ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
L’Università degli Studi della Tuscia (di seguito anche solo UNITUS), nella persona del Rettore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato, a Viterbo, Via Santa Xxxxx in Gradi 4
E
L’Università degli Studi del Molise (di seguito anche solo UNIMOL), nella persona del Rettore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato, a Campobasso, Via F. De Sanctis snc
E
L’Università degli Studi di Ferrara (di seguito anche solo UNIFE), nella persona del Rettore pro- tempore, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato, a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00
denominate di seguito anche le “UNIVERSITÀ”:
E
il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente (di seguito anche denominato CURSA), nella persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale, a Roma, via Sistina 121
tutte denominate di seguito anche le “Parti”:
PREMESSO CHE
• le Università degli Studi di Ferrara, la Tuscia di Viterbo e del Molise si sono consorziate nel consorzio universitario CURSA, istituito ai sensi degli articoli 60 e 61 del X.X. 00 agosto 1933,
n. 1592 e dell'art. 91/bis del D.P.R. 382/80;
• il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente - CURSA, è quindi un organismo di ricerca, senza scopo di lucro, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con D. M. del 21 giugno 2011;
• lo scopo istituzionale di CURSA è lo svolgimento delle funzioni di raccordo fra ricerca teorica e applicazione pratica dei risultati scientifici di provenienza accademica nei campi delle discipline sociali, economiche e della tutela dell’ambiente nonché l’integrazione delle competenze e le conoscenze delle Università con quelle proprie delle organizzazioni pubbliche, le società private e con le istituzioni;
• il CURSA persegue le proprie finalità istituzionali mediante lo svolgimento delle seguenti attività, fra le altre comprese nello statuto:
− ricerca scientifica anche svolta a supporto dello sviluppo sperimentale e dell’innovazione in campo tecnologico ai fini della diffusione mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento dei risultati ottenuti rappresentati in generale da buone pratiche, modelli, prodotti e soluzioni tecnologiche;
− promozione della collaborazione scientifica fra le università consorziate ed altri enti e fra questi ed il settore privato, sulle discipline e le tematiche di interesse del Consorzio;
− sviluppo di azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale per la loro applicazione nel settore pubblico e privato;
− promozione, sostegno tecnico-scientifico, sviluppo e implementazione di progetti in ambito locale, nazionale, internazionale e comunitario;
− promozione dell'accesso al mondo del lavoro e della ricerca di giovani laureati presso le università consorziate nelle discipline sociali, economiche, ingegneristiche ed ambientali, sia mediante la partecipazione privilegiata alle attività del Consorzio sia attraverso l'assegnazione di borse di studio, borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, ecc.;
• le Parti, in attuazione di quanto previsto nello Statuto del CURSA, desiderano instaurare un rapporto di collaborazione, su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando eventualmente la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la definizione degli aspetti economici ad apposite Convenzioni operative;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
• l’art. 3 dello Statuto del CURSA prevede ai commi:
1) che l’obiettivo del Consorzio è di aggregare le competenze multidisciplinari delle Università;
2) che nella progettazione e nello svolgimento di iniziative rispondenti all’obiettivo descritto al precedente comma 1, il Consorzio opera sempre nell’interesse dei propri soci e garantisce il rispetto delle loro attività istituzionali;
3) che per conseguire i propri fini istituzionali il Consorzio, nel rispetto del principio di cui al comma 2, può:
a) ricorrere, sulla base di accordi appositamente stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi e nell’ambito di progetti e iniziative di interesse comune, al personale delle Università Fondatrici operante sia nelle sedi del Consorzio che in quelle delle Università di appartenenza;
b) ricorrere, sulla base di accordi appositamente stipulati e nell’ambito di progetti e iniziative di interesse comune, alle dotazioni delle Università Fondatrici;
• la creazione di sinergie su materie di reciproco interesse è interesse delle Parti perché consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in progetti unitari in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Pari per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto dalle predette Convenzioni, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo.
Art. 2 - Finalità
1. Le Parti attraverso il presente atto intendono avviare rapporti di cooperazione scientifica nell’ambito di settori tematici vari al fine di contribuire all’innovazione di prodotti, processi e servizi e alla generazione di modelli finalizzati al miglioramento e alla sostenibilità ambientale dei cicli produttivi nonché di servizi destinati alla collettività e alla crescita sociale ed economica dei sistemi territoriali.
2. I rapporti di cooperazione scientifica potranno essere allargati, su decisione unanime, anche al coinvolgimento di altre istituzioni e centri di ricerca pubblici nazionali e internazionali.
3. Le attività previste nell'ambito del presente Accordo saranno espletate attraverso l’individuazione e lo sviluppo di progetti stabiliti secondo le modalità indicate nel successivo art. 4 ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo
1. La realizzazione dei progetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 avverrà sulla base di un’equa compartecipazione e quindi in forma congiunta e coordinata attraverso il reciproco ricorso al personale e alle dotazioni delle Università operante sia nelle sedi del Consorzio che in quelle delle sedi naturali di appartenenza.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. Con riferimento a ciascun progetto, le Parti potranno, se necessario, sottoscrivere apposite Convenzioni operative.
4. Le Convenzioni operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, la definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione, i deliverables e le milestones, il regime e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile ai risultati scientifici e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività progettuali.
5. Le Convenzioni operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni
Art. 4 - Coordinamento
1. Il Coordinamento delle attività previste nel presente Accordo è svolto dai membri del CdA del CURSA e da uno o più Rappresentanti designati dalle Università che congiuntamente si occuperanno di:
• individuare temi e iniziative rispetto a cui proporre l’esecuzione di progetti, anche valutando l’eventuale coinvolgimento di altri enti e Pubbliche Amministrazioni;
• supervisionare e controllare l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti nelle Convenzioni operative;
• esaminare le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo e delle Convenzioni operative da esso generati;
• favorire lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
• proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti.
2. I membri e i rappresentanti sopra indicati impegnati nelle attività di coordinamento si riuniranno ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti, anche in modalità telematica.
3. La partecipazione alle attività di coordinamento è svolta a titolo gratuito per cui non prevede la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.
Art. 5 - Responsabilità
1. In attuazione dell’art. 3 comma 4 dello Statuto vigente del CURSA, le Parti nel ricorrere al personale del CURSA e delle Università operante sia nelle sedi del Consorzio che in quelle delle Università di appartenenza, garantiscono:
a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o le sedi delle altre Parti;
b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
4. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 6 - Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all’attuazione del presente Accordo.
Art. 7 – Riservatezza
1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a
quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
Art. 8 - Risultati
1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell’ambito del presente Accordo spettano a tutte le Parti, salvo diversa intesa formalizzata nelle apposite Convenzioni operative.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni
1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Convenzioni operative.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Ogni Parte si impegna ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con tutte le altre Parti eventualmente coinvolte.
Art. 10 - Informativa trattamento dati
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti danno atto di essere reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa.
2. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all’esecuzione del presente Accordo. In relazione alle attività oggetto dell’Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all’espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell’Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione da parte della propria organizzazione - e di quella di eventuali soggetti terzi di cui si dovessero servire nell’esecuzione dell’Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa, con particolare riferimento all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste nell’Accordo.
Art. 11 - Durata, modifiche e recesso
1. Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni dalla data dell’ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato, a scadenza, con scambio di comunicazioni scritte.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le eventuali Convenzioni operative eventualmente in corso in modo che siano portate a compimento le relative attività.
Art. 12 - Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del presente Accordo.
Art. 13 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata. L’imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di tutte le Parti in egual misura, è assolta in formato virtuale dal CURSA che si fa carico dell’assolvimento.
3. Le Parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Per UNITUS
Il Rettore
Per UNIFE
Il Rettore
Per UNIMOL
Il Rettore
Per CURSA
Il Presidente