ACCIDENTALITÀ
A
A.I.B.A
Vedi ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
A.N.I.A.
Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
ACCIDENTALITÀ
Concetto tipico (degli assicuratori Italiani) per le assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall’assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile. Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell’accidentalità. Ma se l’imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc.), l’ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale. XXXXXXXX (THE CONCEPT “SUDDEN AND ACCIDENTAL”) An event giving rise to a claim under the policy to indicate that an event must arise fortuitously so far as the insured is concerned.
ACCONTO (Sulla Liquidazione Definitiva Del Danno)
È la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell’ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l’accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile. Questo acconto viene impropriamente chiamato “provvisionale”, stante l’analogia con l’omonimo istituto, applicabile pero’ solo in sede penale e mediante sentenza di condanna. “ON ACCOUNT” SETTLEMENT
ACCORDO
È uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando alla proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura degli affari e gli usi, segue l’accettazione dell’altra parte contrattuale. (Artt. 1325 e 1326 C.c.) CONTRACTUAL ACCEPTANCE OF AN OFFER
AFFIDAMENTO
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Rilasciare una polizza cauzionale o una copertura credito significa assumere un rischio sulla capacità di adempiere o sulla solvibilità di un determinato soggetto. Il rilascio di questo tipo di copertura presuppone il preventivo affidamento della clientela. L’Assicuratore esplica in tal caso una serie di valutazioni tipiche del sistema bancario, sulla capacità tecnica, patrimoniale e finanziaria del richiedente ed assume impegni, in relazione alla validità dello stesso, ad adempiere le obbligazioni assunte e ad assicurare il soddisfacimento dell’azione di rivalsa.Vedi anche
CAUZIONE (TIPOLOGIE DI RISCHIO) e CREDITO (LIMITE DEL), (TIPOLOGIE DI RISCHIO). FIDUCIARY BOND
AGENTE DI ASSICURAZIONE
Secondo la definizione fornita dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, “è agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia”. Tale definizione, frutto di faticosi compromessi, specifica gli aspetti tipici dell’attività di agente di assicurazione, ovvero evidenzia: – il requisito legale dell’iscrizione all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (vedi); – lo svolgimento professionale di tale attività, esclusa quindi la marginalità, l’occasionalità e l’accessorietà; – il rischio di impresa, il rischio cioè di coprire con i ricavi le spese gestionali o la remunerazione del proprio lavoro; – la gestione e l’incremento degli affari assicurativi dell’agenzia.
(L. 48/79 (art. 6).)
AGENZIA DI ASSICURAZIONE
Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di assicurazione (vedi); ma, per comune accezione, è agenzia di assicurazione la struttura periferica di un’impresa di assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi. La generica identificazione dell’agenzia di assicurazione con la struttura periferica di un’impresa di assicurazione ha esteso impropriamente l’uso di tale terminologia. Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni: – si ha agenzia di assicurazione “in appalto” o “in gestione libera”, quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o piu’ agenti di assicurazione. – si ha agenzia di assicurazione “in economia” o “in gestione diretta”, quando vi è preposto personale subordinato dell’impresa di assicurazione. L’Agenzia in gestione diretta o in economia è detta anche Gerenza (vedi). Vedi anche AGENTE DI ASSICURAZIONE. INSURANCE AGENCY
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO — Art. 1898 del Codice Civile
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Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l’aggravamento si è verificato. L’assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale che non avesse consentito l’assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall’origine. Vedi anche Dichiarazioni inesatte o reticenti FACTOR WHICH AGGRAVATES A RISK or RISK AGGRAVATING FACTOR
ALBO BROKER (iscrizione)
L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio). Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie.
(L. 792/84 (artt. 4 e 5)). INSURANCE BROKER (REGISTRATION)
ALBO BROKER — Legge 792 del 1984
È istituito presso l’ISVAP. È diviso in due sezioni: la prima per l’iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l’iscrizione delle società. Tanto in una sezione, quanto nell’altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo.
(L. 792/84 (artt. 2 e 3)). INSURANCE BROKER REGISTER
ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
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La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l’attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l’iscrizione all’Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest’ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l’aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un’impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un’impresa o di un’agenzia di assicurazione. L’Albo è suddiviso in due sezioni: – alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento dell’attività connessa con tale incarico; – alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall’Albo. La legge aveva istituito presso il Ministero dell’Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all’Albo. Entrambe sono state disciolte per effetto del D.Lgs 373/98 (Razionalizzazione delle norme concernenti l’ISVAP). La commissione nazionale era altresì organo consultivo del Ministero dell’Industria per tutte le questioni concernenti
la tenuta dell’Albo. La tenuta dell’Albo è ora affidata all’ISVAP (vedi). NATIONAL REGISTER OF INSURANCE AGENTS
ALEA
Incertezza, casualità. L’assicurazione è un tipico contratto aleatorio. FORTUITY
ALL RISKS
Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che contemplano tutti i rischi ai quali la specifica attività è sottoposta. Normalmente si stabilisce che “sono compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi”. (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.). ALL RISKS
ALTRE ASSICURAZIONI — Art. 1910 del Codice Civile
Il contraente e l’assicurato sono tenuti a dichiarare l’esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L’omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all’indennità pattuita. La norma ha il duplice scopo di evitare comportamenti speculativi e di evitare esposizioni che saturino eventuali trattati di riassicurazione. Vedi anche Assicurazione presso diversi assicuratori e Coassicurazione (indiretta). FURTHER INSURANCES
ANNULLABILITÀ E RISOLUZIONE (contratti in violazione legge)
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.
(L. 295/78 (art.71) e L. 742/86 (art. 67), X.X. 00/00 (art. 129), D.P.R. 449/59 (art. 75).) NULL AND VOID DECLARATION (OF ILLEGAL CONTRACTS)
ANTICIPATA RISOLUZIONE (del contratto assicurativo)
Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell’assicurato (che comunica all’assicuratore la cessazione del rischio — Art. 1896 C.C.), dell’assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti Artt. 1892 e 1893 del C.C. oppure sull’aggravamento di rischio Art. 1898 o sulla diminuzione di questo Art. 1897 del C.C.) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro. Vedi anche Cessazione del rischio, Dichiarazioni precontrattuali, Aggravamento del rischio, Diminuzione del rischio. EARLY CANCELLATION (OF THE INSURANCE CONTRACT)
ANTIECONOMICITÀ
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Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all’atto del danno, altro non resta da fare che
rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo. In detta situazione, viene corrisposto all’avente diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nell’art. 2058 del C.c., che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga “per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”. L’impresa non può che liquidare il danno tenendo conto dell’economicità delle riparazioni e quindi in funzione della rivalutazione che il bene subisce, ma non può pagare più del valore del bene stesso al momento del sinistro, in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento. UNECONOMICITY or CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS
APPENDICE
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all’emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto (detto “di regolazione”) si procede al calcolo del premio dovuto dall’assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio. ENDORSEMENT or ADDENDUM
AQUILIANA
La responsabilità extracontrattuale (definita in epoca classica mediante la Lex Aquilia) derivante dalla violazione, dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc.). Attualmente si basa su di una regola generale (che impone al danneggiato di provare la responsabilità del danneggiante) e su di una serie di eccezioni, che presumono la responsabilità di determinati soggetti, salva la loro facoltà di fornire la prova liberatoria (inversione dell’onere della prova).
(Art. 2043 ss. C.c.) XXXXXXXX XXXXXXXXX
ARBITRATO
Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell’intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell’autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all’arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l’interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell’Autorità Giudiziaria. ARBITRATION
ASSICURATO
è il soggetto che, nelle assicurazioni di Responsabilità Civile (o al patrimonio), viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppure no, ma deve comunque avere interesse all’assicurazione.
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(Artt. 1882, 1891, 1894, 1919 e 1920 C.c.) ASSURED
ASSICURATORE
Vedi Impresa (di assicurazione). Nel linguaggio comune questo termine indica impropriamente anche Agenti di Assicurazione, Subagenti, Produttore e Broker di Assicurazioni o Riassicurazione. INSURER
ASSICURAZIONE (contratto di) — Art. 1882 del Codice Civile
è il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita. CONTRACT OF INSURANCE
ASSICURAZIONE (definizione)
Attività economica in base alla quale l’assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi. Il termine “assicurazione” deriva da assecurare: “ad” più “securus”, nel senso di “rendere certo”. INSURANCE (DEFINITION)
ASSICURAZIONE (della responsabilità civile) — Art. 1917 C.C.
E’ l’assicurazione del patrimonio dell’assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell’assicurato medesimo. Infatti, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per un fatto accaduto durante la validità dell’assicurazione, e ciò entro il limite del massimale. Trattasi di un’assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno dell’accennata diminuzione patrimoniale. Viene comunemente detta assicurazione R.C. e riguarda vari ambiti: R.C. auto e natanti, R.C. generale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento, R.C. Professionali, ecc. Vedi anche R.C. (varie). THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
ASSICURAZIONE (di secondo rischio o degli eccessi)
È la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura. EXCESS INSURANCE
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ASSICURAZIONE (durata)
Vedi Durata (dell’assicurazione). PERIOD OF INSURANCE
ASSICURAZIONE (presso diversi assicuratori) — Art. 1910 del Codice Civile
Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell’avviso, la perdita dell’indennità su tutti i contratti. Anche dell’avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l’assicurato può chiedere l’indennità come da contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. DOUBLE INSURANCE
ASSICURAZIONE (RAMI DANNI)
Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro. GENERAL NON LIFE BRANCHES INSURANCE
ASSICURAZIONE PARZIALE — Art. 1907 del Codice Civile
Vedi Sottoassicurazione UNDERINSURANCE
ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Definita anche A.I.B.A. Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
A.N.I.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE ASSICURATRICI
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Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano sia Sezioni Tecniche che Commissioni Consultive (nei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.). L’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici è stata costituita nell’agosto del 1944; ad essa aderisce la maggior parte delle imprese autorizzate dall’ISVAP ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione estere. L’associazione ha sede a Milano ed un ufficio di rappresentanza a Roma. Scopi dell’Associazione sono quelli di tutelare gli interessi della categoria nei confronti delle autorità pubbliche nazionali ed internazionali; di rappresentare la categoria stessa in organismi, enti, associazioni in cui essa abbia interessi; di condurre le trattative per la definizione dei contratti collettivi di lavoro del settore assicurativo; di provvedere allo studio di problemi tecnici, economici, amministrativi, fiscali, sociali, giuridici e legislativi riguardanti l’industria assicurativa; di fornire in ogni sede assistenza ai soci e di favorire, coordinare, promuovere la loro reciproca collaborazione; di raccogliere ed elaborare dati statistici che possano avere interesse per la categoria; di favorire l’istruzione professionale degli addetti
all’attività assicurativa e di diffondere la cultura assicurativa presso l’opinione pubblica. Attualmente (5/99) le imprese associate all’ANIA sono 211, di cui 16 socie corrispondenti, su un totale di 252 imprese operanti sul mercato. Le imprese associate rappresentano oltre il 98% dell’intero mercato nazionale in termini di premi.
ASSUNZIONE DEL RISCHIO
Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un’impresa provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l’emissione da parte dell’agenzia. UNDERWRITING
AUTOASSICURAZIONE
Trattasi di quella parte di rischio che l’assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all’assicurazione. SELF INSURANCE
AUTORIZZAZIONE (All’esercizio Dell’attività Assicurativa)
Atto amministrativo, sotto forma di decreto del Ministro dell’Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l’esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni. (L. 295/78 (art. 7 ss.) e L. 742/86 (art. 7 ss.) Trattasi di autorizzazione “in senso tecnico” che, in presenza delle condizioni di legge, va rilasciata e non può essere negata per scelte politiche o discrezionali. LICENCE (TO OPERATE AS AN AUTHORIZED INSURER)
AVVISO
È in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l’assicurato, notificando all’impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l’avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell’evento ed è sancito dalle condizioni di polizza. ADVICE
B BENEFICIARIO
È il soggetto che riceve le prestazioni dell’assicuratore.
(Artt. 1891, 1920, 1921 e 1922 C.c.) BENEFICIARI Garanzia provvisoria che permette all’assicurato di concorrere a gare di appalto.
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BROKER (negligenza o errori professionali dei dipendenti)
Affinchè assicurati e/o imprese assicuratrici possano essere risarcite dei danni loro causati dal broker nell’esercizio della sua attivitè professionale, questi ha l’obbligo di stipulare un’apposita polizza R.C. e, per i danni non coperti dalla stessa, ad aderire ad un apposito fondo di garanzia (costituito nell’ambito del Ministero dell’Industria ed amministrato da un apposito Comitato) alimentato dagli aderenti con una percentuale sulle provvigioni annue. Vedi anche BROKERAGGIO. ERRORS & OMISSIONS (“E & O”) OF A BROKER
BROKERAGGIO (mediazione assicurativa e riassicurativa)
È l’attività, professionalmente esercitata, consistente nel mettere in relazione i soggetti interessati alla copertura di determinati rischi con imprese di assicurazione o di riassicurazione. Chi esercita il brokeraggio deve assistere tali soggetti nella formazione dei contratti, nonchè al caso collaborare alla gestione dei medesimi, ma non può essere vincolato da impegni di sorta alle imprese predette. Siffatta indipendenza del broker è garantita dalla legge 792 del 1984. Broker e brokeraggio sono termini entrati nell’uso comune, ma la legge citata qualifica la professione come “mediazione assicurativa e/o riassicurativa”.
(L. 792/84 (artt. 1 e 8)). INSURANCE AND REINSURANCE BROKING
BUONAFEDE
L’ omissione o l’inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L’assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.
GOOD FAITH
C
C.A.R. (Contractor’s All Risks)
È una forma di assicurazione che significa letteralmente tutti i rischi del costruttore, nel senso che garantisce contro i danni subiti dall’opera in costruzione nonchè per la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dell’opera stessa.
Garanzia “all risks” del valore a nuovo per danni materiali e diretti alle cose assicurate, estesa alla
R.C. per danni a persone o cose.
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Vedi anche RISCHI TECNOLOGICI.
CASO FORTUITO
Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova delle casualità dell’evento libera dalla responsabilità
La giurisprudenza ha equiparato al caso fortuito il caso di forza maggiore, la colpa esclusiva della vittima e la colpa esclusiva di un terzo.
Vedi anche ATTO DI DIO.
(Artt. 2051 e 2052 C.c.) FORTUITY
CAUSA (del contratto)
è uno dei requisiti essenziali del contratto insieme con l’accordo delle parti (l’incontro delle volontà), l’oggetto (il complesso delle pattuizioni) ed eventualmente la forma (scritta). Si identifica con il motivo ultimo che induce le parti a contrattare (nell’assicurazione: il proposito di compiere un atto di previdenza, per quanto concerne l’assicurato; il compimento di un atto connesso con la propria attività imprenditoriale, per quanto concerne l’assicuratore) o, secondo una teoria più moderna, nella funzione economico-sociale del contratto (nell’assicurazione, la messa a disposizione del mezzo per cautelarsi attraverso la previdenza).
(Artt. 1325, 1343, 1344 e 1345 C.c.) CAUSE
CAUZIONE (assicurazione)
Costituiscono il contenuto del Ramo Cauzione i contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia fidejussoria che un determinato soggetto obbligato (contraente) è tenuto a costituire a favore di un altro (beneficiario).
L’obbligazione garantita, a titolo di risarcimento danni o penale, può sorgere a seguito di violazione di obbligazioni primarie di fare e di non fare o anche di dare, purchè previste in una disposizione normativa o in un contratto. Sono escluse le garanzie di natura puramente fiduciaria, prestate cioè a fronte di operazioni finanziarie non riconducibili a contratti tipicamente disciplinati. La possibilità di rilasciare garanzie a fronte di obblighi di “dare,” limitatamente ai casi previsti da apposite leggi in materia di imposte, è prevista dalla Circolare Ministeriale 433/79. La possibilità per la Pubblica Amministrazione di accettare polizze fide-jussorie a fronte di obbligazioni da garantire è prevista in via generale dalla L. 348/82. La possibilità di rilasciare garanzie a fronte di obblighi di “dare” ad esclusione delle operazioni finanziarie di carattere fiduciario è prevista dalla circolare I.S.V.A.P. 162/91.
BOND (INSURANCE)
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CAUZIONE (tipologie di rischio del ramo)
Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate a seconda delle esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti:
– garanzie fideiussorie;
– garanzie doganali;
– garanzie appalti e costruzioni;
– garanzie comunitarie;
– garanzie assimilabili alle doganali;
– garanzie per le intendenze di finanza;
– garanzie appalti pubblici e privati;
– controgaranzie bancarie;
– controgaranzie per appalti pubblici e privati;
– garanzie e controgaranzie per appalti all’estero;
– garanzie finanziarie a favore dello stato e di enti pubblici (rimborso I.V.A., obblighi esattoriali, rateazioni fiscali/previdenziali/oneri di urbanizzazione e di costruzione, differimenti doganali, ecc.);
– garanzie giudiziarie;
– garanzie fedelta;
– garanzie di contratto.
Vedi anche FIDEIUSSORE. (Per la fideiussione vedi art. 1936 C.c.) BONDS (CLASSES OF RISKS)
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Rilasciato dall’assicuratore in applicazione ad una polizza, attesta agli interessati l’avvenuta copertura dei rischi, oggetto di pattuizione con il contraente e/o assicurato, ad esempio di un particolare incarico di progettazione.
INSURANCE CERTIFICATE
CLAIMS MADE
È una formula assicurativa, di concezione anglosassone, particolarmente in uso nell’assicurazione
R.C. Professionale, per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento in cui si sia verificato l’errore o l’omissione che ha cagionato il danno, purchè l’assicurato non ne abbia conoscenza.
CLAUSOLA
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Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l’insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono.
Le condizioni di assicurazione si distinguono in “generali”, “particolari”, “speciali”, “aggiuntive”. Vedi Anche CLAUSOLE (varie formulazioni).
(Artt. 1341 e 1342 C.c.). CLAUSE
CLAUSOLA COMPROMISSORIA VEDI ARBITRATO.
ARBITRATION CLAUSE
CLAUSOLA DI RECESSO
Consente all’assicuratore di recedere dal contratto con un preavviso (normalmente di 15 giorni) da darsi mediante raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e sino allo scadere di un certo termine (di regola 30 giorni) dalla definizione del medesimo, avvenuta col pagamento dell’indennità o in altro modo. Se il recesso non è consentito bilateralmente (assicuratore e contraente) rientra tra le CLAUSOLE ABUSIVE (vedi).
CLAUSOLE ABUSIVE
Il concetto di clausola abusiva si differenzia da quello, tradizionalmente conosciuto, relativo alle clausole onerose perchè non nasce dal diritto nazionale comune a tutti i contratti (relativamente all’Italia artt. 1341, 1342 e 1370 C.c.), bensì dal diritto speciale voluto dall’U.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. L’Unione ha dettato i principi affinchè gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l’inefficacia, le clausole abusive, ossia che sono gravate da tale squilibrio, quando siano inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell’Art. 1932 C.c.) e dei servizi cosiddetti parassicurativi.
ABUSIVE CLAUSES
CLAUSOLE ONEROSE
Sono clausole particolarmente gravose per uno dei due contraenti (perchè impongono decadenze, sospensioni nell’erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc.), per cui il legislatore ha ritenuto necessario – quando dette clausole sono contenute in moduli o formulari prestampati a cura dell’altro contraente – richiamare espressamente l’attenzione di chi dovrà sottostare a siffata gravosità. Il che avviene mediante il meccanismo dell’approvazione specifica delle clausole onerose, previsto dagli articoli 1341 e 1342 C.c.
Sono dette anche clausole vessatorie o surrettizie. Vedi anche CLAUSOLE ABUSIVE e CONTRATTO DI ADESIONE.
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(Artt. 1341 e 1342 C.c.) UNCONSCIONABLE CLAUSE
Clausole vessatorie Vedi Clausole onerose. UNCONSCIONABLE CLAUSE
COASSICURAZIONE (diretta) — Art. 1911 del Codice Civile
Si ha coassicurazione (diretta) quando la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose e/o persone è ripartita tra più assicuratori per quote determinate. In tal caso ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità dovuta solamente in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. In caso di giudizio, l’assicurato deve citare tutti i coassicuratori.
In pratica, l’impresa “delegataria” (di solito quella che assicura la quota maggiore) gestisce il contratto (incassa i premi e paga interamente le indennità) accreditando e addebitando alle altre imprese quanto di loro pertinenza. Ma la norma serve ad evitare che un assicuratore si carichi della quota di un altro assicuratore insolvente. Infatti, quando vi è sentore di insolvenza, la prassi predetta viene abbandonata e si ritorna alla puntuale applicazione dell’art. 1911 C.c. Tecnicamente la coassicurazione serve a risolvere diversi problemi: ad evitare l’esasperazione della concorrenza, a fare sì che un assicuratore non oltrepassi l’esposizione massima che si è imposto. (Art. 1911 C.c.). CO-INSURANCE (DIRECT)
COASSICURAZIONE (indiretta) — Art. 1910 del Codice Civile
È l’assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, con diverse polizze.
Vedi anche ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI). (Art. 1910 (1, 2 e 3 co.) C.c.) CO-INSURANCE (INDIRECT)
COESISTENZA DI PIÙ ASSICURAZIONI — Art. 1910 del Codice Civile
Obbligo a carico dell’assicurato di dichiarare a ciascuna impresa l’esistenza di tutte le assicurazioni stipulate per il medesimo rischio.
Vedi anche ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI). (Art. 1910 C.c.).
DOUBLE (OR MULTIPLE) INSURANCE
COLPA
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Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non
intenzionale, dato che l’intenzionalità del soggetto agente verte solo sull’azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile.
Vedi anche COLPA GRAVE. FAULT or NEGLIGENCE
Colpa esclusiva (della vittima o di un terzo) Vedi Caso fortuito. EXCLUSIVE FAULT (OF VICTIM OR ANOTHER)
Colpa grave è la colpa macroscopica. Vedi anche COLPA.
(Artt. 2043 e 1900 C.c.) CULPABLE NEGLIGENCE
Competenza territoriale Vedi Foro competente. PROPER FORUM
CONCORSO DI COLPA
È la situazione che si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, perchè dovuto ai comportamenti colposi (paritetici o caratterizzati da una diversa gradazione della colpa) di più soggetti.
CONTRIBUTORY NEGLIGENCE
CONDIZIONI GENERALI (di assicurazione o di polizza)
Sono le condizioni generalmente predisposte dall’Assicuratore ed applicabili a tutti i tipi di assicurazioni. Sono integrate da condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive e dalle dichiarazioni, aggiunte appositamente, che prevalgono su quelle stampate, anche se queste non siano state cancellate.
Vedi anche CLAUSOLE, CONDIZIONI PARTICOLARI, CONDIZIONI SPECIALI, CLAUSOLE ONEROSE e CONTRATTO DI ADESIONE. (Artt. 1341 e 1342 C.c., Dir. CEE 93/13). GENERAL CONDITIONS (OF INSURANCE or OF A POLICY)
CONDIZIONI PARTICOLARI
Sono quelle che, concordate di volta in volta dalle parti in relazione al contratto da stipulare, disciplinano gli aspetti specifici del medesimo.
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PARTICULAR CONDITIONS
CONDIZIONI SPECIALI
Sono quelle elaborate preventivamente dall’assicuratore in vista di aspetti particolari di una determinata categoria di contratti assicurativi. Sono di solito prestampate in aggiunta a quelle generali e tenute separate da queste, ma valgono solo se espressamente richiamate.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI e CONDIZIONI PARTICOLARI. SPECIAL CONDITIONS
CONTESTAZIONE
Atto con cui l’impresa respinge una domanda di indennizzo o di risarcimento e formula le sue riserve circa l’accoglimento totale o parziale del danno.
CONTEST
CONTRAENTE
È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore. Suo obbligo principale è quello di pagare i premi.
Vedi anche ASSICURATO.
(Artt. 1882, 1890, 1891, 1919, 1920 e 1921 C.c.) CONTRACTING PARTY
CONTRATTO
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono in contratti commutativi e aleatori. Commutativo è il contratto nel quale, fin dal momento della sua conclusione, ciascuna delle parti sa quale sia l’entità del vantaggio e rispettivamente del sacrificio che riceverà dal contratto. Aleatorio è, invece, il contratto nel quale, per ciascuna delle parti, il vantaggio o il sacrificio dipenderà dall’alea, dalla sorte.
L’assicurazione è un tipico contratto aleatorio. (Art.1321 C.c.)
CONTRACT
CONVENZIONE
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È così definito ogni accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi nei diversi Rami, quando riferiti a gruppi omogenei di persone. La convenzione quindi può riferirsi a dipendenti di una stessa azienda (o parte di essi), iscritti ad una associazione, ecc.
La stipulazione di una convenzione può avere effetti sia sul premio della assicurazione che sulle clausole contrattuali che, derogando alle Condizioni Generali di Assicurazione (vedi) in senso più favorevole all’assicurato, prevedono spesso estensioni di garanzia abitualmente non concesse. AGREEMENT
COVERHOLDER
I Lloyd’s, non avendo degli agenti come le Imprese di Assicurazioni tradizionali, attribuiscono ad un patricolare Xxxxxx avente la autorizzazione di Corrispondente dei Lloyd’s o Lloyd’s Correspondent, e per il singolo affare, una speciale autorizzazione a gestire il contratto di Assicurazione.
D
D.I.C. (Difference In Conditions)
È una garanzia volta a coprire i rischi che fossero esclusi da una eventuale altra polizza (magari stipulata precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso rischio. le somme eccedenti il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti — D.I.L.) o per sinistri non coperti da tali altre polizze perchè escluse o perchè in franchigia e che invece sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie — D.I.C e D.I.E.).
D.I.E. (Difference In Excess)
È una garanzia volta a coprire sinistri in franchigia che fossero esclusi da una eventuale altra polizza (magari stipulata precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso rischio
D.I.L. (Difference In Limit)
È una garanzia volta a coprire limiti o massimali di rischio in eccesso rispetto ad una eventuale altra polizza (magari stipulata precedentemente o da altro soggetto) esistente sullo stesso rischio.
DANNI CONSEQUENZIALI
Sono tali i danni derivanti non già dall’azione diretta dell’evento dannoso, ma per le conseguenti interruzioni attività o danni che ne conseguono (fermo di cantiere).
CONSEQUENTIAL LOSS
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XXXXX XXXXXXXXX
Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in “danni materiali” e “danni da interruzione di esercizio”. Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all’evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall’impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell’evento stesso.
INDIRECT LOSSES
DANNI PUNITIVI
Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa macroscopica dimostranti l’assoluto disinteresse del colpevole per gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di “punitive damages” in base, non ad una disposizione di legge, ma ad un principio affermatosi giurisprudenzialmente com’è normale in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti difettosi.
L’assicuratore europeo non è propenso a coprire i danni punitivi nell’ambito dell’assicurazione R.C. prodotti o R.C. Professionale, sia per la loro natura surrogatoria di una sanzione penale o amministrativa, che per l’imprevedibilità quantitativa che li caraterizza. Ora, rimosso il primo ostacolo, l’assicurazione – tenuto conto del secondo – è prestata entro limiti contenuti. PUNITIVE DAMAGES
DANNO
In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall’assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto, indiretto o consequenziale (vedi anche Danni indiretti o Danni consequenziali) a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc.
(Artt. 1882, 2043, 2056 e 2059 C.c..) LOSS or DAMAGE
DANNO (Alla Vita Di Relazione)
Consiste nella possibilità – o anche nella difficoltà – per chi abbia subito menomazioni fisiche di reinserirsi nei rapporti sociali, o anche di mantenerli a un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e di sistemazione del danneggiato. Xxxxxxsi quindi di danno da tenere distinto da quello alla capacità lavorativa e da risarcire separatamente da questo.
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La definizione riprende quella data dalla S.C. (Sess. III) con la sentenza n. 5544 del 23/10/79.
DANNO (non patrimoniale) O DANNO MORALE Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, xxxxx e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza – in questo secondo caso – di particolari vincoli affettivi. Secondo il diritto Italiano è risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
Viene detto anche danno morale o “pretium doloris”.(Artt. 2059 C.c. e 185 C.p.) PSYCHOLOGICAL DAMAGE
DANNO (patrimoniale)
È l’incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).
(Artt. 2043 e 2056 ss. C.c.) CAPITAL LOSS
DANNO AMBIENTALE
Consiste nell’alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell’ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. In Italia l’autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l’azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
L’assicurazione R.C. inquinamento non copre questo tipo di danno. (L. 349/86 (art. 18). ENVIRONMENTAL DAMAGE
DANNO BIOLOGICO
Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere – in caso di lesioni personali – col danno patrimoniale (costituito dall’eventuale capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE) e DANNO (NON PATRIMONIALE). (Artt. 2043 C.c. e
32 Cost., Sent. Corte Cost. n. 184 del 30/6/86). LOSS TO THE PERSON’S HEALTH
DANNO EMERGENTE
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È costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.). È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE). (Art. 2043 C.c.) LOSS-RELATED COST
È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE). (Art. 2043 C.c.) LOSS-RELATED COST
DANNO EXTRA-CONTRATTUALE
È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito descritto dall’Art. 2043 del CC.
Come si vede, tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. NON-CONTRACTUAL LOSS
DANNO MORALE O DANNO NON PATRIMONIALE
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, xxxxx e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza – in questo secondo caso – di particolari vincoli affettivi. Secondo il diritto Italiano è risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
DEBITO DI VALORE
Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il danneggiato, che non è parte del contratto, viene genericamente definito terzo. Il suo pregiudizio patrimoniale viene chiamato risarcimento (vedi) e non già indennizzo (vedi). Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto l’obbligazione si valuta al momento dell’effettiva liquidazione del danno. Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in sede giudiziale e non arbitrale.
Questa configurazione assume particolare rilievo nelle assicurazioni della Responsabilità Civile. DUE DAMAGES (FROM A NON-CONTRACTUAL LOSS)
DEBITO DI VALUTA
È di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle parti del contratto. Il suo credito viene definito indennizzo e se esiste un’assicurazione per tali eventi viene comunemente indicato come capitale assicurato. Le eventuali controversie di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.
DUE DAMAGES (FROM A CONTRACTUAL LOSS)
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DECADENZA (risoluzione del contratto xxxx xxxxx)
Se l’Assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell’assicuratore all’incasso del premio in corso. Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata “decadenza”.
Non è possibile interrompere il termine di decadenza, come invece si può fare (anche con una semplice raccomandata di sollecito) in ordine al termine di prescrizione. La decadenza si può solo evitare, compiendo l’atto prescritto dalla legge (nella fattispecie l’inizio degli atti legali). Vedi anche PRESCRIZIONE. (Artt. 1901 (2 co.), 2964 e 2966 C.c.) LAPSING (LEGAL CANCELLATION OF A POLICY)
DECENNALE POSTUMA
Polizza (più correttamente definita “Decennale Postuma danni diretti all’opera” ai sensi dell’art. 1669 C.c.) che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l’appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).
Data di inizio dell’assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia. Vedi anche R.C. POSTUMA e RISCHI TECNOLOGICI. (Art. 1669 C.c.).
DECORRENZA
Data di inizio dell’assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.
INCEPTION
DELITTO COLPOSO
È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà nè intenzione di commettere alcun reato e dunque cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
(Artt. 42, 43 C.p.). NEGLIGENT CRIME
DELITTO DOLOSO
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È doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
(Artt. 42, 43 C.p.). CRIME WITH INTENT
DELITTO PRETERINTENZIONALE
Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall’azione del soggetto agente, si colloca al di là delle intenzioni di quest’ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con l’intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la morte (trattasi infatti di omicidio preterintenzionale).
(Artt. 42, 43, 584 C.p.). UNINTENTIONAL CRIME
DENUNCIA (di sinistro) — Art. 1913 del Codice Civile
È l’avviso del sinistro che l’assicurato deve dare (all’assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l’assicurazione contro la mortalità del bestiame. L’avviso non è necessario se l’assicuratore o l’agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L’inadempimento doloso all’obbligo dell’avviso, comporta la perdita dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
(Artt. 1913 e 1915 C.c.). ADVICE (OF CLAIM)
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI — Artt. 1892 e 1893 del C.C.
Ai fini di una sana gestione dell’impresa assicuratrice e nell’interesse, perciò, dell’intera collettività degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e dell’assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle circostanze del rischio. Se non lo sono, l’assicuratore – purchè dimostri che in caso di conoscenza della verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse può: a) impugnare il contratto in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave) come disposto dall’Art. 1982 del C.C.; b) recedere dal contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose di cui sopra) come disposto dall’Art. 1983 del C.C.. Il termine a disposizione dell’assicuratore per l’annullamento o il recesso è di tre mesi dall’acquisizione della verità, considerato che l’ulteriore inerzia sana la situazione. Nell’ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre mesi non comportano pagamento di indennità. Nell’ipotesi b) i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio adeguato alla situazione reale. Nell’ipotesi a) i premi in corso all’atto dell’impugnazione sono acquisiti all’assicuratore.
L’assicuratore può provare che, se avesse conosciuto lo stato delle cose nella sua realtà, si sarebbe regolato in un certo modo (rifiutando la copertura o chiedendo un premio maggiore) con documenti
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– circolari, tariffe, lettere – ovviamente di data non sospetta. (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.c.). FALSE OR INCOMPLETE DISCLOSURE
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Sono le informazioni con le quali il contraente e l’assicurato forniscono all’assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonchè ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza mediante la compilazione di un questionario o modulo proposta che, una volta perfezionato il contratto di assicurazione, formano parte integrante dello stesso e sono soggette agli Artt. 1892 e 1893 del C.C..
DISCLOSURE
Difesa legale Vedi Tutela giudiziaria. LEGAL DEFENCE
DIFETTO DI COSTRUZIONE
È l’errata valutazione di un progetto produttivo, nell’uso dei materiali impiegati oppure nelle misure di sicurezza adottate. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
(Dir. CEE 374/85 e D.P.R. 224/88). CONSTRUCTION/DESIGN DEFECT
DIFETTO DI FABBRICAZIONE
Ricorre la responsabilità del produttore per immissione in commercio di un prodotto diverso dallo standard adottato, oppure difettoso perchè sfuggito ai tradizionali controlli di qualità.
Può palesarsi responsabilità anche per errori di ideazione o di progettazione e financo nella scelta di inadeguato canale di commercializzazione. FAULTY MANUFACTURE
Diminuzione del rischio — Art. 1897 del Codice Civile Italiano Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito in polizza. L’assicuratore ha pertanto l’obbligo di ridurre il premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche rinunciare alla prosecuzione del contratto.
REDUCTION OF RISK
DISDETTA
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è la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall’assicurato all’assicuratore (o viceversa) per evitare, se prevista nelle Condizioni Generali, la tacita rinnovazione del contratto. Nei contratti di Assicurazione dei Lloyd’s il rinnovo tacito normalmente non è previsto ma è talvolta soggetto alla compilazione di un apposito modulo di rinnovo. Si configura come tale anche la comunicazione
inviata dall’assicuratore all’assicurato e contenente il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di xxxxx. Vedi Recesso per sinistro.
Vedi anche TACITO RINNOVO. CANCELLATION
DOLO
Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi in un fatto illecito, in cui l’intenzionalità verte sull’atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue.
Un esempio di comportamento doloso è il seguente: un “killer” spara (intenzionalità relativa all’atto) per uccidere (intenzionalità relativa al risultato). (Art. 2043 C.c.). PREMEDITATION
Durata dell’assicurazione – Art. 1899 del Codice Civile Italiano Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Xxxxx, se tale lasso di tempo supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.
Vedi anche DECORRENZA, TACITO RINNOVO. (Art. 1899 C.c.). PERIOD (OF POLICY) or DURATION
E
E.A.R. (ERECTION ALL RISKS)
Viene comunemente chiamata E.A.R. (in italiano Rischi di Montaggio), la speciale polizza che garantisce contro tutti i rischi ai quali è esposta l’attività di montaggio o smontaggio di un impianto industriale, l’assemblaggio di macchinari oltre ai danni derivanti dal momento del collaudo finale. Sono interessate a questo tipo di copertura speciale tutte le industrie che producono, vendono e montano il loro prodotto con la formula “Turn-Key” (chiavi in mano). È compresa la garanzia della Responsabilit? Civile dell’operazione e quindi sono interessati tutti coloro che possono essere coinvolti nel portare a buon fine un’operazione di “montaggio” industriale.
La fattispecie rientra nei rischi tecnologici (vedi) e si riferisce ai beni in costruzione.
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ESCLUSIONI
Ogni polizza, anche per il Ramo di Responsabilità Civile, elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Titolo della relativa clausola è di solito “esclusioni” o “delimitazioni”. EXCLUSIONS
ESCUSSIONE DELLA FIDEJUSSIONE
Qualora il soggetto che ha presentato una fidejussione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell’obbligazione, beneficiario della fidejussione o della polizza fidejussoria, escute la fidejussione.
L’escussione della fidejussione equivale alla denuncia di sinistro. Vedi anche FIDEJUSSORE.
F
FATTO ILLECITO
Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge – posta a tutela della collettività – o in un comportamento che violi un diritto assoluto – valido verso tutti – del singolo. Può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito dà luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) ex art. 2047 del Codice Civile Italiano, l’inadempimento a responsabilità contrattuale.
Vedi anche COLPA e DOLO. (Artt. 2043 e 1218 C.c.) UNLAWFUL ACT
FIDEIUSSORE — Art. 1936 del Codice Civile
È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
La fidejussione può essere anche bancaria o assicurativa. Vedi anche CREDITO (ASSICURAZIONE DEL). (Artt. 1936 usque 1900 X.x.) XXXXXXXXX
Xxxxx (xxx xxxxxxxxx) Xxxx Xxxxx (xxx xontratto). CONTRACT FORM
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto.
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Spesso le condizioni di assicurazione (vedi) contemplano l’obbligo di ricorrere alla raccomandata (semplice o A.R.). Tale prassi è sempre da consigliare perchè fornisce sia la prova dell’invio, che la data certa (nel secondo caso) della ricezione. MANNER OF COMMUNICATION
FORO COMPETENTE
L’individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse (nelle polizze le imprese assicuratrici indicano il foro della sede dell’impresa o dell’agenzia assegnataria del contratto) e accettato specificamente dall’altra parte. L’articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito competenza territoriale.
L’articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito COMPETENZA TERRITORIALE (vedi). Vedi anche CLAUSOLE ONEROSE. PROPER FORUM
Forza maggiore Vedi Caso fortuito. FORCE MAJEURE FRANCHIGIA
La parte, stabilita contrattualmente, del danno e che rimane a carico dell’assicurato.
Normalmente espressa in cifra fissa. Vedi anche ECCEZIONI (CONTRATTUALI) e SCOPERTO. DEDUCTIBLE
G
Polizza che copre i danni subiti da macchine, impianti e apparecchiature di nuova costruzione, quando causati da errori di calcolo, progettazione, fabbricazione e montaggio, nonchè da difetti o vizi del materiale.
Vedi anche RISCHI TECNOLOGICI. SUPPLY GUARANTEE
GARANZIE ACCESSORIE
Termine di uso comune per definire – in diverse tipologie contrattuali – estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi.
Ad esempio, si considerano accessorie nella polizza incendio (rischi civili) l’azione del fulmine, l’urto di veicoli stradali, lo scoppio, ecc.
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GARANZIE DI FORNITURA
Prestazione di garanzia di particolare necessità per attività industriali per la commercializzazione di beni conseguenti che possono presentare imperfezioni di lavorazione oppure essere oggetto di danni accidentali che si verificano entro un certo lasso di tempo prestabilito in contratto.
SUPPLY GUARANTEE
H I
I.S.V.A.P.
Definito anche I.S.V.A.P., è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza già esercitati direttamente dal Ministero dell’Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati (specie in fatto di controllo delle partecipazioni di imprese assicuratrici sul capitale di società extrassicurative e viceversa), per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l’I.S.V.A.P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell’indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell’I.S.V.A.P.: il Presidente (che è anche Direttore Generale dell’Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l’I.S.V.A.P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell’ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l’esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.
IGNORANZA
È elemento costitutivo della colpa, in quanto è identificabile nella imperizia o nella negligenza.
Comportamento ispirato all’assoluta mancanza di conoscenza basilare nell’esercitare una determinata attività. Vedi anche COLPA. (Art. 2043 C.c.) IGNORANCE
IMPOSTA (sui premi assicurativi)
Le Assicurazioni sono soggette ad un’imposta indiretta classificata tra quelle surrogatorie di registro e bollo denominata Imposta sulle Assicurazioni. Viene applicata sui premi assicurativi in misura che varia secondo la tipologia dei rischi assicurati. Nella Responsabilità Civile è attualmente il 22.25% del premio. L’impresa ne è esattore per conto dello Stato, ma essa è a totale carico del contraente e, una volta versata, non può in alcun caso essergli rimborsata.
(L. 29 0ttobre 1061 n. 1216). TAX (ON INSURANCE PREMIUMS)
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IMPRESA (di assicurazione)
È il soggetto contrattuale la cui caratteristica specifica è quella di essere finalizzata all’esercizio delle assicurazioni. Per la legge Italiana l’impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società mutua o cooperativa salvo i casi particolari riconosciuti (Vedi anche i Lloyd’s).
Nel linguaggio comune, questa particolare impresa viene chiamata “Compagnia”. Con questo nome, infatti, venivano chiamate le prime società anonime e l’ideazione di siffatta forma societaria contribuì grandemente (XVIII sec.) allo sviluppo dell’assicurazione. (Artt.1883, 2082 C.x., X.X.X. 000/00, X. 000/00, X. 742/86). INSURANCE COMPANY
Imprudenza Vedi Ignoranza. IMPRUDENCE
INCOMPATIBILITÀ (DEL BROKER E DELL’AGENTE)
Il broker di assicurazione o di riassicurazione non può esercitare l’attività di agente di assicurazione. Non è consentita la contemporanea iscrizione all’Albo broker e all’Albo agenti. Agenti e produttori di assicurazione (come pure imprese assicuratrici ed enti pubblici e loro dipendenti) non possono esercitare la mediazione assicurativa, neppure come titolari delle partecipazioni di controllo di società di brokeraggio. Il broker di assicurazione (persona fisica) non può esercitare contemporaneamente la mediazione riassicurativa e viceversa.
Vedi anche INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA. (L. 792/84). BROKER’S AND INSURANCE AGENTS’ INCOMPATIBILITY
INDENNITÀ
Nelle assicurazioni di Responsabilità Civile è la prestazione che viene erogata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato per sollevarlo, tenendolo indenne, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Il termine è usato come sinonimo di indennizzo.
Nelle assicurazioni contro i Xxxxx è la prestazione che viene erogata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato per sollevarlo, tenendolo indenne, del danno ad esso prodotto da un sinistro (vedi).
Vedi anche INDENNIZZO e RISARCIMENTO. (Artt. 2045 e 2047 (2 comma) C.c.). INDEMNITY
INDENNIZZO
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È un importo che il legislatore chiama “equa indennità”, perchè stabilita equitativamente dal giudice. Essa è da riconoscere al danneggiato in alcuni casi in cui la legge solleva l’autore del fatto,
avente conseguenze dannose, dall’obbligo di procedere all’integrale risarcimento (per avere agito in stato di necessità, oppure di incapacità dovuta ad infermità).
Vedi anche RISARCIMENTO e INDENNITÀ.
(Artt. 2045 e 2047 (2 comma) C.c.). COMPENSATION AWARD
INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI
Estensione di garanzia con la quale si coprono le perdite economiche subite dall’Assicurato per effetto di atti o omissioni disonesti o fraudolenti commessi da dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono delegati.
INFIDELITY
INQUINAMENTO
Contaminazione del suolo, dell’aria, dell’acqua e di ogni altro elemento con sostanze pericolose per la salute. Questa tipologia di danno è esclusa di regola dalle assicurazioni di R.C. Professionale in quanto specificamente assicurabile tramite il Pool per l’assicurazione di R.C. da inquinamento. Eccezionalmente può essere ricompresso l’inquinamento accidentale restando escluso comunque quello graduale.
Vedi anche POOL PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO. POLLUTION
INTERESSE ALL’ASSICURAZIONE – Art. 1904 del Codice Civile
È l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo. Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l’assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo.
Un esempio chiarificatore: Xxxxx stipula una polizza di Responsabilità Professionale per la sua attività, decorrente dieci giorni dopo la stipulazione, ossia alla scadenza di un’altra polizza opportunamente disdetta, ma in quei dieci giorni cessa di esercitare tale attività e, quindi, all’inizio dell’assicurazione non ha più interesse al risarcimento del danno. (Art. 1904 C.c.). PROOF OF INTEREST
INTERESSE ASSICURATO
In termini pratici e non giuridici rappresenta l’oggetto dell’assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.
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MATTER or SUBJECT INSURED
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l’impresa assicuratrice e la clientela, nell’ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonchè dei c.d. “canali alternativi” (sinergie Banca – Assicurazione, promotori finanziari, ecc.).
In materia, l’U.E. (allora CEE) ha emanato una raccomandazione: quella n. 48 del 1992. INSURANCE INTERMEDIARIES
ISCRIZIONE AGLI ALBI (Agenti E Brokers)
È disposta dall’ISVAP, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell’iscrizione è impugnabile avanti il giudice competente. L’accertamento dei requisiti professionali può avvenire con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti.
Vedi anche INCOMPATIBILITÀ (DEL BROKER O DELL’AGENTE), ALBO BROKER (ISCRIZIONE), ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (ISCRIZIONE). (L. 48/79 e 792/84). AGENT AND BROKER REGISTRATION
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE (I.S.V.A.P.)
Definito anche I.S.V.A.P., è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza già esercitati direttamente dal Ministero dell’Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati (specie in fatto di controllo delle partecipazioni di imprese assicuratrici sul capitale di società extrassicurative e viceversa), per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l’I.S.V.A.P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell’indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell’I.S.V.A.P.: il Presidente (che è anche Direttore Generale dell’Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l’I.S.V.A.P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell’ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l’esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE (ISVAP)
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L’ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l’esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonchè di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private,
compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L’ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
Organi dell’ISVAP sono il Presidente, che oltre ai poteri di rappresentanza, esercita anche le funzioni di direttore generale e il Consiglio, le cui attribuzioni riguardano sia l’ambito organizzativo interno sia quello dei rapporti esterni. L’organizzazione interna dell’Istituto si articola in Servizi, strutturati a loro volta in Sezioni. Attualmente, i Servizi curano le seguenti materie: assicurazione danni; assicurazione persone; area patrimoniale; tutela del consumatore; albi; studi; questioni legali; amministrazione e personale; organizzazione e sistemi
POTERI, COMPITI E FUNZIONI
La normativa inerente il settore assicurativo ha attribuito all’ISVAP funzioni di controllo e di regolamentazione, qualificando l’Istituto come un’amministrazione indipendente, dotata di autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, che dispone di specifica competenza tecnica e ampi strumenti operativi. L’obiettivo è quello di assicurare la stabilità del mercato e delle imprese nonchè la solvibilità e l’efficienza degli operatori, a garanzia degli interessi degli assicurati-consumatori e in generale dell’utenza.
L’AZIONE DI VIGILANZA
Funzione primaria dell’Istituto è l’esercizio della vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, che si esercita attraverso il controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, verificandone la rispondenza alle disposizioni legislative regolamentari e amministrative vigenti. L’attività di vigilanza dell’ISVAP non è limitata alle imprese, ma si esercita anche nei confronti degli intermediari di assicurazione; e ciò in quanto è di tutta evidenza che correttezza e trasparenza svolgono un ruolo fondamentale nell’intero quadro della politica assicurativa e del suo sviluppo. Per l’esercizio delle proprie funzioni, l’ISVAP ha, tra l’altro, la facoltà di richiedere alle imprese vigilate la comunicazione di dati, elementi e notizie; può disporre nei loro confronti ispezioni e indagini di altra natura; può convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale e il presidente del collegio sindacale nonchè, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
In particolare, l’ISVAP provvede ad autorizzare le imprese all’esercizio e all’estensione in altri rami dell’attività assicurativa nonchè a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tale autorizzazione, verificando la sussistenza delle previste condizioni di esercizio.
VIGILANZA PRUDENZIALE
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Nell’ambito dei compiti di supervisione prudenziale demandati all’ISVAP e volti a garantire la sana e prudente gestione dell’impresa assicurativa, assume un rilievo particolare la vigilanza finanziaria,
che consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con riguardo, in particolare, al possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all’insieme dell’attività svolta nonchè di attivi congrui alla loro integrale copertura. Da sottolineare che l’evoluzione del quadro normativo ha reso il sistema del controllo sempre più attento al trattamento delle informazioni e delle analisi in tempo reale sui dati afferenti la gestione dell’impresa; e ciò per accentuare il carattere preventivo della vigilanza e intervenire con tempestività all’insorgere di situazioni di rischio. A questo proposito, rivestono un ruolo chiave le informazioni dovute dalle imprese in corso d’esercizio, che vanno ad affiancare e integrare i controlli tradizionali basati sul bilancio annuale.
CONTROLLO SUI GRUPPI ASSICURATIVI
L’evoluzione dell’attività finanziaria ha portato alla nascita di sempre più numerosi e complessi gruppi di imprese assicurative; pertanto, tenuto conto della necessità di controllare i rapporti instaurati tra la compagnie dello stesso gruppo, per valutarne gli effetti sulla gestione della singola impresa di assicurazione, è stato conferito all’Istituto il potere di autorizzare l’assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale delle imprese di assicurazione. Inoltre, l’ISVAP ha il potere di ordinare la dismissione delle partecipazioni di imprese assicurative, qualora esse siano ritenute estranee all’oggetto sociale ovvero pregiudizievoli per la stabilità dell’impresa. Anche la disciplina dei bilanci consolidati a livello di gruppi assicurativi è demandata all’ISVAP. A quest’ultimo, infine, le imprese hanno l’obbligo di comunicare preventivamente taluni atti infragruppo aventi contenuto patrimoniale che esse intendano porre in essere.
POTERE SANZIONATORIO
Nel caso in cui l’impresa violi le norme che è tenuta a rispettare o adotti comportamenti che potrebbero pregiudicare la sua stabilità, l’ISVAP può adottare misure correttive o repressive.
AMBITO TERRITORIALE DEI POTERI DI VIGILANZA
I decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995, nel dare attuazione alle direttive comunitarie c.d. di terza generazione in materia di assicurazione vita e danni hanno, tra l’altro, ampliato l’ambito territoriale dei poteri di vigilanza dell’ISVAP. L’Istituto, infatti, è ora tenuto a vigilare sulle imprese aventi sede legale in Italia anche per l’attività da queste svolta a livello comunitario in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; e ciò in conformità ai principi comunitari dell’home country control e del mutuo riconoscimento della legislazione nazionale.
COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ
Nell’esercizio delle funzioni che gli sono demandate, l’ISVAP può richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; promuove inoltre tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con le altre autorità di vigilanza finanziarie e con gli Organi di controllo assicurativi degli altri Paesi dell’Unione Europea.
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SERVIZI AL CITTADINO
L’ISVAP ha anche il compito di raccogliere i reclami presentati dagli interessati nei confronti delle imprese soggette alla vigilanza dell’Istituto, di agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti, di chiedere chiarimenti alle imprese, di facilitare la soluzione delle questioni ad esso sottoposte. Da sottolineare che, a differenza di altri mercati europei, in Italia non esiste la figura del
c.d. “Ombudsman” assicurativo; a ciò, tuttavia, sopperisce l’ISVAP, cui le norme di attuazione del Mercato Unico delle assicurazioni hanno attribuito tutta una serie di competenze che riguardano anche la trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e l’informazione al consumatore. Dette competenze vengono esercitate dall’ISVAP nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
L’ATTIVITÀ REGOLAMENTARE
Nell’ambito dei poteri che gli sono stati attribuiti dalla legge, l’ISVAP esercita un intervento disciplinare nei confronti del mercato assicurativo, non solo vigilando sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo ma anche dettando direttive e introducendo regole di comportamento volte ad assicurare i necessari collegamenti tra l’ordinamento normativo e la concreta realtà in cui si esplica l’attività assicurativa.
(D. L.vo 373/98 del 13/10/98)
J K L
LETTERA DI DISDETTA
Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all’impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.
La disdetta è pienamente valida anche quando inviata all’agenzia o al Broker con la quale è stato stipulato il contratto. Vedi anche DISDETTA e TACITO RINNOVO. NOTICE Of CANCELLATION
LIBERTÀ DI STABILIMENTO Vedi STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTÀ DI) e TRATTATO DI ROMA.
FREEDOM OF ESTABLISHMENT
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LIMITI TERRITORIALI
Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti. TERRITORIAL LIMITS
LIQUIDATORE (sinistri)
Soggetto, normalmente dipendente da una impresa, preposto all’operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.
CLAIM ADJUSTER
LIQUIDAZIONE (SINISTRI)
Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all’accertamento ed al pagamento del danno stesso.
CLAIM SETTLEMENT
LLOYD’S
I Lloyd’s sono un “mercato assicurativo” non una Impresa di assicurazione. Organizzata come corporazione, è stata fondata nel 1713 da Xxxxxx Xxxxx, proprietario di un caffè nelle vicinanze del porto di Londra, costituita attualmente da persone fisiche (dette names) o giuridiche (“members” ) che fanno capo a sindacati; essi dipendono dalla autorità del Lloyd’s Committee, formato da 16 membri. Pratica ogni forma di assicurazione e di riassicurazione, ma contrariamente a quanto spesso si crede non ha assolutamente le caratteristiche di impresa.
L’acquisizione degli affari viene effettuata da un assuntore definito Underwriter (vedi) che sottoscrive per conto di tutti i membri del sindacato per cui agisce. Un apposito ufficio (Policy Signing Office) appone il sigillo dei Lloyd’s in calce ad ogni sottoscrizione e questo sostituisce la firma del singolo underwriter.
LLOYD’S (Corrispondente Dei)
Un Broker straniero che opera con i Lloyd’s per il tramite di un Lloyd’s Broker. LLOYD’S CORRESPONDENT
LLOYD’S BROKER
Una azienda o una persona che è autorizzata a piazzare e collocare rischi ai Lloyd’s e che facendo questo rappresenta l’assicurato. Ci sono circa 250 Lloyd’s Broker tra grandi e piccoli.
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LUCRO CESSANTE
È il mancato accrescimento patrimoniale, temporaneo o permanente, totale o parziale, conseguente al verificarsi del sinistro e solitamente, a titolo di perdita di capacità lavorativa, oppure (ma solo come configurazione temporanea) per la forzata disattivazione di una fonte di reddito.
Vedi anche DANNO EMERGENTE. LOSS OF PROFITS
M
MAINTAINANCE BONDS (C)
Polizza fidejussoria prestata a garanzia di impegni relativi alla manutenzione di immobili ed impianti.
MALAGESTIO
Si ha “malagestio” quando l’Assicuratore, in relazione ad un’assicurazione R.C., gestisce in maniera non avveduta e tecnicamente non corretta la lite col terzo (rifiutando una conveniente transazione, continuando una lite priva di sbocchi favorevoli, ecc.), per cui alla fine il massimale risulta insufficiente. L’assicurato, se riesce a provare la malagestio (l’onere della prova segue l’Art. 2697 del Codice Civile Italiano), può ottenere che l’assicuratore risponda anche oltre il massimale, onde ristorarlo del danno arrecatogli col suo inadempimento dell’obbligo contrattuale di tenerlo indenne.
(Artt. 1917 e 1218 C.c.) MISMANAGEMENT (OF A THIRD PARTY CLAIM BY THE INSURER)
MASSIMALE
Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Esso è spesso espresso per sinistro e per anno o periodo assicurativo. Nel caso un cui sia unico per sinistro e per anno o periodo assicurativo si definiste “in aggregato”.
Vedi la voce ASSICURAZIONE (DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE) e R.C. (varie). (Art. 1917 C.c.). LIMIT
MEDIATORE O BROKER
Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio. Vedi anche Xxxx broker.
(L. 792/84 (art. 1)). INTERMEDIARY or BROKER
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MERCATO ASSICURATIVO (E RIASSICURATIVO)
È così definito l’insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione.
INSURANCE (AND REINSURANCE) MARKET
Modificazioni contrattuali Vedi Appendice. CONTRACTUAL AMENDMENTS
N NAMES
Termine con il quale i Lloyd’s indicano le persone fisiche che fanno capo ai diversi Sindacati di sottoscrizione.
Vedi anche LLOYD’S e UNDERWRITER.
NEGLIGENZA (presupposto di colpa)
È un comportamento messo in atto senza la preoccupazione di considerare la possibilità di causare danni. Vedi Colpa.
Vedi anche COLPA (varie). NEGLIGENCE (PRESUMPTION OF FAULT)
NESSO DI CAUSALITÀ (o eziologico)
È la relazione di causa-effetto che deve sussistere fra il fatto illecito ed il danno, affinchè vi sia responsabilità in capo all’autore del fatto stesso. Il concetto è espresso dall’art. 2043 C.c. che fa scaturire la responsabilità dal fatto illecito “che cagiona” ad altri un danno ingiusto.
(Art. 2043 C.c.). CAUSAL CONNECTION
NORME INDEROGABILI — Art. 1932 del Codice Civile Sono quelle, indicate dal legislatore nell’art. 1932 del C.C, derogabili solo se in senso più favorevole all’assicurato e perciò sostituite, in caso di deroghe sfavorevoli, dalle corrispondenti disposizioni di legge.
(Artt. 1882 usque 1931 C.c e Art. 1932 C.c.). REGULATIONS WHICH MAY NOT BE DEROGATED
O
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OBBLIGO (Della Assicurazione)
L’ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie ma per il nostro sito interessano principalmente l’Art. 30 comma 5 della Legge 109/94 (Merloni) così come integrata dall’Art. 105 del Dpr 554/99 per i progettisti esterni, l’art. 17 comma 3 della Legge 109/94 così come integrato dall’Art. 106 del Dpr. 554/99 per i progettisti interni, l’Art. 30 comma 6 per gli Organismi di Ispezione e Controllo, l’Art. xx comma 10 del Dpr. 50 del 2000 per le SOA — Società Organismo di Attestazione.
COMPULSORY INSURANCE
Oggetto del contratto Vedi Causa del contratto. SUBJECT MATTER INSURED
ONERE DELLA PROVA — Art. 2697 del Codice Civile
Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Quindi chiunque, in un contratto di assicurazioni, voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni.
ONUS OF PROOF or BURDEN OF PROOF
P
PATTO CONTRARIO
È il patto posto in essere, là dove è ammesso, per derogare ad una norma di legge. Vedi anche Norme inderogabili.
UNLESS OTHERWISE AGREED
PENALTY BONDS (C)
Polizza fidejussoria prestata a copertura di penalità dovute per ritardi nelle consegne, difformità nell’esecuzione di opere rispetto ai progetti originali, ecc.
Vedi anche FIDEJUSSORE
PERDITA DEFINITIVA (C)
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In base alle disposizioni in vigore (Circolare I.S.V.A.P. 162/91) l’assicurazione del credito copre la perdita definitiva, totale o parziale del credito, ma non il ritardato pagamento. Per perdita definitiva si intende la perdita definitivamente accertata o presunta in base alle pattuizioni di polizza.
Le polizze in uso fanno riferimento alle perdite risultanti da procedure concorsuali o presunte in caso di mancato pagamento, trascorso un determinato periodo di tempo dalla scadenza originaria o prorogata del credito. (Circ. I.S.V.A.P. 162/91). ULTIMATE LOSS
PERFEZIONAMENTO
Termine in uso nella pratica assicurativa per indicare la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento del premio.
FINALISATION
PERFORMANCE BONDS (C) Garanzia definitiva prestata per il buon esito di appalti assegnati
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.
PERIOD OF INSURANCE
PERITO ASSICURATIVO
Esperto in specifici settori tecnici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
Al termine degli accertamenti compiuti egli compila un elaborato peritale, per determinare l’entità del danno e per consentire all’assicuratore di liquidare (o respingere) il danno stesso. INSURANCE SURVEYOR
POLIZZA CAUZIONALE
Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell’obbligazione. La polizza ha la stessa funzione tecnico
– giuridica della cauzione in denaro e non è una polizza assicurativa in senso stretto. È infatti una garanzia finanziaria prestata sotto forma di una polizza assicurativa ed è regolata nel Libro IV, Capo XXII “Della Fideiussione” – Artt. 1936 — 1957 del Codice Civile Italiano
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Il mercato, oltre alla dizione di polizza cauzionale, conosce altre tipologie, quali: – polizza fidejussoria, – polizza per il cauzionamento (dei diritti doganali, dell’ imposta di successione, ecc.). La prestazione di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione con polizza cauzionale o
fidejussoria è prevista da numerose leggi; la più importante è la legge 248/82. (L. 248/82). BOND INSURANCE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE — art. 1888 del Codice Civile
È il documento che prova l’assicurazione e che l’assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l’assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l’originale. Tale documento contiene l’individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l’assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. è firmato dall’assicuratore e dal contraente.
Dal latino “pollicitatio”: promessa. Nel linguaggio comune (e anche nella dottrina) la polizza è anche definita “contratto” (di assicurazione). (Art. 1888 C.c.). INSURANCE POLICY
POLIZZA FIDEJUSSORIA
Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivantigli da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell’obbligazione. Non è una polizza assicurativa in senso stretto ma una garanzia finanziaria prestata sotto forma di polizza assicurativa ed è regolata nel Libro IV, Capo XXII “Della Fideiussione” – Artt. 1936 — 1957 del Codice Civile Italiano.
Dottrina e giurisprudenza ritengono la polizza fidejussoria un sottotipo innominato di fidejussione che ha, per volontà delle parti, la forma del contratto di assicurazione. Vedi anche FIDEJUSSORE. (Artt. 1936 e 1957 C.c.). BOND INSURANCE
Pool per l’assicurazione di responsabilità civile da inquinamento Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti.
è gestito dalla Swiss Re Italia.
PREMIO
è la prestazione dovuta dal contraente all’assicuratore; è, in sostanza, il “prezzo” dell’assicurazione. è dovuto per intero anche se frazionato in piu’ rate.
Vedi anche ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI). (Artt. 1882, 1901 e 1924 C.c.). PREMIUM
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PREMIO (mancato pagamento) — Art. 1901 del Codice Civile
Per i Xxxx Xxxxx il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell’assicurazione. Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l’assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell’art.1901 (I e II co.), l’assicuratore può agire, per l’esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio.
Per i Xxxx Xxxxx il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell’assicurazione. Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l’assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Non spettano tuttavia i 15 gg. di mora all’assicurato/contraente che abbia inviato tempestiva disdetta.
Vedi anche DECADENZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO XXXX XXXXX) e PRESCRIZIONE.
(Art. 1901 (1 e 2 co.) C.c.). PREMIUM (NON-PAYMENT)
PREMIO IMPONIBILE
È il premio dovuto dal contraente, prima della applicazione delle imposte. PREMIUM NET OF TAXES
PREMIO LORDO
Premio imponibile, maggiorato delle imposte (per i contratti di R.C. Professionale attualmente il 21.35%).
GROSS PREMIUM
PREMIO MINIMO
Premio comunque dovuto dal contraente anche qualora per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso tale da ridurre sensibilmente il premio anticipato. È contrattualmente predeterminato.
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Per le polizze che prevedono un conguaglio (annuale, o finale per rischi temporanei) a titolo di regolazione, è frequente che l’impresa si tuteli convenendo contrattualmente un “premio minimo”, così che, in caso di regolazione passiva (conguaglio a favore del contraente), acquisirà comunque un premio commisurato alle proprie aspettative. MINIMUM PREMIUM
PRESCRIZIONE — Artt. 2934 e 2952 del Codice Civile
Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in un anno. Nell’assicurazione di Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Vedi anche DECADENZA (RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO RAMI DANNI). (Artt. 2934, 2943, 2944 e 2952 C.c.). RIGHT TIMEBARRED
PRINCIPIO INDENNITARIO
È il principio per cui l’assicurazione deve sollevare l’Assicurato dalle conseguenze economiche di un danno, ma non può costituire mezzo per conseguire un lucro. Tale principio è salvaguardato da numerose disposizioni del Codice civile. Nelle assicurazioni di Responsabilità Civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare a terzi in dipendenza delle sue responsabilità contrattuali, extra-contrattuali o professionali dedotta nel contratto di assicurazione.
Nelle assicurazioni di cose l’indennizzo non può quindi superare il valore delle stesse cose al momento del sinistro, indipendentemente dall’importo per il quale l’assicuratore ha contrattualmente assunto l’obbligo che rappresenta soltanto il limite massimo della sua esposizione. PRINCIPLE OF INDEMNITY
PROFITTO SPERATO
L’assicuratore, che è tenuto a rivalere nei modi e nei termini pattuiti l’assicurato del danno sofferto in conseguenza di un sinistro, risponde del profitto sperato solo se si è contrattualmente obbligato in tal senso.
(Art. 1905 C.c.). EXPECTED PROFIT
PROPORZIONALE — Art. 1907 del Codice Civile
È la regola per cui resta a carico dell’assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l’assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata.
L’assicurato rimane quindi assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta. (Art.1907 C.c.). PROPORTIONAL RULE
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PROPOSTA — Art. 1887 del Codice Civile
Il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, si realizza attraverso l’incontro delle volontà quando la proposta (avanzata dall’assicurando anche se predisposta dall’assicuratore) viene accettata dall’assicuratore stesso. La proposta scritta rimane ferma (irrevocabile) per 15 giorni dalla consegna o spedizione
OFFER (CONTRACTUAL) or PROPOSAL OF INSURANCE
Proroga Vedi Tacita proroga o tacito rinnovo. EXTENSION
Prova (del contratto di assicurazione) — Art. 1888 del C.C. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
(Art. 1888 C.c.). DOCUMENTARY PROOF (OF INSURANCE CONTRACT)
PROVA (onere della) — Art. 2697 del Codice Civile
Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Quindi chiunque, in un contratto di assicurazioni, voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni.
La prova da dare riguarda la responsabilità, l’ingiustizia del danno, il nesso di causalità, l’entità. (Art. 2697 C.c.). ONUS OF PROOF
PROVVIGIONE O COMMISSIONE
È la remunerazione degli affari assicurativi gestiti e procacciati dall’agente, dal broker o dal produttore e corrisposta a questi dall’impresa (o dall’agente al produttore, subagente, segnalatore). Tradizionalmente la provvigione è distinta in:
– provvigione di incasso, destinata a compensare l’attività di incasso del premio, la gestione amministrativa del contratto e, in qualche caso, anche l’esecuzione di determinati compiti in caso di sinistro;
– provvigione di acquisto, destinata a remunerare l’attività di acquisizione del contratto. La provvigione di acquisto, nel caso di contratti con durata poliennale, può essere corrisposta in forma ricorrente, ad ogni incasso del premio, o in forma precontata (anticipata) sul cumulo di tutte le annualità di premio previste dal contratto all’atto dell’incasso della prima. Per i contratti di durata annuale la provvigione di acquisto è corrisposta solo ricorrentemente, ad ogni rinnovo. In alcuni Rami assicurativi (es. R.C. auto) la provvigione di incasso e di acquisto è corrisposta in forma unificata.
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COMMISSION
Q
QUIETANZA DI DANNO
È il documento attestante l’avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.
Vedi anche QUIETANZA (ATTO DI) e TRANSAZIONE (ASSICURAZIONE R.C.). CLAIM RELEASE
QUIETANZA DI PREMIO
È il documento che emette l’impresa per attestare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l’incasso, nonchè la data (e a volte l’ora) dell’avvenuto incasso.
Del pagamento del premio di perfezionamento (vedi) viene data quietanza in polizza. (Art. 1199 C.c.). FORMAL RECEIPT (OF PREMIUM)
QUOTA
Termine di uso comune che sta ad indicare la partecipazione di una impresa a un rischio assunto in coassicurazione e l’entità della partecipazione stessa.
R
R.C. CONTRATTUALE
È la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all’obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest’ultimo non è dipeso da sua colpa.
Vedi anche R.C. EXTRACONTRATTUALE. (Art. 1218 C.c.). CONTRACTUAL LIABILITY
R.C. EXTRA-CONTRATTUALE
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È la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del “neminem iniuste ledere”, di cui all’art. 2043 C.c.
Vedi anche RESPONSABILITÀ CONTRATTUA-LE, AQUILIANA (RESPONSABILITÀ). (Artt. 2043 e ss. C.c.). NON-CONTRACTUAL LIABILITY
R.C. GENERALE (ASSICURAZIONE)
Locuzione ormai definitivamente affermatasi per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC “diverse” da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Comprende anche l’assicurazione della Responsabilità Civile.
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY
R.C. INDIRETTA
È la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto (illecito).
(Artt. 2047 e 2049 C.c.). INDIRECT LIABILITY
R.C. OGGETTIVA
In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall’elemento soggetivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtà del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell’ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione “no fault” (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.
Vedi PROVA (INVERSIONE DELL’ONERE). NO FAULT LIABILITY
R.C. POSTUMA
La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici.
POSTHUMOUS (or DECENNAL) LIABILITY INSURANCE
R.c. Prestatori d’opera – r.c.o. Trattasi della “responsabilità civile prestatori d’opera”, riguardante:
– la rivalsa dell’I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65;
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– le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l’apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.
Vedi anche ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA). (D.P.R. 1124/65 Artt. 10 e 11). EMPLOYERS’ LIABILITY
R.C. PRODOTTI
È la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l’ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l’uso, ecc.).
È la sfera di responsabilità connessa all’attività di fabbricazione di prodotti che si manifesta attraverso specifici danni quali: vizio di progettazione, difetti di produzione, difetti di applicazione d’uso e di confezionamento. (Dir. CEE 374/85 e D.P.R. 224/88). PRODUCTS LIABILITY
R.C. PROFESSIONALE
Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condominii, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d’opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell’espletamento della professione. L’assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell’assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l’assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.
(Art. 2236 C.c.). PROFESSIONAL LIABILITY
R.C. SMERCIO
Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.
RAMO
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Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Xxxxx (17 Xxxx, poi diventati 18 con l’aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti
le assicurazioni sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Xxxx Xxxxx in “marine” (Trasporti in genere) e “non marine” (tutti i restanti).
(L. 295/78, D. L.vo n. 173 del 26/5/97). BRANCH or LINE
Ramo Engineering Vedi Rischi tecnologici.
(Artt. 1914 e 1915 C.c.). FRAUDULENT EXAGERATION (OF CLAIM)
RAPPORTO SINISTRI A PREMI
Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (già definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.
La percentuale, per essere attendibile, deve riguardare polizze dello stesso Xxxx e tra loro omogenee, ma per una analisi dell’andamento di un singolo contratto vi si ricorre spesso, raffrontando i premi (relativi alle varie annualità e magari anche sulle polizze sostituite) (vedi) con i sinistri con seguito avvenuti nello stesso periodo. LOSS RATIO
RAPPRESENTANZA (DI IMPRESA ESTERA)
È la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un’impresa estera per esercitare l’assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla U.E. I Lloyd’s operano in Italia tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia con sede a Milano.
Vedi anche TRATTATO DI ROMA e PRESTAZIONE (LIBERTÀ DI) e STABILIMENTO
(Libertà di).
(D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86). ITALIAN REPRESENTATIVE (OF FOREIGN COMPANY)
RECESSO PER SINISTRO
Facoltà che si riserva l’assicuratore di risolvere il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro. Tuttavia tale facoltà è stata fortemente ridimensionata per effetto della normativa comunitaria oggi recepita in tema di clausole abusive.
Il diritto alla risoluzione deve essere esercitato entro un determinato periodo di tempo e dovrà essere rimborsata all’assicurato la quota di premio pagata e non goduta, al netto d’imposta. Vedi anche DISDETTA e Clausole abusive CANCELLATION FOLLOWING A CLAIM
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Regola proporzionale — Art. 1907 del Codice civile Vedi Proporzionale.
PROPORTIONAL RULE
REGOLAZIONE (del premio)
È una forma di conguaglio, prevista da un’apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perchè posto in relazione ad elementi variabili (mercedi, fatturato, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all’elemento variabile prescelto.
Vedi anche PREMIO MINIMO. PREMIUM SETTLEMENT
REGRESSO VEDI RIVALSA.
RECOURSE
Requisiti del contratto Vedi Causa (del contratto). REQUIREMENTS (OF CONTRACT) RESPONSABILITÀ PRESUNTA
È quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c.) per cui l’onere di provare la colpa (o il dolo) dell’autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorchè questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.
(Artt. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 C.c.; D.P.R. 224/88 (art. 1)). ALLEGED LIABILITY
RIDUZIONE (dei massimali assicurati)
Si ha quando, a seguito di sinistro, i massimali assicurati sono ridotti, fino al termine dell’annualità assicurativa, dello stesso importo dell’indennizzo.
La riduzione trova la sua giustificazione nel fatto che la somma assicurata rappresenta il massimo risarcimento per ogni annualità assicurativa e con tale presupposto viene pattuito il premio. REDUCTION (OF SUM INSURED)
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RISARCIMENTO
È l’obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato, da un fatto doloso o colposo, ad una terza persona. Nell’ambito dell’assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall’assicurato e indennità dovuta a quest’ultimo dall’assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.
Vedi anche INDENNITÀ. Artt. 2043, 1917 e 1905 X.x., Xxxx. 0000 x 0000 X.x.). XXXXX SETTLEMENT
RISCHI TECNOLOGICI
L’evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina od impianto, sono esposte. In passato tali esigenze trovavano accoglimento nei vari settori tecnici in modo dispersivo e non sufficientemente allineato alle esigenze del mercato.
Il termine inglese “engineering” è largamente adottato anche in Italia. Rientrano tra i rischi tecnologici diverse tipologie di rischio, suddivise in: Beni in costruzione (polizza C.A.R. (vedi) e polizza E.A.R. (vedi). e garanzia di fornitura, decennale postuma e modulare azienda). Vedi anche ogni singola voce. ENGINEERING
RISCHIO
È la probabilità che un certo evento si verifichi e l’entità dei danni che ne possono derivare. Viene definito “rischio” anche la specifica esposizione assicurativa ad un certo evento che, a seconda del Ramo al quale è ascrivibile, assume un connotato particolare.
(Art. 1882 C.c.). RISK
RISCHIO (aggravamento) — Art. 1898 del Codice Civile
Vedi Aggravamento del rischio.
(Art. 1898 C.c.). FACTOR WHICH AGGRAVATE A RISK
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RISCHIO (cessazione) — Art. 1896 del Codice Civile
Il contratto di assicurazione si scioglie se, dopo la sua conclusione, il rischio cessa di esistere, fermo il diritto dell’assicuratore ai premi fino a quando viene a conoscenza della cessazione (ed al premio in corso all’atto di tale conoscenza).
(Art. 1896 C.c.). RISK (CANCELLATION)
RISCHIO (diminuzione) — Art. 1897 del Codice Civile
Mutamento che rende il rischio meno gravoso per l’assicuratore che, avutane notizia, deve ridurre correlativamente il premio a far tempo dalla prima scadenza successiva a siffatta notizia, salvo che non preferisca recedere dal contratto.
(Art. 1897 C.c.). RISK (REDUCTION)
RISCHIO (inesistenza) — Art. 1895 del Codice Civile
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della stipulazione.
(Artt. 1895 e 1904 C.c., Art. 814 C.d.n.). RISK (NON-EXISTENCE)
RISCHIO (natura del)
Il rischio, oltre a costituire il presupposto indispensabile dell’assicurazione, rappresenta anche il pregiudizio economico derivante dalla possibilità che si verifichi un determinato evento. Quindi questa possibilità di accadimento determina la potenziale gravità dello stesso rischio e la specifica attribuzione al settore assicurativo (Ramo) interessato.
RISK (NATURE OF)
RISCHIO ASSICURATO
È la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano le prestazioni assicurative pattuite.
(Art. 1882 C.c.). RISK (INSURED)
RISCHIO ESCLUSO
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È una delle eventualità, compresa fra tutte quelle possibili, atta a determinare la situazione da fronteggiare assicurativamente e che invece, se determinata da tale eventualità, non viene fronteggiata, avendo le parti espressamente convenuto di non far scattare, in presenza di quest’ultima, le prestazioni assicurative di cui alla polizza.
Il concetto può essere chiarito con qualche esempio. Si pensi ad un progettista assicurato per la R.C. in relazione alla sua attività svolta “per opere fino a 5 miliardi”. In tal caso i danni causati progettando, poniamo, un ponte di valore superiore, costituiscono rischio escluso. Lo stesso dicasi per l’esclusione dei danni consequenziali e indiretti, ecc.Vedi anche RISCHIO, RISCHIO (ASSICURATO), RISCHIO (NON COMPRESO), ecc. RISK (EXCLUDED)
RISK MANAGEMENT
Letteralmente “gestione dei rischi” (dell’azienda). Consiste nella efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l’equilibrio economico e finanziario – come pure la capacità operativa dell’azienda stessa – se in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi. Vedi anche Risk manager.
Il termine inglese è largamente adottato anche in Italia. Il risk management prevede varie fasi o tecniche:- individuazione e analisi dei rischi- trattamento dei rischi stessi..Il trattamento consiste nel controllo e nel finanziamento delle perdite potenziali. Tecniche di controllo delle perdite: eliminazione o riduzione dei rischi. Tecniche di finanziamento delle perdite: trasferimento a terzi (assicurazione) o ritenzione del rischio (autoassicurazione).
RISK MANAGER
Responsabile delle politiche di rischio di un’azienda. Figura professionale che opera quale dipendente o professionista esterno, in stretto rapporto con l’alta direzione. Provvede alla definizione delle politiche e strategie di rischio della azienda, alla loro attuazione, al continuo monitoraggio dei risultati e della evoluzione del rischio al fine di ridefinire eventualmente tali politiche e strategie.
RIVALSA
Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell’assicuratore che ha pagato l’indennità nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell’assicuratore solvente verso i coobbligati.
Vedi SURROGAZIONE (DELL’ASSICURATORE) (Artt. 1916 e 2055 C.c. e L. 990/69 (Art. 18)). RECOURSE or SUBROGATION
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI
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La legge 17/2/1992, n. 166, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/2/1992, ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Assicurazioni, il “ruolo nazionale dei Periti Assicurativi”, cioè un registro nel quale vengono iscritti i periti assicurativi dedicati all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990/69. Il Ruolo quindi, non riguarda tutti i periti assicurativi, ma solo quelli addetti
all’esame dei danni di veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria. La legge dispone che, a partire da un anno della sua entrata in vigore (termine poi prorogato al 31/12/1995) l’attività di Perito assicurativo (nel senso suddetto) potrà essere esercitata solo da chi sia iscritto nel ruolo, e definisce modalità e termini di tale iscrizione.
Ruolo nazionale dei periti assicurativi (iscrizione) Oltre ai requisiti generici (cittadinanza, godimento dei diritti civili, esenzione da condanne penali) devono essere posseduti per l’iscrizione, i seguenti specifici requisiti:
– diploma di scuola media secondaria oppure laurea (l’elenco dei diplomi ad indirizzo tecnico riportato all’articolo 5 del D.M. 9/9/92, n. 562 pubblicato sulla G.U. del 10/2/93 è stato superato dall’art. 2 comma d del D.M. pubblicato sulla G.U. del 27/12/94 n. 102 4a serie speciale);
– superamento di una prova di idoneità. Dalla prova di idoneità sono esentati coloro che sono forniti di diploma di Perito Industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, purchè risultino iscritti da almeno 3 anni nei relativi Albi professionali ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività nello specifico settore professionale.
In via transitoria sono esentati sia dalla prova di idoneità che dal requisito del titolo di studio coloro che alla data del 28/6/95 avevano già esercitato per almeno 5 anni senza soluzione di continuità l’attività di perito assicurativo. Sempre in via transitoria possono sostenere la prova di idoneità, senza essere in possesso del titolo di studio richiesto coloro che alla stessa data del 28/6/95 avevano già esercitato continuativamente l’attività di perito assicurativo per almento due anni.
Non possono esercitare l’attività di Xxxxxx assicurativo gli Enti pubblici e le imprese di assicurazione. Queste ultime possono effettuare direttamente (cioè attraverso loro dipendenti) l’accertamento e la stima dei danni alle cose, ma non esercitare professionalmente l’attività di perito.Nel ruolo nazionale non possono essere iscritti (e quindi non possono esercitare l’attività) gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli o di natanti nonchè coloro che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente: la legge, infatti, vuole che l’attività di Perito sia un’attività xxxxxxxxxxxxx.Xx sorgere di una condizione di incompatibilità dopo l’avvenuta iscrizione al ruolo comporta la cancellazione dal ruolo medesimo. Altre cause di cancellazione sono elencate all’art. 6 della L. 17/2/92, n. 166, alla cui lettura si rinvia. (L. 166/92, D.M. 562/92, D.L. 48/93, D.L. 542/93, D.L. 78/96).
S
SACE (C)
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Trattasi della “Sezione” speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione operante – sino alla sua privatizzazione – presso l’I.N.A., ma con personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale e gestionale, per assicurare gli operatori nazionali contro i rischi – incontrati nella loro attività con l’estero – di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio nelle tipologie CREDITO FORNITORE e CREDITO ACQUIRENTE. Le sue polizze sono garantite
dallo Stato. Collabora strettamente con la SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’estero) le cui iniziative partecipate sono ammesse alla copertura assicurativa di SACE).
Ha subito sostanziali modifiche gestionali. (L. 227/77).
SALVATAGGIO (obbligo di) — Artt. 1914 e 1915 del Codice Civile
L’obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l’assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell’assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all’atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell’assicuratore. L’inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell’indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all’obbligo dell’avviso del sinistro. L’assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve – su richiesta dell’assicurato – anticipare le spese o concorrere alle stesse.
L’obbligo di attivazione per evitare il danno sussiste in ordine all’assicurazione R.C., limitatamente all’obbligo di attivazione per contenere le conseguenze del sinistro già avvenuto. Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO. (Artt. 1914 e 1915 C.c.). LOSS CONTAINMENT (OBLIGATION)
SCOPERTO
Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’assicurato, generalmente espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia.
Normalmente viene convenuto in polizza per specifiche situazioni di rischio oppure per imporre all’assicurato alcune norme comportamentali da porre in atto per ridurre l’esposizione al rischio. SELF INSURANCE or DEDUCTIBLE
SECONDO RISCHIO
Vedi Assicurazione (di secondo rischio). EXCESS INSURANCE
SINISTRO
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Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la controprestazione dell’assicuratore. L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave (salvo
che per le polizze RC Professionali dove la colpa grave e compresa) (vedi) del contraente, dell’assicurato o del beneficiario.
L’assicuratore è tuttavia obbligato per i danni conseguenti a sinistri dolosi, o gravemente colposi, cagionati da persone del cui fatto debba rispondere l’assicurato, nonchè cagionati dallo stesso assicurato, dal contraente o dal beneficiario, ma per dovere di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all’assicuratore. (Artt. 1882 e 1900 C.c.). CLAIM
SOTTOASSICURAZIONE (o assicurazione parziale) Art. 1907 del CC
Nelle assicurazioni a valore intero (tipica quella del Ramo Incendio), se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Non si applica tale principio nelle assicurazioni di Responsabilità Civile.
Trattasi della ben nota regola proporzionale (VALORE ASSICURATO/VALORE EFFETTIVO = X/DANNO dove X rappresenta la somma che l’assicuratore pagherò all’assicurato). Si ritiene comunemente che tale regola trovi applicazione solo in caso di danno parziale. In realtà, anche nel danno totale, l’indennizzo (X) risulta pari alla somma assicurata proprio per l’applicazione della regola stessa e l’assicurato rimarrà assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta. Vedi anche PROPORZIONALE. (Art. 1907 C.c.). UNDER-INSURANCE (or PARTIAL INSURANCE)
SOTTOSCRITTORE
E’ l’incaricato di una impresa con poteri di accettazione di xxxxxx in assicurazione e/o riassicurazione
Vedi anche ASSUNTORE, LLOYD’S, NAMES, UNDERWRITER. UNDERWRITER
SOVRASSICURAZIONE — Art. 1909 del Codice Civile
Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l’assicurazione non è valida, fermo il diritto dell’assicuratore (purchè in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell’assicurato, l’assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l’avvenire la correlativa riduzione di premio. Il presente articolo non si applica nelle assicurazioni di Responsabilità Civile.
Vedi anche CAPITALE ASSICURATO, POLIZZA STIMATA e SOMMA ASSICURATA. (Art. 1909 C.c.). OVER INSURANCE
SPESE DI CONSERVAZIONE — Art. 1914 del Codice Civile
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Esborsi sostenuti dall’assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori.
Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.
(Art. 1914 C.c.). MAINTENANCE EXPENSES
SPESE DI GIUSTIZIA (in un procedimento penale o civile)
Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.
LEGAL COSTS
SPESE DI RESISTENZA — Art. 1917 del Codice Civile
Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del danneggiato. Nell’ambito dell’assicurazione R.C., sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in aggiunta ad esso. Ove l’entità del danno reclamato dal terzo superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi.
(Art. 1917 C.c.). LEGAL DEFENCE COSTS
SPESE DI SALVATAGGIO — Art. 1914 del Codice Civile
Sono danni indiretti riconosciuti all’assicurato per ridurre gli effetti del sinistro o limitare l’evoluzione della perdita economica.
Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI). (Art. 1914 C.c.). LOSS CONTAINMENT COSTS
Spese legali e peritali (assicurazione delle) Vedi Tutela giudiziaria. LEGAL DEFENCE
SURROGAZIONE (dell’assicuratore) — Art. 1916 del Codice Civile
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino all’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l’assicuratore si sostituisce all’assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell’assicuratore stesso. La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l’assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l’I.N.A.I.L. beneficia della surrogazione.
SUBROGATION (OF THE INSURER)
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SURROGAZIONE DEL CREDITORE NEI DIRITTI DEL DEBITORE
Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un’autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l’ammissibilità di tale azione nell’ambito dell’assicurazione R.C., riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell’assicuratore surrogandosi all’assicurato (quale creditore dell’assicuratore).
SUBROGATION
T
TACITA PROROGA O TACITO RINNOVO
Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta.
La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta (vedi), per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così successivamente. Di fatto una polizza annuale si rinnova di anno in anno e quella poliennale di biennio in biennio. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione. (Art. 1899 C.c.). TACIT RENEWAL
TASSA GOVERNATIVA
Vedi Imposta sui premi assicurativi. TAX ON INSURANCE PREMIUM TASSO DI PREMIO
Tasso, per i contratti Responsabilità Professionale da conteggiarsi sul valore del fatturato o delle opere, per determinare il premio richiesto dall’assicuratore a fronte della garanzia prestata.
Il tasso è generalmente indicato in “per mille” o “per cento”. RATE OF PREMIUM
TERZI
delle assicurazioni R.C., il concetto di terzietà (essere terzi rispetto all’assicurato) è stato elaborato per escludere dall’assicurazione i danni subiti da persone legate all’assicurato da particolari vincoli (coniugio, parentela, affinità) col conseguente rischio di collusione (originato da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale, sia pure di fatto e non di diritto) pregiudizievoli per il rapporto assicurativo.
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THIRD PARTIES
TRANSAZIONE (ASSICURAZIONE R.C.)
L’assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un “contratto” (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l’assicurato) e quietanza (che attesta l’eseguito pagamento).
(Artt. 1965 e 1917 C.c.). SETTLEMENT (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE)
TRANSAZIONE (CONCETTO DI)
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
(Art. 1965 C.c.). OUT OF COURT SETTLEMENT
TUTELA GIUDIZIARIA (assicurazione)
Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata assicurazione delle spese legali e peritali perchè intesa a sollevare l’assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonchè di procedimenti.
Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di servizio, in quanto l’assicuratore non si limita a risarcire l’assicurato, nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza. LEGAL DEFENCE
U UNDERWRITER
Letteralmente “sottoscrittore”. Nella terminologia italiana può essere assimilato all’assuntore, ma in quella inglese assume un significato più ampio, dato che l’underwriter che agisce nell’ambito dei Lloyd’s (vedi) assume impegni per conto dei sindacati di assicuratori e riassicuratori che ne fanno parte, detti “Names” (vedi).
Vedi anche LLOYD’S e NAMES.
V
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Variazione del rischio Vedi Appendice. AMENDMENT OF RISK VIGILANZA GOVERNATIVA
È esercitata (prima direttamente dal Ministero dell’Industria, ora tramite l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private – I.S.V.A.P.) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell’interesse degli assicurati, i quali, attraverso una percentuale sui premi, pagano un contributo per le spese relative.
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Le mansioni ed i poteri dell’ISVAP sono dettagliatamente descritti alla voce ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE (vedi) e recentemente (10/98) sono stati sensibilmente aumentati. (D.P.R. 449/59 (art. 64) L. 295/78, L. 576/82, L. 20/91, L. 742/86 e D. L.vo 373/98 del 13/10/98). GOVERNMENT SUPERVISION