresì il compito di valutare la fattibilità, avva- lendosi della collaborazione del CBMC, di progetti di traduzione in lingua straniera delle norme di sicurezza con riferimento alle tipologie aziendali caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.
Dichiarazione congiunta
Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con legge dello Stato; che il presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e
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dei permessi per riduzione di orario di lavoro o ex festività; che la de- terminazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell’organizzazione della singola impresa; conside- rato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extra- comunitari; le Parti convengono che, tenuto conto delle esigenze tec- niche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti la- voratori, anche per il tramite delle RSU, per il godimento di un periodo legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze di ferie e permessi retribuiti di cui agli articoli 10 e 15 del presente CCNL, della durata complessiva non superiore a tre settimane. Durate supe- riori dovranno essere concordate tra Azienda ed RSU.
Art. 37 — Permessi ai lavoratori studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che in- tendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento sco- lastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.
Nell’arco di un anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esi- genza del regolare svolgimento dell’attività produttiva dello stabili- mento.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25 dipendenti.
Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1° comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che fre- xxxxxxxx i corsi sperimentali di recupero della scuola dell’obbligo.
Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione azien- dale almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo
di corso, la durata, l’Istituto organizzatore.
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Il lavoratore dovrà fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indi- cazione delle ore relative.
Ai lavoratori stranieri che si iscrivano e frequentino, durante il primo anno di presenza in azienda, corsi di apprendimento della lingua ita- liana organizzati da enti formalmente riconosciuti dai competenti or- gani della Pubblica Amministrazione, saranno concessi permessi fino ad un massimo di 50 ore. Su richiesta dell’azienda, i lavoratori stranieri dovranno presentare un attestato che dimostri la regolare partecipa- zione alle lezioni durante il godimento dei permessi retribuiti.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.
Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni sa- lariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 37bis – Formazione professionale – Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti, anche in relazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica ed organizzativa, concordano sull’importanza della for- mazione professionale quale strumento fondamentale per la valoriz- zazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche com- petenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi Interconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
– consentire ai lavoratori l’acquisizione di professionalità speci- fiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative dei settori;
– cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e con- sentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;
– rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professio- nale.
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