Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e
0.975.226.3
la Repubblica di Colombia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 17 maggio 2006
Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 20072 Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 ottobre 2009
(Stato 6 ottobre 2009)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Colombia,
qui di seguito denominati «Parti»,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte nel territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) il termine «investimento» designa ogni tipo di averi, in particolare:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione avente valore economico, ad eccezione dei crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali concernenti la vendita di beni o servizi oppure da crediti ine- renti a una transazione commerciale la cui durata sia inferiore a tre anni;
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio,
RU 2009 5079; FF 2006 7767
1 Dal testo originale francese.
2 RU 2009 5077
marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know- how, la clientela, il sapere tradizionale e il folclore;
(e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conforme- mente alla legislazione di detta Parte che hanno sede nel territorio di questa stessa Parte e vi svolgono attività economiche reali;
(c) gli enti giuridici che, pur non essendo stati costituiti secondo la legislazione di detta Parte, sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuri- dici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b).
(3) Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remu- nerazioni.
(4) Il termine «territorio» designa, per quanto concerne ciascuna Parte, il territorio terrestre, le acque interne, lo spazio aereo e, se del caso, le zone marittime e sotto- marine adiacenti alla costa sotto la sua sovranità, comprese la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sulle quali la Parte interessata può esercitare diritti sovrani o la giurisdizione in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte nel territorio dell’altra Parte, conformemente alle leggi e regolamenti di quest’ultima, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Non si applica tuttavia alle pretese o controversie derivanti da eventi anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 3 Promozione e ammissione
(1) Per incoraggiare gli investimenti degli investitori dell’altra Parte, ciascuna Parte può rendere accessibile qualsiasi informazione concernente:
(a) le possibilità di investimento nel suo territorio;
(b) le leggi, i regolamenti o le disposizioni che concernono direttamente o indi- rettamente l’investimento estero, compresi quelli in materia di cambio e di imposizione fiscale; e
(c) le statistiche sull’investimento estero.
(2) Ogni Parte ammette gli investimenti degli investitori dell’altra Parte in confor- mità alle proprie leggi e regolamenti.
(3) Dopo aver ammesso un investimento nel proprio territorio, ciascuna Parte rila- scia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni in relazione con tale investimento, comprese quelle richieste per l’esecuzione di con- tratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e quelle per l’attività di consulenti o di esperti.
Art. 4 Protezione e trattamento
(1) Ciascuna Parte protegge nel proprio territorio gli investimenti effettuati in conformità alle proprie leggi e regolamenti dagli investitori dell’altra Parte e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il manteni- mento, l’uso, il godimento, l’incremento, la vendita e, se del caso, la liquidazione di detti investimenti.
(2) Ciascuna Parte accorda nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte. Tale trattamento non deve essere meno favorevole di quello riservato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati nel proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati nel proprio territorio dagli investitori della nazione più favo- xxxx, se quest’ultimo è più favorevole.
(3) Se una Parte accorda particolari privilegi agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale, un mercato comune o un accordo regionale analogo oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investimenti degli investitori dell’altra Parte.
Art. 5 Trasferimenti
(1) Ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte il trasferimento senza indugio, in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investi- mento, in particolare:
(a) dei redditi;
(b) dei pagamenti effettuati in virtù di un contratto concluso dall’investitore, o dal suo investimento, incluso il contratto di mutuo;
(c) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento;
(d) delle indennità di espropriazione o di perdita; e
(e) degli importi risultanti dall’applicazione delle disposizioni relative alla com- posizione delle controversie.
(2) Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» se ha luogo nei tempi normalmente richiesti per l’espletamento delle formalità necessarie relative al trasfe- rimento, compresi i rapporti sul trasferimento di valuta. Tale lasso di tempo non può in ogni caso eccedere tre mesi.
(3) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conforme- mente alle vigenti regole di cambio della Parte nel cui territorio è stato effettuato l’investimento.
(4) Resta inteso che i paragrafi da (1) a (3) del presente articolo non pregiudicano l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle leggi in materia di:
(a) fallimento, insolvenza o protezione dei diritti dei creditori;
(b) emissione, negozio o commercio di titoli;
(c) reati e xxxxxxx e ricupero di averi di origine criminale;
(d) esecuzione di sentenze pronunciate nel quadro di procedimenti giudiziari.
Art. 6 Espropriazione e indennizzo
Nessuna Parte prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropria- zione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che non siano discriminatori, siano conformi alle prescri- zioni legali e implichino un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale inden- nizzo è pari al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, stante che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, comprensivo dell’interesse bancario usuale a decorrere dalla data di espropriazione fino a quella del pagamento, è pagato in una valuta liberamente convertibile, è versato senza indugio all’avente diritto ed è liberamente trasferibile. L’investitore interessato ha il diritto, secondo la legislazione della Parte che espropria, di far esaminare il suo caso e la stima del suo investimento da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente di tale Parte, in conformità con i principi enunciati nel presente articolo.
Art. 7 Compensazione delle perdite
Gli investitori di una Parte i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordini civili o altri eventi analoghi sopraggiunti nel territorio dell’altra Parte, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda per tali perdite ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo.
Art. 8 Imposizione
(1) Fatti salvi gli articoli 6 e 10 paragrafo (2), il presente Accordo non si applica in materia fiscale.
(2) L’investitore che faccia valere l’articolo 11 in ordine a una pretesa fondata sull’articolo 6 chiede in primo luogo alle competenti autorità fiscali della Parte ospitante se la misura fiscale in questione implichi un’espropriazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, le autorità competenti delle due Parti si consul-
tano. Se, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, le suddette autorità non convengono che la misura fiscale non implica un’espropriazione, l’investitore può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.
(3) In caso di divergenza tra il presente Accordo e una convenzione fiscale conclusa tra le Parti, quest’ultima prevale nella misura di tale divergenza.
Art. 9 Surrogazione
(1) Se una Parte o un organismo da essa designato ha effettuato un pagamento in virtù di una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento di uno dei suoi investitori nel territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investi- tore.
(2) Se una Parte ha effettuato un pagamento a uno dei suoi investitori ed è così subentrata nei diritti dell’investitore, quest’ultimo non può far valere nei confronti dell’altra Parte una pretesa basata su tali diritti senza il consenso della prima Parte.
Art. 10 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte o di accordi internazionali concedono agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui sono più favorevoli.
(2) Ciascuna Parte si conforma a tutti gli obblighi derivanti da un accordo scritto concluso dal suo governo centrale o dagli organismi dello stesso con un investitore dell’altra Parte in ordine a un investimento specifico e sui quali l’investitore che ha effettuato, acquisito o incrementato un investimento ha fatto affidamento in buona fede.
Art. 11 Composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte
(1) Se un investitore di una Parte ritiene che una misura applicata dall’altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente Accordo e implichi una perdita o un pregiudizio nei suoi confronti o nei confronti del suo investimento, può chie- dere di avviare consultazioni al fine di risolvere la controversia in via amichevole.
(2) Se non è risolta entro sei mesi dalla data in cui è stato chiesto per scritto l’avvio di consultazioni, la controversia può essere sottoposta a una corte di giustizia o a un tribunale amministrativo della Parte interessata o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra:
(a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle
controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19653; e
(b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti alla controversia, è costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commis- sione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
(3) Ciascuna Parte acconsente in modo incondizionato e irrevocabile a sottoporre all’arbitrato internazionale, conformemente al paragrafo (2), ogni controversia relativa a un investimento, ad eccezione di quelle concernenti l’articolo 10 paragrafo
(2) del presente Accordo.
(4) Una volta che l’investitore abbia sottoposto la controversia a una giurisdizione nazionale o a uno dei meccanismi d’arbitrato internazionale di cui al paragrafo (2), la scelta della procedura è definitiva.
(5) Un investitore non può sottoporre la controversia per composizione conforme- mente al presente articolo se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui è venuto o sarebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti all’origine della controversia.
(6) La Parte che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un con- tratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.
(7) Nessuna delle Parti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte rifiuti di conformarsi al lodo.
(8) Il lodo è definitivo e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguito senza indugio conformemente alla legislazione della Parte interessata.
Art. 12 Controversie tra le Parti
(1) Le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, per quanto possibile, mediante negoziati diretti.
(2) Se le due Parti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designa un arbitro, e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal presidente della Corte internazio- nale di giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
3 RS 0.975.2
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4), il presidente della Corte internaziona- le di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è cittadino di una Parte, le nomine sono fatte dal vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse citta- dino di una Parte, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Statuisce sulle questioni controverse conformemente al presente Accordo e alle norme e principi applicabili del diritto internazionale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
(7) Ciascuna Parte assume le spese del proprio membro del tribunale arbitrale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise paritariamente tra le Parti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.
(8) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la data in cui le due Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’adempimento delle rispettive formalità costi- tuzionali richieste per l’approvazione e l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 14 Xxxxxx e denuncia
(1) Il presente Accordo ha effetto per un periodo iniziale di dieci anni e resta in vigore a tempo indeterminato dopo lo scadere di tale termine, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo (2).
(2) Alla fine del periodo iniziale di dieci anni o a qualsiasi altra data successiva, ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di dodici mesi all’altra Parte.
(3) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni di quest’ultimo rimangono applicabili per un periodo di dieci anni dalla data di scadenza.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 17 maggio 2006, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, spagnola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxx
Per il
Governo della Repubblica di Colombia: Xxxxx X. Xxxxxx
Protocollo
Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresì convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante del suddetto Accordo.
Ad art. 1 par. (1) lett. (c)
Per quanto concerne i prestiti contratti all’estero, il presente Accordo è applicabile unicamente se il prestito è stato contratto dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Un obbligo di pagamento dello Stato o di un’impresa di Stato, oppure la concessione di un credito all’uno o all’altra, non è considerato investimento.
Ad art. 1 par. (2) lett. (a)
Il presente Accordo non si applica agli investimenti delle persone fisiche cittadine di ambedue le Parti, tranne nel caso in cui tali persone erano domiciliate, all’epoca dell’investimento, al di fuori del territorio della Parte in cui è stato effettuato l’investimento e continuino ad esserlo.
Ad art. 1 par. (2) lett. (c)
Un investitore che afferma di controllare un investimento può essere tenuto ad esibire la prova di tale controllo. È ritenuto prova sufficiente il fatto che l’investitore può nominare la maggioranza degli amministratori dell’ente giuridico interessato o è altrimenti autorizzato a dirigerne le operazioni.
Ad art. 2
(1) Resta inteso che il presente Accordo non pregiudica le misure prudenziali adot- tate da una Parte nel settore finanziario, in particolare per proteggere gli investitori, i titolari di depositi, i titolari di polizze d’assicurazione o i fiduciari, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario.
(2) La Colombia si riserva il diritto di adottare misure per motivi di ordine pubblico in virtù dell’articolo 100 della Constitución Política de Colombia (1991), per quanto notifichi senza indugio alla Svizzera l’adozione di una simile misura e che tale misura:
(a) sia applicata conformemente alle procedure stabilite nella Constitución Polí- tica de Colombia (1991), quali le condizioni previste dagli articoli 213, 214 e 215 della Constitución Política de Colombia (1991); e
(b) sia adottata o mantenuta soltanto in presenza di una minaccia reale e suffi- cientemente seria nei confronti di uno degli interessi fondamentali della società.
(3) Se le misure di cui ai paragrafi (1) e (2) non sono conformi alle disposizioni del presente Accordo, esse:
(a) non possono essere applicate in maniera arbitraria o ingiustificata;
(b) non possono costituire una restrizione occulta all’investimento; e
(c) devono essere necessarie e proporzionate allo scopo che perseguono.
Ad art. 4 par. (2)
(1) Resta inteso che il principio del trattamento nazionale e quello della nazione più favorita previsti nel detto paragrafo consentono di riservare un trattamento diverso in situazioni di fatto diverse.
(2) Ai fini di una maggiore comprensione, resta inteso che il trattamento della nazione più favorita previsto nel detto paragrafo non riguarda i meccanismi di com- posizione delle controversie relative agli investimenti previsti da altri accordi inter- nazionali sull’investimento conclusi dalla Parte interessata.
Ad art. 5
(1) Nonostante le disposizioni dell’articolo 5, ciascuna Parte che si trovi o corra il pericolo imminente di trovarsi in difficoltà eccezionali a livello di bilancia dei pagamenti ha il diritto, per un periodo limitato, di esercitare in maniera equa, non discriminatoria e in buona fede i poteri che le sono conferiti in virtù delle leggi nazionali per limitare o differire i trasferimenti, sempre che simili misure siano conformi agli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale.
(2) Per quanto concerne l’afflusso di capitali, resta inteso che le Parti possono adottare, in presenza di squilibri macroeconomici eccezionali e per un periodo limitato, misure eque e non discriminatorie nei confronti dei prestiti contratti all’estero, compresi gli oneri connessi con il pagamento anticipato di tali prestiti.
Ad art. 6
(1) Resta inteso che detto articolo non pregiudica il rilascio di licenze obbligatorie in materia di diritti di proprietà intellettuale o altre misure adottate conformemente all’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
(2) Per quanto concerne la Colombia, resta inoltre inteso che:
(a) il criterio dell’«utilidad pública o interés social» di cui all’articolo 58 della
Constitución Política de Colombia (1991) è compatibile con il termine
«interesse pubblico» menzionato all’articolo 6 del presente Accordo; e
(b) l’istituzione di monopoli che privano gli investitori della possibilità di eser- citare un’attività economica conformemente all’articolo 336 della Consti-
tución Política de Colombia (1991) deve rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 6 del presente Accordo.
Ad art. 11
(1) Resta inteso che il tribunale arbitrale di cui all’articolo 11 non è competente per esaminare la conformità di una legge o di un regolamento interno rispetto all’ordi- namento costituzionale e giuridico della Parte interessata.
(2) Per quanto concerne il paragrafo (3) di detto articolo, su richiesta di una Parte cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo o in qualsiasi data succes- siva, le Parti si consultano per esaminare se la disposizione concernente il consenso in relazione all’articolo 10 paragrafo (2) sia adeguata nell’ottica del funzionamento dell’Accordo.
(3) Per quanto concerne la Colombia, per poter sottoporre una controversia per composizione ai sensi di detto articolo, è necessario che i rimedi amministrativi interni siano esauriti conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili. Tale procedura non può durare in ogni caso più di sei mesi a contare dalla data in cui è stata aperta dall’investitore e non impedisce a quest’ultimo di chiedere l’avvio di consultazioni conformemente al paragrafo (1) di detto articolo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Berna, il 17 maggio 2006, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, spagnola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxx
Per il Governo
della Repubblica di Colombia: Xxxxx X. Xxxxxx