SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SERVIZI DI SOLLIEVO” PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI E PER IL SOSTEGNO DELLE LORO FAMIGLIE
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente affidamento è la gestione per il periodo 01/06/2016 – 31/12/2016 delle attività per la realizzazione del progetto “Servizi di Sollievo”, finalizzato all'integrazione sociale delle persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie, secondo quanto previsto dalla Scheda Progetto “Interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie” Progetto Servizi di Sollievo di cui alle DGR n. 144 dello 02/03/2014 e DGR n. 92 dello 08/02/2016.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, è titolare del progetto “Servizi di Sollievo”, finanziato e disciplinato annualmente dalla Regione Marche, definito e condiviso con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2.
Finalità
Il servizio è finalizzato a dare una risposta al problema dell’integrazione sociale, dell’utilizzo del tempo libero, alle esigenze di recupero della socializzazione delle persone con problemi di salute mentale e a quelle di sollievo delle loro famiglie, negli orari più scoperti dai servizi (pomeriggio/sera e sabato/domenica), anche facilitando la fruizione delle offerte ricreative del territorio. Il servizio è volto anche al mantenimento ed alla continuità delle attività già previste e svolte nelle annualità precedenti.
Il servizio opera nell'ambito della prevenzione per arrestare l'ampliarsi della nuova cronicità, collabora per costruire un sistema sociale territoriale di "accoglienza" e "presa in carico”, così da alleviare la solitudine di coloro che hanno il disagio e delle loro famiglie.
Luogo di esecuzione
Il contesto di riferimento è l’Ambito Territoriale Sociale n. 12 che attualmente coincide con il territorio dei Comuni di Falconara Marittima, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Xxxx, Polverigi e con il territorio di riferimento del Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2. Secondo la tipologia delle attività (ricreative, sportive ecc...) proposte dall'aggiudicatario e/o dal Centro di Salute Mentale, i luoghi di esecuzione del servizio saranno le sedi reperite dall'aggiudicatario ed i comuni luoghi di integrazione sociale destinati alla cittadinanza in genere, in relazione alle attività svolte.
Attualmente i Comuni di Falconara X.xx, Chiaravalle e Montemarciano mettono a disposizione una stanza presso le sedi comunali per i punti di ascolto e di sostegno agli utenti ed alle loro famiglie.
Caratteristiche del servizio
I Servizi di Sollievo, entro cui sono collocate le attività oggetto della presente gara, si caratterizzano come “servizio territoriale sociale” in collegamento con i servizi sociali, sanitari, lavorativi, ricreativi e di socializzazione, culturali e sportivi del territorio. Realizzano percorsi flessibili individuali e di gruppo con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2 (CSM) e le altre istituzioni del privato sociale che collaborano alla programmazione e realizzazione delle attività.
Art. 2 – PRESTAZIONI
Le prestazioni da garantire per il periodo 01/06/2016 – 31/12/2016, nel rispetto di quanto previsto dalla Scheda Progetto “Interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie” Progetto Servizi di Sollievo di cui alle DGR n. 144 dello 02/03/2014 e DGR n. 92 dello 08/02/2016, sono le seguenti:
Punti di ascolto e di sostegno agli utenti ed alle loro famiglie, organizzati nei Comuni dell’ATS 12 in media per 110 ore complessive/mese (colloqui di valutazione nella fase di accoglienza dell’utenza, colloqui psicologici e di sostegno, supporto alla realizzazione delle iniziative culturali e di svago, formazione, conduzione, supervisione gruppi di auto-mutuo-aiuto, organizzazione dell’attività itinerante presso i Comuni dell’Ambito, delle attività di riabilitazione finalizzate all’inserimento lavorativo e ricreativo, attività di tipo statistico per il monitoraggio costante delle iniziative per la quantificazione delle stesse e per la frequenza degli utenti);
- Attività di informazione, prevenzione e formazione;
- Attività di Laboratorio
(Laboratorio Teatrale, Laboratorio di Cineforumterapia, Laboratorio di Musicoterapia, Attività di Pet-Therapy)
- Attività culturali e Attività ludiche (finalizzate all’aggregazione sociale, come le rassegne cinematografiche, il turismo socio-riabilitativo, gli incontri serali, le visite a mostre, la partecipazione a mostre con materiale dei laboratori, ecc)
- Attività sportive (Calcioterapia)
- Servizio di Trasporto, che permetta una maggiore fruibilità da parte dei potenziali beneficiari dei Comuni periferici
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto ha la durata di sette mesi dallo 01/06/2016 al 31/12/2016.
In caso di continuità del cofinanziamento regionale, il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà prevista dall’art. 57 comma 7 lettera b del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. di affidare per un ulteriore annualità il servizio in oggetto.
L’aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a mesi 2 (due) alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di affidamento.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico conesse al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di bilancio, di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di mesi 1 (uno). In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara corrisponde all’importo complessivo per l'affidamento del servizio:
- per il periodo 01/06/2016 – 31/06/2016: Euro 28.571,43 oltre IVA per la realizzazione delle attività meglio specificate all’art. 2.
Nel caso in cui la Regione Marche non provveda a finanziare il Progetto “Servizi di Sollievo”, il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare i servizi di cui al presente capitolato e, in tal caso, nulla sarà dovuto al Concorrente aggiudicatario provvisorio.
L'importo a base di gara comprende ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione del servizio a regola d'arte quale, a titolo esemplificativo, spese di organizzazione e di coordinamento e spese generali di gestione delle sedi rese disponibili dall'aggiudicatario.
L'importo a base di gara comprende altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di XXXXX e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.
L’importo complessivo presunto di cui al presente articolo, decurtato del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, costituirà l’importo contrattuale.
Art. 5 – FUNZIONAMENTO
Il funzionamento delle attività da svolgersi nell'ambito dei “Servizi di Sollievo”, è previsto per 30 settimane nell'arco di 7 mesi, prevedendo un funzionamento settimanale dal lunedì alla domenica con orari flessibili e diversificati.
La programmazione, l’organizzazione e la verifica delle attività dei Servizi di Sollievo sono periodicamente concordate e realizzate con il Gruppo Tecnico misto d’Ambito (costituito dai rappresentanti dei Comuni aderenti, dal Dipartimento di Salute Mentale Area Vasta n. 2 CSM Nord, dal Coordinatore d’Ambito Territoriale Sociale 12, dai referenti delle Associazioni di volontariato dei familiari che collaborano all’attuazione del progetto) e con gli altri eventuali partner del progetto, che potranno essere coinvolti dall'aggiudicatario, dal Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2 e dal Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
I Servizi di Sollievo e le attività oggetto della gara sono coordinate congiuntamente, nell'ambito delle proprie
competenze, dal responsabile di Ambito del progetto (un Assistente Sociale dello staff dell’ATS n. 12), da un coordinatore tecnico individuato dal CSM e da un referente dell'aggiudicatario, secondo il metodo del lavoro di équipe e attraverso incontri periodici di programmazione e valutazione condivisa.
L'inserimento degli utenti nelle varie attività del progetto “Servizi di Sollievo” è preceduto dall'invio da parte del CSM sulla base del progetto individuale (terapeutico/riabilitativo o di reinserimento sociale) ed è seguito dal monitoraggio da parte dello stesso servizio sanitario.
Art. 6 – PERSONALE
I servizi di cui al presente capitolato sono resi dall'aggiudicatario con personale idoneo, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati:
˜ capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti.
˜ idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con persone affette da problemi di salute mentale e con le loro famiglie;
˜ avere una buona conoscenza delle problematiche relative alla salute mentale;
˜ capacità di lettura dei bisogni della persona e della famiglia;
˜ attitudine alla relazione di aiuto, all’ascolto, alla condivisione emotiva delle esperienze, dinamicità, elasticità e maturità professionale, capacità di lavorare in gruppo.
L'aggiudicatario si avvale di personale esperto nel settore della salute mentale e, in particolare, si prevede l'impiego di educatori o psicologi, di esperti relativi alle specifiche attività di integrazione sociale (culturali, ludiche, artistiche, laboratori ecc ).
Gli educatori devono avere almeno tre anni di esperienza nei servizi per la salute mentale e devono essere in possesso del diploma o laurea (primo o secondo livello) di educatore professionale, oppure di laurea di primo livello (d. m. 4/8/2000 e decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di laurea con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali o umanistiche, oppure laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio ordinamento universitario.
Gli psicologi devono avere almeno tre anni di esperienza nei servizi per la salute mentale e devono essere in possesso del diploma di laurea quinquennale in psicologia ad indirizzo clinico e di comunità, o titoli equipollenti, inoltre devono possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, essere iscritti all’ordine professionale ed all’elenco degli psicoterapeuti.
Il numero delle unità lavorative e dell’orario settimanale del personale previsto è rapportato al numero dell’utenza e delle attività programmate sulla base dei bisogni e dei progetti individuali definiti con il Centro di Salute Mentale.
La Ditta si impegna ad impiegare secondo le esigenze di servizio il proprio personale. Prima dell’inizio del servizio dovrà trasmettere all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 l’elenco delle unità lavorative fisse e di quello previsto per le sostituzioni in caso di assenza del personale per qualsiasi causa; la Ditta è tenuta altresì ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio del proprio personale fisso o dedicato alle sostituzioni.
La Ditta si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di base del personale utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione al Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Per ogni nuova unità fissa o di sostituzione, non compresa negli elenchi già forniti all’Amministrazione comunale, la Ditta provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di base e professionali.
Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari.
La Ditta si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.
La Ditta assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, dandone comunicazione all’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.
Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette senza oneri aggiuntivi per l’ATS 12.
Dotazioni
La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.
Diritto di sciopero
Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei
dipendenti.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e succ. mod. e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Formazione e aggiornamento del personale
Il personale della Ditta impiegato per l’esecuzione dell’appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l’Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dalla Ditta medesima o
da altri soggetti su argomenti e tematiche attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelle previste dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati con il Centro di Salute Mentale.
Volontariato
La Ditta promuove la collaborazione e la presenza del volontariato, compreso il Servizio Civile, nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, attraverso appositi accordi con le associazioni o gruppi di volontariato e previa verifica della copertura assicurativa da parte degli stessi, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento delle attività. La Ditta provvede a concordare l'apporto del volontariato con il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 e con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2 indicando i tempi della collaborazione e le attività svolte dai volontari.
Gli operatori volontari non possono in alcun modo sostituire l'organico del personale previsto dal presente articolo né garantire le prestazioni di cui all'art. 2 poste a carico dell'aggiudicatario.
ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.
La Ditta è tenuta ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio e n e l c o nt em p o r ap p r es e nt a l'interlocutore nei rapporti con il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Obblighi della ditta nei confronti del personale.
L’inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla legge.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.
Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività del presente servizio e il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.
La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest’ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio della ditta.
In particolare la Ditta si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell’attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’affidatario del servizio anche se non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato.
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Con riferimento agli obblighi dell’appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente appalto gli artt. 4 – 6 del D.P.R. n. 207/2010.
La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell’art. 37 del CCNL delle cooperative
del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Art. 8 – GESTIONE E FORNITURE A CARICO DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria, mediante propria organizzazione , deve provvedere a:
a) gestire i servizi secondo criteri di efficacia e di efficienza valutando la rispondenza dei servizi e delle attività ai bisogni degli utenti destinatari;
b) realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili del Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR/Area Vasta 2 e del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;
c) garantire il collegamento dei servizi e delle attività oggetto del presente capitolato con i servizi sanitari specialistici per la salute mentale, con i servizi sociali comunali e con la rete di risorse sociali, culturali, sportive e ricreative territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo operativo ove previsto dalla normativa regionale;
d) seguire l’evoluzione della domanda di servizio, adeguandovi l’organizzazione e l’impegno operativo e del personale;
e) garantire il lavoro di équipe per organizzare e verificare le attività, attraverso riunioni con la partecipazione dei responsabili del Centro di Salute Mentale, del Comune e di altri soggetti del privato sociale coinvolti nei Servizi di Sollievo;
f) garantire l'attività di coordinamento, funzionale all'organizzazione delle attività e del personale, al raccordo operativo con il Centro di Salute Mentale e gli altri soggetti coinvolti nei servizi di sollievo;
g) mettere a disposizione sedi idonee per almeno tre punti di ascolto accessibile all'utenza e alle famiglie, da ubicarsi nei Comuni di Falconara Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx e Montemarciano;
h) reperire e mettere a disposizione sedi idonee, diversificate e accessibili all'utenza per lo svolgimento delle attività di integrazione sociale;
i) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei Servizi di Sollievo, concordando con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2 ed il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, le relative modalità ed i risultati;
j) redigere semestralmente una relazione riepilogativa riguardante gli utenti e le attività svolte, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
k) verificare ed accertare il possesso dei requisiti di base e professionali del personale fisso e sostituto da impiegare;
l) redigere un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
m) stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T.;
n) garantire il rispetto della normativa sulla privacy nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
ART. 9 - COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA DELL’ATS 12
Spetta al Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12:
˜ redigere congiuntamente con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2 il progetto annuale “Servizi di Sollievo”;
˜ l'adozione degli atti necessari per l'accesso allo specifico finanziamento regionale;
˜ la gestione amministrativa, il monitoraggio ed il supporto tecnico-operativo per la realizzazione del progetto e delle attività;
˜ la verifica dei requisiti professionali degli operatori impiegati nel servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato.;
˜ il controllo del rispetto delle norme contrattuali.
ART. 10 –COMPITI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE NORD DISTRETTO N. 7 - ASUR/AREA VASTA 2
Spetta alla ASUR/Area Vasta 2 :
˜ redigere congiuntamente con il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, il progetto annuale “Servizi di Sollievo”;
˜ garantire il coordinamento tecnico e la supervisione del progetto;
˜ inviare l'utenza alle attività dei “Servizi di S ollievo” sulla base del progetto individuale e provvedere al relativo monitoraggio;
˜ mettere a disposizione del progetto le attività riabilitative e ricreative attivate presso tutte le strutture del C.S.M.;
˜ attivare azioni promozionali ed informative tramite i presidi distrettuali e i M.M.G.;
˜
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale .
La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale , a titolo di pegno a favore del Comune ; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito ;
b) contanti , con versamento presso la Tesoreria Comunale ;
c) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 .
La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona .
La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato .
La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta , senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto .
ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso.
E’ vietata, pena l’incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto stesso, qualunque cessione , in tutto o in parte, del contratto.
ART. 13 - PAGAMENTI
La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le prestazioni dei punti di ascolto viene effettuato dal Comune su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori.
La liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le attività di integrazione sociale di cui all’art. 2, comprensivo delle spese sostenute per esperti e maestri d'opera, materiale di consumo, utilizzo di attrezzature varie e trasporto degli utenti in occasione di gite turistico/riabilitative, viene effettuata dal Comune di norma trimestralmente. Alla fattura dovrà essere allegata idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
Non sono rimborsabili le spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua e gas), per affitto delle sedi, allestimento e pulizie delle stesse.
L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.
I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.
ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .
ART.15- VARIANTI
Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei
bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio.
Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con il Centro di Salute Mentale, ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 311 c. 4 del D.P.R. 207/2010.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore (art. 311 c. 4 DPR 207/2010).
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Nel caso in cui il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 311 del
D.P.R. n. 207/2010, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
ART. 16– RESPONSABILITA’ – DANNI
La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui all'art. 6 ed esonera il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale
n. 12, da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta stessa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
La Ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
La Ditta risponde inoltre dei danni alle persone (utenti, operatori e terzi in genere) o alle cose in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato sollevando pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.
A tale fine, la ditta appaltatrice dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi ) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare tra i terzi , il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:
RCT € 1.500.000,00 unico;
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall’aggiudicazione al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12.
ART. 17– PENALI
La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale annuo nel caso in cui:
- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provvede alla sostituzione immediata di personale;
- compia violazioni dei diritti degli utenti.
L’Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell’inadempimento e/o all’entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.
In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale
invitando l’impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora l’affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione.
L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel caso di:
a) cessione del contratto;
b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario ;
e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ;
f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ;
g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, la ditta non sia di sicuro affidamento nella conduzione del Servizio.
Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.
Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R.
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati ( fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito ) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di gara.
ART. 19- CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art 303 c.1 DPR 207/2011 l’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 308 DPR 207/2011, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall’art. 308, co. 3 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 20 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro normativo definito dall’art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla disciplina specifica contenuta nel D.P.R. n. 207/2010, riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo.
Il RUP procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente appalto.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità da parte del RUP al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
ART. 21 – PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara. L’ambito di comunicazione dei dati è limitato alle esigenze connesse alla gara e alla successiva stipulazione del contratto secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici e diritto di accesso ai documenti.
ART. 22 – D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il presente appalto non presenta s i g n i f i c a t i v i rischi d’interferenza, così come delineato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi. Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell’Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.
Il personale incaricato dall’Aggiudicatario, durante lo svolgimento in regime della presente gestione, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”- “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
Inoltre dovrà garantire costantemente, all’interno del servizio, la presenza di un numero sufficiente di personale formato e addestrato nella gestione delle emergenze con particolare riferimento all'antincendio ed al primo soccorso. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà redigere e tenere aggiornato, portandolo a conoscenza dei lavoratori, un apposito Piano di Emergenza che tenga conto della particolare utenza del servizio.
Nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, il Comune rimane a disposizione dell’Aggiudicatario per ogni altra eventuale necessaria informazione, ritenuta necessaria, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Ditta inoltre dovrà predisporre e tenere un registro per la tenuta della regolare manutenzione tecnica e al controllo del funzionamento di tutti gli impianti e dei dispositivi presenti, compresi quelli di sicurezza.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la Ditta è tenuta, in conformità a quanto sopra esposto, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell’aggiudicatario .
ART. 24 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Appaltatore dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell’Appaltatore .
ART. 25 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona.
ART. 26 – RINVIO
Tutti gli allegati sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale .
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice dei Contratti nei termini di cui all’art. 20 D.Lgs. 163/2006 e alle norme del Codice medesimo espressamente richiamate nonché del D.P.R. 207/10, anch’esse espressamente richiamate, al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia e alla normativa regionale.