TOMMASO TAFURI MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
12.08.2021 11:10:11
UTC
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
OGGETTO: Richiesta di Offerta (RdO) nr.2845100 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di 2 (due) Certificati “SSL” “Organization Validation (OV)”, versione “V3”, di cui il secondo da rinnovare alla scadenza dei primi 13 mesi di copertura, da garantire per un arco temporale di complessivi 24 (ventiquattro) mesi in favore della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Smartcig Z8D32A7E90. Determina a contrarre prot. 61866 del 03/08/2021.
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Si prega di presentare un'offerta per la fornitura in oggetto, dettagliatamente descritta nell’unito capitolato tecnico (allegato 1), unitamente ai documenti “Patto d’integrità” (allegato 2), “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (allegato 3), “DGUE” in formato editabile (allegato 4), “Modello dettagliato di offerta” (allegato 5).
La fornitura dovrà essere assicurata in favore del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale ed attivata per il portale xxx.xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxx.xx, previ diretti contatti con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, di cui all'articolo 3 del presente atto, che verrà comunicato alla Società aggiudicataria in fase di stipula del contratto.
I chiarimenti inerenti la gara dovranno essere esclusivamente formulati in lingua italiana e richiesti tramite il sito “e-procurement” della Pubblica Amministrazione entro e non oltre le ore 08:00 del 31/8/2021 chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa alla presente “Richiesta d’offerta” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx , nel rispetto del termine di cui all’art. 74, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Le richieste di chiarimento non pervenute nei tempi e nei termini indicati, pur conservate agli atti dell’Amministrazione, non saranno prese in considerazione, significando, altresì, che non saranno rilasciate risposte per via telefonica o altro mezzo alternativo.
L'offerta dovrà essere formulata sul portale dell'e-procurement, entro le ore 10:00 del 16/09/2021.
ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
La presente commessa si sostanzia, nell’acquisto del “Certificato SSL” per il portale xxx.xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxx.xx, da assicurare in favore della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per il Sistema Informativo Interforze, per una durata di 13 mesi e successivo rinnovo, per un arco temporale di complessivi 24 (ventiquattro) mesi.
Di seguito si specifica la tipologia della fornitura:
Denominazione | Caratteristiche |
Certificato SSL Organization Validation(OV) |
P a g . 1 | 18
Pr.
Quantità | 2 |
Versione | V3 |
Algoritmo della firma | SHA-256 with RSA Encryption |
Algoritmo ash | sha256 |
Chiave pubblica | RSA (2048 bits) |
Utilizzo chiave | autenticazione server |
Nome DNS | xxx.xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxx.xx Xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx |
Formato | PKCS12 |
Validità | 24 mesi complessivi (13 mesi e successivo rinnovo) |
ARTICOLO 2
IMPORTO E VALIDITA’ CONTRATTUALE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CAUSE DI ESCLUSIONE
2.1- Importo e validita’ contrattuale
Il valore stimato del presente appalto è fissato in € 200,00, oltre IVA al 22%, e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportino una spesa superiore.
L’ordine negoziale avrà la durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di approvazione del certificato di avvenuta, positiva verifica inventariale e funzionale.
2.2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’“offerta al minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportino una spesa superiore.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .
Nell'ipotesi di parità assoluta tra più offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827.
2.3 - Modalità di presentazione dell’offerta economica
L’”OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire attraverso il “Sistema MePA”, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella “lettera d’invito” e dovrà comprendere i seguenti documenti:
1. “Documentazione amministrativa”, comprensiva del documento “Patto d’Integrità” (all. 2) e “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero dell’Interno (all. 3) , DGUE in formato “XML” e “PDF” (allegati 4a e 4b));
2. “Offerta economica”;
3. “Modello dettagliato di offerta economica” (allegato 5).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i “file” che compongono l’offerta, che non siano già in “formato
.pdf”, devono essere tutti convertiti in “formato .pdf”.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’“offerta economica” in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Ai fini della presentazione dell’offerta economica dovrà essere utilizzato il rispettivo “Modello dettagliato di offerta” (“allegato 5), valorizzandosi obbligatoriamente le voci degli importi unitari e totali, nonchè delle specifiche tecniche dei prodotti offerti ed, in maniera distinta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa che dovranno essere inserite tutte le righe relative alle singole voci di costo non esplicitamente indicate ma che concorrono al valore complessivo dell’offerta.
Si precisa sin da ora che la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’offerta economica, comporterà l’esclusione automatica dalla procedura.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legge del 16 luglio 2020,
n. 76, si procederà all’esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
D. Lgs.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque. È richiesta, inoltre, l’accettazione incondizionata da parte della Società partecipante degli obblighi contenuti nei documenti denominati “Patto d’integrità” e “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, riportati rispettivamente negli allegati n. 2 e n. 3, che dovranno essere firmati digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i della/e Società partecipante/i e restituiti tramite portale dell’“e-procurement”.
ARTICOLO 3
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO
Ai sensi degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del D. Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvederà a nominare, entro 10 giorni dalla stipula, un "Direttore dell'Esecuzione del contratto" con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile sull'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione alla Società aggiudicataria.
Il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" dovrà assicurare, altresì, la regolare esecuzione del contratto da parte della/e Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
La Società aggiudicataria provvederà a sua volta, entro lo stesso termine, alla nomina di un proprio rappresentante designato quale "Responsabile di Progetto", con funzione di interlocutore unico per l’Amministrazione per gli aspetti amministrativi e contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale della fornitura.
Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.
ARTICOLO 4
ATTIVAZIONE CERTIFICATO SSL, APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’ INVENTARIALE E FUNZIONALE – VERIFICA DI CONFORMITÀ INVENTARIALE E FUNZIONALE
4.1. Attivazione “Certificato SSL “- Approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale – Verifica di conformità inventariale e funzionale
La Società aggiudicataria, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del discendente atto negoziale, in accordo con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, dovrà garantire l’attivazione ed il successivo rinnovo del “Certificato “SSL” “Organization Validation (OV)”, versione “V3 Certificati “SSL” “Organization Validation (OV)”, versione “V3”, per un arco temporale di complessivi 24 (ventiquattro) mesi.
La Società, entro il medesimo termine di cui al primo comma, dovrà dare formale comunicazione all’Amministrazione, tramite PEC, di “approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale”.
Il mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 e 2 comporterà l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 5.
4.2 Verifica di conformità inventariale e funzionale
Entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di approntamento alla verifica, di cui al precedente Paragrafo 4.1, il Direttore dell’Esecuzione del contratto dovrà assicurare la relativa verifica di conformità inventariale e funzionale della fornitura.
Tale operazione si svolgerà in unica fase in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel presente documento e nel capitolato tecnico, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il medesimo riterrà necessaria.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di positiva verifica di conformità inventariale e funzionale, rilasciato dal “Direttore dell’esecuzione del contratto”, sarà sottoposto, entro i successivi 10 (dieci) giorni solari, ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione alla Società aggiudicataria a mezzo PEC e/o con consegna a mano.
In caso di esito negativo della cennata attività di verifica, questa sarà ripetuta entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della verifica stessa.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora la fornitura non sia ancora disponibile per la verifica o le successive prove di verifica risultino ancora negative, l’Amministrazione potrà rifiutare la medesima, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento, fatta riserva l’azione del risarcimento del danno.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte della Società al Ministero dell'Interno.
ARTICOLO 5 PENALI
5.1 Attivazione del “Certificato SSL” ed approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale
I ritardi maturati nelle operazioni di attivazione dei “Certificati SSL”, nonché nella formalizzazione della comunicazione di approntamento alla verifica di conformità inventariale e funzionale, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
5.2 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno della Società.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
ARTICOLO 6
RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ INVENTARIALE E FUNZIONALE
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il “Direttore dell’esecuzione del contratto” pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità preventiva e alla verifica funzionale di conformità finale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del “Direttore dell’esecuzione del contratto” – le realizzazioni/beni
già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del “Direttore dell’esecuzione del contratto” - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, la Società non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sulla Società stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della verifica funzionale di conformità, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno della Società, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico della Società in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili alla Società non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4, Paragrafo 4.2, del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
ARTICOLO 7 MODIFICHE E VARIANTI TECNICHE
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società aggiudicataria, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società aggiudicataria sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
ARTICOLO 8 VIZI
La Società aggiudicataria sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.
Alla fornitura si applicheranno le condizioni generali di garanzia, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
ARTICOLO 9 GARANZIA DEFINITIVA
La Società aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dall’aggiudicazione definitiva inserita “a sistema” sul “Portale MePA”, pena la decadenza dall’affidamento della fornitura in questione, deve costituire e produrre a sua scelta e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo della fornitura, ridotta secondo le previsioni dell’articolo 93, comma 7.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per la fornitura di 2 (due) Certificati “SSL” “Organization Validation (OV)”, versione “V3”, di cui il secondo da rinnovare alla scadenza dei primi 13 mesi di copertura, da garantire per un arco temporale di complessivi 24 (ventiquattro) mesi in favore della Direzione Centrale della Polizia Criminale (RdO nr. 2845100). Smart CIG Z8D32A7E90
ARTICOLO 10
TERMINI DI PAGAMENTO -TRACCIABILITA’ - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
10.1 Attivazione “Certificato SSL” e successivo rinnovo
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento della specifica fornitura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale e funzionale ovvero, nell’ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque
decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale e funzionale, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo che verrà contrattualizzato è prevista nella sola annualità 2021.
La fattura, recante obbligatoriamente il numero Smart CIG Z8D32A7E90, dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici - Xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx. 0 - 00000 XXXX, C.F. 80202230589, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché trasmessa secondo le modalità di cui dalla Legge n.244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
CODICE SmartCIG Z8D32A7E90
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA
10.2 - Clausola risolutiva espressa
La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3
– comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
ARTICOLO 11
(Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza)
La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101.
In particolare, il personale della Società che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Società intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, al Servizio per le Tecnologie dell’Informazione ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ARTICOLO 12 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
La Società aggiudicataria sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, la Società aggiudicataria pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la Società aggiudicataria di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti al la Società aggiudicataria dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione del la Società aggiudicataria possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca alla Società aggiudicataria, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Società aggiudicataria;
- se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
La Società aggiudicataria non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dalla Società aggiudicataria;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società aggiudicataria;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dalla Società aggiudicataria anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società aggiudicataria in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
ARTICOLO 13 CONTROVERSIE
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione dell’ordine che verrà stipulato, verranno deferite esclusivamente all’Autorità giurisdizionale competente.
ARTICOLO 14 RESPONSABILITA’
La Società aggiudicataria non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia, oltre quelle espressamente previste nel presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Amministrazione conviene che il limite massimo di responsabilità della Società aggiudicataria per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, compresi i danni per eventuali violazioni di brevetti (ma escluse eventuali violazioni di diritti d’autore) conseguenti o connessi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, sarà costituito da un ammontare pari al valore del contratto stesso, maggiorato del 50%.
L’Amministrazione conviene inoltre che la Società aggiudicataria non sarà responsabile per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l’Amministrazione, a meno che non si tratti di pretesa per violazione di brevetti o diritti d’autore come sopra previsto.
ARTICOLO 15
RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque momento, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’ informazione antimafia, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
ARTICOLO 16 PATTO DI INTEGRITA’
Ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l’Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (all. 2), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
ARTICOLO 17
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO D’ELL’INTERNO
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (all. 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al
D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del
6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
ARTICOLO 18 OPZIONI
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale aggiudicato, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., nella
misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
ARTICOLO 19 CONDIZIONI DEL CONTRATTO
1) Dovranno essere osservate le norme in vigore per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, le “Condizioni generali per gli acquisti e le lavorazioni del materiale di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio”, approvate con D.M. n. 999.9687 del 28.3.1953, registrato alla Corte dei Conti il 29.5.1953, registro n. 17 - Interno - foglio n. 81, nonché le norme previste dal Regolamento di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con DPR 7.8.1992, n. 417.
2) In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente ordine l’Amministrazione ha facoltà di farli adempiere a rischio e pericolo di codesta Società e potrà rescindere l’obbligazione stessa mediante semplice denunzia, fatto salvo, comunque, il diritto all’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza suddetta.
3) (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, alla luce dell’articolo 105, comma 2, del X.Xxx.xx xx. 00/0000, come modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legge nr. 77/2021, e delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.
L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
In applicazione dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del decreto legge n. 77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
La Società aggiudicataria provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, la Società aggiudicataria trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
La Società aggiudicataria rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
4) La Società si obbliga ad adottare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto della fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato con la categoria. L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
La Società appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Società appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o che receda da esse.
L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi suddetti, previa comunicazione alla Società appaltatrice delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, sospenderà l’emissione del mandato di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l’Ispettorato suddetto non avrà accertato che è corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società appaltatrice non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento di danni.
5) La Società dovrà risultare in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002,
n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.
6) La Società dovrà trasmettere, debitamente compilato, sottoscritto digitalmente, il Documento di gara Unico Europeo DGUE).
La Società, al fine del soddisfare le richieste della SA, potrà utilizzare l’allegato modello di DGUE in formato editabile (all. 4), che replica in modalità analogica il DGUE elettronico messo a disposizione dal sito della Commissione Europea, in considerazione del fatto che il servizio sperimentale ESPD della Commissione Europea rinvenibile al link: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxx?xxxxxxx, è stato disattivato.
L'obbligo di utilizzare l'ESPD rimane in vigore e, pertanto, invece di utilizzare il servizio della Commissione, gli utenti dovrebbero ora fare affidamento sui servizi nazionali che allo stato attuale non sono ancora pienamente operativi.
La Società dovrà trasmettere, altresì, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, giusto quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, nr. 136 e s.m.i.
7) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
8) Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12/11/2011, n. 183.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e/o all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 209, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.).
10) L’Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il Tar del Lazio.