SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato n. 3 al Disciplinare di gara
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica CIG: 84835162DF
CUP: F89H20000420008
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SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00/X – 00000, partita IVA n. 05950941004, nella persona di in qualità di
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in , codice fiscale n. , in persona del suo rappresentante legale ;
PREMESSO CHE
− Lazio Innova intende affidare l’incarico per l’appalto dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico;
− il suddetto servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (CIG: 84835162DF) ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice);
− il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. del . .2019 e sul sito informatico di Lazio Innova dal . .2019;
− la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di /100, con un’offerta economica pari ad Euro , al netto dell’IVA e comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo e che si allega sub lettera “A” e che forma parte integrante del presente Contratto;
− le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo a prestazionale (Allegato
n. 2 del Disciplinare di gara, che si allega sub lettera “B”), e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “C”, che formano parte integrante del presente Contratto.
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Definizioni
1.1 Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o Offerta economica del Prestatore (Allegato “A”).
o Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato “B”).
o Offerta tecnica del Prestatore (Allegato “C”).
o tutti gli atti della procedura di gara.
Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l’allegato “A” (Offerta economica del Prestatore), l’Allegato “B” (Disciplinare di gara e suoi allegati) e l’Allegato “C” (Offerta tecnica del Prestatore).
Art. 3 - Norme regolatrici dell’appalto
3.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
1. dal presente contratto;
2. dalle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
4. dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
5. dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
6. dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
7. dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
8. dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
9. dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;
10. dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
11. dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
12. dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
13. dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
14. dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
15. dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
16. dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici);
17. dal Decreto Legge n. 76/2020 “Decreto semplificazioni”;
18. dalla Legge n. 120/2020 di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione.
Art. 4 - Oggetto e finalità del Contratto
4.1 Il presente contratto disciplina la prestazione, da parte del Prestatore, dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico, secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati e nell’Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
Art. 5 - Condizioni di esecuzione
5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant’altro sia necessario per l’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte.
Art. 6 - Durata e decorrenza
6.1 La durata del contratto è pari 24 mesi ininterrotti e consecutivi, decorrenti data di sottoscrizione del contratto, come meglio precisato all’art. 4.1 del Disciplinare di Gara.
Art. 7 - Modifiche del contratto
7.1 Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 8 - Importo contrattuale e opzioni
8.1 Il corrispettivo omnicomprensivo è di Euro ( ) oltre IVA, come per legge, pari all’importo offerto dal Prestatore.
8.2 Il prezzo si intende omnicomprensivo e al netto della sola IVA.
8.3 Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
8.5 Lazio Innova si riserva la facoltà di:
- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per una durata pari a 12 mesi per un importo di Euro 35.000,00 ridotto della percentuale di ribasso presentata in sede di gara;
- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per una durata pari a ulteriori 12 mesi per un importo di ulteriori Euro 35.000,00 ridotto della percentuale di ribasso presentata in sede di gara;
al netto dell’Iva.
Art. 9 - Fatturazione e pagamenti
9.1 1 pagamenti dei servizi saranno disposti mensilmente, previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.
Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte del Prestatore dei relativi servizi, secondo le specifiche dell’offerta tecnica, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di Gara.
9.2 Lazio Innova quale società iscritta nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni” è soggetta alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” pubblicato sulla GU n.118 del 22-5-2013.
La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco: 2IKBER.
Le fatture dovranno riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti" ovvero “split payment ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n.633 del 1972”. Si specifica che ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legge n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 161 del 13 luglio 2018, dal 14 luglio, la “scissione dei pagamenti” non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Lazio Innova effettuerà il versamento dell’importo al netto dell’Iva, essendo tenuta essa stessa a versare all’Erario l’Iva sulla fattura acquisti. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali.
Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato al successivo art. 10.
Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univo su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:
− CIG: 84835162DF;
− nr. protocollo e data del contratto;
− codice commessa: ;
− estremi bancari necessari per l’effettuazione del pagamento.
L’assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.
9.3 I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
Il Prestatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.
9.4 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria del R.T.I., e saranno dalla stessa trasmesse a Lazio Innova. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la Mandante, con liberazione immediata di Lazio Innova al momento del pagamento in favore della sola Mandataria.
9.5 L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Contratto sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
9.6 Resta inteso che sull’importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituzione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
10.1 Con riferimento al presente Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
A tal fine l’Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è:
.
Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all’appalto.
10.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nat
.
a il , C.F.
10.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
10.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti nel contratto di mandato in caso di R.T.I..
10.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 11 - Cauzione definitiva
11.1 A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, il Prestatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n.
emessa da in data pari ad euro (10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 103, comma 1, del Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
11.2 Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 12 - Adeguamento del corrispettivo
12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Contratto.
Art. 13 - Personale
13.1 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto per Lazio Innova è .
13.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un “Responsabile Operativo” autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi e contrattuali, assumendo la responsabilità dell’operato.
Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:
- per Lazio Innova:
- per il Prestatore:
13.3 Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio il Prestatore dovesse sostituire le risorse messe a disposizione con il Gruppo di Lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta e motivata al Direttore dell’esecuzione del contratto di Lazio Innova, a condizione che il profilo subentrante sia, a esclusivo giudizio di Lazio Innova, di livello professionale equivalente o superiore. La sostituzione sarà consentita previa valutazione positiva dei nuovi curricula vitae da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
È comunque richiesto un anticipo di n. 10 giorni lavorativi per consentire a Lazio Innova di valutare le suddette motivazioni e il CV del subentrante La sostituzione delle risorse richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la singola risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Prestatore, garantendo un accurato passaggio di consegne, la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisto.
Lazio Xxxxxx potrà, inoltre, chiedere in ogni momento la sostituzione di una o più risorse del Prestatore che, dalla ricezione della richiesta, avrà a disposizione n. 5 giorni lavorativi per presentare uno o più CV delle risorse in sostituzione.
13.4 Si applicano, in caso di inadempimento, le disposizioni di cui al successivo art. 25.
Art. 14 - Modalità di erogazione dei servizi
14.1 I servizi di cui all’art. 4 saranno erogati secondo le modalità indicate all’art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Art. 15 - Vigilanza
15.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
15.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Art. 16 - Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
16.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
16.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
16.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
16.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
16.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
16.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
16.7 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 17 - Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità
17.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Xxxxxx potrà revocare il Contratto. In tal caso Lazio Xxxxxx sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.
Art. 18 - Dichiarazioni di garanzia
18.1 Il Prestatore si impegna:
− a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright;
− ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
18.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.
18.3 Il Prestatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 19 - Efficacia del Contratto
19.2 Il presente Contratto è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, ad intervenuta verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 20 - Riservatezza
20.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia di privacy dal Reg. UE 2016/679, dal D.lgs. 196/03 s.m.i. e dalle altre disposizioni di settore”
20.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
20.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Contratto.
Art. 21 - Subappalto e divieto di cessione del Contratto
21.1 Al Prestatore è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, nonché di cedere il Contratto stipulato a terzi, pena la risoluzione del Contratto medesimo.
Art. 22 - Domicilio legale
22.1 A tutti gli effetti del presente Contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in .
Art. 23 - Recesso
23.1 E’ facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC.
23.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
23.3 L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
23.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Contratto sino alla data di recesso.
23.5 Conformemente a quanto previsto dall’art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Lazio Innova può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.
Art. 24 - Penali e risoluzione
24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall’Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
In caso di mancato rispetto da parte del Prestatore, durante l’esecuzione del Contratto, dei termini di consegna di cui all’art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Lazio Innova applicherà una penale pari ad Euro 200,00, per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta nei confronti del Prestatore, cui il medesimo potrà opporre per iscritto le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, senza necessità di diffida o di procedimento giudiziario Lazio Innova potrà a proprio insindacabile giudizio rivalersi sulla cauzione definitiva con eventuale obbligo di reintegrazione in capo al Prestatore, ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati.
L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Lazio Innova, su motivata richiesta dell’Aggiudicatario, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile allo stesso.
Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che Lazio Innova ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando il Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.
Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti previa verifica di conformità, salvo risarcimento dei danni che Lazio Innova dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza del Prestatore.
Art. 25 - Inadempienze e responsabilità
25.1 Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell’altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a Lazio Innova di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.
A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:
− frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione del servizio da parte del Prestatore senza giustificato motivo;
− rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto;
− subappalto, cessione anche parziale del contratto;
− non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
− perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all’esercizio del servizio;
− mancata reintegrazione della cauzione;
− violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 26 - Forza maggiore
26.1 Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
27.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
27.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28 - Trattamento dei dati – consenso al trattamento
28.1 Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., delle linee guida e delle note dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni normative applicabile alle comunicazioni e diffusioni a terzi dei dati personali ed eventualmente particolari presenti nelle banche dati.
28.2 In particolare Lazio Innova garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
28.3 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, par. 1, num. 7) del Reg. UE 2016/679 è Lazio Innova. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova
28.4 Ai sensi di quanto previsto agli artt. 13 e 14 dal Reg. UE 2016/679 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto
28.5 La liceità del trattamento dei dati personali da parte di ciascuna delle parti si fonda sulle fattispecie indicate all’art. 6 del Reg. UE 2016/679
28.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
28.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
28.8 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati (DPO), eventualmente nominato, e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
28.9 Il Prestatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente Contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Poiché l’attività oggetto del Contratto comporta per il Prestatore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova S.p.A., Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Contratto designa il Prestatore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) mette in atto misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previsto dall’art. 32 del GDPR, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi che possano derivare per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. Pertanto, qualora per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, l’Operatore Economico intenda avvalersi di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere previamente autorizzati dalla scrivente e nominati sub-responsabili ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del GDPR (di seguito Sub-responsabili o Sub-responsabile). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che il presente Contratto impone al Responsabile. L’Operatore Economico conserverà nei confronti di Lazio Innova S.p.a. l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Sub-responsabile nominato, qualora quest’ultimo ometta di adempiere ai propri obblighi in tema di protezione dei dati;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.
j) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. Pertanto, qualora per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, l’Operatore Economico intenda avvalersi di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere previamente autorizzati dalla scrivente e nominati sub-responsabili ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del GDPR (di seguito Sub-responsabili o Sub-responsabile). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che il presente Contratto impone al Responsabile. L’Operatore Economico conserverà nei confronti di Lazio Innova S.p.a. l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Sub-responsabile nominato, qualora quest’ultimo ometta di adempiere ai propri obblighi in tema di protezione dei dati;
In ogni caso, nell’esecuzione del presente Contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del Contratto con Lazio Innova. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento del Contratto. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione del Contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.
Art. 29 - Varie
29.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
29.2 Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
29.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente Contratto, dovrà essere effettuata mediante pec all’indirizzo:
Per Lazio Innova: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Per il Prestatore:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Se a Lazio Innova:
xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx. Se al Prestatore:
Via /Piazza
Art. 30 - Foro Competente
30.1 Ogni eventuale controversia derivante dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto
Per Lazio Innova Per il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli:
9. (Fatturazione e pagamenti); 15. (Vigilanza); 16. (Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 17. (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex X.Xxx. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); 18. (Dichiarazioni di garanzia); 19. (Efficacia del Contratto); 20. (Riservatezza); 23. (Recesso);
24. (Penali e risoluzione); 25. (Inadempienze e responsabilità); 26. (Forza maggiore); 27. (Oneri fiscali e spese contrattuali); 28. (Trattamento dati - consenso al trattamento); 29. (Varie); 30. (Foro Competente).
Per il Prestatore