REGOLAMENTO COMUNALE
Comune di Vigone
Provincia di Torino
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE FORNITURE DI SERVIZI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
(Ai fini del presente regolamento, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).
SOMMARIO
Art. | OGGETTO | Art. | OGGETTO |
CAPO I | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Modalità di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro Ordinazione Amministrazione diretta Cottimo fiduciario Preventivi Scelta del preventivo Inadempienze Cauzione Verifiche Pagamenti Contenzioso CAPO IV NORME FINALI Tutela dei dati personali Norme abrogate Pubblicità del regolamento Casi non previsti dal presente regolamento Rinvio dinamico Entrata in vigore | |
NORME GENERALI | |||
1 | Oggetto del regolamento | ||
2 | Limiti di applicazione | ||
3 | Sistemi di esecuzione | ||
CAPO II | |||
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI | |||
4 | Elenco degli operatori economici | ||
5 | Requisiti per l’iscrizione nell’elenco | ||
6 | Formazione dell’elenco | ||
7 | Aggiornamento dell’elenco | ||
8 | Cancellazione dall’elenco | ||
9 | Procedura per la cancellazione | ||
10 | Invito di partecipazione alla gara | ||
CAPO III | |||
PROCEDURE PER LE FORNITURE DI SERVIZI | |||
11 | Individuazione degli interventi | ||
12 | Esecuzione in economia in casi particolari | ||
13 | Acquisto di servizi in maniera autonoma | ||
14 | Modalità di affidamento di servizi per importi pari o | ||
superiori a 40.000 euro |
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all’art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l’acquisto di servizi in economia.
2. Per l’esecuzione di lavori e per l’acquisto di beni in economia, trovano applicazione gli appositi regolamenti.
Art. 2
Limiti di applicazione
1. La procedura per l’acquisizione in economia di servizi è ammessa, per importi inferiori a 211.000 euro, IVA esclusa.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, che possa considerarsi unitaria, in più forniture.
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisto in economia di servizi è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obbiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.
Art. 3
Sistemi di esecuzione
1. L’acquisizione di servizi in economia può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di servizi avvengono mediante affidamento a soggetti individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal comune ai sensi del successivo capo II.
CAPO II
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Art. 4
Elenco degli operatori economici
(art. 125, cc. 11 e 12 del codice dei contratti)
1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, commi 11 e 12, del codice dei contratti, l’elenco degli operatori economici per l’affidamento delle forniture di servizi in economia mediante cottimo fiduciario.
2. L’istituzione dell’elenco ha come finalità l’essere uno strumento di supporto per l’ufficio tecnico comunale nell’effettuazione delle procedure per l’affidamento dei servizi in economia, non vincolante in quanto il responsabile del procedimento può, nell’ambito della procedura di gara, inserire operatori economici non facenti parte del citato elenco.
Art. 5
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
1. Gli operatori economici, per ottenere la iscrizione nell’elenco devono dimostrare di essere iscritti alla camera di commercio per la categoria del servizio da fornire o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (art. 39, comma 1, del codice dei contratti).
2. Il requisito può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 6 Formazione dell’elenco
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comune pubblica apposito avviso all’albo pretorio e sul sito internet del comune stesso invitando gli operatori economici a presentare istanza per la iscrizione nell’elenco di cui al precedente art. 4.
2. L’avviso contiene:
– le modalità ed il termine di presentazione delle istanze;
– la documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
3. Entro il 15 dicembre successivo gli operatori economici interessati presentano domanda di iscrizione nell’elenco per la fornitura di servizi attinenti alla/alle categoria/e che intende eseguire.
Art. 7 Aggiornamento dell’elenco
1. Annualmente, entro il 30 gennaio dell’anno successivo, il comune provvede all’aggiornamento dell’elenco, con l’inserimento delle nuove iscrizioni.
Art. 8 Cancellazione dall’elenco
1. La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 5, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell’interessato.
Art. 9
Procedura per la cancellazione
1. Nella fase di aggiornamento dell’elenco verranno cancellate d’ufficio senza darne comunicazione alle ditte che non si sono riproposte per l’inserimento nell’elenco.
Art. 10
Invito di partecipazione alla gara
1. Gli operatori inseriti nell’elenco possono essere invitati, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
CAPO III
PROCEDURE PER LE FORNITURE DI SERVIZI
Art. 11 Individuazione degli interventi
1. I servizi che possono essere affidati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
a) manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; rilegatura di libri;
b) pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni dell'amministrazione;
c) manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio;
d) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; manutenzioni per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature;
e) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
g) spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; riparazione, manutenzione e noleggio di computers e da calcolo e di apparecchiature cifranti; servizi di microfilmatura;
h) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;
i) spese per accertamenti sanitari;
j) spese per onoranze funebri;
k) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; spese per i musei;
l) spese per il funzionamento delle mense;
m) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria;
n) confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento;
o) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
p) forniture di servizi per il mantenimento di indigenti;
q) fornitura di servizi per centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
r) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
s) manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
t) visite mediche e accertamenti sanitari in genere;
u) spese per servizi casuali e di rappresentanza;
v) spese minute, per manutenzioni non previste nelle precedenti lettere.
Art. 12
Esecuzione in economia in casi particolari
1. Ai sensi dell’art. 125, comma 10 del codice dei contratti, il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l’importo:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare i servizi di un contratto in corso, ivi non previsti, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 13
Acquisto di servizi in maniera autonoma
1. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, questo comune, limitatamente ai servizi ivi inclusi:
- prima di attivare un’autonoma procedura il responsabile del procedimento deve verificare se l’acquisizione del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di CONSIP S.p.A. o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti; in caso affermativo, trasmette l’atto di adesione all’acquisto;
- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l’acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. Non soggiacciano alla disciplina di cui al comma precedente:
a) i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;
b) l’esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate;
Art. 14
Modalità di affidamento di servizi per importi pari o superiori a 40.000 euro
1. Per servizi di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero nei casi previsti dal precedente art. 12, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ai sensi del precedente capo II.
Art. 15
Modalità di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro
1. Per servizi inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
2. E' consentito, altresì, in relazione anche alla determinazione dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29 marzo 2007, n. 4, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, di tutti i servizi tecnici, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura, per prestazioni di importo inferiore a € 40.000, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del codice dei contratti e s.m.i.. Il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa;
3. L’esecuzione dei servizi previsti dai commi 1 e 2 è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento;
4. E’ consentito al Responsabile del procedimento, qualora il servizio di cui necessita non è reperibile in Consip S.p.A., ricorrere alla procedura del buono d’ordine per importi fino ad € 500,00 IVA esclusa.
Art. 16 Ordinazione
1. L'ordinazione dei servizi deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, come individuato dai precedenti artt. 14 e 15.
Art. 17 Amministrazione diretta
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso.
Art. 18 Cottimo fiduciario
1. Sono affidati con il sistema del cottimo fiduciario i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.
2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 19 Preventivi
1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l’entità dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 14.
2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.
Art. 20
Scelta del preventivo
1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. I preventivi pervenuti saranno oggetto di valutazione di congruità a cui farà seguito la redazione di un verbale.
Art. 21 Inadempienze
1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 22 Cauzione
1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura di servizio da eseguire non superi la somma di € 40.000.
Art. 23 Verifiche
1. I servizi di cui all'art. 1 debbono essere sottoposti a verifica della qualità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.
2. Per i servizi il cui importo di spesa non superi € 40.000, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal responsabile del servizio, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.
Art. 24 Pagamenti
1. Le fatture e le note relative alla esecuzione dei servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al regolamento comunale di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.
2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa.
Art. 25 Contenzioso
1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti per la esecuzione di servizi trovano applicazione:
a) LA TRANSAZIONE di cui all’art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell’accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
b) L’ACCORDO BONARIO di cui all’art. 240 del codice dei contratti.
c) RICORSO al Giudice Ordinario.
Art. 26
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 27 Norme abrogate
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 28 Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all’organo di revisione.
Art. 29
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali.
Art. 30 Rinvio dinamico
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 31 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.