Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria per l’Italia
Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo IVASS delle Imprese di asssicurazione e riassicurazione al n° I.00158 (Codice Impresa D959R) ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances (“CAA”). La Compagnia assicurativa ha sede in 000 Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx X-0000, Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
Prodotto: RCA Connected – Autocarri fino a 60 quintali
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (qui di seguito “ANDIE”) assicura i rischi della Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato. Questa polizza è riservata ai agli acquirenti di autocarri (con massa fino a 6.000 kg) e autovetture immatricolate come autocarro - Toyota o Lexus - nuovi e dotati del dispositivo elettronico DCM e VC DCM.
Che cosa è assicurato?
L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnanodosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato. La garanzia Responsabilità Civile auto è prestata con i seguenti Massimali:
- danni a persone: 6.070.000,00 €
- danni a cose: 1.220.000,00 € Clausola RCA Connected (sempre operante)
Coperture opzionali:
- Collisione (applicabile solo per gli autocarri con massa fino a 3.500 kg e per le autovetture immatricolate come autocarro)
Che cosa non è assicurato?
Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto:
ai sensi dell’art. 129, del D.lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto di assicurazione non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile dell’eventuale Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
Ci sono limiti di copertura?
L’Assicurazione non è operante e quindi l’Impresa ha diritto di recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) nei seguenti casi:
per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara;
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
in caso di dolo del conducente;
nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista; se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285; per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali; per i danni a terzi causati dai rimorchi staccati dal veicolo; tutti gli altri casi in cui l’Impresa abbia dovuto pagare terzi senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla polizza o dalla stessa derivanti, anche ai sensi dell’art.144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. | |
✓ Liechtenstein; Dove vale la copertura? ✓ Andorra; L’Assicurazione vale per la circolazione nei seguenti ✓ Norvegia; Stati: ✓ Principato di Monaco; ✓ Italia; ✓ Serbia; ✓ Città del Vaticano; ✓ Svizzera; ✓ Repubblica di San Marino; ✓ altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di ✓ Stati dell’Unione Europea; Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. ✓ Islanda; | |
Che obblighi ho? - Il Contraente o l’Assicurato/Locatario non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti. - Qualora in corso di contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso all’Impresa indicando le variazioni avvenute; - Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Impresa il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza; - Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri; - In caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso all’Impresa, utilizzando il modulo CAI, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza; - Relativamente alla Clausola RCA Connected, il Contraente deve: ▪ attivare il dispositivo elettronico entro 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza ▪ in caso di guasto o anomalia del dispositivo, recarsi entro 7 giorni presso la Rete dei Concessionari Toyota e Lexus per la verifica e manutenzione dello stesso. | |
Quando e come devo pagare? Il Premio deve essere pagato dal Contraente all’Intermediario assicurativo alla consegna della Polizza, in via anticipata per l’intera annualità assicurativa. Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’Impresa all’Intermediario. I metodi di pagamento previsti dall’Impresa sono: Contanti, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti; Assegni; Carta di credito/Debito; Bonifico. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il Contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta. Tuttavia la Compagnia manterrà operante la garanzia di Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all’effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Società a copertura del medesimo rischio. | |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione avvenuta con il pagamento del Premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo. |
Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Autocarri fino a 60 quintali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia Prodotto: RCA Connected Autocarri fino a 60 quintali
Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo R.C. auto:29/03/2019 ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia Via Kiiciro Toyoda, n. civico 2; CAP 00148; città Roma; tel. 000 000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del “Gruppo Toyota”, fa parte di MS&AD Insurance Group.
Sede legale: 000 Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx X-0000, Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx )
Recapito telefonico: 800 894046 Indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Indirizzo sede secondaria per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, XXX 00000 - Xxxx
Xxxxxxx del provvedimento di autorizzazione all’esercizio: Prot. N. 00-00-000000 del 26/03/2007 Numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00158
La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances (CAA).
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:
Le informazioni patrimoniali sono relative all’ultimo bilancio approvato di Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE con sede a Londra e sono esposte in sterline ed (in euro):
• Capitale Sociale:
• Patrimonio Netto:
• Riserve Patrimoniali
£ 39.782.000 (euro 44.816.000)
£ 175.340.000 (euro 197.528.000)
£ 135.558.000 (euro 152.712.000)
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Xxxx Xxxxxx Dowa Company of Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Requisito patrimoniale di solvibilità: £ 102.824.000 (euro 116.272.000) Requisito patrimoniale minimo:) £ 43.087.000 (euro 48.722.000)
Importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura: £ 290.067.000 (euro 328.005.000)
Valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 282%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
La presente copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di Autovetture immatricolate come autocarro e autocarri con massa fino a 6.000 kg, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ed è riservata ai agli acquirenti di veicoli Toyota o Lexus nuovi e dotati del dispositivo elettronico DCM e VC DCM. È sempre operante la Clausola RCA Connected che prevede una riduzione del premio RCA, a fronte dell’utilizzo e della corretta attivazione del suddetto dispositivo elettronico presente a bordo del veicolo assicurato; inoltre, ad ogni rinnovo della Polizza, è previsto un eventuale ulteriore sconto del premio RCA, derivante dal monitoraggio dello stile di guida del veicolo assicurato (“Sconto stile di guida”). L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Massimali | La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. |
Garanzie estese | La polizza comprende le seguenti estensioni di garanzia offerte gratuitamente: - danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; - nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; - danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote; - per i Veicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione, la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente; - per i Veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni: alle cose trasportate, alle cose di terzi in custodia od in consegna, alle persone trasportate sul Veicolo, alle persone che prendono parte alle suddette operazioni; la garanzia inoltre non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore; - Responsabilità civile dei trasportati, per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso; - Responsabilità civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi; - Rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente Certificato internazionale di assicurazione – Carta Verde. |
Tipo di guida | La polizza non può essere personalizzata in base al conducente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non vi sono opzioni con sconto sul premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Traino di rimorchi forniti di targa propria | Per le autovetture immatricolate come Autocarro, questa opzione prevede l’estensione della garanzia ai danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza:
COLLISIONE | |
Garanzie di base | L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso l’Impresa RC Auto ovvero altro materiale probante il fatto storico), verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso, sino alla concorrenza del Massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo. La suddetta garanzia si intende estesa ai danni a seguito di urto o collisione con animali selvatici, a condizione che, in caso di sinistro, vengano adeguatamente comprovati mediante documentazione fotografica ovvero rilevati da specifica relazione tecnica peritale. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Collisione non può essere prestata per: • per gli Autocarri di massa superiore a 3.500 kg; • in generale, per i veicoli immatricolati da più di 10 anni. L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: a) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I. b) Partecipazione ad attività delittuose, dolo dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato. c) Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, partecipazione ad attività delittuose, dolo del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. d) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni. e) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro. f) Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. L’Impresa, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 Codice della Strada, non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta. L’Impresa non risponde delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero del veicolo, dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo degrado d’uso. L’Impresa liquida il danno applicando gli scoperti/franchigie di seguito riportati: |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Relativamente alla Clausola RCA Connected, in caso di mancata attivazione del dispositivo elettronico nei tempi stabiliti o di richiesta di verifica/manutenzione effettuata oltre il termine massimo previsto, l’Impresa potrà esercitare azione di rivalsa per una percentuale pari allo sconto riconosciuto per la presenza e l’attivazione di detto dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: 1) RC Auto In caso di Sinistro, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso alla Compagnia, utilizzando il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (cd. “modulo blu” o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002 n. 2136), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la |
Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia minima |
Danno totale (superiore al 75% del valore del veicolo) | nessuno | nessuna |
Danno parziale con riparazione effettuata presso un Organizzato (concessionaria, filiale, officina o carrozzeria convenzionata/autorizzata) | 5% | € 150,00 |
Danno parziale con riparazione NON effettuata presso un Organizzato o riparazione non effettuata. | 10% | € 300,00 |
denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. La Compagnia non aderisce al sistema del risarcimento diretto. L’Assicurato quindi dovrà chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro. La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti” e sul sito dell’IVASS) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere le seguenti informazioni: 1. la data ed il luogo dell’incidente; 2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3. le targhe dei veicoli; 4. la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5. la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6. le generalità di eventuali testimoni; 7. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8. Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, l’Assicurato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. In caso di incidente con controparte estera avvenuto: - in Italia e causato da un veicolo immatricolato all’estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR a UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 – 00000 Xxxxxx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della compagnia incaricata di liquidare il danno; - all’estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi al Centro di informazioni italiano istituito presso Consap S.p.A. (Via Yser, 14 – 00000 Xxxx – Fax: 00.00000000 ¬– email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx). Per maggiori informazioni vedi xxx.xxxxxx.xx.; - all’estero causato da un veicolo non immatricolato e non assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al “Bureau” dello stato in cui è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano); - all’estero causato da un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta a Consap S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per maggiore dettaglio si rimanda al sito dell’UCI xxx.xxxxx.xx ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all’estero l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all’UCI – Ufficio Centrale Italiano. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 2) Collisione L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti dell’Impresa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà darne avviso all’Assistenza Clienti di Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE (numero verde: 000000000, fax: 00 00000000, e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx) e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. Inoltre, su richiesta dell’Impresa, l’assicurato è tenuto a presentare i seguenti documenti: • in caso di danno totale, copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato, successivamente alla denuncia, e comunque appena possibile; • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se egli è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72; • eventuale copia del contratto di locazione finanziaria/contratto di leasing; • in caso di presenza di fermo amministrativo o altro privilegio sul veicolo, deve essere consegnato l’originale del documento attestante la cancellazione del vincolo creditizio, emesso dal Creditore. Il costo |
per la produzione del suddetto documento è a carico dell’Assicurato. Il predetto certificato non è richiesto in caso di ipoteca sul veicolo disposta in favore della Toyota Financial Services Italia S.p.A. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Relativamente alla copertura Collisione, per la riparazione dei danni parziali, l’Assicurato potrà rivolgersi ad una rete di concessionarie, filiali, officine o carrozzerie convenzionate/autorizzate (cd riparatori “Organizzati”). In questo caso, il danno verrà pagato dall’Impresa direttamente all’Organizzato che ha effettuato le riparazioni. L’Assicurato pagherà solamente l’importo dello scoperto, considerato anche il relativo minimo, nonché l’importo dell’IVA qualora l’Assicurato sia in grado di recuperarla. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Per evitare eventuali maggiorazioni del Premio derivanti da responsabilità nel Sinistro occorso (responsabilità del singolo sinistro o cumulata pari ad almeno il 51%), il Contraente ha facoltà di rimborsare alla Compagnia gli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della Polizza. Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. |
Obblighi dell’impresa | 1) RC Auto La compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Xxxxxxxx” (cd. “modulo blu” o CAI) completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento. 2) Collisione Danno totale: la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’Impresa sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, etc.). Danno parziale con riparazione non effettuata presso un Organizzato o riparazione non effettuata: la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’Impresa sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I premi imponibili relativi alle garanzie prestate sono soggetto all’imposta sulle assicurazioni nelle diverse misure stabilite dalla Legge. Il premio imponibile della garanzia RC auto obbligatoria è inoltre soggetto al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%. Le imposte ed il contributo sono riportate sul preventivo e sullo stampato di Xxxxxxx. |
Rimborso | In caso recesso esercitato entro il 14° giorno dalla data di decorrenza o di cessazione del rischio - quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto totale o rapina, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato – l’Impresa restituisce al Contraente la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Il rimborso è pari alla parte di Premio annuo compresa tra la data di annullamento del contratto e la data di scadenza dello stesso al netto di imposte e oneri parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Su espressa richiesta del Contraente, sono ammessi anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni: -la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l’intero periodo pattuito (frazione di anno più anno); |
-le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione. | |
Sospensione | Questo contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | L’assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo anche per i rischi accessori eventualmente acquistati (es. Collisione). |
Ripensamento dopo la stipulazione | n caso di ripensamento (entro 14 giorni dalla conclusione del contratto), il Contraente deve far pervenire all’Impresa tramite raccomanda A.R., una comunicazione nella quale dichiari la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione dell’originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti”. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo. |
Acquirenti di autovetture immatricolate Autocarro ed Autocarri con massa non superiore a 6.000 kg, Toyota o Lexus, nuovi e dotati del dispositivo elettronico DCM e VC DCM.
A chi è rivolto questo prodotto?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per qualsiasi reclamo inerente il presente Contratto, l’Assicurato si può rivolgere direttamente alla Compagnia assicurativa “Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE”, sede secondaria italiana in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxx, contattando: Ufficio “Assistenza Clienti” Fax: x00 00 000.000.000 E-mail: xxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx La funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati al Commissariat aux Assurances (“CAA”), con sede in: :7, boulevard Xxxxxx XX, L - 1840 Luxembourg, GD de Luxembourg |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per |
Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione
Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione media inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle imposte.
tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di Risarcimento non sia superiore a € 15.000, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Auto:
RCA Connected
dedicato agli acquirenti di un’autovettura Toyota o Lexus nuova e dotata del dispositivo elettronico DCM e VC DCM
Autocarri fino a 60 quintali
Edizione 29 Marzo 2019 Modello Box Autocarri Leggeri 2.0
Condizioni di Assicurazione
Comprensive del Glossario
Documento realizzato secondo le Linee Guida “Contratti Semplici e Chiari”.
Pag. 1 a 21
Indice delle Condizioni di Assicurazione | ||
Che cosa è assicurato? | RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione – RCA | Pag. 4 |
Art.2 | Prestazioni aggiuntive (sempre operanti) | Pag. 4 |
Art.3 | Bonus/Malus | Pag. 4 |
Art.4 | Determinazione della classe di conversione universale CU | Pag. 5 |
Art.5 | “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia | Pag. 7 |
Art.6 | Attestazione dello stato del rischio | Pag. 8 |
Art.7 | Recupero della classe di merito in caso di Furto totale del veicolo | Pag. 9 |
Art.8 | Riclassificazioni della classe di merito | Pag. 10 |
Art.9 | Clausola RCA Connected (sempre operante) | Pag. 10 |
Art.9.1 | Offerta RCA Connected | Pag. 10 |
Art.9.2 | Dispositivo DCM e VC DCM, attivazione, guasto/anomalia | Pag. 10 |
Art.9.3 | Sconti di premio | Pag. 10 |
Art.9.4 | Sostituzione della polizza per cambio del veicolo | Pag. 11 |
Che cosa è assicurato? | COLLISIONE | |
Art.10 | Oggetto dell’assicurazione – Collisione | Pag. 11 |
Che cosa non è assicurato? | RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Art.11 | Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità civile auto | Pag. 11 |
Che cosa non è assicurato? | COLLISIONE | |
Art.12 | Veicoli non assicurabili per la garanzia Collisione | Pag. 11 |
Ci sono limiti di copertura? | RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Art.13 | Esclusioni e rivalsa – RCA | Pag. 11 |
Ci sono limiti di copertura? | COLLISIONE | |
Art.14 | Esclusioni – Collisione | Pag. 12 |
Art.15 | Scoperti e franchigie – Collisione | Pag. 12 |
Art.15.1 | Danno totale | Pag. 12 |
Art.15.2 | Danno parziale CON riparazione effettuata presso un Organizzato | Pag. 12 |
Art.15.3 | Danno parziale con riparazione NON effettuata presso un Organizzato ovvero riparazione NON effettuata | Pag. 12 |
Dove vale la copertura? | ||
Art.16 | Estensione territoriale | Pag. 13 |
Che obblighi ho? | ||
Art.17 | Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio | Pag. 13 |
Art.18 | Variazione della residenza del Contraente/Proprietario | Pag. 13 |
Art.19 | Altre Assicurazioni | Pag. 13 |
Art.20 | Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione | Pag. 13 |
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno? | RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Art.21 | Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro | Pag. 14 |
Art.22 | Gestione delle vertenze | Pag. 14 |
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno? COLLISIONE | ||
Art.23 | Obblighi in caso di sinistro | Pag. 14 |
Art.24 | Procedura per la valutazione del danno | Pag. 15 |
Art.25 | Determinazione dell’ammontare del danno | Pag. 15 |
Art.26 | Procedure per la liquidazione del danno | Pag. 15 |
Art.26.1 | Danno parziale con riparazione presso un Organizzato | Pag. 15 |
Art.26.2 | Danno parziale con riparazione presso altre officine o riparazione non effettuata | Pag. 15 |
Art.27 | Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro | Pag. 15 |
Quando e come devo pagare? | ||
Art.28 | Determinazione e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia | Pag. 16 |
Art.29 | Sostituzione di Polizza e conguaglio di Premio | Pag. 16 |
Art.30 | Oneri fiscali | Pag. 16 |
Art.31 | Modalità di rimborso | Pag. 16 |
Art.32 | Premio della garanzia Collisione | Pag. 16 |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Art.33 | Durata del contratto | Pag. 16 |
Come posso disdire la polizza? | ||
Art.34 | Proposta di rinnovo del contratto | Pag. 16 |
Art.35 | Sospensione del contratto | Pag. 16 |
Art.36 | Diritto di ripensamento | Pag. 17 |
Art.37 | Vendita e consegna in conto vendita del veicolo | Pag. 17 |
Foro competente e clausola di intermediazione | ||
Art.38 | Furto, Rapina, Demolizione, Distruzione, Esportazione Definitiva del Veicolo | Pag. 17 |
Art.39 | Foro competente e rinvio alle norme di legge | Pag. 18 |
Art.40 | Clausola di intermediazione | Pag. 18 |
Condizioni di assicurazione
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione - RCA
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, dalla circolazione del veicolo assicurato.
Ad estensione della garanzia, l’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. per le autovetture immatricolate Autocarro, la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata;
5. per i Xxxxxxx che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione, la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
6. per i Veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni: alle cose trasportate, alle cose di terzi in custodia od in consegna, alle persone trasportate sul Veicolo, alle persone che prendono parte alle suddette operazioni; la garanzia inoltre non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
Si ricorda che i Xxxxxxxxx convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di estensioni della garanzia.
Art. 2 Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive.
1. Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
2. Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Codice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
1) la patente venga successivamente rilasciata;
2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro;
3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato;
4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta,
a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Art. 3 Bonus/Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei periodi di osservazione di seguito definiti e che si articola in 18 classi di merito di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti (dalla classe 1 alla classe 18).
I periodi di osservazione sono così definiti:
• 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, sarà pari alla classe di conversione universale CU determinata con le regole di cui all’art. 4
Art. 4 Determinazione della classe di conversione universale CU
Nel caso di Polizze relative a:
1. veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si assegna la classe CU 14;
2. veicoli già assicurati si assegna la classe CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio;
3. veicoli già assicurati con forma tariffaria “a franchigia”, per i quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU sulla base del numero di annualità nell’ultimo quinquennio (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri pagati, secondo la Tabella A.
Tabella A
Anni senza Sinistri | Classi di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
4. veicoli già assicurati con forma tariffaria “a tariffa fissa”, per i quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU 14, senza considerare la sinistrosità pregressa.
In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto, è assegnato alla medesima classe CU maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dalla Legge
n.40 del 02 Aprile 2007 “Bersani”).
All’atto della stipula del contratto, la classe di merito viene acquisita e assegnata dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio (fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli Assicurati). Qualora all’atto della stipula del Contratto l’Attestazione non risulti presente nella suddetta banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito. Le diverse casistiche sono riportate nella seguente Tabella B.
Tabella B
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “CU” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto. | 14 | Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita. |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 (cd. ingresso Bersani). | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già Assicurato. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato di famiglia” |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus, con Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi). | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. |
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “CU” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Già Assicurato, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi. | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, per il quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU. | Classe individuata secondo i criteri di cui all’Art.4 comma 3 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.). |
Già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, per il quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU. | 14 | |
Già assicurato all’estero | Classe CU individuata in base alla sinistrosità pregressa indicata nella dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, secondo i criteri della tabella C e considerando la 14 come classe di ingresso. In caso di mancata consegna della dichiarazione viene assegnata la CU 14. | Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Veicolo già Assicurato o un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata. | - Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Xxxxxxx inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestato di Rischio o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.). |
Mancata esibizione della carta di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. | 18 | Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia). |
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “CU” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l’Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all’Art.4 comma 3. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo oggetto, da non oltre 60 mesi, di: vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. Nel caso l’Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all’Art.4 comma 3. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati alla precedente Assicurazione. Nel caso l’Attestato non riporti la classe CU, questa viene individuata secondo i criteri di cui all’Art.4 comma 3. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Altri casi non previsti dall’Art. 4 e/o dalla presente tabella | Classe CU individuata secondo le disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. |
Art. 5 “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di Regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Tabella C – “Regole evolutive” della classe di Conversione Universale (CU) e della Classe di Compagnia
L’assegnazione della classe CU e della classe Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le seguenti modalità:
Classe “CU” / Classe di Compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
L’art. 133 del Codice prevede che le variazioni in diminuzione del premio, riconosciute in assenza di sinistri, siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. Le variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella seguente.
Tabella D – Variazione percentuale del premio a seguito dell’evoluzione della classe di Compagnia in assenza di sinistri
Evoluzione classe di Compagnia | Variazione percentuale del Premio |
02 -> 01 | -1,6% |
03 -> 02 | -1,7% |
04 -> 03 | -1,8%% |
05 -> 04 | -2,0% |
06 -> 05 | -2,1% |
07 -> 06 | -2,2% |
08 -> 07 | -2,4% |
09 -> 08 | -2,4% |
10 -> 09 | -2,7% |
11 -> 10 | -2,9% |
12 -> 11 | -3,0% |
13 -> 12 | -3,1% |
14 -> 13 | -3,3% |
15 -> 14 | -3,5% |
16 -> 15 | -3,6% |
17 -> 16 | -3,8% |
18 -> 17 | -4,0% |
Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive del malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa.
Art. 6 Attestazione dello stato del rischio
Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico;
• possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Xxxxxxxxx si riferisce.
In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo. In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purché in corso di validità, relativo al precedente veicolo.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
In occasione della scadenza di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a 12 mesi – di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Universale CU determinata secondo i criteri di cui al Provvedimento IVASS n. 72 del 16.04.2018. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Art. 7 Recupero della classe di merito in caso di Furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo, a condizione che l’emissione del nuovo contratto avvenga entro il periodo di validità dell’ultimo Attestato di Rischio rilasciato e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso del suddetto beneficio, per tale veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14.
Art. 8 Riclassificazioni della classe di merito
a) Mancato invio o invio di documenti non conformi
Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato. Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato di Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito.
Nel caso l’Assicurato abbia fornito la dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (modello “Dichiarazione del Contraente – Integrazione ATR”), e la verifica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella Polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
b) A seguito di Sinistro
1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del malus, venga successivamente eliminato perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente aggiornerà per via telematica l’Attestato di Xxxxxxx, considerando il Sinistro come “senza seguito”; la Compagnia allo stesso tempo dispone il rimborso del maggior Premio percepito.
2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del malus, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.
Art. 9 Clausola RCA Connected (sempre operante)
9.1 Offerta RCA Connected
La Compagnia ha predisposto questa offerta assicurativa che presenta le seguenti caratteristiche:
• è riservata agli acquirenti di veicoli Toyota o Lexus dotati del dispositivo elettronico DCM e VC DCM;
• prevede una riduzione del premio RCA, a fronte dell’utilizzo e della corretta attivazione del suddetto dispositivo elettronico presente a bordo del veicolo assicurato;
• prevede, ad ogni rinnovo della Polizza, un eventuale ulteriore sconto del premio RCA, derivante dal monitoraggio dello stile di guida del veicolo assicurato.
La Compagnia ha stipulato un accordo con TME e TX, società del Gruppo Toyota, che provvedono rispettivamente alla raccolta ed alla elaborazione dei dati rilevati dai dispositivi DCM e VC DCM per esclusivi scopi assicurativi e statistici.
La Compagnia si riserva la facoltà di utilizzare i suddetti dati in sede di trattazione e definizione dei sinistri, sulla base di quanto previsto al momento dalla normativa.
9.2 Dispositivo DCM e VC DCM, attivazione, guasto/anomalia
Il dispositivo elettronico DCM e VC DCM è installato sul veicolo Toyota o Lexus direttamente dalla casa costruttrice in sede di allestimento.
Il Contraente si impegna a:
a) attivare il dispositivo accedendo al portale web MyToyota/MyLexus ed inserendo tutti i dati richiesti. Il termine per attivare il dispositivo è di 30 giorni dalla data di decorrenza della presente Polizza e non sono ammesse né previste proroghe, anche dipendenti da causa di forza maggiore, o derivanti da eventi imprevisti e/o imprevedibili;
b) in caso di guasto o anomalia, recarsi entro 7 giorni presso la Rete dei Concessionari Toyota e Lexus per la verifica e manutenzione del dispositivo.
In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), per ciascun sinistro con responsabilità principale o paritaria dell’Assicurato, la Compagnia potrà esercitare azione di rivalsa per una percentuale pari allo sconto riconosciuto per la presenza e l’attivazione del dispositivo DCM e VC DCM, con il massimo di € 5.000,00.
Questa azione di rivalsa deriva dall’inosservanza di uno specifico impegno contrattuale e quindi si aggiunge ed opera autonomamente rispetto alle altre azioni analoghe previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
9.3 Sconti di premio
La clausola RCA Connected prevede uno sconto sul premio RCA, variabile di anno in anno, da applicarsi in base al seguente meccanismo:
a) stipula del contratto e successivi rinnovi: a fronte della presenza e della regolare attivazione del dispositivo elettronico DCM e VC DCM, la Compagnia applica lo sconto di premio nella misura indicata nella Scheda di Polizza;
b) rinnovo del contratto (anni successivi al 1°): tramite l’analisi dei dati rilevati dal dispositivo elettronico, la Compagnia monitora lo stile di guida del veicolo assicurato; in base allo stile di guida, il Contraente, all’eventuale rinnovo della Polizza, potrà usufruire, ricorrendone i presupposti, di un’ulteriore riduzione di Premio (“Sconto stile di guida”).
Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione sia le modalità di conduzione del veicolo assicurato come ad esempio la velocità media, il tipo di percorso, le accelerazioni, sia la percorrenza chilometrica annua.
Gli effetti del monitoraggio dello stile di guida, a prescindere dal loro esito, si interrompono ed azzerano l’eventuale “Sconto stile di guida” se:
• per la nuova annualità assicurativa è previsto il peggioramento della classe di merito a causa di sinistri con responsabilità principale o di cumulo di sinistri che determini l’applicazione del malus;
• il dispositivo DCM e VC DCM risulti disattivato, nel corso dell’annualità assicurativa, per più di 30 giorni che comprendono:
o il termine per l’attivazione del dispositivo a partire dalla decorrenza della Polizza;
o il periodo di disconnessione/disattivazione volontaria del dispositivo da parte del Contraente;
o i giorni eccedenti il termine fissato dall’art. 10.2 b) per la verifica/manutenzione del dispositivo.
9.4 Sostituzione della polizza per cambio del veicolo
A parziale deroga di quanto riportato nell’art. 38 delle Condizioni Generali, nel caso il nuovo veicolo non sia anch’esso dotato del dispositivo DCM e VC DCM:
• la Compagnia calcolerà il conguaglio di Premio sulla base della Tariffa al lordo dello “Sconto Box”;
• alla scadenza della polizza, la Compagnia formulerà la proposta di rinnovo sulla base del prodotto RCA tradizionale.
Che cosa è assicurato?
COLLISIONE
(Applicabile solo per Autovetture immatricolate Autocarro/Autocarri di massa non superiore a 3.500 kg - Valida solo se espressamente richiamata in polizza e pagato il relativo premio)
Art. 10 Oggetto dell’assicurazione - Collisione
La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso la compagnia RC Auto ovvero altro materiale probante il fatto storico), verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso, sino alla concorrenza del Massimale indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione degli scoperti, e relativi importi minimi, riportati all’art. 15 “Scoperti e Franchigie - Collisione”.
La suddetta garanzia si intende estesa ai danni a seguito di urto o collisione con animali selvatici, a condizione che, in caso di sinistro, vengano adeguatamente comprovati mediante documentazione fotografica ovvero rilevati da specifica relazione tecnica peritale.
Che cosa non è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 11 Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
Che cosa non è assicurato?
COLLISIONE
(Applicabile solo per Autovetture immatricolate Autocarro/Autocarri di massa non superiore a 3.500 kg - Valida solo se espressamente richiamata in polizza e pagato il relativo premio)
Art. 12 Xxxxxxx non assicurabili per la garanzia Collisione
Nell’ambito del presente contratto, la garanzia Collisione non può essere prestata per:
• per gli Autovetture immatricolate Autocarro/Autocarri di massa superiore a 3.500 kg;
• in generale, per i veicoli immatricolati da più di 10 anni.
Ci sono limiti di copertura?
RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 13 Esclusioni e rivalsa - RCA
L’Assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria non è operante:
• per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
• in caso di dolo del conducente;
• nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285;
• per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali;
• per i danni causati a terzi dai rimorchi staccati dal Veicolo.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Per le prestazioni descritte all’art. 2 “Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)” sono inoltre sempre esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente;
c) con riferimento alla Responsabilità Civile dei trasportati, i danni al conducente e al veicolo stesso.
Ci sono limiti di copertura?
COLLISIONE
(Applicabile solo per Autovetture immatricolate Autocarro/Autocarri di massa non superiore a 3.500 kg - Valida solo se espressamente richiamata in polizza e pagato il relativo premio)
Art. 14 Esclusioni - Collisione
La Compagnia non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.
b) Partecipazione ad attività delittuose, dolo dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
c) Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, da partecipazione ad attività delittuose, dolo del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera b).
d) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni.
e) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
f) Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
La Compagnia, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 Codice della Strada, non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta.
La Compagnia non risponde:
- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero del veicolo
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo Degrado d’uso.
Art. 15 Scoperti e franchigie - Collisione 15.1 - Danno totale
La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.
15.2 Danno parziale CON riparazione effettuata presso un Organizzato
La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 5% con un minimo di € 150,00.
15.3 Danno parziale con riparazione NON effettuata presso un Organizzato ovvero riparazione NON effettuata La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 300,00.
Dove vale la copertura?
Art. 16 Estensione territoriale
L’Assicurazione RCA vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L’Assicurazione vale anche per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24:00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai successivi artt. 17 e 18.
La garanzia Collisione vale in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia RCA.
Che obblighi ho?
Art. 17 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio
Il Premio della presente Assicurazione è determinato in base ai dati riportati in Polizza con riferimento al Xxxxxxx ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati in Polizza, nonché al contenuto dell’Attestazione.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, incomplete o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tali previsioni si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla eventuale convenzione che si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144, 2°comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.
Art. 18 Variazione della residenza del Contraente/ Proprietario
Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 17.
Art. 19 Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 20 Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti di Assicurazione (Certificato di Assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso), rilasciando alla Compagnia la certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti, nei seguenti casi:
- sostituzione della Polizza per acquisto di un altro veicolo
- cessione del contratto
- vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo
- furto o rapina del veicolo
- demolizione del veicolo
- distruzione o esportazione definitiva del veicolo.
Se non adempie a tal obbligo, il Contraente è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno?
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 21 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o l’avente diritto deve darne avviso alla Compagnia, utilizzando il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (cd. “modulo blu” o CAI approvato con Provvedimenti ISVAP 13.12.2002
n. 2136), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo ogni notizia e documento utili.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
La Compagnia non aderisce al sistema del risarcimento diretto e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private. L’Assicurato quindi dovrà chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, ai sensi dell’art. 148 del Codice.
La richiesta di risarcimento (fac-simile disponibile sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti” e sul sito dell’IVASS) deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere le seguenti informazioni:
1. la data ed il luogo dell’incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei veicoli;
4. la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5. la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6. le generalità di eventuali testimoni;
7. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8. Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, l’Assicurato deve mettere a disposizione le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore.
La compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI completo e contenente la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. La liquidazione del sinistro sarà effettuata entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento.
Art. 22 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Cosa fare in caso di sinistro? Come viene liquidato il danno?
COLLISIONE
(Applicabile solo per Autovetture immatricolate Autocarro/Autocarri di massa non superiore a 3.500 kg - Valida solo se espressamente richiamata in polizza e pagato il relativo premio)
Art. 23 Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà darne avviso all’Assistenza Clienti di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE:
- al numero verde: 000000000;
- tramite fax: 00 00000000 ;
- indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria.
Ad ogni modo la Compagnia si riserva di valutare il singolo caso in merito al rispetto dei termini sopra indicati, al fine di procedere con l’istruttoria o con la reiezione della pratica.
In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.
Inoltre, su richiesta della Compagnia, l’assicurato è tenuto a presentare i seguenti documenti:
1. in caso di danno totale, copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato, successivamente alla denuncia, e comunque appena possibile;
2. dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se egli è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
3. eventuale copia del contratto di locazione finanziaria/contratto di leasing;
4. in caso di presenza di fermo amministrativo o altro privilegio sul veicolo, deve essere consegnato l’originale del documento attestante la cancellazione del vincolo creditizio, emesso dal Creditore. Il costo per la produzione del suddetto documento è a carico dell’Assicurato. Il predetto certificato non è richiesto in caso di ipoteca sul veicolo disposta in favore della Toyota Financial Services Italia S.p.A.
Art. 24 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata.
Art. 25 Determinazione dell’ammontare del danno
a) Danno Totale
In casi di Danno Totale, la Compagnia, nel limite della somma assicurata di cui all’art. 10, determina l’indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell’evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati. Qualora detta pubblicazione non riporti il valore del veicolo assicurato, questo verrà determinato in base a quanto riportato dalla pubblicazione Eurotax Giallo al momento del sinistro.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto riportato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
b) Danno Parziale
La Compagnia, nel limite della somma assicurata di cui all’art. 10, determina l’indennizzo stimando il costo delle riparazioni che in ogni caso non potrà superare il valore commerciale del veicolo (determinato in base alle quotazioni della pubblicazione Quattroruote o Eurotax Giallo, come descritto per il Danno Totale) al momento del sinistro, al netto del valore del veicolo danneggiato.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto riportato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
Il costo delle riparazioni è determinato applicando al prezzo delle parti sostituite un eventuale degrado d’uso.
Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo, la Compagnia ha facoltà di equiparare il danno parziale al danno totale.
Art. 26 Procedure per la liquidazione del danno
In caso di danno totale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene. Stessa informativa sarà fornita in presenza di un Contratto di leasing.
La liquidazione del sinistro sarà effettuata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’impresa sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (es. perizia, etc.) direttamente all’Assicurato, salvo diversa indicazione da parte sua, vale a dire nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento. Per i contratti di leasing l'Assicurato sin d’ora irrevocabilmente acconsente alla liquidazione del sinistro da parte della Compagnia direttamente in favore della società di leasing.
26.1 Danno parziale con riparazione presso un Organizzato
L'importo dovuto dalla Compagnia verrà pagato, dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato, direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni.
L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all’Organizzato l’importo dello scoperto, considerato anche il relativo minimo, di cui all’art.15 “Scoperti e Franchigie – Collisione” (punto 15.2), nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.
26.2 Danno parziale con riparazione presso altre officine o riparazione non effettuata
L'importo dovuto dalla Compagnia, al netto dello scoperto e considerato il relativo importo minimo, previsti all’art.15 “Scoperti e Franchigie – Collisione” (punto 15.3), verrà pagato direttamente all’Assicurato.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese.
Art. 27 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia, pena la decadenza parziale o totale dal diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Art. 28 Determinazione e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla proposta/scheda di polizza relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta/polizza. Il Premio deve essere pagato da parte del Contraente all’Intermediario alla consegna della Polizza ed in via anticipata per l’intera annualità assicurativa. Non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento del premio. Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’intermediario.
I metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono:
- Contanti, con limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti;
- Assegni;
- Carta di credito/Debito;
- Bonifico.
A seguito del pagamento del Premio, l’Intermediario rilascia i documenti assicurativi: Polizza, Certificato e Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore.
In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dei documenti assicurativi, la Compagnia rilascia un duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell’Assicurato.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Art. 29 Sostituzione di Xxxxxxx e conguaglio di Premio
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza (es. vendita del veicolo e sostituzione con altro veicolo), nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Il Premio della nuova Polizza e quindi l’eventuale conguaglio a debito o a credito del Contraente vengono calcolati con la Tariffa corrente. L’eventuale rimborso è al netto di imposte e oneri parafiscali. Per ulteriori informazioni / prescrizioni si rinvia ai successivi artt. 31 e 32.
La Compagnia provvederà a consegnare al Contraente la nuova Polizza e il nuovo Certificato contestualmente al pagamento dell’eventuale conguaglio. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l’evoluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.
Art. 30 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 31 Modalità di rimborso
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario.
Art. 32 Premio della garanzia Collisione
Il Premio della garanzia Collisione è correlato a quello previsto per la garanzia RC Auto, lo stesso verrà quindi automaticamente adeguato, in occasione di ciascuna scadenza annuale della polizza successiva alla stipula.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 33 Durata del contratto
Il Contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
Sono ammessi - su espressa richiesta del Contraente - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni:
- la frazione di anno costituisce la parte iniziale della copertura assicurativa e la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l’intero periodo pattuito (frazione di anno più anno);
- le regole sul cambio di classe di merito operano al termine dell’intero periodo di assicurazione.
La Compagnia estende l’operatività della Polizza sino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compagnia per il medesimo rischio.
Art. 34 Proposta di rinnovo del contratto
Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può formulare una proposta di rinnovo comunicando al Contraente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore il giorno di decorrenza del nuovo contratto, alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso nonché in base a quanto previsto dall’art. 9.3 b) (Clausola RCA Connected). Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del Contratto mediante il pagamento del Premio proposto dalla Compagnia.
Art. 35 Sospensione del contratto
Per questo contratto non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.
Come posso disdire la polizza?
Art. 36 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal pagamento del Premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia tramite raccomanda con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale dichiari la volontà di recedere dal contratto, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione dell’originale di Polizza, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il Modulo per il ripensamento è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti”.
Cosa accade in caso di...?
Art. 37 Vendita e consegna in conto vendita del veicolo
La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del Contraente, uno dei seguenti effetti:
1. Sostituzione con altro veicolo
Il Contraente può rendere valida la Polizza stipulata a copertura del veicolo originario - venduto o consegnato in conto vendita
- per altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia dotato anch’esso di dispositivo elettronico DCM e VC DCM. In questo caso se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.
Qualora il veicolo consegnato in conto vendita non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14.
2. Cessione del contratto
Il Contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto alla Compagnia che ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.
Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
3. Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo
La Polizza si risolve con restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita, sempreché l’Assicurato consegni copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita.
Art. 38 Furto, Rapina, Demolizione, Distruzione, Esportazione Definitiva del Veicolo
In caso di furto, rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente:
• in caso di furto o rapina, deve informare la Compagnia e consegnare copia della relativa denuncia; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo rubato per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
• in caso di demolizione, deve informare la Compagnia, consegnare copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo demolito per altro Veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali dal giorno di cessazione del rischio.
• in caso di distruzione o esportazione definitiva, deve informare la Compagnia, consegnare l’attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la Polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., dietro eventuale conguaglio di Premio;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno cessazione del rischio.
Per le comunicazioni relative alle fattispecie sopra descritte, artt. 37 e 38, la Compagnia rende disponibile sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Area Clienti” il modulo Richiesta di Rimborso.
Foro competente e clausola di intermediazione
Art. 39 Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Roma.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Beneficiario sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 40 Clausola di intermediazione
La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management SE (di seguito “TIM”), intermediario assicurativo estero, operante in Italia in regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco IVASS degli intermediari UE con il n° UE00005221.
Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Compagnia e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte di quest’ultima.
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato: Appendice (di Polizza) Atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza/Fase stragiudiziale È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica. Autocarri Veicoli definiti all’art.54 lettera d) del Codice della Strada.
Autoveicolo ad uso promiscuo Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall’art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
Autovettura Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Avente diritto Persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di Rischio (il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Attestato di Rischio Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Banca Dati degli Attestati di Rischio Banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bonus/Malus Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18a classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.
DCM e VC DCM dispositivo elettronico installato a bordo dell’autoveicolo che consente l’accesso alla Clausola RCA Connected la quale prevede uno sconto del premio RCA a fronte della relativa attivazione e conseguente utilizzo del dispositivo stesso, nonché un eventuale ulteriore sconto, in funzione dello stile di guida rilevato, applicabile al premio della RCA nell’annualità successiva alla rilevazione.
Xxxxxx Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
Carta verde Certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
Certificato (di assicurazione) Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell’esistenza del contratto.
Classe di merito di Compagnia È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Classe di merito “CU” È la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui al Provvedimento IVASS N. 72 del 16 aprile 2018.
Tale classe è risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni o Codice Il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, Sede secondaria italiana.
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei “rischi della collettività” non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Danno Totale (Garanzia Collisione)
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
Danno Parziale (Garanzia Collisione)
Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
Decorrenza (Effetto) Data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Degrado D’uso (Garanzia Collisione)
Deprezzamento di un bene dovuto all’usura, stato di conservazione o manutenzione.
Estensione territoriale Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Furto È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto Xxxxx subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impresa Vedi “Compagnia”.
Incendio Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente Il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo La somma di denaro dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro, liquidabile in base alla polizza a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale.
Intermediario Persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) istituito presso l’IVASS, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il contratto.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L’IVASS è subentrato all’ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Legge Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Locatario Utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità sono indicate sulla carta di circolazione.
Massimale La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Organizzato (Garanzia Collisione)
Concessionaria, Filiale, nonché Officina e Carrozzeria convenzionata con Toyota Financial Services Italia S.p.A e Toyota Insurance Management SE, nonché Officina e Carrozzeria da queste ultime autorizzata.
Periodo di osservazione
• Sinistri con responsabilità principale:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
• Sinistri con responsabilità paritaria:
Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell’Attestato di Rischio.
Plico Pre-Contrattuale Documentazione precontrattuale composta dai seguenti documenti:
- Questionario di Adeguatezza;
- Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (ex All.3 Reg.40 IVASS);
- Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto (ex All.4 Reg.40 IVASS);
- Informativa e Modulo per la manifestazione del consenso Privacy.
Polizza Il documento che prova il contratto di Assicurazione. Proprietario Persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di vincolo Leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.
PRA Pubblico Registro Automobilistico.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.
Procedimento penale Procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un’Informazione di garanzia.
Quinquennio completo Si intende il quinquennio riportato nell’Attestato di Rischio che per tutte le annualità indicate, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Rapina La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
R.C.A. Responsabilità Civile Auto.
Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.
Reclamante Xxxxxxxx che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Reclamo Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa L’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoppio Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: vedi Compagnia.
Spese di giustizia Sono le spese del processo che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Tariffa La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Tariffa Fissa Formula tariffaria che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.
Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del Codice.
TME, Toyota Motor Europe NV/SA, società del gruppo Toyota che provvede, tramite il dispositivo DCM e VC DCM, alla raccolta dei dati relativi al veicolo assicurato utili per la rilevazione dello stile di guida del conducente e la sua geolocalizzazione.
ITB Telematics Solutions LLP, società del gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe che riceve i dati raccolti da TME ed elabora una serie di indicatori relativi allo stile di guida del conducente e la sua geolocalizzazione.
UCI - Ufficio Centrale Italiano Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale. L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Valore della lite Il valore del contendere.
Veicolo Autovettura immatricolata come Autocarro o Autocarro, entrambi con massa inferiore o uguale a 3.500 kg, regolarmente assicurati con Polizza RCA.
Il testo del Glossario è aggiornato al 29/03/2019
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxx
Xxxxx Branch- Iscritta alla CCIAA di Roma n. RM/1178631 Codice Fiscale 97477510586 Partita Iva 09720731000
Iscritta nell'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità UE, annesso all’Albo IVASS, al n. I.00158 con Codice Impresa n. D959R
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx
Toyota Insurance Management SE
Sede secondaria Italiana Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx
Modulo di Proposta
Signor Contatti Utili
Cognome Nome Assistenza
Clienti
800 894046
Via – N.Civico – Località E-Mail: xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx
CAP – Comune – Provincia Venditore 888888SP
Italia Intermediario: Toyota Insurance Management Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 - Xxxx
Prodotto: | RCA Connected Autocarri fino a 60 quintali |
Data proposta: | 24/03/2017 |
Proposta valida fino al: | 24/05/2017 |
Data decorrenza: | 25/03/2017 |
Data scadenza: | 25/03/2018 |
R.C. AUTO OBBLIGATORIA – PROPOSTA DI ASSICURAZIONE Proposta (201541-1)
Contraente
Stato: IT
Data di nascita: 20/01/1960
CAP di residenza: 00144
Provincia di residenza: Roma
Comune di residenza: 12345678901234567890
Tipo Contraente: Persona Fisica
Proprietario
Stato: IT
Data di nascita: 20/01/1960
CAP di residenza: 00144
Provincia di residenza: Roma
Comune di residenza: 12345678901234567890
Tipo Proprietario: Persona Giuridica
Locatario (se presente)
Stato: IT
Data di nascita: 20/01/1960
CAP di residenza: 00144
Provincia di residenza: FG
Comune di residenza: 12345678901234567890
Tipo Locatario: Persona Giuridica
Dati Tecnici veicolo
Bene: Autocarro
Classe: Autocarro
Uso: Privato
Data immatricolazione: 24/03/2017
Età veicolo all‘acquisto: 24/03/2017
Marca: Toyota
Modello: Auris 2a SERIE
Allestimento: AURIS TOURING SPORTS 1.2 TURBO ACTIVE
Cilindrata: 1.197
Potenza cavalli fiscali: 14
Kilowatt: 85
Gancio traino: No
Presenza ABS: Si
Modulo di Proposta Pag. 1 a 7
Targa: CC399EE
Tipo targa Targa Speciale
Tipo targa speciale: Repubblica San Marino
Carrozzeria: Altro
Tipo alimentazione primaria: Benzina Alimentazione ibrida: No
Massa complessiva Kg: xxxx
Peso del veicolo Kg: xxxx
Presenza dispositivo elettronico DCM/VC DCM
Dati assicurativi
Formula tariffaria: Bonus Malus
Motivo di assegnazione: Proveniente da altra Compagnia Classe CU di provenienza: 01
Classe CU di assegnazione: 03
Decreto Bersani: Si/No
Numero anni assicurati: 0
Sinistri in ATR ultimi 2 anni più anno in corso: 0
Sinistri in ATR ultimi 4 anni più anno in corso 0
Sinistri in ATR ultimi 5 anni più anno in corso: 0
Garanzie / Altri Dati
Massimali: € 6.070.000 (danni alle persone) € 1.220.000 (danni alle cose)
Frazionamento premio: Annuale
Clausola RCA Connected Sì
Garanzia Collisione: Sì/No Somma assicurata: € 10.000,00
Assicurazione
Premio imponibile annuo RCA: €
Imposte €
Contributo S.S.N. €
Premio lordo RCA €
Premio imponibile Collisione €
Imposte €
Premio lordo Collisione €
Premio totale lordo €
Condizioni pagamento: pagamento unico, presso dealer.
Provvigione Responsabilità Civile Auto €
Percentuale Provvigione sul premio imponibile R.C.A. %
Sconto per presenza dispositivo DCM/VC DCM (art. 132-ter
c.2 del Codice delle Assicurazioni Private) % pari a €
Sconto (art. 132-ter c.4 del Codice delle Assicurazioni
Private): % pari a €
Sconto complessivo applicato €
Percentuale Sconto complessivo applicato 0,00%
AVVERTENZE
• La percentuale delle Provvigioni Responsabilità Civile Auto è calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio RCA corrisposto per la copertura al netto di imposte e S.S.N..
• Il Cliente/Assicurando prende atto del fatto che il premio della presente proposta è calcolato sulla base della tariffa in vigore alla data della sottoscrizione della presente e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva la necessaria verifica della loro correttezza e completezza da parte della Compagnia di Assicurazione.
Inoltre, prima della sottoscrizione della polizza R.C. Auto con la nostra Compagnia, le suddette informazioni dovranno comunque essere verificate anche tramite la presentazione della relativa documentazione. Pertanto, nel caso in cui le informazioni fornite e/o riportate nella presente proposta fossero inesatte e/o incomplete, il suddetto premio potrebbe variare. In tal caso, sarà cura della Compagnia comunicare al Cliente la nuova proposta finalizzata alla sottoscrizione della polizza di assicurazione R.C. Auto.
• La presente proposta ha validità di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione e comunque sino alla data di scadenza della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, in vigore alla data di emissione della proposta, sia inferiore a sessanta giorni e il Cliente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, la Compagnia rilascia la proposta sulla base della nuova tariffa.
• L'imposta sulle assicurazioni e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti in base alle aliquote vigenti alla data di incasso del premio. Pertanto il premio indicato potrà subire variazioni se prima del pagamento interverrà una modifica all’aliquota di imposta sulle assicurazioni di Responsabilità Civile Auto deliberata dalla competente provincia, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011 o eventuali delibere delle Regioni a Statuto Speciale, consultabili sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (xxx.xxxxxxx.xxx.xx).
• Gli obblighi di informativa precontrattuale di cui agli artt. 120, 120 bis e 120 ter, gli obblighi di consegna della documentazione informativa di cui agli artt. 185, 185 bis del D.lgs. n. 209/2005, nonché gli obblighi di comunicazione e consegna di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 possono essere adempiuti anche mediante un supporto durevole non cartaceo ove il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018 il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore. Il distributore conserva traccia della scelta effettuata dal contraente ed informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti. Il contraente comunica al distributore ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA STIPULA DELLA PROPOSTA/CONTRATTO
• Il premio della presente proposta è calcolato con riferimento alla data di effetto della polizza. Nel caso in cui i dati non corrispondano, o più in particolare, se la data di effetto polizza viene modificata, il premio potrebbe variare. Il diritto all'assegnazione della classe di merito di altro veicolo ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni private, è sottoposto a verifica da parte della Compagnia all'atto della conclusione del contratto. Per l'eventuale conclusione del contratto sarà richiesta la documentazione (Codice Fiscale, Documento di Identità, Carta di Circolazione e Certificato di proprietà, Certificato di Idoneità Tecnica se trattasi di ciclomotore) che ne comprovi la correttezza.
• Il diritto alla conservazione della classe di merito, documentato anche mediante autocertificazione del contraente, è sottoposto a verifica da parte della Compagnia all'atto della conclusione del contratto.
• Il contratto avrà durata annuale salvo diverso accordo tra le parti, a partire dalle ore 24 della data di decorrenza, e la sua efficacia è vincolata al pagamento del relativo premio. Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza darne alcuna comunicazione preventiva. Tuttavia, se egli decidesse di non rinnovarlo, la Compagnia manterrà comunque operante la garanzia Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all’effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa compagnia a copertura del medesimo rischio.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
ESCLUSIONI E RIVALSE – RCA
L’Assicurazione non è operante:
• per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
• in caso di dolo del conducente;
• nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla Carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285;
• per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree aeroportuali;
• per i danni causati a terzi dai rimorchi staccati dal Veicolo.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
(campo dinamico – collisione se prevista in polizza) ESCLUSIONI - Collisione
La garanzia Collisione non può essere prestata per gli Autocarri di peso superiore a 35 quintali e, in generale, per i veicoli immatricolati da più di 10 anni. La Compagnia non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.
b) Partecipazione ad attività delittuose, dolo dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
c) Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, da partecipazione ad attività delittuose, dolo del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d).
d) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni previste ex art. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni.
e) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
f) Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
La Compagnia, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 Codice della Strada, non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta.
La Compagnia non risponde:
- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero del veicolo
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo Degrado d’uso.
Altre rivalse
• In caso di mancato rispetto degli impegni di:
- attivazione del dispositivo elettronico DCM e VC DCM entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza,
- recarsi entro 7 giorni presso la Rete dei Concessionari Toyota e Lexus in caso di guasto o anomalia del dispositivo elettronico DCMe VC DCM
per ciascun sinistro con responsabilità principale o paritaria dell’Assicurato, la Compagnia potrà esercitare azione di rivalsa per una percentuale pari allo sconto riconosciuto per la presenza e l’attivazione del dispositivo DCMe VCDCM, con il massimo di € 5.000,00. Questa azione di rivalsa deriva dall’inosservanza di uno specifico impegno contrattuale e quindi si aggiunge ed opera autonomamente rispetto alle altre azioni analoghe previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Rinunce gratuite al diritto di rivalsa
La Compagnia, a parziale deroga dell’Art. 13 delle Condizioni di assicurazione Edizione Box 1.0 del 01.01.2019, rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata, la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro, la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato, e non penda - al momento del Sinistro - procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente. Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Il Cliente/Assicurando dichiara di aver ricevuto, letto ed accettato, prima della sottoscrizione della Proposta contrattuale l’Informativa sulla privacy ed il set informativo relativo al prodotto RCA Connected Autocarri fino a 60 quintali composto dai seguenti documenti Edizione 29.03.2019:
• Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (“DIP Danni”) – RCA Connected;
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (“DIP aggiuntivo R.C. Auto”) – RCA Connected;
• Condizioni di Assicurazione Edizione 29.03./2019 Modello Box Autocarri Leggeri 2.0 , comprensive del glossario, e
• Modulo di Proposta – RCA Connected
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
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Il Cliente/Assicurando dichiara di aver ricevuto, altresì:
• il Plico Pre contrattuale contenente: il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, l’Informativa e Consenso privacy, copia dei documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" ed "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto", conformi rispettivamente ai Modelli 3 e 4 ai sensi dell’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
• il modulo denuncia sinistro “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” (cd. “modulo blu” o
CAI).
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
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Il Cliente/Assicurando dichiara:
Modulo di Proposta Pag. 5 a 7
• di essere a conoscenza che i metodi di pagamento del Premio previsti dalla Compagnia sono:
- Contanti, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti;
- Assegni;
- Carta di credito/debito;
- Bonifico
• che le informazioni fornite, necessarie per una corretta definizione del rischio assicurato (quali ad esempio i dati relativi al veicolo o alla residenza dell’Assicurato), sono esatte e veritiere ed è consapevole che dichiarazioni non veritiere, inesatte, incomplete o reticenti rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
• di impegnarsi ad attivare il dispositivo DCM e VC DCM, accedendo al portale MyToyota/MyLexus, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza;
• di impegnarsi, in caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo DCM e VC DCM a recarsi entro 7 giorni presso la Rete dei Concessionari Toyota/Lexus per verifica e manutenzione del dispositivo;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, che potrà avvenire in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La mancata comunicazione può determinare, in caso di sinistro, l’esercizio del diritto di rivalsa;
• che, nei casi in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
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• di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Responsabilità Civile Auto: Art. 8 Riclassificazioni della classe di merito, Art. 9 Clausola RCA Connected, Art. 11 Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto, Art. 13 Esclusioni e rivalsa, Art. 17 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio, aggravamento del rischio, variazione del rischio, Art. 18 Variazione della residenza del Contraente/Proprietario, Art. 20 Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione, Art. 21 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro, Art. 22 Gestione delle vertenze, Art. 33 Durata del contratto, Art. 35 Sospensione del contratto, Art. 37 Vendita e consegna in conto vendita del veicolo, Art. 38 Furto, rapina, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo.
Dinamico (se acquistata garanzia collisione)
Collisione: Art. 10 Oggetto dell’assicurazione – Collisione, Art. 12 Xxxxxxx non assicurabili per la garanzia Collisione, Art. 14 Esclusioni - Collisione; Art. 15 Scoperti e Franchigie – Collisione, Art. 23 Obblighi in caso di sinistro, Art. 25 Determinazione dell’ammontare del danno, Art. 26 Procedure per la liquidazione del danno, Art. 27 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro.
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
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Modulo di Proposta Pag. 6 a 7
• di aver letto l’Informativa privacy, consegnata unitamente al set informativo e contenuta nel Plico Pre contrattuale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e di prendere atto che il trattamento dei dati personali avverrà in piena conformità all’informativa fornita ed alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali, nonché di aver espresso all’atto della ricezione e sottoscrizione del suddetto Plico i relativi consensi per le diverse finalità di trattamento dei dati, tra cui il proprio consenso obbligatorio
per il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini assicurativi, necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto, nonché per la gestione dei sinistri.
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
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• di voler ricevere la documentazione precontrattuale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 120-quater del D.lgs. 209/2005 e 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018 nonché i successivi documenti e comunicazioni relativi al contratto:
su supporto cartaceo o su supporto durevole non cartaceo apponendo in calce la propria firma, dopo aver barrato la casella prescelta.
Qualora il contraente abbia scelto di ricevere la suddetta documentazione tramite posta elettronica, indicare qui di seguito l’indirizzo di posta elettronica:
Le ricordiamo che la scelta effettuata potrà essere modificata in ogni momento e che tale modifica sarà valida per le successive comunicazioni. Tale scelta non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
E’ altresì suo diritto richiedere in ogni momento copia cartacea della documentazione precontrattuale sopra indicata.
Firma L’ASSICURANDO / CONTRAENTE
Modulo di Proposta Pag. 7 a 7
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016
TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA CONNESSO ALL’USO DELLA CONNECTED CAR TOYOTA
Con il seguente documento Le forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali ai sensi di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE (di seguito denominato "GDPR") da parte delle società:
1. Toyota Insurance Management SE (di seguito, “TIM”) e
2. Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE (di seguito “ANDIE”)
in qualità di co-titolari del trattamento dei dati personali (di seguito congiuntamente, “le Società”).
Inoltre, La informiamo che i dati relativi al comportamento di guida del veicolo assicurato, saranno raccolti da Toyota Motor Europe NV/SA (di seguito, “TME”) mediante la propria infrastruttura informatica, condivisa con TIM ed ANDIE. In particolare, tali dati verranno resi disponibili alle Società per il perseguimento delle finalità dalle stesse determinate, ivi incluse quelle di calcolo del Suo score di guida e conseguente determinazione degli sconti sul premio della polizza RCA Auto Telematica.
DEFINIZIONI
a) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
e) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
f) «categorie particolari di dati personali»: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
g) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali e reati.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Le Società TIM ed ANDIE allo scopo di fornire i prodotti e/o servizi assicurativi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, raccolgono direttamente (qualora non siano già detenuti), ovvero mediante soggetti terzi (come meglio descritto nel seguito), dati personali che La riguardano, in qualità di soggetto assicurato e/o contraente di polizza, necessari alla sottoscrizione delle coperture assicurative e alla conseguente esecuzione dei contratti stipulati.
I dati trattati sono appartenenti alle seguenti tipologie:
− Dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, data di nascita);
− Informazioni di contatto (ad esempio numero di cellulare, indirizzo email, residenza)
− Dati di pagamento;
− Stato di attivazione relativo all'account “My Toyota”;
− Dati sociodemografici;
− Dati relativi alla polizza RC Auto Telematica;
− Informazioni sulla geolocalizzazione del veicolo;
− Dati di scoring basati sul comportamento alla guida (ad esempio velocità di guida, accelerazione e frenate);
− Informazioni sui singoli viaggi (trip), ad esempio elenco degli spostamenti effettuati e relativi orari;
− Dati di identificazione del veicolo (ad esempio: numero di targa, numero di telaio, data di acquisto);
− Dati finanziari relativi ai Servizi (ad esempio cronologia dei pagamenti per i Servizi, fatture, partita IVA, se applicabile);
− Dati relativi a infortuni ed allo stato di salute;
− Dati relativi ai sinistri;
− Dati relativi ad accertamenti antifrode svolti sia in fase assuntiva, prima della stipula della copertura assicurativa, sia in fase di liquidazione di un sinistro;
− Dati penali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sopra elencati saranno da noi trattati al fine di:
A. Attivare o disattivare la copertura assicurativa RC Auto Telematica;
B. Adempiere agli obblighi derivanti dal contratto;
C. Gestire i sinistri RC Auto;
D. Gestire un eventuale reclamo o una controversia che vedano coinvolti TIM e ANDIE con la presenza o meno di una terza parte;
X. Xxxxxxx assistenza in caso di necessità o malfunzionamenti;
F. Proteggere, mantenere e supportare le nostre reti, sistemi e applicazioni;
G. Compiere attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, pianificazione e sviluppo dei prodotti e servizi, di riassicurazione, previa anonimizzazione dei relativi dati;
H. Profilare il comportamento di guida con la creazione di uno score e calcolare il premio di polizza al rinnovo;
I. Compiere attività di profilazione e/o di marketing diretto, ivi inclusa la predisposizione di un’offerta di prodotti assicurativi personalizzati e l’effettuazione di ricerche di mercato;
X. Xxxxxxxxxx i dati per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato nei confronti di Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai servizi di assistenza vendita veicoli Toyota, di Toyota Financial Services Italia S.p.A , in relazione ai prodotti e servizi finanziari .
K. Prevenire e gestire le frodi (fermo quanto previsto dalla successiva lettera L.);
L. Adempiere ad obblighi di legge, regolamento o direttive comunitarie (ad esempio, per finalità antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria).
Il trattamento di dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” e “dati penali” come individuati agli artt. 9 e 10 del GDPR avverrà soltanto in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge o previa acquisizione dello specifico consenso, laddove necessario.
Tali dati potranno essere comunicati anche alla controparte assicurativa, in particolar modo la Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni con le quali le Società potrebbero entrare in contatto; tali Direzioni opereranno quali autonome Titolari nell’ambito del trattamento per finalità assicurative.
Dal momento che non è possibile per noi determinare se l’utilizzatore del veicolo sia differente da colui che ha sottoscritto la polizza assicurativa, non verranno effettuati trattamenti direttamente e/o indirettamente riferibili a tali soggetti terzi, in quanto le sole informazioni da noi trattate sono quelle relative al veicolo ed al contraente di polizza.
Infatti, i dati trattati - relativamente ai trip - fanno riferimento esclusivamente al contraente di polizza che ha effettuato l’accesso al portale “MyToyota”, a prescindere dal conducente che ha di fatto contribuito a generarli.
Qualora si consenta ad un'altra persona di guidare il veicolo su cui è presente la nostra copertura telematica, il contraente di polizza ha la responsabilità di comunicare preventivamente la presente Informativa sulla privacy a tale conducente, al fine di informare quest’ultimo del trattamento dei dati personali da noi effettuato.
Il trattamento dei dati personali dell’interessato, in conformità con le regole previste dal GDPR, è fondato sulle seguenti basi giuridiche di trattamento:
1) adempimento di un obbligo legale (in riferimento alle finalità di cui alla precedente lett. L.);
2) necessità per la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in essere come la gestione della copertura assicurativa e liquidazione dei sinistri (in riferimento alle finalità di cui alle precedenti lett. A., B., X., X., X.);
3) perseguimento di un legittimo interesse dei co-titolari del trattamento (in riferimento alle finalità di cui alle precedenti lett. D., F., G., e K.);
4) consenso dell’interessato, in riferimento alle finalità di cui alle precedenti lett. X., X.;
5) con riferimento alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR, necessità del trattamento per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (in riferimento alle finalità di cui alla precedente lett. C., D., L.).
L’eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, per le finalità richiamate dai punti
1) e 2), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali - che comprendono anche informazioni di carattere precontrattuale - sono raccolti per il tramite della rete dei Concessionari, in qualità di responsabili del trattamento e/o società convenzionate direttamente con TIM e/o con le Società del Gruppo Toyota, ivi compresa la stessa Toyota Motor Italia S.p.A.; tali dati personali potrebbero altresì essere raccolti direttamente presso di Lei (attraverso il canale
Internet) ovvero presso altri soggetti e/o Intermediari assicurativi autorizzati con cui i co-titolari collaborano per l’offerta dei prodotti assicurativi e per la gestione dei sinistri.
Gli ulteriori dati rilevanti per le finalità sopradescritte, ivi incluse le informazioni sulla geolocalizzazione del veicolo, i dati di comportamento alla guida, informazioni sui singoli viaggi (trip) e i dati relativi ai sinistri sono raccolti per il tramite di TME con cui le Società collaborano al fine della raccolta dei dati generati dai dispositivi elettronici DCM e VC DCM installati a bordo del veicolo assicurato.
I dati sono trattati da TIM e da ANDIE solo con modalità e procedure, informatiche e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e sono archiviati su supporti elettronici e cartacei.
I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori delle Società nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati quali “terze parti”, come indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Al fine di adempiere ad obblighi di legge - e previa adozione di adeguate misure di sicurezza - i suoi dati potranno essere trattati associandoli ed integrandoli con altri database, inclusi dati disponibili presso banche dati consultabili, per valutare l’esattezza delle informazioni raccolte e per integrare, aggiornare, modificare i dati forniti. Rientrano tra le banche dati consultabili quelle messe a disposizione da associazioni di categoria (quale ad esempio la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA, Casellario Centrale Infortuni).
Pertanto, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati ai fini di fornitura dei suddetti servizi assicurativi; inoltre gli stessi saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture delle nostre Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica o gestionale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le finalità sopra indicate. I tempi di conservazione possono variare in relazione agli obblighi legali esistenti o rispetto alla presenza di rivendicazioni in corso.
Finalità di trattamento | Periodo di conservazione |
Attivare o disattivare la copertura assicurativa RC Auto Telematica | Periodo di vigenza della RC Auto Telematica |
Adempiere agli obblighi derivanti dal contratto | Periodo di vigenza della RC Auto Telematica |
Gestire i sinistri RC Auto | 24 mesi dalla scadenza della RC Auto Telematica o, se posteriore, dalla definizione del sinistro ovvero dell’eventuale contenzioso, ferma in ogni caso la durata del contenzioso e/o dei relativi termini di impugnazione |
Gestire un eventuale reclamo o una controversia che ci vedano coinvolti con la presenza o meno di una terza parte | 10 anni dalla definizione del sinistro e dell’eventuale contenzioso, ferma in ogni caso la durata del contenzioso e/o dei relativi termini di impugnazione |
Fornire assistenza in caso di necessità o malfunzionamenti | Periodo di vigenza della RC Auto Telematica |
Proteggere, mantenere e supportare le nostre reti, sistemi e applicazioni | Periodo di vigenza della RC Auto Telematica |
Compiere attività di pricing e risk management, controllo di gestione, auditing, pianificazione e sviluppo dei prodotti e servizi, di riassicurazione | Periodo di vigenza della RC Auto Telematica |
Profilare il comportamento di guida con la creazione di uno score e calcolare il premio di polizza al rinnovo | 24 mesi dalla scadenza della RC Auto Telematica, salvo l’eventuale maggiore periodo relativo al termine prescrizionale del diritto allo sconto sul premio. |
Compiere attività di profilazione e/o di marketing diretto, ivi inclusa la predisposizione di un’offerta di prodotti assicurativi personalizzati e l’effettuazione di ricerche di mercato | 12 mesi dalla relativa raccolta, ove svolte attività di profilazione |
24 mesi dalla relativa raccolta, ove svolte attività di marketing in assenza di profilazione | |
Comunicare i dati per finalità di marketing e di iniziative promozionali e per ricerche di mercato nei confronti di Toyota Motor Italia S.p.A., in relazione ai servizi di assistenza vendita veicoli Toyota, di Toyota Financial Services Italia S.p.A, in relazione ai prodotti e servizi finanziari | Periodo di vigenza della RC Auto Telematica |
Prevenire e gestire le frodi | 2 anni dalla scadenza della RC Auto Telematica |
Adempiere ad obblighi di legge, regolamento o direttive comunitarie (ad esempio, per finalità antiriciclaggio, gestione del casellario centrale infortuni, motorizzazione civile o per adempiere alle norme in materia fiscale, contabile e di tesoreria) | 10 anni dalla scadenza RC Auto Telematica |
Al termine del relativo periodo di conservazione come sopra indicato, i suoi dati verranno cancellati in via definitiva o resi anonimi in modo permanente al fine di non consentire la leggibilità del dato primario, e potranno, in tale forma anonima, essere utilizzati per finalità statistiche dei contitolari.
TRASFERIMENTO VERSO STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Qualora ai fini del trattamento i dati siano trasmessi anche negli altri Paesi dell’Unione Europea (c.d. trattamento transfrontaliero), i destinatari dei dati sono obbligati a trattarli usando solo le modalità e
procedure, conformi a quelle usate dalle Società titolari del Trattamento, rispettando le specifiche finalità del conferimento.
Come stabilito dall’art. 44 del GDPR, in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il relativo trattamento potrà avvenire soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V e le altre disposizioni presenti nello stesso GDPR.
CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM ed ANDIE si rivolgono a soggetti esterni, ivi incluse società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, per:
− l’elaborazione di uno score basato su indicatori del comportamento alla guida (ad esempio velocità di guida, accelerazione e frenate);
− l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti (es. legali), ivi compresa la gestione dei sinistri;
− la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte delle società / intermediari / concessionari autorizzati / punti vendita autorizzati presso i quali è stata da Lei sottoscritta la copertura assicurativa;
− il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
− il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi;
− attività di telemarketing e/o di recall.
Le attività sopra elencate, per le quali le Società si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l’operatività interna della stessa; pertanto, il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che svolgono attività per suo conto, è condizione essenziale in mancanza del quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito.
I titolari potranno comunicare i dati personali degli interessati oltre che a società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, anche ad altre categorie di soggetti, sempre elencati nella lista disponibile sul sito sopraindicato.
Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, La informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx.
DIFFUSIONE
I dati personali conferiti a qualunque titolo non sono soggetti a diffusione.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Sulla base dei dati forniti in fase di perfezionamento della polizza, le sue informazioni verranno trattate in modo completamente automatico al fine della conclusione o della risoluzione del contratto.
Inoltre, sulla base dei dati raccolti da TME mediante la propria infrastruttura informatica, condivisa con TIM ed ANDIE, le informazioni relative al Suo comportamento di guida verranno elaborate in modo completamente automatico, sulla base di apposito algoritmo, e trasformati in uno score di guida al fine del calcolo degli eventuali sconti di polizza dovuti.
La mancata assunzione del rischio e la determinazione dell'importo del premio assicurativo richiesto si basano su criteri attuariali e calcoli automatici.
Nella misura in cui prendiamo decisioni automatizzate nei casi sopra descritti o in specifici casi, ha il diritto di ottenere informazioni dettagliate sulla decisione attraverso l'intervento di una persona responsabile del processo a cui la decisione si riferisce, nonché di esprimere la propria posizione e contestare la determinazione.
In ogni caso, Xxx avrà in ogni momento il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati mediante decisioni automatizzate nei termini di seguito descritti.
DIRITTI DELL'INTERESSATO E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti.
In particolare, a mero titolo esemplificativo, La informiamo che potrà esercitare i seguenti diritti con riguardo ai Suoi dati personali:
(i) il diritto ad accedere ai propri dati personali (e a conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, nonché i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo);
(ii) il diritto di chiederne la rettifica;
(iii) il diritto a chiederne la cancellazione (cd. “oblio”), se non più necessari, incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge;
(iv) il diritto di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano;
(v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, il diritto di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da Lei indicati le informazioni che la riguardano (c.d. “portabilità” delle informazioni che La riguardano e di quelle che sono state da Lei volontariamente fornite);
(vi) il diritto di opporsi ad una decisione automatizzata;
(vii)il diritto ad opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, iniziative promozionali, ricerche di mercato e/o di elaborazione di un suo profilo.
Inoltre, è Suo diritto revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base giuridica del trattamento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; inoltre ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo preposta e di conoscere gli estremi identificativi del Responsabile designato (DPO).
Le Società dovranno procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga.
Le Società Le ricordano che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) nelle modalità previste dalla normativa applicabile.
AVVERTENZA RELATIVA AL PRODOTTO “Driver Personal Accident - Safe Drive”,DELLA COMPAGNIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (“CHUBB”) INTERMEDIATO DA TIM
In caso di acquisto congiunto alla copertura RCA Standard e/o Telematica del pacchetto assicurativo denominato “Driver Personal Accident - Safe Drive”,emesso dalla Compagnia CHUBB, relativamente ai soli dati personali e alle finalità di trattamento perseguite nell’ambito della gestione del prodotto “Driver Personal Accident - Safe Drive”,Toyota Insurance Management SE agirà in qualità di Titolare autonomo del
trattamento dei dati per la gestione amministrativa della copertura assicurativa, ivi compresa l’assistenza al Cliente.
Inoltre, i consensi che saranno da Lei rilasciati al momento della sottoscrizione della copertura assicurativa RCA devono intendersi riferiti anche ai trattamenti effettuati da TIM con riferimento al prodotto “Driver Personal Accident - Safe Drive”.Si precisa quindi che la presente Informativa dovrà essere considerata congiuntamente a quella fornita da Chubb European Group SE, la quale tratterà i dati personali per il conseguimento delle finalità ivi indicate, ed in particolare per l’emissione della polizza e la gestione dei sinistri.
CONTATTI RELATIVI AI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Co-titolari del trattamento dei Suoi dati personali sono:
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx fax n. 06/00000000
e-mail xxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Toyota Insurance Management SE Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx fax n. 06/00000000
e-mail xxxxxxx-xxxxx@xxxxxx-xx.xxx
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Data Protection Officer” tramite e-mail dedicata:
xxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx-xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx;
Tali dati di contatto sono stati comunicati all’Autorità di Controllo e sono disponibili sul il nostro sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Nell’ambito di trattamenti di dati personali tramite telefono o email, qualora avessimo dei dubbi sulla identità della persona chiamante/scrivente, potremmo richiedere una prova della identità per, ad esempio, impedire l'accesso non autorizzato ai Dati Personali.
La preghiamo di notare che, qualora avesse richiesto la cancellazione dei suoi dati personali, potremmo comunque conservare specifici dati personali - se richiesto o autorizzato dalla legge - per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità previste.