CONTRATTO DI COMODATO
CONTRATTO DI COMODATO
per n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate
A seguito di Delibera di giunta n° 22 del 21/03/2018, ed a seguito del contratto per il “Progetto di Mobilità Garantita” del 18/04/2018, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
tra
Il COMUNE di ARDEA, con sede in XXX XXXXXXXXX, 00 x XXXXX (XX), codice fiscale 80108730583 e P.IVA 02300511009, in persona del DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Avv. XXXXXXXX XXXXXXX,
C.F. CCZGNN63A01H574U, nato a Rosolini (SR), il 01/01/1963, in seguito per brevità “ENTE BENEFICIARIO” o “ENTE”
e
la Società P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in XXXXXXX (XX), Xxxxx Xxxxx 000/X, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. XXXXX XXXXXXX, nato a BOLOGNA (BO) il 29/03/1968, di seguito nel presente contratto denominato per brevità “PMG”;
Premesso che
La sottoscrizione del Contratto per il “Progetto di Mobilità Garantita” costituisce presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;
Tutto ciò premesso tra le parti si stipula quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato.
Art. 2 - OGGETTO
PMG concede in comodato gratuito all’Ente Beneficiario, che accetta e s’impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo di marca Ford Custom targa FR822RR, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 08 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 02 sedie a rotelle.
Art. 3 - DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo s’intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.
Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate s’intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
Art.5 - TITOLARITÀ GIURIDICA
L’Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull’autoveicolo descritto al precedente Art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull’autoveicolo stesso per soddisfare i loro diritti di credito.
Art.6 - CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
La consegna dell’autoveicolo avviene presso la sede dell’Ente Beneficiario a cura di PMG.
Dal momento della consegna, l’Ente Beneficiario assume l’onere della custodia dell’autoveicolo, con ogni conseguente responsabilità per la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione nei confronti di PMG, della Pubblica Amministrazione, del conducente, delle persone trasportate e dei terzi in genere.
Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 2 (due) anni ed è rinnovabile automaticamente ed alle medesime condizioni per ulteriori 2 (due) anni. Le parti hanno facoltà di recedere dal rinnovo automatico dandone comunicazione scritta entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del primo biennio. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l’Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, PMG potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell’autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell’Ente Beneficiario.
Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO
PMG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all’Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest’ultimo utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3 che precede).
Art. 9 - RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo concesso in comodato sarà restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario alla data di scadenza del presente contratto di comodato. All’atto della riconsegna o nei quindici giorni successivi PMG potrà contestare danni e/o difetti e l’eventuale mancanza degli accessori di cui il veicolo era dotato, addebitando il costo dei danni/riparazioni o quanto necessario per dotare nuovamente il veicolo degli accessori mancanti o inutilizzabili.
Art. 10 - CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell’autoveicolo concesso in comodato, sarà dovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.
Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
11.1 - PMG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa costruttrice, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici (compresi pneumatici invernali) che si renderanno necessari, fatto salvo l’obbligo da parte del Comodatario di osservare i normali comportamenti manutentivi affinché i consumi degli pneumatici siano regolari e proporzionali ai chilometri percorsi.
PMG si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione da esporre sul parabrezza del veicolo.
11.2 - PMG si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende per perimento dell’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11.3 – Nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, PMG si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell’autoveicolo offrendo all’Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso di fermo dell’autoveicolo che si protragga oltre quindici giorni, PMG si impegna a consegnare all’Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo della stessa tipologia.
11.4 - PMG si impegna a non apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente Beneficiario e con l’interesse degli utenti, che si
possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell’Ente Beneficiario.
Rimane diritto esclusivo di PMG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari durante tutto il periodo di vigenza del presente contratto di comodato.
Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
12.1 – L’Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l’autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’Art. 3 del presente contratto.
12.2 - E’ fatto divieto all’Ente Beneficiario di concedere l’autoveicolo in sublocazione, noleggio, concessione o prestito o a qualunque altro titolo a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l’Ente Beneficiario e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente Art. 4, salvo che venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da PMG. In ogni caso, l’Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a PMG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l’utilizzo dell’autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
E’ inoltre vietata la cessione del contratto in qualunque forma essa venga attuata.
12.3 – L’Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l’autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo e mantenerlo in ottimo stato di manutenzione ed in sicurezza, e a rispettare le norme di utilizzo e manutenzione come previsto dalla Casa Costruttrice. Non potranno essere effettuate sostituzioni o trasformazioni di parti del veicolo, né manomissioni del contachilometri e della strumentazione in genere. L’utilizzo del veicolo dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le indicazioni, prescrizioni e limitazioni previste nel libretto di circolazione oltre che in ottemperanza alla legge vigente. L’Ente Beneficiario dovrà comunicare a PMG la necessità di sottoporre l’autoveicolo a controlli periodici, manutenzioni, riparazioni o sostituzioni di sue parti oltre che qualunque fatto o evento che comprometta il funzionamento e/o il valore dell’autoveicolo stesso.
L’Ente Beneficiario, dopo averne ricevuto comunicazione preventiva via e-mail da parte di PMG, è altresì tenuto a sottoporre il veicolo alla revisione entro e non oltre la data di scadenza. Ogni eventuale sanzione (Art. 80 Codice della Strada) o penalità o danno conseguente alla mancata effettuazione della revisione verrà addebitato all’Ente.
12.4 - Sono a carico dell’Ente Beneficiario i costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi all’autista, al carburante e al lubrificante (rabbocco dell’olio ogni qualvolta necessario); inoltre, relativamente all’elevatore, si raccomanda di effettuare periodicamente e comunque almeno una volta all’anno : la pulizia di giunti e snodi, la verifica di assenza di perdite nel circuito idraulico, la lubrificazione, l’ingrassaggio e la regolazione della movimentazione. Sono a carico dell’Ente Beneficiario le incombenze necessarie a mantenere il veicolo in ottimo stato di manutenzione e in sicurezza. Es : a) controllo periodico del livello dell’olio; b) controllo costante della pressione degli pneumatici e stato d’usura degli stessi.
12.5 – L’Ente Beneficiario si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo e risponderà come di fatto proprio di ogni comportamento del conducente. Il conducente deve avere ottenuto idonea patente di guida da almeno un anno. Al conducente dell’autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell’autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:
• gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
• pretendere che il trasporto venga utilizzato in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Sono a carico dell’Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell’autoveicolo, e al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
12.6 - L’Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione alle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E’ fatto obbligo al comodatario trasmettere a PMG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. PMG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l’Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni
oltre alle spese sostenute, ovvero costituirsi parte attiva per la presentazione di eventuali ricorsi alle autorità competenti.
12.7 - E’ incombenza dell’Ente Beneficiario richiedere alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’autoveicolo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.
12.8 - E’ incombenza del Comodatario verificare che l’effettivo utilizzatore del veicolo fornisca formale segnalazione all’ufficio locale della Motorizzazione Civile per aggiornare l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall’articolo 94, comma 4 – bis del C.d.S. e assicurarsi che il tagliando rilasciato venga conservato unitamente al libretto di circolazione. Contestualmente, gli autisti del veicolo dovranno essere in possesso di documento che attesti la loro appartenenza all’Ente affidatario.
12.9 - In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche PMG. L’Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a corrisponderne il valore a PMG.
12.10 - E’ fatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L’Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare PMG di qualsiasi irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo tale da ridurre in qualunque modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
12.11 - In ogni caso, l’Ente Beneficiario si impegna a manlevare PMG dalle eventuali azioni di risarcimento che la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente PMG del cattivo stato dei loghi e dei messaggi pubblicitari.
12.12 – L’Ente Beneficiario manleva PMG dall’assolvimento degli obblighi derivanti dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti Articoli 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.
Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando PMG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.
Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo delle Parti ovvero via PEC (Posta Elettronica Certificata). Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
Art. 17 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto in formato digitale.
L’ ENTE BENEFICIARIO P.M.G. ITALIA S.p.A.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3) 4) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 16) 17);
L’ ENTE BENEFICIARIO P.M.G. ITALIA S.p.A.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)