CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VITA
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Wealins Life
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VITA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT-LINKED (“CONTRATTO”)
Wealins Life Italy +
Wealins Life Italy + | Condizioni di Assicurazione | 05.2019
Articolo 1
DEFINIZIONI
Ogni riferimento al singolare deve intendersi, salvo indicazione con- traria, riferito anche al plurale, e viceversa.
Agente assicurativo
Per Agente assicurativo s’intende qualsiasi persona, fisica o giuri- dica, che eserciti un’attività di distribuzione assicurativa in nome e per conto di una o più compagnie di assicurazione.
Assicuratore o Compagnia di assicurazione
Wealins Life Italy + è un contratto di assicurazione vita (qui di seguito “Contratto” o “Polizza”) emesso da WEALINS S.A., com- pagnia lussemburghese d’assicurazione vita, con sede legale al 00, xxx Xxxx Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx – Granducato di Lussemburgo, Indirizzo postale: X-0000 Xxxxxxxxxxx, Tel.: (x000) 000 00 0000,
Fax: (+352) 42 88 84, email: xxxx@xxxxxxx.xxx, PEC: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; sito Internet: xxx.xxxxxxx.xxx, R.C.S. Xxxxx- xxxxx B 53682 (qui di seguito “la Compagnia” o “l’Assicuratore”).
WEALINS S.A. è sottoposta al controllo dell’Organo di Vigilanza lus- semburghese (“Commissariat aux Assurances”, 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000 Xxxxxxxxxxx, email: xxx@xxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx).
Le informazioni di pubblico dominio relative alla situazione finanziaria di XXXXXXX S.A. e la relazione relativa alla solvibilità possono essere consultate all’interno delle relazioni annuali del gruppo Foyer S.A., a disposizione del Contraente su semplice richiesta.
WEALINS S.A. s’impegna a informare il Contraente di qualsiasi variazione della sua ragione sociale o del suo indirizzo.
Assicurato
L’Assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto. L’Assicurato può essere il Contraente medesimo o un’altra persona. In quest’ultimo caso il Contratto non potrà essere stipulato senza il previo consenso dell’Assicurato che si realizza mediante l’apposizione della sua firma sulla Proposta di Assicurazione.
Il Contratto può essere stipulato con riferimento a uno o più Assi- curati (“contratto su Più Teste”). Nel caso di contratto su Più Teste, il Contraente sceglie alla sottoscrizione se la prestazione in caso di decesso deve essere erogata al decesso del primo o dell’ultimo degli Assicurati.
In caso di scelta di una delle opzioni di garanzia, il Contratto pre- vede l’accettazione medica da parte dell’Assicuratore, sulla base delle formalità mediche definite in allegato (v. allegato “Tabella delle Formalità Mediche”):
• al momento della sottoscrizione;
• in caso di eventuale versamento complementare (o aggiuntivo);
• per ogni aumento del rischio durante la vita del Contratto a seguito di una modifica del livello della garanzia in caso di decesso;
• per ciascun Assicurato.
Tali formalità mediche dipendono:
• dall’età dell’Assicurato;
• dal livello del capitale di rischio;
• dallo stato di salute dell’Assicurato;
• da eventuali altri capitali decesso già assicurati dalla
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Compagnia.
Beneficiario
Il Beneficiario è la persona fisica o giuridica alla quale spettano le somme assicurate al momento in cui sono dovute in base a quanto previsto dal Contratto. Si possono avere due tipologie di Beneficiari:
x.xx Beneficiario in caso di vita, qualora all’eventuale termine del Contratto, l’Assicurato (tutti o uno degli Assicurati, a seconda dell’opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste) sia in vita: in mancanza di indicazione contraria nella Proposta, il Beneficiario in caso di vita sarà il Contraente stesso;
x.xx Beneficiario in caso di morte, in caso di decesso dell’Assicurato (del primo o dell’ultimo degli assicurati, a seconda dell’opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste), a condizione che esso avvenga prima dell’eventuale termine del Contratto.
E’ facoltà del Contraente modificare, in qualsiasi momento, il Bene- ficiario, salvo il caso in cui:
x.xx Contraente e il Beneficiario abbiano comunicato in forma scritta alla Compagnia la propria volontà di, rispettivamente, rinunciare al diritto di revoca ed accettare il beneficio del Contratto;
x.xx caso di contratto a Contraenza Congiunta, quando uno dei
Contraenti sia deceduto.
Qualsiasi variazione nella designazione del Beneficiario dovrà
essere comunicata alla Compagnia in forma scritta.
Ai sensi dell’Art. 1920 c.c. il Beneficiario in caso di morte acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente un diritto proprio alle prestazioni assicurative.
L’accettazione della clausola beneficiaria da parte del Beneficiario la rende irrevocabile. Di conseguenza, una modifica ulteriore della clausola beneficiaria, della strategia d’investimento, uno Switch, un riscatto o una messa in garanzia, potranno essere effettuate unicamente con l’accordo del Beneficiario accettante. Preventiva- mente all’esecuzione delle operazioni sovramenzionate, l’accordo del Beneficiario accettante deve essere inviato in originale, accom- pagnato dalla fotocopia firmata e datata di un documento d’identità in corso di validità.
Broker
Xxx Xxxxxx s’intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, che in maniera indipendente e senza essere legata a una o più compa- gnie di assicurazione, funga da intermediario tra i contraenti da lui rappresentati in qualità di mandatario e le compagnie di assicura- zione accreditate nel Granducato del Lussemburgo o all’estero.
CAA
Il Commissariat aux Assurances (CAA) è l’organo lussemburghese
di sorveglianza del settore assicurativo.
Contraente
Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la Compagnia e che effettua il versamento del premio. Nella sua qualità di titolare del Contratto, confermata nelle Condizioni Parti- colari, il Contraente esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.
Se il Contraente è una persona giuridica devono essere identificati il rappresentante legale ed il beneficiario economico.
Contraenza congiunta
Il Contratto può essere stipulato da uno o più Contraenti (“con- tratto a Contraenza Congiunta”). Nel caso di contratto a Contraenza Congiunta, tutti i diritti attribuiti al Contraente saranno esercitati dai Contraenti con firma congiunta; tutti i Contraenti sono tenuti congiuntamente al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto.
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In caso di decesso di uno dei Contraenti, che non dia luogo alla liqui- dazione della prestazione, di un contratto a Contraenza Congiunta:
x.xx Contratto resterà in vigore;
x.xx Contraente superstite e gli eredi legittimi o testamentari del Contraente deceduto non potranno effettuare alcuna modifica del Beneficiario a suo tempo indicato congiuntamente, né pro- cedere al riscatto, totale o parziale, del Contratto, senza il previo consenso del Beneficiario.
Se nella Proposta di Assicurazione relativa ad un contratto a Contraenza Congiunta è stato designato un solo Contraente quale destinatario della corrispondenza, la Compagnia invierà le comunicazioni solo a detto Contraente.
Distribuzione assicurativa
Per Distribuzione assicurativa s’intende qualsiasi attività, compresa quella esercitata da una compagnia di assicurazione senza l’inter- vento di un Intermediario assicurativo, che consista:
a. nel fornire consulenze su contratti di assicurazione/di capita-
lizzazione,
b. nel proporre contratti di assicurazione/di capitalizzazione,
c. nel realizzare altri lavori preparatori alla conclusione di detti contratti,
d. nel concludere detti contratti,
e. nel contribuire alla gestione e all’esecuzione dei contratti di assi- curazione, fatte salve le disposizioni dell’Art. 281-1, comma 2, Punto b) della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015, in particolare in caso di sinistro.
Documenti contrattuali
La Proposta (o Domanda) di Assicurazione, tutte le dichiarazioni scritte del Contraente e dell’Assicurato, il KID, il DIP aggiuntivo IBIP, le Condizioni di Assicurazione, le Condizioni Particolari e gli eventuali allegati ed annessi costituiscono la base del Contratto. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID) e il documento informativo precontrat- tuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) sono pubblicati nel sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxx.xxx.
Tale pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commer- cializzazione.
Gestore finanziario
La Compagnia delega la gestione dei Fondi Interni Collettivi e
Dedicati ad un gestore finanziario.
Giorni lavorativi
Per “Xxxxxx lavorativi” s’intendono i giorni di apertura delle com- pagnie di assicurazione in Lussemburgo.
Intermediario assicurativo
Per Intermediario assicurativo s’intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, diversa da una compagnia di assicurazione o dal suo staff, che, dietro remunerazione, acceda all’attività di distribuzione assicurativa o la eserciti. L’Intermediario assicurativo può essere un agente assicurativo o un broker.
Premi
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Gli importi specificati nella Condizioni Particolari (premio iniziale) e negli allegati di versamento complementare, pagati come cor- rispettivo degli impegni della Compagnia.
Premi netti
Il saldo del premio, al netto di qualsiasi eventuale imposta e dei costi di ingresso, è investito nel Fondo contenente l’attivo.
Quota
Ciascuna delle parti (Quote) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impie- gati i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente. Il numero di Quote varia in funzione dei versamenti, dei riscatti, degli Switch e del prelievo dei costi di gestione amministrativa, dei costi sulle Operazioni di Switch, dei costi di cambio e dei premi di rischio.
Tipi di Fondi
La Compagnia offre al Contraente una gamma diversificata di
Fondi. I Fondi possono essere:
• “Fondi interni”: insieme di attivi di proprietà della Compagnia, custoditi presso una Banca Depositaria autorizzata scelta dalla Compagnia, che fanno parte di un’individualizzazione contabile nell’ambito del suo patrimonio. Possono compor- tare o meno una garanzia di rendimento minimo, e possono essere:
• Fondi Interni Collettivi, aperti alla sottoscrizione di una pluralità di Contraenti;
• Fondi Interni Dedicati, supporti di un solo Contratto non comportanti garanzie di rendimento minimo;
• Fondi Assicurativi Specializzati, Fondi Interni diversi dai Fondi Dedicati, supporti di un solo Contratto, non compor- tanti garanzie di rendimento minimo.
• “Fondi Esterni”: costituiti in forma di organismi di investi- mento collettivo del risparmio (OICR), stabiliti al di fuori di una compagnia di assicurazione e sottoposti ad un proce- dimento di approvazione e di costante prudente vigilanza da parte di un’autorità di controllo statale.
Valore Unitario della quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data.
Valuta di denominazione degli impegni contrattuali
Le somme assicurate ed i premi versati sono espressi in euro.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto è un contratto di assicurazione sulla vita individuale nel quale il Contraente può scegliere tra una durata a vita intera (“con- tratto a Vita Intera”) o una durata fissa (“contratto a Durata Fissa”).
Il Contratto è un contratto di assicurazione sulla vita individuale di tipo Unit-Linked, in quanto le relative prestazioni sono legate alle Quote di uno o più Fondi offerti dalla Compagnia, a premio unico e versamenti complementari e riscatti liberi.
In base al Contratto la Compagnia si impegna a fronte del paga- mento del primo unico, salva la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, a erogare al Beneficiario, in caso di realizzazione del rischio assicurato, una prestazione espressa in euro.
In caso di investimento in attivi illiquidi (come ad esempio attivi diversi da liquidità, strumenti finanziari quotati come azioni ed obbligazioni, prodotti strutturati e parti di fondi di tipo aperto) il Contraente deve tener conto di quanto disposto dall’Art. 9.
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Articolo 3
BASE DEL CONTRATTO
Il Contratto è emesso sulla base delle dichiarazioni fornite nella Proposta di Assicurazione e nei suoi allegati e delle risposte al questionario medico ed agli eventuali esami medici complemen- tari. Di conseguenza, qualsiasi dichiarazione inesatta, omissione, falsa dichiarazione, o reticenza, può causare l’annullabilità del Contratto (Art. 1892 Codice Civile) o la riduzione della somma dovuta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (Art. 1893 Codice Civile).
Articolo 4
DURATA, PERFEZIONAMENTO E
ESTINZIONE DEL CONTRATTO
Alla sottoscrizione, il Contraente può scegliere tra una durata a vita intera (“contratto a Vita Intera”) o una durata fissa (“con- tratto a Durata Fissa”).
Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Contraente riceve le Condizioni Particolari ed ha così avuto conoscenza dell’accet- tazione della Proposta di Assicurazione e della ricezione da parte della Compagnia del versamento del premio unico. La Compa- gnia emette la Polizza solo dopo aver ricevuto il versamento del premio unico ed aver verificato il buon fine del pagamento. La data di acquisizione di efficacia del Contratto sarà direttamente indicata nelle Condizioni Particolari.
La Compagnia ha facoltà di accettare la Proposta di Assicura- zione a propria assoluta discrezione. La Compagnia si riserva, inoltre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della Pro- posta di Assicurazione, la facoltà di richiedere all’Assicurato ulteriori informazioni relative al proprio stato di salute al fine di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, se procedere o meno all’accettazione della Proposta di Assicurazione e quindi al perfezionamento del Contratto.
Il Contratto si estingue:
• all’esercizio della facoltà di recesso;
• al riscatto totale;
• qualora fissato (Contratto a Durata Fissa), al termine del Contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato (di tutti o uno degli Assicurati, a seconda dell’opzione di liquida- zione scelta, in caso di contratto su Più Teste);
• alla notifica alla Compagnia del decesso dell’Assicurato (del primo o dell’ultimo degli Assicurati, a seconda dell’opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste).
In caso di decesso del Contraente prima dell’Assicurato, il Contratto proseguirà fino al termine indicato o fino al decesso dell’Assicurato o del primo o dell’ultimo degli Assicurati nel caso di contratto su Più Teste. L’Assicurato non potrà esercitare i diritti del Contraente defunto salva stipulazione contraria del Contraente.
Articolo 5
PREMI
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Il Contraente è tenuto a corrispondere un premio unico non infe- riore a 125.000€, di importo variabile a seconda della tipologia di Fondo scelto, non inferiore ai minimi di seguito indicati: 125.000€
per ogni Fondo Interno Dedicato e Fondo Assicurativo Specializ- zato, 125.000€ per ogni Fondo Interno Collettivo e 25.000€ per ogni Fondo Esterno.
Il premio unico è corrisposto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. In mancanza di istruzioni precise da parte del Contraente o nel caso in cui l’inve- stimento scelto non sia ben identificabile, o nel caso in cui i limiti stabiliti dal CAA non siano rispettati nella ripartizione scelta dal Contraente, la Compagnia investirà il premio (o la parte eccedente) al netto dei costi in un Fondo monetario avente la stessa valuta del premio versato o, in mancanza, in euro, in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Contraente. Una volta ricevute le istruzioni, la Compagnia effettuerà gratuitamente il trasferimento degli attivi.
Oltre al premio unico, il Contraente ha la facoltà di versare premi (o versamenti) aggiuntivi (o complementari), di importo non inferiore a 25.000€ per ogni Fondo Interno Dedicato e Fondo Assicurativo Specializzato o 10.000€, di cui 5.000€ per ogni Fondo Interno Collettivo e ogni Fondo Esterno. In questo caso, in mancanza di istruzioni precise da parte del Contraente o nel caso in cui l’investimento scelto non sia ben identificabile, o nel caso in cui i limiti stabiliti dal CAA non siano rispettati nella ripartizione scelta dal Contraente, la Compagnia investirà il premio (o la parte ecce- dente) al netto dei costi secondo la ripartizione dell’investimento già in essere.
La Compagnia prevede le seguenti modalità di pagamento dei
premi:
• bonifico bancario a favore della Compagnia sul c/c bancario indicato dalla Compagnia ed intestato alla stessa;
• apporto di un portafoglio titoli esistente (previa approvazione della Compagnia).
A fronte del versamento del premio unico la Compagnia prov- vede ad inviare al Contraente, entro 10 (dieci) Xxxxxx lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote una lettera di conferma di investimento del premio contenente le seguenti informazioni: l’am- montare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del Contratto, il numero delle Quote attribuite, il loro Valore Unitario, nonché la data di valorizzazione, la data di ricevimento della Proposta e/o di incasso del premio.
A fronte del versamento dei premi aggiuntivi, la Compagnia prov- vede ad inviare al Contraente, entro 10 (dieci) Xxxxxx lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote una comunicazione contenente le seguenti informazioni: l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle Quote attribuite con il nuovo ver- samento, il loro Valore Unitario, nonché la data di valorizzazione.
Articolo 6
INVESTIMENTO
All’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione la Compagnia, tramite l’Intermediario assicurativo, dopo aver acquisito ai sensi della vigente disciplina italiana le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nonché le richieste ed esigenze del Contraente, offre al Contraente stesso, nell’ambito della tipologia dei Fondi Interni e dei Fondi Esterni, la possibilità di selezionare quello più appropriato alle sue esigenze. Le caratteristiche generali dei Fondi sono riportate nell’allegato Regolamento generale dei Fondi disponibili (“Regolamento Generale dei Fondi disponibili”). In caso di investimento in Fondi Esterni o Fondi Interni Collettivi, l’elenco dei Fondi disponibili e le informazioni essenziali di ognuno sono riportate nelle relative KID/KIID e “Schede d’informazione” allegate e nella “Lista e informazioni essenziali dei Fondi disponibili” allegata (“Lista dei Fondi”).
La Compagnia pubblica sul proprio sito Internet, o rende dispo- nibile tramite link ad altro sito, il documento contenente le informazioni chiave (KID) o il documento d’informazione chiave per l’investitore (KIID) e/o il regolamento/prospetto dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni.
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La Compagnia è tenuta ad illustrare le caratteristiche di ciascun Fondo e le relative politiche di investimento, i relativi rischi non- ché ogni altra informazione necessaria per far comprendere al Contraente la natura dell’investimento; per i Fondi Esterni ed i Fondi Interni Collettivi la Compagnia mette a disposizione del Contraente, prima della sottoscrizione all’interno del relativo kit, la Lista dei Fondi e le informazioni essenziali dei Fondi disponi- bili alla sottoscrizione.
Per quanto riguarda il Fondo Interno Dedicato il Contraente dovrà, completando la Proposta di Assicurazione ed eventuali allegati, decidere e stabilire, insieme all’Intermediario assicurativo, la poli- tica di investimento e tutte le caratteristiche essenziali del Fondo che richiede di costituire. La Compagnia riporterà tali informazioni e caratteristiche direttamente in Polizza.
Il Contraente può, in qualsiasi momento, modificare la politica d’in- vestimento iniziale e le caratteristiche del Fondo Interno Dedicato rispettando in ogni caso i limiti generali d’investimento descritti nell’Allegato n. 1 al Regolamento Generale dei Fondi disponibili. La modifica verrà inserita in un’Appendice del Contratto e ne formerà parte integrante e sostanziale.
Prima di ogni investimento in un Fondo Esterno di tipo fondo alternativo semplice, fondo di fondi alternativo, fondo immobi- liare, in un Fondo Interno che può investire in una di queste tipologie di fondi (o in qualsiasi attivo non incluso nella lista degli attivi ammissibili per i Fondi Interni di tipo A, B e C, di cui al “Regolamento generale dei Fondi disponibili”) nonché in attivi a liquidità ridotta, il Contraente deve completare e sottoscrivere l’“Informativa relativa all’investimento in attivi specifici, esposti a rischi particolari”. L’investimento verrà effettuato solo dopo il ricevimento di tale Informativa da parte della Compagnia. Nel frattempo, il premio destinato ad essere investito in fondi alter- nativi o immobiliari verrà investito in un fondo monetario avente la stessa valuta o, in mancanza, in euro.
La politica d’investimento di ciascun Fondo Interno deve rispettare i limiti di investimento fissati dal Commissariat aux Assurances (“CAA”), riportati in estratto nell’Allegato n. 1 al Regolamento Generale dei Fondi disponibili. La Compagnia potrà anche fis- sare per ogni Fondo limiti d’investimenti globali e per emittenti più restrittivi di quelli generali ammessi dal CAA.
Il Contraente prende atto che gli attivi del Fondo Interno sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della stessa il Contraente dispone solo di un privilegio comune a tutti gli assi- curati come previsto dalla normativa lussemburghese applicabile e non beneficerà di alcun diritto preferenziale nei confronti degli attivi del Fondo Interno.
Si precisa inoltre che, in caso di deposito degli attivi sottostanti il Contratto presso una Banca Depositaria al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Contraente assume tutti i rischi legati a tale scelta, quali negligenza, frode, insolvenza.
I Fondi Interni possono essere di tipo N, A, B, C e D, accessibili ai Contraenti delle Categorie N, A, B, C e D.
Per ogni Fondo Interno la Compagnia tiene una contabilità separata conformemente alle istruzioni del CAA; le relative infor- mazioni possono essere messe a disposizione del Contraente ove ne faccia apposita richiesta.
Nel caso di scadenza del Fondo Interno Collettivo a durata limitata o nel caso in cui la Compagnia, per qualsiasi ragione mettesse fine alle attività di un Fondo Interno Collettivo o modi- ficasse sostanzialmente la politica d’investimento, in modo che non sia più compatibile con quella definita insieme al Contraente, la Compagnia proporrà al Contraente, tramite apposita procedura di consultazione, diverse opzioni che comprendono almeno le seguenti possibilità:
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a.lo Switch gratuito verso un altro Fondo, sia Interno che Esterno, che presenti una politica d’investimento ed un livello di costi del tutto simili a quelli del Fondo chiuso o la cui politica è cambiata;
b.l’impiego di quanto rinveniente dal disinvestimento in liquidità o forma equivalente;
x.xx risoluzione del Contratto senza l’applicazione di alcun costo di riscatto a meno che il Valore delle Quote nel Fondo in que- stione risulti inferiore al 20% del valore totale del Contratto; in quest’ultimo caso la possibilità di riscatto gratuito sarà limitata alle Quote del Fondo in questione.
Prima della chiusura o della modifica sostanziale della politica d’investimento di un Fondo Interno Collettivo la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente:
x.xx chiusura del Fondo o il cambiamento della politica di investi- mento e le possibili opzioni sopradescritte, ivi comprese le loro eventuali conseguenze, ad esempio a livello fiscale;
x.xx possibilità che in mancanza di riscontro da parte del Contra- ente la Compagnia procederà ad impiegare quanto rinveniente dal disinvestimento in liquidità o forma equivalente;
c.inviterà il Contraente a confermare lo Switch verso il Fondo Esterno o Interno segnalato o l’impiego in liquidità o in forma equivalente;
x.xxxxxxxxx che, in mancanza di una risposta entro 60 giorni, verrà
applicato quanto previsto alla lettera b).
Nel caso in cui, in seguito a riscatto parziale, il valore degli attivi in gestione nel Fondo Interno scenda al di sotto della soglia origina- ria verranno applicate automaticamente le regole d’investimento più restrittive della categoria inferiore raggiunta e questo, al più tardi, dopo un periodo di sei mesi durante il quale l’investimento si situa in tale categoria e comunque dopo averne dato tempestiva informazione al Contraente. Questo periodo di sei mesi viene ridotto ad un mese se il Contraente dovesse effettuare un riscatto parziale sul Contratto nei primi sei mesi successivi al versamento del premio iniziale.
Il Fondo Esterno non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
da parte della Compagnia.
In caso di chiusura del Fondo Esterno selezionato dal Contraente la Compagnia proporrà le seguenti possibilità:
a.Switch gratuito verso un altro Fondo disponibile al momento della chiusura e che sia compatibile con il profilo di rischio del Contraente;
b.Riscatto gratuito del Valore delle Quote del Fondo in questione.
Qualora il Contraente non abbia effettuato la sua scelta entro un termine di 60 giorni, la Compagnia procederà a impiegare quanto rinveniente dal disinvestimento in liquidità o in forma equivalente.
Valore delle Quote
Il Valore Unitario delle Quote viene calcolato in ciascuna data di valorizzazione propria del Fondo scelto dal Contraente. La deter- minazione del Valore Unitario della Quota si effettua in generale: giornalmente per i Fondi Esterni, mensilmente per i Fondi Interni Collettivi e trimestralmente per i Fondi Interni Dedicati e i Fondi Assicurativi Specializzati.
Il Valore Unitario di ogni singola Quota si ottiene dividendo il patri- monio netto del Fondo per il numero delle Quote in circolazione, entrambi presi in considerazione il giorno di valorizzazione del tipo di Fondo in questione.
La Compagnia pubblica giornalmente sul proprio sito Internet, o rende disponibile tramite link ad altro sito, il rendiconto periodico dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni.
La Compagnia pubblica giornalmente sul proprio sito internet il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della Quota.
Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Com- pagnia il Valore delle Quote dei Fondi. La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.
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Rischi Finanziari
Wealins Life Italy + è un contratto di assicurazione sulla vita del tipo Unit-Linked a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi nell’ambito del quale i premi versati dal Contraente, al netto dei costi, sono investiti in Quote di uno o più Fondi.
Le Quote a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle
attività finanziarie di cui le stesse sono rappresentazione.
Il Valore delle Quote così attribuite al Contratto ne determina il valore. Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi del Contratto, risentirà direttamente delle oscillazioni di Valore delle Quote dei Fondi, tutti i rischi finanziari connessi all’investimento dei premi saranno direttamente a carico del Contraente, il quale beneficerà degli incrementi di Valore delle Quote attribuite al Contratto, ma subirà le perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali Quote.
La sottoscrizione del Contratto, pertanto comporta per il Contra- ente l’esposizione ai seguenti rischi generali:
x.xx rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspet- tative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
x.xx rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’in- teresse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte): il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente;
x.xx rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di interesse); questi ultimi, infatti, si ripercuo- tono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
x.xx rischio di liquidità: il rischio di liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua eventuale scarsa attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore; esso dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
x.xx rischio di cambio dovuto alla volatilità del rapporto di cambio, sia nel caso di investimento in titoli esteri denominati in valuta diversa dall’euro, sia nel caso in cui il Contraente scelga di denominare il Fondo in valuta differente da quella dell’euro.
Di conseguenza, il presente Contratto non prevede alcuna garan- zia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito. Il controvalore complessivo delle Quote attribuite al Contratto, e quindi il valore del Contratto, il valore di riscatto ed il valore delle prestazioni potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
Il Contraente, quindi, deve valutare con attenzione la tipologia sia del Fondo che delle attività finanziarie in cui il Fondo può investire, con i relativi limiti, per apprezzare il profilo di rischio/rendimento e valutarne la rispondenza alle proprie esigenze, anche in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento.
Articolo 7
REGOLE D’INVESTIMENTO O DI DISINVESTIMENTO
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La data d’investimento o di disinvestimento dei Fondi viene deter- minata secondo le seguenti regole.
La data d’investimento è al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla:
• data alla quale l’Assicuratore riceve ed accetta i documenti necessari alla sottoscrizione e il versamento in caso di pre- mio iniziale e/o aggiuntivo;
• data valore del disinvestimento in caso di Operazioni di
Switch.
La data di disinvestimento è al più tardi il secondo giorno lavora- tivo successivo alla data alla quale:
• l’Assicuratore riceve il modulo di richiesta di riscatto parziale, di riscatto totale o di Switch (farà fede la data di ricevimento da parte dell’Assicuratore);
• l’Assicuratore riceve l’originale - o la copia certificata con- forme - del certificato di morte dell’Assicurato (farà fede la data di ricevimento da parte dell’Assicuratore);
• il Contratto giunge a termine (solo per i Contratti a Durata Fissa).
Tali termini possono essere aumentati in relazione ai tempi tecnici
necessari per effettuare eventuali operazioni di cambio valuta.
In caso di investimento in attivi illiquidi (come ad esempio attivi diversi da liquidità, strumenti finanziari quotati come azioni ed obbligazioni, prodotti strutturati e parti di fondi di tipo aperto) il Contraente deve tener conto di quanto disposto dall’Art. 9.
In seguito alla esecuzione dell’operazione di versamento, di riscatto e di Switch, qualsiasi acquisto o vendita di Quote sarà effet- tuato alla prima valorizzazione disponibile delle Quote selezionate.
Articolo 8
ECCEZIONI
Se la frequenza di valorizzazione dei Fondi non permette di rispettare le regole stabilite al precedente Art. 7, l’investimento o il disinvestimento si effettua conformemente alle regole proprie di ciascun Fondo.
Inoltre l’Assicuratore si riserva il diritto di differire o di rifiutare l’e- secuzione di operazioni in determinate circostanze eccezionali:
• durante il periodo in cui un mercato o una Borsa sono chiusi, inclusi i giorni consueti di chiusura, se si tratta di un mercato o di una Borsa principali, ovvero in cui una parte importante dei Fondi, o degli attivi sottostanti ad un Fondo, sono quotati in un particolare momento. Stessa cosa durante il periodo in cui gli scambi sono soggetti a restrizioni importanti o sospesi;
• quando la situazione politica, economica, militare, moneta- ria, sociale o qualsiasi causa di forza maggiore, che possa sfuggire alle responsabilità o ai poteri dell’Assicuratore, renda impossibile di praticare tali operazioni attraverso mezzi ragionevoli o normali, senza che ciò porti grave pre- giudizio agli interessi dei Contraenti;
• durante il mancato funzionamento dei mezzi di comuni- cazione utilizzati normalmente per determinare i prezzi di qualsiasi investimento dei Fondi o degli attivi sottostanti di un Fondo o dei prezzi in Borsa o su qualsiasi altro mercato;
• quando le restrizioni di cambio o dei movimenti di capitali impediscono di effettuare le transazioni per conto dei Fondi o degli attivi sottostanti a Fondi o quando le operazioni di acquisto, di vendita o di disinvestimento o di reinvesti- mento di Quote non possono essere realizzate a dei tassi di cambio normali;
• in caso di errato funzionamento dei mezzi informatici che
renda impossibile il calcolo del valore dei Fondi.
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Articolo 9
ATTIVI ILLIQUIDI
In caso di illiquidità temporanea degli attivi (o di attivi a liquidità ridotta), l’esecuzione del Contratto o le conseguenze del recesso dallo stesso sono sospese durante l’intero periodo di illiquidità, a meno che il Beneficiario della prestazione opti per il trasferi- mento degli attivi.
In caso di riscatto parziale o totale del Contratto e in caso di illi- quidità temporanea degli attivi, il Contraente opta fin d’ora ed irrevocabilmente per il trasferimento degli attivi.
In caso di illiquidità definitiva, resta inteso che la Compagnia adempierà alle proprie obbligazioni versando il controvalore degli attivi, prendendo come valore liquidativo quello del giorno del pagamento.
Articolo 10
UTILIZZO DEI PREMI NEL CASO DI AUTORIZZAZIONE DEL
CONTRAENTE ALLA COMPAGNIA A PRELEVARE LE SOMME
DESTINATE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUL VALORE
DELLE RISERVE MATEMATICHE
Se il Contraente ha scelto, nella Proposta di Assicurazione, di autorizzare la Compagnia a prelevare annualmente, entro il mese di gennaio, la somma necessaria per il pagamento dell’imposta sul valore delle riserve matematiche, la Compagnia preleva annualmente, proporzionalmente da ciascun Fondo in cui sono stati investiti i premi versati dal Contraente, una somma corrispondente all’aliquota stabilita per l’imposta sulle riserve matematiche dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modifiche dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, che al momento della redazione del presente documento è pari allo 0,45%.
Tale somma è determinata in conformità a quanto previsto nelle
menzionate disposizioni legislative.
L’importo prelevato dalla Compagnia è riportato negli Estratti Conto periodici inviati al Contraente. Possibili riduzioni di tale importo possono essere previste a seconda dell’importo del cd. “credito ulteriore” disponibile alla Compagnia (intendendo per tale il credito d’imposta da recuperare ai sensi dell’Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ove l’ammontare complessivo dell’imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente è superiore all’ammontare Complessivo delle ritenute previste dall’Art. 6 della L. n. 482 del 1985 e dell’impo- sta sostitutiva prevista dall’Art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973). Tali riduzioni verranno anch’esse indicate negli Estratti Conto periodici.
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Se il Contraente trasferisce la residenza fiscale fuori dal territo- rio della Repubblica Italiana nel corso della durata del Contratto, al momento in cui il Contraente comunica la variazione della residenza fiscale alla Compagnia, la somma che la Compagnia ha prelevato ed utilizzato per pagare l’imposta sul valore delle riserve matematiche viene investita dalla Compagnia propor- zionalmente nei Fondi in cui sono investiti i premi corrisposti dal Contraente. In tal caso la data di investimento è al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della pre- detta comunicazione da parte della Compagnia.
Articolo 11
REVOCA DELLA PROPOSTA
Fino a che il Contratto non è perfezionato, il Contraente può revo- care la Proposta di Assicurazione.
La comunicazione di revoca, sottoscritta dal Contraente, deve essere inviata alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo riportato al successivo Art. 27.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia provvede al rimborso dell’intero ammontare del pre- mio già versato.
Il Contraente è tenuto in ogni caso a rimborsare le spese eventual- mente sostenute dalla Compagnia (come ad esempio eventuali spese mediche).
Saranno invece a carico del Contraente tutte le spese bancarie neces-
sarie ad effettuare il rimborso del premio a seguito della revoca.
Articolo 12
DIRITTO DI RECESSO
Entro 30 (trenta) giorni dalla data del perfezionamento del Con- tratto il Contraente può recedere dallo stesso.
Il recesso produce l’effetto di liberare la Compagnia e il Contraente
da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.
La comunicazione di recesso, sottoscritta dal Contraente, deve essere inviata alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo riportato al successivo Art. 27, utilizzando il seguente testo:
“Io sottoscritto [nome e cognome], residente a [indirizzo di residenza], dichiaro espressamente con la presente di voler recedere dal Contratto [numero del Contratto] per il quale ho già versato il premio di [importo del premio versato in lettere + valuta], in data [data di versamento del premio], e chiedo il rimborso entro 30 giorni al massimo dal ricevimento della presente comunicazione sul mio conto IBAN n° [codice IBAN del conto]. Fatto a [luogo], il [data], [firma del Contraente].”
Il recesso produce il suo effetto nei confronti della Compagnia dal
momento in cui quest’ultima ne viene a conoscenza.
Ai fini della determinazione della data dell’esercizio del diritto di recesso farà fede la data di spedizione della raccomandata.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente il controvalore delle Quote attribuite, comprensivo dell’eventuale differenza positiva o negativa dovuta all’oscillazione del Valore delle Quote del Fondo, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto dei costi sostenuti per l’emissione del Contratto e dell’importo della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto.
Articolo 13
MODIFICHE AL CONTRATTO
La Compagnia si riserva di modificare unilateralmente i termini del Contratto nei seguenti casi di giustificato motivo:
x.xx sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile al Contratto che comporti una modifica sulla disci- plina contrattuale;
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x.xx sia una variazione della disciplina fiscale applicabile al Contratto, alla Compagnia o qualsiasi Fondo offerto dalla Com- pagnia, che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
x.xx sia una modifica dei costi inerenti il Contratto, delle caratte- ristiche dei Fondi, degli ammontari minimi di investimento, o delle modalità di determinazione del Valore delle Quote.
In tali casi, la Compagnia si impegna a comunicare per iscritto al Contraente le modifiche contrattuali. Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche, potrà recedere dal Con- tratto, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, esercitando il diritto di riscatto, comunicando la decisione per iscritto alla Compagnia, tramite raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia.
In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Con- tratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Articolo 14
VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Le diverse clausole del Contratto sono indipendenti tra loro; la nullità, l’illegittimità o l’inefficacia di una non limita ed inficia in alcun modo la validità dell’intero Contratto.
Qualsiasi clausola dichiarata invalida od inefficace sarà auto- maticamente sostituita da una clausola di rettifica avente effetto retroattivo a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto. Il contenuto di tale ultima clausola sarà tale da rispecchiare l’ori- ginale senso generale del Contratto e la volontà del Contraente e della Compagnia.
Il Contratto sarà annullabile quando le dichiarazioni che stanno alla base della conclusione del Contratto sono inesatte o in caso di reticenza del Contraente o dell’Assicurato e sempre che ricor- rano le condizioni di cui all’Art. 1892 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 15
COSTI
Sul Contratto gravano i costi e gli oneri di seguito illustrati che
riguardano il Contraente o i Fondi.
La Compagnia si riserva di variare i costi secondo quanto previ- sto qui di seguito.
Non sono previsti sconti in relazione all’insieme dei costi e degli oneri di cui al presente Capitolo.
La Compagnia si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di intro- durre nuovi costi al verificarsi delle seguenti circostanze:
• in caso di modifica della legislazione o delle regole applicabili (compreso il regime fiscale);
• nel caso in cui sopraggiunga un elemento esterno che sfugge
al controllo della Compagnia.
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I costi di ingresso e i costi di gestione amministrativa saranno versati in tutto o in parte all’Intermediario assicurativo a titolo di remunerazione dei servizi di distribuzione assicurativa da lui pre- stati. Il Contraente può ottenere dal suo Intermediario assicurativo, tramite richiesta scritta, in particolare prima della sottoscrizione, informazioni dettagliate relative alla remunerazione a lui destinata, nonché l’importo esatto di detta remunerazione. Il Contraente può, altresì, ottenere dall’Assicuratore ulteriori precisazioni relativa- mente alla remunerazione dell’Intermediario assicurativo, compresi le percentuali e l’importo esatto della remunerazione versata all’In- termediario assicurativo.
15.1. Costi generali applicabili al Contratto (gravanti direttamente sul Contraente)
Questi costi generali si applicano al Contratto, indipendentemente
dal o dai Fondi selezionati.
Per ogni sottoscrizione, le percentuali dei costi applicabili al Con- tratto sono definite al punto “Premio e Costi” della Proposta di Assicurazione e successivamente specificate nelle Condizioni Particolari o nelle clausole addizionali.
• Costi di ingresso:
I costi di ingresso rappresentano la remunerazione dell’Assi- curatore e dell’Intermediario assicurativo per la conclusione del Contratto: parte di questi costi è riservata dall’Assicuratore all’Intermediario assicurativo a titolo di remunerazione per il servizio di distribuzione assicurativa prestato.
Detti costi ammontano a massimo il 5% dell’importo dei premi versati e sono prelevati dalla Compagnia direttamente sugli importi dei premi versati.
• Costi di gestione amministrativa:
I costi di gestione amministrativa rappresentano una remu- nerazione dell’Assicuratore e dell’Intermediario assicurativo: una parte di questi costi servono a remunerare l’Assicuratore per la gestione ordinaria del Contratto e l’altra parte è river- sata dall’Assicuratore all’Intermediario assicurativo a titolo di remunerazione per il servizio di distribuzione assicurativa prestato nel corso della vita del Contratto.
Detti costi ammontano a massimo il 1,5% l’anno del valore del Contratto e sono prelevati alla fine di ogni trimestre civile mediante riduzione del numero di Quote di Fondi detenute nel Contratto.
In caso di versamento di premi complementari, di riscatti, di scadenza del Contratto o al termine del Contratto in caso di decesso dell’Assicurato, l’importo dei costi di gestione amministrativa sarà calcolato proporzionatamente al periodo trascorso.
La Compagnia si riserva il diritto di aumentare, mediante un preavviso di 6 mesi notificato per iscritto, la percentuale dei costi di gestione amministrativa specificata nelle Condizioni Particolari, in funzione dell’evoluzione dell’indice lussembur- ghese dei prezzi al consumo constatata dalla data di entrata in vigore del Contratto.
• Costi di riscatto:
I costi di riscatto rappresentano la remunerazione dell’Assi- curatore per la gestione di qualsiasi operazione di riscatto, parziale o totale.
In caso di riscatto totale o parziale effettuato nel corso dei primi cinque anni di vita del Contratto al controvalore delle relative Quote viene applicato un costo calcolato in misura decrescente sull’ammontare del valore del Contratto pari:
• allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento), in caso di riscatto nel primo anno;
• allo 0,4% (zerovirgolaquattro per cento), in caso di riscatto nel secondo anno;
• allo 0,3% (zerovirgolatre per cento), in caso di riscatto nel terzo anno;
• allo 0,2% (zerovirgoladue per cento), in caso di riscatto nel quarto anno;
• allo 0,1% (zerovirgolauno per cento), in caso di riscatto
nel quinto anno.
Dopo i primi cinque anni di vita del Contratto, non viene
applicato alcun costo nel caso di riscatto totale o parziale.
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• Costi sulle operazioni di Switch:
I costi sulle operazioni di Switch rappresentano la remune- razione dell’Assicuratore per la gestione delle operazioni di Switch.
Detti costi sono prelevati sulle somme oggetto del Switch.
La prima operazione di Switch di ogni anno civile è gratuita. I costi di Switch fino allo 0,5% dell’importo oggetto del Switch, per un massimo di 1.000,00 (mille) euro, sono prelevati sulle operazioni supplementari.
• Premi di rischio:
In contropartita degli impegni della Compagnia, preleviamo sul Contratto premi di rischio mensili il cui importo varia in funzione del tipo di prestazione in caso di decesso, dell’età dell’Assicurato, dello stato di salute dell’Assicurato e del capitale di rischio al momento del calcolo. I premi di rischio corrispondenti alla prestazione in caso di decesso (si vedano Art. 22 e 23 delle Condizioni di Assicurazione) sono prelevati in Quote dei Fondi sulla base della tabella indicata nell’Art. 33 delle Condizioni di Assicurazione e calcolate sulla parte di garanzia caso morte che eccede il valore del Contratto al netto dei costi (capitale di rischio).
• Costi di cambio:
Al momento del versamento dei premi e di qualsiasi altra operazione sul Contratto o sui Fondi, gli eventuali costi di conversione nella valuta del Contratto, rispettivamente nelle valute dei Fondi e/o dei loro sottostanti sono a carico del Contraente.
• Maggiorazione dei costi gravanti direttamente sul Contraente in caso di mancata autorizzazione del Contraente alla Compagnia a prelevare le somme destinate al pagamento dell’imposta sul valore delle riserve matematiche
Se il Contraente ha scelto, nella Proposta di Assicurazione, di non autorizzare la Compagnia a prelevare annualmente la somma necessaria per il pagamento dell’imposta sul valore delle riserve matematiche, i costi gravanti sul Contraente di cui al precedente punto subiscono una maggiorazione così come indicato di seguito: i costi di gestione amministrativa del Contratto sono aumentati dello 0,05% annuo.
Costi gravanti sui Fondi e Inducement
15.2. Costi specifici dei Fondi Interni Dedicati
Questi costi specifici si applicano in caso di investimento in un
Fondo Interno Dedicato.
• Costi di gestione finanziaria:
I costi di gestione finanziaria sono dedotti dalla Compagnia per la fornitura dei servizi di gestione finanziaria del Fondo Interno Dedicato e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo. Detti costi, ai quali viene aggiunta la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dal gestore finanziario cui abbiamo affidato la gestione finanziaria del Fondo.
Il gestore finanziario percepisce integralmente i costi di gestione finanziaria.
• Costi di deposito:
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I costi di deposito sono dedotti dalla Compagnia e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo Interno Dedicato. Detti costi, ai quali viene aggiunta la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dalla Banca Depositaria e coprono i diritti di custodia degli attivi a titolo delle spese della Banca Depositaria. La Banca Depositaria percepisce integralmente detti costi.
• Costi di performance:
Possono eventualmente essere di applicazione costi di performance. Detti costi servono a remunerare il gestore finanziario se, grazie alla sua buona gestione, il Fondo Interno Dedicato ha ottenuto una performance che supera la soglia di riferimento stabilita per aver diritto a tale remunerazione.
• Costi di contabilizzazione del Fondo:
I costi di contabilizzazione sono inclusi nei costi di gestione amministrativa dell’Assicuratore.
• Costi di acquisto e di vendita degli attivi sottostanti il Fondo:
Detti costi non sono inclusi nelle spese di gestione finanziaria del Fondo né nelle spese della Banca Depositaria. L’importo dei costi varia in base alla natura degli attivi e può essere suddiviso tra la Banca Depositaria ed il gestore finanziario.
Su richiesta, teniamo a disposizione del Contraente le griglie di spese definite dai terzi che intervengono per nostro conto.
15.3. Costi specifici dei Fondi Interni Collettivi
Detti costi si applicano in caso di investimento in un Fondo Interno Collettivo.
• Costi di gestione finanziaria:
I costi di gestione finanziaria sono dedotti dalla Compagnia per la fornitura dei servizi di gestione finanziaria del Fondo Interno Collettivo e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo. Detti costi, ai quali viene aggiunta la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dal gestore finanziario cui abbiamo affidato la gestione finanziaria del Fondo.
Il gestore finanziario percepisce integralmente i costi di gestione finanziaria.
Detti costi sono supportati dal Contratto proporzionatamente al numero di Quote detenute dal Contratto all’interno del Fondo Interno Collettivo.
• Costi di deposito:
I costi di deposito sono dedotti dalla Compagnia e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo Interno Collettivo. Detti costi, ai quali viene aggiunta la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dalla Banca Depositaria e coprono i diritti di custodia degli attivi a titolo delle spese della Banca Depositaria. La Banca Depositaria percepisce integralmente detti costi.
Detti costi sono supportati dal Contratto proporzionatamente al numero di Quote detenute dal Contratto all’interno del Fondo Interno Collettivo.
• Costi di performance:
Possono eventualmente esistere costi di performance. Xxxxxxx a remunerare il gestore finanziario se, grazie alla sua buona gestione, il Fondo Interno Collettivo ha ottenuto una performance che supera la soglia di riferimento stabilita per aver diritto a tale remunerazione.
Detti costi sono supportati dal Contratto proporzionatamente al numero di Quote detenute dal Contratto all’interno del Fondo Interno Collettivo.
• Costi di contabilizzazione del Fondo:
I costi di contabilizzazione (compresi i costi di calcolo del valore netto d’inventario (VNI) del Fondo Interno Collettivo) sono dedotti dalla Compagnia per la fornitura dei servizi di contabilizzazione del Fondo. Ci vengono fatturati dall’agente di calcolo, con applicazione della vigente imposta sul valore aggiunto. Detti costi rappresentano la remunerazione dell’agente di calcolo per i suoi servizi di contabilizzazione e per il calcolo del VNI del Fondo.
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Detti costi sono supportati dal Contratto proporzionatamente al numero di Quote detenute dal Contratto all’interno del Fondo Interno Collettivo.
• Costi di acquisto e di vendita degli attivi sottostanti il Fondo:
Detti costi non sono inclusi nei costi di gestione finanziaria del Fondo né nei costi della Banca Depositaria. L’importo di questi costi varia in base alla natura degli attivi e può essere suddiviso tra la Banca Depositaria ed il gestore finanziario.
Su richiesta, teniamo a disposizione del Contraente le griglie di spese definite dai terzi che intervengono per nostro conto.
15.4. Costi specifici dei Fondi Assicurativi
Specializzati
Questi costi si applicano in caso di investimento in un Fondo Assi- curativo Specializzato.
• Costi di deposito:
I costi di deposito sono dedotti dalla Compagnia e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo Assicurativo Specializzato. Detti costi, ai quali viene aggiunta la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dalla Banca Depositaria e coprono i diritti di custodia degli attivi a titolo delle spese della Banca Depositaria.
La Banca Depositaria percepisce integralmente detti costi.
• Costi di contabilizzazione del Fondo:
I costi di contabilizzazione del Fondo sono stabiliti nell’allegato alle Condizioni Generali “Fondo Assicurativo Specializzato”.
• Costi di acquisto e di vendita degli attivi sottostanti il Fondo al momento dell’investimento iniziale:
Questi costi, generati al momento dell’investimento iniziale, non sono inclusi nelle spese della Banca Depositaria. Il loro importo varia in base alla natura degli attivi. Su richiesta, teniamo a disposizione del Contraente le griglie di spese definite dai terzi che intervengono per nostro conto.
15.5. Costi specifici dei Fondi Esterni
Questi costi si applicano in caso di investimento in Fondi Esterni e sono compresi nel valore netto di inventario (VNI) dei Fondi Esterni. Detti costi sono indicati sul documento chiave per l’in- vestitore (KID/KIID) e/o nel prospetto del Fondo.
15.6. Inducement
L’Assicuratore può percepire remunerazioni o commissioni colle- gate agli attivi sottostanti i Fondi Interni e tiene questa informazione a disposizione del Contraente su semplice richiesta di quest’ultimo.
Articolo 16
CEDOLE
Il Contraente può richiedere alla Compagnia il pagamento di
cedole.
Tale richiesta può essere effettuata unicamente al momento della sottoscrizione e per contratti con un premio unico di almeno 500.000€. Nel corso di vita del Contratto, il Contraente può richiedere la sospensione del pagamento delle cedole, e suc- cessivamente la riattivazione.
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Le cedole sono pagate annualmente, alla data di anniversario della Polizza. L’importo massimo corrisposto non può essere superiore al 5% del premio versato, con un limite totale sulla vita del Contratto pari al 50%.
Articolo 17
RISCATTO
Il Contraente, trascorso il periodo di recesso, può richiedere alla Compagnia, per iscritto, il riscatto totale o parziale, salvo in pre- senza di Beneficiario accettante, nel qual caso sarà necessario l’accordo di quest’ultimo.
Il valore di riscatto (totale o parziale) corrisponde al Valore delle Quote attribuite alla Polizza, rilevato al più tardi, il secondo giorno lavorativo seguente alla data in cui la Compagnia riceve la richie- sta di riscatto totale o parziale e la documentazione indicata al successivo Art. 24, diminuito dei costi di gestione amministrativa e dei premi di rischio del trimestre in corso.
Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale sia effettuata nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto, all’ammontare determinato come descritto al comma precedente, viene applicato un costo nella misura indicata al precedente Art. 15.1.
A questo importo è aggiunta (proporzionalmente in caso di riscatto parziale) la somma che la Compagnia ha prelevato ed utilizzato per pagare l’imposta sul valore delle riserve matematiche, se, nella Pro- posta di Assicurazione, il Contraente ha autorizzato la Compagnia a prelevare detta somma per il pagamento dell’imposta anzidetta.
La richiesta di riscatto parziale (ammontare minimo di 10.000€) deve contenere l’esplicita indicazione dell’importo da riscattare, e potrà essere effettuato solo nel caso in cui, a seguito del riscatto, gli ammontari minimi residui riportati di seguito siano rispettati:
• Contratto: 125.000€
• Fondo Interno Dedicato: 125.000€;
• Fondo Assicurativo Specializzato: 125.000€;
• Fondo Interno Collettivo: 125.000€;
• Fondo Esterno: 10.000€.
Il pagamento da parte della Compagnia del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del Contratto.
Il valore di riscatto può essere inferiore al premio versato.
Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Com- pagnia in forma scritta i valori di riscatto. La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.
Articolo 18
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, anche parzialmente, nonché vincolare in pegno o in altre forme le somme assicurate, previa accettazione della Compagnia.
Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Compagnia
ne fa annotazione sull’originale di Xxxxxxx o su un’appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle relative al trasferimento di Quote (Switch), richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Articolo 19
OPERAZIONI DI SWITCH
Per tutta la durata del Contratto il Contraente ha la facoltà di modifi- care il suo investimento, selezionando Fondi diversi rispetto a quelli originariamente scelti (“Operazione di Switch”).
Tecnicamente l’Operazione di Switch consisterà nel disinvestimento delle Quote di un Fondo e nel reinvestimento della liquidità proveniente dal premio disinvestito in Quote di un altro Fondo. Alle Operazioni di Switch si applica un costo nella misura indicata al precedente Art. 15.1.
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L’Operazione di Switch diventa efficace dopo che la Compagnia verifica ed accerta la completezza della richiesta, effettuata tra- mite l’apposito modulo.
Le Operazioni di Switch saranno effettuate secondo le modalità
di seguito illustrate:
a.l’ammontare da disinvestire sarà determinato in base al Valore Unitario delle Quote come rilevato il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve il modulo di richie- sta di Switch e ne verifica la completezza;
x.xx numero di nuove Quote di Fondi da attribuire al Contratto sarà determinato in base all’ammontare ottenuto in seguito all’ope- razione precedentemente descritta, e al Valore Unitario delle Quote constatato il secondo giorno lavorativo seguente alla data di accredito presso il conto corrente della Compagnia dell’am- montare disinvestito.
Le Operazioni di Switch potranno essere effettuate nel rispetto
degli ammontari minimi indicati di seguito:
• importo dello Switch: 25.000€ per i Fondi Interni Dedicati ed i Fondi Assicurativi Specializzati, 10.000€ per i Fondi Interni Collettivi ed i Fondi Esterni;
• importo residuo per Fondo dopo lo Switch: 125.000€ per i Fondi Interni Dedicati ed i Fondi Assicurativi Specializ- zati, 125.000€ per i Fondi Interni Collettivi ed 10.000€ per i Fondi Esterni.
La Compagnia invierà una comunicazione scritta al Contraente con informazioni in merito al numero delle Quote disinvestite e di quelle attribuite in seguito all’Operazione di Switch, nonché ai rispettivi Valori Unitari delle Quote nel giorno di riferimento.
La Compagnia si riserva di proporre al Contraente la possibilità di effettuare Operazioni di Switch in nuovi Fondi istituiti successi- vamente alla stipula del Contratto. I nuovi Fondi saranno indicati nella Lista dei Fondi.
Articolo 20
MODIFICA DELLA STRATEGIA D’INVESTIMENTO
La Compagnia offre al Contraente la possibilità di cambiare gratuitamente una volta l’anno la strategia d’investimento di un Fondo Interno Dedicato tramite richiesta scritta. La domanda sarà eseguita nei più brevi termini, tenendo conto della situazione dei mercati finanziari.
Articolo 21
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA
Nel Contratto a Durata Fissa, la Compagnia si impegna in caso di vita dell’Assicurato (di tutti o uno degli Assicurati, a seconda dell’opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste) al termine del Contratto, a versare al Beneficiario in caso di vita designato una somma pari al valore del Contratto.
Il valore del Contratto è determinato moltiplicando il numero delle Quote attribuite al Contratto per il relativo Valore Unitario, quale risultante dalla prima valorizzazione successiva alla data di scadenza del Contratto.
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A questo importo è aggiunta la somma che la Compagnia ha prelevato ed utilizzato per pagare l’imposta sul valore delle riserve matematiche, se, nella Proposta di Assicurazione, il Contraente ha autorizzato la Compagnia a prelevare detta somma per il pagamento dell’imposta anzidetta.
Il Contraente ha la facoltà di procedere al riscatto totale del Contratto; si applicano le disposizioni previste all’Art. 17.
Il Contraente assume il rischio connesso all’eventuale andamento
negativo del Valore delle Quote.
Il Contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di pre- stazione in caso di vita o di riscatto, che potrebbe quindi anche risultare inferiore ai premi versati.
Articolo 22
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
Al momento della notifica alla Compagnia del decesso dell’As- sicurato (del primo o dell’ultimo degli Assicurati, a seconda dell’opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste), la Compagnia liquida al Beneficiario designato la prestazione scelta dal Contraente fra le seguenti opzioni di garanzia:
a. percentuale del valore della Polizza;
b. percentuale dei premi netti;
c. percentuale del valore più alto della Polizza.
Nel primo caso, il capitale in caso di decesso è uguale ad una determinata percentuale, indicata nella Proposta o nell’eventuale successiva domanda, del valore della Polizza, al netto di qualsiasi tassa o imposta applicabile. Per valore della Polizza si intende il controvalore ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite al Contratto per il Valore Unitario delle stesse, quale rilevato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell’Assicurato, l’originale del certificato di morte dell’Assicurato e la documentazione indicata al successivo Art. 24.
Per la seconda opzione, il capitale in caso di decesso è uguale al maggiore fra il valore della Polizza e la percentuale dei premi netti indicata nella Proposta o nell’eventuale successiva domanda, al netto di qualsiasi tassa o imposta applicabile. Per premi netti si intende la somma dei premi versati, iniziale ed eventuali versamenti complementari, diminuita degli eventuali riscatti parziali, quale rilevata, al più tardi, il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell’Assicurato, l’originale del certificato di morte dell’Assicurato e la documentazione indicata al successivo Art. 24.
La terza opzione prevede che il capitale decesso sia uguale al valore della Polizza, quale rilevato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la comu- nicazione del decesso dell’Assicurato, l’originale del certificato di morte dell’Assicurato e la documentazione indicata al successivo Art. 24, più il 90% dell’eventuale differenza positiva fra il valore più alto raggiunto dalla Polizza ed il valore della stessa. Si pre- cisa, tuttavia, che tale 90% non potrà essere superiore ad un importo massimo pari a 1.000.000 €. Il valore più alto raggiunto dalla Polizza equivale alla sottoscrizione al premio lordo, ed è in seguito ricalcolato al 31 dicembre di ogni anno, nonché in seguito a riscatti parziali e/o premi aggiuntivi.
A ciascuna di tali prestazioni è aggiunta la somma che la Compagnia ha prelevato ed utilizzato per pagare l’imposta sul valore delle riserve matematiche, se, nella Proposta di Assicurazione, il Contraente ha autorizzato la Compagnia a prelevare detta somma per il pagamento dell’imposta anzidetta.
Per tutte le opzioni, il Contraente può:
a. in caso di contratto su Più Teste, determinare se il Contratto debba terminare, e quindi la prestazione debba essere erogata, alla morte del primo o dell’ultimo degli Assicurati;
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b. limitare la garanzia, fissando un tetto massimo al capitale di rischio (differenza fra il capitale in caso di decesso ed il valore della Polizza) ai fini del calcolo dell’eventuale prestazione e dei relativi costi, quali illustrati nell’Art. 33.
La mancanza di indicazioni esplicite nella Proposta di Assicura- zione equivale alla scelta di una garanzia del 101% del valore della Polizza.
In ogni caso, alla sottoscrizione, ad ogni versamento, nonché in caso di modifica della garanzia, il capitale di rischio (attuale o potenziale) totale per tutti i contratti aventi il medesimo Assicu- rato non può superare il limite di 1.500.000 €. Oltre tale soglia, la garanzia deve essere oggetto di un’accettazione specifica, che può prevedere condizioni supplementari.
In corso di Contratto, il Contraente può in qualsiasi momento richiedere la modifica della garanzia in caso di decesso. In caso di aumento del capitale di rischio, la Compagnia può richiedere l’espletamento di nuove formalità mediche che, in qualsiasi caso, non potranno rimettere in causa la garanzia fino a quel momento accordata. Qualunque modifica della garanzia acquisisce effica- cia dal primo giorno del trimestre che segue la ricezione della relativa domanda.
Qualora il valore della Polizza non fosse sufficiente a prelevare il costo della garanzia scelta, la prestazione corrispondente è integralmente mantenuta, riducendo il periodo di copertura dell’assicurazione. In tal caso, la Compagnia informa il Contraente per raccomandata del fatto che il suo Contratto sarà risolto all’esaurimento degli attivi sottostanti, salvo nuovo versamento.
Il Contraente assume il rischio connesso all’eventuale andamento
negativo del Valore delle Quote.
Il Contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di prestazione in caso di decesso, che potrebbe quindi anche risultare inferiore ai premi versati.
Nel caso di contratto su Più Teste il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia non appena a sua conoscenza il decesso di ciascun singolo Assicurato.
Articolo 23
ESCLUSIONI
L’Assicuratore copre qualsiasi rischio di decesso, qualunque ne sia la causa, con le seguenti esclusioni:
• il decesso dell’Assicurato causato, intenzionalmente o dolo- samente, dal Contraente o dal Beneficiario è escluso dalla garanzia;
• il Contratto cessa di avere effetto rispetto al Beneficiario che è stato condannato per aver volontariamente ucciso l’Assicurato. In tale caso, il valore del Contratto netto dei costi è versato al Contraente o ai suoi aventi causa, salvo che siano stati condannati come autori o complici dell’omi- cidio dell’Assicurato;
• se il Beneficiario ha tentato di uccidere l’Assicurato, il Con- traente ha il diritto di revocare l’attribuzione del beneficio assicurativo, anche qualora il Beneficiario avesse già accet- tato la stipulazione in suo favore;
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• l’assicurazione in caso di decesso copre il rischio di suicidio a partire dal secondo anno del Contratto. In caso di aumento delle garanzie in corso di Contratto, il rischio di suicidio, per le garanzie supplementari, è coperto a partire dal secondo anno che segue tale aumento.
Articolo 24
PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Le richieste relative alle prestazioni dovranno essere inviate, unitamente alla relativa documentazione, alla Compagnia che, verificata l’effettiva esistenza del relativo obbligo, eseguirà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della docu- mentazione completa. Nel caso in cui il Contratto investe in Fondi la cui valorizzazione non permette di rispettare i termini sopracitati, la prestazione è pagata entro i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla prima valorizzazione possibile.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ad ogni richiesta di pagamento devono essere allegate le coor- dinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
In caso di vita e di riscatto totale o parziale il Contraente dovrà fornire alla Compagnia una fotocopia di un suo documento d’i- dentità in corso di validità.
I documenti richiesti in caso di decesso dell’Assicurato sono i seguenti:
a. certificato di morte in originale che indichi la causa esatta del decesso;
b. fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari e loro codice fiscale (se disponibile);
c. ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Compagnia.
In caso di impossibilità ad operare derivante da cause non imputabili alla Compagnia, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o ad altre cause al di fuori del controllo della Compagnia (inclusi, senza limi- tazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, forza maggiore), la Compagnia effettuerà le operazioni di disinvestimento dei Fondi o degli attivi dei Fondi il primo giorno di ripresa dell’operatività.
Nel caso in cui il Fondo selezionato dal Contraente investa in attivi con liquidità ridotta, intendendo per tali gli attivi diversi dalla liquidità, dalle azioni ed obbligazioni negoziate sui mercati rego- lamentati, dai prodotti strutturati e dalle quote di fondi comuni d’investimento di tipo aperto, la Compagnia si riserva il diritto di pagare la prestazione mediante trasferimento al Contraente o al Beneficiario della proprietà di questi attivi.
In caso di liquidazione della Compagnia il titolare del Contratto dispone del privilegio comune a tutti gli assicurati, ma non gode di alcun diritto preferenziale in relazione al proprio Contratto.
Articolo 25
INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Entro il 31 maggio di ogni anno, la Compagnia invierà al Con- traente un Estratto Conto, unitamente all’aggiornamento dei dati periodici e dei dati storici riportati nella Lista dei Fondi, in caso di investimento in Fondi Esterni o Fondi Interni Collettivi.
L’Estratto Conto contiene, come minimo, le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell’anno di riferimento; c) numero e controvalore
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delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di opera- zioni di Switch; d) numero delle Quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento; e) numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento; f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell’anno di riferimento e, in, relazione ai costi trat- tenuti per costi di gestione finanziaria sui Fondi Interni nell’anno di riferimento, l’indicazione della parte connessa al costo della distribuzione; g) numero delle Quote complessivamente asse- gnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
h) eventuali somme prelevate per far fronte al pagamento dell’im- posta sul valore delle riserve matematiche.
La Compagnia informerà per iscritto il Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, il controvalore delle Quote detenute si sia ridotto di oltre il 30% (trenta per cento) rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti. Tale informazione verrà fornita anche in caso di ogni altra ulteriore riduzione pari o superiore al 10% (dieci per cento). Le informazioni di cui sopra verranno inviate entro 10 (dieci) Xxxxxx lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
La Compagnia invierà tempestivamente al Contraente ogni comunicazione di eventuali variazioni di quanto contenuto nel Documento Informativo Pre-contrattuale e nell’eventuale Lista dei Fondi intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive al perfezionamento del Contratto.
Articolo 26
CAMBIO DI INDIRIZZO
Qualsiasi cambiamento di residenza dovrà essere notificato alla Compagnia nel più breve tempo possibile. Nel caso contra- rio, il Contraente subirà tutte le conseguenze legate all’invio di documenti al precedente indirizzo. Tutti i documenti inviati dalla Compagnia al Contraente all’ultimo indirizzo conosciuto sono da considerarsi come correttamente inviati.
Articolo 27
COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà avere forma scritta e sarà da effettuarsi all’indirizzo di seguito riportato: WEALINS S.A., 00 xxx Xxxx Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, Indirizzo postale: X-0000 Xxxxxxxxxxx.
Le comunicazioni verranno ritenute validamente ricevute solo se effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera consegnata a mano debitamente datata e controfirmata per accettazione.
Articolo 28
LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO
Il Contratto, ed ogni documento ad esso allegato, viene redatto
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in lingua italiana.
Articolo 29
RECLAMI
In caso di controversia, e fatta salva la possibilità di intrapren- dere un’azione legale, il Contraente ha la possibilità di inoltrare una contestazione all’ufficio reclami presso l’Assicuratore, ossia l’ufficio conformità/compliance, all’indirizzo email reclamations@ xxxxxxx.xxx, o all’indirizzo postale di cui sopra all’Art. 27 delle Condizioni Generali , oppure ai mediatori del settore delle assi- curazioni a Lussemburgo (ACA - Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Xxxxx- xxxxx). Le richieste di mediazione, accompagnate dai documenti giustificativi, devono essere inviate:
• o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxx.xx,
• o all’indirizzo postale dell’ACA:
X.X. 000, X-0000 Xxxxxxxxxxx,
Tel.: x000 00 00 00 0 • Fax x000 00 00 00.
È inoltre possibile rivolgersi al “Commissariat aux Assurances”
lussemburghese:
0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX • X-0000 Xxxxxxxxxxx, Tel.: x000 00 00 00-0 • Fax: x000 00 00 00
Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, consultando il “facsimile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo, all’in- dirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax x00 00 00 000 000, indirizzo e-mail xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/ business-economy-euro/ banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial- services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/ about-fin-net_it).
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle presta- zioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi concilia- tivi ove esistenti. Si rammenta che prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiun- xxxx alle parti un accordo.
La Compagnia s’impegna a informare il Contraente di qualsiasi variazione della procedura di reclamo, delle modalità di ricorso a un procedimento di mediazione o delle coordinate del suo ufficio reclami.
Articolo 30
LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto sarà di competenza dell’Autorità giudiziale del luogo di residenza o domicilio del Contraente. Ove la residenza del Contraente o del Beneficiario non sia, per qualsiasi motivo, individuabile o cono- scibile per l’Assicuratore, il foro competente sarà quello del Lussemburgo.
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La Compagnia può investire i premi in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione vita.
Articolo 31
NON PIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’Art. 1923 del C.C. le somme dovute dall’Assicuratore al Contraente od al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Articolo 32
TASSE E IMPOSTE
Tasse e imposte, relative al Contratto di assicurazione, di qualsiasi natura, presenti o future sono a carico esclusivo del Contraente e/o del Beneficiario e degli aventi diritto.
Si applicano le disposizioni di legge in vigore alla stipula del Con-
tratto, salvo successive modifiche.
Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale relativo al Contratto è il seguente:
a.Tassazione al decesso dell’Assicurato
Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell’Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche indi- pendentemente dalla detrazione dei premi (Art. 6, comma 2, del
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) limitatamente alla quota di capitale liquidato cor- rispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della Polizza sarà, invece, tassata secondo le regole ordinariamente applica- bili, in conformità a quanto previsto e specificato alla successiva lettera b per il caso vita.
Le somme corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato non sono soggette all’imposta sulle successioni.
b.Tassazione in caso di vita dell’Assicurato
In caso di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di riscatto, le somme erogate in forma di capitale sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva appli- cata alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e quello della parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione (Art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nella misura del 26%.
Tale differenza viene determinata al netto della quota dei pro- venti riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’Art. 31 del
D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’Art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%.
La predetta imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto d’imposta.
Qualora il Beneficiario in caso di vita non corrispondesse al Contraente, potrebbero essere applicabili le imposte di dona- zione, limitatamente al premio versato.
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Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto nell’esercizio della propria attività d’impresa, le prestazioni erogate dalla Compagnia non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva, concorrendo per il loro intero ammontare a formare reddito complessivo come componente positivo del reddito d’impresa e dunque non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.
Le somme corrisposte dalla Compagnia come cedole sulla Polizza saranno assoggettate ad imposta sostitutiva, non- ché ad imposta di bollo, unicamente al momento del riscatto, pro-rata in caso di riscatto parziale, o in caso di prestazione in caso di vita.
c.Detraibilità dei premi versati
I premi corrisposti per il Contratto a Vita Intera, nei limiti della parte afferente le coperture del rischio morte, danno diritto, nell’anno in cui sono stati versati, ad una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti stabiliti per legge. Per la quantifica- zione della componente del premio relativa alla copertura del rischio morte il Contraente farà riferimento all’estratto Conto.
Attualmente viene riconosciuta annualmente una detrazione nella misura del 19% dei premi versati, per un importo comples- sivo non superiore a 530 euro, a condizione che il Contraente e l’Assicurato siano la stessa persona (Art. 15, lett. f) TUIR). La detrazione è permessa se il Contraente è diverso dall’Assicu- rato, purché quest’ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente stesso, fermo restando il tetto massimo detraibile.
Nel caso in cui Contraente e Beneficiario siano persone giu- ridiche soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’Art. 73 del TUIR, l’ammontare dei premi versati sarà deducibile in base a quanto disposto dall’Art. 109 del TUIR. I premi versati sono deducibili anche a fini IRAP in base alle disposizioni del DLGS n. 446 del 15 dicembre 1997, al ricorrere dei presupposti ivi indicati.
d.Obblighi Dichiarativi
Ricorrendone i presupposti, il Contraente ed il Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato di una polizza estera possono essere soggetti all’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il valore della polizza al 31/12.
La Circolare 19/E del 27/06/2014 dell’Agenzia delle Entrate riporta che, “nel caso di polizze emesse da imprese di assi- curazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’Art. 26-ter del D.P.R.
n. 600 del 1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione della predetta imposta sostitutiva.”
e.Imposta di bollo
L’Art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso ai prodotti finanziari assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applica- zione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela (Art. 13 comma 2-ter DPR 642/1972 introdotto dal D.L. 201/2011).
L’imposta, calcolata sul complessivo valore di mercato (o, in man- canza, sul valore nominale o di rimborso), è dovuta al momento del rimborso o del riscatto ed è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto d’imposta.
L’imposta è attualmente pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, con un massimo, unicamente in caso di contra- ente persona giuridica, di 14.000€.
Articolo 33
PREMI DI RISCHIO
I premi di rischio sono prelevati secondo le disposizioni dell’Art.
15.1. delle Condizioni Generali.
Il capitale di rischio viene moltiplicato per il tasso relativo all’età
dell’Assicurato alla data del calcolo.
L’età dell’Assicurato da considerare è l’età in anni e mesi alla
data del calcolo.
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La tariffa applicabile è indicata nella seguente Tabella 1.
Tabella 1: Tabella tariffaria di riferimento relativa alla copertura
caso morte calcolata per un capitale di 1.000€
La tabella seguente indica il premio annuale di rischio per un capitale di rischio di 1.000€ sulla testa di un assicurato, uomo o donna, in buono stato di salute.
I premi su due teste, con liquidazione al primo o al secondo decesso, sono calcolati secondo i principi attuariali applicabili. Il Contraente s’impegna a comunicare, non appena informato, l’eventuale decesso degli Assicurati alla Compagnia.
Età | Premio | Età | Premio | Età | Premio | Età | Premio |
0 | 6.56 | 30 | 0.81 | 60 | 12.56 | 90 | 247.71 |
1 | 0.56 | 31 | 0.85 | 61 | 14.11 | 91 | 265.36 |
2 | 0.43 | 32 | 0.89 | 62 | 15.90 | 92 | 282.42 |
3 | 0.28 | 33 | 0.94 | 63 | 17.90 | 93 | 302.48 |
4 | 0.24 | 34 | 1.00 | 64 | 20.12 | 94 | 325.93 |
5 | 0.21 | 35 | 1.06 | 65 | 22.41 | 95 | 351.53 |
6 | 0.19 | 36 | 1.14 | 66 | 24.91 | 96 | 377.61 |
7 | 0.17 | 37 | 1.22 | 67 | 27.67 | 97 | 403.97 |
8 | 0.16 | 38 | 1.34 | 68 | 30.63 | 98 | 428.99 |
9 | 0.15 | 39 | 1.48 | 69 | 33.80 | 99 | 450.02 |
10 | 0.15 | 40 | 1.65 | 70 | 37.49 | 100 | 467.35 |
11 | 0.16 | 41 | 1.82 | 71 | 41.60 | 101 | 480.33 |
12 | 0.18 | 42 | 1.99 | 72 | 46.16 | 102 | 490.76 |
13 | 0.22 | 43 | 2.20 | 73 | 51.24 | 103 | 505.02 |
14 | 0.27 | 44 | 2.45 | 74 | 56.77 | 104 | 519.56 |
15 | 0.35 | 45 | 2.71 | 75 | 62.89 | 105 | 534.39 |
16 | 0.45 | 46 | 2.98 | 76 | 69.40 | 106 | 550.47 |
17 | 0.53 | 47 | 3.27 | 77 | 76.66 | 107 | 563.51 |
18 | 0.63 | 48 | 3.62 | 78 | 84.57 | 108 | 582.35 |
19 | 0.70 | 49 | 4.00 | 79 | 93.37 | 109 | 597.35 |
20 | 0.75 | 50 | 4.45 | 80 | 103.36 | 110 | 607.35 |
21 | 0.75 | 51 | 4.90 | 81 | 113.74 | ||
22 | 0.78 | 52 | 5.40 | 82 | 124.72 | ||
23 | 0.78 | 53 | 6.01 | 83 | 136.28 | ||
24 | 0.78 | 54 | 6.66 | 84 | 148.78 | ||
25 | 0.78 | 55 | 7.37 | 85 | 162.68 | ||
26 | 0.78 | 56 | 8.13 | 86 | 177.37 | ||
27 | 0.77 | 57 | 9.02 | 87 | 193.33 | ||
28 | 0.77 | 58 | 10.07 | 88 | 210.79 | ||
29 | 0.79 | 59 | 11.20 | 89 | 229.09 |
Articolo 34
PRESCRIZIONE
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I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nei termini previsti dall’Art. 2952 del Codice Civile.
Articolo 35
CONFLITTI D’INTERESSE
La Compagnia ha preso misure organizzative per assicurarsi che nessun conflitto d’interesse le impedisca di trattare il Contraente in modo onesto, equo e professionale.
Per evitare nella misura del possibile la nascita di conflitti d’in- teresse e per gestire i conflitti stessi, la Compagnia ha definito ed implementato una politica in materia che è riassunta nella “Informativa: descrizione della politica di prevenzione e gestione di conflitti d’interesse”, disponibile anche su xxx.xxxxxxx.xxx.
Articolo 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato da WEALINS S.A. conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016). Il Data Protection Officer è il rappresentante responsabile per il trattamento dei dati.
Il Contraente e l’Assicurato (se diverso dal Contraente) autoriz- zano WEALINS S.A. a trattare i dati necessari all’esame della Proposta, all’esecuzione del Contratto ed al rispetto delle esi- genze regolamentari.
I dati personali raccolti nel processo di sottoscrizione sono trattati unicamente nella misura in cui siano necessari per l’esecuzione del Contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali prese nel quadro della Proposta.
WEALINS S.A. può utilizzare i dati personali nel quadro del trat- tamento necessario al rispetto di obblighi legali o regolamentari ai quali è sottoposta.
I dati saranno utilizzati nel quadro della valutazione del rischio da assicurare, della determinazione del premio, della gestione del Contratto e della liquidazione delle prestazioni.
Il responsabile del trattamento è WEALINS S.A..
La protezione dei dati è garantita nei confronti dei terzi. La tra- smissione di dati a terzi può essere effettuata unicamente nel quadro di obblighi legali o regolamentari. Alcuni dati possono essere trasmessi a riassicuratori, avvocati o altri prestatari nel quadro della gestione del Contratto o di misure precontrattuali dello stesso.
La durata della conservazione dei dati è limitata alla durata del Contratto ed al periodo durante il quale la conservazione dei dati è necessaria per permettere a WEALINS S.A. di rispettare gli obblighi in materia di prescrizione o altri obblighi legali.
Il Contraente e l’Assicurato dispongono del diritto di accesso e rettifica dei dati personali che li riguardano nel limite degli obbli- ghi legali o regolamentari ai quali la Compagnia è sottoposta.
Articolo 37
SEGRETO PROFESSIONALE
La Compagnia informa il Contraente che, in quanto compagnia di assi- curazione vita lussemburghese, è tenuta a rispettare le obbligazioni fissate dalle legge lussemburghese in materia di segreto professionale.
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In virtù di tali disposizioni, la Compagnia è obbligata a mante- nere confidenziali le informazioni che gli sono trasmesse, e non potrà comunicarle a terzi senza aver ricevuto formali e preventive istruzioni da parte del Contraente salvo che nei casi espressa- mente previsti dalla legge.
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Nel quadro della sua sottoscrizione, il Contraente può conferire mandato ad un terzo di ricevere le informazioni confidenziali che lo riguardano o conferire mandato alla Compagnia affin- ché la stessa possa legittimamente trasmettere, dal momento della sottoscrizione del Contratto, i dati ad esso relativi necessari all’assolvimento degli obblighi di legge (in particolare, nome e cognome, indirizzo, riferimenti, data di acquisizione di efficacia, durata del Contratto, ammontare dei premi versati).
xxxxxxx.xxx
WEALINS S.A. | 00, xxx Xxxx Xxxxx x X-0000 Xxxxxxxxxx - XX xx Xxxxxxxxxx | Indirizzo postale: X-0000 Xxxxxxxxxx
T: (x000) 000 00 0000 | F: (+352) 42 88 84 | E: xxxx@xxxxxxx.xxx | R.C.S.: Xxxxxxxxxx X 00000