Direzione Servizi Sociali
Direzione Servizi Sociali
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Associazioni di Volontariato “ex lege” 11 agosto 1991, n. 266 e legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 a convenzionarsi per la definizione e la realizzazione di un Servizio Diurno per persone in esecuzione penale, ammesse alle misure alternative o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale.
CIG 71605218DA
Art. 1 – Progetto da realizzare
Con il presente avviso il Comune di Firenze intende realizzare un servizio diurno, con valenza ricreativa e sociale, per l’accoglienza di persone con problemi di devianza penale, in permesso premio, misura alternativa o scarcerati da meno di 18 mesi, in situazioni di marginalità, con l'obiettivo di stimolare e agevolare la realizzazione di percorsi d’autonomia, denominato “Servizio Diurno”. Il servizio diurno deve operare su progetti individuali d’accoglienza e sostegno attuati in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con i servizi penitenziari con la finalità di costruire percorsi condivisi di fuoriuscita dalla condizione di esclusione e illegalità. Il servizio svolge attività di accoglienza, di mediazione sociale e di accompagnamento degli utenti in percorsi verso l’autonomia e l’integrazione sociale che si devono sostanziare nell’orientamento e sostegno per l’inserimento lavorativo, la consulenza e orientamento legale, il sostegno per il raggiungimento dell’autonomia abitativa ed il reinserimento sociale.
Gli interventi e le attività si svolgono principalmente nel territorio del Comune di Firenze. Possono anche essere estesi in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in relazione a situazioni specifiche.
Gli obiettivi del progetto sono:
1. realizzare un servizio di accoglienza temporanea diurna destinata a persone in esecuzione penale o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale, al fine di garantire loro il superamento di una condizione di momentanea difficoltà, facilitando un processo di inclusione sociale attiva;
2. fornire supporto materiale ed orientamento nella prima fase di dimissione dal carcere e nelle fase successive in caso di necessità;
3. operare con informazione, orientamento, sostegno, formazione su progetti individuali coordinati dei competenti Servizi Sociali del Comune di Firenze, dell’UIEPE, della Usl Centro Toscana con lo scopo finale dell’autonomia della persona;
4. costituire una rete di servizi per persone in esecuzione penale o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale: gli altri Centri Diurni, i Centri di Accoglienza, il Volontariato, le Reti di solidarietà, le Unità di strada, gli Sportelli d’accesso, oltre agli uffici della Pubblica Amministrazione;
5. attivare i soggetti accolti organizzando il servizio prevedendo una partecipazione attiva delle persone accolte;
6. puntare alla progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali e di capacità da parte dei soggetti dove al crescere dell’autonomia diminuisce l’intervento sociale in una visione impostata
sul presupposto che l’adulto, anche in condizione di marginalità, possa – se opportunamente sostenuto – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.
Art. 2 - Natura giuridica dell’avviso
Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 a tal fine interessate, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla realizzazione delle attività oggetto del presente avviso.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse
Art. 3 Normativa di riferimento
⮚ Legge quadro sul Volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266);
⮚ Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato;
⮚ Legge 8 novembre 2000, n. 328;
⮚ Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;
⮚ D.P.C.M. 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
⮚ Legge Regionale 26/04/1993 n. 28;
⮚ Deliberazione A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016;
Il Gestore è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente appalto (T.U. 81/08). La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.
Art. 4 - Caratteristiche delle associazioni di volontariato
E’ condizione per la partecipazione alla selezione che le associazioni di volontariato perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi e non procurino alcun profitto ai loro membri.
Inoltre, l’attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.
Lo statuto dell’organizzazione di volontariato deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Art. 5 – Oggetto della convenzione
Oggetto del presente avviso è la realizzazione di un servizio di accoglienza temporanea – diurna - destinata a persone in esecuzione penale o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale, al fine di garantire loro il superamento di una condizione di momentanea difficoltà, facilitando un processo di inclusione sociale attiva. Il servizio dovrà garantire l’accoglienza materiale, l’informazione, il sostegno, la socializzazione e la formazione agli ospiti.
Gli interventi devono articolarsi in:
1. Attività di Base – “Bassa soglia”. Per interventi di bassa soglia si intendono le prestazioni finalizzate al primo ascolto e all’orientamento con eventuale risposta ai bisogni primari quali igiene, salute, nutrizione, cura della persona, finalizzati all’acquisizione di autonomia. In particolare:
✓ Couselling socio-psicologico e sanitario. Ciascun soggetto accolto deve ricevere assistenza socio-psicologica dal momento dell’ingresso e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza con colloqui utili a verificarne la condizione psico-fisica (cura di sé e delle proprie patologie, controllo delle vaccinazioni, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la scelta del medico di base, la diffusione delle informazioni sui servizi socio-sanitari territoriali, sugli stili di vita sani e sull’utilizzo di sostanze anche attraverso la produzione di materiale divulgativo).
✓ Consulenza legale. Ciascun soggetto deve avere la possibilità di ricevere consulenza legale in relazione al proprio percorso in ambito penale;
✓ Servizi di orientamento per l’accesso ai servizi territoriali. Il gestore deve garantire agli
utenti, le informazioni sui servizi offerti dal territorio, con particolare riferimento agli uffici di riferimento per il rilascio dei documenti riguardanti lo status giuridico dell’utente (Anagrafe, Questure, Prefetture e Poste, ecc.) ed ai servizi sanitari e sociali nonché a quelli anagrafici e a quelli erogati dai Centri per l’impiego;
✓ Attività di socializzazione. Il gestore organizza momenti di condivisione e socializzazione rivolta agli utenti tenendo conto degli interessi personali degli ospiti al fine di promuovere un’animazione partecipata e formativa anche con l’organizzazione di attività culturali attive.
✓ Lavanderia. Il gestore deve assicurare un servizio di lavanderia per gli ospiti;
✓ Docce. Il gestore deve assicurare il servizio docce nella fascia oraria minima dalle ore 15,00 alle ore
18.00 per un minimo di 4 giorni alla settimana, fornendo agli utenti che lo richiedano il kit di pulizia composto da sapone e/o bagno schiuma, shampoo, dentifricio e spazzolino; kit barba composto schiuma da barba e rasoio usa e getta; Asciugamani idonei per la doccia; gli assorbenti; la fornitura di capi di abbigliamento, compreso un Kit cambio biancheria intima nuova una volta al mese composto da slip, calzini e maglietta/canottiera, utilizzando anche eventuali donazioni provenienti dal mondo del volontariato e della beneficenza;
✓ Servizio Telefonico. Punto di comunicazione detenuti-famiglie con messa a disposizione dei mezzi telefonici e di rete per facilitare la comunicazione tra gli ospiti e i familiari;
✓ Accompagnamenti: su disposizione della Magistratura di Sorveglianza e in accordo con gli Istituti di Pena, relativi a detenuti/e in permesso orario sul territorio fiorentino, sia per utenti in uscita dal Carcere di Sollicciano e dall’Istituto Xxxxx Xxxxxxx, sia per detenuti di altri II. PP. condotti a Firenze come città di residenza o in strutture comunitarie;
✓ Servizi opzionali sono: a) Pasti. Previa autorizzazione del gestore, gli ospiti possono autogestirsi il momento della cena, non solo in funzione della nutrizione, ma anche come momento conviviale e di socializzazione; b) il Parrucchiere. Il gestore può assicurare l’intervento di un parrucchiere per uomo e per donna per gli ospiti;
2. Progetti di Inclusione Attiva. Si intendono interventi d’inclusione attiva concordati, definiti e monitorati da una Equipe Multidisciplinare, che possono comprendere le attività di base, finalizzati all’autonomia personale, sociale ed economica. Il gestore s’impegna, sotto la direzione e il coordinamento del Comune di Firenze, alla costruzione e/o al rafforzamento della rete di collaborazione con le altre amministrazioni competenti sul territorio pubblici (centri per l’impiego, centri di tutela della salute e istruzione) e del privato sociale presenti sul territorio e attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, favorendo, ove necessario, la costituzione di un comitato tecnico scientifico composto dai diversi soggetti a diverso titolo competenti in materia. Il gestore deve predisporre, di concerto con il Comune di Firenze, un Regolamento di convivenza del Servizio Diurno nel quale devono essere individuati, in maniera sintetica, la tipologia dei servizi che saranno erogati, i diritti ed i doveri degli ospiti con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza, ai compiti obbligatori e facoltativi che ogni ospite deve svolgere per il mantenimento della struttura al miglior livello qualitativo. La violazione di una delle norme previste dal regolamento, da parte degli ospiti, comporta l’applicazione della sanzione che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 30 giorni di allontanamento dalla struttura. Il coordinatore della struttura, a seguito della reiterazione delle
violazioni delle norme del patto o del regolamento o di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui, può proporre alla Direzione Servizi Sociali, nella persona del responsabile, l’allontanamento dalla struttura per periodi superiori a giorni 30. Il responsabile, sentito il coordinatore della struttura e l’interessato, decide se applicare o meno la sanzione dell’allontanamento del soggetto dalla struttura fino a un massimo di 365 giorni. Orario di apertura. L’orario minimo di Apertura del Servizio Diurno è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00 con chiusura il sabato, la domenica, nelle festività. Il servizio rimane chiusi altresì per 15 giorni durante il mese di Agosto.
Modalità di accesso. L’Accesso al servizio può avvenire: a) in forma diretta da parte della persona, anche attraverso i servizi di prossimità, il servizio di educativa di strada, l’associazionismo ed i centri di ascolto; b) in forma indiretta, tramite segnalazione da parte dei Servizi Penitenziari, Sociali o Sociosanitari di riferimento. I servizi possono richiedere e concordare con il servizio diurno l’inserimento dei cittadini o nelle attività di Base- Bassa Soglia o nei progetti di Inclusione Attiva. Tutti i soggetti devono essere registrati e per ciascuno di essi deve essere redatto un fascicolo personale con tutti i dati personali e del progetto individuale da realizzare. Non sono ammessi al servizio diurno soggetti non registrati;
Art. 6 – Destinatari
Destinatari del Servizio sono:
• i detenuti in permesso dagli Istituti Penali o che lavorano all’esterno;
• le persone ammesse alle misure alternative (affidati, semiliberi, detenuti domiciliari), internati, liberi vigilati, fruitori di legge 26/11/2010 n.199 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi), ed in ogni condizione derivante da benefici o disposizioni di natura penale, ex-detenuti e loro familiari, privi di validi punti di riferimento in città, di entrambi i sessi, italiani o stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido;
• gli ex-detenuti dell’area provinciale fiorentina ed i soggetti che sono residenti nel Comune di Firenze o che sono domiciliati di fatto sul territorio dell’area provinciale fiorentina, dove per domicilio di fatto s’intende l’attività lavorativa, di studio, di formazione o l’insieme degli interessi prevalenti, ed i loro familiari, entro 18 mesi dalla scarcerazione ;
• gli ex-detenuti stranieri in possesso di titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano, ed i loro familiari, entro 18 mesi dalla scarcerazione ;
• persone per le quali sono stati disposti i lavori di pubblica utilità;
Il numero di utenti che possano essere contemporaneamente accolti nel servizio diurno ed accedere al progetto non può essere superiore a 20 (venti).
I cittadini extracomunitari possono accedere al servizio ed essere registrati solo se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
I cittadini allontanati da una delle strutture di accoglienza del Comune per qualsiasi violazione delle norme regolamentari della struttura non possono accedere al servizio.
Il gestore non può rifiutare l’ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti che sono segnalati dai servizi sociali del comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull’ingresso dell’ospite è, in ogni caso, riservata al Comune.
Art. 7 – Durata
La convenzione per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 5 ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima e presumibilmente dal 15 settembre 2017 al 15 settembre 2020. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale l’affidamento può essere rinnovato, verificata la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e previo finanziamento della spesa, per ulteriori tre anni, senza che l’affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo. Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto
convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.
Art. 8 – Luogo di esecuzione
Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno presso la struttura, di proprietà del Comune di Firenze, situata in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, composta da n. 5 vani, oltre ad un vano cucina e due wc per una superficie totale di circa 151,3 mq.
L’utilizzo dei locali e dei beni mobili in esso collocati di proprietà comunale, ai fini e per gli scopi della presente avviso avviene nel rispetto dei seguenti vincoli generali:
✓ sono vietate al gestore utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente avviso;
✓ i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui alla presente avviso;
✓ per tutta la durata del periodo d’uso il gestore sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad essa affidati;
✓ i locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Il gestore deve provvedere entro 90 giorni dall’avvio dell’attività ad integrare la dotazione esistente e sostituire tutti gli arredi deteriorati o non più utilizzabili provvedendo allo smaltimento di tutti i materiali presenti nella struttura non utilizzabili o inutilizzati.
Il personale del Comune può accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari. Qualora siano riscontrate anomalie, lo stesso è obbligato a riferire immediatamente l’esito degli accertamenti alla Direzione Servizi Sociali.
Il Comune mette a disposizione del gestore l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova.
Sono a carico del Comune di Firenze le spese per l’utenza e le spese di gestione straordinaria relative alla tenuta dell’immobile in perfetto stato d’efficienza.
Sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti nell’immobile esistenti (impianto idrotermosanitario compresa la caldaia, impianto elettrico compreso la relativa centralina.
Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile:
- impianti idraulici: riparazione e/o sostituzione di xxxxxxxxx, flessibili, docce, stasamento vasi e tubi in caso di rischio o provocato allagamento;
- impianti elettrici: interventi di natura ordinaria per guasti che comportino il malfunzionamento dell’impianto elettrico sostituzione di lampadine;
- attrezzature: riparazione, quando possibile, di strumenti e attrezzature in dotazione;
- interventi di vetreria, falegnameria e fabbro in presenza di rotture di vetri, serrature, porte e altro assimilabile;
- interventi ordinari di muratura e imbiancatura;
- manutenzione del verde;
- interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell’ impianto termico e dell’impianto idraulico ad esso collegato);
- riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili;
- cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio.
Il gestore si impegna a garantire anche l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, nonché di smaltimento di rifiuti ingombranti che si dovessero rendere necessari. Il gestore deve predisporre entro trenta giorni dall’inizio dell’attività un piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare che deve essere redatto sulla base delle linee operative allegate al presente capitolato. Il gestore s’impegna a trasmettere report periodici contenenti l’elenco dettagliato degli interventi di manutenzione effettuate. Il comune effettuerà verifiche periodiche volte ad accertare l’esatto adempimento di quanto previsto nel piano annuale di manutenzione. La mancata presentazione
del piano, dei report mensili comporta una penale pari a euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun anno. La mancata effettuazione degli interventi previsti nel piano o mancata effettuazione della manutenzione comporta una penale pari a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascun anno.
Il gestore garantisce, nello svolgimento dei propri interventi di manutenzione, il rispetto della normativa vigente in materia, anche in riferimento alla conformità degli impianti. A tal fine, copia della relativa certificazione deve essere consegnata al comune. Gli interventi di manutenzione (a eccezione della piccola manutenzione) devono essere sempre previamente richiesti e autorizzati dal Comune, fatte salve le situazioni di effettiva emergenza, relativamente alle quali il gestore può procedere direttamente all’intervento informandone il comune nel più breve tempo possibile.
Gli interventi di cui al presente articolo devono essere svolti tramite personale proprio o soggetti terzi (in subappalto o cottimo) in possesso delle necessarie abilitazioni. Il costo degli interventi rientra nel corrispettivo stabilito.
Sono a carico del Comune di Firenze le spese telefoniche e condominiali ove dovute, il rimborso della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI), o di altro tributo a tale scopo istituito, qualora i locali in oggetto fossero considerati assoggettati, con le modalità ed i parametri di calcolo stabiliti nell’apposito Regolamento adottato dal Comune di Firenze.
Sono a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di “datore di lavoro”. È a carico del gestore la sostituzione delle parti di arredo, beni mobili e della dotazione tecnica, informatica e altri beni in uso non più utilizzabili.
I servizi erogati sono organizzati nel rispetto della normativa igienico sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzati a garantire un luogo confortevole e familiare per gli ospiti. Inoltre, sono organizzati prevedendo una partecipazione attiva delle persone accolte.
Il gestore assicura la cura dei beni mobili presenti nella struttura , ivi compresa l’attuale dotazione informatica, e presi in consegna, nello stato attuale di conservazione, con relativo verbale, nonché dei relativi movimenti. I movimenti in uscita devono essere previamente autorizzati dal Comune, quando non curati direttamente dallo stesso Comune. Il gestore provvede, altresì, a propria cura e spese, all’acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del presente capitolato.
Il gestore deve mantenere la struttura secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza di cui all’art.22, comma 1, lett. c della Legge Regionale 24/2/2005 n. 41 e articoli 8, 9, 10 (comma 1, lett. a e b) e 13 del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L. R. 24/2/2005 n. 41 approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 26/3/2008, n. 15/R.).
Art. 9 – Importo della convenzione
Il corrispettivo annuo della convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € 47.200,00 (euro quarantasettemiladuecento/00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91), comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge per un ammontare complessivo triennale di € 141.600,00 (euro centoquarantaunomilaseicento/00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91).
L’importo complessivo, in caso di rinnovo, per ulteriori tre anni è di € 283.200,00 (euro duecento ottantatremiladuecento /00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91).
Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Firenze per l’attività di volontariato di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Per l’espletamento del presente servizio non sono previsti rischi da interferenza.
Art. 10 - Soggetti Ammessi
Sono ammessi alla presente manifestazione d’interesse le Associazioni di Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale Toscana 26 aprile 1993, n. 28, regolarmente iscritte da almeno sei mesi all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso, ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula della convenzione sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula della convezione, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa l’eventuale cancellazione dall’albo.
Possono partecipare alla selezione:
a) Associazioni di volontariato con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni del presente disciplinare di gara.
b) Associazioni di volontariato stranieri, alle condizioni di del presente disciplinare di gara.
Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione del l’art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
Art. 11 – Requisiti richiesti
I soggetti di cui al precedente art. 10 devono:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 senza procedura di revoca;
c) Possedere i requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per le organizzazioni di volontariato;
d) Aver realizzato direttamente, a favore di enti pubblici, negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) attività ed interventi di carattere socio-educativo, con particolare riferimento alla gestione di servizi diurni o strutture di accoglienza in favore di soggetti in regime di esecuzione penale esterna o dimessi dal carcere, in stato di deprivazione o difficoltà materiale, psicologica o relazionale, adulti e minori, italiani e stranieri.
e) Avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b);
f) Avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività di cui al presente avviso;
g) Avere nel proprio statuto i seguenti elementi essenziali:
- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro i minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 n. 66, dalla legge 01.10.2012 n. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dall’art3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, n. 94. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del legale rappresentante dell’associazione o del direttore tecnico. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da soggetti che incorrono in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016
Art. 12 - Termini e modalità di presentazione delle istanze.
Il plico contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell’art. 13, dovrà pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, entro le ore 13:00 del 31.8.2017, pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, al seguente indirizzo Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00- XXX 00000 Xxxxxxx (Orario d’apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15).
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
La busta oltre l’indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente dicitura: non aprire “Manifestazione d’interesse la realizzazione di un servizio diurno per persone in esecuzione penale, in misura alternativa o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale”.
Il Comune di Firenze declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.
Art. 13 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d’interesse.
Ciascun plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.
A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura " documenti per l'ammissione alla procedura di selezione per il Servizio Diurno per persone in esecuzione penale, in misura alternativa o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale.", dovrà essere contenuta l’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il fac-simile (mod. 1)
L’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari
congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.
B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "proposta progettuale", dovrà essere contenuta:
a) La proposta di “servizio diurno per persone in esecuzione penale, in misura alternativa o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale.” redatta secondo l’articolazione del “Modello B”;
b) I curricula dei componenti il gruppo di lavoro dovranno essere sottoscritti dai soggetti cui si riferisce o, in alternativa, dal legale rappresentante dell’impresa proponente.
L’elaborato costituente la proposta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l’articolazione dello schema di cui al predetto modello e constare, al massimo, di 10 pagine numerate (con esclusione di eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, oltre copertine, intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessarie.
La proposta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Il progetto costituente l’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa concorrente.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
Art. 14 – Svolgimento della selezione e criteri di aggiudicazione
L’Amministrazione Comunale individuerà, tramite l’apposita commissione di selezione, il soggetto a cui affidare il servizio oggetto della manifestazione di interesse, valutando la proposta progettuale inerente le attività socio-educative di supporto all’attività svolta dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.
Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione esaminatrice allo scopo nominata con apposita determinazione dirigenziale provvederà all’apertura delle buste, alla valutazione delle proposte pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto.
Seguirà una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.
E’ facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni in merito alle manifestazioni di interesse presentate.
Le procedure di selezione avranno inizio alle ore 9.00 del giorno 1.9.2017 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione Servizi Sociali, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.
Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell’ammissione, si svolgeranno in seduta pubblica. La commissione
di selezione, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l’offerta ritenuta migliore.
Art. 15 Criteri di valutazione delle offerte
La Commissione esaminerà, in una o più sedute segrete, le offerte tecniche dei concorrenti valutandole con un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:
Criterio 1 Proposta Progettuale | Peso Max 70 | |
1 a | Analisi del xxxxxxxx. Xx concorrente deve analizzare il contesto socio culturale ed ambientale in cui il servizio s’inserisce con particolare riferimento alla situazione dell’esecuzione penale detentiva e non detentiva di Firenze Il punteggio è attribuito sulla base della originalità e completezza dell’analisi. | Sub 5 |
1 b | Proposta metodologica per la definizione degli interventi socio educativi con riferimento alle prestazioni richieste all’art. 5 del presente avviso. Il concorrente deve illustrare la metodologia per l’ organizzazione delle attività indicate nel presente avviso, evidenziando gli elementi caratterizzanti l’intervento e mettendo in evidenza il tipo di offerta ai soggetti accolti, i percorsi di bassa soglia, i percorsi di inclusione attiva, i differenti elmenti progettuali da inserire a fonte della condizioni di detenuto, soggetto in misura alternativa, soggetto libero. Il punteggio è attribuito sulla base della originalità, adeguatezza e completezza degli interventi proposti. | Sub 40 |
1 c | Rapporti di collaborazione e/o accordi con istituzioni pubbliche (es: istituzione scolastica, Azienda Sanitaria, ecc..) e altri soggetti del terzo settore in relazione alle attività di cui all’art. 5 del presente avviso Il concorrente deve illustrare forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e con i soggetti del terzo settore, evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al servizio. Saranno valutate positivamente eventuali protocolli e accordi già sottoscritti ovvero lettere di partenariato o di condivisione da parte dei soggetti del terzo settore . Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e numero dei soggetti coinvolti | Sub 15 |
1 d | Formazione dei volontari e del personale professionale impegnati nell’ambito delle attività svolte. Sarà valutata positivamente la proposta formativa che il concorrente intende adottare per l’intera durata del xxxxxxxxx. Xx punteggio è attribuito sulla base della qualità degli interventi formativi proposti. | Sub 10 |
Criterio 2 Esperienza e professionalità | Peso Max 30 |
2 a | Esperienza maturata dal soggetto in attività ed interventi di carattere socio- educative rivolte a detenuti, persone in misura alternativa, soggetti scarcerati. La valutazione avverrà sui seguenti elementi: a) meno di tre anni di esperienza (punti 4); b) oltre tre anni e fino a cinque anni di esperienza (punti 6); c) oltre cinque anni di esperienza (punti 10); | sub 10 |
2 b | Curricula dei soggetti (personale volontario e professionista) che saranno messi a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso. Il concorrente deve inserire nella busta “B” il curriculum del/i soggetto/i individuato/i. La valutazione avverrà sui seguenti elementi: a) titolo di studio attinente all’area socio educativa b) percorsi formativi attinenti all’oggetto della manifestazione di interesse; c) esperienza professionale attinente all’oggetto del presente avviso, in particolare nelle aree a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 0; | Sub 20 |
Assegnazione punteggi
L'attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di cui sopra avverrà discrezionalmente da parte dei singoli commissari componenti la commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi.
GIUDIZIO | MOTIVAZIONE | COEFFICIENTE |
Ottimo | Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti | 1 |
Distinto | Descrizione strutturata che sviluppa con alcuni approfondimenti gli elementi richiesti | 0,8 |
Buono | Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza particolari approfondimenti | 0,6 |
Sufficiente | Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi richiesti | 0,4 |
Scarso | Descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata degli elementi richiesti | 0,2 |
Insufficiente | Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti | 0 |
Il punteggio attribuito all’offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall’offerta tecnica del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] + V(2a)
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell’offerta tecnica (a);
n = numero totale dei parametri di valutazione connessi ai contenuti dell’offerta tecnica; Wi = peso o punteggio attribuito al parametro di valutazione (i)
V(a) = Valutazione da parte della commissione delle voci 1a, 1b, 1c, 1d, 2 a. V(2a) = punteggio attribuito alla voce 2 b
Cioè:
per il parametro 1.a = 5 punti per il parametro 1.b = 40 punti per il parametro 1.c = 15 punti
per il parametro 1.d = 10 punti per il parametro 2.a = 10 punti per il parametro 2.b = 20 punti
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al parametro di valutazione (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d e 2.a, 2.b, i coefficienti V(a) i sono determinati attraverso il seguente procedimento:
a) Xxxxxxx commissario attribuirà all’offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale con le articolazioni sopra riportate. Il punteggio relativo alla voce 2a è attribuito dalla commissione, senza effettuare alcuna valutazione, sulla base della esperienza dichiarata dal concorrente.
b) Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all’offerta, per lo specifico parametro di valutazione, e la media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l’avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
c) una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l’avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.
d) Si procederà a riparametrare il risultato definitivo a cento.
Durante l’esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell’amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.
Art. 16 – Motivi di esclusione
Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti inadempimenti o irregolarità “insanabili”, come chiarito anche nella determinazione ANAC n. 1/2015:
a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;
b) offerta pervenuta fuori termine;
c) offerta plurima o condizionata;
d) offerta pervenuta in plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
Art. 17 - Disposizioni varie
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dalla procedura di avviso.
Gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
I soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse resteranno vincolati alla propria proposta per
180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.
La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.
Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.
Art. 18 Informazioni Complementari
Il presente avviso e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/Xxxxx_xxxxx_x_xxxxxx.xxxx
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/Xxxxx_xxxxx_x_xxxxxx.xxxx
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.
La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all’art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini della stipula della convenzione in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive in foglio di patti e condizioni dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge. Si precisa che si farà corso all’ordinazione, fatturazione e pagamento elettronico.
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al RUP, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx entro e non oltre il 21.08.2017.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate nel predetto sito internet della Stazione appaltante in forma anonima entro il: 24.08.2017.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella modello 1 , oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via pec all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx , ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dalla legge mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura medesima alla rete civica.
Art. 19 - Privacy e accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni.
Art. 20 Clausola compromissoria e procedure di ricorso
È escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente avviso. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Eventuali ricorsi possono essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, termini indicati dall’art. 120 del citato d.lgs., 5° comma.
Art. 21 – Norme in materia prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.
Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
L’impresa deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
La Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Art. 22 – Polizza assicurativa al personale volontario
L’Associazione di volontariato garantisce che tutto il personale volontario, compreso quello del servizio civile regionale e nazionale, è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266 e decreti ministeriali attuativi e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
L’affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
La documentazione relativa ai volontari coinvolti nell’attività (nomi, qualifiche, ore d’impegno,) è conservata dal soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 23 – Personale dipendente
Nei limiti e per le ragioni di cui all’art. 3, comma 4 della legge 266/91, per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso l’aggiudicatario potrà utilizzare lavoratori dipendenti od autonomi nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. A tal fine l’affidatario è tenuto al rispetto di tutti
gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente avviso, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell’ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 24 - Assicurazioni infortuni – danni
L’Associazione sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in ragione dell’attività prestata esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale volontario e dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti l’attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell’associazione affidataria con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. In particolare l’Associazione affidataria è tenuta ad attivare, prima dell’avvio della Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della Convenzione stessa, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente all’attività affidata in convenzione ed adeguati al presente avviso. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata. L’Associazione affidataria è tenuta altresì a garantire a favore dei minori partecipanti al progetto apposita copertura assicurativa. Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori ammessi al progetto per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante lo svolgimento delle attività nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente e volontario agli utenti del Progetto. L’Associazione provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Servizi Sociali.
Art. 25 - Obblighi e responsabilità dell’affidatario
L’affidatario si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a:
a) garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività secondo quanto previsto nel presente avviso e nella proposta presentata;
b) collaborare con la Direzione Servizi Sociali e seguirne le indicazioni;
L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant’altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica.
In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L’affidatario si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’affidatario nei confronti dei propri dipendenti.
L’affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.
L'affidatario solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'affidatario stesso.
Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Art. 26 – I Controlli dell’Amministrazione comunale e il controllo di qualità
Nel quadro degli indirizzi generali dell’Amministrazione comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:
a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell’affidamento;
b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.
In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il Committente predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:
▪ E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità dell’attività fornita dall’affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni stabilite in convenzione. In questo caso l’affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d’interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d’esecuzione, dipendente del comune.
• È facoltà del Comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.
Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d’indicatori volti a rilevare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del servizio erogato.
Per rilevare l’efficacia e l’efficienza, l’affidatario è tenuto a fornire la reportistica sulle attività svolte e ogni altra informazione ritenuta utile a questo scopo durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.
Art. 27 - Report relativi alle attività svolte
Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l’affidatario trasmette, a cadenza quadrimestrale, alla Direzione Servizi Sociali, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, entro il 15 del mese successivo al quadrimestre, il report dell’attività svolta.
Nel report dovrà essere sviluppata un’analisi dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report
statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell’intervento.
Art. 28 Polizze assicurative.
L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
il Gestore deve stipulare, anche con integrazione di altre assicurazione, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata della convenzione provvedendo al rinnovo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:
a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:
• Danni delle cose di proprietà del comune in consegna o custodia;
• Danni ai locali di proprietà del comune in consegna;
Tale polizza deve essere riservata alle attività dell’appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione.
Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con l’affidatario per le attività del presente avviso.
Art. 29 - Sospensioni e interruzione delle attività
L’affidatario non può sospendere le attività fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni delle attività, il soggetto affidatario dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione. In tal caso il soggetto dovrà impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l’interruzione.
In caso di interruzione delle attività il soggetto affidatario riconoscerà all’Amministrazione un equo indennizzo non superiore, comunque, al 30 % del valore del servizio mancato.
Le interruzioni totali delle attività per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia della ditta come dell’Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza.
Art. 30 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali
Le attività oggetto dell’avviso devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nel presente avviso, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l’inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo
pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza
INADEMPIENZA | PENALITA’ | |
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni) degli operatori. | € | 500,00 |
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale comunale e riferite al servizio. Per ogni settimana di ritardo | € | 100,00 |
Mancata effettuazione di una delle azioni previste nella proposta progettuale. Per ciascuna azione non effettuata | € | 250,00 |
Mancato monitoraggio delle attività. Per ciascuna azione di monitoraggio non effettuata | € | 100,00 |
Mancata collaborazione con il Servizio Sociale professionale | € | 200,00 |
Mancata trasmissione dei report relativi alle attività svolte | € | 200,00 |
Mancata attuazione nei tempi previsti di disposizione dell’amministrazione comunale. Per ogni violazione | € | 250,00 |
Mancata redazione e mancata somministrazione della reportistica | € | 200,00 |
Violazione di uno degli obblighi previsti dal precedente art. 26: Per ogni violazione | € | 200,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di personale. Per ogni violazione. | € | 200,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di sicurezza. Per ogni violazione. | € | 200,00 |
Mancato rinnovo delle polizze assicurative. Per ogni giorno di ritardo | € | 200,00 |
Violazione della normativa sulla privacy | € 1.000,00 |
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 32 oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.
Art. 31 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell’affidamento
Qualora si verifichino uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso il Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando la convenzione risolta di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva il diritto di risolvere l’affidamento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze da parte dell’Affidatario.
Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui:
a) l’affidatario fa trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente Avviso nei casi di accertata difformità dell’esecuzione;
b) l'affidatario del servizio non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;
c) il legale rappresentante dell’associazione affidataria sia rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
d) l’affidatario interrompe le prestazioni senza giustificato motivo. In tal caso l’importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l’impossibilità di poter contrarre nel futuro con l’Amministrazione;
e) l’affidatario violi gli obblighi concernenti i diritti di privativa e gli obblighi di riservatezza.
Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non bastasse, saranno addebitati all'affidatario.
In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto l’affidatario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del servizio. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.
Art. 32 – Pagamenti
Il corrispettivo annuo della convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € 47.200,00 (euro quarantasettemiladuecento/00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91), comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge per un ammontare complessivo triennale di € 141.600,00 (euro centoquarantunomilaseicento/00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91).
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:
✓ il 40% del corrispettivo annuo entro 60 giorni dalla data di attivazione del progetto di ciascun anno di validità del contratto;
✓ il 40% del corrispettivo annuo entro 180 giorni dalla data di attivazione del progetto di ciascun anno di validità del contratto;
✓ il 20% del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di scadenza di ciascuno dei tre anni di validità del contratto.
Con tale importo l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all’attività medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l’affidatario non abbia tenuto presente. L’affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l’affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.
L’affidatario trasmetterà al Comune il rendiconto delle spese sostenute a cadenza trimestrale.
I rendiconti delle spese sostenute dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
I rendiconti delle spese dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Codice Cig :
• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e smi. La legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
L’affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente avviso, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L’affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’associazione entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo gara (CIG).
Art. 34 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione è il xxxx. Xxxxx Xxxxx (tel. 000 0000000 - e mail xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx.xx
Art. 35 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.