SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(art. 43, comma 1, regolamento generale, X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000)
X.X.X.X. XXXX XXXXX – 3° FASE - STANDARD URBANISTICI
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ……….… (……), il giorno ……(…………………..) del mese di ..........………………(….), nella residenza
.............................., presso gli Uffici ............................., ubicati in .........................................................................
avanti a me dott , segretario dell’Amministrazione Comunale di Ponzone, ivi domiciliato per la
carica e autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune di Ponzone, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a) - …………………….....………......…… (Dirigente pubblico), nato a il
………………………, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della
..........................................., codice fiscale …………………… , ivi domiciliato che rappresenta nella sua qualità di
……………………………………………………,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ ”;
b) - …………………………………………, nato a …………………......… il , residente in
…………………….……………, via , in qualità di
rappresentante legale / titolare dell’impresa ……………………………………………..………………………………..
con sede in …………………………………………………, via ………………………..........
codice fiscale ;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO CHE
– che con deliberazione della Giunta .…………...........n. ………… in data , esecutiva, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “P.E.C.O. Area Losio 3° fase standard urbanistici” per un importo dei lavori da appaltare di € 92.284,17 di cui:
€ 40.137,01 per lavori a base d’asta;
€ 1.514,40 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta;
€ 50.632,76 per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d’asta;
– che in seguito alla gara con metodo della procedura aperta, il cui verbale di gara
(prot. n. ……….. del ) è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore Segreteria Generale
con n. ……. in data , i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’“Appaltatore”;
– che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 65, del D. Lgs. 163/06.
– che l’“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo
con n. ………. del (solo nel caso di Società di Capitali);
– che il legale rappresentante dell’“Appaltatore” e il Responsabile del procedimento …………….
in data hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, il verbale con prot. n. ……….. del , dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei lavori in oggetto del presente Atto;
– che l’“Appaltatore” ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ...…………....., protocollo numero .......... in data .........., dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
(fascia riservata alle informazioni prefettizie)
– con nota di prot. ….. del ……, la Prefettura di …… comunica che, a carico dei soggetti indicati nella richiesta di informazioni inoltrata dal , non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione
di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
TUTTO CIO' PREMESSO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. I – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. II – Oggetto dell’appalto
Il “ ”, come sopra rappresentato, conferisce all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta,
l’appalto relativo ai lavori di “P.E.C.O. AREA LOSIO 3° FASE STANDARD URBANISTICI.
Art. III – Corrispettivo dell’appalto – Modalità dei pagamenti
Il corrispettivo dovuto dal “ ” all’“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto è
fissato in €……………………, più I.V.A. nella misura di legge, a seguito di offerta del – %
(meno per cento) rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 40.137,01 per lavori veri e propri,
cui è stata aggiunta la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza di € 1.514,40 e l’incidenza della manodopera di € 50.632,76.
Art. IV – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – Penali – Premio di accelerazione
L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’appaltatore dovrà rispettare le tempistiche di esecuzione riportate negli ordini di servizio impartiti dalla D.L.
[caso di prevista consegna parziale dei lavori]
Per ogni eventuale consegna parziale verranno aggiunti giorni ( ) al tempo utile per l’esecuzione
dei lavori consegnati, calcolati in base all’articolo “ ” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.
L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei lavori.
Art. V – Obblighi dell’Appaltatore
L’Appalto viene concesso dal “ ” ed accettato dall’“Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione ………......... n .......... in data , esecutiva ai sensi di legge:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per la parte in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il capitolato speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 1, lettera a), D. Lgs 163/06;
I suddetti documenti (ad eccezione del capitolato generale) che sono depositati agli atti del “ ”,
unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. e già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si
intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
Art. VI – Risoluzione e recesso
Per la soluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 145, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207ed art. 134, 135 e 136 del D. Lgs. 163/06.
Art. VII – Clausola arbitrale
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n° 53, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
Art. VIII – Cauzione definitiva
L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi del combinato disposto degli art. 113 comma 1) del D. Lgs. 163/06 e dell’articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, cauzione definitiva di € ……………….. (…..………………….), a mezzo , con
polizza n. ……… emessa da “……………...…”, agenzia di …………… e depositata presso il “ ” con
protocollo n. ……….. del ………..
Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il “ ” avrà diritto di valersi di propria
autorità della suddetta cauzione.
L’“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il “… ” abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. IX – Polizze assicurative
L’“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell’articolo 15 del Capitolato Speciale d’Appalto polizza di assicurazione dell’importo di € ………………
comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € …………………. emessa in data
……………… da …………….……...
Art. X – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/06.
Art. XI – Subappalto
Non saranno autorizzati nel corso dell’esecuzione del presente contratto altri subappalti dei lavori al di fuori di quelli che l’impresa appaltatrice ha dichiarato all’atto dell’offerta di voler subappaltare, e cioè …………….
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
Art. XII – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma nono, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
…………………. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 118 del D. Lgs. 163/06.
Art. XIII – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
[per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]
Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
[per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]
Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia di ……………… competente per il territorio nel quale l’“Appaltatore” ha la sede legale, in data ………….
protocollo , dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”.
Art. XIV – Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’“Appaltatore” elegge domicilio presso l’Ufficio della Direzione Lavori (o la Casa Municipale del Comune di Ponzone dove ha sede la Direzione Lavori)
Art. XV – Spese contrattuali
Sono a carico dell’“Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
Art. XVI – Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
[spazio per eventuali postille inserite prima del completamento della lettura dell’Atto]
Del presente Xxxx, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Questo Atto, consta di n. ……. fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate pagine intere n. …..
e righe n. ….. della pagina n escluse le firme.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43, comma 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Capo I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell’appalto
L’appalto ha per oggetto lavori di “P.E.C.O. AREA LOSIO 3° FASE STANDARD URBANISTICI”, area sita in Comune di Ponzone, Villaggio Losio.
L’importo a base d’asta dei lavori e delle provviste, da affidarsi a corpo mediante ribasso percentuale unico, ammonta a €. 40.137,01.
L’importo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’attuazione dei piani di sicurezza ammonta a
€. 1.514,40.
L’incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d’asta ammonta a €. 50.632,76 L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna c) | Xxxxxxx (a + b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | Incidenza della manodopera | TOTALE | ||
1 | A misura | ||||
2 | A corpo | 40.137,01 | 1.514,40 | 50.632,76 | 92.284,17 |
3 | In economia | ||||
1+2+3 | IMPORTO TOTALE | 40.137,01 | 1.514,40 | 50.632,76 | 92.284,17 |
Gli importi delle opere soggette a ribasso sono calcolati sulla base dell’ Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione dicembre 2011 e derivanti da analisi dei prezzi.
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza sono calcolati sulla base dell’ Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione dicembre 2011.
Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto
Si procederà alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, col criterio del prezzo più basso di cui all’art 82, comma 2, lett. b) del succitato D.Lgs, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posti a base di gara.
L’importo contrattuale è determinato dall’importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione sull’elenco prezzi posto a base di gara aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell’offerta in ribasso, ai sensi del combinato dell’articolo 131, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 100, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di Opere Specializzate “OS21”.
Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e all’articolo “Variazioni delle opere progettate” sono indicate nella seguente tabella, allegata e parte integrante e sostanziale del contratto.
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI | |||
Categoria opere | CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI | Euro | % |
OS21 OG3 | Opere strutturali speciali Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | 45.770,13 44.999,64 | 50,42% 49,58% |
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 1.514,40 | ||
Importo lavori a base di gara | 92.284,17 |
Le cifre sopra esposte non sono impegnative per l’Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di portare eventuali variazioni di quantità in più o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ecc. che la Direzione Lavori riterrà più opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre non previste, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, purchè l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti da legge.
Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere
Le opere previste nel presente in appalto si possono indicativamente così riassumere: Parcheggi
Sono previsti n. 7 parcheggi per complessivi mq 2.982,45, le opere consistono in scavo di scotico, formazione di massicciata con misto stabilizzato e installazione della segnaletica verticale;
Parchi di uso pubblico, area a verde, gioco e sport
E’ prevista l’individuazione di un’area verde avente una superficie di mq. 1580, verrà realizzato un percorso pedonale con pavimentazione in misto stabilizzato e la fornitura e posa di 10 panchine con struttura in ferro e seduta in legno; Pulizia testate dei rii
Si prevede un intervento di bonifica delle testate dei rii mediante decespugliamento, taglio piante e profilatura delle scarpate;
Messa in sicurezza della viabilità interna
Si prevede la realizzazione nel 1° ingresso di un’opera strutturale: trattasi di un cordolo longitudinale in cemento armato fissato su micropali; nel tratto adiacente viene inserita una piastra in cemento armato con cordolo fissati su micropali; l’opera si completa con il rifacimento della pavimentazione bituminosa mediante stesa di binder;
Si prevede la realizzazione nel 3° ingresso di un’opera strutturale: trattasi di un tratto di muro in cemento armato fondato su micropali e regimazione delle acque superficiali mediante realizzazione di cunetta in cemento, posa di un pozzetto per la raccolta della acque di scolo della cunetta, fornitura e posa di doppio tubo corrugato flessibile del diametro di 200 mm. per il convogliamento a valle delle acque, fornitura e posa di canaletta semicircolare in acciaio ondulata, inserimento di barriera di protezione costituita da parapetto in acciaio per ml. 9,00, ripristino della pavimentazione bituminosa mediante stesa di binder e ripristino del lampione di illuminazione pubblica.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Art. 6 – Prescrizioni generali
I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 42 del Regolamento Generale) costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 45 comma 10 del Regolamento Generale) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
Pertanto l'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL, ecc.).
La ditta che procederà all'esecuzione dei lavori, prima di approntare il cantiere dovrà presentare idoneo Piano operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi della normativa vigente, che dovrà ottenere il benestare del Coordinatore
per la sicurezza.
I ponteggi saranno realizzati, ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 131, utilizzando componenti riconducibili a un libretto di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego rilasciato al fabbricante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti sprovvisti di libretto non potranno in alcun modo essere utilizzati. Il ponteggio dovrà rispettare le indicazioni previste all'interno del Pi.M.U.S: tale elaborato sarà redatto dalla ditta aggiudicataria prima di cominciare le operazioni di installazione e, nei casi in cui la configurazione del ponteggio non sarà conforme ad uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione, la ditta stessa dovrà provvedere a redigere ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 133 un progetto corredato da una relazione di calcolo, a firma di tecnico abilitato, contenente tutto quanto è necessario ai fini della realizzazione. Gli oneri relativi alla redazione del Pi.M.U.S e dell’eventuale progetto dei ponteggi saranno a carico della ditta aggiudicataria.
L’appaltatore è tenuto a consegnare al D.L., anche ai fini della liquidazione dei corrispettivi, tutte le certificazioni, documenti e collaudi necessari, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi.
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione dei lavori
I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati con il sistema della procedura ai sensi dell’art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D. Lgs. n° 163/2006, col criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 163/2006, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, col metodo di cui all’art. 73, lett. c), X.X. 00/0/0000, n. 827 e col procedimento di cui al successivo art. 76, commi 1, 2 e 3.
Art. 8 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali
Ai sensi dell’art. 137 del DPR 207/2010 fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il capitolato speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo,
d) l’elenco dei prezzi unitari
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 163 del 2006 (ove previsto);
f) le polizze di garanzia
I documenti allegati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari.
Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 9 –Elenco degli elaborati di progetto allegati
Gli elaborati di progetto delle opere oggetto del presente appalto sono i seguenti: Relazione tecnica e quadro economico
Relazione strutturale Cartografia scala 1:10.000
Planimetria generale scala 1: 1.000 Esecutivi opere strutturali intervento 1 Esecutivi opere strutturali intervento 2 Particolari costruttivi
Analisi prezzi Elenco prezzi unitari
Computo oneri sicurezza Computo metrico estimativo
Quadro di incidenza della manodopera Cronoprogramma
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto Piano di manutenzione dell’opera
Piano di sicurezza e coordinamento Piano particellare di esproprio
Art. 10 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto
L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione del progetto e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
– aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
– di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
– di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
– di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
– di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 11 – Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale sui LL.PP (D.P.R. 207/2010).; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.
Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all’art. 155 del regolamento generale sui ll.pp. (d.P.R. 207/2010).
Art. 12 – Andamento dei lavori
In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla D.L., l'appaltatore dovrà far pervenire alla Direzione dei Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.
Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli interessi dell'amministrazione appaltante.
La direzione dei lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente.
Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori
responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.
Art. 13 – Sospensione – Ripresa - Proroghe – Termine utile per l’ultimazione dei lavori - Penalità
La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall’art. 159 del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 207/2010).
Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.
Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 160 del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 207/2010).
Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 159 del regolamento generale sui LL.PP. D.P.R. 207/2010).
La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.
Art. 14 – Cauzione provvisoria
In base all’art. 75, comma 1 del D. Lgs. 163/06, l’Impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La validità della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 15 – Cauzione definitiva
Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, secondo quanto disposto dall’art. 113, comma 1 del D. Lgs. 163/06.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.
Art. 16 – Riduzione delle garanzie
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma precedente.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 17 – Copertura assicurativa a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/06, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell’importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Art. 18 – Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
– la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
– l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
– i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimità del cantiere;
– l’apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant’altro necessario per impedire l’accesso dei non addetti alle zone corrispondenti al cantiere;
– l’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità;
– provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;.
– il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
– le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
– i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
– l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;
– la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;
– le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
– ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
– l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore;
– le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
– l’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di collaudo);
– dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
– l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità;
– i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
– la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;
– l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
– lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà;
- gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei materiali di scavo;
– la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
– ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;
– all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.
In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto
ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima rata di acconto.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.
All’impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro.
Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.
Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.
Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Art. 19 – Subappalto e cottimo
Ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, è consentito il subappalto della categoria prevalente per una percentuale massima del 30% dell’importo dei lavori.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06, ovvero le condizioni per ottenere l’autorizzazione al subappalto sono le seguenti:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
2) che l’Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);
4) attestazioni nei riguardi dell’affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
L’Appaltatore che ha dichiarato l’intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all’aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:
1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione dei lavori pubblici;
2) dichiarazione circa l’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;
3) la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/1998.
L’Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:
– trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
– trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;
– praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L’impresa è tenuta inoltre all’osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, D. Lgs 163/06. In caso contrario si procederà ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l’Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l’Appaltatore medesimo resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.
È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.
È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni contenute nell’art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti. Pertanto è fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui quest’ultimo corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.
Art. 20 – Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Art. 21 – Requisiti di sicurezza del cantiere
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza di cui al punto 1).
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la
procedura verrà applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Tanto l’Impresa appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n.
81/08 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.
Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.
A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.
Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D. Lgs. 163/06, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
L’Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.
Art. 22 – Direttore tecnico di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.
Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
Art. 23 – Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.
Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.
Il Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha l’obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 24 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori
La contabilità dei lavoro a corpo sarà effettuata secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, sulla base dei lavori eseguiti.
La Direzione Lavori provvederà in contradditorio con l’Appaltatore, alla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori determinandone la percentuale di avanzamento e procedendo di conseguenza alla relativa liquidazione per i pagamenti.
Il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie omogenee di lavoro indicate nella tabella di cui all’art. 4 del presente documento, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.
Art. 25 - Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo
– Ritardi nei pagamenti – Conto finale
L’Amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale, ai sensi della L. 28 maggio 1997, n. 140 che ha convertito in legge l’articolo 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
Il pagamento in acconto sarà effettuato quando l’Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori a corpo per un importo complessivo pari al 60% dei lavori, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.
La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.4 D.P.R. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del
D.P.R. 207/2010).
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.
I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall’art. 143 D.P.R. 207/2010 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133 del D. Lgs. 163/06 e ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010 .
In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l’obbligo di procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Art. 26 – Prezzi unitari – Revisione prezzi
Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D. Lgs. 163/06 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Art. 27 – Variazione al progetto e al corrispettivo
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del DPR 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del D.LGS. 163./2006
Qualora la Stazione Appaltante, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all’art. 132 del D.LGS. 163./2006, ad esse saranno applicate le norme dell’art. 161 e 162 DPR 207/2010.
La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo con l’utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 26;
La contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente Capitolato.
Art. 28 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi
In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire opere non previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 163 del D.P.R. 207/2010, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
Art. 29 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficenti due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell’appalto.
Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Art. 30 – Xxxxxxxx e indagini ispettive
La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.
Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.
Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo
Art. 31 – Danni di forza maggiore
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 del D.P.R. 207/2010).
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell’art. 166, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.
Art. 32 – Definizione delle controversie
In osservanza della disposizione di cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/06, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento può promuovere la costituzione di una commissione oppure acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo xxxxxxx. L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dall’art. 240 del D. Lgs. 163/06, saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n° 53, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 33 – Scioglimento del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti
L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c, e artt. 134,135,136 del D. Lgs. 163/06.
Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori (art. 116 del D. Lgs. 163/06), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 163/06.
Nei sessanta giorni successivi, l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all’art. 116 del D. Lgs. 163/06 produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Art. 34 – Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato:
– delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
– di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
– delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
– Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
– Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
-°D. Lgs. 163/06;
– Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
– Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
– Xxxxx, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
– Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
Parte II – Prescrizioni tecniche
Capo II
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI
Art. 35 – Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R., le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori e l’Amministrazione hanno la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
Art. 36 – Approvigionamento dei materiali
L’Appaltatore potrà scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle opere, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte nei documenti tecnici allegati al contratto.
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della loro fornitura a piè d’opera, comprese le spese di trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.
Art. 37 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia
all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
Art. 14 - Prove dei materiali
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavoro eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
Art. 39 – Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11 marzo 1988, Circ. M. LL. PP. 24 settembre 1988, n. 30483).
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono perciò di semplice indicazione e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare i relativi piani di posa, sotto pena di demolire l’opera eseguita per l’Appaltatore.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini od anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell’opera, e l’Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.
Analogamente dovrà procedere l’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20, l’Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.
Nella costruzione dei ponti è necessario che l’Impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovrà servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali. L’Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell’occorrente energia elettrica, sempre quando l’Impresa stessa non abbia la possibilità e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L’impianto dovrà essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando l’Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da
ogni responsabilità circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell’impianto stesso.
Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l’esecuzione delle trincee drenanti (a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l’abbassamento della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione, resteranno di proprietà dell’Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L’Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l’immissione entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.
Art. 40 – Conglomerati cementizi
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni contenute nel X.X. 00 novembre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9 gennaio 1996, punto 2.1.
Pertanto si dovrà rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).
L’Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori, ovvero:
1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per provini cilindrici);
2) dimensione massima nominale dell’aggregato;
3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo (calcestruzzo normale, armato e precompresso);
4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono – UNI 9418 o determinazione del tempo Vébè – UNI 9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.
Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I. 7459/1-12 ediz. 1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da U.N.I. 7101 a U.N.I. 7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).
Prima di procedere alle lavorazioni, l’Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Direzione lavori le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare, al fine di valutare i prodotti più idonei all’impiego.
Art. 41 – Strati di fondazione
Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
Art. 42 – Strati di collegamento (binder) e di usura
a) Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle "Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato. Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
b) Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Miscela inerti per strati di collegamento:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96 ovvero
inerte IV cat.: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140 ;
– tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;
– dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 30 mm;
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
– indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%,
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Miscela inerti per strati di usura:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96 ovvero
inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;
– se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verrà ricompensata all’Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%; Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:
Miscela inerti per strati di collegamento:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso.
Miscela inerti per strati di usura:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Xxxxxx-Xxxxx con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 00 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
c) Legante bituminoso
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere di penetrazione 60 ÷ 70 salvo diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
d) Miscele
Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 25 | 100 |
Crivello 15 | 65 ¸ 100 |
Crivello 10 | 50 ¸ 80 |
Crivello 5 | 30 ¸ 60 |
Xxxxxxxx 0 | 20 ¸ 45 |
Setaccio 0,42 | 7 ¸ 25 |
Setaccio 0,18 | 5 ¸ 15 |
Setaccio 0,075 | 4 ¸ 8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Xxxxxxxx di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– la stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percenutale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%.
– la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo "Skid Resistance Tester" (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN "British Portable Tester Number"; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 45 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R.
B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,55.
Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 15 | 100 |
Crivello 10 | 70 ¸ 100 |
Crivello 5 | 43 ¸ 67 |
Xxxxxxxx 0 | 25 ¸ 45 |
Setaccio 0,4 | 12 ¸ 24 |
Setaccio 0,18 | 7 ¸ 15 |
Setaccio 0,075 | 6 ¸ 11 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
– resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 000 X [0000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300;
– la percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%;
– la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo "Skid Resistance Tester (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
• inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
• dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R.
B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Xxxxxxxx venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i xxxxxxx Xxxxxxxx. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
e) Controllo dei requisiti di accettazione Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Inoltre indicati con:
M: il valore della stabilità Xxxxxxxx, espressa in Kg;
Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;
LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;
i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto indicate:
M < 800 Kg | Iv > 14 % | LA > 23 % |
Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilità sopra indicati, si procederà ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:
C = 1 - 0,3 × (1000 - M) / 200 – 0,2 × (Iv – 8) / 6 – 0,1 × (LA – 20) / 3
con
M £ 1000 Kg | Iv ³ 8 % | LA ³ 20 % |
Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato.
Per l’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovrà utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più sezioni (chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.
f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
– strato di collegamento: ± 7 mm,
– strato di usura: ± 5 mm.
h) Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume aggregato ("dopes" di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione lavori:
1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione lavori.
L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
Art. 51 – Micropali
Con tale denominazione devono essere intesi, i pali trivellati aventi diametro ≤ 250 mm costituiti da malte o miscele cementizie e da idonee armature d'acciaio.
Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie, a seconda delle modalità di connessione al terreno:
- riempimento a gravità;
- riempimento a bassa pressione;
- iniezione ripetuta ad alta pressione.
Tali modalità di connessione con il terreno, sono da applicare rispettivamente:
per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di deformabilità a breve termine sia superiore ai 200 MPa, utilizzeremo il primo tipo di connessione;
per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine inferiore a 200 MPa, utilizzeremo il secondo ed il terzo tipo di connessione.
I micropali potranno essere realizzati senza aggiunta di sostanze tossiche o potenzialmente inquinanti. L’armatura metallica può essere costituita da:
- tubo senza saldature, eventualmente dotato di valvole di non ritorno;
- da un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria;
- da una gabbia di armature costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad adernza migliorata, e da una staffatura esterna costituita da anelli o spirali continue in tondo ad aderenza migliorata o liscio.
Art. 52 – Tecniche di perforazione
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di situazioni stratigrafiche particolari o per l’importanza dell’opera, dovranno essere messi a punto a cura e spese dell’Impresa, anche mediante l’esecuzione di micropali di prova, approvati dalla DL prima dell’inizio della costruzione dei micropali.
Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento del foro, la contaminazione delle armature, l’interruzione e/o l’inglobamento di terreno nella guaina cementizia che solidarizza l’armatura al terreno circostante.
Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati mediante opportuni fluidi di perforazione.
Questo potrà consistere in:
- acqua;
- fanghi bentonitici;
- schiuma;
- aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi approvati dalla DL.
E’ di facoltà della D.L. far adottare la perforazione senza rivestimento, impiegando solamente fanghi bentonitici.
La perforazione "a secco" senza rivestimento potrà essere adottata, previa comunicazione alla DL, solo in terreni uniformemente argillosi di media ed elevata consistenza, esenti da intercalazioni incoerenti e non interessati da falde che possono causare ingresso di acqua nel foro, caratterizzati da valori della resistenza al taglio non drenata (Cu) che alla generica profondità di scavo H soddisfi la seguente condizione:
cu ≥ gH/3
dove:
g = peso di volume totale;
Inoltre, la perforazione "a secco" è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso alcuno di acqua nel foro, ed è raccomandata nei terreni argillosi sovraconsolidati.
Art. 53 - Tolleranze geometriche
Le tolleranze ammesse sono le seguenti:
la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm, salvo diverse indicazioni della DL; la deviazione dell’asse del micropalo rispetto all’asse di progetto non dovrà essere maggiore del 2%;
la sezione dell’armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto;
il diametro dell’utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di perforazione di progetto; quota testa micropalo: ± 5 cm;
lunghezza: ± 15 cm.
Art. 54 – Tracciamento
Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno la posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascun palo. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla DL dall’Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo.
Art. 55 – Armatura dei micropali
Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e saranno in ogni caso estese a tutta la lunghezza del micropalo.
Armatura con barre di acciaio per c.a.
Si useranno barre longitudinali ad aderenza migliorata.
Saranno pre-assemblate in gabbie da calare nel foro al termine della perforazione, la giunzione tra i vari elementi della gabbia sarà ottenuta mediante doppia legatura; tra una gabbia e la successiva (in caso di pali di profondità eccedente le lunghezze commerciali delle barre) la giunzione avverrà per saldatura delle barre longitudinali corrispondenti.
Quando previsto dal progetto si potranno adottare micropali armati con un’unica barra senza spirale.
In ogni caso le armature saranno corredate da distanziatori non metallici (blocchetti di malta o elementi di materia plastica) idonei ad assicurare un copriferro minimo di 3 cm disposti a intervalli longitudinali non superiore a 2,5 m.
Armature tubolari
Si useranno tubi di acciaio Fe 430 – Fe 510, senza saldatura longitudinale del tipo per costruzioni meccaniche. Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati.
Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all’80% del carico ammissibile a compressione. Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l’iniezione, essi dovranno essere scovolati internamente dopo l’esecuzione dei fori di uscita della malta (fori d = 8 mm) allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano.
Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo s = 3.5 mm, aderenti al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in fili di acciaio (diametro 4 mm) saldati al tubo in corrispondenza dei bordi del manicotto.
La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo.
Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro minimo di 3 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione.
Art. 58 - Armature con profilati in acciaio
Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei profilati dovranno essere conformi a quelle prescritte in progetto. Di norma i profilati dovranno essere costituiti da elementi unici.
Saranno ammesse giunzioni saldate, realizzate con l’impiego di adeguati fazzoletti laterali, nel caso di lunghezze superiori ai valori degli standard commerciali (12 – 14 m).
Le saldature saranno dimensionate ed eseguite in conformità alle Norme vigenti.
Art. 59 - Malte e miscele cementizie
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, prendendo in considerazione in particolare l’aggressività dell’ambiente esterno. Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei micropali a semplice cementazione.
In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di calcare, o ceneri volanti.
Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0,075 mm.
E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà essere consentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che l’Impresa si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per informazione.
Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie queste di norma dovranno presentare resistenza cubica pari a : Rck ≥ 25 MPa
A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rapporto acqua/cemento: a/c ≤ 0.5
La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, dovrà essere la seguente: acqua : 600 kg
cemento : 1200 kg additivi : 10 ÷ 20 kg
con un peso specifico pari a circa:
g = 1.8 kg/dm3
Nella definizione della composizione delle malte, prevedendo un efficace mescolazione dei componenti atta a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al seguente dosaggio minimo, riferito ad 1 m3 di prodotto finito:
acqua : 300 kg cemento : 600 kg additivi : 5 ÷ 10 kg
inerti : 1100 ÷ 1300 kg
Art. 60 - Micropali a iniezioni ripetute ad alta pressione
La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto.
Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min e 25 bar, rispettivamente. Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro si utilizzeranno compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono:
- portata ≥ 10 m3/min
- pressione 8 bar.
Formazione del fusto del micropalo
Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione.
Si provvederà quindi ad inserire l'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a raggiungere la profondità di progetto.
Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo dovrà essere prolungato fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione.
Di norma si procederà immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina); la messa in opera delle armature di frettaggio, ove previste, sarà eseguita successivamente all'iniezione.
La solidarizzazione dell'armatura al terreno verrà eseguita in due o più fasi.
Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, si provvederà immediatamente alla formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l'intercapedine tra le pareti del foro e l'armatura tubolare.
Contemporaneamente si procederà alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia. Completata l'iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di armatura. Trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo alla esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio. Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar; in caso contrario la valvola potrà essere abbandonata. Ottenuta l'apertura della valvola, si darà luogo all'iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. Per pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all'interno del circuito. L'iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min, e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage).
I volumi di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto. Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore.
Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio interno del tubo d'armatura.
Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime:
- pressione max di iniezione : ≈ 100 bar
- portata max : ≈ 2 m3/ora
- n. max pistonate/minuto : ≈ 60.
Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione Lavori, specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.
Capo III
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 38 Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
I lavori oggetto del presente Capitolato devono essere eseguiti dall'Assuntore a corpo e verranno compensati con i prezzi dell'elenco allegato al presente Capitolato, previa applicazione del ribasso convenuto.
Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
Si stabilisce in particolare quanto segue :
a) l'eventuale rimozione di alberi e arbusti, di radici e ceppaie deve intendersi compresa e compensata nei prezzi relativi agli scavi;
b) gli scavi di sbancamento occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate con fossi e cunette secondo l'andamento di progetto, o di spostamenti eventuali, verranno misurati col metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo dello scavo suddetto si applicherà al volume complessivo dei materiali scavati e con esso si intendono compensati gli oneri di scavo con ogni mezzo d'opera necessario, la relativa profilatura delle scarpate in scavo, il carico, trasporto e scarico in rilevato dei materiali ritenuti idonei ed in rifiuto delle materie non impiegabili nei rialzi, qualunque sia il mezzo di trasporto e la distanza, nonché tutte le eventuali riprese e rimaneggiamenti occorrenti per qualsiasi ragione;
c) gli scavi di fondazione saranno misurati a pareti verticali e con la minima sezione necessaria corrispondente alla muratura o al getto di riempimento e cioè indipendentemente dalle reali dimensioni degli scavi stessi;
d) i rilevati dovranno essere eseguiti con materiali provenienti dagli scavi, se ritenuti idonei dalla Direzione lavori, oppure, se il materiale proveniente dagli scavi non è idoneo o non è sufficiente, essi saranno eseguiti con misto di fiume o con materiali provenienti da cave di prestito autorizzate di volta in volta dalla Direzione lavori;
La contabilizzazione dei rilevati verrà effettuata a prezzo di elenco misurando i materiali forniti a piè d'opera cubando il cassone dei mezzi di trasporto in tutti i casi in cui si effettui un allargamento di rilevati già esistenti, mentre nel caso di rilevati stradali totalmente di nuova formazione potrà venire impiegato il metodo delle sezioni ragguagliate.
Nei relativi prezzi unitari di elenco si intenderanno totalmente compensati gli oneri per il taglio di alberi e arbusti, per l'estirpazione di radici e ceppaie, per lo scoticamento del piano di appoggio dei rilevati stessi e per l'eventuale profilatura a gradoni del fondo qualora il rilevato debba appoggiarsi a superficie scoscese;
e) tutte le murature, i xxxxxxxxxxxx per fondazioni o in elevazione, ecc. saranno misurati geometricamente a volume secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo, esclusi cioè gli intonaci e dedotti i vani ed i materiali di differente natura in essi compenetranti e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa. In ogni caso non si dedurranno i vani di volume minore od uguale a mc 0,200 ciascuno, ritenendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.
Il calcestruzzo armato normale o precompresso verrà valutato secondo l'effettivo volume, senza però detrarre il volume del ferro di armatura.
Quest'ultimo verrà valutato secondo i pesi teorici corrispondenti ai vari diametri effettivamente prescritti trascurando le quantità superiori alle prescrizioni e le legature; non verranno calcolate le sovrapposizioni per le giunte, né le eventuali saldature. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato in base ai dati figurativi nelle tabelle del Manuale dell'Ingegnere (Colombo) ediz. 1995.
Nei prezzi di tutte le opere di cui sopra sono compresi i compensi per impalcature, ponti di servizio, centine, le grosse armature, le casseforme di ogni sorta ed importanza con i relativi disarmi, gli sfridi di lavorazione, la regolarizzazione delle facce viste, la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte e la costruzione degli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.
f) i lavori in ferro saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo determinato prima
della posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Assuntore; i prezzi comprendono le coloriture e le verniciature con una mano di minio e due mani successive di vernice ad olio.
Sono compresi nei prezzi le impalcature ed i ponti di servizio, gli sfridi di lavorazione, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature, le sigillature ed ogni altro onere per la posa in opera.
Per le prestazioni di mano d'opera e in economia e per noleggi le misure saranno fatte a tempo.
Gli operai forniti di volta in volta dall'Assuntore dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'Assuntore stesso, dei normali attrezzi di lavoro.
Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi di elenco, restando esclusi dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'Assuntore.
Tutti gli oneri per misurazioni e pesature richieste in contraddittorio dalla Direzione Lavori, faranno carico all'Assuntore.
Alessandria, lì
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA