CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicura- tivo per la durata di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi. CIG ZB9223CC4E
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PREMESSA
Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un’associazione avente persona- lità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.
FBA è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavori aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.
La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifi- che ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dal- le parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall’Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della forma- zione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.
L’associazione opera senza scopo di lucro. Per l’espletamento delle proprie attività e il rag- giungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall’art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo ob- bligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all’INPS dai datori di la- voro aderenti al Fondo e dall’INPS erogato ad FBA.
Per ulteriore documentazione informativa sull’Associazione e per la consultazione dei prece- denti bilanci consuntivi: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione (brokerag- gio) assicurativa, secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara, nell’Offerta tec- nica e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’attività è disciplinata dalla normativa vi- gente in materia ed in particolare dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza,
oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate e descritte, ancorché in maniera non esaustiva:
a. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti ed individuazione delle esi- genze di nuove eventuali coperture occorrenti;
b. gestione delle polizze assicurative in corso (indicate al successivo art. 3 Situazione assi- curativa del Fondo);
c. identificazione di economia di spesa adottabile nella gestione dei rischi al fine di garan- tire l’economicità e l’efficacia dei programmi assicurativi;
d. collaborazione all’esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente nella fase di apertura e trattazione globale dei sinistri, della fase di risarcimento e/o indennizzo danni; attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri; assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, compresi quelli già verificatisi e/o ancora pendenti alla data di conferimento dell’incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle compagnie di assicurazione, sia nei confronti del Fondo e/o degli assicurati (es. personale dipendente), che di eventuali terzi.
e. gestione degli atti finalizzati all’interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie, nonché gestione dei rapporti con l’Autorità, le Compagnie medesime ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri;
f. attività di assistenza e consulenza finalizzate alla stipulazione di contratti assicurativi ed eventuali proroghe, rinnovi, modifiche ed ogni attività necessaria e più precisamente:
1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi rispetto all’attività svolta e di ogni altro aspetto relativo alla posizione giuridica del Fondo;
2. studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giu- risprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, supporto alle indagini di mercato, etc.;
3. monitoraggio del programma assicurativo del Fondo, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente auto- rizzata dal Fondo stesso;
4. presentazione di una relazione contenente la proposta di individuazione del pro- gramma assicurativo ottimale per il Fondo;
5. assistenza e collaborazione nella predisposizione della documentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l’indizione e l’espletamento delle procedure per l’affidamento delle polizze in scadenza, ov- vero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze del Fondo, senza soluzione di continuità per i contratti in essere e, comunque, entro e non oltre 30 giorni solari dalla richiesta del Fondo, ovvero entro il minor termine oggetto di Offerta tecnica;
6. assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assi- curativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo al Fondo;
g. attività di assistenza, consulenza e collaborazione nella gestione amministrativa e tecni- ca dei contratti assicurativi del Fondo (es. controllo delle polizze emesse, appendici, re- golazione, comunicazione dati, scadenze e ratei e ogni altra connessa attività ammini- strativo-contabile), anche se stipulati precedentemente al conferimento dell’incarico di broker;
h. versamento del premio alle compagnie in nome e per conto del Fondo, come dettagliato nel successivo art. 5;
i. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dal Fondo;
j. segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condi- zioni degli stessi, fornendo l’assistenza necessaria ad eventuali modifiche o adeguamen- ti delle polizze;
k. elaborazione di rapporti annuali – e comunque riepilogativi di tutto il periodo di durata del servizio alla scadenza contrattuale – sull’andamento dei sinistri, corredati di valuta- zioni, commenti ed eventuali proposte;
l. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del pro- gramma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzi gli interventi effettuati e le at- tività da attuare a breve e medio termine;
m. organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto dal Fondo, al fine di racco- gliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché ri-
solvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle po- lizze in corso, da tenersi entro 5 giorni solari dalla richiesta;
n. elaborazione di pareri specifici da rendere entro 15 giorni solari dalla richiesta;
o. formazione ed aggiornamento, con cadenza semestrale, dei soggetti indicati dal Fondo sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Autorità, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;
p. supporto al Fondo nell’intraprendere le necessarie iniziative finalizzate ad allineare le scadenze di tutte le polizze in essere;
q. ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente a profili di natura as- sicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell’incarico;
r. la prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, ol- tre che secondo l’offerta formulata;
s. al termine dell’incarico ed indipendentemente dal motivo di cessazione (scadenza, re- cesso o risoluzione) l’aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al Fondo un report contenente i sinistri aperti e chiusi, la tipologia degli stessi e gli importi richiesti e/o liquidati.
Art. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL FONDO
Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative in essere al momento della pubbli- cazione della presente gara, unitamente alle durate delle relative coperture, nonché i rispettivi premi annui:
Polizze | Durata | Premio annuo im- ponibile Euro | |
Pol. Ufficio - Rischio incendio furto e responsabilità civi- | 1.1.2018 | - | |
le | 31.12.2022 | 2.086,14 | |
Polizza impianti e apparecchiature elettroniche | 1.1.2018 31.12.2018 | - | 1.818,35 |
Polizza assistenza sanitaria dipendenti | 31.5.2016 31.5.2020 | - | 7.609,50 |
Polizza assistenza sanitaria funzionari | 1.1.2017 31.12.2018 | - | 13.843,90 |
Polizza responsabilità civile patrimoniale delle pubbliche | 15.5.2017 | - | |
amministrazioni | 15.5.2018 | 5.678,65 | |
Polizza responsabilità amministratori e altri esponenti | 22.3.2017 | - | |
aziendali (D&O) | 22.3.2018 | 11.000,00 |
Si precisa che tali coperture assicurative sono state concluse con l’assistenza di broker. L’attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione e all’esecuzione dei contratti
relativi alle predette coperture, sarà demandata al broker aggiudicatario della presente procedu- ra a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, senza oneri aggiuntivi per il Fondo.
I rapporti economici tra broker cessante e broker subentrante sono regolati dall’art. 12 Remune- razione del broker e passaggio del portafoglio del presente documento.
L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura avrà l’obbligo di collaborare alla gestione ed all’esecuzione delle polizze assicurative suindicate a partire dalla data di decor- renza del proprio contratto.
Come già precisato nel precedente art. 2 dei presenti Obblighi contrattuali, il broker è obbligato a collaborare alla gestione anche dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell’inizio dell’incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere economico aggiunti- vo specifico per questa associazione.
È pertanto obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Fondo, assumendo l’impegno a collaborare con l’attuale broker, per il pieno e completo passaggio del- le competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.
Si ribadisce che per la completa gestione delle polizze di cui al presente articolo, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sul Fondo.
Art. 4 - CONSULENZA NELLA DEFINIZIONE DELLE NUOVE COPERTURE ASSI- CURATIVE
In fase di prima applicazione, il prestatore dovrà sottoporre all’approvazione del Fondo entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico, una relazione contenente la proposta di pro- gramma assicurativo, per un’efficiente gestione globale del rischio, con indicazione, tra l’altro, dei rischi individuati, dell’ipotesi di tipologia di copertura idonea e dei massimali ritenuti otti- mali, oltre che delle altre condizioni tecnico-normative ritenute utili dal prestatore, nel rispetto della disciplina vigente in materia.
Art. 5 - GESTIONE DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI
Il prestatore dovrà provvede ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato all’art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse in- dicati anche da parte delle Compagnie contraenti.
In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l’importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze.
Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Fondo entro i termini contrattualmente previsti.
Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favo- re dell’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile e dell’art. 118 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Autorità, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire al Fondo l’efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.
Non sono imputabili al Fondo gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assi- curatori.
A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare al Fondo, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall’emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.
Art. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio dovrà produrre quanto di seguito indicato:
- documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva, secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della polizza provvisoria. In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Al presente appalto si applica l’art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016.
Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.
Art. 7 - ONERI CONTRATTUALI
Il prestatore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.
Tutte le spese relative all’appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza di- ritto di rivalsa, vengono assunte dall’Aggiudicatario.
Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrat- tuale.
Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Fondo.
Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Fondo, assicurando la tutela degli interessi dello stesso. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le compagnie di as- sicurazione, obbligandosi a trasmettere al Fondo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Art. 8 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPEN- DENTI
Il prestatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (Mod. Unie- mens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il ri- spetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribu- zione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.
Il prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivan- ti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il prestatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, il prestatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condi- zioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del con- tratto senza titolo a risarcimento danni.
Per qualsivoglia modifica al contratto si applica quanto previsto dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016.
Art. 10 - VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire al Fondo di procedere, in qualsia- si momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 11 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il prestatore per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
L’affidatario dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una po- lizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori profes- sionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 otto- bre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005.
L’Affidatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.
Inoltre, il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea com- pagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipen- denti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.
Art. 12 - REMUNERAZIONE DEL BROKER E PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO
L’incarico di cui trattasi non comporta, per il Fondo, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi nego- ziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compa- gnie di assicurazione. Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica. Le stesse saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successiva- mente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere, indicati al precedente art. 3, ad eccezione dei casi in cui il Fondo ritenga di non inserire la cosiddetta “clausola broker” nei rapporti con le Compagnie assicuratrici.
L’importo delle provvigioni sarà sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui l’ente non ritenga di proce- dere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare. Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di as- sicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:
▪ le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
▪ le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassa- ti e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.
Si precisa che, al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell’incarico di cui al presente affidamento, il broker uscente, per l’annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sini- stri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previ- sto all’art. 2 dei presenti Obblighi contrattuali.
In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull’ente.
Art. 13 - DURATA, DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata biennale a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, con facoltà per il Fondo di chiedere il rinnovo del servizio per un massimo di ulteriori 24 mesi, secondo la normativa vigente.
È fatta salva la facoltà di esecuzione anticipata della prestazione.
Art. 14 - DOMICILIO LEGALE
Il prestatore ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto.
Esso ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapi- to della corrispondenza, saranno a carico del prestatore.
Art. 15 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il prestatore s’impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. Al riguardo farà sottoscrivere ap- posita dichiarazione d’impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.
Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:
▪ a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di pro- tezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto le- gislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
▪ a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibili- tà;
▪ a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contrat- to, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dal Fondo o dagli interessati;
▪ ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto;
▪ a consentire al Fondo ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fi- ne di verificare il rispetto di quanto sopra.
Art. 16 - REFERENTI DELL’APPALTO
L’Aggiudicatario dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, per- tanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara.
A seguito dell’aggiudicazione, il broker dovrà nominare, nell’ambito del team offerto, un re- sponsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate. Il responsabi- le/coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti del referente (telefono fisso e cellula- re, posta elettronica) per assicurare il reperimento eventualmente immediato, nell’arco della giornata lavorativa.
Nell’ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga espe- rienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.
Il Fondo potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze.
In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 giorni sola- ri dalla richiesta del Fondo. Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avva- lendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il Fondo si riserva, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) o
PEC, con effetto immediato e senza alcun genere d’indennità e compenso per l’Aggiudicatario, qualora, ad insindacabile giudizio del Fondo, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’espletamento del servizio non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, ovvero il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, non sia stato rispettato il termine di 5 giorni, previsto dal precedente art. 16 per l’individuazione del nuovo responsabile, nonché, nei casi di soprav- venuti gravi motivi di pubblico interesse.
Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell’art. 15 Riservatezza e protezione dei dati personali e nel caso in cui l’operatore aggiudicatario (o una dei soggetti partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara.
Alla risoluzione si applica l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, il Fondo si riserva la facoltà di procedere nelle modalità previste dall’art.110 D. Lgs. 50/2016.
Art. 18 - PENALI
Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, l’ente provvederà a formaliz- zare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni la- vorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, ver- rà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:
▪ € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati dal Fondo per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• € 100,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.
Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto del Fondo al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non preclude al Fondo la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 17 Risoluzione del contratto. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Art. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondo:
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a ca- rico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Art. 20 - FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
Inoltre, per quanto attiene l’esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente ri- chiamate.
Il presente capitolato speciale è costituito da n. 21 articoli ed è composto da n. 13 pagine.
Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente ca- pitolato speciale.
Data, timbro e firma (per esteso)