BENI IN COSTRUZIONE - C.A.R.
Generali Italia S.p.A.
BENI IN COSTRUZIONE - C.A.R.
Polizza di Assicurazione tutti i rischi delle costruzioni di opere civili Mod. 584/03
Contraente Xxxxxxx X.
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Condizioni di assicurazione
Tutti i rischi della costruzione di opere civili mod. 584/03
Edizione 13.02.2016 Pagina di
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Edizione 13.02.2016 Condizioni di assicurazione
Tutti i rischi della costruzione di opere civili
mod. 584/03
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia L’importo che viene detratto dall’indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro.
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Luogo di esecuzione
Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso nel quale l'Assicurato effettua i lavori assicurati alla Sez. I.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società Generali Italia S.p.A.
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DEFINIZIONI
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per la costruzione.
Art. 2 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3 - Delimitazione dell’Assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
m) danni alle opere ed impianti preesistenti;
n) i costi di demolizione o di sgombero;
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
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q) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.
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Art. 4 - Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Regolazione del premio
La somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione. Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa; tale prezzo comunque deve essere aggiornato secondo le disposizioni riportate nel contratto d’appalto o, in mancanza, secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati alla data di inizio dei lavori;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie supplettive e compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l’opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, eseguiti secondo la contabilizzazione riconosciuta da Committente, devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società
Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 6 - Oggetto della assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione.
Art. 7 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
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Art. 8 - Delimitazione della assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione;
L’Assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonchè in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivati da polvere;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
n) i danni da furto;
o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
p) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
r) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
s) i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.
Art. 9 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
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La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
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CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 10 - Delimitazione causale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Art. 11 - Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’Assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’Assicurazione.
La Società non è altresì obbligata per i danni denunciati oltre la data di scadenza della polizza.
Art. 12 - Periodo di copertura
L'Assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l’Assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.
In ogni caso l'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente elencate.
Art. 13 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione; nel caso tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
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Art. 14 - Variazione a rischio
Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.
In ogni caso la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonchè i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le azioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.
L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.
Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa.
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I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società.
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Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.
Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.
Art. 20 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto; trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Art. 23 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.
Art. 24 - Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
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Art. 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 26 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 27 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall’Art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 28 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
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CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)
Art. 1 - Scavo aperto
Nell'ambito della Partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.
Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a quanto stabilito nella scheda di polizza, misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.
Art. 2 - Esclusione alterazioni trincea
Nell'attraversamento di corsi d'acqua o nei tratti interessati da falda freatica la Società non risponde per le alterazioni della trincea dovute direttamente o indirettamente all'azione dell'acqua e per i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
Art. 3 - Falde freatiche
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.
Art. 4 - Strade, ferrovie, opere in terra
Sono esclusi i costi:
1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.
Art. 5 - Gallerie
Sono esclusi i costi:
1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
3. di pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
4. di consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
5. per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio risarcibili a termini di legge.
Art. 6 - Abbandono di fori
Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivati da o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati.
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Pagina 12 di Edizione 13.02.2016 Condizioni di assicurazione
Art. 7 - Oneri fissi
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.
Art. 8 - Cantieri costieri o in prossimità di corsi d’acqua
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.
Art. 9 - Transito ed attracco natanti
Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito od attracco di natanti in genere.
Art. 10 - Dighe
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni tutte contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la Società non risarcirà il Contraente per:
- le iniezioni in terreni spingenti e/o per altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- le spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto, di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. (Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti);
- crepe superficiali, mancanza di tenuta o impermeabilità.
Art. 11 - Delimitazione garanzia in zone sismiche
Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti, nella esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
Art. 12 - Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell’opera assicurata sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
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Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
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Art. 13 - Lavori su opere ed impianti preesistenti
I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 della scheda di polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.
Art. 14 - Esclusione danni per apertura al traffico
Non sono risarcibili i danni all'opera e a terzi conseguenti a sinistri che trovino origine nella circolazione stradale.
Art. 15 - Lavori aeroportuali
Per la validità della presente polizza dovranno essere operanti le seguenti condizioni:
a) installazione di contatto continuo con la torre di controllo, in caso di accesso a zone interdette e in caso di particolari esigenze di lavoro;
b) predisposizione di un accesso separato per i macchinari usati per i lavori;
c) rispetto delle misure di sicurezza stabilite in contratto o predisposte dal Committente.
Art. 16 - Fabbricati in aderenza
La Società risponde, nei limiti previsti dalla Sezione II di polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti elencati in polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
Art. 17 - Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile
La garanzia è prestata alla condizione essenziale che esistano per le opere assicurate le polizze di "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro" degli appaltatori e di "Responsabilità Civile Professionisti" per i progettisti.
Resta inteso che qualora tali assicurazioni non avessero ad operare perché l'Assicurato non ha provveduto al relativo pagamento di premio o perché non ha attivato in esse la copertura assicurativa o per qualsivoglia altro motivo, che non riguardi una diversa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà comunque effettuato previa detrazione di un importo pari alla somma dei rispettivi limiti massimi di risarcimento stabiliti in tali assicurazioni in relazione alla natura del sinistro.
Qualora la condizione di cui al primo comma non sia rispettata, la garanzia prestata propria delle polizze di "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro" e "Responsabilità Civile Professionisti" non sarà operante rispettivamente a fronte di coloro che non hanno la copertura o la polizza a meno che non sia stata resa operante la Condizione Particolare "32. Inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile".
Art. 18 - Fabbricati con ordinanza di sgombero
Sono esclusi i danni a fabbricati o a persone o cose che occupino fabbricati per i quali risulti emessa una ordinanza di sgombero da parte delle competenti Autorità.
Art. 19 - Risarcimento danni a fabbricati
Per il calcolo dell'ammontare dell'indennizzo di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistente prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.
L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato.
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Art. 20 - Danni a raccolti, boschi, colture
Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.
Art. 21 - Danni per apertura al traffico
L'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore di lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito.
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CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI
(solo se richiamate nella scheda di xxxxxxx)
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Art. 22 - Costi di ricostruzione al momento del sinistro
Il secondo comma dell'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così sostituito:
L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Art. 23 - Danni causati da errori di progettazione e calcolo
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti, alle cose assicurate, causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.
E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo pari al 20% (ventipercento) dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di risarcimento riportati nella scheda di polizza.
Art. 24 - Opere od impianti preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'Assicurazione.
Per opere od impianti preesistenti convenzionalmente si intendono fabbricati, macchinari, impianti e cose che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche se di proprietà di terzi, sia quando si configurino come opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, che quando si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori senza che ne costituiscano l’oggetto.
Ai soli effetti di questa definizione, come luogo di esecuzione delle opere si intende l'area circostante compresa in un raggio di 10 (dieci) metri dal perimetro esterno dell’area circoscritta da apposita recinzione e interdetta al libero accesso, se esistente, o dalle strutture esterne del fabbricato al cui interno sono ubicati gli enti interessati dai lavori, o in mancanza della recinzione, dal perimetro esterno dei lavori assicurati alla Sezione I.
Sono esclusi tutti i danni dovuti a vibrazione.
Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle Partite 1 e 4, e comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
Art. 25 - Costi di demolizione o di sgombero
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e Nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - alle Partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 26 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velotictà
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Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
Art. 27 - Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
Art. 28 - Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonchè i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonchè le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati nella scheda di polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
Art. 29 - Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere
A deroga dell'Art. 3 q) delle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che, agli effetti della presente Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento o attrezzatura di cantiere descritta nell'elenco allegato sotto un numero d'ordine con il relativo importo, si conviene quanto segue:
1. La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti od attrezzature di cantiere indicati nell’elenco verificatisi durante il periodo coperto dall’Assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati nella scheda di polizza.
2. Fermo quanto previsto nell’Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è inoltre obbligata per:
a) guasti meccanici od elettrici;
b) danni derivati dalle operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell’ambito dei luoghi indicati nella scheda di polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati nella scheda di polizza;
c) danni agli pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
d) danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari e attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
e) danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
f) danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
g) dovuti a furto, tentativo di furto o ad ammanchi di cui non si possa dare spiegazione o constatati soltanto in occasione di inventario;
3. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
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Xxxxxx e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.
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4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
a.1) si stima l’importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l’ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.
L’indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub - a 1), diffalcato dell’importo stimato come sub - a 2) con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
b.1) si stima il valore dell’ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
b.2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub - b1), diffalcato dell’importo stimato come sub - b2) con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.
Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l’indennizzo calcolato come a1) meno a2) eguagli o superi il valore che l’ente aveva al momento del sinistro stimato come sub - b1).
Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro stesso comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio, l’indennizzo è ridotto in proporzione.
Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono escluse dall’indennizzo le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto aereo e/o a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dal normale.
Restano in ogni caso escluse dall’indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.
Art. 30 - Furto (Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere)
A parziale deroga della Condizione Particolare 29 comma g), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di furto comunque perpetrato o anche tentativo di furto.
In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di Polizia.
Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato un terzo dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di risarcimento riportati nella scheda di polizza.
Art. 31 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga dell'Art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 10, comma a) sopra menzionato.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a 1/3 (un-terzo) dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di indennizzo riportati nella scheda di polizza.
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SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 32 - Inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile
A deroga della Condizione Particolare "17. Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile" le condizioni di polizza sono state fissate con il presupposto che non siano operanti per le opere assicurate le polizze indicate nella suddetta Condizione Particolare.
Art. 33 - Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. 8 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - Partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di Responsabilità Civile della Sezione II.
Art. 34 - Rimozione franamento o cedimento di terreno
A parziale deroga dell'Art. 8 r) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società è obbligata, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla Sezione II, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
Art. 35 - Cavi e condutture sotterranee
Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni, materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
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Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.
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Tutti i rischi della costruzione di opere civili
mod. 584/03
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