CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE TRA
CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE TRA
Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità nella
persona del Direttore Generale o suo delegato
E
Il/la Sig./Sig.ra codice fiscale
residente a _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ Prov. __ _
in Via/X.xx n. cap
PREMESSO CHE
• con provvedimento del Dirigente della Struttura Volontariato e Xxxxx Xxxxxxx è stato approvato il progetto denominato “ ” presentato da all’ “Avviso pubblico per l’attuazione di “Garanzia Giovani Fase II” rivolto a giovani disoccupati che non frequentano un percorso di istruzione o formazione, mediante percorsi di Servizio civile regionale”, da realizzarsi nelle sedi di seguito indicate ( da compitare a cura dell’Ente promotore capofila):
• l’ente promotore, in partenariato con un ente accreditato all’Albo degli Accreditati per i Servizi al Lavoro, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo “A4 Soggetti destinatari” dell’avviso, ha provveduto ad effettuare il colloquio di accoglienza ed idoneità, la presa in carico, la definizione del progetto individuale e trasmesso, secondo gli specifici format presenti a sistema, la Dichiarazione Riassuntiva Unica;
• l’ente promotore ha individuato come Responsabile del Volontario il Sig/Sig.ra Codice Fiscale Titolo di Studio Anni di esperienza nel settore di tutoraggio dei volontari di Servizio Civile
• secondo quanto disposto nell’avviso i giovani in qualità di volontari di Servizio civile regionale, sono avviati alla realizzazione del percorso sulla base di un contratto stipulato con Regione Lombardia;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art.1
(Decorrenza e durata del Servizio civile regionale)
Il presente contratto ha decorrenza dal giorno _ del mese di _ dell’ anno , quale data
di inizio del progetto individuale del/la volontario/a, ha la durata di _ mesi, e termina il giorno
del mese di _ dell’ anno _ .
La data di avvio al servizio è da intendersi vincolante alla presentazione del/la volontario/a che svolgerà il Servizio civile regionale presso la sede identificata per la realizzazione delle attività in Prov. Via/P.zza. ,n°
La mancata presentazione del/la volontario/a nel luogo e nella data sopra indicati sarà considerata come rinuncia, fatta salva l’ipotesi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore che dovranno essere giustificate dal/la volontario/a all’ente entro e non oltre le 2 ore successive all’orario pattuito quale inizio attività di Servizio civile regionale.
L’impegno settimanale richiesto è di ore , articolate su giorni a settimana.
L’attività formativa generale prevista, sarà erogata entro i primi sessanta giorni dalla presa di servizio del/della giovane, nel periodo dal al .
Art.2
(Modalità di svolgimento del servizio)
Le modalità operative di Servizio civile sono indicate nel progetto ammesso all’attuazione del piano esecutivo regionale - programma Garanzia Giovani di cui al d.d.s. n. del così come declinate nel progetto individuale e riepilogate nella Dichiarazione Riassuntiva Unica presente a sistema.
Art.3 (Trattamento economico)
Il/la volontario/a percepisce a titolo di indennità la somma mensile di 439,50 € da erogarsi da parte dell’ente ospitante inizialmente allo scadere dei primi tre mesi di servizio e successivamente su base mensile/bimestrale per tutta la durata definita nel progetto individuale.
A tale riguardo il/la volontario/a dovrà possedere un Conto corrente/IBAN intestato o cointestato, in ogni caso personale, come da dichiarazione allegata al presente contratto.
Nell’ipotesi in cui il/la volontario/a per cause proprie abbandoni l’attività prima della fine del terzo mese, allo/alla stesso/a non verrà corrisposta alcuna somma.
Nel caso di interruzione di servizio successivamente a tale periodo, la somma da erogare verrà calcolata in modo proporzionale al periodo di permanenza (dividendo per 30 l’indennità mensile e moltiplicandola per i giorni di servizio effettuati nel mese di riferimento).
L’interruzione di servizio, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.
Art. 4 (Trattamento assicurativo)
Il/la volontario/a è soggetto/a trattamento assicurativo.
L’Ente promotore di Servizio civile è tenuto a consegnare al/alla volontario/volontaria copia del contratto/polizza di assicurazione stipulato/a completo del riepilogo delle garanzie previste.
Assicurazione (Inserire il nominativo della compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza)
N°. xxxxxxx (Inserire il numero identificativo della polizza)
Stipulata da il
Art.5 (Permessi e malattie)
Durante il percorso individuale di servizio civile il volontario ha diritto:
Tipologia di permesso | Durata del permesso | Riflessi sul Monte ore annuo pari a 1145 ore annue | Riflessi sull’indennità mensile pari a € 439,50 |
Permessi ordinari | 20 giorni | Non incidono sul monte ore annuo in quanto vanno usufruiti a giornate non frazionabili in ore. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell`articolazione dell`orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali. | No |
Festività infrasettimanali (comprensive del santo patrono) | Xxxxxx di festività infrasettimanali | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. | No |
Donazione di sangue | 1 giorno per ciascuna donazione per un massimo di 4 donazioni nei 12 mesi se trattasi di ragazzi e 2 donazioni se ragazze | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle | No |
Evento luttuoso | Un massimo di 3 giorni per la morte del coniuge e/o parente entro il secondo grado | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle | No |
Nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali | Xxxxxx delle operazioni elettorali | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle | No |
Esercizio del diritto di voto | 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 500 Km dal luogo di svolgimento del servizio | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle | No |
Convocazione a comparire in udienza come testimone | 1 giorno per ogni convocazione | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito | No |
Malattia (15 | 15 giorni | Non incidono sul monte ore annuo in | No |
giorni annui) | quanto vanno usufruiti a giornate non frazionabili in ore. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell`articolazione dell`orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali. | ||
Ulteriore periodo di Malattia (ulteriori 15 giorni) | 15 giorni | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle. | Importo decurtato in base ai giorni di assenza. Calcolo dell’importo da decurtare: € 439,50: 30 moltiplicato per i giorni di malattia. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata. |
Infortunio avvenuto durante l`orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio | Ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell`arco del servizio. | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle. | Al volontario spetta l`intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. |
Assenza volontarie per gravidanza | Ha diritto ad assentarsi come da normativa vigente. | Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. La volontaria non deve però recuperarle. Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. | Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo. |
Assenze per malattia straordinaria da COVID-19 | Ha diritto ad assentarsi fino a completa guarigione comprovata da certificazione medica. | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle. | Al volontario spetta l`intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. |
Permesso straordinario per vaccinazione anti COVID-19 | Spettano 2 giorni aggiuntivi di permesso straordinario per sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19, di cui uno | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. | Al volontario spetta l`intero compenso. |
per la prima somministrazione e un altro per l’eventuale richiamo. | |||
Permesso per volontari soggetti a misura di isolamento fiduciario e/o quarantena | Possono per tale periodo usufruire, dietro presentazione di idonea certificazione medica, fino a 30 giorni di permesso straordinario. | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. | Al volontario spetta l`intero compenso. |
Permesso per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità | Sono concessi fino a 3 giorni al mese di permesso straordinario, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 | Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. | Al volontario spetta l`intero compenso. |
Per i progetti che prevedono una durata inferiore ai 12 mesi i giorni di permesso e di malattia variano proporzionalmente al periodo di servizio.
Sospensione volontaria per maternità nei termini di legge: alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del D.Lgs. n. 151/2001 che prevedono il divieto di prestare servizio civile di norma durante i due mesi precedenti e i tre seguenti il parto. È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso.
In presenza di condizioni patologiche che configurano situazioni di rischio alla salute della gestante e/o del nascituro ovvero in caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l’Ente deve corredare la richiesta da inviare all’ATS con la seguente documentazione: dichiarazione della sede nella quale la volontaria è impegnata, indicando le attività svolte con riferimento al progetto individuale definito e dichiarando l’impossibilità di assegnare la volontaria ad altre attività. Prima dell’inizio del periodo di divieto, la volontaria deve consegnare all’Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
Oltre a quanto sopra richiamato e previsto, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post parto, né l’applicazione della disciplina del “congedo parentale”. Viene invece corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l’80% dell’indennità di servizio civile.
L’astensione del servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria. Non sono consentite altre assenze oltre quelle indicate.
Il volontario decade automaticamente dopo il superamento dei 3 giorni, anche non continuativi, di assenza ingiustificata.
Art. 6 (Diritti del/la volontario/a)
Il/la volontario/a ha diritto:
- ad un assegno mensile di euro 439,50 quale indennità, nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 3;
- alla fruizione dei giorni di permesso e malattia di cui all’art. 5;
- al trattamento assicurativo nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 4;
- ad essere impiegato/a nel rispetto dell’orario di servizio in relazione al numero delle ore e
all’articolazione settimanale indicata nel PIP e nella Dichiarazione Riassuntiva Unica a sistema, nonché nelle attività in esso previste;
- alla formazione generale secondo quanto indicato nel progetto e per un monte ore complessivo non inferiore a 30 ore;
- al percorso formativo per l’acquisizione della competenza, prevista dal progetto, ai sensi della l.r.
19/2007;
- ad essere affiancato/a, nei termini e con le modalità indicate nel progetto dal Responsabile previsto;
- ad essere informato/a in adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 13 del codice della privacy rispetto ai seguenti aspetti: finalità del trattamento, tipologia dei dati trattati, natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto a rispondere, modalità del trattamento, soggetti autorizzati al trattamento dei dati, comunicazione dei dati, conservazione dei dati, diritti dell’interessato (ex art. 7 del codice privacy), titolari e responsabili del trattamento e al rilascio del consenso al trattamento;
- ad assentarsi, secondo quanto indicato al precedente art.5, provvedendo a fornire adeguata documentazione giustificativa;
- al rilascio dell’attestato di svolgimento del Servizio civile regionale e del percorso formativo (svolto
almeno per l’80% delle ore indicato nel progetto);
- a conseguire i benefici previsti di cui al precedente art. 3 nei termini e nelle modalità definite.
Art. 7
(Doveri del/la volontario/a)
Il/la volontario/a è tenuto:
- a presentarsi presso la sede dell’ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio, contenuta nel progetto individuale definito con l’ente a seguito di verificata idoneità e presa in carico;
- ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio;
- a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto, attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nel progetto individuale redatto;
- a rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a comunicare per iscritto all’ente, l’eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile da cui consegue la cessazione del servizio e il conseguente stato di rinuncia a sistema, almeno tre giorni prima dalla data in cui intende procedere alla cessazione;
- a comunicare per iscritto l’assenza dal servizio, facendo pervenire all’ente la documentazione giustificativa;
- a non interrompere il servizio prima del terzo mese dello svolgimento dello stesso;
- a seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto, secondo le indicazioni impartite dal responsabile di progetto e dal tutor di sede;
- a partecipare alla formazione nei termini e nelle modalità di cui al progetto individuale;
- a rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- a non assentarsi, durante l’orario di svolgimento delle attività, dalla sede di assegnazione senza autorizzazione del tutor di riferimento;
- a rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene in contatto durante lo svolgimento del servizio civile, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio per il quale svolge la propria attività;
- ad astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del
servizio, in osservanza della normativa vigente in materia;
- a non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso;
- ad interrompere il Servizio civile nel caso di provvedimento di revoca del progetto nel quale è inserito.
Art. 8
(Verifica e controllo dell’attività)
La Direzione Generala Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità provvederà ad accertare il rispetto, da parte degli enti titolati all’attuazione della misura, della conformità alle attività e agli obiettivi indicati nei progetti approvati, nonché il corretto impiego dei/delle volontari/e anche tramite verifiche effettuate presso le sedi ospitanti ed il colloquio con gli stessi, in forma singola e/o di gruppo.
Art.9
(Sanzioni disciplinari e loro applicazione)
In caso di violazione dei doveri di cui all’art. 7 del presente contratto, fermo restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al/alla volontario/volontaria sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione dell’indennità, da un minimo, pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio civile, ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio civile;
c) esclusione dal servizio con perdita dei benefici ad esso connessi.
Le sanzioni disciplinari indicate, sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto, intenzionalità del comportamento, effetti prodotti, eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, reiterazione della violazione.
Al/la volontario/a responsabile di più mancanze con un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave.
Nello specifico:
Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell’assegno per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano per:
- inosservanza delle disposizioni relative all’orario dello svolgimento delle attività, alle assenze, alla frequenza dei corsi di formazione;
- condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l’utenza, con il personale dell’ente ospitante e con gli altri volontari presenti;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui/lei affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.
La sanzione disciplinare relativa alla decurtazione dell’assegno fino ad un massimo pari all’importo
corrispondente a 10 giorni di servizio civile, si applica per:
- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale scritto e della detrazione dell’importo dell’indennità pari ad un giorno di servizio;
- rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dal responsabile di progetto dell’ente ospitante;
- comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti
La sanzione disciplinare dell’esclusione dal Servizio civile regionale, si applica per:
- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della decurtazione dell’assegno fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- persistente ed insufficiente rendimento della/del giovane in servizio, che comporti l’impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto, fatto salvo la verificata idoneità e corrispondenza in sede di definizione della progettazione individuale;
- comportamento da cui derivi un danno grave all’ente, a Regione Lombardia o a terzi;
- comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o per la funzionalità delle attività dell’ente;
- assenze ingiustificate;
- partecipazione al percorso complessivo di formazione previsto dal progetto per un numero di ore inferiore al 80% di quelle previste.
Le sanzioni disciplinari qui declinate sono adottate previa contestazione scritta al/alla giovane e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata tempestivamente da Regione Lombardia per il tramite degli uffici competenti, sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’ente accreditato capofila del progetto approvato nell’ambito del programma Xxxxxxxx Xxxxxxx, e contestualmente resa nota all’interessato dall’ ente stesso. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata al comportamento. Deve altresì contenere i termini del contradditorio (non inferiore ai 5 giorni e non superiore ai 10 giorni) entro cui il/la volontario/a, che ha comunque la facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.
Regione Lombardia per il tramite della Struttura Volontariato e Xxxxx Xxxxxxx, adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 30 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario; diversamente il procedimento viene archiviato, nel caso in cui le controdeduzioni della/del volontario/a, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa. Tale sanzione esclude il/la giovane volontario da tale Misura nel Programma garanzia giovani.
Art.10 (Relazione finale)
Al termine dell’attività, l’ente predispone apposita relazione attestazione l’attività svolta, il percorso formativo realizzato e le competenze ad esse collegate, trasmettendola a Regione Lombardia per il tramite del competente ufficio, che provvederà al rilascio di apposita attestazione di espletamento del Servizio civile regionale nell’ambito del programma Garanzia Giovani.
Art.11 (Trattamento dati personali)
I dati forniti dal/la volontario/a sono acquisiti dall’ ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all’eventuale sottoscrizione del presente contratto e all’avvio del Servizio civile presso l’ente stesso, e saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. I dati medesimi saranno trattati dalla Regione, per il tramite delle Strutture competenti per le finalità connesse alla gestione della misura.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al programma Garanzia Giovani.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione nonché ai fini del monitoraggio, verifica e della rendicontazione.
I dati raccolti da Regione Lombardia, al fine di quanto sopra espresso, dovranno essere comunicati a soggetti
terzi (Ministero e ANPAL), nell’ambito dell’espletamento delle procedure di cui al Programma.
Gli interessati godono dei diritti, nel rispetto della normativa vigente in materia, di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, fatto salvo quanto qui contenuto.
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nelle persona del suo legale rappresentante. AI sensi dell’art.
29 del D.lgs 196/2003 responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità.
Art. 12 (Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/2019 ed eventuali normative superiori.
Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione del/della volontario/a e dovrà essere tenuto agli atti, in formato cartaceo, presso l’Ente accreditato nonché presso la Sede operativa dove il/la volontario/a opera effettivamente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Per Regione Lombardia
Il Dirigente della Struttura
Volontariato e Terzo Settore IL/LA VOLONTARIO/A IN SERVIZIO CIVILE
Data di effettiva presentazione in servizio
Firma del responsabile dell’Ente promotore di Servizio Civile Regionale
DICHIARAZIONE CODICE IBAN
Il/la sottoscritto/a nato/a a
Prov. e residente a
Prov. in via n. ,
in qualità di volontario/a di servizio civile in programma Xxxxxxxx Xxxxxxx
DICHIARA
che il proprio codice IBAN bancario è il seguente:
Paese | Chek | Cin | ABI | CAB | N. CONTO | |||||||||||||||||||||
che il proprio codice IBAN postale è il seguente:
Paese | Chek | Cin | ABI | CAB | N. CONTO | |||||||||||||||||||||
Data: Firma