Contract
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/2006 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Disciplinare di gara CIG 6462499EDE
CUP J86G15000410006 – CUP J87H15001600009
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta da Laziodisu – Ente pubblico dipendente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito per brevità: Laziodisu o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura aperta di aggiudicazione dell’Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’ art. 59,comma 4 D.lgs. n. 163/2006 e smi avente ad oggetto il “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO”.
Il servizio relativo al presente affidamento è sussumibile sotto la categoria n. 22 - “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo” (CPV 79620000) di cui all’All. II B del Codice dei Contratti Pubblici pertanto l’Amministrazione, ex art. 20 del Codice stesso, è obbligata al rispetto unicamente degli artt. 68, 65 e 225 dello stesso (Si veda in tal senso deliberazione dell’AVCP n. 100 del 21 novembre 2012; determina dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011; parere dell’AVCP AG 32 del 23 settembre 2010).
L’Amministrazione nella formalizzazione della presente procedura di gara, non sarebbe vincolata al rispetto pedissequo della normativa codicistica; tuttavia, la stessa decide di autovincolarsi al suo rispetto solamente per quegli istituti giuridici o per quelle norme espressamente richiamate negli atti di gara (Si veda in tal senso parere dell’AVCP AG 32 del 23 gennaio 2010; deliberazioni dell’AVCP n. 4/2010, n. 36/2009, n. 10/2009 e n. 7/2009).
Per addivenire all’affidamento di cui trattasi, con determinazione direttoriale n. 1146 del 5 novembre 2015, l’Amministrazione ha stabilito di procedere mediante procedura aperta finalizzata alla selezione di un operatore economico da individuarsi mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ed in analogia con l’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.
Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dell’affidamento, sono meglio specificate nel Capitolato d’Oneri, quale parte integrante e sostanziale della presente procedura.
ART. 1 VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA
Il valore (o quantità) stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 11.709.706,99, margine di Agenzie ed Iva compresi, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2018.
Il valore del presente Accordo è stato quantificato sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (margine di Agenzie ed IVA compresi) dettagliati considerando nella seguente tabella anche la presumibile durata degli stessi:
Tab. n. 1
SINGOLO APPALTO SPECIFICO | VALORE PRESUMIBILE COMPLESSIVO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO | VALORE PRESUMIBILE DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO ANNUALITA’ 2016 | VALORE PRESUMIBILE DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO ANNUALITA’ 2017 | VALORE PRESUMIBILE DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO ANNUALITA’ 2018 | |
1 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’ATTIVITA ISTITUZIONALE DI LAZIODISU | € 2.100.00,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 |
2 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TORNO | € 1.635.541,99 | € 849.529,09 | € 786.012,90 | |
3 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PORTA FUTURO | € 7.974.165,00 | € 2.658.055,00 | € 2.658.055,00 | € 2.658.055,00 |
TOTALE | € 11.709.706,99 |
Ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi (articolo richiamato in via
analogica) si precisa che la prestazione principale consiste nel servizio di “Somministrazione lavoro temporaneo a tempo determinato”.
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’affidatario ha l’obbligo di corrispondere a questa Amministrazione la spesa di € 732,00 per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Il singoli appalti specifici che seguiranno al presente Accordo quadro saranno finanziati da Fondi ordinari dell’Amministrazione e da fondi del FSE – POR 2014-2020.
ART. 2 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al seguente indirizzo PEC: xxxx.x.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente per PEC e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Potranno, inoltre, essere formulati entro il giorno 3 dicembre 2015, ore 12,00 e le risposte avverranno entro e non oltre le ore 17,00 del 3 dicembre 2015.
Laziodisu pubblicherà i chiarimenti più significativi e/o eventuali informazioni relative alla presente procedura sul proprio sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
ART. 3 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in data 5 novembre 2015 e pubblicato in data 10 novembre 2015 (2015/S 217-396275).
Il Bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Gare n. 133 del 11 novembre 2015, su un giornale a tiratura nazionale, uno a tiratura locale (luogo di esecuzione del servizio) oltre che nei confronti delle autorità competenti previste in analogia dall’art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi e le ulteriori previste dalla normativa vigente.
Xxxxxxxxx metterà a disposizione, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara;
- Capitolato d’oneri e relativo allegato;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
L’Amministrazione non prenderà in considerazione, ai sensi ed in analogia con l’art. 71, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, le richieste di invio dei documenti di gara.
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere
a), b), c), d), e) e f) del Codice dei contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri Europei costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano in analogia le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena d’esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione dei consorziati a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a pena d’esclusione, a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato Ai sensi ed in analogia a quanto previsto dall’art. 38 comma 1, lett. m) - quater del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l’aggiudicazione della gara stessa, o dopo l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla revoca dell’affidamento.
Ai sensi dell’art. 37 del D. L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del ministero delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei Consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti che per esso concorrono.
ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziari, tecnico-organizzativo e quelli di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi (articolo richiamato per analogia) di seguito indicati.
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del Codice dei Contratti così come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b) della L. n. 135/2012, si precisa, che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di operatori economici affidabili e con esperienza in considerazione alla specificità ed alla natura del servizio.
Requisiti di carattere generale (elencazione non esaustiva):
1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1 del Codice dei contratti;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e smi;
4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
5. che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio;
6. che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del Codice dei Contratti;
Requisiti di idoneità professionale:
7. iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. inerente al settore oggetto della gara. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e smi, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA.
8. di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi in corso di validità (agenzia di tipo generalista);
Requisiti di carattere economico finanziario:
9. idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria, da esibire in ORIGINALE o COPIA CONFORME idonee all’assunzione dello specifico servizio oggetto della procedura di evidenza pubblica;
NB Nello specifico, le attestazioni bancarie devono essere in grado di attestare l’idoneità finanziaria dell’Impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto in questione, poiché l’interesse della Stazione appaltante, non è semplicemente quello di contrarre con un soggetto che sia in generale affidabile, bensì di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dalla stessa e dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto (Si veda in tal senso parere AVCP n. 165 del 21 settembre 2011; Parere Anac n. 18 del 5 agosto 2014)
N.B. Ogni referenza bancaria dovrà, dunque, contenere, a pena d’esclusione, al suo interno il riferimento all’appalto di cui si tratta (si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 27 maggio 2014, n. 2728) indicando es. la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti
con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti/la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto, etc.).
10. fatturato specifico (acquisito mediante l’esecuzione di servizi inerenti l’oggetto della presente gara) relativo agli esercizi 2012-2013-2014 pari ad almeno € 11.709.706,99, margine di Agenzia ed IVA inclusi, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa inerenti1 il settore oggetto della gara.
Per gli affidamenti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) X anni di attività;
Requisiti di carattere tecnico e professionale
11. elencazione contenente l’esecuzione di servizi inerenti al settore oggetto della gara2, prestati nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) con l’indicazione delle date , degli importi e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi.
N.B. Gli importi descritti nell’elencazione (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi di cui al precedente punto 10 e indicati nell’All. 1 come fatturato specifico.
Requisito in analogia con l’art. 43 D. Lgs. n. 163/2006 e smi.
12. possesso della certificazione XX 00000 (Social Accountability 8000 – Responsabilità Sociale 8000) in corso di validità.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara.
1 Sul concetto di inerenza all’oggetto della gara (rinvenibile anche per altri requisiti indicati nel presente Disciplinare) si rinvia a pacifica giurisprudenza che prevede: “Quindi nelle gare pubbliche, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l’oggetto dell’appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settore identici a quelli oggetto dell’appalto o quanto meno ad essi collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 22 settembre 2015, n. 4425).
2 Sul punto si rinvia a costante giurisprudenza che prevede espressamente che: “se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settori identici a quelli oggetto dell'appalto o quanto meno ad essi collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015 n. 4425).
3 La certificazione etica aziendale volontaria, quale standard internazionale, verificabile e applicabile alla quali totalità dei settori produttivi, è volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa, quali il rispetto dei diritti umani della filiera di produzione dei lavoratori (in particolare donne e minori) e dei consumatori, nonché il rispetto della sicurezza e salubrità sul posto di lavoro (Si veda in tal senso deliberazione dell’ANAC n. 28 del 23 febbraio 2011).
Sul legittimità della clausola del disciplinare che prescrive quale requisito di partecipazione il possesso della certificazione XX 0000, anche in riferimento alla natura e peculiarità del servizio oggetto della gara, si veda sul punto: ex multis deliberazione dell’ANAC n. 28 del 23 febbraio 2011; Cons. Stato 12 novembre 2013, n. 5375; Con. Stato 31 maggio 2012, n. 3251).
Nel successivo art. 9 del presente disciplinare (“contenuto della busta A") vengono descritte le modalità richieste relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la presente procedura.
ATTENZIONE:
a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:
a.1) i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 il requisito di idoneità professionale di cui ai punti 7 e 8, il requisito di carattere economico finanziario di cui al punto 9 (referenze bancarie), il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 11 nonché il requisito di cui al punto 12 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
a. 2) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto 10 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:
- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, detto requisito deve essere posseduto, almeno al 40% del valore complessivo del fatturato, dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in analogia con l’art. 275, comma 2 del DPR 207/2010 e smi.
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 34, comma 4 del Codice dei Contratti, di indicare nell’All. 1, a pena d’esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
N.B. Per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico, al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti e parti del servizio da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato specifico nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del servizio che intende svolgere indicata nell’All. 1 del presente Disciplinare4. Infatti, secondo la normativa di settore vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso pubblico di gara non sussiste (né per i lavori, né per i servizi e le forniture) l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI. Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno comunque essere indicate.
4 La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).
N.B. Il fatturato specifico dichiarato dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro complesso dovranno essere comunque almeno pari al fatturato previsto dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara (€ 11.709.706,99 margine di Agenzia ed IVA inclusi).
b) in caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti:
b.1) i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, il requisito di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 7 e 8, il requisito di carattere economico finanziario di cui al precedente punto 9 (referenze bancarie) nonché devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;
b.2) il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 9, il requisito relativo al fatturato specifico, di cui ai precedenti punti 10, il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 11 nonché il requisito di cui al punto 12 devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dagli artt. 35 del Codice dei Contratti e 277 del DPR 207/2010 e smi.
ART. 7 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione nella lingua italiana) presso Laziodisu - Via Xxxxxx xx Xxxxxx, 24/B - 00185 Roma - Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2015, con le seguenti modalità:
- mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
- con raccomandata a mezzo di corriere;
- direttamente a mano con consegna all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sopraindicato.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo di Laziodisu, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L'orario di ricezione del Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lun. al ven. di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Laziodisu ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
N.B. Le offerte devono essere tassativamente presentate entro il termine sopra prescritti in quanto il termine è posto a tutela del fondamentale principio, anche di derivazione comunitaria, della parità di trattamento. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato rispetto del termine di presentazione dell’offerta (Si veda in tal senso Determinazione Avcp n. 4 del 10 ottobre 2012, par. 6)
ART. 8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:
1. un unico plico, contenente 3 buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o ceralacca e firma sui tutti i lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento) (la PEC, autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare tramite tali mezzi tutte le comunicazioni comprese quelle di cui all’art. 79, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici. - In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari);
- data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- la scritta “NON APRIRE - ” contiene offerta relativa alla procedura di gara:
“PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/2006 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO”.
Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena d’esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca e firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria:
- Busta "A", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti amministrativi", dovrà contenere, a pena d’esclusione, i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 9;
- Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo articolo 10;
- Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo articolo 11.
N.B. Costituiscono cause di esclusione le seguenti violazioni:
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.
- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.
Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione:
- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara.
ART. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Detta busta dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti:
A) a pena d’esclusione la garanzia a corredo dell’offerta;
B) la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto;
C) a pena d’esclusione, le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (All. 1 e All. 1 bis del Disciplinare) nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al successivo punto C.5 e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto C.6 (All. 2 e All. 3 del Disciplinare) timbrati e firmati in calce dai dichiaranti indicati nei relativi allegati;
D) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
In caso di partecipazione in RTI o in caso di Consorzio, il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate prima di inviarlo alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila.
Si rammenta che il PASSOE è inviato alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.
E) a pena d’esclusione, le dichiarazioni bancarie di cui al precedente art. 5 punto 9 in originale o copia conforme idonee all’assunzione dello specifico servizio oggetto della procedura di evidenza pubblica;
F) a pena di esclusione la dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
G) il Capitolato d’oneri e relativo allegato (All. A) ed il Disciplinare di gara sottoscritti in calce ad ogni singolo documento (dai soggetti firmatari dell’All. 1) al fine di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta (Si veda in tal senso Cons. Stato 18 settembre 2013, n. 4663; Cons. Stato 20 aprile 2012, n. 2317);
H) ORIGINALE o COPIA CONFORME della certificazione della certificazione XX 0000 (Social Accountability 8000 – Responsabilità Sociale 8000) in corso di validità;
I) ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal disciplinare di gara.
N.B. In caso di RTI e Consorzio la documentazione di cui al presente articolo punto G) dovrà essere timbrata e siglata in calce ad ogni singolo documento dai soggetti firmatari dell’All. 1 del Disciplinare da parte di ogni componente del RTI, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici del servizio.
Dettaglio dei punti sopra elencati A - H:
A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara è richiesta, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta.
Il valore del deposito cauzionale dovrà essere di € 234.194,10.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, nel settore oggetto della gara in analogia e così come previsto dall’art. 75 del Codice dei Contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare a pena d’esclusione in ORIGINALE o COPIA CONFORME al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.
La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
La garanzia dovrà prevedere, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l’espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati dall’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, a seguito dell’aggiudicazione della gara.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione.
Nel caso di depositi in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:
a) assegno circolare intestato a Laziodisu;
b) attestazione di bonifico avente come beneficiario Laziodisu da appoggiare a: Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX) - CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00.
Nel caso di versamento sul c/c intestato a Laziodisu, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, occorre indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui Xxxxxxxxx dovrà effettuare il mandato di pagamento;
La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93);
b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Laziodisu.
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Nel caso di RTI costituita o costituenda dovrà essere effettuato una sola cauzione da parte della capogruppo, ma la fideiussione di cui al precedente punto dovrà essere intestata, a ciascuno componente del RTI.
In caso di Consorzio stabile, la garanzia a corredo dell’offerta deve essere eseguita dal Consorzio, quale unico soggetto interlocutore dell’Amministrazione, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.
In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.
N.B. costituiscono clausole di esclusione:
- la mancata presentazione della garanzia a corredo dell’offerta;
- la garanzia non conforme a quanto stabilito, in analogia, dall’art. 75, comma 4 del Codice dei Contratti e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 0, x.x., xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx di operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la garanzia sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito; si rammenta che nel caso di RTI costituita o costituenda, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese associande;
- la garanzia prestata con modalità non consentite;
- la garanzia prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando o, in mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto, in analogia, dall’art. 75, comma 5, del Codice;
- la garanzia non sottoscritta dal garante.
B) DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE
Dovrà essere presentata, in originale o copia conforme, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale lo stesso si impegna, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in analogia con l’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’affidamento.
C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (All. 1):
I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo “All.1 – Domanda di partecipazione” predisposto dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi ed il requisito in analogia con l’art. 43 D. Lgs. n. 163/2006 e smi necessari per l’ammissione alla gara.
C.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:
1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (altri tipi di società);
2. iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. inerente al settore oggetto della gara.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e smi, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA;
3. di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi in corso di validità (agenzia di tipo generalista);
4. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 – xxx xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del --/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;
5. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lett.
c) del Codice dei Contratti Pubblici nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nell’All. 1 del Disciplinare i nominativi e i relativi dati anagrafici.
Dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nell’All. 1 del Disciplinare e andranno indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione.
6.l’insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011
La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lett.
b) del Codice dei Contratti Pubblici.
7. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice dei contratti;
8. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dovrà essere indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica.
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare il numero la Matricola INPS e il numero P.A.T Posizione. Assicurativa Territoriale, la matricola INAIL, il numero dei DIPENDENTI ed il CCNL applicato;
10. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;
11. Legge n. 68/99: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
12. Legge n. 383/01: che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
13. D.Lgs. 231/01: di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.
C.2) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) che comprovano:
1. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
2. che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’ANAC ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1 ter del Codice dei Contratti Pubblici,
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
4. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno;
5. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
C.3) Ulteriori dichiarazioni:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nel capitolato d’oneri e relativi allegati, negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulteriori atti di gara;
2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell’offerta presentata;
3. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
4. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici; 5.di essere: micro – piccola - media impresa in considerazione delle soglie relative a tale qualificazione contenute nella L. 180/ 20115;
6. di eseguire il servizio mediante l’istituzione di almeno una sede operativa nel Comune dove è ubicata la sede legale dell’Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00/x – 00185 ROMA) e nello specifico al seguente indirizzo: ; (In caso di RTI o di Consorzio, le società raggruppate o consorziate esecutrici dovranno indicare nell’All. 1del disciplinare di gara nell’apposito spazio il medesimo luogo di espletamento del servizio);
7. di essere in possesso della certificazione della certificazione XX 0000 (Social Accountability 8000 – Responsabilità Sociale 8000) in corso di validità;
N.B.1)
La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m- ter) del Codice dei contratti, vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- in caso di concorrente individuale = rappresentante legale e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza6 in caso di società con meno di 4 soci.
Inoltre, la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti, vanno rese individualmente anche dai soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara sopra indicati e qualora esistano dai:
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
5 Si rammenta che ai sensi della legge n. 180/2011 per micro/piccola/media impresa si intende:
Categoria di impresa | Effettivi: unità lavorative-anno (ULA) | una delle due condizioni | ||
Fatturato annuo | Totale di bilancio annuo |
Media < 250 ≤ 50 milioni o ≤ 43 milioni Piccola < 50 ≤ 10 milioni o ≤ 10 milioni Micro < 10 ≤ 2 milioni o ≤ 2 milioni
6 L’espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).
Per tali dichiarazioni, andrà utilizzato l’apposito modulo All. 1/BIS.
N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare, a pena d’esclusione, una apposita dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10).
N.B. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.lgs. n. 163/2006 e smi, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2 dello stesso D. Lgs., obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell’ uno per cento del valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La Stazione appaltante, in tal caso, assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l’Amministrazione non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. (Si veda in tal senso Determinazione dell’Anac n. 1 del 8 gennaio 2015).
N.B. si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza sostanziale del requisito dichiarato.
C.4) Capacità economico – finanziarla e tecnico-organizzativa: di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare, come dettagliati nell’All. 1 del Disciplinare.
C.5) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori dichiarazioni).
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- per i raggruppamenti temporanei, a pena d’esclusione, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
Inoltre si deve dichiarare:
- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, congiuntamente all’All. 1 del Disciplinare vanno rese, le seguenti dichiarazioni sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 con le quali il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei Contratti;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.
In caso di RTI costituendo costituiscono cause di esclusione:
- mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici;
- mancato impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione della gara, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario.
C.6.) AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e smi)
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel Disciplinare di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
In tal caso occorre allegare, a pena d’esclusione:
- Dichiarazione (All. 2 del Disciplinare) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale si attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’affidamento. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del servizio posto a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’Impresa ausiliata (All. 2 del Disciplinare) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia per il concorrente in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
- Dichiarazione (All. 3 del Disciplinare) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
• le proprie generalità;
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
N.B. Si rammenta che l’impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante. N.B. Si rammenta che la dichiarazione di cui si tratta non può avere un contenuto formalmente riproduttivo della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse dei quali la ditta ausiliata è carente (Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 12 novembre 2013, n. 5384).
D) “PASSOE”
Si rammenta che il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
E) DICHIARAZIONI BANCARIE
Si veda l’art. 9 punto E) del presente disciplinare.
F) CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative previste dalla deliberazione – CP del 9 dicembre 2014 e pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx.
L’entità della contribuzione a favore dell’AVCP per ogni singolo Lotto di partecipazione è di seguito riportata:
CIG N. 6462499EDE7 - Importo impresa € 200,00;
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Nel caso di RTI costituita o non ancora costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.
G) IL CAPITOLATO D’ONERI E RELATIVO ALLEGATO (ALL. A) ED Il DISCIPLINARE DI GARA;
Si veda l’ art. 9, lettera G) del presente disciplinare.
H) ORIGINALE o COPIA CONFORME della certificazione della certificazione XX 0000 (Social Accountability 8000 – Responsabilità Sociale 8000) in corso di validità;
Si veda l’ art. 9, lettera H) del presente disciplinare.
ART. 10 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
LA BUSTA “B” dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, la seguente documentazione:
1. Una Relazione tecnica composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione (criteri: A, B e C) esposti nell’art. 13 del presente Disciplinare i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa.
La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta.
La suddetta Relazione Tecnica:
7 Il CIG correlato all’Accordo Quadro sarà lo stesso per ogni appalto specifico formalizzato con il medesimo operatore economico così come previsto dalle FAQ dell’ANAC sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” – par. A 32 che prevede espressamente che: “Se, invece, il soggetto che stipula l’accordo quadro è anche parte degli appalti a valle dell’accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni faranno riferimento al codice CIG relativo all’Accorso (vedi determinazione n. 4/11, par. 6.4)”.
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 20 (venti) (il medesimo numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata fronte/retro);
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;
Le modalità con le quali la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta tecnica è indicata nel successivo art. 13.
L’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante/procuratore in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio
N.B. Nella Busta “B” congiuntamente alla Relazione Tecnica, potranno essere inseriti eventuali depliant illustrativi, schede tecniche, curriculum dei formatori, etc. utili alla chiarezza del proposta tecnica offerta.
N.B. La regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).
In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d’esclusione, l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
ART. 11 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
LA BUSTA “C” dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, la seguente documentazione:
- l'offerta economica predisposta secondo l’All. 4, contenente l’indicazione del moltiplicatore unico offerto da applicare a tutte le tariffe orarie dei livelli di inquadramento indicati nell’All. A del Capitolato d’ Oneri8.
Il punteggio massimo di 40 verrà attribuito all’Agenzia che offrirà il moltiplicatore più basso, mentre alle altre Agenzie sarà attribuito un punteggio minore determinato con le modalità indicate nell’art. 13 del presente Disciplinare.
8 Considerato la specificità del presente appalto (All. II B del D. Lgs. n. 163/2006 e smi), sulla facoltà della Stazione appaltante di non auto-vicolarsi alla richiesta nell’Offerta economica dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, si rinvia sul punto al pacifico orientamento che prevede espressamente che: “ la mancata specificazione degli oneri della sicurezza nelle offerte relative ad appalti di cui all’all. IIB non può comportare l’automatica esclusione dalla gara, che potrà essere comminata solo ove la stazione appaltante si sia autovincolata, nel bando, al rispetto degli artt. 86, comma 3 bis e 87 comma 4” (Si veda Cons. Stato n. 4510/2012; Si veda altresì parere ANAC n. 67 del 10 aprile 2014).
I costi di cui all’All. A del Capitolato comprendono gli oneri retributivi spettanti al lavoratore somministrato (comprensivi di tutti i ratei, ex festività, ratei permessi retribuiti, ferie, tredicesima mensilità, ratei TFR ed ogni altro diritto derivante al lavoratore e conseguente all’applicazione del CCNL e della contrattazione decentrata integrativa in essere per i dipendenti dell’Amministrazione. I costi riportati nella tabella di cui all’All. A del Capitolato non comprendono il valore dei buoni pasto, le festività infrasettimanali che verranno fatturate all’Amministrazione prendendo a riferimento le tariffe dell’All. A del Capitolato esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori ed eventuali prestazioni di lavoro straordinario).
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante/procuratore in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio
L’offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
N.B. Saranno presi in considerazione i “moltiplicatori unici” con il limite di 3 cifre decimali dopo la virgola, pertanto nell’ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un’offerta con 4 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.
N.B. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione
N. B. Non saranno valutate (con conseguente esclusione dalla procedura di gara) le offerte economiche con moltiplicatore unico superiore a 1,11.
N.B. Non saranno valutate (con conseguente esclusione dalla procedura di gara) le offerte economiche con moltiplicatore unico pari a 0.
ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione mediante procedura aperta, ai sensi ed in analogia degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei contratti:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo | |
1 | Offerta tecnica | 60 |
2 | Offerta economica | 40 |
TOTALE | 100 |
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati nel successivo art. 13 del presente Disciplinare. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica (somma dei punteggi per ciascun criterio) ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo art. 13.
Laziodisu si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
In caso di parità di punteggio delle offerte, risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata quella che avrà ottenuto il punteggio più alto nell’Offerta economica.
In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l’Amministrazione, nel rispetto dei termini indicati nell’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Laziodisu né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.
ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite da un’apposita Commissione, nominata in analogia alle disposizioni previste dall’art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici. La Commissione, in conformità alle disposizioni contenute negli atti di gara e nei documenti di riferimento, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà congiuntamente le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
Prima fase
L'apertura della busta “A” avverrà, in seduta pubblica xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/x – 00000 Xxxx.
La prima seduta aperta al pubblico si terrà il giorno 9 dicembre 2015, ore 10,00 presso la sede di Xxxxxxxxx (xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/x – 00000 XXXX).
Le ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate e pubblicate sul sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx –
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. Pertanto, la Stazione appaltante è
esonerata ad inviare con ulteriori mezzi le comunicazioni relative alle sedute pubbliche che si effettueranno.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, in qualsiasi forma partecipino, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente e qualora diverso dal legale rappresentante, dovrà essere munito di delega con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del Legale Rappresentante della società di riferimento.
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:
- verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B” e “C”;
- apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi.
Seconda fase
Nella stessa seduta pubblica di espletamento della prima fase, o in successive sedute pubbliche la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
- elencazione degli operatori economici ammessi;
- apertura della busta “B” ed esame volto soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti dando lettura del solo titolo degli atti rinvenuti. La Commissione, successivamente, in una o più sedute riservate, valuterà nel merito le offerte tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Terza fase
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta pubblica per dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche (somma dei punteggi attribuiti per ciascun ciriterio di valutazione A. B e C di seguito indicati) e per procedere all’apertura delle buste “C”, alla lettura del moltiplicatore unico offerto dai concorrenti ed alla conseguente attribuzione del punteggio in base alla formula prevista dal presente disciplinare relativa alla valutazione dell’offerta economica.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Infine, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria9 sommando i punteggi conseguiti per l’offerta tecnica (sommatoria dei punteggi attribuiti per i criteri A, B e C) e per quella economica di ciascun concorrente (dopo l’applicazione dell’istituto della riparametrazione come di seguito previsto) con il limite di 3 cifre decimali dopo la virgola.
9 Considerato la specificità del presente appalto (All. II B del D. Lgs. n. 163/2006 e smi), sulla facoltà della Stazione appaltante di non auto-vicolarsi ad esperire il sub procedimento dell’anomalia dell’offerta, si rinvia sul punto al pacifico orientamento che prevede espressamente che: “Pertanto, salvo casi in cui la stessa Amministrazione ad autovincolarsi nella lex specialis di gara, la procedura di affidamento del servizio in argomento non è soggetta all’obbligo di verifica di congruità delle offerte previsto dall’art. 86 del medesimo Codice” (Si veda sul punto parere ANAC AG 32 del 23 settembre 2010; Parere ANAC n. 79 del 9 maggio 2013).
N.B. L’Amministrazione, per motivi di interesse pubblico o nel caso di mancato affidamento dei progetti finanziati con il FSE – POR 2014/2020 da parte dell’Autorità di Xxxxxxxx, avrà la facoltà di revocare la presente procedura fino all’aggiudicazione definitiva senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretese economiche10.
N.B. Al fine del rispetto del principio di buona amministrazione dell’azione amministrativa ed al fine di dare continuità e/o avviare la realizzazione dei progetti finanziati dal FSE, l’Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contratto e dunque di consentire l’esecuzione del servizio anche nelle more dello stand still period ai sensi ed in analogia con l’art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/200611.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (elementi di natura qualitativa)
L’attribuzione del punteggio tecnico (punti 60), avverrà in base ai seguenti criteri:
CRITERI TECNICI | Punteggio massimo |
A. Organizzazione e gestione del servizio di somministrazione del personale | 20 |
B. Metodi di selezione e reclutamento del personale | 10 |
C. Formazione del personale | 30 |
Soglia di sbarramento
Ai sensi ed in analogia con l’articolo 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa non siano superiori a punti 31. (Si veda in tal senso la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 – par.10.2).
Per i criteri sopra indicati la Commissione giudicatrice dovrà tener conto dei seguenti criteri motivazionali:
- Criterio A – Organizzazione e gestione del servizio di somministrazione del personale:
10 Sulla possibilità di revocare la gara di appalto fino all’aggiudicazione definitiva si rinvia a pacifica giurisprudenza che stabilisce che: “Nelle gare pubbliche l’aggiudicazione provvisoria è atto infraprocedimentale, ad efficacia interinale, ex se inidoneo a sostanziare affidamento alcuno nella stipulazione del contratto. Sicché, fino a che non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è abilitata ad adottare atti d’autotutela al fine di riesaminare funditus il procedimento di gara già espletato” (Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956).
11 L’art. 11, comma 9 prevede espressamente che: “Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
Saranno valutate le soluzioni organizzative ed operative che l’Agenzia si impegna ad adottare al fine di fornire un servizio efficiente per l’Amministrazione.
- Criterio B - Metodi di selezione e reclutamento del personale:
Saranno valutate le modalità di reclutamento e selezione del personale con particolare attenzione ai canali di reclutamento, alle procedure di selezione, etc. anche in riferimento ai profili professionali.
- Criterio C – Formazione del personale
Sarà valutata la proposta formativa nella quale dovranno essere indicati i tempi, le modalità del programma di formazione, l’eventuale utilizzo di mezzi tecnologici, la qualità della didattica e dei docenti per la formazione iniziale dei prestatori di lavoro e la proposta per la formazione continua degli stessi nell’arco contrattuale, in riferimento ai profili professionali richiesti dall’Amministrazione.
N.B. Per i punteggi da attribuire ai criteri di natura tecnica sopra menzionati da parte della Commissione, sono stati previsti sette giudizi da attribuire criteri oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione al singolo criterio di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale dei punti massimi per lo stesso criterio previsti e segnatamente:
Eccellente Ottimo
Più che adeguato Adeguato Parzialmente adeguato Scarso
Inadeguato
A questi giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare ai singoli criteri:
Eccellente 100%
Ottimo 80%
Più che adeguato 60% Adeguato 50%
Parzialmente adeguato 40%
Scarso 20%
Inadeguato 0%.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (elementi di natura quantitativa)
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 40 punti.
Il punteggio economico (PE) assegnato a ciascuna offerta sarà calcolato sulla base della seguente formula:
P off (min) x Pmax
P = ——————————
Poff
Dove:
P = punteggio da attribuire al concorrente
Poff ( min) = migliore offerta (moltiplicatore più basso)
P max = punteggio massimo attribuibile = 40 quaranta
P off = offerta (moltiplicatore ) offerto dal concorrente preso in esame
- “Riparametrazione”:
La presente procedura di gara al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione sotto elencati, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (Si veda in tal senso anche la determinazione AVCP n. 7 del 24 novembre 2011 – par. 5.2; Cons. Stato 12 giugno 2009, n. 3716).
La “riparametrazione” dei punteggi relativi unicamente all’Offerta Tecnica non deve comprendere quelli dei concorrenti che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo (minimo punti 31).
Considerato che la stazione appaltante prevede sia una soglia di sbarramento al punteggio tecnico che la “riparametrazione”, la successione delle operazioni di gara, comprendendo anche le prescrizioni sopra previste, sarà la seguente:
1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento (soglia prevista dal presente Disciplinare);
3. valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi dopo la precedente fase sub 2) ed assegnazione del relativo punteggio;
4. applicazione della riparametrazione;
5. formazione della graduatoria provvisoria di gara ottenuto sommando i punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e quelli conseguiti per l’offerta economica per ciascun concorrente con il limite di 3 cifre decimali dopo la virgola.
ART. 14 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara anche quelli indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2 del Codice dei Contratti.
A tal proposito, in analogia con l’art. 48, comma 2 del Codice dei contratti, saranno sottoposti a verifica con le modalità sottoindicate, l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria12.
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
I requisiti speciali di partecipazione dovranno essere comprovati attraverso la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante a mezzo del sistema AVCpass comprovante l’esecuzione di servizi inerenti al settore oggetto della gara, prestati nell’ultimo triennio (2012-2013-2014):
- per i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- per i servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
Qualora a seguito di tale adempimento, la Stazione appaltante ritenga non idonea o non conforme a quanto richiesto dal Capitolato d’Oneri, in analogia all’art. 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, la stessa deciderà di non procedere all’aggiudicazione definitiva.
Nell’ipotesi che l’affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’affidamento sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
12 La disposizione non si applica al concorrente che segue in graduatoria se questi rientra nella definizione di micro/piccola/media impresa, ai sensi della L. 180/2011, così come dichiarato nell’All. 1 del presente Disciplinare da concorrente stesso.
- garanzia fideiussoria, ai sensi e con le modalità indicate dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs.163/06 di €
1.170.970,60.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante- sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, nel settore oggetto della gara in analogia a quanto previsto dall’art. 75 del Codice dei Contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare a pena d’esclusione in ORIGINALE o COPIA CONFORME al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.
- comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- modello dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA (inviati al momento opportuno dalla Stazione appaltante);
- modello autocertificazione informativa antimafia (inviati al momento opportuno dalla Stazione appaltante);;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante.
L’Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell’art. 16 bis introdotto dalla Legge n. 2/2009 di conversione del D. L. n. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell’affidatario nei confronti dei propri dipendenti.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
ART. 15 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Xxxxxxxxx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).
ART. 16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Relativamente alle clausole di esclusione, si rinvia a quanto previsto dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’ANAC, dalla Determinazione dell’ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015 e dai successivi provvedimenti/comunicazioni dell’ANAC che si considerano comunque prevalenti sulla lex specialis.
Timbro e firma per accettazione