VERBALE D’ACCORDO
VERBALE D’ACCORDO
Il giorno 15 luglio 2021, si sono incontrati (in via telematica) Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL per procedere alla sottoscrizione del presente verbale d’accordo.
Considerato che:
1) le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale
2) i CAF svolgono le suddette attività che comportano incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei;
3) le parti firmatarie hanno già regolamentato le fattispecie sopra richiamate in ragione della stagionalità delle stesse, con la sottoscrizione di un accordo in data 20 febbraio 2019;
4) nelle premesse del predetto accordo è stato precisato che il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi CAF non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio;
5) sempre nello stesso accordo è stato precisato che la predetta attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio;
6) l’art. 16 bis, c. 5 del D. L. 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai CAF dipendenti, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti;
7) le Parti, convenendo che le campagne fiscali dettate da inderogabili disposizioni di legge e legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale, convengono sull’opportunità di condividere le condizioni contrattuali del personale a tempo determinato dipendente dalle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa in occasione della campagna fiscale 2021.
Tutto ciò considerato, le Parti concordano:
• che, in applicazione dell’art. 16 bis, c. 5 del D. L. 124/2019, le attività svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno 2021 rientrino a pieno titoloL nella definizione di attività stagionale;
• per far fronte alle specifiche necessità dei CAF nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che le società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2015 per gli
effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;
• per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 - come modificato dalla L. n. 96/2018 - per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
• che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre 2021 e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto, nonchè le previsioni di cui all’accordo del 20 febbraio 2019 .
Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione al mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA Filcams CGIL
Fisascat CISL
Uiltucs UIL