TRA
ALLEGATO A
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ASSOCIAZIONE “TUTTO E’ VITA” PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO SPIRITUALE NON CONFESSIONALE AL PAZIENTE IN FASE TERMINALE DELLA VITA, PRESSO HOSPICE, E AI SUOI FAMILIARI.
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇ nella persona del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale;
E
La Associazione “Tutto è Vita”, di seguito denominata “Associazione”, con sede legale in Via A. Corelli n . 33/c (C.F./p.i. 94230160486) nella persona del Presidente, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, per la carica domiciliato presso la sede dell’Associazione, che dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi della L. 412 art.
4 del 30.12.1991 e della l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni;
di seguito LE PARTI
PREMESSO CHE
- la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” all’art. 17 “Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale” prevede che “i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale siano regolati da apposite convenzioni”;
- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 “ Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106” precisa all’art. 2 “ Principi generali” “il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni…” ed individua quali Enti del Terzo Settore, le “organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale …. le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria … ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
- con Delibera del D.G. n… del …… è stato approvato il presente schema di convenzione;
- l’Associazione “Tutto è Vita” è iscritta al Registro Regionale del Volontariato Sez Prov. di Firenze al
n.869;
RILEVATA
la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione, alle condizioni definite e riportate nel presente testo;
RICHIAMATI
- il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”e successive modificazioni;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2– OGGETTO DELLA CONVENZIONE
2.1 Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’Associazione “Tutto è Vita” per la sperimentazione di attività di supporto spirituale non confessionale al paziente nella fase terminale della malattia e ai suoi familiari, presso l’Hospice Oblate di Firenze.
L’attività è replicabile, agli stessi patti e condizioni, presso Hospice “Fiore di primavera” di Prato, previa comunicazione scritta tra le parti, senza necessità di ulteriori atti;
In particolare l’obiettivo è quello di sperimentare lo svolgimento delle attività in oggetto al fine di valutare il contributo dell’inserimento dell’attività di supporto spirituale non confessionale in Hospice in termini di miglioramento della qualità delle cure palliative offerte.
L’Associazione fornisce attività di supporto spirituale non confessionale in accordo con l’UFC Cure Palliative e in particolare concordandone l’organizzazione con il Responsabile Gestionale di cui al successivo Art. 12.
L’attività si sostanzia in 10 ore settimanali (40 mensili) da parte di personale/volontari dell’Associazione.
Le suddette attività saranno svolte dall’Associazione per l’Azienda a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese assicurative di cui all’Art.18 del Dlgs. 117/2017.
Lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, avrà luogo secondo quanto specificato nella Progettualità di cui all’allegato A1) alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale.
ART. 3– IMPEGNI DELLE PARTI
L’attività di assistenza spirituale messa a disposizione dall’Associazione sarà coordinata dal Responsabile Gestionale aziendale attraverso moduli e procedure condivise. Costituisce condizione per lo svolgimento delle attività la sottoscrizione, da parte di ciascun operatore impiegato, di uno specifico impegno sotto forma di adesione ai protocolli operativi e linee guida stabiliti dal Responsabile Gestionale.
3.1 Impegni dell’Associazione
L’Associazione si impegna a:
- svolgere l’attività in accordo con il Responsabile Gestionale e sulla base delle direttive regionali;
- seguire solo pazienti in Hospice e loro familiari;
- mettere a disposizione personale qualificato ed esperto, garantendo che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano idonei allo svolgimento delle attività di assistenza spirituale al malato seguito dai servizi di cure palliative;
- collaborare con l’Azienda USL anche per attività di formazione specifica nel settore del supporto spirituale non confessionale in cure palliative;
- comunicare al Responsabile Gestionale i nominativi degli operatori prima dell’inizio della attività e aggiornare l’elenco ogni qualvolta vi siano variazioni (compreso inserimento di nuovi operatori);
- dotare gli operatori di apposite tessere o distintivi di riconoscimento con fotografia, da esporre sulla divisa o sull'abbigliamento, secondo quanto concordato con l'Azienda USL;
- fornire i dati di attività ai fini del monitoraggio e dell’eventuale alimentazione di flussi informativi.
L’Associazione garantisce che :
- i rapporti di lavoro o altre forme di rapporto in essere tra l’Associazione e gli operatori sono regolati da specifici contratti e dalle normative previdenziali e fiscali in materia;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Codice del Terzo Settore, i professionisti individuati abbiano idonea polizza infortuni/malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.
L’assistente spirituale messo a disposizione dall’Associazione, come indicato in premessa dalle linee guida della Società Italiana di Cure Palliative, dovrà:
- avere un approccio “laico” ovvero non legato ad alcuna confessione religiosa;
- partecipare, se richiesto, alle riunioni di équipe;
- fornire percorsi di assistenza spirituale ai malati ed ai loro cari, in coordinamento con le altre figure dell’équipe;
- offrire supporto ai singoli membri dell’équipe, nonché momenti condivisi e guidati di riflessione ai componenti dell’équipe che desiderano confrontarsi con quanto stanno vivendo;
- organizzare, su richiesta, percorsi formativi volti ad accrescere le conoscenze, le capacità e l’inclinazione dei membri dell’équipe su temi specifici;
- offrire strumenti per accrescere la capacità di resilienza dell’équipe.
Art. 3.2 Impegni dell’Azienda USL Toscana Centro
L’Azienda USL si impegna a:
- coordinare l’attività attraverso il Responsabile Gestionale;
- fornire agli operatori dell’Associazione i Dispositivi di Protezione Individuale previsti;
- mettere a disposizione, se possibile, locali presso le strutture in cui viene attuato il progetto;
- effettuare il monitoraggio delle attività al fine della valutazione della sperimentazione.
Il Responsabile gestionale, in particolare:
- vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori dell’Associazione rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verifica i risultati delle attività anche attraverso incontri periodici per discutere eventuali problematiche degli utenti, per approfondire aspetti tecnico-organizzativi e per concordare le modalità per un migliore coordinamento delle attività.
ART. 4 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008
L’Associazione dichiara di aver preso conoscenza e di aver informato i propri collaboratori, ai fini dell’applicazione del D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 230/1995 e ▇▇.▇▇. ed ii, dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell’Azienda attraverso il "Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione incidenti, per imprese e soggetti esterni" disponibile in formato elettronico nel sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/ seguendo il percorso on-line: Home, Aziende Sanitarie, Portale
delle Aziende Sanitarie, Tecnico Amministrativo, Informative di Sicurezza, oppure attraverso la funzione ricerca di “Informative di Sicurezza Aziende Sanitarie”.
L’Associazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con l’Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli. Le parti si riservano di precisare eventuali specifiche non contemplate nel presente articolo con successivo atto integrativo.
L’Azienda USL Toscana Centro si impegna, qualora richiesto, a mettere a disposizione le proprie strutture competenti per le attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventualmente di sorveglianza sanitaria specifica.
ART. 5 – OBBLIGHI
5.1 Verifiche e controlli
La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile Gestionale aziendale della presente convenzione, di cui al successivo Art. 12.
Eventuali osservazioni devono essere comunicate all’Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché l’Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.
Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.
5.2 Coperture assicurative
L’Associazione attesta di aver assicurato i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi ex art. 18 D.Lgs del 2 Agosto 2017 n. 117.
L’Associazione solleva l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell’effettuazione dell’attività e garantisce che l’operatore messo a disposizione è titolare della copertura assicurativa a garanzia di infortuni e malattie professionali e per responsabilità civile per i danni eventualmente causati nell'espletamento dell'attività prevista dal progetto.
ART.6 – ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Associazione è tenuta a far osservare a tutti i Volontari e/o professionisti operanti nelle Strutture aziendali i principi contenuti nel codice di Comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1358 del 16/06/2016. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile.
In particolare, l’Associazione dichiara l’assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.
Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013).
Si segnala che alla sezione del sito aziendale dell’Azienda USL Toscana Centro “amministrazione trasparente/altri contenuti” sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti ( Whisteblowing).
L’Associazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Azienda USL e di accettarne il contenuto, per quanto applicabile, e di condividerne i principi.
ART. 7 – PRIVACY
Gli operatori, in relazione all’attività svolta, sono tenuti all’osservanza del segreto professionale quando previsto e, per il trattamento dei dati personali, al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e s.m.i., dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 (GDPR) e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla voce “privacy”.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e s.m.i., e del Regolamento Generale 2016/679 (GDPR), l’Azienda USL è titolare del trattamento, mentre l’Associazione è nominata Responsabile esterno del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata della presente convenzione. Gli operatori dell’ Associazione sono designati Incaricati del Trattamento e sono tenuti all’osservanza, tra le altre cose, delle indicazioni impartite dal Responsabile della presente convenzione.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, Allegato A.2.
L’Azienda USL provvederà, con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.2, ove è prevista la possibilità, ad impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati.
L’Associazione:
- garantisce che gli operatori si attengano alle disposizioni vigenti in materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della riservatezza dell'Azienda USL;
- garantisce che l'accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente convenzione;
- si impegna a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e di acquisire il libero e informato consenso, ove necessario;
- si impegna ad adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati e a non conservare i dati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati.
ART. 8 – DURATA RECESSO E RISOLUZIONE
La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione in formato digitale e avrà durata di 12 mesi. La presente convenzione è rinnovabile per un periodo ulteriore di 12 mesi previo scambio di accordo
scritto fra le parti.
Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative, le parti procederanno alla stipula di un atto aggiuntivo.
L’Associazione può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso, salvo causa di forza maggiore, di giorni 90 mediante PEC.
L’Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione:
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 5.1 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l’Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione;
- per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l’attuale assetto organizzativo (art. 1373, comma 2, C.C.);
- per sopravvenute diverse valutazioni di opportunità.
La volontà di recesso dovrà essere comunicata all’Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun indennizzo è dovuto all’Associazione da parte dell’Azienda.
ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti per l’iscrizione al Registro del volontariato ex L.R.T. 28/93;
- accertato caso di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991e la L.n. 662 del 1996 e successive modificazioni;
- condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 10 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI ▇▇▇▇▇
La presente convenzione, che consta di n. 24 pagine, comprensiva di Progetto Allegato A1 e dell’Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Allegato A2, verrà registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 c.4 e 5 D. Lgs n. 117/2017.
ART. 11 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e
le leggi vigenti in materia.
In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.
ART. 12 – RESPONSABILI
Vengono individuati:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/90 nella figura del Direttore della SOC Affari Generali;
- Responsabile Gestionale della Convenzione nella figura del Direttore UFC Cure Palliative – Dr.
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
b) per la Associazione “Tutto è Vita”: il Responsabile della Convenzione nella figura del Presidente
Letto, confermato e sottoscritto. Firenze, / /
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale
▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
per l’Associazione Tutto è Vita
Il Presidente
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ALLEGATO A1
PROGETTO PER UNA CURA INTEGRALE IN CURE PALLIATIVE
Hospice della ASL Toscana Centro e ODV TuttoèVita ETS
L'Associazione TuttoèVita Ets vuole proporre l’avviamento di una collaborazione con la Azienda Sanitaria Toscana Centro sul tema dell'accompagnamento esistenziale e spirituale nel campo delle Cure Palliative.
In questo documento presentiamo brevemente scopi e finalità dell'Associazione, per poi illustrare il progetto che intendiamo proporre. Inoltre alleghiamo le convenzioni con le Asl Toscana sud ovest in cui sono già da tempo avviate questo tipo di collaborazioni.
Breve presentazione dell’Associazione di volontariato TuttoèVita Ets
L’Associazione TuttoèVita Ets offre un servizio di volontariato per dare un supporto esistenziale e spirituale alle persone colpite da una malattia grave o che si avvicinano ai tempi ultimi. Questo servizio di accompagnamento viene offerto da persone formate in modo approfondito, ed è sempre non confessionale, come indicano le società scientifiche che si occupano di Cure Palliative.
Oltre a questa attività primaria TuttoèVita si dedica anche alla formazione, alla ricerca e alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi che le stanno a cuore, cioè la cura integrale della persona: corpo, psiche e spirito.
Assistenza e volontariato
Tra i vari servizi di assistenza offerti dall’Associazione TuttoèVita citiamo in particolare il servizio “IO RESTO VICINO A TE. Accompagnamento spirituale e servizio di ascolto in tempi di crisi” portato avanti con un finanziamento della Fondazione CR Firenze e in collaborazione con tutte le principali realtà religiose presenti sul territorio e anche a livello nazionale (Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Unione delle Comunità Ebraiche italiane, Federazione chiese Evangeliche della Toscana, Chiesa Ortodossa Romena d’Italia…) per offrire un servizio di assistenza umana e spirituale nella malattia, nel fine vita e nel lutto in questo contesto particolare legato ai tempi di crisi che stiamo attraversando. Inoltre dal 2012 è attivo il servizio dei Punti di ascolto gratuito per le persone che stanno vivendo un lutto, in cui viene offerto uno spazio di ascolto rivolto a coloro che stanno affrontando la difficile perdita di una persona cara. Il punto ascolto è coordinato da psicoterapeuti qualificati, gratuito e fornito su appuntamento.
L’Associazione TuttoèVita ha avviato una proficua collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Cantagallo (PO) e l’impresa sociale Ricostruire la Vita per la realizzazione all’interno del Borgo TuttoèVita di un Hospice incentrato sulla meditazione, tra i primi di questo genere in Europa, e della “La Casa del Grano”, una struttura residenziale per ospitare persone affette da patologie considerate inguaribili nelle diverse fasi della malattia e i loro familiari e offrire un accompagnamento sanitario e spirituale non confessionale.
Sede: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇- c.f. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
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Un servizio già offerto dall’associazione è il percorso “Casa del Grano” (lo stesso che si svolgerà nella struttura residenziale ma al momento già attivo) di presa a cuore precoce, per offrire supporto esistenziale e spirituale dopo la diagnosi infausta. Oggi è sempre più consigliata l’applicazione di Simultaneous Care ed Early Palliative Care, ovvero di una cura integrale della persona che sia messa in opera già dai primi tempi dopo la diagnosi di una malattia a prognosi potenzialmente infausta. Gli studi ci mostrano come una presa in carico precoce e simultanea di tutte le dimensioni dell’individuo (fisica, psichica, sociale, spirituale) apporti un significativo miglioramento della qualità di vita. Il progetto “La Casa del Grano” è pensato per offrire alle persone malate percorsi che possano ampliare l’offerta assistenziale da condursi in parallelo alle terapie preziose condotte nell’ambito del sistema sanitario.
Formazione
L’Associazione organizza in proprio numerosi corsi e seminari nelle sedi di Tutto è Vita della Toscana e svolge attività formative direttamente nelle strutture richiedenti.
Tra le altre citiamo la fondazione della prima Scuola italiana di Alta formazione per l’Assistente Spirituale in Equipe di Cure Palliative in co-promozione con la Società Italiana di Cure Palliative, la Federazione Cure Palliative e l’associazione Luce per la Vita e il Master TuttoèVita in accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire con sede a Prato. Dal 2022 inoltre TuttoèVita ha partecipato all’ideazione e strutturazione del Master universitario di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ “La Gentilezza nella relazione di cura in età pediatrica” dell’Ospedale Meyer e dell’Università degli studi di Firenze.
Collaborazioni istituzionali
Attualmente, tra le altre, sono attive convenzioni di collaborazione con L’AOU-Careggi di Firenze; con la ASL Toscana Nord Ovest e forniamo l’assistenza spirituale in Cure Palliative a Livorno sia domiciliare che nell’Hospice cittadino. Da poco è attiva una collaborazione con la rete di cure palliative sul territorio di Piombino-Val di Cornia.
TèV è tra gli ispiratori, come evidenziato nella delibera della Regione Toscana, del tavolo regionale umanizzazione delle cure.
Sul territorio toscano collabora a progetti di assistenza e formazione, tra i quali stabilmente con il Comune di Capannori.
Da alcuni anni è attiva una proficua collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria con la realizzazione di alcune pubblicazioni tra cui le linee guida per le Rsa nell’ambito in particolare dell’etica e della spiritualità. TuttoèVita porta inoltre avanti attività di studio e ricerca in ambito scientifico con un proprio gruppo di ricerca e in collaborazione con il Master Death Studies&the end of life dell’Università degli studi di Padova. Per maggiori informazioni sulle attività di TuttoèVita: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Sede: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇- c.f. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
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I progetti dell’Associazione: il Borgo Tutto è Vita e l’Hospice
Il Borgo di Mezzana (Comune di Cantagallo, Prato) grazie alla ricostruzione eco- sostenibile dell’intero villaggio sarà luogo della realizzazione del progetto Tutto è Vita al cui interno sorgerà un Hospice di meditazione, il primo di questo genere in Italia.
Nell’Hospice Tutto è Vita la cura spirituale sarà la cura centrale e l’asse portante della presa in carico. L’assistenza sanitaria sarà erogata secondo i migliori standard normativi, ma in aggiunta alla cura spirituale che resta il cuore della presa in carico.
Nel nostro modello ogni aspetto della cura integrale (corpo, psiche, relazione) è comunque impregnato di attenzione spirituale, ed ogni azione terapeutica è sempre integrata ed orientata ad un’attenzione spirituale.
L’équipe sarà formata interamente da professionisti che hanno una lunga esperienza di pratica spirituale e di meditazione. Oltre alle ordinarie riunioni di équipe i professionisti e i volontari partecipano a regolari appuntamenti di meditazione di gruppo.
La modalità operativa nell’accompagnamento è espressamente non confessionale, rispettosa perciò della sensibilità e del credo religioso del singolo, o capace di far emergere le risorse interiori del paziente.
All’interno del progetto del Borgo Tutto è Vita, la “Casa del Grano” sarà inoltre prevista una struttura residenziale per ospitare malati affetti da patologie considerate inguaribili nelle diverse fasi della malattia e i loro familiari, anche dopo l’eventuale morte della persona cara. La struttura sorgerà all’interno del Borgo TuttoèVita, e i pazienti e le loro famiglie potranno approfondire i loro bisogni specifici in un contesto di vita piena quotidianamente vissuta. Le persone ammalate e i loro familiari potranno infatti, compatibilmente allo stato di salute, partecipare alle attività e alla vita del Borgo immersi nella natura, insieme alle famiglie residenti. La Casa del Grano includerà una foresteria, sale per le attività, una sala interreligiosa di meditazione, silenzio e preghiera. A questa struttura avranno accesso le
persone dalle fasi iniziali della malattia e le loro famiglie, con soggiorni di durata variabile.
La possibilità di frequentare la Casa del Grano nel corso del tempo fa sì che l’eventuale ricovero in Hospice non rappresenti più una frattura con la vita precedente ed un momento critico di perdita di familiarità e riferimenti, bensì una reale continuazione della vita quotidiana. La Casa del Grano e l’Hospice di Meditazione diventano parte di un processo graduale di accompagnamento che può ridurre gli aspetti spersonalizzanti che caratterizzano il ricovero in ospedale e far sentire la persona a casa, in linea con la specifica filosofia terapeutica delle cure palliative che ha cura della persona nella sua interezza, e che può quindi garantire l’assistenza umana e spirituale, oltreché medica, di cui ognuno sente la necessità.
Premessa: la cura integrale e spirituale
La letteratura scientifica e i documenti di alcune importanti società scientifiche a livello internazionale mostrano l’importanza e l’attualità di un approccio di cura che sia integrale che contempli insieme gli aspetti fisici, psichici, relazionali e spirituali. Questa dimensione integrale della cura, cioè la visione di una cura che si prende in carico la persona nella sua
Sede: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇- c.f. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
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interezza e integrità, ha ancora una grande necessità di promozione. Un approccio di questo tipo alla cura consente di prendere in carico i pazienti nei loro bisogni globali.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 1990) ha sottolineato l’importanza della dimensione spirituale, con particolare attenzione in corrispondenza dell’approssimarsi della morte. Anche altri importanti documenti scientifici nel campo della cura (American College Of Physicians, 2012; American Association Of Colleges Of Nursing, 2008; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et al. 2014) mostrano ormai la centralità delle questioni etiche e spirituali per le persone malate e in particolare nell’approssimarsi del fine vita. Tra gli altri ricordiamo, nella letteratura internazionale, il modello biopsicosociale-spirituale proposto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ (2002) che dimostra come i bisogni umani sono tutti inter-correlati, le posizioni espresse dall’American College of Physicians (2012), dall'American Association of Colleges of Nursing (2008), dall'American Psychological Association (▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2013) e dalla Joint Commission (Eol Priòrity Jòint Còmmissiòn, 2013) riguardo alla necessità di far entrare la dimensione spirituale nel lavoro clinico soprattutto nell’approssimarsi della morte. Anche l'European Association for Palliative Care (EAPC) e la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) ritengono le competenze specifiche sulla dimensione spirituale come necessarie nelle cure palliative.
Nel 2019 la SICP ha pubblicato il “Core Curriculum per l'assistenza spirituale in cure palliative”, in cui gli autori sottolineano che “l'assistenza spirituale [è] una caratteristica fondante della presenza curante in cure palliative, tale da richiedere una riflessione trasversale dedicata a tutti gli operatori impegnati in questo campo.”
La European Association of Palliative Care, dopo anni di studio e confronto con le associazioni delle singole nazioni, ha pubblicato nel 2020 un White Paper sull'educazione multidisciplinare per l'assistenza spirituale nelle cure palliative 1 , che indica l'importanza dell'assistenza spirituale come parte integrante delle cure palliative e suggerisce di incorporarla di conseguenza nelle attività educative e nei modelli di formazione in cure palliative. Gli autori dichiarano che la dimensione spirituale è, ed è sempre stata, parte integrante delle Cure Palliative
La delibera della Regione Toscana
Sulla base dei bisogni emersi durante la pandemia, la delibera del dicembre 2020 della Regione Toscana ha reso possibile avere a fianco una persona cara o un cappellano, sia nei reparti covid (laddove le condizioni del malato lo permettano) che in quelli no-covid.
La Regione Toscana ha deciso di prendere in carico il problema del morire in solitudine dietro sollecitazione dell’Associazione TuttoèVita, della Fondazione Ospedale Pediatrico ▇▇▇▇▇ e del Comitato Bioetico Regionale. Ha deliberato l’istituzione di un tavolo tecnico, ed ha approvato una delibera con cui è possibile visitare malati (sia Covid che non) in tutte le strutture.
1 Best, M., ▇▇▇▇▇, C., ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. et al. An EAPC white paper on multi-disciplinary education for spiritual care in palliative care. BMC Palliat Care 19, 9 (2020). ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇/▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇-▇
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I contenuti della delibera sono molto innovativi, soprattutto perché sono inseriti in un documento di alto valore istituzionale. In sintesi usando i termini chiave del documento stesso:
• La vicinanza è parte del processo della cura
• Le cure palliative divengono fondamentali nel percorso di presa in carico anche durante la pandemia
• Si afferma la necessità di un approccio integrale: sanitario, psicologico, sociale e spirituale
• La persona presente a fianco del malato è eletta da chi soffre, e può essere anche uno psicologo, un assistente spirituale o chi liberamente scelto
• Si offre al volontariato un ruolo significativo dopo l’esclusione a cui è stato costretto dalla pandemia
• La formazione diventa asse portante di questo processo
• Il tavolo umanizzazione delle cure e spiritualità diventa stabile anche oltre il Covid per collaborare con la Regione su questi temi
• Già alcuni ospedali sono operativi, in particolare Prato che è stato scelto come progetto pilota e nel quale collaboriamo al gruppo di lavoro.
IL NOSTRO PROGETTO E LA PROPOSTA PER L’AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO
Con il presente documento, in base a quanto portiamo avanti da anni in modo consolidato con l’Associazione, desideriamo proporre alla ASL Toscana Centro di stipulare una convenzione con la nostra Associazione ODV Tutto è Vita ETS per fornire assistenza spirituale in équipe di cure palliative, sia in Hospice che sul territorio, per prendersi cura in modo integrale dei pazienti e dei loro familiari e così contribuire a rafforzare la qualità delle cure offerte dalle Cure Palliative in particolare di Firenze e di Prato.
Come già illustrato l’introduzione di tale figura in équipe è stata più volte richiesta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Società Italiana Cure Palliative, perché in linea con la filosofia di Cure Palliative che sostiene che, per prendersi veramente cura delle persone malate e dei loro familiari, sia necessaria una presa in carico integrale che includa quindi, oltre alla dimensione fisica, mentale/emozionale e sociale, anche quella spirituale.
In particolare, l’assistente spirituale, potrà: partecipare alle riunioni di équipe; fornire percorsi di assistenza spirituale ai malati ed ai loro cari, in coordinamento con le altre figure dell’équipe; offrire supporto ai singoli membri dell’équipe, nonché momenti condivisi e guidati di riflessione ai componenti dell’équipe che desiderano confrontarsi con quanto stanno vivendo; organizzare percorsi formativi volti ad accrescere le conoscenze, le capacità e l’inclinazione dei membri dell’équipe su temi specifici; offrire strumenti per accrescere la capacità di resilienza dell’équipe.
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Inizialmente potremo offrire assistenza spirituale non confessionale per l'Hospice “Convento delle Oblate” di Firenze, ad experimentum per un anno, sotto la supervisione del Direttore della U.F.C. Coordinamento Aziendale Cure Palliative, Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. In successione a questo primo impegno, vista che la nostra presenza più significativa è nella città di Prato, offriremmo lo stesso servizio per l’Hospice “Il fiore di primavera” di Prato.
Entrambi i servizi sarebbero a nostro carico con previste 10 ore settimanali di presenza (40 mensili). Se il progetto è validato forniremo tempestivamente i nomi e i CV delle persone messe a disposizione come assistenti spirituali.
Successivamente potremmo offrire anche il supporto di un volontariato specializzato con persone formate anche all’interno della Scuola di Alta Formazione per l’Assistente Spirituale in Equipe di Cure Palliative co-promossa da TuttoèVita insieme anche alla Società Italiana di Cure Palliative e dalla Federazione Cure Palliative; e del Master TuttoèVita in accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire patrocinato e portato avanti con la stretta collaborazione del Master in Death Studies dell’Università degli studi di Padova.
A questo riguardo a seguito del presente documento preparatorio, qualora vi sia disponibilità e interesse, presenteremo un documento di convenzione da sottoscrivere, in modo tale da iniziare quindi un periodo ad experimentum della durata di un anno durante il quale reciprocamente potremo verificare tutto ciò che va migliorato e perfezionato per procedere in questa direzione così necessaria ed attuale in base alle già citate indicazioni dell’OMS, della Società Europea di Cure Palliative e della Società Italiana di Cure Palliative. Alleghiamo come documentazione una convenzione già in essere con l’ASL Toscana Nord Ovest. La convenzione ad hoc per questo progetto sarà differente e conterrà quanto qui proposto, e verrà presentata dopo l’approvazione da parte vostra di questo progetto.
Ringraziandola per l’attenzione e restando Sua disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgo i miei più distinti saluti.
Prato, 2 novembre 2022 Guidalberto Bormolini Presidente TuttoèVita ETS
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Allegato A2
ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, in persona di , codice fiscale
domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda sita in ▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇.▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come “AZIENDA”,
E
La specificare ditta/società/cooperativa di , partita IVA/codice fiscale , con sede legale in
nella persona di nato a il
, in qualità di e legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la _ stessa, di seguito anche come “Responsabile” , congiuntamente anche come le “Parti”
Premesso che:
- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• l’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la Azienda e la …………….. hanno sottoscritto in data …………….REP n…..del……. una convenzione/Contratto…..….….…. ……… avente ad oggetto “ ”;
• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
• il Titolare ha affidato alla società (di seguito
“Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di
come da contratto del rep che si
richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.
Tutto quanto sopra premesso
l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente
NOMINA
in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),
la società RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di affidati dal Titolare al Responsabile.
Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.
Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati
Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:
• dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
• dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.
Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati
Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:
- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all’interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro
Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza
Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/20131 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:
- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione. Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.
Articolo 6 - Cessazione del trattamento
Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.
Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina
La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.
La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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Articolo 8 - Sub-responsabili
Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.
Ai sensi dell’art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati
Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.
In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l’accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell’art. 2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l’accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.
Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.
Nello specifico il Responsabile:
• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
• garantisce l’adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
• cura la formazione e l’aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.
Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l’elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell’ambito della Convenzione/Contratto.
Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Articolo 11 - Diritti degli interessati
Premesso che l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.
Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.
Articolo 12 - Registro dei trattamenti
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.
Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.
Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.
Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali
Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Il Responsabile fornisce al titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.
Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)
Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest’ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.
Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile
Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.
Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell’ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.
Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali
Il Responsabile si impegna:
• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità
connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell’esecuzione degli obblighi assunti;
• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.
Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati
Il Responsabile deve:
• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare. Articolo 18 – Violazione dei dati
Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
• la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• la descrizione delle probabili conseguenze;
• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva
Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.
Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.
Articolo 21 - Attività di audit
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.
Articolo 22 - Ulteriori istruzioni
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all’affidamento dell’incarico, affinchè il Titolare possa accertare l’eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.
Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell’ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.
Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni
Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR.
Articolo 24 – Norme finali e responsabilità
Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell’ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie
per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all’accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.
Il Responsabile dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.
Firenze, lì
p. Azienda USL Toscana Centro
p. Società/Cooperativa il Rappresentante legale
