Comune di Casatenovo
Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA VOLTA E IN VIA XXXXX XXXXXXXXX IN CAMBIO DI PRESTAZIONI MANUTENTIVE.
Il COMUNE DI CASATENOVO, con sede a Casatenovo in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx 0, cod. fisc. e part. IVA 00631280138, qui rappresentato dalla Sig.ra:
- Arch. XXXXXXX XXXX, nata a Lecco il 13/12/1969, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione;
e
U.S. Cassina de′ Bracchi, con sede a Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx 00, cod. fisc. 85005020137 e part. IVA 02303850131, qui rappresentata dal Sig.:
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Xxxxxx X.xx il 11/02/1951 - cod. fisc. PLRGCR51B11A818A., che interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Società stessa;
Premesso che:
- il Comune di Casatenovo è proprietario dell’immobile sito in Xxx Xxxxx 00 su area contraddistinta dal mappale n° 2491 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi;
- il Comune di Casatenovo è proprietario dell’immobile sito in Via Xxxxx Xxxxxxxxx su area contraddistinta dal mappale n° 2979 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi;
- il Comune di Casatenovo è proprietario dell’immobile identificato al mappale n° 2492 della Sez. Censuaria di Cassina De’ Bracchi siti in X.xx Rogoredo - Via Volta;
- la Società Sportiva “U.S. Cassina De’ Bracchi”, con sede a Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx 00, ha in uso, come da precorsi accordi, porzioni dei fabbricati comunali sopra descritti per il deposito di materiale ed attrezzature occorrenti per l’espletamento delle proprie attività;
- è in scadenza al 31/12/2011 il termine di validità della convenzione per l’uso di dette porzioni di fabbricati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 200 del 22/11/2011, è stata approvata la concessione in uso delle parti di fabbricati sopra citate per l’ulteriore periodo 01/01/2012 – 31/12/2013;
Ritenuto di concedere in uso alla Società Sportiva U.S. Cassina De’ Bracchi i seguenti locali:
- porzione della parte seminterrata del fabbricato comunale sito in Xxx Xxxxx 00, di complessivi mq. 27,76, su area da distinguersi al mappale n° 2491 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, ad uso deposito;
- locale (locale “B”) del fabbricato comunale denominato “Corte Grande” sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, xxxxx xxxxx, di complessivi mq 13,95, su area da distinguersi al mappale n° 2979 sub 29 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, ad uso deposito;
- locale (locale n. 1 e relativo spazio antistante) della parte seminterrata del fabbricato comunale sito in Via Volta su area da distinguersi al mappale n° 2492 della sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, ad uso deposito;
Considerato che non vi sono motivi che ostino a tale concessione, in quanto non emerge alcuna previsione di immediato utilizzo delle porzioni di immobili qui interessate da parte dell’Ente comunale;
Rilevata la necessità di procedere in tal senso per addivenire ad una formale definizione dell’uso di tali porzioni di fabbricati, tenuto conto degli scopi statutari del concessionario in questione e della rilevanza sociale delle attività espletate da detto operatore, in linea con l’interesse pubblico dell’Ente, ed in considerazione delle finalità di cui all’art. 5 del vigente Statuto Comunale;
Rilevato altresì che la Società U.S. Cassina de’ Bracchi esegue per conto del Comune la manutenzione del dosso ubicato sul terreno di proprietà comunale adiacente il fabbricato in questione, all’interno del percorso per mountain bike, nonché dell’area ad esso adiacente;
Considerato che gli interventi a carico della citata Società Sportiva sono specificati come segue:
- n. 6 tagli annui - erba dosso per mountain-bike ed area circostante - in Via Volta;
- manutenzione cespugli - in Via Volta; Viste le disposizioni del Codice Civile;
Rilevato che le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni tutte contemplate nella presente convenzione, il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione G.C. n° 200/2011, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Civile e di quant’altro in materia;
Tutto ciò premesso e considerato
L’ anno duemiladodici, il giorno del mese di presso il Palazzo Municipale, tra le parti contraenti sopracitate.
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
Con la presente convenzione , di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Comune di Casatenovo concede in uso alla Soc. U.S. Cassina De′ Bracchi come innanzi rappresentata, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013, le seguenti porzioni di immobili:
- porzione della parte seminterrata del fabbricato comunale sito in Xxx Xxxxx 00, di complessivi mq. 27,76, su area da distinguersi al mappale n° 2491 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, come meglio identificata e contornata in colore verde nell’elaborato grafico qui allegato quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);
- locale (locale B) ad uso deposito del fabbricato comunale denominato “Corte Grande” sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, xxxxx xxxxx, di complessivi mq 13,95, su area da distinguersi al mappale
n° 2979 sub 29 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, come meglio identificato e contornato in colore rosso nell’elaborato grafico qui allegato quale parte integrante e sostanziale (All. “B”).
- locale (locale n. 1 e relativo spazio antistante) della parte seminterrata del fabbricato comunale sito in Via Volta su area da distinguersi al mappale n° 2492 della sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, ad uso deposito, meglio identificato e contornato in colore giallo nell’elaborato grafico qui allegato quale parte integrante e sostanziale (All. “C”), con accesso attraverso il percorso indicato in colore blu nel medesimo elaborato;
Si fa presente che l’accesso al locale sito in “Corte Grande” avviene attraverso la sala civica comunale di Cassina De’ Bracchi, pertanto non sarà possibile accedervi durante lo svolgimento presso detta sala civica di manifestazioni preventivamente autorizzate dal Comune.
Si fa presente altresì che l’accesso al locale n. 1 nella parte seminterrata del fabbricato di Via Volta dovrà avvenire attraverso la parte di immobile individuata e contornata in colore blu nel predetto elaborato grafico. Si precisa che le parti di accesso, sia interne che esterne, devono essere usate esclusivamente, dai diversi fruitori dello stabile all’uopo autorizzati, come passaggio per accedere alla porzione di locale concessa in uso e quindi devono essere lasciate sempre libere e sgombre.
ART. 2 DURATA
La presente convenzione ha la durata indicata a punto 1) del precedente articolo.
La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile; pertanto, alla relativa scadenza, eventuali decisioni di ulteriore concessione in uso di parti dell’immobile dovranno essere oggetto di apposito provvedimento dell’Organo comunale competente in carica in detto periodo.
Il Comune di Casatenovo può richiedere al concessionario la restituzione, anche prima della scadenza della presente convenzione, della parte di immobile oggetto della concessione in uso in parola; tale esigenza dovrà essere comunicata per iscritto alla Società in parola almeno n° 6 mesi prima della data di rilascio.
Alla Società sopra richiamata viene riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa motivata comunicazione da far pervenire, per iscritto, all’Ente comunale almeno n° 3 mesi prima dell’eventuale recesso.
ART. 3 CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO
La Soc. U.S. Cassina De′ Bracchi potrà adibire le porzioni di immobili qui concesse in uso esclusivamente a magazzino per il deposito di materiale ed attrezzature occorrenti per l’espletamento delle proprie attività. Alla scadenza della concessione, ovvero nel caso di eventuale anticipato rilascio dei locali, il predetto concessionario dovrà lasciare detti locali liberi e sgombri da qualsiasi cosa.
Le parti di accesso, sia interne che esterne, devono essere usate esclusivamente, dai diversi fruitori dello stabile all’uopo autorizzati, come passaggio per accedere alla porzione di locale concessa in uso e quindi devono essere lasciate sempre libere e sgombre.
Il concessionario è tenuto a custodire e conservare la parte di immobile di cui trattasi con diligenza ed in buon stato. Le spese per il relativo uso sono a carico del concessionario.
Non è consentito al concessionario concedere a terzi il godimento della porzione di immobile in uso senza il consenso del Comune di Casatenovo.
ART. 4 OBBLIGHI E ONERI DELLE “PARTI”
La Soc. Sportiva U.S.Cassina De’ Bracchi si impegna a svolgere, a proprie spese, la manutenzione ordinaria delle porzione di immobili oggetto della presente convenzione;
La Soc. Sportiva U.S. Cassina De’ Bracchi si impegna altresì a svolgere, a proprie spese, la manutenzione ordinaria del dosso ubicato sul terreno di proprietà comunale adiacente il fabbricato in questione, all’interno del percorso per mountain bike, consentendo il libero utilizzo dello struttura da parte di altre Associazioni, compatibilmente con le attività svolte dalla stessa U.S. Cassina De’ Bracchi , ed in particolare gli interventi di seguito specificati:
- n. 6 tagli annui - erba dosso per mountain-bike ed area circostante - in Via Volta;
- manutenzione cespugli - in Via Volta;
Sono a carico del “Comune” le eventuali spese inerenti la manutenzione straordinaria degli immobili medesimi.
Inoltre la Soc. Sportiva U.S. Cassina De’ Bracchi si impegna alla manutenzione straordinaria dei serramenti esterni (persiane) dell’immobile comunale sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 al mappale n. 2979 subalterno 29, e il Comune di Casatenovo si impegna a versare, a titolo di rimborso spese, la somma annua di € 1.500,00 previa verifica, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, della regolarità dei lavori eseguiti e della loro congruità economica.
ART. 5 RESPONSABILITA’ DELLA “SOCIETA’”
La Soc. Sportiva U.S.Cassina De’ Bracchi dovrà essere in possesso, per il periodo di durata della convenzione, di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile, tale da coprire danni o incidenti derivanti dall’uso delle strutture e impianti di cui alla presente convenzione.
ART. 6 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione comunale, previa diffida, potrà dichiarare la decadenza della stessa nei seguenti casi:
- per inosservanza da parte della Soc. U.S. Cassina De′ Bracchi degli oneri e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione;
- per mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 (criteri di utilizzazione degli immobili concessi in uso);
- qualora la Società in questione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di Leggi o Regolamenti ovvero inosservanza di eventuali ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale;
- qualora si pervenga allo scioglimento della Società.
In tal caso, la parte di immobile in uso deve essere restituita al Comune di Casatenovo nelle condizioni in essere al momento della consegna, senza alcun onere per il Comune.
ART. 7 CONTROLLI
L’uso in conformità di quanto contemplato dalla presente convenzione sarà verificato dal Servizio comunale Tecnico/LL.PP. attraverso controlli opportuni.
ART. 8 CONCLUSIONE
In conclusione di quanto sopra, le “Parti” hanno provveduto a sottoscrivere il presente accordo che si compone di n° 5 pagine, oltre agli allegati “A”, “B” e “C”.
La presente convenzione potrà essere modificata, tassativamente e a pena di nullità, solo mediante atto scritto.
Per tutto quanto non previsto dalle parti nella presente convenzione varranno le disposizioni del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI CASATENOVO p. LA SOCIETÀ
U.S. Cassina De′ Bracchi
LA RESPONSABILE DI SERVIZIO IL PRESIDENTE
Arch. Xxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx