REGOLAMENTO SUL PART TIME
REGOLAMENTO SUL PART TIME
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEL S.S.N.
ART.1
Finalità
L’Azienda U.L.S.S. 20, alla luce delle nuove disposizioni legislative e contrattuali, con il presente regolamento supera il precedente riguardante il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale dell’area del comparto.
Gli obiettivi che quest’Azienda si propone di raggiungere, nel rispetto delle esigenze di servizio nonché delle caratteristiche organizzativo-gestionali delle singole strutture, sono i seguenti:
a) migliorare l’efficienza della propria organizzazione grazie alla maggiore flessibilità del lavoro;
b) garantire i diritti dei lavoratori, favorendo la permanenza nell’ambito lavorativo dei dipendenti con particolari situazioni personali o familiari (ad esempio coloro che hanno figli in età prescolare o familiari portatori di handicaps o invalidi);
c) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, agevolando i lavoratori-studenti e coloro che si dedicano ad attività di volontariato;
Pertanto, le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a contemperare il diritto del dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale con il dovere dell’Azienda di mantenere l’efficacia dell’azione sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa garantendo, nello stesso tempo, la puntuale erogazione dei servizi.
ART.2
Riferimenti normativi
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (comunemente detto “part time”) è disciplinato dalla seguente normativa:
> D.LGS n. 165 del 30.03.2001;
> Art.1, commi 56-65, della Legge n. 662 del 23.12.1996;
> Decreto Legge 28/3/97, n.79, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/5/97, n.140;
> Circolare n.3/97 del 19.02.1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
> Circolare n. 6/97 del 18.07.1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
> Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29.07.1997;
> Circolare n. 8/97 del 21.10.1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
> Artt.23, 24, 25 del C.C.N.L. 07.04.1999 per il personale del Comparto S.S.N.;
> D.LGS n. 61 del 25.02.2000;
> D.LGS n. 100 del 26.02.2001;
> CCNL 20/9/2001.
ART.3
Contingenti di personale da destinare al part time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie del sistema di classificazione del personale del Comparto.
La possibilità di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time è un diritto di tutti i dipendenti, nel rispetto dei contingenti di posizioni organiche riservate al rapporto di lavoro a tempo parziale nonché nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda
U.L.S.S. 20.
I contingenti di personale da destinare al tempo parziale sono riferiti ai singoli profili professionali e corrispondono al 25% della dotazione organica a tempo pieno; tali contingenti rappresentano il limite massimo d’unità per profilo professionale. Nel caso in cui il calcolo porti al frazionamento di una posizione, il contingente da destinare al part time può essere arrotondato per eccesso onde arrivare in ogni caso all’unità.
Il Servizio Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane determina, con cadenza annuale e in relazione alla dotazione organica del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio dell’anno, i suddetti contingenti.
Con cadenza annuale è predisposta la “mappatura” dei posti disponibili per i rapporti di lavoro a part time da destinare al personale suddivisi per unità operativa semplice o complessa e per profilo professionale.
In particolare tale “mappatura” è predisposta dal Servizio Infermieristico, per quanto riguarda il personale sanitario e di supporto all’assistenza sanitaria, dalla Direzione dei Servizi Sociali, per quanto riguarda il personale operante presso detti servizi, dal Servizio Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane, di concerto con i responsabili di Struttura, per quanto riguarda il restante personale.
ART.4
Ulteriore quota di rapporti a tempo parziale
E’ fissata un’ulteriore quota, non superiore al 2%, per l’attivazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a favore di dipendenti che si trovino in gravi e documentate situazioni familiari, come previste dall’art1, comma 64 della legge 23/12/96, n.662, da concedere con provvedimento motivato. Tali rapporti, in relazione alla motivazione per la quale sono attivati, possono avere carattere permanente o temporaneo.
L’accoglimento è condizionato all’espletamento delle procedure e delle verifiche previste dal presente regolamento.
ART.5
Tipologie di rapporti di lavoro a part time
Il part time può essere realizzato con le seguenti tipologie:
> Part time orizzontale: il dipendente svolge la propria attività con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana;
> Part time verticale: il dipendente svolge la propria attività a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
> Part time combinato: il dipendente svolge la propria attività con eventuale combinazione delle due modalità sopra indicate (parte in part time orizzontale e parte in part time verticale).
La prestazione lavorativa part time, percentualmente rapportata alla prestazione a tempo pieno, può essere del:
a) 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 18 ore settimanali);
b) 70% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente ad ore 25 e minuti 12 ore settimanali);
c) 83,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente ad ore 30 e minuti 00 settimanali);
Al fine della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time il dipendente dovrà concordare con l'Amministrazione dell'Azienda:
➢ la tipologia di lavoro part time (orizzontale, verticale o combinato);
➢ articolazione dell’orario di lavoro;
➢ la percentuale di prestazione lavorativa (50%, 70% o 83,33%);
➢ nel caso del part time verticale, in quali periodi del mese o dell'anno dovrà essere svolta la prestazione lavorativa, tenendo presente che, nel caso di prestazione lavorativa del 50% l’articolazione sarà su tre giorni settimanali, nel caso di prestazione lavorativa del 70% o 83,33% l’articolazione sarà su quattro giorni settimanali;
➢ nel caso del part time orizzontale, l’articolazione su cinque o sei giorni la settimana;
Per il personale sottoposto a turni, l'orario di lavoro, sia pur ridotto, dovrà conformarsi al calendario dei turni fissati periodicamente dall'Amministrazione, sulla base delle esigenze funzionali della struttura d’appartenenza. Quindi, per il part time orizzontale non si farà riferimento a fasce orarie giornaliere predeterminate ma come per il part time verticale si farà riferimento allo sviluppo del turno mensile.
Ai coordinatori che svolgono funzioni di coordinamento reale potrà essere concesso il tempo parziale ad una percentuale non inferiore al 70%.
In merito al personale non soggetto a turni l'Amministrazione terrà comunque conto, di volta in volta, delle preferenze espresse dal personale part time anche attivando, ove possibile, procedure di mobilità, fermo restando le esigenze organizzative e funzionali del servizio derivanti dalle attività istituzionali che devono essere necessariamente garantite.
L’articolazione oraria potrà, comunque, essere suscettibile di cambiamenti in relazione all’eventuale insorgenza d’emergenze organizzative o legate alla specifica attività di servizio.
Al fine di omogeneizzare i rapporti part time in atto, il dipendente interessato può chiedere la modifica del proprio rapporto di lavoro in una delle percentuali di prestazione lavorativa sopraddette.
ART.6
Trattamento giuridico ed economico del personale a part time
Il lavoratore a tempo parziale non riceve un trattamento meno favorevole rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno.
Si applicano, tenendo conto della ridotta durata della prestazione, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, ivi compreso il diritto allo studio previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 384/1990.
Il trattamento economico, anche accessorio, è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione d’anzianità e le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale.
Come stabilito nel contratto collettivo integrativo, il computo della tredicesima mensilità, per il personale che ha cambiato rapporto di lavoro in corso d’anno, è effettuato in proporzione ai mesi lavorati a tempo parziale o a tempo pieno, espressi in dodicesimi.
I dipendenti a part time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti a part time verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
In sede di contrattazione collettiva sono stabiliti i criteri per l’attribuzione ai dipendenti a part time dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento d’obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché d’altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa e applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
Al ricorrere delle condizioni di legge, al dipendente a tempo parziale sono corrisposte per intero le quote aggiunte di famiglia.
Al personale con rapporto di lavoro a part time si applica la disciplina sul rapporto di lavoro in vigore per il personale a tempo pieno, con le seguenti eccezioni:
> il dipendente a part time non può usufruire di benefici che comportino una riduzione dell’orario di lavoro, salvo che nei casi stabiliti dalla contrattazione collettiva o da specifiche disposizioni di legge;
> il dipendente a part time è di norma escluso dalla prestazione di lavoro straordinario;
> il dipendente a part time orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare (il lavoro supplementare consiste nello svolgimento di ore di prestazione lavorativa che eccedono quelle pattuite fino all’orario a tempo pieno) di cui all’art.1, comma 2, lettera e) del D.Lgs.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese, in ragione d’anno. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di servizio organizzative o alla presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (il limite giornaliero massimo è dato dalla copertura del turno). La misura oraria dei compensi per lavoro supplementare è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario del 15%;
> il dipendente a part time verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale di 20 ore annue. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di servizio organizzative o alla presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario del 15%;
> le ore di lavoro, supplementare o straordinario, fatte svolgere in eccedenza rispetto a quelle sopra esposte ed entro i limiti stabiliti dalla contrattazione integrativa di livello aziendale, dovranno essere prioritariamente recuperate e ove non possibile retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 50%;
> nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l’azienda consolida il relativo orario a domanda del dipendente;
> il dipendente a part time è inoltre escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all’attività libero-professionale intramuraria.
I dipendenti a part time orizzontale fruiscono:
⇒ in misura piena di:
• ferie e riposi per festività soppresse;
• permessi retribuiti;
• conservazione del posto ai fini dell’assenza per malattia;
• assenza per maternità;
• aspettativa non retribuita;
• permessi sindacali;
• permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992;
⇒ in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di:
• permessi per studio ex art. 3 del D.P.R. n. 395/1998. I dipendenti a part time verticale fruiscono:
⇒ in misura piena di:
• permessi retribuiti per matrimonio e xxxxx (se il decesso o il funerale del congiunto coincidono con un giorno lavorativo);
• assenza per maternità;
• aspettativa non retribuita;
• permessi sindacali;
• permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992;
⇒ in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di:
• ferie e riposi per festività soppresse;
• conservazione del posto ai fini dell’assenza per malattia;
• permessi retribuiti per concorsi o esami e per motivi personali o familiari;
• permessi per aggiornamento facoltativo;
• permessi per studio ex art. 3 del D.P.R. n. 395/1998.
ART.7
Domanda di part time e trasformazione del rapporto di lavoro
Il dipendente a tempo indeterminato può presentare all’Azienda, in qualsiasi periodo dell'anno, la domanda di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.
Al fine di evitare l’insorgenza di possibili problemi di carattere organizzativo, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere presentata solo dai dipendenti, a tempo indeterminato, che siano stati assunti presso quest’Azienda da almeno un anno e che abbiano superato il periodo di prova.
La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane di quest’Azienda e al Responsabile dell’Unità Operativa / Servizio / Ufficio di appartenenza e presentata al Protocollo Generale di quest’Azienda.
Nella domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto, il dipendente dovrà indicare espressamente quanto segue, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento:
a) la tipologia di part time prescelta (orizzontale o verticale o combinato);
b) la percentuale della prestazione lavorativa prescelta (50%, 70% o 83,33%);
c) in caso di richiesta di part time verticale, i periodi del mese o dell'anno per il quale desidererebbe optare;
d) nel caso del part time orizzontale, l’articolazione su cinque o sei giorni la settimana;
e) la preferenza in ordine all’orario di lavoro;
f) le eventuali situazioni personali e/o familiari che diano titolo a precedenza;
g) le eventuali attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere (facoltà prevista solo per chi opta per il part time al 50%), con indicazione dell’eventuale datore di lavoro, della sede e dell’orario di svolgimento. Deve, altresì, essere allegata alla domanda la necessaria documentazione al fine di consentire all’Amministrazione di accertare eventuali conflitti di interesse con l'attività istituzionale.
La trasformazione del rapporto di lavoro decorre dal 1° del mese.
Prima del passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale, il dipendente deve, di norma, fruire delle ferie maturate e, ove non ostino esigenze di servizio, procedere al recupero delle eventuali ore di lavoro straordinario effettuate.
Il dipendente non può presentare la domanda con un anticipo superiore a 240 giorni rispetto alla data dalla quale intenderebbe far decorrere il part time.
Pertanto, l’Amministrazione non terrà conto dell’eventuale richiesta del dipendente di far decorrere la trasformazione del rapporto di lavoro da una data superiore a 240 giorni dalla presentazione della domanda stessa.
Allo stesso modo, non si terrà conto di eventuali domande presentate da dipendenti in aspettativa il cui rientro in servizio sia previsto dopo un periodo superiore a 240 giorni.
Il Servizio Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane, nei 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, procede all’istruttoria della stessa, facendo eventuale richiesta al dipendente di chiarimenti o integrazioni e acquisendo il parere del Responsabile dell’Unità Operativa e del Responsabile del Servizio Infermieristico per il personale a questo afferente o al Responsabile della Struttura o del Dipartimento (ove esistente) per tutto l’altro personale.
Entro i suddetti 60 giorni accoglie l’istanza o, se del caso, differisce o nega la trasformazione.
Qualora non si pronunci in alcun modo entro i 60 giorni, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente a decorrere dal 61° giorno o dalla data di decorrenza indicata dal dipendente.
Il termine di 60 giorni decorre dalla data del protocollo generale di arrivo della domanda. La sospensione del termine è possibile, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, quando l'Amministrazione ritenga che la domanda del dipendente sia carente di elementi essenziali, ad esempio quando la richiesta è motivata dallo svolgimento di un'altra attività e non si specifica quale. In tal caso, l'Amministrazione richiede all'interessato, per iscritto, gli elementi mancanti, le integrazioni della documentazione presentata o eventuali chiarimenti in ordine alla compatibilità di un’eventuale seconda attività. La decorrenza del termine riprende dalla data di ricezione dei dati richiesti.
Il Responsabile della Struttura, del Dipartimento (ove esistente) o dell’Unità Operativa, ovvero il Responsabile del Servizio Infermieristico, al quale è chiesto di esprimere un parere in merito alla domanda del dipendente, può:
a) essere favorevole alla trasformazione e confermare l’articolazione oraria richiesta dal dipendente oppure:
b) essere favorevole alla trasformazione, ma richiedere un’articolazione oraria diversa; in tal caso sarà cura delle Strutture interessate ricercare soluzioni organizzative tali da favorire, nei limiti delle esigenze funzionali dell’Amministrazione, possibili soluzioni; qualora non si pervenga comunque a concordare una articolazione oraria che contemperi le reciproche esigenze, l’Amministrazione respinge la proposta del dipendente motivando adeguatamente le particolari esigenze che si frappongono all’accettazione.
c) essere favorevole alla trasformazione, ma richiedere il differimento dei termini della stessa per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della costituzione automatica del rapporto di lavoro a part time (corrispondente a otto mesi dalla data del protocollo di arrivo della domanda), quando vi sia grave pregiudizio alla funzionalità della struttura. Il suddetto pregiudizio potrebbe anche essere determinato in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
L’eventuale differimento deve essere motivato per iscritto.
L’Amministrazione, inoltre, nega la trasformazione del rapporto di lavoro nelle seguenti ipotesi:
➢ qualora, con riferimento al profilo professionale, il contingente di personale da destinare a part time risulti esaurito;
➢ qualora l’attività di lavoro esterna che il dipendente intende svolgere risulti in conflitto con gli interessi dell’Azienda o intercorra con un’altra Pubblica Amministrazione.
Tutte le informazioni circa i posti disponibili, le modalità di compilazione della domanda o quant’altro di interesse possono essere preventivamente richieste al Servizio Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane.
Il dipendente può presentare una sola domanda di differimento della data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo non superiore a 3 mesi rispetto alla data originaria. Le ulteriori domande di differimento, che eventualmente il dipendente presenti, non saranno tenute in considerazione.
ART. 8
Attività extra istituzionali consentite
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta e che non intercorra – se subordinata – con un’altra Pubblica Amministrazione.
E’ consentita anche l’iscrizione ad albi professionali.
Qualora l’avvio di un’ulteriore attività lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Azienda, comunque entro il termine di quindici giorni, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche in merito alla compatibilità.
Nel caso in cui l’ulteriore attività subordinata o autonoma interferisca con quella ordinaria relativa al rapporto con l’Azienda o comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero l’attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un’altra Pubblica Amministrazione, l’Azienda può negare la trasformazione. La valutazione del conflitto di interessi avviene non solo all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma può verificarsi in qualsiasi momento nel corso del rapporto.
Nel caso sia accertato un conflitto di interessi, l’Azienda invita l’interessato a porre termine all’attività conflittuale entro quindici giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento si procede disciplinarmente ai sensi dell’art. 30, comma 7, del C.C.N.L. 01.09.1995 per il personale del Comparto.
ART.9
Priorità
Qualora il numero delle domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in pendenza di istruttoria superi il numero dei posti disponibili per la trasformazione, hanno la precedenza le domande avanzate dai dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all’art.1, comma 64, della legge 23/12/96, n.662.
A parità di condizioni le domande di trasformazione saranno accolte secondo l’ordine temporale di arrivo delle stesse
I criteri di cui sopra trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui si verifichi, in momento successivo, disponibilità di rapporti di lavoro a part time nel profilo di appartenenza.
ART.10
Personale in comando presso altre amministrazioni
Quando un dipendente dell'Azienda si trova in posizione di comando presso altra Amministrazione e richiede la trasformazione del rapporto di lavoro, all’Amministrazione presso la quale il dipendente presta temporaneamente servizio compete la valutazione delle situazioni che possono motivare il differimento, mentre l'Azienda di appartenenza deve formalizzare la
trasformazione stessa, poiché il dipendente fa parte del proprio organico. L'Amministrazione in cui il dipendente presta temporaneamente servizio può, d'altra parte, stabilire di revocare il comando, se le condizioni che hanno determinato l'interesse ad attivare lo stesso subiscono variazioni in peius, in quanto la prestazione lavorativa diventa ad orario ridotto.
ART.11
Rientro al tempo pieno
Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure anche prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
La trasformazione può avvenire prima della scadenza del biennio anche nell’ipotesi del verificarsi di disponibilità di frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.61/2000.
La domanda deve essere formulata riportando espressamente quanto indicato al precedente art. 7 del presente regolamento. La procedura autorizzativa è analoga a quella prevista all'art. 7 per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In presenza di eventuali posti vacanti a tempo pieno in un determinato profilo professionale, l’Amministrazione, prima di procedere alla relativa copertura, valuta la possibilità di accogliere eventuali domande di passaggio a tempo pieno di personale neo assunto a tempo parziale nello stesso profilo, purché siano decorsi tre anni dalla data di assunzione.
ART.12
Modificazioni del rapporto di lavoro a part time (cambiamento della tipologia e/o della percentuale della prestazione lavorativa)
La domanda di modifica del rapporto di lavoro a part time (cambiamento della tipologia e/o della percentuale della prestazione lavorativa) può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno dai dipendenti che abbiano effettuato un periodo di permanenza, di norma, di almeno un anno nella tipologia per la quale avevano ottenuto la precedente trasformazione, al fine di evitare che frequenti spostamenti possano creare problemi organizzativi alle strutture operative.
L'accoglimento è condizionato all'espletamento delle procedure e delle verifiche dettate per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ivi compresa la possibilità di differimento.
La domanda deve riportare quanto espressamente indicato al precedente art. 7 del presente regolamento per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; la procedura autorizzativa è analoga a quella prevista all'art. 7.
ART.13
Mobilità interna connessa alla
trasformazione del rapporto di lavoro
I dipendenti a tempo indeterminato, in possesso dei necessari requisiti, che presentano la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, oppure la domanda di modificazione del rapporto di lavoro a part time, possono essere soggetti a
procedure di mobilità interna all'Azienda.
Infatti, qualora il Responsabile del Servizio Infermieristico o il Responsabile di Struttura / Dipartimento non ritenga possibile, per motivi di carattere organizzativo-gestionale non risolvibili nemmeno durante la fase di differimento, la trasformazione del rapporto di lavoro nell’Unità Operativa / Servizio / Ufficio in cui il dipendente presta servizio, il Responsabile stesso si attiva per individuare una diversa collocazione per il dipendente all'interno di un’Unità Operativa / Servizio / Ufficio ove le esigenze organizzative siano maggiormente compatibili con la tipologia di lavoro prescelta dal dipendente.
Per il personale in servizio presso Strutture dove la percentuale del 25% è già stata raggiunta, la concessione del part time è condizionata alla mobilità verso Strutture ubicate anche oltre i 10 chilometri rispetto alla sede di appartenenza.
L’individuazione della nuova collocazione è subordinata all’esistenza di posti vacanti nella dotazione organica e alla necessità di provvedere alla copertura del posto.
ART. 14
Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
Il Responsabile del Servizio Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane comunica per iscritto al dipendente l’autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro.
La trasformazione del rapporto è perfezionata tramite la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che dovrà indicare:
➢ la data di decorrenza del nuovo rapporto di lavoro;
➢ la tipologia di lavoro part time (orizzontale o verticale o combinato);
➢ la percentuale di prestazione lavorativa (50%, 70% o 83,33%);
➢ l’articolazione dell’orario, per i non turnisti;
➢ nel caso del part time verticale, in quanti giorni della settimana (l’articolazione di norma su tre o quattro giorni a seconda della percentuale della prestazione lavorativa), del mese o in quali periodi dell'anno la prestazione lavorativa dovrà essere svolta;
➢ nel caso del part time orizzontale, l’articolazione su cinque o sei giorni la settimana;
➢ i riferimenti legislativi, regolamentari e contrattuali che determinano il trattamento giuridico ed economico.
La definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale esige la forma scritta solo per garantire la certezza dei contenuti del contratto di lavoro. Tuttavia, la mancanza di tale adempimento non può ritardare l'avvio effettivo della trasformazione. Pertanto, l'atto scritto sarà adottato possibilmente prima della data fissata per l'inizio del nuovo rapporto di lavoro, oppure successivamente (purché vi sia un giustificato motivo, per esempio ferie o malattia) ma comunque con effetto dalla data predeterminata. Qualora il dipendente, senza giustificato motivo, non sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo parziale entro la data di decorrenza fissata, si intende rinunciatario.
ART. 15
Assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro a part time
Nel caso di mobilità esterna o nel caso di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti a tempo parziale l'Amministrazione può indicare preventivamente la tipologia di lavoro a part time richiesta e la percentuale dell'attività lavorativa.
Il dipendente trasferito da altra Amministrazione o assunto con contratto di lavoro a part time può richiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni purché vi sia disponibilità del posto di organico oppure della frazione di orario corrispondente al
completamento del tempo pieno ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.61/2000.
La modifica del rapporto a tempo parziale è consentita dopo due anni dal trasferimento o dall'assunzione, compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza.
ART. 16
Periodo di prova per i neo-assunti con rapporto di lavoro a part time
Il lavoratore neoassunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a part time è assoggettato al periodo di prova nei limiti temporali massimi previsti dalla Contrattazione Collettiva.
Per il personale con rapporto part time di tipo orizzontale i giorni di prova sono gli stessi di quelli previsti per il personale a tempo pieno.
Per il personale con rapporto part time di tipo verticale il dipendente è assoggettato ad un periodo di prova calcolato con riferimento ai periodi effettivamente lavorati (es.: se il periodo di prova per il personale a tempo pieno è di mesi sei, ossia 180 giorni, il dipendente a part time verticale al 50%, che svolga la propria attività lavorativa in 3 giorni su 5 alla settimana supererà il periodo di prova al termine di 108 giornate).
ART. 17
Personale a tempo determinato
I rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere costituiti ex-novo anche a part time, ricorrendo a procedure concorsuali o alle liste del competente Amministrazione Provinciale.
I dipendenti già in servizio, assunti a tempo determinato con contratto di lavoro a tempo pieno, non possono richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.
Per i dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro a part time vale la stessa normativa prevista per i dipendenti part time a tempo indeterminato.
ART. 18
Durata della prestazione lavorativa
Rapporto di lavoro | Part time al 50% | Part time al 70% | Part time al 83,33% |
Part time orizzontale (su cinque o sei giorni la settimana) | tutto l’anno | Tutto l’anno | tutto l’anno |
Part time verticale (di norma su tre o quattro giorni la settimana) | tutto l’anno | Tutto l’anno | tutto l’anno |
Part time verticale (alcuni periodi o mesi dell’anno) | 6 mesi | 8 mesi | 10 mesi |
Orario di lavoro settimanale
Rapporto di lavoro | Part time al 50% | Part time al 70% | Part time al 83,33% |
Part time orizzontale (su cinque o sei giorni la settimana) | 18 ore | 25.12 ore | 30 ore |
Part time verticale (di norma su tre o quattro giorni la settimana) | 18 ore | 25.12 ore | 30 ore |
Part time verticale (alcuni periodi o mesi dell’anno) | 36 ore nei periodi lavorati | 36 ore nei periodi lavorati | 36 ore nei periodi lavorati |
ART. 19
Termini di preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore, con rapporto di lavoro a part time, è assoggettato al termine di preavviso nei limiti temporali massimi previsti dalla Contrattazione Collettiva.
Per il personale con rapporto part time, di tipo orizzontale, il termine di preavviso è lo stesso di quello previsto per il personale a tempo pieno.
Per il personale con rapporto part time, di tipo verticale, il dipendente è assoggettato ad un termine di preavviso calcolato con riferimento ai periodi effettivamente lavorati (esempio: se il termine di preavviso per il personale a tempo pieno è di mesi due, ossia 60 giorni, il dipendente a part time verticale al 50%, che svolga la propria attività lavorativa in 3 giorni su 5 la settimana, il termine di preavviso è determinato in 36 giorni).
ART.20
Norma finale
I rapporti di lavoro a part time già in essere e quelli già autorizzati ma non ancora in atto restano invariati.
Tutte le domande pendenti di trasformazione del rapporto di lavoro, pervenute in data antecedente all’adozione del presente regolamento, dovranno essere ripresentate alla luce del regolamento stesso.
Il personale a part time è escluso dall’attività di supporto alla libera professione.
La dislocazione dei posti disponibili per i rapporti di lavoro a part time da destinare al personale sanitario e di supporto all’assistenza suddivisi per sede, per profilo professionale, per tipologia, da determinare entro il 31 gennaio di ogni anno, è condizione necessaria per l’applicazione del presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.