SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992
SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992
PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE
IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PSICORIABILITATIVE PER IL BIENNIO 2016- 2017
TRA
– la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede con in L’Aquila, alla Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n.1,in persona del Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disa- vanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nonché Presidente della Giunta Regionale del- la Regione Abruzzo;
– le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila con sede in L’Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. 01792410662;
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. 02307130696;
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. 01397530982;
→ Azienda Unità Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x. 0, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. 00115590671;
E
– la XXXXXXXX S.r.l., P.IVA 02524930696, con sede legale in Lanciano (CH), alla Via Santo Spirito n.13, in persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, legale rappresentante pro–tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come “Erogatore”), in nome e per conto della Residenza Protetta SACRI CUORI XXXXXXXX, con sede legale in Lanciano (CH), alla Via S. Spirito n.13;
PREMESSO CHE
1. L’Erogatore è autorizzato in via predefinitiva all’esercizio di prestazioni sanitarie in residenze protette e accreditato in via predefinitiva ad erogare dette prestazioni a carico del Servizio Sa- nitario Regionale per n. p.l. 35.
2. che l’Erogatore eroga, in virtù dei titoli sopra indicati, l’attività di:
a)anziani non autosufficienti;
3. L’Erogatore esercita le prestazioni sanitarie per le quali è in corso la procedura finalizzata al rilascio del titolo di accreditamento istituzionale, per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nel limiti delle risorse assegnate.
4. Con D.C.A. 48/2016 del 23/05/2016 sono state approvate le “Linee negoziali di regolamenta- zione dei rapporti con gli erogatori privati provvisoriamente accreditati dell’area residenziale
e psico-riabilitativa. Biennio 2016-2017”. Con nota dello studio legale Palermo del 25/07/2016, l’Erogatore ha trasmesso osservazioni in merito alla schema di accordo contrattua- le proposto e particolarmente in ordine alle clausole meglio esplicitate nella richiamata nota;
5. L’Azienda USL competente per territorio non ha trasmesso ulteriori osservazioni in merito alle clausole negoziali di immediata afferenza;
6. Con nota del 06/09/2016 l’Organo commissariale ha ritenuto di accogliere le osservazioni pro- poste in relazione ai punti 5 e 12 dell’accordo contrattuale, confermando per il restante le pre- visioni negoziali dandone comunicazione ai soggetti interessati.
7. La procedura di interlocuzione negoziale può ritenersi positivamente conclusa e nulla osta alla sottoscrizione del contratto tra Regione, Aziende USL e Erogatore;
8. Per le finalità del presente contratto, l’Erogatore oltre a produrre ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. le necessarie dichiarazioni sostitutive di certifica- zione/ di atto di notorietà, di cui all’elenco allegato, con apposita e distinta dichiarazione ac- quisita agli atti dei competenti Uffici regionali ed allegata al presente accordo contrattuale, si impegna a mantenere e/o a conformarsi a quanto previsto dai Manuali di autorizzazione ed ac- creditamento di cui alla D.G.R. n. 591/P/2008, s.m.i., anche ai fini della legittima ed effettiva remunerabilità delle prestazioni erogate.
9. Ferma restando l’acquisizione della documentazione di cui all’Allegato 2A, che è parte inte- grante del presente accordo, l’Erogatore dichiara:
a)di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relati- vo è avviato nei suoi confronti;
b)di aver/non aver presentato domanda di concordato preventivo;
c) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs., n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappre- sentanza legale della Erogatore.
10. L’Erogatore si impegna a garantire l’adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparec- chiature e si impegna, altresì, a tenere a disposizione della Azienda USL competente e della Regione Abruzzo, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la docu- mentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparec- chiatura. Sono fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore.
11. Le parti prendono, altresì, atto degli indirizzi in materia di remunerazione delle prestazioni formulati con nota n. prot. RA/244549/COMM del 29 settembre 2015 che è parte integrante del presente accordo contrattuale.
SI CONVIENE E SI STIPULA
ARTICOLO 1 OGGETTO
1. Per il biennio 2016-2017 il Servizio Sanitario Regionale, in forza del presente accordo contrat- tuale, acquista dall’Erogatore, nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati con le specifiche di cui alla pianificazione definita con il Direttore Generale della Azienda USL di afferenza, le prestazioni di cui al rispettivo titolo di accreditamento pre-definitivo e meglio specificate nel piano delle prestazioni;
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo contrattuale:
a) l’erogatore assume l’obbligo di erogare le prestazioni indicate al primo comma del presente articolo alle condizioni contemplate nel successivo articolo 4 del presente accordo contrat- tuale, per tutta la durata del presente accordo e secondo i termini e le modalità in esso stabi- lite;
b) l’Azienda USL, nel cui ambito territoriale l’Erogatore è ubicata, assume l’obbligo di remu- nerarle entro i limiti e nei termini previsti dai successivi articoli 14, 15 e 16 in base alla vi-
gente normativa.
3. Le prestazioni sono erogate - in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruz- zo - per il tramite dell’Erogatore sottoscrittore del presente accordo contrattuale, in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, nei limiti del tetto massimo di spesa ad essa assegnato ed in ossequio al principio di libera scelta del paziente.
ARTICOLO 2 DURATA
1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 e fatte espressamente salve eventuali modifiche e integrazioni che si do- vessero rendere necessarie in conseguenza della definizione di ulteriori indirizzi programmatori inerenti l’offerta residenziale e psichiatrica.
ARTICOLO 3
VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI E PREVISIONE DI SPESA
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore si impegna ad erogare, per il biennio 2016-2017, le prestazioni sanitarie per le quali risulta autorizzato ed accreditato in via predefinitiva, nei limiti del tetto massimo di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati, ed accetta, come corrispettivo massimo relativo a ciascun anno nel biennio 2016-2017, il tetto di spesa di € 429.319,84 (quattrocentoventinovemilatrecentodiciannove/84), così come rideterminato ai sensi del successivo articolo, 14 comma 3, in conseguenza dei provvedimenti commissariali di seguito riportati: D.C.A. n.91/2014, D.C.A. n.104/2014, D.C.A. n. 05/2014, D.C.A. n.13/2015 e D.C.A. n.20/2015;
2. Qualora l’accordo contrattuale venga sottoscritto con strutture operanti su più sedi tale previ- sione è integrata, nelle more della costituzione dell’Azienda Unica Regionale, con la indivi- duazione suddivisa per Azienda USL di afferenza del relativo tetto di spesa.
3. La produzione eccedente il tetto massimo di cui al primo comma non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.
4. Sono considerate rese al di fuori del presente accordo contrattuale e si dichiarano, fin da ora, non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accre- ditati.
ARTICOLO 4
CONDIZIONI DI EROGABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle presta- zioni e come tali trovano applicazione nell’ambito del presente rapporto negoziale:
a) il D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA) e ss.mm.ii. e - laddove previsto - per i trattamenti di lungo-assistenza/mantenimento i decreti commissariali di introduzione/adeguamento quota di compartecipazione a carico dell’utente/Comune;
b) il D.Lgs. 502/92, s.m.i., il D.P.R. 14 gennaio1997 e la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.;
c) le disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2014-2016 anche con riferimento alla revi- sione dei meccanismi di compartecipazione alla spesa sanitaria;
d) il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
e) il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile.
ARTICOLO 5
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PREVENTIVATA
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente accordo contrattuale e a tutela della continuità nell’erogazione delle prestazioni in residenze protette, le parti convengono che il tetto di spesa, di cui all’art. 4 del presente accordo, sia frazionato in mensilità con l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 10% del tetto mensile massimo, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 3, dell’accordo contrattuale.
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all’articolo 13 dell’accordo contrattuale non rientrano nel limite mensile del 10 % previsto al primo comma del presente articolo, e non possono essere remunerate o esigibili ai sensi dell’ultimo comma del successivo articolo 7 dell’accordo contrattuale.
ARTICOLO 6
MODALITÀ DI ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal
D.M. 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia. A tal proposito medico di base e medico della struttura effettuano le predette attività in opportuna collaborazione tra loro. Ai sensi del P.S.R. 2008/2010 (L.R. n. 5/2008) l’accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell’ambito dell’assistenza dell’Erogatore di prestazioni in re- sidenze protette è subordinato all’autorizzazione delle UVM secondo quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Commissariale n. 107 del 30 dicembre 2013.
2. L’accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell’ambito dell’assistenza dell’Erogatore è su- bordinato all’autorizzazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio ed è regolato dalle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 107 del 30 dicembre 2013, recante “Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale - linee guida regionali”, e s.m.i.. Per procedere all’erogazione delle prestazioni l’Erogatore è tenuto a verificare, preliminarmente, la sussisten- za della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo segnalando alla Azienda USL competente, per le necessarie valu- tazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla Azienda USL comporta la non remunerabilità della prestazione. L’Azienda USL è tenuta ad accertare la cor- rettezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.
3. L’Erogatore è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dall’articolo 8 del decreto commissa- riale n. 107 del 30 dicembre 2013 relativo alla presa in carico del paziente.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedi- menti Nazionali e Regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizza- zione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l’assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizza- tivi ed agli atti di accreditamento che la Erogatore si impegna a rispettare sino all’adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e so- cio-sanitaria (D.P.C.M. 29 novembre 2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale.
5. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
ARTICOLO 7
OBBLIGHI DELL’ EROGATORE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore, per quanto attiene le prestazioni in residenze protette, si obbliga a garantire, nel
rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., l’invio telematico alla Azienda USL ter- ritorialmente competente, delle informazioni di seguito dettagliate:
a) comunicazione dell’ammissione del Paziente presso la Erogatore, comprensiva di impegna- tiva della richiesta di prestazione da parte del medico prescrittore e dell’autorizzazione della UVM, entro 24 ore;
b) comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Pa- ziente entro 24 ore;
c) trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come ripor- tato in fattura).
ARTICOLO 8
ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ EROGATORE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 7 del presente accordo contrattuale si impegna:
a) ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “governo clinico” ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
b) a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende UUSSLL e dalla Regione Abruzzo;
c) a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ma- teria previdenziale;
d) ad aderire al Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo quanto verrà indicato dalla Regione, al fine di consentire la condivisione telematica delle agende di prenotazione e di monitoraggio delle prestazioni.
2. L’Erogatore ha l’obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali:
a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.
ARTICOLO 9
PERSONALE DELLA EROGATORE E REQUISITI DI COMPATIBILITÀ
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore utilizza, per l’erogazione delle prestazioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente accordo contrattuale, il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L’Erogatore garantisce l’impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 412/1992 e alla Legge n. 662/1996.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l’accertamento della insussi- stenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determi- nano l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione delle sanzioni previ- ste dall’art. 1, comma 19, Legge, 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L’Erogatore si impegna a comunicare trimestralmente, all’Azienda USL di pertinenza oltre che al Servizio “Attività Ispettiva e Controllo Qualità” e per conoscenza anche al Servizio “Con- tratti con gli erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni dell’area ospeda- liera e territoriale” del Dipartimento Salute e Welfare, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo
dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali suc- cessive variazioni. L’elenco di cui al paragrafo precedente deve essere validato dal personale del competente Dipartimento di Prevenzione ed essere comprensivo anche del personale ope- rante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero pro- fessionale per il quale l’Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in ma- teria dal D.Lgs. n. 81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indi- cando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L’Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l’applicazione del
C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall’Erogatore nell’elenco di cui al quarto comma del presente articolo.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’ EROGATORE
1. L’Erogatore fornisce all’Azienda USL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura elettronica di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, il file di produzione relativo alle prestazioni sanitarie erogate.
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico anali- tico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a cari- co del Servizio Sanitario Regionale nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 3 e 5 del presente accordo contrattuale. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.
3. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al primo comma del presente artico- lo, l’Erogatore specifica per ogni prestazione:
a) il valore dell’importo fatturato;
b) il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. L’Erogatore si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso in- formativo FAR (Flusso Assistenza Residenziale) – in attuazione del D.M. 17 dicembre 2008 – nonché il modello ministeriale STS24.
5. L’Erogatore ha l’obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni.
6. L’omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenu- ta nell’arco di complessivi tre mesi dell’anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 17 del presente accordo contrat- tuale.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui agli articoli 7 e 8 del presente accordo contrattuale.
8. Al ricevimento della fattura e dell’allegata documentazione informativa, l’Azienda USL com- petente verifica l’esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.
ARTICOLO 11
CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA E CONGRUITÀ
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo articolo 13, durante la vigenza del pre- sente accordo, la Regione Abruzzo e l’Azienda USL potranno in qualunque momento verifica- re l’appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall’ Erogatore che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regio- nali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata, fatto salvo un incremento del campione
percentuale derivante da eventuali modifiche dei D.C.A. n. 19/2010, D.C.A. n. 43/2010 e
D.C.A. n. 64/2012.
3. L’Azienda USL competente territorialmente verifica la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale secondo le modalità previste dall’articolo 14 del presente accordo contrattuale.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.), secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali. È comunque in facoltà della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di forme di cooperazione interistituzionale con i soggetti preposti ad attività di controllo e pre- venzione per la tutela della salute.
5. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui all’ottavo comma, fermo restando il termine previsto dall’art. 13, comma 3, del presente accordo contrattuale.
6. L’Erogatore si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative neces- sarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell’attività di controllo.
7. Il procedimento di verifica si svolge alla presenza di Rappresentanti dell’Erogatore e di esso è redatto apposito e dettagliato processo verbale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 s.m.i.. Resta salva la facoltà per l’Erogatore di trasmettere alla Azienda USL e per conoscenza al competente Servizio Ispettivo della Regione Abruzzo, apposite controdeduzioni entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla consegna del predetto verbale. Entro dieci gior- ni dalla ricezione delle controdeduzioni formulate dall’Erogatore l’Azienda USL competente comunica all’ Erogatore stessa l’esito definitivo della verifica assegnando un termine non supe- riore a dieci giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l’Azienda USL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza co- stituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo contrattuale.
8. Con successive linee guida regionali saranno adottate specifiche disposizioni per quanto con- cerne i procedimenti di verifica di particolare complessità.
9. L’esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incon- grue, illegittime.
ARTICOLO 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e trasmette, all’Azienda USL territorialmente competente e all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo (A.S.R.) la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del
S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 del presente accordo contrattuale.
2. La fattura è trasmessa all’Azienda USL territorialmente competente e all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo (A.S.R.) entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per Azienda USL di residenza del paziente.
4. Alla fattura, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) documentazione relativa alla produzione di cui all’articolo 11 del presente accordo contrat- tuale;
b) eventuale ulteriore documentazione prevista dalla normativa in materia di fatturazione elet- tronica.
5. L’Azienda USL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non confor-
me alle previsioni del presente articolo.
ARTICOLO 13
CONTROLLI SUL FATTURATO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all’art 12, avviene – ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n.192 – entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell’Azienda USL di competenza.
2. L’Azienda USL può effettuare acconti mensili pari all’85% della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all’art. 4 del presente accordo contrattuale non comprensivo dell’oscillabilità del 10 %, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura/nota contabile, e in misura anche mi- nore all’85%, - in ragione di accertate persistenti carenze sotto il profilo dei requisiti organizza- tivi dell’Erogatore ed in misura proporzionale alla gravità delle carenze stesse, se compatibili con i requisiti di autorizzazione e accreditamento. Con successiva circolare i competenti Uffici regionali forniranno indirizzi operativi in materia.
3. In ogni caso, entro il termine di cui al primo comma, l’Azienda USL procede al saldo della fat- tura – positivo o negativo – sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto agli articoli 8 e 10 del presente accordo contrattuale, l’Azienda USL, ove sussista decurtazione da parte del competente Nucleo Opera- tivo di Controllo, richiede all’Erogatore apposita nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della re- lativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce, nonché la residenza dell’utente a cui favore è stata erogata la prestazione. La nota di credito verrà decurtata sulla liquidazione im- mediatamente successiva alla data di ricezione della stessa.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal pre- sente articolo, se reiterata, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 18 del presente accordo contrattuale. Costituisce altresì grave inadempimento e causa di risoluzione del presente accordo contrattuale previa formale diffida ai sensi dell’articolo 17 del presente accordo contrattuale, la mancata emissione reiterata di nota di credito a storno totale dell’eventuale eccedenza di produzione rispetto al budget assegnato di cui all’art.3 del presente accordo contrattuale.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente, in acconto all’Erogatore ecceda, nel bime- stre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, l’Azienda USL proce- de a compensazione con i crediti non ancora pagati, delle mensilità relative al bimestre succes- sivo, in costanza di rapporto. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si in- tende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del Servizio Sanitario Regionale, che hanno positivamente superato i controlli di cui ai commi precedenti, nonché di quelli di cui all’art. 11 del presente accordo contrattuale e debitamente certificata dall’Azienda USL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
7. L’Azienda USL, anche in ottemperanza a quanto previsto da apposite circolari regionali in ma- teria, sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente accordo contrattuale, dandone tempestiva comunicazione entro e non oltre quindi- ci giorni dalla verifica documentata di oggettive condizioni ostative alla liquidazione, al “Ser- vizio Contratti con gli erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e territoriale” e al “Servizio Ispettivo” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, fermo restando l’obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
8. È fatta salva la ripetizione in favore dell’Azienda USL delle somme che, sulla base dei control-
li effettuati in qualunque tempo sull’attività erogata dall’Erogatore in forza del presente accor- do contrattuale, risultino non dovute totalmente o in parte.
9. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessan- tesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.
ARTICOLO 14 TARIFFE
(Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assi- stenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rila- sciate dalle U.V.M. competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di cui alla Delibera- zione di Giunta Regionale n.662/2002, così come modificate dai Decreti del Commissario ad acta n. 91/2014 – n.104/2014 – n.19/2015 – n.93/2016 e ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2014/2016.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni in residenze protette, il volume mas- simo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 di- cembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota della tariffa a carico del Ser- vizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le presta- zioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente/Comune, si fa riferimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regolamentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente “Servizio Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo trasmette, con cadenza periodica almeno semestrale, un apposito elenco aggiornato delle strutture provvi- soriamente ovvero definitivamente accreditate per l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e terri- toriale” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo e ai Comuni.
4. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Azienda USL, in forza del presente accor- do contrattuale, sono quelli stabiliti dalle tariffe di cui alle D.G.R. n. 662/2002 così come modi- ficate con D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 104/2014, a loro volta integrati e rettificati con D.C.A. n. 19/2015 e D.C.A. n. 93/2016.
5. La quota a carico del Servizio Sanitario Regionale stabilita a termini dei provvedimenti richia- mati nel precedente comma 4 è così quantificata: € 70,75 di cui € 35,375 a carico della Aziende USL).
6. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera.
7. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dall’Erogatore.
8. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente.
ARTICOLO 15 CESSIONE DEI CREDITI
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore ha l’obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente accordo contrattuale all’Azienda USL competente territorialmen- te.
2. Le parti convengono che l’efficacia della cessione è condizionata all’accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con av- viso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di noti- fica al protocollo – da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L’accettazione espressa da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o tra- smissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente ac- cordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L’Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, la Erogatore si impegna a mantenere indenne l’Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l’Erogatore si impegna a mantenere indenne l’Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.
ARTICOLO 16
INCEDIBILITÀ DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Il presente accordo contrattuale è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell’articolo 17 del presente accordo contrattuale.
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall’accordo contrattuale e dalla normativa ad es- so applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione ipso iure del presente accordo contrattuale:
a) l’accertata falsità di dichiarazioni rese dall’Erogatore ai fini della stipulazione e della esecu- zione del presente accordo contrattuale;
b) l’impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all’art. 10 del pre- sente accordo contrattuale;
d) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 15 del presente accordo contrattuale in mate- ria di cessione dei crediti;
e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente previsto dall’articolo 16;l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia dei documenti rela- tivi alle prestazioni rese;
f) l’accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di la-
voro di cui al X.Xxx. n. 81/2008 e all’articolo 8 del presente accordo contrattuale;
g) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all’articolo 13 del presente accor- do contrattuale;
h) l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 6 del presente accordo contrattuale;
i) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori;
j) l’inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all’articolo 13 del presente accordo con- trattuale;
k) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
l) l’impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 11 del presente accordo contrattuale;
m)la reiterata contestazione delle risultanze delle verifiche fatte dalla Azienda USL, sia attra- verso i N.O.C., sia con altri mezzi;
n) l’esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pub- blica Amministrazione.
2. La sospensione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori determina l’automatica sospensione degli effetti del presente accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo di assistere i pazienti già in carico. In considerazione della gravità delle fattispecie di cui sopra - avuto riguardo alla reiterata violazione di uno o più obblighi dedotti ai sensi del pre- sente accordo contrattuale, la Regione Abruzzo - con provvedimento motivato ed anche in as- senza di tempestiva adozione da parte dei Servizi regionali competenti di provvedimenti ine- renti – procede con la sospensione ovvero la revoca dell’accreditamento, riservandosi di non ammettere l’Erogatore alla successiva tornata negoziale.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al primo comma la Re- gione Abruzzo e/o l’Azienda USL di competenza ne fanno contestazione in forma scritta all’Erogatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione median- te posta elettronica certificata), concedendo a quest’ultimo il termine di quindici giorni per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, la Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
4. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previ- ste dall’art. 67, X.Xxx., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.
5. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell’Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell’Erogatore.
6. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Erogatore si impegna a non ricoverare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espressamente in- dicate dalla Azienda USL competente.
ARTICOLO 18
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
1. L’Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione alla Regione Abruzzo.
ARTICOLO 19 CONTROVERSIE
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l’esecuzione del presente contratto è competente il foro di L’Aquila ove ha sede legale la Re- gione Abruzzo, ovvero il concorrente foro di …………………. (luogo ove è ubicato l’Erogatore).
ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
(clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale l’Erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto del medesimo, nonché quello di ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto.
2. In considerazione dell’accettazione espressa delle clausole rubricate nel corpo ed in calce al presente accordo contrattuale, l’Erogatore rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese in merito, ovvero ai contenziosi comunque attivabili in relazione al contenuto dispositivo delle predette clausole che, una volta espressamente sottoscritte, si danno per accettate da tutte le parti al presente contratto senza riserve.
3. Resta inteso che l’Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla sti- pulazione del presente accordo contrattuale, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.
4. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, D.Lgs., n. 502/1992, in caso di mancata sti- pulazione del presente accordo contrattuale, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8- quater, D.Lgs. n. 502/1992 della Struttura è sospeso.
ARTICOLO 21 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e – per quanto compatibili – le ulteriori disposi- zioni regionali.
ARTICOLO 22 REGISTRAZIONE
1. Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione, a cura della parte che ne abbia inte- resse.
ARTICOLO 23 ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l’esecuzione del pre- sente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L’erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: santia- xx.xxx@xxxxxxxxx.xx
3. L’Azienda USL 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila elegge, altresì, il proprio domicilio informa- tico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx;
4. L’Azienda USL 2 – Lanciano, Vasto, Chieti elegge, altresì, il proprio domicilio informatico di- chiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx
5. L’Azienda USL 3 – Pescara elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di vo-
ler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certi- ficata: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
6. L’Azienda USL 4 – Teramo elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di vo- ler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certi- ficata: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
7. La Regione Abruzzo elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler rice- vere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Letto, approvato e sottoscritto Per la Regione Abruzzo
Per le Aziende Unità Sanitarie Locali di:
▪ Avezzano, Sulmona, L’Aquila
▪ Lanciano, Vasto, Chieti
▪ Pescara
▪ Teramo
Per l’Erogatore
Se e per quanto possa occorrere l’Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, e 20 del presente accordo contrattuale.
Per l’Erogatore