SCHEMA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
SCHEMA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
per regolare l’esecuzione dei lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dall’AMA S.p.A. di Paternò
TRA
A.M.A. S.p.A., Società con socio unico in Comune di Paternò, per la quale interviene nel presente Atto, in virtù dei poteri conferiti Sig. nato a il nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
E
(di seguito, per brevità, anche “Affidatario”) per il quale interviene nel presente atto il Signor nato a il nella sua qualità di
PREMESSO CHE
• la Stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE – l’esecuzione dei lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dall’AMA S.p.A. di Paternò per l’anno 2016;
• L’AMA S.p.A. è da considerare “Ente aggiudicatore” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett.e),DLgs 50/16, e l’appalto oggetto di gara “strumentale” all’attività dell’azienda, e pertanto troverà applicazione la TITOLO VI settore speciali del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/16);
• in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria ed eccezionali, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro con unico operatore economico da cui far risultare le condizioni alle quali l’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi contratti applicativi;
• in data / / , a seguito procedura negoziata finalizzata alla stipula di accordo quadro con unico operatore, ai sensi degli art. 36 e 54 del D.Lgs n. 50/16, per l’esecuzione dei lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dall’AMA S.p.A. di Paterno’
• l’Affidatario ha dichiarato di avere preso visione del presente Accordo Quadro, dei relativi allegati, e di avere incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all’esecuzione del presente Accordo Quadro;
• l’Affidatario ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari allo svolgimento, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro;
• non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla stipula dell’Accordo Quadro, previste dalla normativa in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso;
• con nota n. del , è stata comunicata all’affidatario il buon esisto delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
• l’impresa ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 103, ai sensi dell’art. del D.lgs. n. 50/16, giusta polizza n. del rilasciata dalla ;
• è stata data comunicazione, ai sensi del D.lgs. n. 50/16 il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
• si rende ora necessario provvedere alla stipulazione del relativo accordo quadro con un solo operatore, che sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.
•
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
1. Definizioni
Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:
STAZIONE APPALTANTE: A.M.A.: A.M.A. S.p.A., con sede in Paternò via E. Xxxxxx , 214, con Cod.Fisc.93033840872 e Partita IVA 04017080872;
AFFIDATARIO: Impresa aggiudicataria; PARTI: A.M.A. e Affidatario;
SPECIFICHE TECNICHE: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 D.Lgs n. 50/2016; ACCORDO QUADRO: Il presente atto di conferimento di incarico;
CONTRATTO APPLICATIVO: insieme di ordini di lavoro - da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario - trasmesso dall’A.M.A. S.p.A. e con il quale viene data esecuzione al presente accordo;
ORDINE DI LAVORO: ordinativo di un singolo intervento che fa parte di un contratto applicativo; REFERENTE DI CONTRATTO: è il rappresentante nominato da ognuna delle Parti a rappresentanza della stessa, con i poteri di cui ai successivi punti.
GESTORE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE: è la risorsa dell’Affidatario che opera permanentemente, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, presso la sede di A.M.A. di Paternò di via X. Xxxxxx , 214, nell’ambito dei lavori di manutenzione .
CSP: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; CSE: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; DVR: Documento di Valutazione dei Rischi;
PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento; PSS: Piano Sostitutivo di Sicurezza;
POS: Piano Operativo di Sicurezza;
D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza; REGOLAMENTO GENERALE: D.P.R. 207/2010;
CODICE: D.Lgs 50/16 .
2. Valore giuridico delle premesse, delle definizioni concordate e degli allegati
Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nella presente scrittura privata costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
3. Oggetto dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro vengono fissate ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 50/16, le condizioni generali stabilite in via preliminare, gli eventuali futuri contratti applicativi per l’esecuzione dei lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dall’AMA S.p.A. di Paternò. Con il presente accordo la Stazione appaltante affida i predetti lavori all’Affidatario, che accetta, alle condizioni contenute del presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguirli.
L’esecuzione di tutti i lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria, dovranno in generale garantire la continuità del sevizio e la sicurezza stradale, a tal proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d’intervento che risultano necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi al’esecuzione dei lavori stessi. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
In questo accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:
• Scavi
• Sostituzioni e/o riparazioni di condotte idriche e fognarie
• Rinterri
• Ripristini della pavimentazione stradale
• Realizzazione di pozzetti e/o manufatti a servizio delle reti
• Realizzazione o riparazione di condotte idriche e fognarie
• Realizzazione o riparazione di allacci idrici e fognari
• Sdoppiamento o sostituzione di contatori idrici
Rientra, inoltre, nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per dare la rete idrica e delle opere connesse e fognaria del comune di Paternò oggetto dell’accordo perfettamente mantenuti.
I contratti applicativi sono costituiti da un insieme di ordini di lavoro non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle segnalazioni di manutenzione dalla Stazione Appaltante, su segnalazioni ricevuta degli utenti.
Gli interventi manutentivi verranno attivati dalla stazione appaltante mediante apposito ordine di lavoro, nel quale potranno essere specificati oltre ai lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione.
Tutti gli interventi di manutenzione saranno affidati e specificati di volta in volta all’affidatario con l’emissione di appositi ordini di lavoro, che saranno rubricati dal responsabile del procedimento o da un suo incaricato.
L’Affidatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente articolo e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
Con la presentazione dell’offerta l’affidatario attesta:
a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori dell’accordo, e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell’accordo quadro;
c) di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di captali, attrezzature e personale specializzato, tale da permettere l’esecuzione dei lavori compresi nell’accordo;
d) di impegnarsi a collaborare con la direzione lavori allo scopo di agevolare l’esecuzione di ogni singolo intervento.
L’Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché
A.M.A. S.p.A. non dia luogo ai contratti applicativi, siglati con riguardo ai prezzi unitari ed all’importo massimo di cui al presente Accordo Quadro ed alle modalità di determinazione dei corrispettivi dei singoli contratti applicativi di attivazione con i quali si darà esecuzione al presente Accordo Quadro.
4. Rispondenza alle Disposizioni Tecniche
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro l’Affidatario si impegna ad attenersi, ai sensi dell’art. 68 D.Lgs n. 50/2016, alle indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente incarico e delle quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa e particolareggiata conoscenza.
5. Condizioni particolari
L’Affidatario, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro.
L’adempimento dell’Affidatario coincide con il momento della consegna ad A.M.A. di tutta la documentazione richiesta nei singoli Contratti Applicativi, correlata alle attività svolte, ed è subordinato all’accettazione da parte di A.M.A. stessa.
6. Obbligo di Riservatezza
L’Affidatario si obbliga, sotto la propria esclusiva responsabilità, a non divulgare in alcun modo ed in nessuna forma il contenuto degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Affidatario stesso o dai suoi dipendenti o collaboratori nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone la proprietà e qualsiasi diritto di sfruttamento economico in capo ad A.M.A..
Tali diritti devono intendersi senza alcuna restrizione per quanto riguarda la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale e senza limitazioni di tempo.
L’Affidatario si impegna a non consegnare detto materiale, neppure in copia o in semplice visione, a persone non autorizzate da A.M.A., né a detenerne alcun esemplare senza consenso scritto di A.M.A..
L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza in ordine a segreti d'ufficio di A.M.A., a dati e informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati ed a qualsiasi altra notizia di cui vengano a conoscenza e/o in possesso in occasione dell'esecuzione del presente contratto, nonché eventuali documenti di natura riservata di pertinenza di A.M.A..
L'Affidatario non potrà altresì utilizzare detti dati presso terzi per fini estranei all'esecuzione del presente Accordo Quadro. A tal fine l'Affidatario si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
Gli obblighi di cui sopra resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo, nonché indefinitamente dopo il termine del medesimo.
L'Affidatario si impegna a mantenere indenne A.M.A. o suoi clienti per qualunque danno venisse causato a terzi per l'inosservanza dei suddetti obblighi, nonché al risarcimento dell'eventuale danno causato alla parte medesima.
La violazione degli obblighi previsti nei punti 6.1, 6.2, e 6.3 costituisce grave inadempimento che determina, ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ., la risoluzione ipso jure del presente Accordo Quadro.
7. Garanzie per l’adempimento
L’Affidatario ha costituito, nei termini e con le modalità e nella misura indicate dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, la prescritta cauzione contrattuale definitiva a mezzo di fideiussione
n.
emessa in data
dalla
per un importo di € (Euro /00), a garanzia del corretto, esatto e puntuale adempimento delle prestazioni affidategli nonché a garanzia del rimborso delle somme che A.M.A. abbia eventualmente pagato in più all'Affidatario rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale.
In ogni caso l’Affidatario si obbliga a reintegrare la cauzione per la parte eventualmente incamerata da A.M.A. nel termine indicato da A.M.A. stessa.
Le parti convengono espressamente che in caso di inadempimento dell’Affidatario degli obblighi previsti nel presente punto l'Accordo Quadro dovrà considerarsi ipso jure risolto.
8. Liberazione delle garanzie
La garanzia fideiussoria di cui al punto 7 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Resta fermo il diritto di A.M.A. di agire nei confronti dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
9. Referente di Contratto dell'Affidatario
Contestualmente alla stipula del presente atto, L'Affidatario nomina un Responsabile che ha la responsabilità dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Referente garantirà, tra l'altro, la continuità in caso di assenza, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Referente di Xxxxxxxxx ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Affidatario ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con A.M.A. ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico. Il Referente di Contratto si interfaccerà direttamente con l'Ufficio di Direzione dei lavori di A.M.A. per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente Accordo.
L’Affidatario conferisce sin d’ora al proprio Referente il potere di sottoscrivere il verbale di ultimazione delle prestazioni con espresso mandato a concordare con A.M.A. la minor misura delle prestazioni e dei compensi dovuti in relazione a ciascun Contratto Applicativo e, conseguentemente, l’avvenuta cessazione di efficacia del contratto applicativo stesso.
Le generalità del Referente di Contratto dell’Affidatario sono:
Referente di contratto: ……………………………- Tel. …………………. - fax …………………..
- E-mail: ………………………………… - P.E.C.: ………………………………
10 Verifiche e controlli
A.M.A. si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dello stesso di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni.
A tal fine A.M.A. affiderà a propri funzionari l'incarico di Ufficio di Direzione dei lavori (Direttore dei lavori, RUP, Tecnico contabile), il quale provvederà alle verifiche e controlli di cui sopra ed alla gestione dei singoli contratti applicativi nei confronti dell'Affidatario.
Le generalità del R.U.P. di A.M.A. sono: …………………….. - Tel. …………………… - Fax
………………….. -E-mail:………………………..
11. Ammontare massimo delle prestazioni
L’importo complessivo presunto dell’Accoro Quadro è pari ad € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00) + IVA ed è così ripartito:
• Lavori a misura: : €139.578,00 (euro centotrentanovemila cinquecentosettantotto/00)
• €140.000,00 (euro centoquarantamila/00) + IVA, importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente ACCORDO, al netto degli oneri per la sicurezza;
• Oneri per la sicurezza: € 5.422,00 (euro cinquemila quattrocentoventidue/00) + IVA, importo presunto stimato degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori manutentivi oggetto del presente ACCORDO.
L’ammontare di ciascun contratto applicativo nell’ambito del presente Accordo Quadro, non eccederà l’importo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) al netto + I.V.A., inclusi gli eventuali oneri connessi alla sicurezza e costi manodopera.
L’importo è stato determinato con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e l’eventuali variazioni non potranno costituire per l’affidatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
La stazione appaltante non assume alcune impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’affidatario è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
Le parti convengono che sarà facoltà di A.M.A. chiedere all’Affidatario prestazioni complessive per un importo superiore a quello contrattuale maggiorato di un quinto.
Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa nessuna anticipazione sull’importo contrattuale.
12. Validità
Il presente Accordo Quadro ha una durata massima di 18 mesi a decorrere dalla sua formalizzazione.
Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte di contratti applicativi si intendono validi sino al completamento degli incarichi affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro. L’Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che A.M.A. abbia richiesto con un contratto applicativo ricevuto prima della data di scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito da A.M.A. per l’esecuzione delle prestazioni richieste senza che l’Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
13. Gradimento e avvicendamento delle risorse messe a disposizione
L’affidatario è tenuto a rendere disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali le risorse necessarie.
A.M.A. si riserva di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dall’Affidatario, e potrà richiedere, motivandola, la sostituzione di una o più risorse.
14. Penali
Tempo di attivazione del lavorio
I lavori richiesti dovranno essere attivati dall'Affidatario entro le 24 ore successive alla ricezione dell'ordinativo.
Per ogni giorno naturale di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali l’Affidatario incorrerà alle penali di cui all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto
15. Modalità di esecuzione del lavorio
I Contratti Applicativi per l’esecuzione del presente Accordo Quadro saranno emessi da A.M.A. di volta in volta, secondo le proprie necessità, nel corso della validità del presente Accordo.
A.M.A. consegnerà all’Affidatario le disposizione relative ai Contratti Applicativi e dei relativi allegati.
Nell’ambito dei suddetti contratti verranno emessi di volta in volta gli ordinativi di lavoro, i quali si intenderanno vincolanti dalla data di ricezione; l'intempestivo adempimento di quanto prescritto, darà diritto ad A.M.A. di applicare le penali previste.
In tali contratti applicativi saranno fissate e dettagliate le attività di volta in volta richieste, gli eventuali documenti di base forniti, le modalità operative ed i tempi di esecuzione e consegna, l’inizio delle attività nonché il compenso stimato.
Le prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo si intendono accettate da A.M.A. solo a seguito dell’emissione del relativo verbale di ultimazione.
A.M.A. S.p.A. ha facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del Contratto Applicativo, variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo stesso.
In tal caso, l’Affidatario è tenuto ad assicurare l’esecuzione del Contratto Applicativo agli stessi patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto medesimo.
16. Compensi delle prestazioni
Il corrispettivo di ogni singolo Contratto Applicativo, che si intende onnicomprensivo e compensativo di tutte le attività, compiti ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, verrà individuato medianti disegni contabili, misurazioni analitiche ed iscritto nei documenti contabili previsti dalla normativa sui Contratti.
17. Tempi di esecuzione
I termini utili, intermedi e finale, per portare a compimento le prestazioni previste saranno specificati nei singoli Contratti Applicativi.
18. Invariabilità dei prezzi
L’Affidatario si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi, di cui all’Elenco dei prezzi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. I suddetti compensi si intendono onnicomprensivi e non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsiasi imprevisto o eventualità.
19. Pagamenti
Il certificato di pagamento verrà emesso ogni qualvolta l'ammontare netto, comprensivo della quota parte di oneri della sicurezza eventualmente dovuti ma con IVA esclusa, da corrispondere all'Affidatario raggiunga l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00).
20. Pagamenti
I pagamenti dei compensi spettanti per i singoli contratti applicativi avverranno entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, data ricevimento regolare fattura.
A.M.A. effettuerà i pagamenti in favore dell’Affidatario, a mezzo di bonifico bancario.
Il codice identificativo gara (GIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 6678368B9B
Il codice identificativo gara derivato (GIG DERIVATO) relativo ai singoli contratti applicativi del presente accordo quadro, verrà indicato di volta in volta dalla stazione appaltante quando occorrente.
Il GIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
21. Dichiarazione trasparenza prezzi
L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per l'affidamento del suddetto incarico;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare l'affidamento dell'incarico stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto incarico rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero
l’Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi contrattuali assunti per tutta la durata del predetto incarico, il relativo rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Affidatario medesimo che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
22. Spese di stipulazione e gestione
Le spese di stipulazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché quelle per le tasse di bollo, di registro e postali e quelle relative agli atti occorrenti per la gestione dell’Accordo stesso, per tutta la sua durata, sono a totale carico dell’Affidatario.
I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro, saranno a carico delle Parti contraenti secondo legge.
Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
23. Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc che A.M.A. ha il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro nel caso in cui l’Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:
1) sospensione o rallentamento delle prestazioni;
2) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro;
3) assegnazione, anche di fatto, del subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di A.M.A.;
4) mancata e/o intempestiva esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del Contratto Applicativo di tutto o parte delle prestazioni affidate;
5) mancato rispetto delle norme di garanzia della qualità durante l’esecuzione delle prestazioni;
6) mancata stipulazione delle polizze assicurative previste nell'Accordo Quadro;
7) cessione da parte dell’Affidatario dei crediti derivanti dai contratti applicativi, salvo preventivo assenso scritto da parte di A.M.A.;
8) accertato inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di legge in materia di retribuzione, contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99 - art. 17);
9) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente;
10) mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e degli ordini di lavorio emessi dal Referente di contratto A.M.A. o del Coordinatore Esecuzione Lavori ove previsto.
La risoluzione si determina di diritto mediante unilaterale dichiarazione di A.M.A., da farsi con lettera raccomandata a.r.. La risoluzione comporta in favore di A.M.A. l’incameramento della cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni.
L’intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l’Affidatario dall’obbligo di portare a compimento le attività previste nei contratti applicativi in essere alla data in cui è dichiarata.
Le parti convengono che in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento o in caso di fallimento dell’Affidatario A.M.A. avrà facoltà di avvalersi dei rimedi di cui all'art.110 del D.Lgs.50/2016 (interpello dei concorrenti che seguono in graduatoria della gara) al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.
24. Disciplina applicabile
Per tutto ciò che non sia stato espressamente pattuito dalle parti nel presente atto nonché nelle Specifiche Tecniche allegate, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice civile e dalle altre norme in materia Contratti Pubblici.
Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Affidatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo Quadro sono stati da lui attentamente visionati e vengono dal medesimo accettati senza riserva alcuna.
25. Contratti di lavoro, previdenza, assicurazioni, igiene e sicurezza del lavoro
L’Affidatario, rimanendo in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità di A.M.A., si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
L’Affidatario è tenuto alla redazione del Piano operativo della Sicurezza (POS) ed a conformarsi alle prescrizioni definite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), nel corso dell’esecuzione delle prestazioni affidate.
In particolare, l’Affidatario dovrà consegnare ad A.M.A. copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi/Piano Operativo di Sicurezza (DVR/POS), prima della data di inizio delle attività indicata nel contratto applicativo.
In caso di inadempimento dei predetti obblighi, A.M.A. sospenderà immediatamente il pagamento di tutte le fatture emesse successivamente all’accertamento dell’inadempienza, fino a quando sarà accertato il ripristino della posizione di regolarità. L’Affidatario non potrà comunque disporre di propria iniziativa la sospensione delle prestazioni dovute.
26. Responsabilità dell’Affidatario per danni e Assicurazione
L’Affidatario dovrà provvedere a stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge di qualunque tipo. L’Affidatario si obbliga a tenere indenne A.M.A. da pretese e diritti di terzi per danni cagionati dallo stesso Affidatario nel corso dell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
E’ fatto espresso obbligo all’Affidatario di stipulare a sua cura e spese una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione a copertura dei rischi per danni a terzi (R.C.O./R.C.T.) determinati da qualunque causa, che possano derivare dall’esecuzione dei lavori e delle prestazioni. L’Affidatario fornirà ad X.X.X., xxxxx 00 (xxxxx) giorni n.c. dalla sottoscrizione del presente Accordo, copia della suddetta polizza assicurativa per approvazione. Resta inteso che la predetta copertura assicurativa resta valida nei confronti di A.M.A. anche nel caso di colpa grave e/o dolo del personale dell’Affidatario per il quale lo stesso dovrà rispondere a norma di legge. Qualora la responsabilità per il risarcimento di eventuali danni fosse respinta totalmente o parzialmente dalla compagnia Assicuratrice a causa di inosservanza e/o mancato mantenimento in essere di detta polizza da parte dell’Affidatario, quest’ultimo terrà indenne e manleverà A.M.A. da ogni eventuale costo che A.M.A. dovrà sostenere a causa della mancata operatività di tali polizze.
L’Affidatario si obbliga a stipulare, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, a sua cura e spese una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione a copertura dei danni e delle perdite da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà di A.M.A. dei quali l’Affidatario è tenuto eventualmente a rispondere in qualità di depositario. Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore al valore presunto di detti beni, preventivamente indicato dal Referente di contratto di A.M.A..
27. Incedibilità del contratto e del credito
E’ fatto espresso divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parte di esso.
La violazione delle obbligazioni di cui al presente punto comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo e l’Affidatario sarà obbligato a risarcire a A.M.A. tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente Accordo Quadro.
Resta espressamente convenuto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1260 2° comma del c.c., l’Affidatario non potrà cedere alcuno dei crediti in suo favore sorti per effetto dei Contratti Applicativi di esecuzione del presente Accordo Quadro senza preventivo assenso scritto di A.M.A.. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell’Affidatario, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dall’Affidatario che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.
L’inadempimento del predetto divieto di cessione comporta ipso jure la risoluzione del rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
28. Subappalto
Il Subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente che regola la materia.
29. Foro competente
Per le controversie non compromettibili o non compromesse in arbitri ai sensi di quanto disposto nell’articolo precedente, è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.
30. Documentazione facente parte dell’Accordo Quadro
La documentazione di seguito elencata è allegata al presente Accordo Quadro, per farne parte integrante e sostanziale:
1) Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
2) Elenco prezzi;
4) POS;