B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.206
Sentenza del 13 ottobre 2015 Corte dei reclami penali | |
Composizione | Giudici penali federali Xxxxxxx Xxxxxxxx, presidente, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Parti | |
A. SA, rappresentata dall'avv. Xxxxxxx Xxxxxx, Ricorrente | |
contro | |
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte | |
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) |
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena (Italia) ha presentato alla Svizzera, per mezzo di una prima commissione rogatoria facente data al 27 febbraio 2013, poi integrata da successivi complementi datati 4 e 18 marzo, 9 maggio, 7 giugno 2013 e 11 marzo 2015, una richiesta di assistenza giudizia- ria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa condotto nei con- fronti di B. ed altri, per titolo di concorso in ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, concorso in usura pluriaggravata, concorso in truffa pluriaggravata, concorso in infedeltà patrimoniale pluriaggravata e con- corso in false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei credi- tori (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 1 e segg.). Se- condo quanto riportato dagli atti trasmessi per via rogatoriale, B., in qualità di direttore dell'Area Finanza della banca C., ed altri correi, avrebbero occultato con mezzi fraudolenti un contratto ("mandate agreement") stipulato in data 31 luglio 2009 tra l'istituto citato e la Banca D. avente per oggetto un collegamento negoziale che riguardava alcune operazioni finanziarie tra le quali figuravano importanti movimentazioni di investimento nei E. a scadenza trentennale, il cui valore stimato si collocherebbe nell'ordine dei 3.05 miliardi di euro, e la ristrut- turazione del veicolo Alexandria, quest'ultimo effettuato in ostacolo alle funzioni della Banca F. A mente dell'autorità rogante, dagli accertamenti eseguiti si sa- rebbero delineate fitte relazioni personali e professionali tra lo stesso B. e X. Xxxxxxxxx inoltre emersi frequenti contatti tra H. SA e l'istituto di credito Banca
C. L'autorità rogante ha quindi richiesto, tra altri, l'acquisizione e l'autorizzazione all'utilizzazione della documentazione sequestrata presso i domicili e le sedi delle persone coinvolte nonché la produzione della documentazione relativa a conti bancari intestati e/o riconducibili alle stesse siti presso vari istituti di credito svizzeri, tra i quali figuravano in particolare le relazioni ascrivibili a B.
B. Mediante decisioni del 13 maggio 2013 e 13 marzo 2015, il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP/TI) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana (v. atto 10 incarto MP/TI) ordinando svariate misure di assistenza, tra le quali la perquisizione ed il sequestro di do- cumentazione presso la società I. SA, a Losanna (v. atto 128 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura parziale del 19 maggio 2015, il MP/TI ha parzial- mente accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di sva- riata documentazione, tra la quale parte di quella rinvenuta presso la sede della società di cui sopra, diventata A. SA (v. act. 1.1 pag. 18 e 19; atto 19 incarto MP/TI).
D. Il 7 luglio 2015, A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).
E. Mediante scritto del 29 luglio 2015, trasmesso per conoscenza alla ricorrente, il MP/TI, precisando di non avere particolari osservazioni da formulare, ha postu- lato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (v. act. 7).
F. Con osservazioni del 4 agosto 2015, trasmesse anch'esse per conoscenza all'insorgente, l'UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 8).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XXX; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti
trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid.
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura par- ziale dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perquisizione ed il sequestro è avvenuto nei suoi uffici, la ricorrente, detentrice della documenta- zione litigiosa, è legittimate a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita: da una parte, la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione, dall'altra, essa sarebbe stata esclusa dall'operazione di cernita della documentazione seque- strata.
2.1
2.1.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (XXXXXX XXXXXXXXXX, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; XXXXXXX XXXXXXXXX, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal- tungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’ese- cuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; XXXXXXXXXX, op. cit., n. 472).
L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 000 Xx 000 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente XXXXXXXXX, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale fede- rale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
2.1.2 In concreto, va constatato che nella decisione impugnata il MPC, dopo aver descritto a grandi linee i fatti oggetto d'inchiesta in Italia (v. act. 1.1 pag. 3 e seg.), ha evidenziato i motivi che hanno portato ad ordinare la trasmissione della documentazione rinvenuta presso i locali della I. SA, locali che contenevano ugualmente la documentazione della società ricorrente ed in apparente stretto legame con la predetta (nel rapporto di esecuzione del 21 maggio 2013 [v. atto 19 incarto MP/TI], la A. SA è indicata come ex I. SA). L'autorità d'esecuzione ha affermato che X. avrebbe affidato parte dei propri proventi illeciti dei reati di cui è accusato a società fiduciarie, anche al fine di schermarne la provenienza. Quanto precede, unitamente ai rinvii ai vari complementi rogatoriali italiani (v. atti 3, 5, 9 e 42 incarto MP/TI), doveva permettere, ed ha in realtà permesso alla ricorrente, come testimonia anche l'articolata impugnativa (dieci pagine), di rendersi conto della portata del provvedimento contestato, proprio come richie- sto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1). Lamentandosi a torto di una carenza di motivazione, la censura in questo ambito va respinta.
2.2
2.2.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla la facoltà per l'interessato, tra l'altro, di prendere conoscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati). Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale esso è concretizzato agli art. 29 e segg. della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (XXXXXXXXXX, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid.
2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; XXXXXXXXX, op. cit., pag. 449 con rinvii). L'au- torità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determi- nati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmis- sione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 000 Xx 000 consid.
14a pag. 604).
2.2.2 Nella fattispecie, v'è da rilevare che la società ricorrente era dai tempi della per- quisizione dei suoi locali, ossia dal maggio 2013, al corrente della procedura in corso. Nel rapporto di esecuzione della perquisizione del 21 maggio 2013 viene espressamente menzionato l'incarto rogatoriale ROG.2013.50 (v. atto 19 in- carto MP/TI). Essa stessa afferma nel gravame di aver preteso, al momento della perquisizione, l'apposizione di sigilli sulla propria documentazione in quanto non pertinente né per l'indagine penale svizzera né per la procedura rogatoriale. Essa ha aggiunto che "ne conseguì la levata dei sigilli, come richie- sto dal PP, ma con mantenimento del sequestro e soprattutto l'impegno del PP di procedere all'esame ed alla cernita dei documenti, in vista di decidere circa la trasmissione o meno in ambito rogatoriale" (v. act. 1 pag. 6). Ora, a partire da quel momento la società ricorrente aveva la possibilità di accedere a quella documentazione e di esprimersi sull'utilità o meno della stessa per l'inchiesta estera, restando tuttavia passiva. Va a tal proposito rilevato che la persona toc- cata da una misura d'assistenza non può accontentarsi di assumere un'attitu- dine passiva quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate e che una decisione di trasmissione è imminente. In ossequio al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), ella deve intervenire presso l'autorità d'esecu- zione, cercare di conoscere gli atti di cui è prevista la trasmissione ed indicare precisamente quali di questi non dovrebbero essere trasmessi all'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid.
2.1 e 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.91-92 del
18 luglio 2012, consid. 2). Alla luce di ciò non vi è luogo di considerare che il MP/TI abbia violato il diritto di essere sentito della ricorrente. Disponendo inoltre la scrivente autorità di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (TPF 2007 57) e avendo avuto la ricorrente in questa sede ampia facoltà di esprimersi, un'e- ventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale fede- rale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; XXXXXXXXXX, op. cit.,
n. 472). Ne discende che la censura, infondata, deve essere respinta.
3. La società ricorrente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, affermando che la documentazione sequestrata non avrebbe nessuna utilità per il procedimento estero. Essa non avrebbe avuto nessun legame né con la banca Banca C. né con B. Le differenti rogatorie italiane non farebbero del resto alcun specifico riferimento alla ricorrente.
3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità sia manifestamente disatteso (DTF 000 Xx 000 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abu- siva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le in- dagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni nell'ambito di procedi- menti per reati patrimoniali esse necessitano di regola di tutti i documenti per sapere a quali persone o entità giuridiche sono coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribu- nale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'u- tilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acqui- sire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
3.2 In concreto, l'autorità rogante considera B. al centro delle presunte attività ille- cite oggetto dell'indagine estera (v. supra lett. A). Come rettamente rilevato dall'autorità di esecuzione, con la più recente richiesta rogatoriale dell'11 marzo 2015 l'autorità italiana ha dichiarato che "le investigazioni svolte – e ancora in essere – hanno permesso di constatare come B. abbia affidato parte dei propri
proventi illeciti a società fiduciarie, anche al fine di schermarne la reale prove- nienza; tra queste figurano le società elvetiche I. SA. e J. SA Quest'ultima, in particolare, risulta detenere partecipazioni nell'italiana K. S.p.A. È fondamentale per le indagini conoscere chi sia il beneficiario finale delle partecipazioni sopra- citate al fine di riscontrare se dette partecipazioni si riferiscono ad una posizione accesa presso J. SA da B. o da persone a lui riconducibili" (v. atto 127 pag. 5 incarto MP/TI). L'autorità rogante ha pure segnalato alcuni nominativi emersi nell'ambito delle investigazioni risultati, a suo dire, soggetti chiave nella gestione del patrimonio di B. in J. SA, ossia L., M. e N. Essa ha aggiunto che "in partico- lare dalle acquisizioni svolte in Italia presso la O., dalle banche dati delle forze di polizia, dalle dichiarazioni rese da B. innanzi a Codesta Autorità e da quelle rese da P. (sia di fronte a Codesta Autorità che alla scrivente Xxxxxxx) è emerso il ruolo di L. quale socio del P. nella J. SA e nella I. SA. Analogamente è a dirsi in ordine al ruolo di M. e della sua stretta collaboratrice X. come confermato dagli esiti di ulteriori rogatorie svolte, in particolare in Lussemburgo" (v. atto 127 pag. 5 e seg. incarto MP/TI). Ora, visto quanto precede nonché la stretta vici- nanza tra I. SA e la società ricorrente, la documentazione sequestrata presso l'insorgente presenta senz'altro un'utilità potenziale per l'inchiesta estera. So- spettando che la predetta possa essere stata utilizzata per nascondere valori patrimoniali di presunta provenienza illecita, occorre poter analizzare tutta la documentazione rinvenuta presso i suoi uffici, per ricostruire i flussi di denaro e per verificare l'eventuale ruolo di prestanome di terze persone apparentemente non coinvolte nella vicenda delittuosa.
Quanto precede permette quindi di confermare la sufficiente relazione tra le mi- sure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione. Vi è quindi da concludere che la decisione impugnata non viola il principio della proporzionalità.
4. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è posta a carico delle ricorrenti in solido, fis- sata nella fattispecie complessivamente a fr. 5'000.-- e considerata coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo spese già versato.
Bellinzona, 14 ottobre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Xxxxxxx Xxxxxx
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).