ANNULLAMENTO VIAGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. ANL
ANNULLAMENTO VIAGGIO
GARANZIE
Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato.
1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione.
1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
1.6 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.
Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51,65, a carico dell’Assicurato.
Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni
3.1 - Dall’assicurazione sono escluse le rinunce dovute a:
a) un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi,
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1, come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcoolici; stato di gravidanza,
c) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4,
d) scioperi, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni. e) quarantene
f) epidemia aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e
non limitativo:
g) chiusure di scuole,
h) chiusura di aree pubbliche,
i) limitazione di trasporti pubblici in città j) limitazioni al trasporto aereo
3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto.
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi
di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico.
3.5 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai
recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate all’art. 1 “Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali” delle Condizioni Generali di
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l’Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a Allianz Global Assistance – X.xx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.
Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall’Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l’annullamento emessi dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).
L’Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.
CAPITALE ASSICURATO |
Fino al costo totale del viaggio |
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web |
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
Allianz Global Assistance Servizio Liquidazione Danni P.le Lodi, 3 - 00000 Xxxxxx
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e il Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul presente Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
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Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – X.xx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx o al numero fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
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Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Servizio Privacy, X.xx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, fax 00 00000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 |
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. Sede Legale
00, Xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxxxxx Xxxx 0, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
X.xx Xxxx 0 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000
e-mail: Xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000.000 – 00.00000.000, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx- net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.