SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Comune di PARTINICO
Provincia di Palermo
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
LAVORI : | Ripristino della Strada Comunale viale Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxx 00000 XXXXXXXXX Xxxxxxx | |
IMPRESA : .................... .................... .................... | PROGETTISTA : Geometra Xxxxx Xxxxxxxx | |
VISTO: | DATA:22/07/2022 |
Repubblica Italiana
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VIALE XXXX XXXX
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio in (Prov.
...........) presso .............................. innanzi a me nella qualità di senza l’assistenza di
testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
TRA
Il sottoscritto ............, nato a ............, il ............, C.F. ............, residente in ............, alla via , in
qualità di ............, dell'immobile costituito da ............ sito nel Comune di ............, alla via , identificato
in Catasto Fabbricati al foglio ............, particella ............, subalterno ............, Sez. ............, categoria catastale ............, in relazione agli interventi di cui all'art. 119, DL 34/2020, convertito in L 77/2020 smi (interventi agevolati da Superbonus 110), di seguito indicato anche come "COMMITTENTE", il quale dichiara sin d’ora che qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto con modalità che permettano di verificare la certezza di consegna al destinatario agli indirizzi indicati;
Ovvero
Il sottoscritto ............, nato a ............, il ............, C.F. , in qualità di amministratore del condominio
denominato ............, C.F. ............, dell'immobile costituito da ............ sito nel Comune di , alla via
............, identificato in Catasto Fabbricati al foglio ............, particella ............, subalterno ............, Sez.
............, categoria catastale , in relazione agli interventi di cui all'art. 119, DL 34/2020, convertito in L
77/2020 smi, deliberati dall'assemblea condominiale del ............), di seguito indicato anche come "COMMITTENTE", il quale dichiara sin d’ora che qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto con modalità che permettano di verificare la certezza di consegna al destinatario agli indirizzi indicati;
E
Il sottoscritto ............, C.F. ............, nato a ............, il ............, in qualità di legale rappresentante p.t.
dell'impresa appaltatrice avente sede legale in ............, prov. ............, alla ............, P.IVA n. ,
domicilio digitale , di seguito indicato anche come "APPALTATORE", il quale dichiara sin d’ora che
qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto con modalità che permettano di verificare la certezza di consegna al destinatario agli indirizzi indicati;
e congiuntamente indicati anche come “LE PARTI” e ciascuna di esse “LA PARTE”;
PREMESSO CHE
il committente in qualità di ............ dell'immobile costituito da ............, sito nel Comune di , alla via
............, così come sopra identificato catastalmente, intende dare esecuzione ai lavori ............ ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, convertito in L 77/2020 e smi;
Ovvero
Il Condominio , nella qualità di committente, ha deliberato nel corso dell'assemblea straordinaria
l'esecuzione dei lavori , ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, convertito in L 77/2020 e smi;
il committente ha già verificato che è possibile realizzare gli interventi predetti in base alle condizioni individuate dagli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, convertito in L 77/2020 smi, e in conformità ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate;
L'appaltatore dichiara di aver preso accurata visione del fabbricato, di aver esaminato gli elaborati e documenti tecnici e contabili del progetto, di avere tutte le capacità tecniche ed economiche necessarie per effettuare l'opera, di utilizzare maestranze di adeguate capacità tecniche, di osservare tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia tecnica, assicurativa e prevenzione infortuni; dichiara, inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti:
· di essere iscritto alla Cassa Edile della provincia di (solo per edili)
· di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 37/2008 e smi, in relazione alle opere da eseguire (solo per impiantisti);
· di essere iscritto alla Camera di commercio di ............, numero Registro Imprese , come da
certificato allegato.
l'appaltatore dichiara di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia e di essere in regola con i versamenti contributivi.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
CAPO 1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
CAPO 1 SCHEMA DI CONTRATTO
Art.1 Oggetto del contratto
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori precedentemente descritti. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d’opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l’art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.
Art.1 Oggetto dell’appalto
1. Il committente affida all’appaltatore, che a sua volta accetta, l’esecuzione dei ............ di cui all'art. 119 DL 34/2020 smi (interventi agevolati da Superbonus 110%), come meglio descritti nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le opere da eseguirsi sull'immobile, sito nel comune di ............, alla via , identificato in Catasto
Fabbricati al foglio ............, particella ............, subalterno ............, Sez. ............, categoria catastale ,
sono state autorizzate dal ............, con ............, n. ............, del ............
3. I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: .............
4. L'esecuzione dei lavori e di tutte le opere descritte negli elaborati progettuali, deve essere eseguita secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, in conformità all'art. 1374 c.c.
5. L'appaltatore, con il presente contratto, accetta e si obbliga ad eseguire tutte le opere e forniture occorrenti alla realizzazione delle opere affidate, secondo le prescrizioni progettuali e secondo le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori e del committente.
6. Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che il committente si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra ditta senza che l'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: .............
Art.2 Ammontare e forma del contratto
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 75.701,74 (Euro settantacinquemilasettecentouno/74), di cui alla seguente distribuzione:
LAVORI , PRESTAZIONI | IMPORTI (EURO) | |
a) | Lavori e prestazioni a corpo | |
b) | Lavori e prestazioni a misura | 77.843,80 |
c) | Lavori e prestazioni in economia | |
d) | Compenso a corpo |
L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 2.142,06 (Euro duemilacentoquarantadue/06), e non è soggetto a ribasso d’asta.
Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato:
Xxxxxxx a) | Colonna b) | Colonna c) | Colonna (a+b+c) | ||
Importo lavori soggetti a ribasso | Importo lavori in economia non soggetti a ribasso | Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) non soggetti a ribasso | TOTALE | ||
1 | A corpo | .................... | .................... | .................... | |
2 | A misura | 75.701,74 | 2.142,06 | 77.843,80 | |
3 | In economia | .................... | .................... | ||
IMPORTO TOTALE | 75.701,74 | .................... | 2.142,06 | 77.843,80 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:
- dell’importo dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso;
- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Art.2 Disciplina dell’appalto
1. L'appalto è disciplinato dal presente contratto nonché dal Capitolato speciale che le parti dichiarano di aver integralmente recepito.
2. Sono contrattualmente vincolanti, altresì, per le Parti, le leggi, le norme vigenti in materia di appalti privati e le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto così come approvato. Le espressioni che possono avere significati diversi, devono essere intese nella misura più aderente all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1369 c.c.
4. Nel caso in cui sorgano dubbi relativamente all'interpretazione del presente contratto si dovrà indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole.
5. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto; capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi; disegni.
Art.3 Modifiche ai lavori
1. Il committente (ovvero il Direttore dei Lavori, se nominato) ha il diritto di apportare modifiche ai lavori in progetto nel rispetto dell'art. 1661, comma 1, c.c.
2. Le eventuali modifiche, nonché le varianti rispetto al progetto iniziale dei lavori, sia di iniziativa della committenza che dell'appaltatore, devono essere autorizzate per iscritto dalle parti e dovranno contenere l'attestazione da parte del Direttore dei lavori, che le stesse non vanno ad influire sulla corretta esecuzione delle opere ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020, convertito in L 77/2020 e smi. Nel caso di varianti proposte dalla committenza, l'appaltatore non sarà responsabile della perdita dei benefici fiscali, laddove provi che la perdita derivi da circostanze estranee alla sua sfera di controllo.
3. Le modifiche degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate dal direttore dei lavori per iscritto all'appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi che deve tenere conto anche degli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione e accettazione, dalla committenza.
4. L'appaltatore non può apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta della committenza, ai sensi dell’art. 1659, commi 1 e 2, c.c.
5. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo, si procederà alla determinazione e accordo di nuovi prezzi secondo quanto previsto dal prezzario della Regione o il prezzario DEI.
6. Le modifiche ai lavori, concordate con accordo scritto, determinano il diritto dell'appaltatore al pagamento del compenso per i differenti lavori eseguiti.
7. Il corrispettivo per i maggiori lavori derivanti dalle modifiche potrà essere corrisposto con ricorso ad una delle opzioni previste dal DL 34/2020, convertito in L 77/2020 e smi (interventi agevolati da Superbonus 110%), relativi alla fruizione della detrazione delle spese sostenute per gli interventi oggetto del presente appalto.
Ovvero
7. Il corrispettivo per i maggiori lavori derivanti dalle modifiche non potrà essere corrisposto con ricorso ad una delle opzioni previste dal DL 34/2020, convertito in L 77/2020 e smi (interventi agevolati da Superbonus 110%), relativi alla fruizione della detrazione delle spese sostenute per gli interventi oggetto del presente appalto.
8. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori dovessero essere adottate misure restrittive di sicurezza non previste e non prevedibili al momento della sottoscrizione, che potrebbero causare variazione nella modalità di svolgimento dei predetti lavori con la conseguenza di rendere l'inadempimento maggiormente gravoso, si procederà ad una rinegoziazione dei contenuti del contratto di appalto.
Art.3 Indicazione sommaria dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:
Oneri della sicurezza
Art.4 Disposizioni e norme regolatrici del contratto
L’Appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:
· Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F – Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli non abrogati dalle successive disposizioni legislative).
– D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
– D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 – Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del soppresso D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
– D.M. 7 Marzo 2018, n. 49 – Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
– D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016.
– D.Lgs. 18 Aprile 2019, n.32 – Decreto convertito con L. 14 Giugno 2019 n.55 (c.d. “Sblocca Cantieri”
modifiche al Codice degli appalti, Linee guida Anac e
Regolamento unico).
– D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):
– D.M. 22 Gennaio 2008, n.37 – Riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli
edifici.
– X.Xxx.vo 3 Agosto 2009, n. 106 – Modifica e integrazione al D. Leg.vo 9 Aprile
2008 n. 81, “Testo Unico della sicurezza sul
lavoro”.
– X.Xxx.vo 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.
L’Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d’Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.
Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.
Art.4 Disciplina sul subappalto
1. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal committente in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore. È vietata, difatti, a pena di risoluzione del contratto, la cessione anche parziale, del contratto di appalto.
2. Il committente, ai sensi dell'art. 1656 c.c., autorizza sin da ora il subappalto delle seguenti opere:
.............. Ulteriori subappalti di lavori dovranno essere autorizzati per iscritto dal committente. In mancanza dell'autorizzazione scritta, il subappalto sarà considerato grave inadempimento in danno del committente, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il quale potrà agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno.
3. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.
4. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze ritardi e vizi nella realizzazione delle opere appaltate.
5. Qualora il subappaltatore provochi dei danni al committente, questi saranno risarciti dall'appaltatore, anche se quest'ultimo non abbia colpa alcuna nell'aver scelto l'impresa subappaltatrice. Resta ferma per l'appaltatore che ha pagato il danno commesso dal subappaltatore, la possibilità di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1670 c.c.
6. L'estinzione del contratto di appalto determina l'estinzione del subappalto. Se la causa di estinzione è determinata dalla colpa dell'appaltatore, allora costui risponde del danno verso il subappaltatore.
Art.5 Documenti facenti parte del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:
a) - Il Capitolato Generale d’Appalto.
b) - Il Capitolato Speciale di Appalto.
c) - L’Elenco dei prezzi unitari.
d) - Il Cronoprogramma dei lavori.
e) - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i Piani di cui all’art. 131 del Codice degli Appalti.
f) – Le polizze di garanzia
g) - I seguenti elaborati grafici progettuali (elencare le tavole):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
h) - (elencare eventuali altri allegati)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.
Art.5 Garanzie dell’appaltatore
Art.6 Copertura assicurativa
............
............ ............ ............
A garanzia del perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente appalto, l'appaltatore deve presentare prima dell'inizio dei lavori, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al ............% dell'importo del contratto. la fideiussione è svincolata dal direttore dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione e la conseguente accettazione delle opere.
Art.6 Variazione del progetto e del corrispettivo
Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del Codice degli Appalti.
Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del Codice degli Appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice degli Appalti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art.7 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - Penali per il ritardo
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.
In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0.03% dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo (1). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (2).
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d’appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (3).
Art.7 Oneri e obblighi del committente
Il committente è tenuto a:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione alle funzioni e all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- mettere a disposizione dell'appaltatore entro la data di inizio lavori, e per tutta la durata dei lavori medesimi, idonea area di cantiere libera da cose e/o persone;
- non interferire con l'esecuzione dei lavori che potrebbero determinare ritardi o maggiori oneri a carico dell'appaltatore;
- assicurare all'appaltatore la massima collaborazione per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto;
- effettuare tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione dei lavori e i relativi costi saranno a proprio carico;
- gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/2008 e smi.
(1) La penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.
(2) La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione dell’Organo di collaudo (ove costituito).
(3) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
Art.8 Oneri e obblighi dell’appaltatore
1. Sono a carico dell'appaltatore, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e in altri articoli del presente contratto, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:
- astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dall’applicazione del DLgs 152/2006 e smi; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta di cui il committente dichiara di cedere espressamente la proprietà all’appaltatore;
- allestire il cantiere e le i luoghi interessati dalla realizzazione delle opere;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà del committente;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti le opere da eseguire;
- provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dal committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e smi e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. L'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;
- le responsabilità sulla non rispondenza di quanto eseguito rispetto a quanto progettato o previsto dal capitolato;
- lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori;
- l'appaltatore consegna preliminarmente alla sottoscrizione del contratto tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale ai sensi del DLgs 81/2008, la dichiarazione di inizio di attività presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile per i lavori oggetto del presente appalto e il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;
2. La regolarità contributiva deve essere assicurata per tutta la durata dei lavori e verificata in occasione della emissione dei SAL e dell'emissione di collaudo statico o di verbale di accettazione dei lavori eseguiti.
3. L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi.
Art.8 Ulteriori penali per ritardati adempimenti di obblighi contrattuali
Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente articolo 7 e nel successivo articolo 10 del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all’applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:
a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato speciale d’appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati tempi;
b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d’arte.
Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entità, nel successivo articolo 10. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.
Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale.
Art.9 Direzione dei lavori
............. ............. ............. .............
............. ............. ............. .............
............. ............. .............
3. Il committente riconosce e accetta l'operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto.
4. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio comunicato all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie entrambe sottoscritte dal Direttore dei lavori e dall'appaltatore per avvenuta conoscenza.
5. L'appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell'ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
Art.10 Risoluzione del contratto
1. Il grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni di contratto o il fallimento dello stesso, determinano lo scioglimento del rapporto contrattuale.
2. Il contratto si intenderà risolto, altresì, tutte le volte in cui la prestazione diventa impossibile da eseguire in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti ai sensi dell'art. 1672 c.c. n questo caso la committenza è tenuta al pagamento dell'opera già compiuta, nei limiti in cui per lui è utile, in proporzione al prezzo per l'opera intera.
3. Il committente dispone la risoluzione del contratto quando a seguito di contestazione degli addebiti fatta all'appaltatore quest’ultimo risponde negativamente alle stesse.
4. Il committente può, altresì, decidere di procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del DLgs 81/2008.
5. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Quando ricorrono gli estremi per la risoluzione del contratto questa è dichiarata per iscritto dal committente, previa ingiunzione del direttore dei lavori, il quale assegna un termine di giorni per
conformarsi alle condizioni indicate nel progetto, trascorso inutilmente il quale il contratto è risoluto, salvo il diritto al risarcimento del danno al committente. Nella comunicazione di risoluzione del contratto fatta all'appaltatore verrà evidenziato che il direttore dei lavori avrà l'obbligo di curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art.11 Durata dei lavori
1. I lavori avranno inizio in data .............e saranno ultimati in data ............., così come indicati nel Cronoprogramma allegato al presente contratto.
2. Il direttore dei lavori comunicherà, a mezzo raccomandata a/r, previa autorizzazione del committente, all’esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi munito di personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
3. Qualora la consegna dei lavori non avvenisse nel termine stabilito, per fatto del committente l'appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.
4. Qualora, invece, l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, verrà fissata nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il predetto termine il committente ha facoltà di risolvere il contratto.
5. La consegna del cantiere, l'inizio e l'ultimazione degli stessi saranno documentati con specifici verbali controfirmati dalle Parti.
6. Resta ferma la facoltà per il committente, nel caso di ritardi superiori a (es. 1/3 della durata
contrattuale), imputabili all’appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
7. Se il termine di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al committente, l’appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti, salvo ulteriori richieste di risarcimento dei danni. In tal caso sarà ridefinito un nuovo termine sia per la ripresa dei lavori che per l’ultimazione. Il corrispettivo dell’appalto rimane invariato qualora il nuovo termine per l’inizio dei lavori non sia superiore a giorni rispetto a quello originario.
8. L'appaltatore dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
9. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione da parte della committenza. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla committenza a seguito della risoluzione del contratto.
Art.12 Sospensione dei lavori
1. I lavori possono essere sospesi, su iniziativa del direttore dei lavori, con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause che possano arrecare pregiudizio alla regolare esecuzione degli stessi, cause di forza maggiore, condizioni atmosferiche, provvedimenti dell'autorità pubblica, anche in conseguenza all'emergenza da COVID-19. In tal caso l'appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione delle opere corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa al fine di consentire comunque la conclusione entro il termine necessario previsto dalla normativa per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
2. I lavori possono essere, altresì sospesi, sempre su iniziativa del direttore dei lavori, nel caso si ravvisi la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
3. Ove la durata della sospensione o delle sospensioni, superi complessivamente il $MANUAL$% del tempo contrattuale o complessivamente i $MANUAL$ mesi, entrambe le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto. L’appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite, escluso ogni risarcimento del danno.
4. Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori.
5. Il verbale di sospensione è redatto dal direttore dei lavori in presenza dell'appaltatore o di un rappresentate e deve contenere i motivi dell'interruzione, lo stato di avanzamento dei lavori, l'importo corrispondente ai lavori eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta e tutto ciò che è presente in cantiere.
6. Cessate le cause di sospensione, il direttore dei lavori redige un ulteriore verbale attestante la ripresa degli stessi, sottoscritto dalle parti.
Art.13 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento
1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro .............
(diconsi Euro .............) IVA compresa, di cui Euro ............., costituiscono ai sensi all'art. 100, del DLgs 81/2008 e smi, costi per la sicurezza.
2. I pagamenti saranno subordinati alla preventiva esibizione del DURC da parte dell’appaltatore e dell’attestazione dei versamenti, già scaduti, relativi alle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati nell’appalto. Il corrispettivo sarà liquidato dal committente sulla base del certificato di pagamento di rate rilasciato dal direttore dei lavori.
3. Pertanto, l'importo dei lavori del presente appalto, è di Euro ............. (diconsi Euro .............) IVA compresa, per il complesso delle opere descritte nel capitolato speciale d'appalto e nel computo metrico estimativo. Le somme sono così distinte:
- per lavori a misura: € ;
- per lavori a corpo: € ..............
La quota di euro ............. IVA inclusa sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente dell’appaltatore IBAN , con le seguenti modalità:
- € IVA inclusa alla presentazione del I SAL come definito nel cronoprogramma;
- € IVA inclusa alla presentazione del II SAL come definito dal cronoprogramma;
- € IVA inclusa a saldo finale a seguito del verbale di collaudo e fine lavori e comunque entro e
non oltre il ..............
Ovvero
La quota di euro IVA inclusa, sarà corrisposta mediante la Cessione del Credito d’Imposta, ai
sensi dell’articolo 121 DL 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, con le seguenti modalità:
- 30% entro ............. giorni dal raggiungimento del primo SAL come definito nel cronoprogramma allegato al presente contratto;
- 30% entro ............. giorni dal raggiungimento del secondo SAL come definito nel cronoprogramma allegato al presente contratto;
- saldo a seguito della formalizzazione del verbale di collaudo e fine lavori e comunque entro e non oltre
..............
A tal fine il committente si impegna a rispettare tutti gli adempimenti posti a suo carico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Ovvero
A fronte degli interventi effettuati, l’appaltatore applica uno sconto in fattura in applicazione dell’articolo 121 DL n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, pari ad Euro IVA inclusa con le
seguenti modalità:
- 30% entro giorni dal raggiungimento del primo SAL come definito nel cronoprogramma allegato
al presente contratto;
- 30% entro .............giorni dal raggiungimento del secondo SAL come definito nel cronoprogramma allegato al presente contratto;
- saldo a seguito della formalizzazione del verbale di collaudo e fine lavori e comunque entro e non oltre
..............
Nel caso in cui l’importo dei lavori sia pari o superiore a € 70.000,00 (art. 2, comma 3, d.m. 143/2021), prima dell'erogazione del saldo finale dovrà essere dimostrata la congruità dell'incidenza della manodopera rispetto all’importo dei lavori da parte del committente.
A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).
L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC ordinario.
Art.14 Xxxxxxxx e accettazione dei materiali
1. Le operazioni di verifica e collaudo relative alla fase esecutiva dei lavori saranno eseguite alla presenza dell’appaltatore, del committente e se nominato del direttore dei lavori, su espresso invito dell’appaltatore, inoltrato tramite raccomandata A/R o tramite PEC.
2. Entro $MANUAL$ giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
3. Il collaudo finale deve aver luogo entro ............. mesi dall’ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori.
4. Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente accettato.
Art.15 Risoluzione delle controversie
.............
Art.16 Trattamento dati personali
1. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati forniti, il quale avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal DLgs 196/2003 (Codice della Privacy), così come modificato dal DLgs 101/2018 e per le finalità connesse all'esecuzione nel presente Contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla suddetta normativa.
2. I dati personali oggetto di trattamento, per le finalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a ............. giorni dalla data di scadenza del Contratto ovvero dalla data di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsivoglia causa, fatto in ogni caso salvo quanto debba essere conservato ai sensi di legge. Decorso tale termine, ciascuna Parte avrà l’obbligo di cancellare tutti i dati acquisiti nell’esecuzione del rapporto contrattuale.
Art.17 Registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che intenderà provvedervi.
Art.18 Rinvio
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.
Firma del Committente Firma dell'Appaltatore
............. .............
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole:
Firma del Committente Firma dell'Appaltatore
............. .............
Art. 2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 11 Consegna dei lavori
La consegna dei lavori verrà effettuata entro ….. giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.
Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto.
Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell’Esecutore, anche se già eseguito a cura dell’Appaltante.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.
In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.
Art. 12 Programma dei lavori
Programma dei lavori
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1, del Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.
Il programma di cui sopra dovrà altresì tenere conto della possibilità di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di appalto. Tale programma verrà sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sarà vincolante per l’Appaltatore.
Penale
Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell’importo competente alle lavorazioni di cui all’ultimo capoverso del precedente art. 8, sarà applicata una penale giornaliera dello 0.03% (da 0,03 a 0,1%) sull’importo netto competente alle lavorazioni considerate.
Art. 13 Ordine dei lavori
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
Art.19 Titolo del paragrafo
Testo del paragrafo
CAPO 3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI
Art.12 Sospensione e riprese dei lavori
Fermo restando che l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell’appalto, l’art. 107 del Codice degli Appalti stabilisce che qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione.
Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e inviato al Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107 del Codice degli Appalti, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine contrattuale.
Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al
ACRWin
Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
CAPO 4 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art.13 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant’altro previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in data da n. per l’importo di €
, pari al % dell’importo contrattuale.
Detta cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico..
Art.14 Coperture assicurative
Si richiamano l’art. 35, comma 18 e l’art. 103 commi 6, 7, 8, 9 del Codice degli Appalti.
Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
ACRWin
Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di €................................ (Euro ). Il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari a €. (Euro
................................................) (4).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
•(Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di cui all’art. 35 del Codice degli Appalti)
Assicurazione indennitaria decennale
L’Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale viene stabilito nella somma di €
........................................ (Euro ) (5). Il massimale per la polizza di responsabilità
civile decennale viene stabilito nella somma di € (Euro
..................................................) (6).
Art.15 Oneri soggetti a rimborso
Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l’impegno dell’Appaltatore all’attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:
(4)Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro..
(5)Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
(6)La polizza per responsabilità civile prevede un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro..
ACRWin
La vigilanza e guardiania del cantiere ( 7 ) (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se presente),nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l’Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto.
Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l’eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.
Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal Capitolato speciale d’appalto o dall’Elenco dei prezzi).
Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto.
Le spese per il personale di assistenza che l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte o imprese incaricate dall’Amministrazione per l’esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.
Art.16 Piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (8), ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potrà presentare all’Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all’art. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.
Art.17 Spese di contratto e trattamento fiscale
(7) Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante.”
(8) V. ora il D. Lgs. 3 Agosto 2009, n.106.
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Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato generale sono a carico dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, nella misura del ...........%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell’Amministrazione.
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO
Art.18 Valutazione dei lavori a misura e/o a corpo e del compenso a corpo
Lavori a misura
La valutazione dei lavori a misura sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.
Lavori a corpo
Nel caso di lavori a corpo le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di aliquote tabellate nel Capitolato speciale di appalto.
Lavori a corpo ed a misura
Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verrà fatta con i criteri esposti ai punti che precedono rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura.
Compenso a corpo (Ove previsto)
L’importo del compenso a corpo verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti.
Calcolo dell’importo netto dei SAL
Il calcolo dell’importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi alla sicurezza, verrà determinato attraverso la seguente formula: SAL netto = SAL lordo x [1 – (1 – IS) x R] dove: IS è il rapporto tra l’importo degli oneri o costi della sicurezza e l’importo complessivo dei lavori ed R è il ribasso offerto. All’importo netto dei SAL, così calcolato, sarà aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati come sopra.
CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art.19 Anticipazioni
L’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile del procedimento, l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, come prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art.20 Pagamento in acconto ed a saldo
Pagamenti in acconto
Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di € .................... (Euro e centesimi zero) al netto del ribasso contrattuale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potrà essere
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derogato e l’Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.
Resta inteso che l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
Pagamenti a saldo
La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Art.21 Conto finale
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.M. 49/2018, nel termine di dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a
quello stabilito per l’esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità dovrà essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.
CAPO 7 CONTROLLI
Art.22 Controlli dell’amministrazione
L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall’ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:
• Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: ....................
• Direttore/i dei lavori: ....................
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ....................
• Direttore/i operativo/i: ....................
• Ispettore/i di cantiere: ....................
La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.
I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.
CAPO 8 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art.23 Collaudo dei lavori
Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Regolamento.
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi ............. dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi ................. dall’inizio, con l’emissione del relativo certificato e
l’invio dei documenti all’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.
CAPO 9 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.24 Risoluzione del contratto
Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti.
Art.25 Transazione
Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art.26 Accordo bonario
Si applica quanto previsto dall’art. 205 del Codice degli Appalti.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del Codice degli Appalti, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Art.27 Arbitrato
Si applica quanto previsto dall’art. 209 del Codice degli Appalti.
Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri.
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
CAPO 10 SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
Xxxxxxxxx, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 27 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà.
Redatto in copia, in segno di accettazione si sottoscrive.
L’APPALTATORE L’UFFICIALE ROGANTE IL DIRIGENTE
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