NORME CONTRATTUALI
NORME CONTRATTUALI
Capo I – CONDIZIONI GENERALI
In caso di sottoscrizione da parte del Cliente di un precedente contratto con la Società per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione, la sottoscrizione del presente modulo contrattuale e delle relative Norme Contrattuali di seguito riportate, determina l’in- tegrale sostituzione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1231, c.c., delle pattuizioni precedentemente concordate per la regolamentazione dei predetti servizi, ferma la continuità del rapporto stesso.
Art. 1. - Correttezza - Riservatezza
1. Le attività di cui al presente contratto sono svolte dalla Società nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori. La Società adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.
2. Tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, saranno trattate dalla Società, anche tramite i propri Private Banker, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto nell’apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Art. 2. - Offerta Fuori Sede - Web Collaboration
1. Nell’attività di Offerta Fuori Sede di Prodotti Finanziari e di servizi di investimento nei confronti della clientela al dettaglio, la Società si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Private Banker).
2. In caso di Offerta Fuori Sede l’efficacia dei contratti di collocamento di Prodotti Finanziari o del servizio di gestione di portafogli nei confronti del Cliente al dettaglio è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. La medesima disciplina si applica anche al servizio di negoziazione per conto proprio, per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013. Entro il suddetto termine di sette giorni, il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo a mezzo telegramma a IW Private Investments SIM S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx o al Private Banker.
3. I clienti che abbiano sottoscritto con Fideuram un contratto di “Apertura di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento” e che abbiano aderito ai Servizi Online di Fideuram possono ricevere, nell’ambito delle tecniche di comunicazione a distanza previste nella Parte Sesta del predetto contratto, sempre mediante il Private Banker di riferimento, la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, anche evoluta (Servizio Sei / Sei versione Private).
4. L’ operatività di cui al precedente comma, denominata “Web Collaboration” è utilizzabile accedendo ai Servizi Online di Fideuram tramite internet e tramite le applicazioni mobili messe a disposizione dalla stessa Fideuram ai clienti della Società.
La Web Collaboration consente al Cliente – in una sezione a lui riservata - di consultare, accettare o rifiutare le raccomandazioni personalizzate elaborate nel rispetto di quanto previsto nell’art. 12, ovvero le proposte del Servizio Sei / Sei versione Private, elaborate dalla Società e presentate dal Private Banker di riferimento. Nella stessa sezione il Cliente può altresì dare esecuzione alle operazioni da lui espressamente richieste, nonché ad altre disposizioni e dichiarazioni non rientranti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di inve- stimenti. Per ciascuna operazione consigliata o per l’esecuzione delle ulteriori operazioni e disposizioni sopra indicate (composte da un singolo contratto/ordine o da una pluralità di contratti/ordini) è messa a disposizione del Cliente tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale correlata. Nell’operatività tramite “Web Collaboration”, inoltre, la Società rende accessibile al Cliente una “nota contenente le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza nei servizi finanziari”, nella quale è indicata tra l’altro l’esistenza o meno del diritto di recesso, di cui all’art. 67-duodecies del D. Lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del Consumo).
Art. 3. - Modalità di firma dei documenti - Invio di comunicazioni
FA C - S I MI L E
0.Xx Società, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compa tibili con i sistemi operativi della Società. In caso di utilizzo da parte del Cliente di sistemi operativi della Società che prevedono esclusivamente documenti informatici, le sottoscrizioni avvengono utilizzando gli strumenti di firma elettronica – anche di tipo grafometrico – messi a disposizione dalla Società, previa accettazione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto.
2. Nell’ambito della Web Collaboration di cui al precedente articolo, in particolare, la sottoscrizione dei documenti avviene mediante l’inserimento dei Codici di accesso ai Servizi Online di Fideuram, che costituisce una firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password), con pieno valore di scrittura riconosciuta dal Cliente, anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Società commercializza i prodotti/servizi, che abbiano aderito al medesimo sistema di firma. I termini e le condizioni del predetto servizio di firma di tipo OTP, le relative caratteristiche tecniche, il dettaglio dei documenti sottoscrivibili e l’elenco delle società che hanno aderito allo stesso sistema sono contenuti nelle norme contrattuali relative ai Servizi Online e nella relativa Guida ai Servizi, disponibile sul sito di Fideuram.
3. Le comunicazioni dal Cliente alla Società inerenti il presente contratto possono essere fatte pervenire, oltre che alla sede legale, presso una filiale di Fideuram S.p.A. o presso gli Uffici di IW Private Investments SIM S.p.A.
– Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fatte salve diverse indicazioni date di volta in volta, in forma tracciabile, dalla Società al Cliente.
4. L’invio di lettere, di eventuali notifiche e di qualunque altra dichiarazione, comunicazione o documentazione della Società è effettuato al primo intestatario dei contratti relativi ai Prodotti Finanziari e ai servizi di inve stimento sottoscritti per il tramite della Società, all’indirizzo valido ai fini del presente contratto, fatte salve diverse indicazioni di volta in volta date - in forma tracciabile - dal destinatario delle comunicazioni alla Società. Il destinatario delle comunicazioni, sottoscrivendo il presente contratto, si assume l’onere di informare gli altri eventuali cointestatari.
5. Il Cliente può scegliere di ricevere la corrispondenza o in formato cartaceo o in formato elettronico, qualora la Società preveda tale modalità di trasmissione per le sopra indicate comunicazioni, tramite i Servizi Online disci plinati nella Parte Sesta delle “Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari, finanziari e di inve- stimento da parte di Fideuram S.p.A.”. L’attivazione della modalità elettronica avviene nel rispetto delle indi cazioni riportate nell’area personale del Cliente del sito internet della Società. Dopo che sia stata attivata la modalità elettronica, la Società - laddove verifichi che tale modalità non è più appropriata al contesto in cui si svolge il rapporto con il Cliente - può procedere alla relativa disattivazione. Nel caso in cui il Cliente utilizzi il servizio di firma grafometrica la trasmissione dei documenti relativi all’informativa precontrattuale e dei documenti sottoscritti con tale modalità di firma è effettuata secondo quanto indicato nelle relative condizioni di utilizzo sottoscritte dal Cliente.
6. La corrispondenza inviata in formato elettronico è in ogni caso equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.
Art. 4. - Conflitti di interesse
1. La Società adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Società stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Società e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Società in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nella Sezione “Informazioni” - Capitolo 6.
2. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Società fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse.
3. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Società ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assi- curare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Società lo informa chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.
Art. 5. - Corrispettivo dei servizi e spese - Incentivi - Rendicontazione relativa ai costi ed oneri
Mod. 57N002 IW SIM - 02.2022
1. Per i servizi di consulenza di cui al Capo II e di collocamento/distribuzione di cui al Capo IV, la Società non addebita al Cliente alcun specifico costo, fatti salvi eventuali oneri fiscali dovuti per legge che verranno corri sposti con addebito sul conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. o secondo le modalità indicate dal Cliente e ferme le commissioni e i costi previsti nei contratti relativi ai singoli prodotti e ai servizi di investimento oggetto dell’attività di consulenza e collocamento/distribuzione, rappresentati al Cliente secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Egualmente verranno addebitati sul conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. gli oneri fiscali relativi ai suddetti Prodotti Finanziari e servizi di investimento. Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento dei costi e degli oneri relativi al separato contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento, come dettagliati nella relativa modulistica (Documento di sintesi), offerto da Fideuram S.p.A..
2. Per gli oneri fiscali di cui al precedente comma 1, in caso di assenza di conto corrente presso Fideuram S.p.A. o comunque in assenza di provvista, la Società può effettuare i necessari disinvestimenti dei prodotti e dei servizi di investimento per i quali è dovuta l’imposta e, a tal fine, è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione o il rimborso dei predetti Prodotti e servizi, nei limiti dell’ammontare dell’imposta stessa. Per gli OICR il disinvestimento sarà disposto a cominciare dal fondo/SICAV con controvalore più elevato e, in presenza di OICR composti da più comparti, il disinvestimento sarà disposto a cominciare dal comparto con valore più elevato.
3. Per il Servizio Sei / Servizio Sei versione Private la Società addebita altresì le commissioni e i costi di cui al successivo art. 22, indicati nel modulo di adesione relativo al servizio prescelto, che costituisce parte integrante del presente contratto.
4. La Società può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da tale soggetto compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo benefici non monetari (comples sivamente “Incentivi”) come indicato nella Sezione “Informazioni” – Capitolo 7.
5. Fatti salvi gli obblighi relativi alla rendicontazione dei singoli prodotti e servizi, al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell’anno, la Società, nel rispetto della normativa vigente, fornisce le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.
Art. 6. - Durata, recesso e risoluzione del contratto
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso di almeno 15 giorni di calendario da effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Il presente contratto, inoltre, cesserà di produrre effetti nel caso in cui sia decorso un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi consecutivi dal disinvestimento totale dei prodotti e dei servizi di investimento di cui il Cliente risulti intestatario e, nel medesimo periodo, il Cliente non abbia sottoscritto nuovi prodotti e/o e servizi di investimento.
2. Resta fermo quanto previsto:
– dall’art. 19, comma 4 in ordine alla facoltà per il Cliente di richiedere la disattivazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private e per la Società di disattivare il Servizio Sei versione Private nell’ipotesi e con il preavviso ivi disciplinati;
– dall’art. 19, comma 5 in ordine alla disattivazione del Servizio Sei, nel caso di attivazione del Servizio Sei versione Private;
– dall’art. 22, comma 3 in ordine alla facoltà della Società di disattivare il Servizio Sei / Servizio Sei versione Private in caso di impossibilità ad incassare le relative commissioni.
3. In tutte le ipotesi di disattivazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private la Società continuerà a prestare al Cliente il servizio di consulenza di cui al Capo II ed il servizio di collocamento di cui al Capo IV, fermo restando quanto stabilito nel precedente comma 1.
4. L’eventuale perdita di efficacia – per qualsiasi motivo – del presente contratto si estende automaticamente al Servizio Sei / Sei versione Private.
Art. 7. - Retroattività degli effetti
1. Le parti espressamente convengono che il presente contratto, una volta perfezionato, avrà efficacia retro- attiva dalla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente. Resta fermo quanto previsto dall’art. 19 in ordine all’attivazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private.
2. Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma 1 viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli di usufruire immediatamente del servizio di consulenza di cui al Capo II e del servizio di collocamento disci- plinati nel presente contratto.
Art. 8. - Modifiche al contratto
1. La Società si riserva la facoltà di modificare le presenti pattuizioni contrattuali al ricorrere di un giustificato motivo. Le relative comunicazioni sono validamente effettuate dalla Società con preavviso di 30 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del Cliente di recedere entro 60 giorni dalla ricezione di detta comunicazione.
2. La Società ha altresì facoltà di modificare le condizioni economiche con specifica comunicazione al Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
Art. 9. - Reclami
1. Per eventuali contestazioni in ordine al comportamento tenuto dalla Società e dai suoi Private Banker, nonché dipendenti/collaboratori nei rapporti intrattenuti con il Cliente, quest’ultimo può rivolgersi gratuitamente all’Ufficio Reclami della Società, secondo le modalità dettagliate sul sito internet della stessa.
2. Nel caso in cui l’Ufficio Reclami non fornisca risposte nel termine di 60 giorni oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo il Cliente può procedere secondo quanto indicato nel successivo articolo 10.
Art. 10. - Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. Fermo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei casi previsti nel secondo comma del precedente art. 9, il Cliente, se il reclamo riguarda la prestazione di servizi di investimento ovvero prodotti sottoscritti nell’ambito di tali servizi, può fare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all’inosservanza da parte della Società degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell’ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Società. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione.
2. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere in relazione al presente contratto, il Cliente e la Società, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
• al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conci- liatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Società;
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Resta fermo quanto sopra precisato sulla procedura disciplinata innanzi all’Arbitro per le Controversie Finan- ziarie (ACF) istituito presso la Consob.
Art. 11. - Legge regolatrice e Foro competente
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Società in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.206 del 2005 (Codice del Consumo), è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
Capo II – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Art. 12. - Oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti e relative caratteristiche – Rendicon- tazione e valutazione periodica del Portafoglio
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Società è un’obbligazione di mezzi, in quanto la Società non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente, e consiste esclusivamente nella formu- lazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Società stessa, riguardo a una o più operazioni relative a Prodotti Finanziari e servizi di investimento. Tale servizio viene prestato, anche nell’ambito dei Servizi Online, tramite la modalità Web Collaboration, sulla base di una valutazione di adeguatezza, tenendo conto - in funzione della Profilatura e del Profilo Finanziario disciplinati nel successivo art. 13 delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite e degli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. La Società - quando formula una raccoman- dazione personalizzata al Cliente - fornisce, su supporto durevole e nel rispetto della normativa vigente, una dichiarazione in cui è specificata la consulenza fornita e i motivi per i quali l’operazione è adeguata, nonchè il grado di copertura del Portafoglio preso in considerazione ai fini della relativa valutazione.
2. L’oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
– comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
– esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario;
– sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi di investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al successivo articolo 15.
3. La Società fornisce sempre al Cliente raccomandazioni personalizzate in relazione ad ogni operazione avente ad oggetto i Prodotti di Consulenza, come di seguito definiti: sono Prodotti di Consulenza (i) i Prodotti Finanziari e i servizi di investimento della Società e da questa collocati/distribuiti, (ii) i Prodotti Finanziari e i servizi di inve- stimento delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo collocati/distribuiti dalla Società nonché (iii) i Prodotti Finanziari, esclusi i titoli di stato dell’ “area euro”, e i servizi di investimento di intermediari/emittenti diversi da quelli individuati in precedenza, i quali abbiano conferito alla Società l’incarico di collocamento/distribuzione. Ai fini del presente contratto sono Prodotti di Consulenza quelli dianzi individuati per il periodo di tempo di durata del collocamento/distribuzione.
4. I Prodotti di Consulenza sono catalogati sulla base del loro mercato di riferimento, della strategia di distri buzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commer cializzazione.
5. La Società fornisce altresì raccomandazioni personalizzate con riferimento a Prodotti Finanziari e servizi di investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, richiesti dal Cliente.
6. Le raccomandazioni fornite dalla Società al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite; il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.
7. La Società fornisce sempre, in ogni caso, indicazioni circa l’adeguatezza delle operazioni richieste ad iniziativa del Cliente ed aventi ad oggetto Prodotti Finanziari e servizi di investimento individuati nel TUF diversi dai Prodotti di Consulenza, a condizione che abbia a disposizione sufficienti informazioni per effettuare la verifica.
8. L’attività disciplinata nei precedenti commi 3 e 5 potrebbe avere ad oggetto Prodotti Finanziari emessi da società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o da altre società rispetto alle quali il Gruppo Intesa Sanpaolo:
– detiene una partecipazione rilevante nel capitale della società;
– designa uno o più membri degli organi societari;
– partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento della società;
– ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori della società o del suo gruppo di appartenenza;
– ricopre il ruolo di sponsor, specialist, corporate broker relativamente ad alcuni strumenti finanziari emessi dalla società;
– ha prestato alla società servizi di finanza aziendale negli ultimi dodici mesi;
– ha assunto, nell’ambito della propria attività di trading proprietario, una posizione di rischio rilevante in relazione agli strumenti finanziari emessi dalla società;
– è partecipato in misura rilevante dalla società;
– è emittente di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi dalla società.
9. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui al presente Capo II, è prestato dalla Società senza costi ed oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto la Società, nell’ambito delle relazioni contrattuali con i soggetti di cui colloca/distribuisce i prodotti e servizi, accetta e trattiene compensi, commissioni o altri benefici non monetari pagati o forniti da soggetti diversi dal Cliente (“Incentivi”).
10. In relazione al presente servizio di consulenza in materia di investimenti, la Società informa periodicamente il Cliente sulla composizione del Portafoglio, come definito nella sezione “DICHIARAZIONI E FIRMA DELL’INTE STATARIO”, nonché sulla coerenza tra il profilo finanziario di riferimento ed il livello di rischio dello stesso Porta- foglio, specificando anche il grado di copertura della relativa valutazione. Tale informativa è effettuata con cadenza trimestrale mediante appositi report, inviati secondo le modalità indicate nell’art. 3 e contenenti le rile- vazioni effettuate al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Qualora il Portafoglio risulti non coerente con il profilo finanziario, la Società informa il Cliente di tale circostanza, indicando – sulla base di appositi parametri – le ragioni e/o i prodotti che hanno determinato tale incoerenza ed invitando il Cliente a valutare con il Private Banker le conseguenti operazioni ritenute opportune. Resta inteso che esula dalla natura del servizio prestato la fornitura di aggiornamenti informativi in merito ai singoli Prodotti Finanziari sottoscritti dal Cliente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma. Ulteriori informazioni sulla valutazione periodica di adeguatezza di cui al presente comma e sui relativi parametri adottati dalla Società possono essere richiesti al Private Banker.
11. Il Cliente prende atto che la Società non è tenuta ad informarlo in merito ad eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino gli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione personalizzata a cui è seguita l’effettiva esecuzione dell’operazione da parte del Cliente. La Società informa il Cliente in caso di particolari variazioni peggiorative della classe di rating (cd down grading) attribuita a ciascun emittente, con esclusione dell’emittente Repubblica Italiana, cui si rife- riscono titoli obbligazionari e/o certificates, nelle ipotesi e secondo le modalità di seguito dettagliate.
FA C - S I MI L E
Il Cliente viene avvisato del downgrading nel caso in cui sia primo intestatario di un deposito titoli presso Fideuram S.p.A. in cui, alla data di rilevazione, risulti un’obbligazione o un certificate riconducibile all’emittente oggetto di downgrading. L’individuazione del downgrading è effettuata sulla base del “Rating di riferimento” di Fideuram S.p.A., determinato in ragione del minore tra i rating assegnati – tempo per tempo – dalle agenzie Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. La comunicazione viene inviata, in particolare, nel caso di variazione peggio- rativa del “Rating di riferimento”, che comporti il superamento al ribasso, rispettivamente, dei livelli corri- spondenti a BBB– e B+ o che comporti il raggiungimento di un “Rating di Riferimento” di “classe D” (default dell’emittente). Per i soli clienti che abbiano attivo il servizio di consulenza evoluta Sei / Sei versione Private la comunicazione è inviata, altresì, nell’ipotesi in cui la variazione peggiorativa del “Rating di riferimento” comporti il superamento al ribasso del livello corrispondente ad A–.
Tale informativa è inviata dopo che la Società ha avuto notizia del downgrading e dopo il completamento della procedura di controllo necessaria per individuare i destinatari dell’informativa stessa.
12. In ogni caso, la Società invia al Cliente la documentazione necessaria all’adempimento degli obblighi previsti nei singoli contratti concernenti i Prodotti Finanziari e i servizi di investimento raccomandati.
Art. 13. - La Profilatura
1. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Società per l’elaborazione completa e l’aggiornamento della Profi- latura, necessaria alla Società per effettuare la valutazione di adeguatezza su cui basare le raccomandazioni personalizzate in materia di investimenti e le informazioni periodiche disciplinate nel presente contratto.
2. Ai fini del comma 1, il Cliente fornisce alla Società le informazioni richieste, rispondendo a tutte le domande contenute nell’apposita modulistica. Nel caso in cui il Cliente non sia primo intestatario di contratti relativi a Prodotti Finanziari o a servizi di investimento, tali informazioni vengono fornite dal primo intestatario, a valere su tutti gli intestatari del rapporto. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto e conferma che il primo intestatario dei contratti e servizi assume, ai fini della Profilatura, il ruolo di rappre- sentante unico di tutti gli intestatari del rapporto. Le informazioni necessarie alla verifica di cui all’ultimo periodo dell’art. 14, comma 1, sono in ogni caso acquisite direttamente dal Cliente che dispone l’operazione.
3. Sulla base delle informazioni fornite, fermo quanto previsto al precedente comma, la Società effettua la Profilatura.
4. Il Cliente prende atto che la Società fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è onere dello stesso informare la Società di ogni significativa loro variazione, ai fini della verifica di una eventuale modifica della Profilatura. Se prima della sottoscrizione del presente contratto la Società ha già effettuato la Profilatura del Cliente, tale Profilatura continua ad avere piena validità ed efficacia fatto salvo, in ogni caso, l’ag- giornamento periodico di cui al successivo comma 6.
5. La Profilatura costituisce la base su cui la Società effettua la valutazione di adeguatezza in ordine all’opera- tività complessiva del Cliente in Prodotti Finanziari e in servizi di investimento, avuto riguardo alle prime inte- stazioni dei singoli contratti relativi ai Prodotti Finanziari, ai servizi di investimento e ai conti correnti.
6. La Società può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profi- latura aggiornata. La Profilatura ha pertanto una validità limitata nel tempo, di regola pari a tre anni dall’at- tribuzione del Profilo Finanziario. La Società procederà periodicamente, anche eventualmente prima della scadenza del predetto termine ad un aggiornamento della Profilatura, verificando, mediante la compilazione di nuova modulistica, l’attualità delle informazioni rese in precedenza.
7. Si evidenzia che sia il rilascio che l’aggiornamento delle informazioni potrà essere effettuato anche attraverso le procedure rese eventualmente disponibili dalla Società a tale scopo per il tramite dei Servizi Online, disci- plinati nella Parte Sesta delle “Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari, finanziari e di inve- stimento da parte di Fideuram S.p.A.” e nella Guida ai Servizi, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.
Art. 14. - Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e relative conseguenze
1. La Società si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate. La scelta del Cliente di utilizzare il servizio di consulenza in materia di investimenti, offerto dalla Società, nella sua attività di investimento, comporta che la Società – al fine di offrire al Cliente elementi utili alla verifica della coerenza degli investimenti rispetto al Profilo Finanziario di riferimento – effettui la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dal Cliente di sua iniziativa sia attraverso il proprio Private Banker, sia presso la Filiale di Fideuram S.p.A., sia utilizzando i Servizi Online. La valutazione di adeguatezza è effettuata tenendo conto del Portafoglio, come definito nella sezione “DICHIARAZIONI E FIRMA DELL’INTESTATARIO”. La Società in ogni caso verifica che per qualsiasi operazione successiva alla sottoscrizione iniziale di uno dei prodotti e servizi rientranti nel Portafoglio, il Cliente che dispone l’operazione possegga l’esperienza e le conoscenze necessarie, anche nel caso in cui non operi come primo intestatario.
Mod. 57N002 IW SIM - 02.2022
2. Il Cliente prende atto che, qualora la Società valuti “non adeguata” un’operazione di sottoscrizione o altra operazione successiva alla sottoscrizione, richiesta ad iniziativa del Cliente attraverso il proprio Private Banker, ovvero presso la Filiale ovvero attraverso i Servizi Online, avente ad oggetto un servizio di gestione di portafogli o uno dei Prodotti di Consulenza collocato/distribuito dalla Società non è possibile per il Cliente perfezionare le operazioni richieste. Il Cliente prende atto, altresì, che la Società non potrà dar corso ad operazioni relative a qualsiasi prodotto/servizio che non risultino in linea con la normativa vigente, con le relative indicazioni date dalle Autorità di settore o con le conseguenti regole di commercializzazione di cui la Società si è dotata. Inoltre, qualora il Cliente disponga – attraverso il proprio Private Banker, ovvero presso la Filiale ovvero attraverso i Servizi Online – operazioni di vendita che determinino l’inadeguatezza dell’eventuale Portafoglio residuo, la Società indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione, fermo restando che darà comunque seguito alla disposizione del Cliente.
3. Fermo quanto sopra, il Cliente prende altresì atto che qualora la Società valuti “non adeguata” una specifica operazione – richiesta ad iniziativa dello stesso – concernente prodotti diversi dai Prodotti di Consulenza, indica al Cliente tale circostanza e la sconsiglia, fornendo – su supporto durevole – specifica informativa sui motivi dell’inadeguatezza rilevata.
In quest’ultimo caso, il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espres samente il proprio intendimento di darvi comunque corso, avvalendosi dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione trasmissione ordini, disciplinati nella Parte Quinta delle “Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari, finanziari e di investimento da parte di Fideuram S.p.A.”, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.
4. Il Cliente prende altresì atto che, nel caso di operazioni disposte contemporaneamente, la Società fornisce l’informativa di inadeguatezza attraverso un unico documento su supporto durevole, evidenziando per ogni operazione le specifiche ragioni di inadeguatezza.
5. Il Cliente prende, quindi, atto che, nella vigenza del servizio di consulenza disciplinato nel presente Capo, qualsiasi operazione disposta relativamente a Prodotti Finanziari e servizi di investimento nell’ambito di tutti i contratti, presenti e futuri, in essere presso la Società e riconducibili al Portafoglio come definito nella sezione “DICHIARAZIONI E FIRMA DELL’INTESTATARIO”, è subordinata alla valutazione di adeguatezza, con le conse guenze disciplinate nel presente articolo.
Art. 15. - Valutazione di adeguatezza e gestioni di portafogli
1. Le gestioni di portafogli sono distribuite dalla Società esclusivamente nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti. Le raccomandazioni personalizzate relative alle gestioni di portafogli distribuite dalla Società hanno ad oggetto, oltre che la sottoscrizione della gestione, l’individuazione/modifica della linea di gestione, la determinazione del patrimonio da conferire e in genere le operazioni che il Cliente può compiere a valere sul contratto. Il Cliente prende atto che, ai fini di cui sopra, il soggetto incaricato della gestione (il “Gestore”) fa affidamento sulla valutazione di adeguatezza effettuata dalla Società, tenuto conto del Profilo Finanziario e del Portafoglio di riferimento del Cliente.
2. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli, (i) le informazioni fornite dal Cliente – fermo quanto disposto dal precedente art. 12, comma 10 – risultino palesemente superate e la Società non possa farvi affidamento al fine della valutazione di adeguatezza della gestione, ovvero (ii) il Cliente modifichi la composizione del Portafoglio e, in conseguenza di ciò o per le mutate condizioni di mercato, la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente, la Società provvede a informare tempestivamente il Gestore e il Cliente di tali circostanze, invitando quest’ultimo a rendere noti alla Società eventuali elementi che possono modificare le informazioni rese in precedenza e ad aggiornare le stesse, provvedendo ad un eventuale adeguamento della Profilatura, ovvero, con specifico riferimento all’ipotesi sub (ii), invitando il Cliente a scegliere una differente linea di gestione, che risulti adeguata al Profilo Finanziario di riferimento in essere.
3. Ove non sia possibile aggiornare la Profilatura o la Società non possa, per qualsiasi motivo, continuare a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti al Cliente ovvero, con specifico riferimento all’ipotesi sub (ii) di cui al comma che precede, il Cliente non provveda, a scegliere una diversa linea di gestione entro il termine indicatogli dal Gestore, eventualmente anche tramite la Società, oppure a modificare la composizione del Portafoglio, il Cliente stesso prende atto che il Gestore potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o al contratto di gestione.
Art. 16. - Informazioni sui Prodotti Finanziari, sui costi e sugli incentivi
1. Una descrizione generale della natura e dei rischi dei Prodotti Finanziari e dei servizi di investimento è contenuta nella sezione Informazioni.
2. La Società, inoltre, sempre al fine di consentire al Cliente di adottare in modo consapevole decisioni di inve stimento, gli fornisce tempestivamente informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun Prodotto Finanziario o servizio di investimento nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai Prodotti Finanziari sia ai servizi di investimento, forniti dalla Società al Cliente, non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento.
4. Il Cliente prende altresì atto che le attività di cui al presente contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
5. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, fermo il rispetto dell’eventuale contratto specificamente stipulato tra Società e Cliente in merito all’operatività in tali prodotti, il Cliente prende atto che:
(i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
(ii) l’investimento effettuato su strumenti finanziari derivati – diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF – come definiti nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del T.U.F., negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di nego- ziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini (“Derivati Regolamentati”), comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di importo anche eccedente l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.
6. La Società, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 2, comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente:
(i) i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e ai servizi di investimento prestati dalla Società;
(ii) l’esistenza, la natura e l’importo degli Incentivi di cui al precedente articolo 12, comma 9 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo; maggiori informazioni sono contenute nella Sezione “Informazioni” – Capitolo 7.
Capo III – SERVIZIO SEI e SERVIZIO SEI VERSIONE PRIVATE
Art. 17. - Contenuto del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private
1. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private costituiscono servizi di consulenza in materia di investimenti evoluti rispetto a quello di cui al Capo II.
2. Le previsioni contenute nel suddetto Capo II si applicano – al pari delle altre Norme Contrattuali – anche al Servizio Sei / Sei versione Private, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo III.
3. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private forniscono, anche nell’ambito dei servizi Online, tramite la modalità Web Collaboration, una consulenza evoluta sul Portafoglio del Cliente, individuando – attraverso una dettagliata analisi delle informazioni rese dal Cliente, con particolare riferimento agli obiettivi di investimento, all’orizzonte temporale ed alla propensione al rischio – le specifiche esigenze finanziarie del Cliente stesso, ripartite in macro-categorie definite “Aree di bisogno”, al fine di pianificare un’allocazione ottimale del patrimonio tra le stesse. In particolare, il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private sono finalizzati ad indi viduare, per ognuna delle Aree di bisogno, la strategia di investimento più coerente per ciascun obiettivo concordato con il Cliente. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private assicurano al contempo una continua analisi dei rischi associati agli investimenti in essere ed un costante monitoraggio della posizione finanziaria del Cliente.
4. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private possono essere prestati esclusivamente nei confronti del Cliente che abbia ricevuto una Profilatura sulla base dell’elaborazione delle informazioni su situazione finanziaria, obiettivi di investimento ed esperienza e conoscenza su strumenti finanziari e servizi di investimento dallo stesso fornite. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private possono essere forniti ai soli primi intestatari dei contratti relativi a Prodotti Finanziari e servizi di investimento, avuto riguardo al Portafoglio come definito nelle “DICHIA RAZIONI E FIRMA DELL’INTESTATARIO”; il Cliente prende atto che per le operazioni poste in essere dagli altri intestatari, che vadano ad incidere su tale Portafoglio, verrà prestato il solo servizio di consulenza di cui al Capo II, fermo restando l’applicabilità del Servizio Sei e del Servizio Sei versione Private nei confronti del primo inte statario per quanto riguarda la valutazione degli impatti di tali operazioni sul Portafoglio.
5. Ai clienti che abbiano sottoscritto il Servizio Sei / Sei versione Private la Società offre inoltre la possibilità di attivare alcuni servizi aggiuntivi, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, secondo modalità e condizioni indicate nella relativa modulistica e finalizzati a fornire, mediante appositi strumenti messi a dispo sizione dal Private Banker, un’analisi patrimoniale complessiva, anche in ambiti diversi dal settore finanziario (ad es. nel campo immobiliare). L’elenco aggiornato di tali servizi aggiuntivi può essere richiesto al Private Banker o direttamente alla Società.
6. Il Servizio Sei può essere erogato solo nei confronti della clientela che abbia un patrimonio complessivo investito o detenuto presso la Società (RFA) pari almeno ad € 25.000; in assenza di tale requisito il servizio è sospeso, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche dettagliate nell’art. 19, comma 6. Il Servizio Sei versione Private è invece riservato alla clientela con RFA di importo pari o superiore ad € 2.500.000 ed offre al Cliente informazioni di maggiore dettaglio nella reportistica trimestrale e un servizio di Customer Care dedicato. Ai clienti che abbiano aderito al Servizio Sei versione Private, inoltre, la Società può riservare in via esclusiva una parte dei servizi aggiuntivi di cui al precedente comma, ovvero specifiche agevo lazioni mediante la sotto- scrizione di appositi moduli, alle condizioni e secondo le modalità ivi descritte.
Art.18. - Svolgimento del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private
1. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private si articolano in distinte fasi, ognuna delle quali si conclude con l’elaborazione di uno specifico Report.
In particolare, il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private – fatte salve eventuali modifiche sui contenuti tecnici ai sensi del successivo art. 24 – si sviluppano attraverso:
a) la Diagnosi: nella quale la Società, senza ancora formulare raccomandazioni personalizzate, fornisce al Cliente un’accurata analisi degli investimenti in essere presso la Società stessa, valutando in particolare, la distribuzione delle risorse tra le Aree di bisogno; la composizione degli investimenti in termini di comparti di mercato e di categoria di prodotto; il rischio associato ai singoli investimenti ed altri elementi che carat terizzano gli stessi investimenti e/o le relative categorie di appartenenza.
All’interno della fase di Diagnosi è possibile far confluire anche una rappresentazione degli investimenti detenuti dal Cliente presso terzi intermediari o di beni che non hanno natura finanziaria: in tali circostanze, tuttavia, le elaborazioni del Servizio Sei e del Servizio Sei versione Private si baseranno sulle informazioni raccolte dal Cliente, dal quale esclusivamente dipenderà la completezza e veridicità delle informazioni fornite, con onere per il Cliente stesso di comunicare ogni successiva variazione, al fine di consentire alla Società la correzione e l’aggiornamento dei dati contenuti nel relativo Report di Diagnosi.
Il Cliente prende altresì atto che gli investimenti detenuti presso terzi intermediari e i beni che non hanno natura finanziaria vengono inseriti all’interno della Diagnosi e secondo le indicazioni fornite dal Cliente, al solo scopo di offrire al Cliente stesso una rappresentazione complessiva e unitaria dei propri inve stimenti/beni, e non potranno essere oggetto, nelle successive fasi del servizio, di raccomandazioni perso nalizzate. Gli investimenti detenuti presso terzi intermediari e i beni che non costituiscono beni di natura
finanziaria non sono pertanto tenuti in considerazione ai fini delle successive fasi di Pianificazione, Proposta e Monitoraggio e, non essendo detenuti presso la Società, non formano in ogni caso oggetto di rendicon tazione ufficiale;
b) la Pianificazione: nella quale la Società, partendo dalla diagnosi della situazione patrimoniale del Cliente, individua l’allocazione ottimale del Portafoglio tra le diverse Aree di bisogno, tenuto conto del Profilo finan- ziario di riferimento del Cliente e delle specifiche esigenze finanziarie che il Cliente intende soddisfare all’interno di ogni specifica Area di Bisogno.
Il Cliente prende atto che gli investimenti detenuti presso terzi non sono tenuti in considerazione al fine di pianificare l’allocazione ottimale del patrimonio tra le Aree di bisogno;
c) la Proposta: nella quale la Società, in base alle risultanze della fase di Pianificazione, presenta al Cliente, per ciascuna Area di bisogno, gli investimenti ritenuti coerenti con il soddisfacimento dei bisogni espressi dallo stesso;
d) il Monitoraggio: nel quale la Società mette a disposizione del Cliente, anche in via continuativa mediante il Private Banker ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 23, comma 2, informativa in merito all’an- damento degli investimenti, alla coerenza tra l’allocazione ottimale concordata nella fase di “Pianificazione” e l’effettiva allocazione delle risorse tra le Aree di bisogno, nonché alla coerenza tra il livello di rischio per ogni Area di bisogno ed il profilo finanziario attribuito al Cliente. Per il Servizio Sei versione Private il Moni- toraggio prevede ulteriori contenuti informativi esclusivi, volti a fornire al Cliente:
– un’analisi di maggiore dettaglio sulla composizione del Portafoglio complessivo, sulle principali caratte- ristiche dei prodotti e servizi di investimento da cui lo stesso è composto;
– approfondimenti dedicati al monitoraggio del rischio di Portafoglio, espresso sulla base degli indicatori di rischio definiti dalla Società.
Resta inteso che esula dalla natura del servizio prestato la fornitura di aggiornamenti informativi in merito ai singoli Prodotti Finanziari sottoscritti dal Cliente.
Art. 19. - Attivazione, disattivazione e sospensione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private
1. A seguito della ricezione da parte della Società del modulo di adesione al Servizio Sei o del modulo di adesione al Servizio Sei versione Private, la Società – previa verifica delle soglie di cui all’art. 17, comma 6 – provvede a processare le informazioni acquisite e ad attivare non appena possibile il Servizio Sei o il Servizio Sei versione Private prescelto dal Cliente.
2. La Società provvederà ad inviare al Cliente entro 30 giorni dall’attivazione del Servizio, una conferma di avvenuta attivazione, inoltrando contestualmente il Report di Diagnosi.
3. Il Cliente ha l’obbligo di verificare la conformità dei dati anagrafici e finanziari contenuti nel Report di Diagnosi, comunicando tempestivamente alla Società eventuali incongruenze/inesattezze con quanto dichiarato al Private Banker.
4. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del Servizio prescelto. La disattivazione diverrà esecutiva il primo giorno del trimestre successivo a quello di ricezione da parte della Società della relativa richiesta. La Società inoltre può disattivare, con un preavviso di almeno 15 giorni, il Servizio Sei versione Private nel caso in cui il patrimonio complessivo del Cliente (RFA) investito tramite la Società o detenuto presso la stessa scenda, per qualsiasi motivo, al di sotto della soglia di €2.500.000.
5. L’ adesione da parte del Cliente al Servizio Sei versione Private comporta, con effetto dalla data di attivazione, la contemporanea disattivazione del Servizio Sei prestato dalla Società a cui lo stesso Cliente abbia even tualmente in precedenza aderito.
6. Al fine di assicurare il rispetto della soglia prevista per il Servizio Sei nell’art. 17, comma 6, la Società, alla chiusura di ciascun trimestre, verifica la RFA del Cliente, calcolandola come media delle rilevazioni del valore di RFA alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento. Nel caso in cui la RFA risulti inferiore ad € 25.000 sospende l’erogazione del servizio per l’intero trimestre successivo. Il servizio tornerà ad essere erogato dalla Società solo a partire dal trimestre successivo a quello in cui la stessa Società abbia verificato il superamento della soglia di RFA, come sopra determinata.
Art. 20. - Adeguatezza
1. La Società presta il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private nel pieno rispetto della Profilatura effettuata ai sensi dell’art. 13.
FA C - S I MI L E
2. Il livello di rischio associato alle singole Aree di bisogno può risultare maggiore del Profilo Finanziario di rife rimento, in considerazione del fatto che nella specifica Area l’analisi ha l’obiettivo di individuare gli investimenti finalizzati a soddisfare gli specifici bisogni, fermo tuttavia il principio che il Portafoglio risultante dalla prestazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private rimarrà coerente con il Profilo Finanziario di rife rimento.
3. Il Cliente prende atto che la Società sospenderà la prestazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private qualora l’aggiornamento della Profilatura previsto dall’art. 13 comma 6 non sia stato effettuato per un periodo superiore a 3 anni.
Art. 21. - Modalità operative della prestazione del Servizio Sei / Sei versione Private - Responsabilità della Società
1. Le indicazioni elaborate nell’ambito del Servizio Sei e del Servizio Sei versione Private hanno natura di consigli/raccomandazioni; l’adesione al Servizio Sei / Servizio Sei versione Private non comporta tuttavia l’obbligo per il Cliente di seguire tali indicazioni, rimanendo lo stesso libero di assumere – in piena autonomia e a suo rischio – decisioni di investimento/disinvestimento. Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 14 in tema di operazioni non adeguate.
2. I consigli/raccomandazioni, le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai Prodotti Finanziari sia ai servizi di investimento forniti dalla Società sono acquisiti da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa tuttavia garantire in assoluto, con particolare riferimento ai mercati e ai Prodotti Finanziari o servizi di investimento di terzi, la completezza e la veridicità degli stessi. Le raccomandazioni personalizzate individuate dal Servizio Sei e dal Servizio Sei versione Private attraverso le varie fasi previste dall’art. 18, elaborando le informazioni acquisite ai sensi dell’art. 13, non assicurano il mantenimento del capitale né garantiscono risultati o rendimenti futuri.
3. La Società non è responsabile di eventuali ritardi nella elaborazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private per cause a essa non imputabili o comunque per cause derivanti da guasti o malfunzionamenti degli apparati informatici e telematici utilizzati dalla Società, ferma la responsabilità per dolo o colpa grave. In tali circostanze, la Società avrà comunque cura di informare tempestivamente il Cliente, anche attraverso il Private Banker.
4. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private sono servizi svolti direttamente dalla Società; il Private Banker
– che non ha poteri di rappresentanza della Società – promuove il servizio, acquisisce le informazioni dal Cliente e cura le fasi di preparazione e di invio dei dati alla Società.
5. Nel caso in cui la Società riceva formale comunicazione del decesso del Cliente, il Servizio Sei / Servizio Sei versione Private verrà immediatamente disattivato con decorrenza dalla data di ricezione della predetta comu- nicazione.
Art. 22. - Corrispettivi del servizio
1. Il Servizio Sei e il Servizio Sei versione Private prevedono il pagamento delle seguenti commissioni:
a) una commissione di attivazione contestuale all’attivazione del servizio determinata:
– per il Servizio Sei in valore assoluto, differenziato in base alla Classe di Patrimonio Potenziale (CPP) del Cliente, intesa come patrimonio che il Cliente stesso ha intenzione di conferire nel tempo alla Società;
– per il Servizio Sei versione Private in valore percentuale, sulla base di aliquote differenziate in relazione alla CPP del Cliente ed applicate sull’importo del patrimonio complessivo del Cliente stesso (RFA) alla data di attivazione.
b) una commissione periodica con cadenza trimestrale posticipata e con valuta del primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Detta commissione è calcolata sulla base di aliquote annuali diffe- renziate in base alla CPP del Cliente e in base alla sua RFA, calcolata come media delle rilevazioni del valore di RFA alla fine di ogni mese del trimestre di riferimento.
Fermo il rispetto dell’obbligo di informazione sui costi e sugli oneri di cui alla Sezione “INFORMAZIONI” – Capitolo 4, la Società fornisce il dettaglio dei valori e delle aliquote di cui alle precedenti lettere a) e b) nel modulo di adesione al Servizio Sei / Servizio Sei versione Private prescelto, che costituisce parte integrante del presente contratto, di cui il Cliente deve prendere visione prima dell’adesione.
2. Il Cliente, con l’attivazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private, autorizza il pagamento delle commissioni di cui al precedente comma, oltre IVA se dovuta, secondo le modalità indicate nel modulo di adesione al Servizio Sei / Servizio Sei versione Private prescelto, o successivamente indicate dal Cliente.
Nel caso in cui il Cliente abbia optato per l’addebito delle commissioni sul conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. e tale conto corrente risulti privo di provvista alla data prevista per l’addebito, o alla stessa data non sia comunque possibile procedere all’addebito, la Società è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto, la liquidazione di quote/azioni di OICR a lui intestati nei limiti dell’am- montare delle commissioni dovute. In tal caso il disinvestimento sarà disposto a cominciare dal fondo/SICAV con controvalore più elevato e, in presenza di OICR composti da più comparti, il disinvestimento sarà disposto a cominciare dal comparto con valore più elevato. Ove non fosse possibile procedere al disinvestimento dell’OICR o del comparto così determinato, si procederà al disinvestimento dell’OICR o del comparto successivo, seguendo il medesimo criterio di valore.
Mod. 57N002 IW SIM - 02.2022
Nel caso in cui il Cliente abbia optato per il pagamento delle commissioni mediante disinvestimento di quote/azioni di OICR, tale disinvestimento viene effettuato con gli stessi criteri di priorità descritti nel precedente capoverso. Se alla data prevista per l’addebito delle commissioni il Cliente non risulta intestatario di quote/azioni di OICR liquidabili per un controvalore sufficiente al pagamento delle commissioni, la Società procede all’ad- debito delle stesse sul conto corrente presso Fideuram S.p.A. indicato dal Cliente.
Sono inoltre a carico del Cliente gli oneri fiscali stabiliti per il Servizio Sei / Servizio Sei versione Private.
3. È facoltà della Società disattivare il Servizio Sei / Servizio Sei versione Private nel caso in cui non sia possibile l’incasso delle commissioni seguendo le modalità previste nel precedente comma.
4. In tutti i casi di disattivazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private, le commissioni ed i costi saranno addebitati sino alla data di efficacia della disattivazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private stesso.
5. La Società invia annualmente al Cliente, unitamente al Report di Monitoraggio relativo all’ultimo trimestre dell’anno solare, un prospetto riepilogativo di tutte le commissioni ed i costi addebitati relativamente al Servizio Sei / Servizio Sei versione Private prescelto, nel rispetto della vigente normativa in materia.
6. La commissione periodica di cui al precedente comma 1, lettera b) non è dovuta:
a) con riferimento a ciascun trimestre in cui non risulti superata la soglia di RFA prevista nell’art. 17, comma 6, per l’erogazione del Servizio Sei (€ 25.000);
b) nel caso in cui sul Portafoglio del Cliente non vengano effettuate operazioni di investimento/disinvestimento per un intero anno solare.
La commissione periodica sarà nuovamente applicata dalla Società, con le modalità disciplinate nel presente articolo:
– nel caso di cui alla lettera a), a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui è stato accertato il supe- ramento della soglia di RFA e
– nel caso di cui alla lettera b), a decorrere dalla data di disposizione della prima operazione di inve- stimento/disinvestimento effettuata sul Portafoglio del Cliente, in connessione con il servizio di consulenza prestato dalla Società.
7. Il comma precedente non si applica nel caso in cui nel Portafoglio del Cliente rientrino polizze di tipo unit linked o servizi di gestione di portafogli, tenuto conto della particolare natura di tali prodotti e servizi.
Art. 23. - Reportistica
1. Con l’adesione al Servizio Sei / Servizio Sei versione Private, la Società trasmette al Cliente, contestualmente alla comunicazione di attivazione del Servizio, il Report di Diagnosi all’indirizzo di contratto o in formato elet tronico, in base a quanto previsto nel precedente art. 3.
2. Il Cliente può inoltre richiedere in qualsiasi momento l’elaborazione dei Report relativi alle singole fasi, ricevendo direttamente dal Private Banker i Report richiesti. Il Report di Diagnosi richiesto al Private Banker, a differenza di quello inviato dalla Società, non può riportare la rappresentazione degli investimenti detenuti dal Cliente presso terzi intermediari. Considerato, peraltro, che la Fase di Monitoraggio fornisce un’informativa aggiornata dell’andamento degli investimenti rispetto alla strategia concordata, il Report di Monitoraggio non può essere elaborato prima di un mese dall’elaborazione del Report di Diagnosi.
3. Il Cliente riceve inoltre all’indirizzo di contratto o in formato elettronico, se richiesto, il Report trimestrale di Monitoraggio. Il Cliente prende atto che riceverà il primo Report trimestrale di Monitoraggio nello stesso trimestre di attivazione del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private solamente nel caso in cui il Servizio Sei / Servizio Sei versione Private sia stato attivato almeno 30 giorni prima della scadenza del trimestre. Resta inteso che il Cliente non riceverà il Report di Monitoraggio nel caso in cui nel trimestre di riferimento il Portafoglio abbia un controvalore pari o inferiore a zero.
4. Più clienti che abbiano attivato il Servizio Sei / Sei versione Private possono richiedere al Private Banker – in aggiunta ai Report di Diagnosi individualmente trasmessi dalla Società e nel rispetto delle condizioni previste nell’apposita modulistica – un report cumulativo (“Report di Diagnosi di Nucleo”), in cui sia riportata, a fini illu strativi, una rappresentazione complessiva degli investimenti/beni relativi a ciascun cliente. Fatte salve le ulteriori precisazioni riportate nella suddetta modulistica, il Cliente prende atto che il Report di Diagnosi di Nucleo non costituisce, nemmeno in parte, prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, non contenendo raccomandazioni o valutazioni personalizzate relative agli investimenti/beni ed avendo, come esclusiva finalità, quella di consentire una rappresentazione unitaria del patrimonio.
5. I Report indicati nei precedenti commi costituiscono - unitamente all’eventuale reportistica disciplinata nei moduli di adesione ai servizi aggiuntivi di cui all’art. 17 comma 5 - l’unica documentazione relativa alle attività disciplinate nel presente Capo III; eventuali prospetti, stampe, grafici o documenti contenenti rappresentazioni di qualsiasi genere utilizzati dal Private Banker nel corso dell’attività preliminare di elaborazione dei servizi (contraddistinti dalla dicitura “Ad uso esclusivo del Private Banker”) non possono essere considerati Reportistica ai sensi del presente articolo, e non costituiscono documentazione ufficiale della Società.
Art. 24. - Modifiche alle modalità tecniche e alla reportistica del Servizio Sei / Servizio Sei versione Private
1. In considerazione delle continue evoluzioni dei sistemi informatici, la Società può nel tempo modificare i contenuti tecnici del Servizio e della Reportistica, introducendo nuove modalità di elaborazione ovvero mutando e/o riducendo gli attuali contenuti (ivi compreso il numero dei Report) alla luce delle intervenute novità economico-finanziarie (a titolo esemplificativo: nuove aree di bisogno, elaborazioni sulla base di nuove tecniche di rischio, ampliamento o riduzione dei contenuti dei report, ampliamento della valutazione di consulenza anche al patrimonio del Cliente detenuto presso terzi intermediari ecc.). La Società sarà, tuttavia, tenuta ad avvisare il Cliente di ogni modifica tecnica apportata al Servizio a mezzo di comunicazione scritta (anche attraverso i Report periodici), immediatamente per giustificato motivo o con preavviso di 15 giorni di calendario.
Capo IV – COLLOCAMENTO/DISTRIBUZIONE
Art. 25. - Oggetto del servizio
1. Il servizio disciplinato nel presente Capo IV ha ad oggetto l’attività della Società relativa all’offerta al Cliente dei Prodotti Finanziari, come definiti nelle “DICHIARAZIONI E FIRMA DELL’INTESTATARIO”, e dei servizi di inve- stimento tempo per tempo collocati/distribuiti dalla Società medesima attraverso le proprie strutture operative.
2. Il servizio di collocamento/distribuzione comprende anche l’attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione dei Prodotti Finanziari/servizi di investimento e per tutta la durata dell’investimento o del contratto.
3. L’attività di assistenza prestata dalla Società e disciplinata nel presente articolo è svolta senza addebitare alcun costo specifico al Cliente e consiste:
a. nella messa a disposizione del Cliente, che abbia scelto il servizio di consulenza in materia di investimenti, delle strutture e del personale della Società per una valutazione nel tempo, per tutta la durata del rapporto, della coerenza del Portafoglio con il profilo finanziario del Cliente;
b. nella predisposizione e messa a disposizione del Cliente di valutazioni sugli scenari di mercato, in una prospettiva di medio/lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l’inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e i tassi di interesse;
c. nella predisposizione e messa a disposizione del Cliente di commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti;
d. nella valorizzazione dell’investimento, tempo per tempo, e nella comunicazione al Cliente di tale valorizzazione.
4. Ulteriori attività di assistenza offerte dalla Società ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all’atto della sottoscrizione dei Prodotti Finanziari/servizi di investimento. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto con Fideuram S.p.A. un contratto di “Apertura di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento”, l’attività di assistenza svolta dalla Società comprende la raccolta delle singole disposizioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in relazione ai servizi di investimento disciplinati nella Parte Quinta del predetto contratto, nonchè l’adempimento degli obblighi informativi e di verifica previsti nella normativa applicabile ai suddetti servizi, oltre che nel presente contratto.
Art. 26. - Ambito del servizio di collocamento/distribuzione - Rendicontazione
1. Nei casi in cui il Cliente intenda operare con la Società nell’ambito del servizio di collocamento/distribuzione, la Società verifica comunque l’adeguatezza dell’operazione, tenendo conto della Profilatura effettuata ai sensi dell’art. 13.
2. Nel caso in cui l’operazione risulti inadeguata, la Società provvede ad informare il Cliente di tale circostanza, nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente. Tale informativa, fermo comunque quanto stabilito al precedente art. 14, esaurisce gli oneri della Società in caso di operazioni inadeguate.
3. Per le attività oggetto del presente servizio, la Società invia al Cliente la documentazione necessaria all’adem pimento degli obblighi previsti nei singoli contratti concernenti i Prodotti Finanziari e i servizi di investimento sottoscritti.
Art. 27. - Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR
1. L’adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità della disciplina tempo per tempo vigente in materia.
2. L’attività di offerta di Prodotti Finanziari e servizi di investimento, è effettuata dalla Società in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi.
3. L’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR stesso.
Art. 28. - Consegna della documentazione di offerta per l’adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di quote o azioni di OICR e di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di altro genere
1. La documentazione d’offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi o di altro genere deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Società al Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta tramite canale telematico. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente Capo.
2. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Società – effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente – della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver preso la decisione di far luogo all’operazione considerata.
3. La documentazione di cui al presente Xxxx sarà di volta in volta quella che la Società avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Società stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente.
Art. 29. - Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione
1. Nel caso in cui il prospetto relativo all’offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da deter minarsi il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi ovvero il prezzo massimo, l’accet tazione dell’acquisto o la sottoscrizione di Prodotti Finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico.
2. Pertanto, il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un’offerta
pubblica prima della pubblicazione del supplemento destinato ad individuare le condizioni definitive dell’offerta, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine indicato nello stesso supplemento e comunque entro almeno due giorni lavorativi sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni oggetto del supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta al pubblico o della consegna dei Prodotti Finanziari. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente; la data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.