Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Associazioni di Volontariato e l’ASUR Marche/Area Vasta 2
Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Associazioni di Volontariato e l’ASUR Marche/Area Vasta 2
Premessa
L’ASUR Marche /Area Vasta 2 riconosce il valore sociale e la funzione dell’ attività di volontariato e di tutela dei diritti come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto del principio della sussidiarietà.
Favorisce, all’interno delle strutture e dei servizi, la realizzazione di attività ed iniziative dei volontari, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà..
Considera il volontariato come una forma di elevato valore sociale ed etico di promozione della salute, dell’appartenenza civile, dei legami sociali e della dignità delle persone e di partecipazione sociale e civica dei cittadini alla vita dell’istituzione sanitaria.
1. Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento definisce i termini della collaborazione tra Associazioni di volontariato (di seguito denominate “Associazioni” e singolarmente “Associazione”) e ASUR Marche / Area Vasta 2 (di seguito denominata “Azienda Sanitaria”).
Al fine di accreditarsi presso l’Azienda Sanitaria e di operare al suo interno, a favore dei pazienti, le Associazioni di volontariato dovranno stipulare apposita convenzione.
Per poter sottoscrivere convenzioni con l’Azienda Sanitaria, le Associazioni devono essere iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (DGR Marche n. 884 dell’11 giugno 2013).
2. Responsabilità e compiti
Le Associazioni seguono le indicazioni del personale di riferimento del luogo in cui operano, al fine di svolgere le proprie attività e iniziative in pieno accordo con l’organizzazione sanitaria. Collaborano quindi con l’Azienda Sanitaria in uno spirito di aiuto e condivisione della “mission” volta a tutelare la salute della persona.
Le norme che disciplinano tale collaborazione sono contenute nel presente regolamento e nella convenzione.
Al momento di sottoscrizione della convenzione, l’Associazione (dovrà) sottoscriverà per integrale accettazione anche il presente Regolamento che, in uno, verrà allegato alla convenzione medesima.
In particolare:
- l’attività delle Associazioni non può essere retribuita in alcun modo, né dal beneficiario diretto, né attraverso l’Azienda Sanitaria;
- l’attività di volontariato prestata all’interno dell’Azienda Sanitaria non si configura come rapporto di dipendente o qualsiasi altra forma con l’Azienda Sanitaria.
3. Norme di riferimento
Le norme di riferimento per la redazione del presente regolamento e della convenzione da sottoscrivere per l’accreditamento delle Associazioni sono:
- Legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”;
- D. L.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”- art. 14 co.7;
- L.R. Marche n. 13 del 20 giugno 2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale come modificata e integrata dalla L.R. Marche n. 17 del 22 novembre 2010;
- L.R. Marche n. 17 del 1 agosto 2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale£, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;
- Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15 “ Norme per la promozione e la disciplina del volontariato “;
- D.G.R. Marche 28 dicembre 2012, n. 1789 “L.R. 30 maggio 2012, n. 15. Articoli 4 e 10. Criteri e modalità per l’iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4) ed esercizio del potere di vigilanza sulle stesse (art. 10)”;
- D.g.r. Marche 11 giugno 2013, n. 884 “ L.R. 15/2012 – art. 5 “Convenzioni” – art. 6 “Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati” e art. 8 – co. 4 in merito alla concessione di spazi e attrezzature. Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e le istituzioni pubbliche”.
4. Procedure di convenzionamento
Possono sottoscrivere una convenzione con l’Azienda Sanitaria solo le Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (. DGR Marche n. 884 dell’11 giugno 2013).
La convenzione è l’atto deputato dalla normativa di riferimento (legge) a disciplinare il rapporto con l’Associazione di volontariato che intenda prestare il proprio servizio all’interno della struttura pubblica e deve contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Deve prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese (L. 266/91).
La convenzione viene sottoscritta dal Direttore di Area Vasta 2 e dal legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato, verificata la completezza e regolarità formale della richiesta dell’Associazione di Volontariato, acquisiti i pareri obbligatori e non vincolanti del Direttore Medico della Struttura e del Direttore della Unità Operativa (assenso del sanitario di riferimento) all’interno delle quali l’Associazione intenderebbe operare.
Eventuale rifiuto della sottoscrizione da parte del Direttore di Area Vasta 2, deve essere adeguatamente motivata all’Associazione di Volontariato.
5. Campo di attività
Al momento della richiesta di convenzione, corredata da tutte le dichiarazioni e gli allegati menzionati in calce al presente Regolamento di cui è obbligatoria la produzione alla Direzione di Area Vasta 2, ogni Associazione dovrà indicare le Strutture e le Unità Operative all’interno delle quali intenderebbe operare, specificando per ogni Unità Operativa le modalità concrete in cui l’azione dei singoli volontari verrà espletata.
6. Concessione di spazi all’Associazione
L’Azienda, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell’Associazione, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima. La concessione degli spazi suindicati andrà gestita dal Responsabile della struttura sanitaria in cui l’associazione di volontariato intende operare.
L’Associazione garantisce il funzionamento della segreteria nei locali concessi nei giorni e negli orari indicati in sede di richiesta di convenzionamento, salvo modifiche tempestivamente comunicate a: Direttore Medico della Struttura e del Direttore della Unità Operativa
7. Responsabile dell’Associazione
Al momento della richiesta di convenzionamento con l’Azienda Sanitaria, l’Associazione indicherà altresì il nominativo del soggetto responsabile che, in nome e per conto dell’Associazione, si farà carico degli adempimenti previsti dal presente atto regolamentare e dalla convenzione.
Il nominativo del Referente andrà indicato in convenzione.
8. Formazione del volontario
Tutte le Associazioni che gestiscono un contatto diretto con i pazienti e loro familiari si impegnano a partecipare a corsi di formazione organizzati dall’Azienda Sanitaria finalizzati a fornire informazioni su aspetti relativi alla privacy, alla prevenzione delle infezioni ospedaliere e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda i volontari operativi alla data della formalizzazione del presente documento ogni Associazione si impegna a trasmettere la dichiarazione relativa ai percorsi attraverso i quali gli stessi sono stati formati.
I temi della formazione a carico delle Associazioni dovranno vertere sul ruolo del volontario, la posizione di questo entro il contesto ospedaliero, la comunicazione e la relazione con il soggetto in cura, la sua famiglia e gli operatori sanitari, i confini del proprio mandato, gli eventuali strumenti da condividere ed utilizzare con l’utenza.
9. Riservatezza
L’Associazione e i suoi volontari si impegnano ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza. Qualora il volontario tratti dati personali di cui l'Azienda Sanitaria è titolare, dovrà farlo nei limiti e in ottemperanza alla lettera di incarico ricevuta dal responsabile dell’associazione.
10.Segnalazione e registrazione dei nuovi volontari
Per ragioni organizzative interne e ai fini assicurativi, il soggetto responsabile dell’Associazione dovrà tempestivamente comunicare al Direttore Medico della Struttura sanitaria, all’URP e al Direttore della Unità Operativa in cui opera il nominativo e i dati anagrafici dei nuovi volontari da inserire nel progetto Aziendale, presentando, per ognuno di essi, idonea dichiarazione relativa all’iter formativo seguito o l’impegno all’assolvimento dell’obbligo formativo, con l’identificazione della Struttura e Unità Operativa presso la quale il volontario dovrà svolgere la propria attività.
Per essere inserito negli elenchi ufficiali, il volontario dovrà rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che verranno gestiti ad opera dell’URP e della Direzione Medica della Struttura.
Ogni modificazione dell’elenco dei volontari deve essere tempestivamente comunicata e comunque sempre prima dell’ingresso di un nuovo volontario nella struttura sanitaria.
Il volontario dovrà indossare un cartellino di riconoscimento con il proprio nominativo, in modo da essere sempre riconoscibile durante il suo servizio. Il cartellino, fornito dall’Associazione di Volontariato, deve recare la dicitura “Servizio di Volontariato” il nome, l’iniziale del cognome e la fotografia del volontario nonché la denominazione della Associazione di appartenenza.
11.Divisa
I volontari dovranno indossare, durante la loro attività, una divisa che li identifichi come tali e non consenta confusioni con quelle indossate dal personale dell’Azienda Sanitaria (ad esempio camice bianco). In ogni caso dovranno avere un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale operano e funzionale all’attività che vanno a prestare.
La descrizione dell’abbigliamento dovrà essere specificata nell’atto convenzionale.
12.Prevenzione e sicurezza
L’Azienda Sanitaria, tramite il soggetto responsabile, consegnerà alle Associazioni sottoscrittrici di convenzioni tutte le procedure aziendali in tema di emergenza ed evacuazione, di prevenzione delle infezioni nonché tutto il materiale informativo ritenuto utile per il contenimento del rischio.
13.Infortunio
In caso di infortunio all’interno delle strutture dell’Azienda Sanitaria, i volontari dovranno seguire le seguenti procedure:
a) Infortunio non a rischio biologico (es. cadute, urti, aggressioni...)
Nel caso di infortunio, il volontario dovrà avvisare, oltre il soggetto responsabile della propria Associazione, anche la Direzione Medica della Struttura sanitaria e il Direttore della Unità Operativa nonché il Coordinatore Infermieristico della UO in cui è avvenuto il fatto.
b) Infortunio a rischio biologico (es. puntura da ago ...)
In caso di contatto con fluidi biologici (ad esempio schizzi di sangue), il volontario dovrà avvisare, oltre il soggetto responsabile della propria Associazione, anche Direzione Medica della Struttura sanitaria e il Direttore della Unità Operativa nonché il Coordinatore Infermieristico della UO in cui è avvenuto il fatto.
14.Copertura assicurativa
La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione. Ogni volontario dovrà essere assicurato sia contro gli infortuni e le malattie derivanti dallo svolgimento della sua attività sia per la responsabilità civile verso terzi.
La durata della convenzione è collegata alla durata della polizza assicurativa. Se questa è soggetta a rinnovo, deve essere provato da parte dell’Associazione l’avvenuto pagamento del premio.
15.Regole per lo svolgimento dell’attività
L’intervento dei volontari non va inteso come assistenza sanitaria al malato, di esclusiva competenza del personale ospedaliero.
I volontari non possono interferire in alcun modo su questioni attinenti al trattamento dei malati stessi.
Nell’organizzazione delle attività specifiche, i volontari, tramite il soggetto responsabile dell’Associazione, fanno riferimento al direttore e al coordinatore dell’Unità Operativa (o suo delegato) in cui operano e con i quali concordano tipologia di intervento, tempi e modalità di azione, nel rispetto delle procedure e consuetudini operative in atto.
Tutta l’attività del volontariato dovrà essere svolta in stretta collaborazione con il personale in servizio e sarà cura del direttore e del coordinatore (o suo delegato) informare il volontario dei rischi specifici presenti nei luoghi ove opererà e delle misure di protezione che dovrà adottare.
In particolare, i volontari dovranno:
- Adottare comportamenti consoni alla vita ospedaliera e rispettosi della dignità e della sicurezza del malato;
Rispettare rigorosamente le norme igieniche di base, come lavarsi accuratamente le mani prima e dopo essere entrati in contatto con un paziente;
- Osservare la massima riservatezza su tutto ciò di cui venga a conoscenza per ragioni del proprio servizio; .
- Indossare sempre il cartellino di riconoscimento bene in vista; I volontari non dovranno:
- Introdurre alimenti dall’esterno, anche a scopo ricreativo, senza previa autorizzazione da parte del personale sanitario;
- Assistere pazienti in isolamento anche cautelativo;
- Prestare servizio se affetti da malattie trasmissibili;
- Inserire di propria iniziativa attività che possano sovrapporsi o addirittura andare in conflitto con le procedure normalmente seguite dalle Unità Operative nell’assistenza al paziente;
In nessun caso, utilizzare dati sensibili di cui sono venuti a conoscenza (anche immagini).
16.Continuità assistenziale
Ogni volontario dovrà impegnarsi affinché le attività programmate siano rese garantendo la massima continuità possibile, nell’interesse del paziente e nel rispetto del personale ospedaliero e volontario con il quale si relaziona.
Nel caso di interruzione dell’attività, dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto responsabile dell’Associazione, in modo da consentirgli di organizzare diversamente l’attività e provvedere all’eventuale sostituzione.
17.Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni
L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare periodicamente:
• - La conformità delle attività svolte dall’Associazione con quanto stabilito all’atto della convenzione;
• - La sussistenza dei requisiti di idoneità dichiarati all’atto della stipula della convenzione;
• - Il rispetto del presente regolamento.
• - L’Azienda Sanitaria e l’Associazione del Volontariato congiuntamente sono impegnate ad attivare momenti di confronto periodici sull’andamento delle attività.
18.Allegati
Gli allegati indicati a seguire costituiscono parte integrante del presente Regolamento e vanno obbligatoriamente prodotti a corredo della domanda dell’Associazione al fine del convenzionamento con l’ASUR/AV2:
1. 1- Domanda per lo svolgimento di attività di volontariato presso l’ASUR Marche
/Area Vasta 2;
2. 2- Dichiarazione inerente l’elenco degli associati che presteranno attività di volontariato presso l’Azienda Sanitaria con indicazione della formazione ricevuta o impegno all’assolvimento dell’obbligo formativo;
3. 3- Dichiarazione dell’Associazione di volontariato circa l’attività programmata.
4. 4- Documentazione attestante l’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato;
5. 5- Copia delle polizza assicurative stipulate (Polizza RCT/RCO/infortuni);