CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PERSICO S.P.A. -
-CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PERSICO S.P.A. -
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Qualsiasi contratto sottoscritto tra Persico S.p.a. (il “Fornitore”) per la fornitura di suoi prodotti (i “Prodotti” o “Prodotto”) ed un cliente (l’“Acquirente” ) sarà disciplinato, qualora vengano richiamate negli atti che formano tali contratti, dalle Condizioni Generali di Fornitura che prevalgono su quelle eventualmente predisposte dall’Acquirente. L’accettazione, da parte dell’ Acquirente dell’offerta o della conferma d’ordine del Fornitore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l’applicazione al contratto delle Condizioni Generali di Fornitura. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti, ed anche in tal caso le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali dell’ Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Fornitore.
1.2 Una eventuale accettazione, da parte dell’Acquirente, non conforme alla offerta del Fornitore equivale ad una nuova proposta, da ritenersi rifiutata e respinta dal Fornitore se non espressamente accettata da quest’ultimo per iscritto.
1.3 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti Condizioni Generali di Fornitura, allegando tali modifiche e variazioni alle offerte o a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata all’Acquirente. Le Condizioni Generali di Fornitura e le loro eventuali modifiche si intendono accettate da parte dell’Acquirente in caso di mancata specifica contestazione nei quindici giorni successivi alla ricezione o nella corrispondenza immediatamente successiva.
1.4 Nelle proprie offerte il Fornitore indica i termini entro i quali le condizioni ivi proposte sono da considerarsi valide.
1.5 Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura i seguenti termini hanno questo significato:
- “Prodotti” L’oggetto della vendita tra il Fornitore e l’Acquirente come descritto nel modello di offerta
2. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE PER LE INFORMAZIONI FORNITE
2.1 L’Acquirente dichiara di aver negoziato per ciascun contratto direttamente con il Fornitore, ricevendone adeguata illustrazione, le caratteristiche tecniche e strutturali del Prodotto: pertanto, le parti non fanno in alcun modo affidamento sui pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci, illustrazioni e listini prezzi del Fornitore che assumono carattere esclusivamente pubblicitario, tranne nel caso in cui il singolo contratto non vi si riferisca esplicitamente.
3. PREZZO. IMBALLAGGIO. PERMESSI DI IMPORTAZIONE ED ALTRE AUTORIZZAZIONI
3.1 I prezzi dei Prodotti si intendono sempre IVA esclusa, riferiti a «merce nuda» e non comprensivi dei costi degli imballaggi, salvo quanto diversamente previsto nell’offerta.
3.2 L’ Acquirente garantisce che la merce può esser liberamente importata e si impegna formalmente al pagamento totale della stessa, anche se all’atto dell’importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito. Ove per l’esportatore dei Prodotti siano necessarie autorizzazioni amministrative del Paese del Fornitore, i termini di consegna convenuti saranno automaticamente prorogati del tempo necessario per il rilascio di tali autorizzazioni.
4. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
4.1 Quando nella singola offerta e/o contratto di fornitura non vi è nessuna indicazione circa le modalità di consegna, i Prodotti sono venduti «EX WORKS» (Incoterms 2000) (“Franco Fabbrica”) Nembro.
4.2 Il Fornitore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti dopo il passaggio dei rischi. L’Acquirente in nessun caso è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi.
4.3 Nel caso di altra forma di vendita, il momento del passaggio del rischio sarà determinato in base agli accordi conclusi per iscritto tra le parti con riferimento agli Incoterms 2000.
5. CONSEGNA
5.1 La data di consegna dei Prodotti indicata sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo dell’ Acquirente nell’emissione dell’ordine e nell’adempimento dell’obbligo di pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dall’ Acquirente a titolo di acconto.
5.2 Parimenti, quando l’ Acquirente od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici (per esempio disegni, conferma modello) o altre istruzioni per l’approntamento dei Prodotti, il termine di consegna dei Prodotti sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della trasmissione della documentazione tecnica necessaria.
5.3 In caso di modifiche dei Prodotti concordate tra le Parti successivamente alla data di conclusione del contratto e durante l’effettuazione dell’ordine, modifiche che peraltro saranno valide solo se convenute per iscritto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.
5.4 I termini di consegna, salvo sia espressamente previsto dalle Parti, non sono essenziali e possono esser prorogati dal Fornitore. Il Fornitore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini concordati.
5.5 Se l’Acquirente non ritira i Prodotti nel luogo e tempo stabiliti in contratto, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti contrattualmente previsti come se i Prodotti fossero stati consegnati. In tal caso il Fornitore provvede al loro magazzinaggio a spese e rischio dell’Acquirente. Il Fornitore inoltre ha diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese nelle quali è incorso in conseguenza del mancato ritiro.
5.6 Il Fornitore potrà consegnare tutti i Prodotti oggetto dell’ordine o solo parte di essi anticipatamente; in caso di consegna anticipata, il Fornitore conserva sino alla data prevista per la consegna il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce. E’ esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni relativi a consegne anticipate.
5.7 Non vengono accettate penalità di ritardo. Laddove le parti dovessero convenire per iscritto penali per il ritardo del Fornitore, queste potranno essere applicate solo se si sono verificate le seguenti condizioni: (i) l’ordine scritto, le specifiche tecniche e i dati CAD sono stati forniti dall’Acquirente prima dell’inizio del progetto relativo ai Prodotti (ii) i pagamenti siano effettuati regolarmente dall’ Acquirente, (iii) non siano state richieste modifiche sostanziali in corso d’opera dall’ Acquirente, (iv) specifiche e disegni sottoposti all’ Acquirente per approvazione abbiano ricevuto conferma nel termine di 3 (tre) giorni.
6. PAGAMENTO
6.1 I pagamenti debbono essere effettuati nei modi ed esattamente alla scadenza o scadenze concordati dalle Parti. In assenza di diversa pattuizione scritta, il pagamento è dovuto trenta giorni dopo il momento della consegna.
6.2. Se l’Acquirente è in ritardo nell'effettuare un qualsiasi pagamento, il Fornitore può sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni sino a che il pagamento sia stato effettuato ed esigere, mediante richiesta scritta inviata in tempo debito all’Acquirente, gli interessi di mora dalla data di scadenza, nella misura determinata dall’art. 5 del D.LGS 9.10.2002 n. 231, oltre al maggior danno. L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera parimenti il Fornitore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà facoltà di procedere all’incasso anticipato dell’intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 6.3
6.3. Nel caso in cui l’inadempimento dell’Acquirente si protragga oltre 15 (quindici) giorni dalla data della scadenza, il Fornitore ha diritto, con semplice lettera raccomandata, di risolvere il contratto, salvo il diritto di trattenere a titolo di penale tutte le somme fino ad allora versate dall’ Acquirente per i Prodotti, salvi gli interessi di cui all’art. 6.2 e i maggiori danni.
6.4 L’ Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Fornitore se non è in regola con i pagamenti: eventuali inadempimenti del Fornitore non consentono all’ Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.
7. ACCETTAZIONE. DIRITTO DELL’ACQUIRENTE DI RIFIUTARE LA MERCE
7.1. All’atto del ricevimento dei Prodotti l’Acquirente dovrà prontamente verificare la corrispondenza di tutti i Prodotti ricevuti con i relativi documenti di spedizione ed eseguire prontamente le prove di produzione necessarie a verificarne la corrispondenza ai requisiti di quantità e qualità promessi. L’Acquirente dovrà denunciare i vizi di quantità e/o qualità dei Prodotti con lettera raccomandata, contenente la specificazione dei vizi medesimi (o dei Prodotti non consegnati), ricevuta dal Fornitore entro il termine di decadenza di 8 (otto) giorni dalla consegna ovvero di 8 (otto) giorni dalla scoperta di tali vizi se occulti. Al Fornitore non sono in alcun modo addebitabili i costi e/o le spese sostenute dall’Acquirente o da terzi relativi a test, consulenze e ispezioni.
7.2 Entro un termine ragionevole il Fornitore verificherà le contestazioni formulate e, in caso di accettazione della contestazione, il Fornitore provvederà a sostituire a proprie spese i Prodotti mancanti o difettosi, con i limiti di cui all’art. 8.
7.3 Nel caso di difetti riscontrabili con l’ispezione, l’utilizzazione dei Prodotti fa comunque decadere l’Acquirente da qualsiasi diritto di garanzia. Parimenti, qualora prima o durante l’utilizzo dei Prodotti l’Acquirente venga a conoscenza ovvero possa ritenere ragionevolmente esistenti vizi o difetti nei Prodotti acquistati, l’Acquirente è obbligato ad interrompere immediatamente ogni utilizzo dei medesimi Prodotti e ad adottare ogni accorgimento necessario al fine di ridurre e/o non aggravare tali vizi e i danni causati dai medesimi.
7.4 L’Acquirente, salvo diversa richiesta del Fornitore, ha l’onere di spedire al Fornitore le merci rifiutate sostenendone in via provvisoria il costo; il Fornitore rifonderà il costo di tale spedizione soltanto dopo la verifica con esito positivo dei difetti denunciati.
8. QUALITA’ DEL PRODOTTO GARANTITE.
8.1. Il Fornitore garantisce all’Acquirente che, all’atto della consegna e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi (“Periodo di Garanzia”), i propri Prodotti sono esenti da difetti di progettazione o di realizzazione, nonché da vizi inerenti il materiale utilizzato (“Garanzia”). Nel caso di acquisto dei Prodotti tramite un rivenditore autorizzato del Fornitore, la Garanzia decorrerà dalla data di consegna dei Prodotti certificata dal rivenditore.
8.2 Questa Garanzia non si applica, e pertanto il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile né a lui potranno essere addebitabili gli eventuali costi, qualora (i) i Prodotti non siano utilizzati in normali condizioni di impiego e/o senza rispettare le istruzioni del Fornitore, (ii) gli eventuali difetti dei Prodotti derivino da una erronea installazione, manutenzione o riparazione oppure da modifiche fatte senza il consenso scritto del Fornitore, (iii) i difetti derivino dal normale deterioramento o dalla normale usura dei Prodotti, quali a mero titolo esemplificativo: filtri olio e aria, guarnizioni cilindri, fusibili, relè statici e meccanici, teleruttori ausiliari e di potenza , centraline di sicurezza, pulsanti di comando e loro contatti, venturimetri, ventose, lampade alogene.
8.3 Fatto salvo quanto altrimenti previsto da queste Condizioni Generali, attesa la particolare natura dei Prodotti, la Garanzia non si estende altresì alle operazioni inerenti la messa in produzione dei prodotti, ivi comprese tutte le operazioni a queste funzionali e necessarie: spetta in ogni caso all’ Acquirente la verifica ed il controllo sulla qualità di quanto realizzato con i Prodotti, attraverso l’esecuzione di prove e/o test propedeutiche alla utilizzazione dei Prodotti.
8.4 Nel caso in cui, durante il Periodo di Garanzia, i Prodotti non mantengano le caratteristiche garantite di cui ai precedenti paragrafi, l’Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare tali vizi e difetti entro 8 (otto) giorni da quando li ha scoperti secondo quanto previsto dall’art. 7.1. In tal caso il Fornitore eseguirà l’obbligazione di garanzia con la riparazione o la sostituzione gratuita di quei componenti che dovessero risultare difettosi all’origine. Gli interventi di garanzia saranno effettuati tempestivamente, nel rispetto della pianificazione dell’intervento sulla base delle priorità operative del Fornitore e senza alcun impegno in ordine ai tempi massimi necessari, essendo gli stessi condizionati anche dalla complessità dell’intervento e dalla disponibilità dei pezzi e/o componenti di ricambio. La riparazione o la sostituzione dei Prodotti in adempimento all’obbligo di garanzia non comporta alcuna proroga della presente Garanzia.
8.5 Salvo diversi accordi scritti tra le parti, dalla Garanzia sono comunque esclusi i costi di trasferta, vitto e alloggio del personale incaricato dal Fornitore per la riparazione e/o sostituzione del Prodotto difettoso; è invece a carico del Fornitore, laddove operante la Garanzia, il trasporto del Prodotto e/o di parti difettose.
8.6 La segnalazione di eventuali difetti nei Prodotti, ovvero l’effettiva sussistenza dei medesimi, non esime l’ Acquirente dalla corresponsione dei relativi pagamenti alle scadenze pattuite; il ritardo nei pagamenti comporta, in ogni caso, l’immediata decadenza dalla Garanzia.
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ E ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE
9.1 La Garanzia qui espressa è la sola ed unica garanzia relativa ai Prodotti e sostituisce qualunque altra garanzia, orale o scritta, implicita od esplicita, relativa ai Prodotti. La sostituzione di cui al paragrafo 8.4 è l’unica obbligazione del Fornitore e l’unico legittimo diritto dell’Acquirente derivante dalla presente Garanzia: essa esclude il ricorso ad eventuali diversi rimedi previsti dalla legge applicabile. Al di fuori di quanto qui indicato, il Fornitore non riconosce nessun altra garanzia, esplicita o implicita, inclusa qualsiasi garanzia relativa alla commerciabilità, all’adeguatezza dei Prodotti a degli scopi e finalità particolari o (relativa) alla violazione di diritti di terzi.
9.2 Il Fornitore non è responsabile in alcun modo per ulteriori e diverse garanzie rilasciate dall’Acquirente a terzi, incluse, senza limitazioni, eventuali garanzie riguardanti il periodo di vita utile e di durata dei Prodotti, del prodotto realizzato con i Prodotti o di quello in cui i Prodotti vengono incorporati.
9.3 Salvo il dolo e la colpa grave del Fornitore, l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno all’ Acquirente non potrà superare comunque il valore del singolo componente del Prodotto e/o del Prodotto difettoso; in nessun caso il Fornitore è responsabile per le eventuali perdite di profitto o di lucro cessante, per qualunque altro tipo di danno economico (a mero titolo esemplificativo: fermo macchina, perdita di produzione, difetti negli articoli stampati), per i danni indiretti, conseguenti, derivanti o in relazione all’uso, alle condizioni, al possesso, alla performance, alla manutenzione, alla mancata o ritardata consegna dei Prodotti, anche nel caso che il Fornitore sia stato informato o sia venuto a conoscenza di detti danni.
9.4 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per danni derivanti dalla scelta effettuata dall’Acquirente di un particolare uso e/o impiego del Prodotto e/o per eventi che si verifichino, anche in dipendenza del Prodotto fornito, nella sfera esclusiva dell’ Acquirente e/o sui quali il Fornitore non possa esercitare il suo controllo, o che, comunque, non possano essere univocamente imputabili ad una responsabilità diretta ed esclusiva del Fornitore medesimo per la mancanza delle qualità promesse del Prodotto.
9.5 In presenza di brevetti o modelli di utilità a livello internazionale e in contrasto con la progettazione indicata nell’offerta, il Fornitore declina ogni responsabilità per spese legali o giudiziarie. Detta responsabilità si intende trasferita all’Acquirente tramite la presente comunicazione. Analogamente, il Fornitore declina ogni responsabilità per spese legali o giudiziarie, qualora il proprietario dei suddetti brevetti o modelli di utilità riscontri una violazione agli stessi e avvii un procedimento legale nei confronti del Fornitore. Detta responsabilità si intende analogamente richiesta all’Acquirente. Tuttavia, vi è la possibilità che l’Acquirente incorra in violazioni di brevetto per quanto concerne gli elementi strutturali.
In ogni caso, detta violazione deve essere verificata dai consulenti in materia di brevetti dell’Acquirente, in quanto il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per sovrastrutture realizzate con materiale della parte costruttiva e denominate "Inserto".
10. GARANZIA PER L’ADEGUATEZZA DEI PRODOTTI ALLE SOLE NORME UE.
10.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno conformi alle norme dell’Unione Europea (UE) a essi eventualmente applicabili.
10.2 Nessuna garanzia viene rilasciata dal Fornitore in merito alla conformità di tali Prodotti con le norme e i regolamenti, ivi espressamente incluse le norme in tema di sicurezza e di antinfortunistica in vigore nella nazione dell’Acquirente, ove questi risieda al di fuori dell’UE o, più in generale, in qualsivoglia nazione che non appartenga alla UE.
11. PATTUIZIONI GENERALI
11.1 La denuncia di vizi di cui agli artt. 7.1 e 8.4 deve essere inviata con descrizione dei vizi e foto attestanti il problema sorto a: Persico S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx XX Xxxxxx – Italy
11.2 I venditori, gli agenti o altre figure simili non hanno l’autorità di garantire ulteriormente, rispetto a quanto qui stabilito, i Prodotti, di prolungare il Periodo di Garanzia o di cambiare, modificare, emendare le condizioni della presente Garanzia salvo che a seguito di istruzioni scritte da parte del rappresentante legale del Fornitore. Questa Garanzia si applica a tutti i Prodotti del Fornitore venduti all’Acquirente a partire dalla data di accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e fino al momento in cui l’Acquirente non riceva una nuova Garanzia firmata dal legale rappresentante del Fornitore.
11.3 L’omissione o il ritardo da parte del Fornitore nell’esercitare i diritti, i poteri o i rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, non deve essere considerato come una deroga alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, né l’esercizio parziale dei diritti, dei poteri o dei rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, può precludere l’esercizio successivo o futuro dei diritti e dei poteri relativi.
11.4 Nel caso una clausola di queste Condizioni Generali di Fornitura, o parte di essa, venga ritenuta illegale, invalida o inapplicabile dal Tribunale competente, le altre clausole o la parte di clausola che non è stata ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, continueranno a regolare i rapporti tra il Fornitore e l’Acquirente relativamente alla vendita dei Prodotti.
11.5 L’Acquirente non può trasferire, trasmettere o in alcun modo cedere i propri diritti derivanti da questa garanzia senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore. Ogni trasferimento, trasmissione o cessione senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore sono nulli e comunque senza validità ed effetto. Questa Garanzia ha effetto ed è vincolante tra il Fornitore e l’Acquirente e i rispettivi legittimi successori ed assegnatari. Eventuali reclami derivanti da questa Garanzia possono essere presentati solo dall’Acquirente e non dai clienti dell’Acquirente o altra parte.
12. RISERVA DI PROPRIETA’
12.1. Fino alla data in cui il Fornitore non abbia ricevuto il pagamento dell’intero prezzo dei Prodotti forniti, tali Prodotti rimarranno di proprietà del Fornitore.
12.2. Se nel corso dello svolgimento della sua attività l’Acquirente dovesse vendere tali Prodotti o nuovi prodotti in cui i Prodotti fornitigli dal Fornitore siano stati incorporati e non dovesse provvedere all’integrale pagamento dovuto, il Fornitore avrà diritto a tutti i proventi fino alla concorrenza del prezzo dovuto dall’Acquirente al Fornitore per la fornitura di tali Prodotti.
12.3 Il Fornitore avrà il diritto di notificare all’Acquirente la revoca del diritto di vendere i Prodotti la cui proprietà, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 12.1, non sia ancora passata all’Acquirente stesso, qualora l’Acquirente sia rimasto inadempiente per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi rispetto al pagamento di qualsivoglia somma dovuta al Fornitore (sia in rispetto di tali Prodotti che di qualsivoglia altra merce o servizio forniti dal Fornitore all’Acquirente).
13. DIRITTO DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
13.1. I diritti d’autore, brevetti, marchi e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale relativo alla fornitura dei Prodotti resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore.
14. INFORMAZIONI RISERVATE E CONFIDENZIALITA’
14.1 Ogni dato, disegno, macchinario o altro materiale e informazione che siano trasmessi dal Fornitore saranno considerati informazioni riservate e confidenziali del Fornitore.
14.2 L’Acquirente s’impegna a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui al precedente articolo 14.1, nonché ogni altro materiale o informazione riservati, di proprietà del Fornitore, ricevuti per scopi ricompresi nell’ambito dell’ordine e s’impegna a non comunicare in nessun modo o a rilasciare tali materiali e informazioni a terzi, senza il previo consenso scritto del Fornitore.
14.3 Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta e orale concernente l’ordine o i suoi dettagli è soggetta al previo consenso scritto del Fornitore.
15. FORO COMPETENTE
15.1. Per qualsiasi lite, controversia derivante da o connessa con i contratti di fornitura dei Prodotti, ovvero con l’interpretazione, l’esecuzione, la validità degli stessi e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, è pattuita in via esclusiva la giurisdizione del giudice italiano e per esso sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bergamo
16. LEGGE APPLICABILE
16.1 I contratti sottoscritti tra il Fornitore e l’Acquirente per la fornitura dei Prodotti nonchè la garanzia e i diritti e gli obblighi dalla stessa derivanti saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana: non vengono tuttavia applicate le norme (italiane) in materia di conflitto di leggi. E’ esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci.
Visto, letto e sottoscritto in data…………………….
Il FORNITORE L’ACQUIRENTE
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le seguenti clausole:
6.3 “Clausola risolutiva espressa”; 6.4 Clausola solve et repete”; 7.1 “Termine di decadenza per esercizio diritto di garanzia”; 7.3 “Accettazione”; 8.4 “Limiti dell’obbligo di garanzia”; 9.3 “Limiti al risarcimento del danno”; 13.1 “Diritto di Proprietà Intellettuale”; 14.1 “Informazioni riservate e confidenzialità; 15.1 “Foro competente”; 16.1 “Legge Applicabile”.
L’ACQUIRENTE
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