CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA MTB RELATIVAMENTE AL PROGETTO “FRUIZIONE SOSTENIBILE NELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO – INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO” DI CUI AL PROGRAMMA POR-FESR XXXXXX XXXXXXX 2014-2020 – ASSE 5 – AZIONE 6.6.1” – CUP E24H16000970002
Art. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CANONE FISSO
L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita E- MTB e relativa attrezzatura a corredo, a scopo promozionale, ai sensi degli art. da 164 a 173 del D. X.xx. 50/2016.
Art. 2. DURATA DELLA GESTIONE E IMPORTO DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, l’eventuale rinnovo di ulteriori anni 3 sarà ad insindacabile giudizio del Parco nazionale.
L’importo della concessione è determinato in misura forfettaria pari ad € 50,00/bicicletta/anno che il concessionario dovrà versare al Parco al momento della sottoscrizione del contratto per il primo anno ed entro il 30 maggio di ogni anno per anni successivi.
Art. 3. FINALITA’ PUBBLICA
La presente azione tende a favorire la fruizione sostenibile delle stazioni ed ex stazioni invernali site all’interno dell’area MaB Unesco e la loro valorizzazione in tutte le stagioni.
Art. 4. LOCALITA’ E QUANTITATIVI DI DESTINAZIONE DELLE E-MTB
LOCALITÀ | N. E-MTB | N. SEGGIOLINI PORTA BIMBI | N. CASCHI PER RAGAZZI | N. GPS |
Schia | 6 | 1 | 2 | 4 |
Lagdei | 6 | 1 | 2 | 4 |
Prato Spilla | 8 | 1 | 2 | 4 |
Ventasso Laghi | 8 | 1 | 3 | 4 |
Cerreto Laghi | 12 | 3 | 4 | 6 |
Xxxx Xxxxxxxxxxx | 0 | 2 | 3 | 3 |
Febbio | 8 | 2 | 2 | 4 |
Civago | 8 | 2 | 2 | 4 |
Art. 5. TARIFFE
Le biciclette e gli accessori di cui al successivo art. 6 sono finanziati dal programma XXX-XXXX 00/00 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – Asse 5 e pertanto non devono generare entrate nette in quanto concesse a scopo promozionale, il costo massimo giornaliero per ciascuna bicicletta è fissato in maniera forfettaria pari ad € 30,00/bicicletta/giornata, integrato da uno “sconto famiglia” pari ad almeno il 20% dell’importo e comprende i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, eventuali noli di rimesse e gestione del personale addetto al noleggio.
Le tariffe saranno riscosse a cura e spese del concessionario ed introitate dallo stesso. Il concessionario dovrà munirsi di appositi bollettari, rilasciare apposita ricevuta (conforme anche sotto il profilo fiscale alla normativa vigente) attestante il pagamento delle tariffe citate e tenere copia delle ricevute relative a tutti gli introiti effettuati a disposizione per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.
Il concessionario si impegna a riservare senza pretendere alcun compenso, se eventualmente disponibili, n. 2 biciclette per l’utilizzo massimo fino a tre giorni/anno a favore dell’Ente Parco, per fini promozionali e istituzionali, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione.
Il concessionario dovrà esporre in modo ben visibile, le tariffe vigenti relative al noleggio e darne conoscenza all’utenza con i mezzi più idonei.
Art. 6. DESCRIZIONE DELLE BICICLETTE E DELLE RELATIVE ATTRAZZATURE
Le E-MTB e le attrezzature oggetto della presente concessione sono:
- E-mtb marchio Wayel Edge S con batteria litio ioni 36V 13.2 ah, celle Samsung e carica batterie;
- E-mtb marchio Italwin modello Eagle con batteria litio inoi 36V 13.2 ah, celle Samsung con carca batterie;
- GPS marchio Polar modello V650 completi di supporto per manubrio;
- Seggiolini porta bambino marchio Rms modello Ufo Plus anteriori;
- Casco per ragazzi marchio Abus modello Hyban
Art. 7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella concessione all’utente dell’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita E-MTB ed eventuali accessori previo pagamento di un canone forfettario stabilito dall’Ente Parco.
Ai singoli concessionari si richiede di garantire un minimo di n. 100 giornate/anno di servizio con un orario giornaliero di 6 ore, articolate 3 ore antimeridiane e 3 ore pomeridiane.
Art. 8. OBBLIGHI DELL’UTENTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO E PER L’UTILIZZO DELLA BICICLETTA
Il concessionario è tenuto al controllo e al rispetto da parte dell’utente fruitore del servizio dei seguenti obblighi:
a. utilizzare la bicicletta e i suoi accessori con la prudenza e la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
b. non manomettere alcuna delle componenti della bicicletta e dei suoi accessori;
c. riconsegnare la bicicletta presso la stazione di noleggio entro 15 minuti dall’orario di chiusura del servizio. Qualora il mancato e/o ritardato deposito avvenga per più di 2 volte nell’arco di 20 giorni lavorativi, il concessionario si riserverà la facoltà di vietare all’utente l’utilizzo del sistema. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
d. comunicare al concessionario, tramite i recapiti telefonici indicati, ogni anomalia e/o danno e/o disservizio che dovesse riscontrare durante l’utilizzo del servizio e delle sue singole componenti;
e. custodire con la prudenza e diligenza del buon padre di famiglia la bicicletta dal momento del ritiro presso la stazione di noleggio sino al momento della sua riconsegna;
f. utilizzare la bicicletta esclusivamente all’interno del territorio del territorio MAB e non trasportarla altrove con alcun mezzo;
g. verificare, all’atto del ritiro, che la bicicletta sia funzionante e in perfetto stato;
h. condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Codice della Strada, e ss.mm.ii., nonché del relativo Regolamento di Esecuzione
D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed osservare i principi generali di xxxxxxxx, diligenza e tutela dei diritti altrui;
i. non cedere ad altri la bicicletta in dotazione, né a fini di utilizzo né a fini di custodia;
j. nel caso di soste temporanee, qualora l’Utente/Sottoscrittore si trovi in una zona lontana dalla stazione di noleggio, è obbligato alla dovuta conservazione e custodia;
l. in caso di mancata segnalazione, qualora la bicicletta in dotazione non fosse più rinvenuta, l’utente/sottoscrittore sarà obbligato a corrispondere al concessionario, che verserà al Parco, la somma pari a € 1.500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Art. 9. FURTO O SMARRIMENTO DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA DI BIKE SHARING
In caso di smarrimento o furto della chiave di chiusura del lucchetto o del lucchetto medesimo l’utente/sottoscrittore dovrà presentare denuncia ai competenti Organi (Polizia o Carabinieri) e darne comunicazione al Concessionario. Una copia della denuncia dovrà essere inviata al Concessionario entro 48 ore dalla denuncia medesima.
La denuncia e la comunicazione hanno lo scopo di sollevare l’utente da qualsiasi responsabilità per l’uso improprio che terzi potrebbero fare dell’oggetto smarrito.
In caso di furto della bicicletta durante il suo utilizzo (per esempio a seguito di una sosta temporanea
con chiusura della bici tramite il lucchetto fornito), il sottoscrittore/utente dovrà presentare tempestiva denuncia ai competenti Organi (Polizia o Carabinieri) e darne immediata comunicazione al Concessionario.
Una copia della denuncia dovrà essere inviata al concessionario entro 48 ore dalla denuncia medesima.
Art. 10. RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
L’utente sarà responsabile, in via esclusiva, per tutti i danni diretti o indiretti causati a terzi (a persone e/o a cose e/o ad animali) così come a se stesso e/o a cose e/ o ad animali di sua proprietà, per effetto o in conseguenza dell’utilizzo della bicicletta e/o del servizio, per fatti imputabili all’Utente stesso ovvero ai terzi che, in violazione del presente contratto, l’utente abbia ammesso all’utilizzo della bicicletta.
L’utente sarà inoltre responsabile in via esclusiva per i casi di smarrimento, danneggiamento, furto, di oggetti e attrezzature a corredo della bicicletta.
Il sottoscrittore/utente è obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare al concessionario che provvederà a versare al Parco, per qualsiasi motivo ciò avvenga, per fatto a lui imputabile.
L’utente si impegna a tenere indenne il concessionario da eventuali sanzioni amministrative pecuniarie comminate durante l’utilizzo della bicicletta per infrazioni delle disposizioni del Codice della Strada e/o del relativo Regolamento di esecuzione, in relazione alle quali sarà, pertanto, personalmente e direttamente responsabile.
L’utente si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il concessionario da qualsiasi ulteriore azione/pretesa proveniente da terzi o da Pubbliche Autorità in conseguenza di fatti imputabili all’Utente o ai terzi che, in violazione del presente contratto, l’utente abbia ammesso all’utilizzo della bicicletta. L’Utente deve dichiarare di saper condurre la bicicletta e di trovarsi in una condizione psico - fisica idonea all’utilizzo della bicicletta.
In caso di infortunio e/o di incidente che coinvolga l’utente o la bicicletta, lo stesso è tenuto ad avvisare immediatamente il Concessionario ai recapiti telefonici indicati e si farà carico dei danni arrecati alla bicicletta.
Art. 11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario in relazione all’espletamento del servizio ha l’obbligo di:
- avere a disposizione un luogo chiuso presso una delle stazioni di cui all’art. 4 del presente capitolato, che dovrà fungere da ricovero notturno delle biciclette;
- effettuare la manutenzione giornaliera delle biciclette al fine di garantirne un uso sicuro da parte dell’utente, dunque una messa in efficienza del mezzo (es: riparazione/sostituzione camera d’aria, funzionamento delle luci, gonfiaggio pneumatici ecc);
- dotarsi di un numero sufficiente di prese elettriche che permettano la ricarica delle biciclette;
- ricarica giornaliera o alla necessità delle batterie delle biciclette;
- rispettare la normativa vigente ed adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni responsabilità manlevando il Parco nazionale da qualsiasi responsabilità;
- contabilizzare secondo le vigenti disposizioni gli incassi dei biglietti;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio;
- assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativo a imposte, diritti tasse, ecc. stabiliti relativamente all’esecuzione del servizio e all’uso degli spazi concessi;
- custodire le biciclette a pedalata assistita e tutte le attrezzature atte a garantirne il funzionamento, sia durante gli orari di funzionamento che in quelli di chiusura del noleggio;
- esporre le tariffe del noleggio
- nominare un referente responsabile della concessione sempre reperibile per la risoluzione dei problemi.
- impiegare nel servizio personale qualificato, che osservi diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia;
- garantire la regolarità del rapporto di lavoro e la normativa contrattuale del personale impiegato nel servizio.
- presentare all’Ente Parco, ogni anno ad esclusione del primo, apposito certificato di revisione della totalità delle biciclette e degli accessori assegnati, redatto dalla casa costruttrice, al fine di garantirne l’ottimale funzionalità.
Art. 12. LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività oggetto di affidamento.
Art. 13. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA E GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire:
- Cauzione provvisoria (per la partecipazione alla gara) pari al 2% dell’importo di ciascuna bicicletta a pedalata assistita E-MTB pari ad € 1.500,00/bicicletta, la cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/2003, n. 385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà riportare espressamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora risultasse affidatario;
- cauzione definitiva (prima della firma del contratto) pari al 10% dell’importo di ciascuna bicicletta a pedalata assistita E-MTB pari ad € 1.500,00/bicicletta. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l’intero periodo di gestione (anni 3). Qualora la concessione, allo scadere dei tre anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l’obbligo per l’aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l’ulteriore periodo di rinnovo.
Art. 14. COPERTURA ASSICURATIVA E SICUREZZA
Il Concessionario deve predisporre ed attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e al servizio, nonché dei terzi.
Il concessionario garantisce e manleva il Parco nazionale da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e dalle prescrizioni tecniche di sicurezza. Il concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni, prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza di responsabilità civile verso i terzi e con un massimale di € 500.000,00 per i mezzi che verranno presi a noleggio e si impegna a trasmettere una copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell’inizio del servizio di noleggio e dopo ogni suo rinnovo.
Questa Stazione Appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: eseguita la valutazione in relazione alle caratteristiche dell’appalto, trattandosi di concessione, ha previsto l’esclusione della predisposizione del documento in quanto i servizi vengono svolti in locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero (rif. Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Resta immutato l’obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.
Art. 15. CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DEL SERVIZIO
All’atto dell’affidamento del servizio verrà redatto, in contraddittorio con le parti, apposito verbale di consegna relativo delle attrezzature oggetto della concessione.
L’affidamento del servizio potrà essere effettuato per ragioni di interesse pubblico anche nelle more
della stipula del contratto, entro trentacinque giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Allo scadere del contratto il concessionario dovrà restituire le biciclette nello stato in cui si trovavano al momento della consegna salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. Parimenti dovrà essere restituita tutta l’attrezzatura a corredo, così come specificata nell’art. 3 del presente capitolato.
Art. 16. INADEMPIENZE E PENALITÀ
L’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente capitolato, degli altri atti di gara e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.
Si provvederà all’applicazione di una penale dell’importo di € 200,00 qualora il concessionario esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto nonché nell’offerta presenta in sede di gara.
Prima di procedere all’applicazione di penali, l’Amministrazione contesterà al concessionario l’addebito tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) dal ricevimento, per presentare le proprie controdeduzioni.
Qualora l’Amministrazione:
- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dal concessionario, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dal concessionario, comunicherà l’ammontare della penale e la modalità di versamento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione della quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Parco nazionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata.
Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto:
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
- commissione di abusi o fatti illeciti da parte del concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
Qualora venga riscontrato l’insorgere di una delle cause di cui sopra, l’Amministrazione procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del concessionario con l’invito a produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della notifica.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Parco, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Art. 18. VERIFICA GESTIONALE
Il Parco potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal concessionario ai principi della concessione del servizio di noleggio di biciclette l’osservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.
In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione del servizio, di verificare l’andamento dello stesso, verificarne le condizioni di manutenzione delle biciclette, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo.
E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.
L’Amministrazione (a cura dell’Ufficio Tecnico) e il concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo del servizio di noleggio biciclette.
ART. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario, con la sottoscrizione del Contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le parti danno atto che le eventuali transazioni della concessione dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A. Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9 -bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Il concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, dal quale effettuerà i relativi pagamenti, e le generalità delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
Art. 20. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal Contratto di concessione.
Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio delForo ordinario.
Art. 21. SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico del Concessionario.
Agli effetti della registrazione si richiede l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131 e ss.mm.ii.
Art. 22. CONTROVERSIE
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della concessione, non darà mai diritto all’Impresa concessionaria di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.
Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell’esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.
Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all’accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Massa Carrara.
Art. 23. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il concessionario tratta i dati raccolti al solo fine dell’esecuzione della concessione e, comunque, in applicazione della predetta legge.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il concessionario è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della citata legge.
Art. 24. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti pubblici.
Art. 25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Servizio: Xxxxx Xxxxxxx