CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE
CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE
L'anno il giorno del mese di con la presente scrittura privata redatta in duplice copia tra:
la società con sede legale in
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di n. in persona del e legale rappresentante sig.
e domiciliato per la carica presso la sede sociale;
l'avvocato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1) L'avv. si impegna a prestare in favore della società
, e delle società di cui sono soci e/o amministratori gli stessi soci della suddetta società, attività di consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto commerciale, diritto civile (con particolare riguardo alle problematiche legate al diritto societario ed alla materia contrattuale) diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, al rapporto con i fornitori, istituti di credito, debitori e /o clienti, al recupero del credito in via stragiudiziale, alla stesura di pareri orali e/o scritti, oltre alle attività di redazione di modulistica aziendale, stesura di schemi di contratti-tipo, evasione di corrispondenza avente particolare rilievo e contenuto, corrispondenza telefonica, sessioni informative presso lo studio e presso l’azienda, risoluzione di problematiche relative al recupero credito e corrispondenza con i clienti inadempienti, assistenza alla stipula di contratti di fornitura merci, di somministrazione, etc.
Articolo 2) E' espressamente esclusa dal presente contratto ogni attività giudiziale. A tal uopo si precisa che il compenso per l’eventuale attività giudiziale svolta dall’avv. sarà remunerata ai valori minimi previsti dalla tariffa professionale forense vigente al momento della emissione della fattura.
E’ altresì espressamente esclusa l’attività di consulenza stragiudiziale relativa all’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, assistenza in arbitrati, rituali ed irrituali o le cui parti sono persone fisiche e/o giuridiche sottoposte al diritto di Stati Esteri.
Articolo 3) L'attività di consulenza sarà liberamente svolta presso il domicilio dell'avv. . Quest’ultimo potrà avvalersi di sostituti (avvocati, praticanti avvocati ecc.) e collaboratori nell’esercizio della attività svolta in favore della società e/o della società allo stesso riconducibili.
Le prestazioni sopra indicate non saranno garantite dall’Avv. o da suo altro collaboratore/sostituto nel periodo intercorrente tra il 5 ed il 25 di agosto di ciascun anno e nei giorni festivi.
L’Avv. o altro delegato di studio garantirà la sua presenza presso la sede aziendale – su espressa richiesta della società – per otto ore al mese, da dislocarsi in due giornate lavorative, da concordarsi tra le parti sulla base delle reciproche esigenze lavorative.
Le sessioni informative presso lo studio dell’ Avv. – di contro – potranno essere stabilite in numero illimitato, nei giorni in cui è prevista la presenza del medesimo avvocato in studio, sulla base delle rispettive esigenze lavorative, previo appuntamento telefonico.
Articolo 4) La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Decorso il termine di scadenza, la presente convenzione sarà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A/R tre mesi prima del termine di scadenza annuale.
Articolo 5) Il corrispettivo dovuto dalla società all'avv. per l'attività di consulenza svolta, di cui all’articolo 1, è determinato in annuali Euro ------------- (-.---/00), al netto della ritenuta d’acconto e delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72 , oltre il rimborso forfettario per spese generali determinato in misura del 12,50% ex art. 12 tariffa professionale (D.M. 8 aprile 2004 n. 127), oltre I.V.A. e C.N.A.P e rimborso delle spese esenti eventualmente sostenute (a mero titolo esemplificativo spese autostradali, di alloggio per attività svolta fuori dal domicilio, ecc,) le quali saranno documentate mediante esibizione di fatture regolarmente intestate alla società.
Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà corrisposto dalla società
all'avv. in rate mensili anticipate mediante bonifico bancario, di cui la prima alla sottoscrizione del presente contratto e l’altra rispettivamente entro il giorno cinque del trimestre successivo, dietro emissione della relativa fattura.
Articolo 5) Il corrispettivo dovuto dalla società all'avv. relativo alla eventuale attività giudiziale, di cui all’articolo 2, da svolgersi in favore della società
e/o delle società allo stesso riconducibili, fermo restando quanto pattuito all’art. 2 del presente contratto, verranno liquidati come segue:
- deposito fondo spese iniziali di Euro 1.000,00 per anticipo competenze professionali, unitamente al rimborso delle spese vive sostenute, ed esenti, per l’avvio del giudizio;
- successivi anticipi relativi ai compensi professionali che verranno liquidati con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno, nella misura del cinquanta per cento dei compensi da corrispondersi per l’attività svolta nell’anno in oggetto;
- liquidazione dell’intero compenso professionale, detratti gli anticipi corrisposti, da versare al momento dell’emissione di ciascun provvedimento giudiziale.
Tali importi, e relative modalità di pagamento, sono da intendersi per ciascun grado di giudizio.
L’avv. sarà autorizzato, in forza di mandati appositamente conferiti, a nominare procuratori ed avvocati nell’ambito di ciascun giudizio, anche avvalendosi dell’attività professionale di questi ultimi in sede di udienze dinanzi all’autorità giudiziaria competente .
Articolo 6) Ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata.
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