COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
COMUNE DI PONTE SAN XXXXXX
Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxx (Xx)
Rep. atti n. 2635
CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2018/2019 AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 LEGGE N. 381 DEL 08.11.1991
CIG: 7403616931
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, addì 5 del mese di giugno, in Ponte San Xxxxxx, nella Residenza comunale
AVANTI A ME
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Segretario comunale del Comune di Ponte San Xxxxxx, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell’art. 97 Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 ed a norma dell’art.
62 comma 5 dello Statuto comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti,
SONO COMPARSI
- dott. arch. Xxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile Area 2.02 del Settore 2, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene in questo atto, in esecuzione di quanto prevede l’atto di gestione del personale n. 920-26 del 23.12.2017, in rappresentanza e per conto del COMUNE DI PONTE SAN XXXXXX, nel seguito denominato “Stazione appaltante” - P.I. 00250450160;
- Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bergamo il 12.04.1972 e residente in Xxxxxxx (Xx) Xxx Xx Xxxxx x. 00, legale rappresentante della ditta L’ALBERO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Almenno San Salvatore (Bg) Via Ponte della Regina snc, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al n. 01050660164 – numero REA XX- 000000 ed all’Albo regionale delle cooperative sociale sezione “B” al foglio 23 numero progressivo 46 - P.I. 01050660164,
al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 comma 1 Legge n. 381/1991 e s.m.i., in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5 Legge n. 381/1991 e s.m.i.
Detti comparenti, della cui identità personale mi sono accertata mediante conoscenza personale per l’arch. Xxxx Xxxxxxxx ed esibizione di un documento di riconoscimento per il signor Xxxxxxx Xxxxxxx, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
VISTI
gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 Legge n. 381/1991 e s.m.i. e l’art. 29 comma 3 Legge Regionale n. 1/2008;
PREMESSO CHE
- in conformità all’articolo 5 comma 1 Legge n. 381/91 e s.m.i., l’Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 26.02.2016 ha ritenuto di procedere alla stipula di una convenzione, con una Cooperativa sociale;
- con l’affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l’Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi:
1. favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale per persone svantaggiate;
2. creare opportunità di lavoro per persone indicate dalla Legge n. 381/91 e s.m.i.;
- la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che la Cooperativa garantisce il personale qualificato di cui l’ente non dispone, nonché esperienza consolidata sul territorio per l’attuazione del servizio in oggetto;
- a seguito di gara espletata con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel” è stata formulata proposta di aggiudicazione per il servizio in oggetto a L’ALBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, come da Report della procedura n. 94851913 in data 19/20.03.2018 e da Verbale della commissione in data 19.03.2018, depositati agli atti;
- con determinazione CUC n. 4 del 29.03.2018 il servizio in oggetto è stato aggiudicato a L’ALBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
- è stato pubblicato all’albo online l’avviso dell’esito della suddetta gara;
- è stata presentata dal legale rappresentante dell’appaltatore dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/00 in ordine al possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a Euro 150.000,00 ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011;
- per la sottoscrizione della presente convenzione sono state eseguite le verifiche relative all’iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ed alla regolarità contributiva (DURC) e tutte sono risultate regolari e/o negative;
- La Cooperativa ha inoltre dichiarato:
- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) individuando le figure di sicurezza aziendali;
- che il responsabile del servizio è Xxxxx Xxxxx;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - PREMESSA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Ponte San Xxxxxx, come sopra rappresentato, affida a L’ALBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, che come sopra rappresentata accetta, l’appalto del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2018/2019 AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 LEGGE N. 381 DEL 08.11.1991.
I servizi oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico, integrato dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, che si richiamano nella presente convenzione, anche se non materialmente allegati.
ARTICOLO 3 – DURATA
La convenzione ha durata dalla data di inizio attività sino al 31.12.2019. ARTICOLO 4 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative sociali al foglio 23 numero progressivo 46 e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dall’art. 4 Legge n. 381/1991.
La Cooperativa sociale si impegna, altresì, a mantenere la percentuale di
lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 Legge n. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.
ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
L’Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il geom. Xxxx Xxxxxx, cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo.
ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI
Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l’Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto dall’Ufficio Tecnico comunale e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate dall’Ufficio Servizi sociali del Comune, quale responsabile sociale degli inserimenti.
ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO
L’Ente si impegna a riconoscere per le attività convenzionate il corrispettivo di Euro 73.970,49 oltre IVA 22% (compresi Euro 2.000,00 oltre IVA 22% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per l’anno 2018 e l’importo di Euro 73.970,49 oltre IVA 22% (compresi Euro 2.000,00 oltre IVA 22% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per l’anno 2019, e pertanto per l’importo complessivo per il biennio di Euro 147.940,98 oltre IVA 22%.
La contabilizzazione avverrà per stati di avanzamento sulla base del programma degli interventi secondo programma concordato con l’Ufficio tecnico.
L’Ente si riserva la facoltà di variare tale importo, in aumento o in diminuzione, senza che la Cooperativa pretenda compensi di alcun genere.
In caso di ritardi nei pagamenti, l’Ente si impegna a versare alla Cooperativa
sociale gli interessi di legge.
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi ordinari/programmati o d’inadempimento sarà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, da detrarsi sul corrispettivo dovuto per il periodo di riferimento.
ARTICOLO 8 – NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine l’appaltatore, con riferimento al servizio identificato con CIG 7403616931, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, del succitato art. 3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno verificare rispetto ai dati trasmessi. Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si applicano le sanzioni stabilite.
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa sociale si impegna:
a) ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività;
b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell’attività;
g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall’Ente e per tutta la durata della convenzione, in misura di una persona ogni Euro 50.000,00 di lavoro, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto k);
h) ad assumere una persona per 22 ore settimanali, individuata dal Comune di concerto con la Cooperativa, che sia quotidianamente presente sul territorio
comunale, a disposizione dell’ufficio tecnico per lo svolgimento di attività in prevalenza analoghe a quelle di cui al presente contratto, da svolgere in autonomia;
i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato speciale, che costituisce parte integrante alla presente convenzione anche se non materialmente allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
k) a trasmettere all’Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.
La Cooperativa, in sede di gara, ha offerto:
- gestione delle aiuole di Via Garibaldi (fronte palazzo comunale), con 5 tagli erba annui e pulizia generale dell’area, raccolta autunnale foglie, spollonatura basale alberi, eliminazione vegetazione spontanea all’interno del tappeto erboso e lungo i cordoli dei vialetti e delle aiuole;
- gestione delle fioriere ubicate agli ingressi del palazzo comunale, sotto il porticato del palazzo ed in Via Garibaldi, con una lavorazione del terreno, periodiche spuntature ed eliminazione parti secche, nonché con sostituzione delle piantine morte o danneggiate o asportate per atti vandalici, verniciatura e sistemazione delle fioriere;
- servizi migliorativi: interventi di abbattimento di 5 alberi secchi e/o deperenti con altezza fino a 12 metri, con pulizia giornaliera del cantiere, trasporto in discarica del materiale di risulta; fornitura di due corone d’alloro annue da
posizionare davanti al monumento dei caduti, in occasione delle ricorrenze civili del 25 aprile e del 4 novembre; taglio gratuito dell’erba, qualora necessario, nei parchi indicati nell’offerta tecnica; utilizzo di carburanti ecologici, di attrezzatura elettrica a batteria, gestione materiale di risulta.
ARTICOLO 10 – SOCI VOLONTARI
Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell’esecuzione dell’attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della Legge 381/91, dei soci volontari di cui all’allegato elenco nominativo.
La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell’espletamento delle attività di cui alla convenzione.
ARTICOLO 10 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell’Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.
Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.
ARTICOLO 11 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI
Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.
Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni,
trasmesse anche alla Cooperativa sociale. ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO – CONSORZI
È vietata, da parte della Cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto.
In materia di subappalto si richiamano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali”, informa la società che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente atto solo per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La Cooperativa dichiara di essere informata circa i diritti di cui all’art. 7 del decreto citato. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore; Responsabile del trattamento dati il Dirigente del Settore 2.
ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’Ente per oltre sei mesi dalla scadenza, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l’eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell’obiettivo sociale.
Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 comma 2 codice civile, a mezzo raccomandata a.r.
È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bergamo.
ARTICOLO 16 – CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia della regolare esecuzione dell’attività la Cooperativa sociale costituirà una cauzione definitiva di Euro 14.794,10 pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio, a mezzo di fidejussione assicurativa n. 2018/13/6397253, rilasciata da Italiana Assicurazioni spa in data 09.04.2018.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, l’Ente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi la Cooperativa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine fissato.
La Cooperativa ha altresì prodotto Polizza assicurativa RC n. 2016/30/6144438
rilasciata dalla Italiana Assicurazioni spa, con premio versato sino al 31.01.2019.
ARTICOLO 17 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per il presente contratto la Cooperativa aggiudicataria elegge domicilio presso la sede di Almenno San Salvatore (Bg) Via Ponte della Regina snc.
ARTICOLO 18 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che resta a carico del Comune.
ARTICOLO 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Le parti, in base alle risultanze della dichiarazione sostitutiva della Cooperativa e della comunicazione della Provincia di Bergamo in data 27.03.2018, danno atto che la Cooperativa medesima non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge
n. 68/1999, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili.
ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 è parte integrante del presente contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.), anche se non materialmente allegato e depositato agli atti.
Il presente atto, formato per la stipula in modalità elettronica, è stato redatto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia ed in parte da me, Segretario, su tredici pagine a video. Il presente contratto viene da me, Xxxxxxxxxx, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me Segretario comunale ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
COMUNE DI PONTE SAN XXXXXX IL RESPONSABILE AREA 2.02
dott. arch. Xxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
L’ALBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell’amministrazione digitale (CAD).
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Imposta di bollo esente ai sensi dell’art. 16 – allegato B - DPR n. 642/1972