ALLEGATO B
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ALLEGATO B
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO POLIVALENTE DI PROPRIETA’ COMUNALE “VILLA PERNIS”. –CUP: D89D15002580004.
CIG: 66593025DA
CAPO I — CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Articolo 1- OGGETTO
Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nella gestione integrata dell’immobile di proprietà comunale denominato Villa Pernis, costituito da alcuni locali e giardino/agrumeto, destinato ad attività turistico ricettiva per le attività di bar, ristorante/pizzeria e Albergo.
La gestione della struttura dovrà svolgersi in maniera unitaria ed integrata per l’intero complesso, precisando che sarà consentita l’avvio dell’attività del bar e del ristorante prima di quello alberghiero, in quanto la struttura meglio identificata come “Corpo B” necessita di maggiori interventi di ristrutturazione e di completamento per quanto attiene le opere murarie, gli impianti e gli arredi, pertanto, potrà essere ammissibile un ritardo, rispetto all’apertura del bar-ristorante al massimo di 12 mesi.
OCCUPAZIONE E OBBLIGHI OCCUPAZIONALI. In considerazione della fondamentale circostanza che la struttura oggetto del presente bando è stata realizzata in parte con i finanziamenti assegnati al Comune di Milis, ai sensi della L.R. n. 37/98, art.19, la gestione della stessa è subordinata all’effettiva assunzione, da parte del soggetto gestore, di almeno una unità lavorativa, residente nel Comune di Milis. L’assunzione della predetta unità lavorativa costituisce requisito fondamentale per partecipare al presente bando.
Verrà attribuito un punteggio (vedi punto A.7 dei criteri di valutazione offerta tecnica) in relazione al numero di nuovi posti di lavoro creati, ulteriori rispetto alla figura minima sopra indicata.
Tempo necessario per la realizzazione delle opere e dell’avvio dell’attività;
Il progetto proposto in sede di gara dal concessionario, dovrà essere coerente con il seguente crono programma:
1) Entro due mesi dall’aggiudicazione definitiva della gara dovrà essere stipulato il contratto di gestione tra il concessionario e l’Amministrazione comunale;
2) Entro un mese dalla data di stipula del contratto, dovranno essere depositati i progetti relativi alla ristrutturazione e/o al completamento dei locali per l’acquisizione di eventuali nulla-osta da parte del Comune e/o degli altri Enti interessati;
3) Entro tre mesi dall’acquisizione di tutti i nulla osta/autorizzazioni necessarie dovranno essere ultimate tutte le opere necessarie per poter dare avvio alla gestione del bar e del ristorante, secondo le previsioni
progettuali di gestione e dovrà essere attivata, secondo le norme di legge, l’attività prevista nel c.d. Corpo A.;
4) Dalla data di avvio dell’attività del bar e del ristorante (corpo A) decorrerà l’onere del concessionario al versamento del canone mensile di concessione in misura del 70% di quello previsto contrattualmente qualora l’apertura dell’Albergo non sia ancora avvenuta.
5) Entro dodici mesi decorrenti dall’avvio del bar-ristorante dovrà essere avviata obbligatoriamente anche l’attività alberghiera di cui al corpo B della struttura. Dalla data di avvio dell’albergo il canone di concessione sarà versato dal concessionario per intero (100% dell’importo contrattuale).
Le fasi di cui al precedente crono-programma si intendono obbligatorie ed inderogabili, pertanto il mancato rispetto delle stesse costituisce inadempimento contrattuale che potrà essere oggetto di risoluzione contrattuale in danno.
Articolo 2- SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE
Il concessionario potrà esercitare l’attività di ristorazione e di albergo nella maniera a lui più conveniente, fermo restando che dovranno essere rispettate le previsioni indicate nell’offerta tecnica proposta, che pertanto assumerà valenza contrattuale.
Oltre alle attività di ristorazione e di albergo, l’Amministrazione si rende disponibile a valutare, previe proposte progettuali e acquisizione dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni di qualsiasi natura, eventuali ulteriori attività collegate alla struttura che comportino anche la realizzazione (a cura e a totale onere del concessionario) di ulteriori impianti e/o attività connesse al settore ricettivo, quale ad esempio la realizzazione di piscina, beauty farm, centro benessere ecc.) sempre che siano coerenti con l’iniziativa e non mutino o snaturino la destinazione d’uso della struttura, ma le stesse siano complementari e accessorie di quelle oggetto della presente concessione. Come per le restanti opere realizzate dal concessionario, anche tali opere, al termine della concessione diventeranno di proprietà comunale, senza che il concessionario possa pretendere alcun onere per gli interventi realizzati.
Art. 5- PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
L’immobile, di proprietà del Comune di MILIS (OR) viene preso in consegna nello stato in cui si trova
con obbligo di non distrarlo dall’uso convenuto.
Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi all’acquisto di arredi, materiali, attrezzature e/o impianti ritenuti necessari per l’espletamento dei servizi che diventeranno di proprietà comunale allo scadere della concessione.
Articolo 6-IMPORTO DELLA CONCESSIONE
L’importo della Concessione è determinato dalla somma degli oneri posti a carico del concessionario per completare, ristrutturare ed in generale rendere funzionale l’intera struttura (corpo A e Corpo B) oltre al canone annuale previsto nel bando di gara.
Pertanto l’importo della concessione sarà determinato in sede di gara dall’offerta prestata dal concorrente intendendo la medesima quale componente delle opere previste nel progetto allegato all’offerta tecnica ed il canone determinato dal rialzo su quello posto a base di gara di cui all’articolo 4 del bando di gara.
Per quanto attiene agli investimenti che il soggetto concessionario dovrà effettuare, si intendono in generale tutte le spese occorrenti per ristrutturare i locali, completare e/o sostituire gli impianti e gli arredi presenti, integrare le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste. A titolo di esempio, si riportano di seguito alcuni adempimenti, a totale onere a carico del soggetto concessionario:
- espletamento di tutte le pratiche necessarie per l’avvio delle attività;
- acquisizione dei necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni e qualsiasi pratica necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie, di prevenzioni incendi, di agibilità ecc.;
- Realizzazione di rilievi e redazione di progetti tecnici necessari;
- Allacciamenti ai pubblici servizi (Energia elettrica, acqua, gas) e/o volturazione di quelli già in essere;
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie sull’intero immobile per l’intera durata della concessione, ivi compresi gli impianti e le attrezzature presenti e/o integrate a cura del concessionario;
- Manutenzione ai giardini e agli agrumeti concessi.
Articolo 7— DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto avrà durata di venti anni decorrenti dalla data di stipulazione dello stesso.
L’esecuzione del contratto potrà avere inizio, su disposizione del direttore dell’esecuzione, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, ai sensi dell’ari. 11, comma 9, deI X.Xxx. N. 163/2006 e dell’ari 302, comma 2, lett. 8), deI D.P.R. n. 207/2010, previi in ogni caso gli accertamenti sui requisiti di ordine generale e tecnico professionali dichiarati dall’aggiudicatario e la costituzione da parte dello stesso della cauzione di cui all’ari. 14 del presente capitolato.
Articolo 8-DUVRI
Per il suo espletamento, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’ari. 86 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
CAPO II — MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Articolo 9— REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
La Concessione verrà aggiudicata a mezzo di procedura aperta, alla quale potranno partecipare i soggetti indicati all’ari 34 del D. Lgs. N. 16312006 che siano iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto d’affidamento ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, nonché di adeguata capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa.
Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa le imprese che:
a) producano dichiarazioni di un istituto bancario intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 01 09.1993 a comprova della propria solidità e solvibilità, rilasciate negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell’offerta:
b) abbiano effettuato nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto della Concessione;
c) idonea Attestazione - in xxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, che documenti ai sensi degli articoli 40 del D.Lgs. 163/2006 e 61 del
D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria “OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - Classe II (per importo lavori fino a euro 516.457,00).
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui al punto c) del comma precedente devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento, mentre il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo.
Per il conseguimento della capacità richiesta è consentito il ricorso all’istituto delI’avvalimento, previsto e disciplinato dall’ari 49 del D.Lgs. N. 163 del 2006 (A tal proposito, vedi allegati 3 e 3 bis)
Ai fini della partecipazione i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti al presente articolo dovranno, obbligatoriamente, previo accordo con l’Amministrazione e alla presenza del referente comunale, effettuare apposito sopralluogo presso il complesso, a seguito del quale sarà redatto il relativo verbale firmato da entrambe le parti.
Articolo 10- MODALITA’ Dl AGGIUDICAZIONE (art. 83 e articoli seguenti del D.Lgs 163/2006).
La concessione verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006, sommando il punteggio attribuito alle parte “tecnica” ed alla parte “economica” dell’offerta.
OFFERTA TECNICA MAX 70 punti - OFFERTA ECONOMICA MAX 30 punti
Verranno assegnati con i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. lgs 12.04.2006, n. 163 e 120 del DPR 207/2010, l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati con il metodo aggregatore/compensatore di cui all’allegato G così come previsto dal comma 2 dell’art. 120 del DPR 207/2010:
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = _Sn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Sn = sommatoria.
L’attribuzione dei punteggi ai sub-elementi dell’ “OFFERTA TECNICA” avviene attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuno di essi, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi di capitolato e del grado di definizione delle prestazioni offerte secondo la seguente scala di valore:
- OTTIMO 1,00
- BUONO 0,75
ADEGUATO 0,50
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,25
INADEGUATO 0,00.
E’ riconosciuta ai commissari la facoltà dì attribuire valori intermedi,
Tali coefficienti sono applicati ai punteggi che l’Amministrazione ha indicato per ogni sub-elemento.
Essendo prevista la suddivisione dell’elemento “OFFERTA TECNICA” in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi sono riparametrati al peso previsto per l’elemento di partenza (70), attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente la cui offerta tecnica ottenga la somma più alta dei sub-punteggi relativi all’elemento di partenza e alle altre somme coefficienti, variabili tra uno e zero, in proporzione lineare, L’affidamento tuttavia sarà effettuato nei confronti di chi avrà ottenuto, sulla base dei parametri indicati, il punteggio maggiore.
Tutti gli impegni assunti dall’impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara (“offerta tecnica”), diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare.
CRITERI Dl VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti così suddivisi:
A.1 | Programma di gestione dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione (bar/ristorante-pizzeria) e di gestione dell’albergo. Verrà valutato il grado di integrazione che si dimostrerà di realizzare tra attività di albergo e attività di bar/ristorante-pizzeria | Massimo punti 15 |
A.2 | Programma specifico di gestione e promozione della struttura. Dovranno essere dettagliatamente descritte le iniziative che il concorrente intende porre in essere per promuovere, attivamente, “la struttura” quale attrazione turistico ricettiva attraverso azioni e proposte volte a valorizzarne le peculiarità, in sinergia con gli altri stakeholders e tenendo conto delle diverse tipologie di target, sotto l’aspetto culturale, sociale, sportivo, ambientale, enogastronomico proiettando la gestione in una dimensione europeista, attraverso un ambiente che favorisca il dialogo e lo scambio interculturale. Saranno valutate le azioni proposte per qualificare la struttura ricettiva, oltre a quelle previste obbligatoriamente | Massimo punti 5 |
A.3 | Programma specifico di manutenzione straordinaria del giardino e dell’agrumeto di Villa Pernis. Nella presente sezione saranno valutati, oltre all’investimento previsto obbligatoriamente, gli interventi straordinari di restauro dei muri di recinzione dell’agrumeto, la manutenzione o l’implementazione dei cancelli di recinzione, la manutenzione dei percorsi interni ecc Dovranno essere dettagliatamente descritte le lavorazioni necessarie proposte, la tempistica degli interventi manutentivi ecc.. | Massimo punti 5 |
A.4 | Dovranno essere descritte analiticamente le azioni volte a favorire opportunità per il territorio locale anche attraverso la previsione di azioni che prevedono il coinvolgimento attivo di giovani/studenti/disoccupati e appartenenti a fasce deboli. Verranno valutate il numero e la qualità delle azioni proposte. | Massimo punti 5 |
A.5 | Dovrà essere presentato un progetto di lavori, servizi e forniture, finalizzato al completamento della struttura (con particolare riferimento al Corpo B Albergo) e a tutte quelle iniziative necessarie per poter procedere all’avvio della gestione della struttura, sia per il Corpo A (Bar/Ristorante-Pizzeria) e sia per il Corpo B) Albergo. A tal fine, dovranno essere assunti come interventi minimi, quelli previsti nel progetto guida predisposto dall’Amministrazione allegato al presente bando. | Massimo punti 25 |
Verrà valutato complessivamente il progetto tecnico proposto, l’accuratezza e il dettaglio delle lavorazioni in funzione dell’attività da svolgere, la qualità degli arredi proposti, la coerenza delle lavorazioni in rapporto alla effettiva necessità delle medesime, lo studio accurato degli impianti e dei locali in funzione delle necessarie autorizzazioni da richiedersi per lo svolgimento delle attività, gli allacciamenti alle reti pubbliche, ecc. | ||
A.6 | Verranno considerati anche i possibili investimenti non previsti ma finalizzati al miglioramento e all’implementazione dell’attuale struttura, quali ad esempio il completamento della ristrutturazione di una parte dell’albergo non ancora iniziata, la realizzazione di una piscina coperta/scoperta nei giardini, la realizzazione di eventuali ulteriori strutture quali beauty farm centri benessere ecc. Verrà valutato complessivamente il progetto tecnico proposto, l’accuratezza e il dettaglio delle lavorazioni in funzione dell’attività da svolgere, la qualità degli arredi proposti e l’integrazione di queste nuove opere con quelle da realizzarsi obbligatoriamente. | Massimo punti 6 |
A.7 | OCCUPAZIONE E OBBLIGHI OCCUPAZIONALI. In considerazione della fondamentale circostanza che la struttura oggetto del presente bando è stata realizzata in parte con i finanziamenti assegnati al Comune di Milis, ai sensi della L.R. n. 37/98, art.19, la gestione della stessa è subordinata all’effettiva assunzione, da parte del soggetto gestore, di almeno una unità lavorativa, residente nel Comune di Milis. L’assunzione della predetta unità lavorativa costituisce requisito fondamentale per partecipare al presente bando. Verrà attribuito un punteggio in relazione al numero di nuovi posti di lavoro creati, ulteriori rispetto alla figura minima sopra indicata con la previsione di assunzione obbligatoria, in relazione alle seguenti tipologie contrattuali: - Numero dei nuovi posti di lavoro creati, ricomprendendo anche ruoli di soci lavoratori, purchè a titolo esclusivo e stabile; - Numero di altri tipi di inserimenti lavorativi, adeguatamente qualificati in relazione alle attività che si devono svolgere, che si intendono porre in essere per garantire il funzionamento dei servizi (collaborazioni, contratti a progetto, ecc.); - Ulteriore premialità per impegno a formare personale locale con stipula di contratto formazione lavoro al momento dell’avvio della attività finalizzato alla successiva assunzione, da comprovare con adeguata documentazione. La nuova occupazione dovrà riferirsi a persone disoccupate da almeno 6 mesi, o occupate solo a tempo determinato, o proporzionalmente alla trasformazione in tempo pieno di occupazione part-time di personale locale residente nel Comune di Milis. Verrà attribuito il seguente punteggio: a) Numero dei nuovi posti di lavoro creati, ricomprendendo anche ruoli di soci lavoratori, purchè a titolo esclusivo e stabile, p. 3 per ogni nuova assunzione; b) Numero di altri tipi di inserimenti lavorativi,adeguatamente qualificati in relazione alle attività che si devono svolgere, che si intendono porre in essere per garantire il funzionamento dei servizi (collaborazioni,contratti a progetto, ecc.), p. 2 per ogni nuovo inserimento lavorativo; c) Ulteriore premialità per impegno a formare personale locale con stipula di contratto formazione lavoro al momento dell’avvio della attività finalizzato alla successiva assunzione, da comprovare con adeguata documentazione p. 3 per ogni nuova assunzione; In relazione a questo criterio relativo all’occupazione è necessario, a pena della irricevibilità della domanda, conseguire un PUNTEGGIO MINIMO di 3/9 N.B. Sono equiparati ai residenti persone che abbiano risieduto nel Comune per almeno 10 (dieci) anni e che si impegnano a trasferire la residenza nel Comune entro la data DI AVVIAMENTO DELL’ATTIVITA’ | Massimo punti 9 |
Al fine di perseguire l’interesse pubblico all’esecuzione di lavori di elevata qualità è stabilita una clausola di sbarramento ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e secondo le linee guida di cui alle determinazioni dell’AVCP n.7 del 24/11/2011 e n. 4 del 10/10/2012: per essere ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti dovranno ottenere nella valutazione riparametrata dei dell’offerta tecnica un punteggio di almeno 40 punti su un massimo attribuibile di 70. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento comporta la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
B - OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti attribuiti come segue:
in base alle offerte di rialzo (contenute nella busta «Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al rialzo percentuale sul prezzo delle opere, come segue:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta a base d’asta (valore a base di gara: 0% di rialzo);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Nell’ipotesi in cui l’offerente non indichi nessuna percentuale di rialzo o la stessa sia pari a zero, conseguirà n. zero punti, ma non sarà per tale ragione escluso dalla competizione.
Sono escluse da valutazione, e pertanto non sarà attribuito nessun punto, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Articolo 11- CONTENUTO DELL’OFFERTA PROGETTUALE
Ai fini dell’aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà presentare una propria offerta progettuale, sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente singolo o di tutti quelli temporaneamente raggruppati, nel caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazione di rete o G.ELE, che evidenzi e precisi il sistema organizzativo del servizio, alle sinergie da attuare con altri soggetti e gli investimenti a carico del soggetto gestore sulla struttura, avendo riguardo di considerare minimali quelli indicati dall’Amministrazione comunale nel progetto Guida Allegato A, e a quant’altro ritenuto necessario per l’attribuzione dei punteggi di cui all’elemento (Offerta tecnica) di cui al del precedente punto 10.
In particolare, per quanto attiene ai sottoelementi previsti dell’offerta tecnica dovrà essere previsto:
A.1 | Programma di gestione dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione (bar/ristorante-pizzeria) e di gestione dell’albergo. Verrà valutato il grado di integrazione che si dimostrerà di realizzare tra attività di albergo e attività di bar/ristorante-pizzeria | Tale illustrazione dovrà essere predisposta su apposita relazione redatta su foglio in formato A4 per un massimo di 5 facciate dattiloscritte con carattere Times New Roman 12 punti interlinea doppia. |
A.2 | Programma specifico di gestione e promozione della struttura. Dovranno essere dettagliatamente descritte le iniziative che il concorrente intende porre in essere per promuovere, attivamente, “la struttura” quale attrazione turistico ricettiva attraverso azioni e proposte volte a valorizzarne le peculiarità, in sinergia con gli altri stakeholders e tenendo conto delle diverse tipologie di target, sotto l’aspetto culturale, sociale, sportivo, ambientale, enogastronomico proiettando la gestione in una dimensione europeista, attraverso un ambiente che favorisca il dialogo e lo scambio interculturale. Saranno valutate le azioni proposte per qualificare la struttura ricettiva, oltre a quelle previste obbligatoriamente | Tale illustrazione dovrà essere predisposta su apposita relazione redatta su foglio in formato A4 per un massimo di 5 facciate dattiloscritte con carattere Times New Roman 12 punti interlinea doppia. |
A.3 | Programma specifico di manutenzione straordinaria del giardino e dell’agrumeto di Villa Pernis. Nella presente sezione saranno valutati, oltre all’investimento previsto obbligatoriamente, gli interventi straordinari di restauro dei muri di recinzione dell’agrumeto, la manutenzione o l’implementazione dei cancelli di recinzione, la manutenzione dei percorsi interni ecc Dovranno essere dettagliatamente descritte le lavorazioni necessarie proposte, la tempistica degli interventi manutentivi ecc.. | Tale illustrazione dovrà essere predisposta su apposita relazione redatta su foglio in formato A4 per un massimo di 5 facciate dattiloscritte con carattere Times New Roman 12 punti interlinea doppia. – Oltre alla citate relazione, potranno essere allegati disegni, per un massimo di n. 3 tavole formato A3 che contengano l’indicazione delle opere e/o di eventuali particolari costruttivi |
A.4 | Dovranno essere descritte analiticamente le azioni volte a favorire opportunità per il territorio locale anche attraverso la previsione di azioni che prevedono il coinvolgimento attivo di giovani/studenti/disoccupati e | Tale illustrazione dovrà essere predisposta su apposita relazione redatta su foglio in formato A4 per un massimo di 5 facciate dattiloscritte con carattere Times New Roman 12 punti interlinea |
appartenenti a fasce deboli. Verranno valutate il numero e la qualità delle azioni proposte. | doppia. | |
A.5 | Dovrà essere presentato un progetto di lavori, servizi e forniture, finalizzato al completamento della struttura (con particolare riferimento al Corpo B Albergo) e a tutte quelle iniziative necessarie per poter procedere all’avvio della gestione della struttura, sia per il Corpo A (Bar/Ristorante-Pizzeria) e sia per il Corpo B) Albergo. A tal fine, dovranno essere assunti come interventi minimi, quelli previsti nel progetto guida predisposto dall’Amministrazione allegato al presente bando. Verrà valutato complessivamente il progetto tecnico proposto, l’accuratezza e il dettaglio delle lavorazioni in funzione dell’attività da svolgere, la qualità degli arredi proposti, la coerenza delle lavorazioni in rapporto alla effettiva necessità delle medesime, lo studio accurato degli impianti e dei locali in funzione delle necessarie autorizzazioni da ottenersi per lo svolgimento delle attività, gli allacciamenti alle reti pubbliche, ecc. | Tale illustrazione dovrà essere predisposta su apposita relazione redatta su foglio in formato A4 per un massimo di 20 facciate dattiloscritte con carattere Times New Roman 12 punti interlinea doppia. Oltre alla citate relazione, dovranno essere allegati anche tavole grafiche concernenti le lavorazioni da realizzarsi, particolari costruttivi, soluzioni progettuali, relazioni specialistiche impiantistiche, quadro economico generale degli interventi, depliants illustrativo degli arredi proposti e/o delle attrezzature da integrare e quant’altro necessario per una disamina completa del progetto. Tutti gli elaborati ingegneristici, dovranno essere firmati da tecnico abilitato. |
A.6 | Verranno considerati anche i possibili investimenti non previsti nel progetto guida predisposto dall’Amministrazione, ma finalizzati al miglioramento e all’implementazione dell’attuale struttura, quali ad esempio il completamento della ristrutturazione di una parte dell’albergo non ancora iniziata, la realizzazione di una piscina coperta/scoperta nei giardini, la realizzazione di eventuali ulteriori strutture quali beauty farm centri benessere ecc. Verrà valutato complessivamente il progetto tecnico proposto, l’accuratezza e il dettaglio delle lavorazioni in funzione dell’attività da svolgere, la qualità degli arredi proposti e l’integrazione di queste nuove opere con quelle da realizzarsi obbligatoriamente. | Tale illustrazione dovrà essere predisposta su apposita relazione redatta su foglio in formato A4 per un massimo di 5 facciate dattiloscritte con carattere Times New Roman 12 punti interlinea doppia. Oltre alla citate relazione, dovranno essere allegati anche tavole grafiche concernenti le lavorazioni da realizzarsi, particolari costruttivi, soluzioni progettuali, relazioni specialistiche impiantistiche, quadro economico generale degli interventi, depliants illustrativo degli arredi proposti e/o delle attrezzature da integrare e quant’altro necessario per una disamina completa del progetto. Dovrà essere predisposto obbligatoriamente un crono programma delle lavorazioni e una indicazione dei tempi relativi alla operatività di tali opere. Tutti gli elaborati ingegneristici, dovranno essere firmati da tecnico abilitato |
A.7 | OCCUPAZIONE E OBBLIGHI OCCUPAZIONALI. In considerazione della fondamentale circostanza che la struttura oggetto del presente bando è stata realizzata in parte con i finanziamenti assegnati al Comune di Milis, ai sensi della L.R. n. 37/98, art.19, la gestione della stessa è subordinata all’effettiva assunzione, da parte del soggetto gestore, di almeno una unità lavorativa, residente nel Comune di Milis. L’assunzione della predetta unità lavorativa costituisce requisito fondamentale per partecipare al presente bando. Verrà attribuito un punteggio in relazione al numero di nuovi posti di lavoro creati, ulteriori rispetto alla figura minima sopra indicata con la previsione di assunzione obbligatoria, in relazione alle seguenti tipologie contrattuali: - Numero dei nuovi posti di lavoro creati, ricomprendendo anche ruoli di soci lavoratori, purchè a titolo esclusivo e stabile; - Numero di altri tipi di inserimenti lavorativi, adeguatamente qualificati in relazione alle attività che si devono svolgere, che si intendono porre in essere per garantire il funzionamento dei servizi (collaborazioni, contratti a progetto, ecc.); - Ulteriore premialità per impegno a formare personale locale con stipula di contratto formazione lavoro al momento dell’avvio della attività finalizzato alla successiva assunzione, da comprovare con adeguata documentazione. | Relazione occupazionale, che sulla base di quanto previsto al Punto A.7, descriva chiaramente le unità lavorative previste in aggiunta a quella obbligatoria finalizzata al soddisfacimento degli obblighi occupazionali minimi |
La nuova occupazione dovrà riferirsi a persone disoccupate da almeno 6 mesi, o occupate solo a tempo determinato, o proporzionalmente alla trasformazione in tempo pieno di occupazione part-time di personale locale residente nel Comune di Milis. Verrà attribuito il seguente punteggio: a) Numero dei nuovi posti di lavoro creati, ricomprendendo anche ruoli di soci lavoratori, purchè a titolo esclusivo e stabile, p. 3 per ogni nuova assunzione; b) Numero di altri tipi di inserimenti lavorativi,adeguatamente qualificati in relazione alle attività che si devono svolgere, che si intendono porre in essere per garantire il funzionamento dei servizi (collaborazioni,contratti a progetto, ecc.), p. 2 per ogni nuovo inserimento lavorativo; c) Ulteriore premialità per impegno a formare personale locale con stipula di contratto formazione lavoro al momento dell’avvio della attività finalizzato alla successiva assunzione, da comprovare con adeguata documentazione p. 3 per ogni nuova assunzione; In relazione a questo criterio relativo all’occupazione è necessario, a pena della irricevibilità della domanda, conseguire un PUNTEGGIO MINIMO di 3/9 N.B. Sono equiparati ai residenti persone che abbiano risieduto nel Comune per almeno 10 (dieci) anni e che si impegnano a trasferire la residenza nel Comune entro la data DI AVVIAMENTO DELL’ATTIVITA’ |
Articolo 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L aggiudicatario dei servizi è tenuto a stipulare apposito contratto.
Un rappresentante del soggetto aggiudicatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo provando la propria legittimazione ed identità.
Ove il rappresentante del soggetto aggiudicatario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa con lettera raccomandata il giorno e l’ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest’ultimo caso l’aggiudicatario non si presenti, il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dell’esecuzione a dare inizio al servizio e procrastinare la decadenza dell’aggiudicatario al momento dell’individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni
Articolo 13- DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato;
b) il progetto presentato dall’aggiudicatario ai sensi del precedente art. 11;
c) il provvedimento di aggiudicazione.
Articolo 14- SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario le spese contrattuali, consistenti in:
a) Spese per bolli relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati;
b) Spese per diritti di segreteria, per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
c) Spese per l’imposta di registro.
L’aggiudicatario versa l’importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.
Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Articolo 15- CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Detta cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione.
La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.
Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente solamente all’atto della conclusione del contratto.
La cauzione definitiva prestata sarà determinata nella misura del 10% dell’importo complessivo dei canoni di concessione offerti dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.
Il Comune utilizzerà la cauzione definitiva per l’esatto adempimento del contratto di appalto. Poiché tutti gli impegni assunti dall’impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara (“offerta tecnica”), diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare, il mancato rispetto degli stessi comporterà la conseguente applicazione delle relative sanzioni di cui al successivo articolo.
Articolo 16- INCREMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE – PENALITA’
Come previsto dalle direttivi impartite dall’Amministrazione comunale con deliberazione della G.M. n. 17 del 15.02.2016, al fine di garantire gli obblighi assunti in sede di gara ed in particolare nell’Offerta tecnica, a titolo di penalità per il mancato rispetto degli obblighi assunti, il canone di concessione sarà incrementato automaticamente fino ad un massimo del 20% relativamente al periodo dell’inadempienza riscontrata. Tale penalità riguarda i seguenti aspetti:
1) 5% per la mancata realizzazione nei tempi indicati, delle opere non previste come obbligatorie ma aggiuntive proposte dall’imprenditore e valutate nell’offerta tecnica (vedi in particolare li interventi di cui al punto A.6 dell’offerta tecnica);
2) 10% per il mancato rispetto del livello occupazione previsto in sede di gara, ovvero per il mancato rispetto dell’organigramma del personale impiegato o nel mancato rispetto del programma delle assunzioni previsto in sede di gara;
3) 5% mancata realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle recinzioni del giardino e dei percorsi all’interno dell’agrumeto (vedi il punto A.3 dell’offerta tecnica);
Articolo 17- CONCESSIONE GRATUITA AL COMUNE DEI GIARDINI E DELL’AGRUMETO DI VILLA PERNIS
Come previsto dalle direttivi impartite dall’Amministrazione comunale con deliberazione della G.M. n. 17 del 15.02.2016, il concessionario, su semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, dovrà concedere al Comune l’uso esclusivo dei giardini per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione organizzata direttamente dall’Ente o da altro soggetto espressamente incaricato dal Comune con date a scelta della stessa amministrazione per un minimo di 15 (quindici) giorni all’anno. Tale richiesta dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data/e richieste. Il Comune, a sua cura e spese, dovrà restituire il giardino concesso perfettamente pulito. Il comune. Dovrà provvedere, a sue cure e spese, dotarsi dell’eventuale energia elettrica e dell’acqua o altro servizio necessario.
Articolo 18- GUARDIANIA E CUSTODIA.
Il concessionario, dalla data di stipula della convenzione, resterà obbligato alla guardiania e custodia dei locali e delle attrezzature di proprietà Comunale, e sarà responsabile di eventuali danni furti, atti vandalici e quant’altro ….
Articolo 19-OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - OBBLIGHI OCCUPAZIONALI:
In considerazione della fondamentale circostanza che la struttura oggetto del presente bando è stata realizzata in parte con i finanziamenti assegnati al Comune di Milis, ai sensi della L.R. n. 37/98, art.19, la gestione della
stessa è subordinata all’effettiva assunzione, da parte del soggetto gestore, di almeno una unità lavorativa, residente nel Comune di Milis. L’assunzione della predetta unità lavorativa costituisce requisito fondamentale per partecipare al presente bando.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, senza eccezione alcuna, a:
a) assumere tutte le funzioni connesse all’acquisizione e/o al mantenimento delle autorizzazioni per il funzionamento della struttura;
b) assumere tutte le funzioni di organizzazione dei servizi, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
c) assumere tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori;
d) assumere tutte le funzioni connesse all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati e quindi anche l’eventuale responsabilità verso terzi;
e) assumere tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività compresi gli oneri concernenti gli interventi straordinari su struttura, impianti e attrezzature salvo le migliorie proposte in sede di offerta qualità;
f) garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel contratto di Concessione;
g) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
h) assumere titolo all’introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione della struttura;
i) assumere tutte le responsabilità conseguenti alla gestione sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore;
j) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
k) fermo quanto proposto in sede di gara, impiegare personale stabile, adottando azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità e limitare un elevato turn-over del personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità.
l) assicurare, con la cadenza proposta in sede di gara e comunque almeno annuale, l’aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo di ciò all’Amministrazione Comunale adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell’attività formativa;
m) in caso di sciopero, garantire i servizi essenziali, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti;
n) custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che dovranno essere utilizzati e mantenuti con cura e restituiti al termine della Concessione nello stesso stato e nello stesso numero in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso. In caso contrario, saranno addebitate all’aggiudicatario e spese per il loro ripristino.
o) concedere a titolo gratuito, su richiesta del Comune di Milis, l’utilizzo dei giardini della Valla per almeno 15 giorni all’anno con date a scelta dell’Amministrazione comunale;
p) impegnarsi a farsi carico degli oneri delle utenze e dei loro allacciamenti e/o volturazioni;
q) produrre, al momento della sottoscrizione del contratto, apposito piano di sicurezza ai sensi della vigente normativa (D. lgs n. 81/2008); esso dovrà inoltre osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell’utilizzo degli spazi e delle strutture concesse in concessione.
r) munirsi al momento dell’avvio delle attività di regolare autorizzazione al funzionamento della struttura di cui al presente bando, garantendo all’avvio dello stesso di essere già in possesso;
s) accollarsi il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte del Comune di Milis, laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute;
t) munirsi del certificato di agibilità della struttura (completa) oggetto del bando.
N.b. Gli obblighi di cui ai precedenti punti si estendono (se ed in guanto compatibili) alle eventuali ulteriori strutture messe a disposizione del Concessionario anche successivamente e/o un contemplate nella presente gara.
ART. 20 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Il concessionario si obbliga a realizzare tutti gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.
Il concessionario è tenuto ad assicurare la gestione ordinaria e straordinaria ed il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo della struttura che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto.
Sono pertanto a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:
• per quanto riguarda gli impianti termici — sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori, impianto antincendio ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
• le opere di imbiancatura;
• l’aggiornamento dei titoli abilitativi all’uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc.):
Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, sono a carico del Concessionario. Sono, inoltre, a carico del Concessionario gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni dì efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.
Il Comune concedente esprime il proprio parere per quanto concerne l’opportunità di realizzazione degli interventi. Il concessionario provvede all’esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, pertanto sarà tenuto a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni/nulla, certificazioni concessioni e/o qualsiasi altro atto autorizzativo presso agli Enti terzi interessati (ASL, VV.FF., Soprintendenza ai B.A.A.A.S., Regione Sardegna – Ufficio tutela del paesaggio
– ecc.);
Il concessionario nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Milis in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune, considerando come investimenti, anche le progettazioni, l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ecc.
Articolo 21 — PERSONALE
Nel Complesso della Villa Pernis, di cui al presente Capitolato, dovranno operare stabilmente le figure professionali necessarie per una corretta gestione dell’attività, fermo restando il rispetto degli obblighi assunzionali previsti dal punto A.7 dell’offerta tecnica.
L’aggiudicatario dovrà farsi carico degli adempimenti previsti dalla normativa di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro come previsto dal D.M n.64/98.
ART. 22- REQUISITI DEL PERSONALE E TUTELE
La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del Concessionario. Ciò premesso, il Concessionario si impegna:
- ad impiegare personale adeguato e ad utilizzare personale capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l’espletamento dei compiti affidati;
- a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative) per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità garantendo quanto stabilito nel presente capitolato
Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l’orario di lavoro.
Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore s’impegna a porre in essere le pìù efficaci azioni al fine del contenimento del turn-over del personale.
Articolo 23- OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
Il concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della Concessione e in particolare:
1. nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Concessione, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la Concessione. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del appalto; il fatto che il appalto non sia stato autorizzato non esime il concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione concedente;
2. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il appaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il appaltatore;
3. è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addetto e dei terzi;
• garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81 /2008.
L’aggiudicatario deve certificare, prima dell’inizio della Concessione e, periodicamente, a richiesta del Comune, l’organico addetto alla Concessione, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Il mancato adempimento del concessionario agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’amministrazione comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 113 dei D. Lgs. n. 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali del concessionario medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 24 - TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il
contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione della Concessione, sancito dall’art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall’art 28 del decreto medesimo.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull’aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato il Comune.
Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni.
Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio comunale prima dell’inizio della Concessione, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, e prevedere:
a) nel novero dei terzi il Comune di Milis nella sua qualità di committente
b) un massimale per sinistro che non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 unico per R.C.T. e a € 5.000.000,00 unico per R.C.O. e più precisamente:
- R.C.T. per sinistro € 2.000.000,00
- R.C.T. per persona € 2.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose € 2.000.000,00
- R.C.O. per sinistro € 2.000.000,00
- R.C.O. per persone € 2.000.000,00
L’aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata della Concessione.
Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 25- CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art 299 del DPR 207/2010 il Comune verifica il regolari andamento dell’esecuzione del contratto da parte del concessionario attraverso il Responsabile dell’esecuzione del contratto.
E’ in facoltà del Responsabile dell’esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di Concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.
Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
Articolo 26 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
Il concessionario che durante l’esecuzione dei servizi dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.
Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
Articolo 27 - VARIANTI CONTRATTUALI
Non sono considerate varianti e il concessionario è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per il concessionario medesimo, ritenute opportune dal Comune e disposte dal Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Articolo 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
In caso di ricorso al subappalto senza l’autorizzazione, l’impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant’altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 1318/2010 n.
136. Il concessionario o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della citata Legge 13/8/2010 n. 136, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione concedente e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 29 - MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITA’
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando sia stato oggetto di diffida o richiamo per violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato in sede di gara e siano state ritenute insufficienti le controdeduzioni presentate dallo stesso.
Articolo 30 - IMPORTO DELLE PENALITA’
Il Comune di Milis, in ordine alle violazioni di cui all’articolo precedente, si riserva di applicare penali adeguate e ponderate rispetto alle infrazioni rilevate comprese tra un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00.
In ogni caso, l’ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto.
Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l’importo delle penali da addebitare all’impresa supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto.