ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
In materia di Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini
tra
Il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PER IL PAESAGGIO LA PROVINCIA DI VICENZA
LA COMUNITA’ MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI LA COMUNITA’ MONTANA AGNO-CHIAMPO
LA COMUNITA’ MONTANA LEOGRA-TIMONCHIO LA COMUNITA’ MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
VISTO l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante”Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la L. R. Veneto del 13 aprile 2001, n. 11 in attuazione di detto decreto legislativo;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per il Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal D. L. n. 8 del gennaio 2004;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;
VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull’Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli Enti Locali, gli enti Sub-Regionali, gli Enti Pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell’art. 2 della legge n. 662/1996;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43, recante ”Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra;
VISTO il rifinanziamento di suddetta legge regionale per l’anno 2003 recante “Sostegno a piccoli interventi di recupero e valorizzazione di beni, aree e percorsi che siano testimonianza dell’evento bellico, puntando a renderli visibili all’interno di circuiti ambientali o didattici”;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
VISTA l’intesa 25 marzo 1997 tra la Regione e le Province del Veneto per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale;
VISTA l’intesa 23 settembre 1999 tra le Province di Vicenza, Belluno e Treviso recante “Istituzione di un coordinamento interprovinciale dei Musei della Grande Guerra;
VISTA la legge 7 marzo 2001 n. 78, recante “Tutela del patrimonio storico della Grande Guerra”;
VISTO l’articolo 11, comma 6, di detta legge recante “In sede di prima applicazione le risorse autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altipiani vicentini”;
VISTA la convenzione 26 ottobre 2001, tra Provincia di Vicenza, Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Comunità Montana Agno-Chiampo, Comunità Montana Leogra- Timonchio, Comunità Montana Alto Astico e Posina per la “Progettazione di interventi volti a recupero e valorizzazione dei manufatti della Grande Guerra”;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2002, con il quale sono stati adottati i criteri tecnici e scientifici per la realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’art. 1 della legge 78/2001, definiti, dal comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
VISTA l’approvazione del progetto denominato “Progetto per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini” nella Conferenza dei Servizi del 3 ottobre 2002 tenutasi presso la sede della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;
VISTO il piano di sviluppo locale 2003 della montagna vicentina che tramite il “GAL montagna vicentina” finanzia all’azione 11 con l’iniziativa comunitaria LEADER PLUS la “Creazione di un Ecomuseo della Grande Guerra sulle Prealpi Vicentine”;
VISTO il decreto ministeriale di assegnazione dei fondi n. 9674 del 17 maggio 2004
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo e
La Provincia di Vicenza
La Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni La Comunità Montana Agno-Chiampo
La Comunità Montana Xxxxxx-Xxxxxxxxx La Comunità Montana Alto Astico e Posina
stipulano il seguente Accordo di Programma:
ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi
Il presente accordo di programma è finalizzato a sostenere la conoscenza, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione, la valorizzazione, la promozione del patrimonio storico della Grande Guerra sul territorio di competenza, attraverso un’azione programmatica comune basata sulla collaborazione operativa tra i soggetti sottoscrittori nell’individuazione di obiettivi comuni e nell’attivazione dei relativi interventi.
Tale azione comune viene avviata secondo le linee programmatiche di cui all’allegato 1 del presente accordo denominato: “Programma generale del progetto di tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini”; redatto dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx e dall’arch. Xxxxxxxx Xxxx, che ne costituisce parte integrante e si ispira, in questa fase, alle seguenti principali linee strategiche:
A) Determinazione ambiti prioritari di intervento
Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”
1. Ortigara (C. Caldiera, X.Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, M. Forno)
2. Campogallina
3. Melette di Foza
4. X. Xxxxx
5. X.Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, Val Magnaboschi
6/11. Forti italiani (Interrotto, Lisser, Campolongo, Xxxxxx, Verena, Coldarco) Comunità Montana Alto Astico e Posina
12. X.Xxxxxx
13. M.Cimone
14. Forte Campomolon
15. X.Xxxx, X.Xxxxxx, Xxxxxx dei Laghi
16. Forte Casa Ratti
Comunità Montana Xxxxxx-Xxxxxxxxx
17. X.Xxxxxxx
18. X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxxx e fortificazioni italiane (Enna, Barriola, Maso) Comunità Montana Agno-Chiampo
19.1 Alpe di Campogrosso
19.2 Colle della Gazza
19.3 M.Civillina
B) Sviluppo di servizi museali (informazioni, valorizzazione e gestione), sistemi di conservazione e acquisizione, Musei, Centri Visita, Centri di documentazione.
Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”
1. Museo della Guerra 1915-1918. Canove di Roana
2. Centro Studi e Documentazione sulla Grande Guerra. Asiago
Comunità Montana Alto Astico e Posina
3. Centro di Rappresentazione Museale, Centro Visite. Posina
4. Centro servizi e documentazione, Centro Visite sul Cengio e Cimone. Tonezza del Cimone.
Comunità Montana Xxxxxx-Xxxxxxxxx
5. Museo della 1a Armata, Centro di Rappresentazione Museale - Colle Bellavista. Valli del Pasubio.
6. Centro Visite Novegno-Priaforà. Schio-Monte Novegno Comunità Montana Agno-Chiampo
7. Museo “La vita del soldato nella Grande Guerra”, Centro Servizi e Documentazione. Recoaro Terme.
8. Centro Visite sui sentieri della Grande Guerra, struttura polifunzionale “Xxxx Xxxxx”. Campogrosso, Recoaro Terme
9. Archivio fotografico Grande Guerra, biblioteca civica. Valdagno
C) Istituzione dell’Ecomuseo della Grande Guerra sulle Prealpi Vicentine.
ARTICOLO 2
Realizzazione degli interventi
1. La finalità di cui all’art. 1 è perseguita mediante un programma pluriennale di interventi capaci di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali della Provincia di Vicenza e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale in un contesto di programmazione integrata e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.
2. L’accordo riguarda gli interventi illustrati nell’ allegato 1 “Programma Generale” e allegato 2 “Musei, Centri Visita, Centri di Documentazione”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che si attuano in correlazione con gli interventi del “Progetto per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini” – legge 7 marzo 2001 n. 78, già presentato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell’importo complessivo di € 7.750.000,00 così ripartito:
Lavori:
• Totale lavori sul territorio della C.M. 7 Comuni € 3.200.000,00
• Totale lavori sul territorio della C.M. Alto Astico e Posina € 1.000.000,00
• Totale lavori sul territorio della C.M. Xxxxxx Xxxxxxxxx € 1.000.000,00
• Totale lavori sul territorio della C.M. Agno Chiampo € 1.000.000,00
Sommano lavori € 6.200.000,00
• I.V.A. (10%) € 620.000,00
• Spese tecniche (15%) € 930.000,00
Totale somme a disposizione € 1.150.000,00
Importo complessivo di progetto € 7.750.000,00
3. Gli interventi specificati saranno realizzati secondo il cronoprogramma di cui all’allegato 3.
ARTICOLO 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori
1. Nello svolgimento dell’attività di propria competenza i sottoscrittori del presente articolo si impegnano:
a) a rispettare i termini concordati ed indicati negli elaborati progettuali.
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso ad accordi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
c) a procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai soggetti responsabili dell’attuazione del presente Accordo di Programma;
d) ad attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di Programma per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) a rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione degli interventi, accertando casi di inerzia, ritardi o inadempienze.
2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
ARTICOLO 4
Flusso informativo
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona,Vicenza e Rovigo, la Provincia di Vicenza e le Comunità Montane sottoscrittici del presente accordo, si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e di condivisione dei reciproci programmi di attività.
ARTICOLO 5
Copertura finanziaria
Il Quadro Finanziario del presente Accordo di Programma ammonta a Euro 5.977.763,51ed è ripartito come da allegato piano finanziario presentato al Ministero.
La minore disponibilità rispetto alle previsioni i progetto, qualora non venisse coperta da successivi cofinanziamenti, comporterà una proporzionale riduzione degli interventi previsti nei territori delle singole Comunità Montane.
ARTICOLO 6
Modalità attuazione intervento
In conformità all’art. 5 della Convenzione in data 26.10.2001, citata nelle premesse, la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, quale Ente Capofila, conferisce gli incarichi per la progettazione esecutiva degli interventi e per la relativa direzione dei lavori, nonché gli altri incarichi professionali che si renderanno necessari (coordinamento per la sicurezza, indagini geologiche, valutazione di incidenza ambientale, ecc.).
Pur nel quadro di un’esecuzione organica e qualitativamente omologa degli interventi previsti, considerata sia della loro diversificazione tipologica, sia della loro diffusione sparsa in numerosi ambiti su un territorio estremamente vasto, detti incarichi potranno essere assegnati anche a professionisti diversi.
Qualora ci si volesse avvalere dell’apporto tecnico degli uffici delle Comunità Montane sottoscrittrici, queste potranno rendicontare il costo per l’utilizzo del proprio personale interno, nei limiti di cui all’art. 18 della legge n. 109/94.
ARTICOLO 7
Responsabilità del Procedimento
La Comunità Montana Capofila, e per essa il Segretario generale, individua i responsabili di procedimento e di sub-procedimento all’interno del proprio organico. Si potrà anche procedere al distacco temporaneo, presso la Comunità Montana Capofila, di personale proveniente dalla Provincia o dalle altre Comunità Montane.
ARTICOLO 8
Responsabili dell’Attuazione dell’Accordo di Programma
1. Al fine del Coordinamento e della Vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari dell’Accordo medesimo, individuano quali responsabili della sua attuazione:
- Il Ministero dei Beni e della Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo.
- Il Comitato di indirizzo di cui all’art. 3 della convenzione in atto, composto dal Presidente della Provincia, che lo presiede, e dai Presidenti delle quattro Comunità Montane sottoscrittrici o loro delegati.
2. I Responsabili dell’attuazione dell’Accordo hanno il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) esprimere pareri finalizzati all’approvazione dei progetti esecutivi dei singoli lotti funzionali e delle eventuali perizie di variante che si dovessero rendere necessarie in corso d’opera;
d) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;
e) presentare al Ministero una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l’altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
ARTICOLO 9
Soggetti responsabili del coordinamento degli interventi
1. Le parti, nel rispetto dell’art. 5 della Convenzione tra Provincia e XX.XX., per gli interventi previsti dal presente Accordo indicano quali responsabili della loro attivazione:
- il Segretario Generale della Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” o un suo delegato, capofila del progetto, con funzioni di coordinamento;
- un funzionario della competente Soprintendenza;
- il dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Provincia di Vicenza o un suo delegato;
- due esperti: uno in tematiche storico-museografiche della Grande Guerra (xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx) ed uno in tematiche di tutela e valorizzazione del territorio (arch. Xxxxxxxx Xxxx) che si identificano come i responsabili tecnico-scientifici del progetto con compiti di coordinamento dello staff tecnico e organizzativo.
- un tecnico per ciascuna delle quattro Comunità Montane.
2. I Responsabili di cui al comma 1 hanno il compito ciascuno per il proprio ambito di competenza di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
b) organizzare e controllare l’attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
c) monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti incaricati dell’intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione.
d) compilare con cadenza semestrale la scheda di monitoraggio dell’intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell’Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l’individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.
ARTICOLO 10
Struttura operativa
1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo, ad istituire in seno ad una delle amministrazioni, un ufficio per la gestione e la documentazione del progetto.
L’ufficio, denominato: “Ufficio Programmazione Progetto di Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini” funge da sede operativa e nucleo centrale dell’informazione e rappresenta la struttura che svolge attività di raccolta della documentazione e di servizio comunicativo.
ARTICOLO 11
Disposizioni generali
1. Il presente Accordo di Programma è vincolato per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell’Accordo stesso sono successivi.
2. L’Accordo dispone per il periodo 2003-2008 e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, può essere prorogato, modificato o integrato.
3. Qualora l’inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altri parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l’intervento medesimo.
Vicenza, 30 giugno 2004
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITA’ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI VERONA, VICENZA E ROVIGO
Il Soprintendente
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PROVINCIA DI VICENZA
Il Presidente
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COMUNITA’ MONTANA LEOGRA-TIMONCHIO
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COMUNITA’ MONTANA AGNO-CHIAMPO
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