Ministero dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale
m_pi.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.R.0001717.30-10-2020
Ministero dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati Ufficio VI
“AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 213 DELLA LEGGE 208 DEL 2015”
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito definita “legge di stabilità 2016”);
VISTO in particolare l'art. 1 comma 213 della citata legge che prevede che “Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;
VISTO altresì l'art. 1 comma 214 della medesima legge che prevede che “Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”;
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il Triennio 2020 – 2022”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022, con particolare riferimento al capitolo 1760 contenuto nella tabella n. 7 relativa allo Stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare, l'articolo 1 che così dispone “l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”;
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VISTO inoltre, l'articolo 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i., secondo cui: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;
VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013, relativo al “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO in particolare, il comma 1 dell’art. 26 del decreto legislativo sopracitato che dispone: “le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
DECRETA
Articolo 1
Ambito operativo
1. Il presente Xxxxxx definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande e la relativa valutazione, finalizzate al trasferimento delle risorse previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo le modalità di cui alla legge di stabilità del 2016, ed in particolare per il sostegno e l’attuazione degli interventi di cui al comma 213 dell’art. 1
2. In coerenza con quanto previsto dal richiamato articolo 1 comma 213 della legge di stabilità 2016, le domande per la concessione del contributo disciplinato dal presente Avviso debbono riguardare le seguenti finalità:
a) per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose;
b) per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo;
c) per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente
3. Il Ministero, a seguito della procedura di valutazione così come descritta nei successivi articoli, stipulerà tre specifici accordi di programma, uno per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 del presente articolo, con i soggetti che saranno risultati vincitori della presente procedura.
4. Qualora non fosse possibile stipulare uno o più accordi di programma ai sensi del comma 3 del presente articolo, le risorse residue saranno redistribuite proporzionalmente in favore di coloro che risulteranno vincitori rispetto alle residue finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
Articolo 2
Soggetti ammissibili
1. Possono presentare le domande per la concessione del contributo previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. Ciascun soggetto di cui al precedente comma può presentare domanda esclusivamente per una sola delle tre finalità indicate al precedente articolo 1 comma 2.
Articolo 3
Accordi di Programma ammissibili
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 4, le proposte di accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1 possono presentare costi per un valore massimo di € 1.000.000,00 annui.
2. Le proposte di accordi dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 5 anni consecutivi, prorogabili per ulteriori dodici mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo comunque sottoscritti non oltre il 31 marzo 2021.
Articolo 4
Documentazione richiesta
1. Le proposte devono contenere i seguenti elementi:
a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell'accordo e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati;
d) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati.
2. Le proposte devono inoltre contenere ogni altro elemento utile ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 6.
Articolo 5
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1. Per il finanziamento degli accordi di cui al presente decreto, il MUR, in coerenza con quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 3.000.000,00 annui a valere sullo stanziamento del capitolo 1760 dello stato di previsione del MUR.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 4, le risorse sono assegnate nel rispetto delle tre graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste della legge di bilancio 2020.
3. Eventuali riduzioni dello stanziamento annuale delle disponibilità finanziarie di cui al precedente comma comporteranno una corrispondente riduzione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli accordi di cui al presente decreto.
4. Nell'ambito di ciascun accordo il MUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto annualmente in via anticipata ai soggetti beneficiari.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l'erogazione di cui al precedente comma 4, avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo.
6. Ciascun accordo, inoltre, conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento.
Articolo 6
Criteri di valutazione
1. La selezione delle proposte è affidata ai lavori di una apposita Commissione di esperti nominata dal Ministero.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dalla Commissione attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri inerenti al soggetto proponente e alla proposta di accordo presentata:
I - per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 2 ("per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose"):
a) essere riconosciuta come infrastruttura di ricerca ed esercitare da un congruo numero di anni un'attività di ricerca di elevata qualità sottoposta a VQR (Valutazione Qualità della Ricerca) (max 20 punti);
b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione nel settore delle scienze religiose (max 10 punti);
c) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell'ambito dell'attività specifica di ricerca (max 10 punti);
d) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 15 punti);
e) presentare una proposta di accordo che preveda la diffusione dei risultati dell'attività svolta dalla infrastruttura di ricerca anche attraverso pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale (max 10 punti);
f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
g) valutazione della qualità scientifica della proposta di accordo di cui all'articolo 4 comma 1 (max 25 punti).
II - per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 2 ("per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo"):
a) svolgere da un congruo numero di anni un'attività volta alla conoscenza del patrimonio culturale e dottrinale dell'ebraismo anche eventualmente in rapporto di collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali (max 15 punti);
b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione negli ambiti di competenza anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e private (max 10 punti);
c) documentata capacità di elaborare, anche con tecnologie innovative, specifici strumenti di studio dell'ebraismo (max 15 punti);
d) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell'ambito dell'attività specifica di ricerca (max 10 punti);
e) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 20 punti);
f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
g) valutazione della qualità scientifica della proposta di accordo di cui all'articolo 4 comma 1 (max 20 punti).
III - per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 comma 2 ("per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente"):
a) svolgere da un congruo numero di anni un'attività, anche in situ, volta alla conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente (max 20 punti);
b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione negli ambiti di competenza anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e private (max 10 punti);
c) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell'ambito dell'attività specifica di ricerca (max 10 punti);
d) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti di ricerca valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 15 punti);
e) presentare una proposta di accordo che preveda la diffusione del patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente, anche attraverso pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale (max 10 punti);
f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
g) valutazione della qualità scientifica della proposta di accordo di cui all'articolo 4 comma 1 (max 25 punti).
4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 4, sono finanziate, attraverso la stipula di uno specifico accordo, le proposte, una per ciascuna finalità di cui al precedente articolo 1, che avranno conseguito il maggiore punteggio in attuazione dei criteri sopra specificati.
5. La graduatoria è approvata con specifico provvedimento e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni proposta.
Articolo 7
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande, di cui al presente Avviso, dovranno essere inviate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo specificato al comma 2 del presente articolo entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del MUR. Qualora il termine di presentazione utile della domanda cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2. La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto: “domanda ai fini della concessione di contributi ai sensi dell’articolo 1, comma 213 della legge 208 del 2015”
3. Le domande pervenute dopo il termine o con modalità diverse da quelle indicate nei precedenti commi non saranno prese in considerazione ed escluse.
4. Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema che sarà disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxx/xxxxx/xx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx) ed essere firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, con allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 8
Informazioni
1. Il Responsabile del Procedimento dell’Avviso è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx.
0.Xx presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxx/xxxxx/xx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx).
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx
Il Direttore Generale (art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020) Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
Firmato digitalmente da DI XXXXXX XXXXXXXX
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA