LA LEGGE SUL FRANCHISING
LA LEGGE SUL FRANCHISING
• Confronto tra la raccolta di usi e la
nuova legge
USI-1991 | LEGGE-2004 |
Art.1 (Definizione) | Art. 1 (Definizioni) |
Con il contratto di franchising un’impresa, detta affiliante, concede ad un’altra, detta affiliata, contro corrispettivo, di utilizzare un insieme di diritti relativi a proprietà industriale o intellettuale - marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilizzazione, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti - per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi. | • L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. |
• Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in qualsiasi settore di attività economica. |
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Art.2 (Modalità del corrispettivo) | Art. 1 (Definizioni) |
Il corrispettivo può essere costituito da: | 3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende: |
• il pagamento di un diritto di entrata; • corresponsione di royalties commisurate al giro d’affari; | • per Know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante […]; |
• acquisto minimo dei prodotti; • contributo sulle spese pubblicitarie e promozionali. | • per Diritto D’ingresso, una cifra rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale; |
• per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche. | |
• […]. |
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Art.3 (Forma del contratto) | Art. 3 (Forma e contenuto del contratto) |
Il contratto di franchising viene stipulato solitamente in forma scritta. | • Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. |
• […]; | |
Art. 4 (Durata del contratto) Normalmente la durata del contratto non è inferiore a tre anni. | • Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. E’ fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti. |
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Art.6 (Prestazioni e obblighi | Art. 3 (Forma e contenuto del |
dell’affiliante) | contratto) |
L’affiliante solitamente fornisce | 4. Il contratto deve inoltre |
all’affiliato: | espressamente indicare: |
• assistenza tecnica e commerciale | • […]; |
per avviare o adeguare l’impresa; | • […]; |
• […]; | • […]; |
• addestramento periodico del personale dell’impresa affiliata; | • La specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato; |
• […]; | • le eventuali modalità di |
• consulenza e progettazione | riconoscimento dell’apporto di |
dell’arredamento e del lay out | know-how da parte dell’affiliato; |
(struttura degli spazi espositivi); | • le caratteristiche dei servizi offerti |
• know-how, beni e/o servizi | dall’affiliante in termini di |
contrattualmente pattuiti alle | assistenza tecnica e commerciale, |
condizioni e nei termini stabiliti | progettazione ed allestimento, |
[…] | formazione […] |
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Art. 6 (Prestazioni e obblighi dell’affiliante) L’affiliante solitamente fornisce all’affiliato: • Istruzioni operative e l’eventuale manuale • Adeguato sostegno pubblicitario e/o promozionale del marchio oggetto del franchising. | Art. 4 (Obblighi dell’affiliante) Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato compia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dai seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto. |
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Art.5 (Prestazioni e obblighi dell’affiliato) f) Il divieto di trasferire a terzi il know-how fornito dall’affiliante durante il rapporto o per un periodo determinato dalla scadenza del contratto. . | Art. 5 (Obblighi dell’affiliato) •L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se causa di forza maggiore • L’affiliato si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale. |
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Art. 7 (Esclusiva) | Art. 3 (Forma e contenuto del contratto) |
Di solito le parti concordano reciprocamente un’esclusiva territoriale e di vendita. | • […] l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante. |
• Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. | |
• Il contratto deve inoltre espressamente indicare: | |
• Le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso. |
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Art. 7 (Conciliazione) Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione presso la CCIAA nel cui territorio ha sede l’affiliato. Art. 8 (Annullamento del contratto) Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c. nonché il risarcimento del danno, se dovuto. |