CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
CONTRAENTE | COMUNE DI PADOVA PALAZZO MORONI, XXX XXX XXXXXXXXX 0 - 00000 XXXXXX C.F./P.I. 00644060287 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31/05/2016 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31/05/2019 |
RATEAZIONE | SEMESTRALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all’emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività degli Assicurati e loro individuazione |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Calcolo e frazionamento del premio |
Art.6 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.7 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Foro competente |
Art.11 | Interpretazione del contratto |
Art.12 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.13 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.14 | Coassicurazione e delega |
Art.15 Art.16 | Clausola broker Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) |
Art.3 | Malattie professionali |
Art.4 | Qualifica di terzo |
Art.5 | Responsabilità Civile personale - Rinuncia alla rivalsa |
Art.6 | Esclusioni |
Art.7 | Precisazioni |
Art.8 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali |
Art.9 | Validità territoriale |
SEZIONE 4 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIA AGGREGATA
Art.1 | Massimali |
Art.2 | Limiti di risarcimento |
Art.3 | Franchigia aggregata / primo rischio – Gestione |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato • l'Ente Contraente; • il Legale Rappresentante; • gli Amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato; • gli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Xxxxxx | l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.05.2016 fino alle ore 24.00 del 31.05.2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società la rinnovazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
Art. 5 - Calcolo e frazionamento del premio
Il premio annuo lordo ammonta a € _ (euro ) comprensivo
di imposte e non è soggetto a regolazione.
Si conviene tra le Parti di frazionare il pagamento del premio in due rate di uguale importo, che devono essere pagate, con le modalità previste all’Art. 4, alle scadenze semestrali del 31.05 e del 30.11 di ogni annualità assicurativa.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker che ha in gestione la polizza entro 30 giorni lavorativi da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è pervenuta all’ufficio del Comune competente per le assicurazioni.
Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.
Inoltre, premesso che il Contraente ha in corso una polizza Infortuni che garantisce diverse categorie di
Assicurati, le Parti concordano che le denunce di responsabilità Civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell’Assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza Infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza Infortuni a titolo di Invalidità Permanente o Morte viene considerata come acconto sull’indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza di Responsabilità Civile.
Rimane fermo l’obbligo, a carico del Contraente, di conservare tutta la documentazione attinente l’infortunio, opportunamente protocollata, e di metterla a disposizione dell’Assicuratore nel caso si renda necessario l’inoltro della denuncia sulla presente polizza, anche con data successiva alla cessazione della stessa.
Art. 13 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire al Contraente su base semestrale il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva al netto di eventuali spese legali, peritali e do gestione);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Per i contratti scaduti la Società s’impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.
Art. 14 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Assidoge IBC S.r.l. e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società _ __ la quale tratterà con la Società Delegataria.
La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.
Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società Assidoge IBC S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.
Art. 15 - Clausola broker
Alla Società Assidoge IBC S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del d.lgs. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto. Il compenso riconosciuto al broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari all’aliquota provvigionale del 6 % applicata al premio imponibile; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, gli Assicuratori e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222 nonché da altri Istituti di Previdenza ed Assistenza.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia per anno assicurativo indicato all’Art. 2 della Sezione 4 rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Esclusioni
Dall'assicurazione sono esclusi i danni:
1. da furto, salvo quanto previsto dall’art. 7 - Precisazioni;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969 e del D.Lgs.
n. 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in
connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
fermo quanto previsto dal punto 18 dell’art. 7 - Precisazioni;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei VV.UU. di armi e relativo munizionamento.
Art. 5 - Responsabilità Civile personale - Rinuncia alla rivalsa
La Società risponde, per danni a persone e/o cose, della Responsabilità Civile personale dei sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi fra loro:
a) degli amministratori e del segretario generale, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente, funzioni di rappresentanza;
b) di tutti i dipendenti;
c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con il Contraente, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari di servizio civile, volontari di Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti e consulenti;
d) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
In deroga all’art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati e di tutti i suindicati soggetti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo con sentenza passata in giudicato.
Art. 6 - Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 7 - Precisazioni
A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con la presente polizza, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1. R.C. derivante all'Assicurato da fatto degli amministratori, segretario generale, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, per danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro in relazione all’espletamento e/o in occasione delle mansioni e della carica ricoperta in seno all’ente.
2. R.C. derivante all'Assicurato da fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi i tutori, i volontari di servizio civile, i volontari di Protezione Civile, i volontari e collaboratori in genere, della cui opera l’Ente si avvalga a qualsiasi titolo nell'esercizio delle proprie attività.
3. R.C. derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dell'Assicurato.
4. R.C. derivante all'Assicurato dalla promozione e/o gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale, culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale – incluse, a titolo esemplificativo, le convenzioni per prestazioni e lavori di pubblica utilità stipulate con il Tribunale Ordinario di Padova e altri Enti, anche relative agli eventuali “soggetti ammessi alla sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria” in base al regolamento di polizia urbana, o ai soggetti beneficiari dell’ “istituto del baratto amministrativo” ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e dell’art. 24 del
D.L. n. 133 del 2014, le assegnazioni di orti urbani pubblici, gli affidamenti in adozione di aree pubbliche
– compresa la responsabilità civile personale di tali soggetti, assegnatari e affidatari, dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il servizio di assistenza e affidamento di minori e da progetti di attività riabilitativa per favorire l’inserimento sociale di persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi.
La garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale delle suddette persone portatrici di handicap e per la responsabilità civile ascrivibile alle famiglie aventi in carico i minori per i danni che i medesimi possono arrecare a terzi. La garanzia si intende estesa anche ai danni materiali e corporali sofferti dagli affidatari di detti minori e dai loro familiari. Qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende compresa anche tale responsabilità temporanea per danni provocati a terzi dal minore stesso. La presente garanzia non è invece operante per l'affidamento alla famiglia di origine qualora ciò comporti il definitivo rientro del bambino al proprio nucleo familiare. La presente garanzia si intende estesa anche agli ultra diciottenni – se in carico al Settore Famiglia del Comune – in affido a famiglie sino a conclusione dell’affido stesso.
5. R.C. derivante all'Assicurato per l'esercizio di asili nido, asili e scuole materne, scuole - comunali e non - di ogni ordine e grado, centri ricreativi estivi, ludoteche, servizi di baby parking, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, nonché qualsiasi altra manifestazione o attività di animazione organizzata dall’Assicurato, compresa la responsabilità civile personale del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali, degli incaricati alla sorveglianza e degli operatori in genere, nonché degli alunni e dei frequentanti; si precisa che tutti i suindicati soggetti sono considerati terzi tra loro.
6. R.C. derivante all'Assicurato per l'organizzazione e/o gestione di centri di soggiorno e/o colonie, attività ricreative, sportive, gite, campeggi, ecc., compresa la responsabilità civile personale degli incaricati alla sorveglianza e degli operatori in genere, nonché degli ospiti/frequentanti; si precisa che i sorveglianti, gli operatori e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro.
7. R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per gli incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività, servizi, funzioni e/o proprietà.
Con riferimento alla responsabilità di committenza, ex art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), purché i suddetti veicoli e natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
8. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, possesso, esercizio o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti (compresi i danni causati da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne), pertinenze e dipendenze a qualunque uso destinati, comunque dislocati e costruiti, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate, comprendendo anche le tensostrutture, le capanne e i camerini, tettoie e tutte le altre strutture similari, strade, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, cimiteri, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, nonché dei beni immobili in genere ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, mezzi di sollevamento e di trasporto, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a
qualsiasi titolo. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture in genere oggetto della copertura.
9. R.C. derivante all’Assicurato nella qualità di proprietario e committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua.
10. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio della rete fognaria compresi i danni causati e derivanti da spargimento di acque conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture.
11. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità.
12. R.C. derivante all'Assicurato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzioni di nuovi edifici in genere, strade e fognature, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, cimiteri, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, rete fognaria, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; strade, piazze, tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, impianti, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature in genere. La garanzia comprende i danni arrecati a terzi per intasamenti di loro grondaie provocati da fogliame proveniente esclusivamente da alberi di proprietà comunale, nonché per i danni alle recinzioni in genere di proprietà privata confinanti con la pubblica via, provocati dall'uscita delle radici degli alberi di proprietà comunale. La garanzia è operante in qualunque stadio si trovino i lavori.
13. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione ed esercizio di laboratori chimici e di analisi anche allestiti in mezzi mobili.
14. R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza, proprietà, conduzione e manutenzione di targhe, cartelli, tende, striscioni e simili, “floor advertising” e insegne, anche luminose, ovunque installate, antenne radiotelevisive, muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente, impianti speciali di sicurezza, ascensori e montacarichi, garage, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali e cabine termiche, elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature in genere, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.
15. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di biciclette, ciclofurgoncini, veicoli e natanti non a motore da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività.
16. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di macchinari o di impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore; si precisa che sono compresi i danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato nell’ambito delle proprietà dell’Ente o su aree “private” in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
17. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La garanzia opera a secondo rischio rispetto alla somma eventualmente assicurata per la garanzia Ricorso Terzi nella polizza Incendio stipulata dal Contraente.
18. R.C. derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e contenitori anche se trasportati su veicoli e natanti dell'Assicurato; in caso di inquinamento accidentale causato da veicoli o natanti, la presente garanzia opera a secondo rischio rispetto alla copertura prestata dalla rispettiva polizza RCA.
19. R.C. derivante all'Assicurato da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
20. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi e/o di dipendenti che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualunque titolo.
21. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per i danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purché sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione del danno.
22. R.C. derivante all'Assicurato da operazioni di prelievo, trasporto e consegna di merci e materiali, incluso carico e scarico.
23. R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, quando vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.
24. R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli di dipendenti, di persone investite di una carica in seno all'Assicurato e/o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree nell'ambito delle attività svolte dall'Assicurato.
25. R.C. derivante all'Assicurato per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti o comunque esterne e fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi; si precisa che è compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai propri operatori e/o alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dall'Ente.
26. R.C. derivante all'Assicurato per mancanza o insufficienza della segnaletica stradale (orizzontale e verticale compresi i cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici) e fluviale ivi inclusi i danni dovuti a difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, mancata ed insufficiente manutenzione stradale e fluviale; si precisa che sono compresi i danni dovuti ad omesso, erroneo o insufficiente servizio di vigilanza o di pubblica sicurezza, di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità personale, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
27. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché ai locali ove si eseguono i lavori.
28. R.C. derivante all'Assicurato per danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto della lavorazione.
29. R.C. derivante all'Assicurato per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei.
30. R.C. derivante all'Assicurato per danni da vibrazioni, cedimento, franamento e/o assestamento del terreno.
31. R.C. derivante all’Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza.
32. R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante di associazioni e manifestazioni culturali, assistenziali, sportive, ricreative, scientifiche, artistiche, storiche e simili, attività pubblicitarie e promozionali di qualunque tipo, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, centri socioformativi, ricevimenti, spettacoli, manifestazioni pirotecniche, rappresentazioni teatrali, proiezioni, esposizioni, mostre, fiere, mercati, macelli e simili, compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand, il tutto anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati agli arredi, alle strutture e ai locali stessi, nonché la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
33. R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall’organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall’attività di selezione o prove pratiche per l’assunzione di personale.
34. R.C. derivante all'Assicurato dai servizi di esazione dei tributi.
35. R.C. derivante all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.
36. R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, custodia e gestione di cani (compresi i cani delle Unità Cinofile, anche custoditi presso il domicilio dei conduttori a cui sono affidati, con rinuncia della Società a rivalersi nei confronti dei conduttori stessi), dal servizio di vigilanza effettuato anche con guardie armate e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.
37. R.C. derivante all'Assicurato dall’attività sul territorio di squadre anti-incendio, salvataggio e/o soccorso organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o volontari.
38. R.C. derivante all’Assicurato dall’attività del servizio di Protezione Civile, compresa la responsabilità civile personale dei volontari, anche per i danni a cose mobili ed immobili causati da attività di soccorso
in emergenza e da qualsiasi altra attività afferente alla Protezione Civile; si precisa che i volontari sono considerati terzi tra loro anche se legati da vincolo di parentela di qualsiasi grado o matrimoniale.
39. R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione di servizi sanitari interni, dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio della distribuzione e dello smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici, dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, per asili o altri centri di assistenza, compreso il rischio della somministrazione di alimenti e bevande e dello smercio in genere, anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo. L’assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
40. R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, dopolavoristiche, sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica; è altresì compresa la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di organizzatore di gite, viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati, congressi e stages applicativi svolti anche presso terzi.
41. R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice Civile, con l'esclusione di denaro, valori e titoli al portatore.
42. R.C. derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati dall’Assicurato.
43. R.C. derivante all'Assicurato per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.
44. Premesso che l’Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli e natanti ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente dei veicoli per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l’Assicurato debba rispondere.
45. R.C. derivante all'Assicurato per danni – anche subiti da eventuali persone trasportate – cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti di proprietà dell’Assicurato nell’ambito delle proprietà dell’Ente o su aree “private” in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
46. R.C. derivante all'Assicurato per operazioni di disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici (anticrittogamici e/o antiparassitari).
47. R.C. derivante all'Assicurato per i servizi di assistenza ed accompagnamento di anziani, disabili o malati, anche effettuati tramite terzi o volontari o comunque da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 9 - Validità territoriale
L’assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo.
Relativamente ai territori di USA e Canada l’assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.
SEZIONE 4 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIA AGGREGATA
Art. 1 - Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
€ 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di | |
€ 7.500.000,00 per ogni persona | |
€ 7.500.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) l’esposizione globale della Società per tale evento non potrà superare il massimale di € 10.000.000,00.
Art. 2 - Limiti di risarcimento
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art. 1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le sottoriportate garanzie di cui all’Art. 7 della Sezione 3 con l’applicazione dei limiti di risarcimento a fianco indicati.
Limiti di risarcimento | |
Danni da incendio (punto 17) | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da inquinamento accidentale (punto 18) | € 500.000,00 per sinistro |
Interruzioni e sospensioni di attività (punto 19) | € 1.500.000,00 per sinistro |
Xxxxx a cose in consegna e custodia (punto 20) | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni a veicoli (punti 23 e 24) | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori (punto 28) | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni a condutture ed impianti sotterranei (punto 29) | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da cedimento e franamento del terreno (punto 30) | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da scavo, posa e reinterro (punto 31) | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da proprietà e gestione di farmacie comunali, da distribuzione e smercio di prodotti farmaceutici (punto 39) | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da furto (punto 42) | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Danni da rimozione veicoli (punto 43) | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Malattie professionali (Art. 3 della Sezione 3) | € 1.500.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 per anno assicurativo |
Detenzione da parte dei VV.UU. di armi e relativo munizionamento (punto 7 dell’Art. 4 della Sezione 3) | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
Qualora l’offerta della Società per il costo del rischio fosse composta da un premio annuo lordo e da una franchigia aggregata annua / primo rischio, quest’ultima – che non potrà comunque superare il 50 % del costo del rischio (cioè del premio annuo lordo più la franchigia aggregata annua) – sarà riportata nel successivo Art. 3 e gestita con le modalità ivi indicate.
Art. 3 - Franchigia aggregata annua / primo rischio - Gestione
Le garanzie della presente polizza vengono prestate con una franchigia aggregata annua / primo rischio a carico del Contraente pari a € _ (euro _ ).
Pertanto, per consentire la gestione e la liquidazione di tutti i danni, nonché delle relative spese legali/peritali, di competenza di ciascuna annualità assicurativa, il Contraente si impegna a mettere a
disposizione annualmente della Società l’importo di € (euro
_ ), suddiviso in due rate uguali di € _ _ (euro
_ ) ciascuna, che devono essere versate entro il 60 ° (sessantesimo) giorno successivo al 31.05 ed al 30.11 di ogni annualità assicurativa.
Dopo l’esaurimento della suindicata franchigia aggregata annua, la Società gestirà e liquiderà i danni e le relative spese legali/peritali applicando i soli limiti di risarcimento previsti dal precedente articolo 2.
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di definizione dell’ultimo sinistro ancora aperto di competenza di ciascuna annualità assicurativa, e comunque non prima che siano decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine dell'annualità assicurativa stessa, la Società provvederà alla restituzione al Contraente, in un'unica soluzione, dell’eventuale parte di franchigia aggregata annua che non abbia trovato utilizzo.
Il termine di 180 (centottanta) giorni previsto al precedente capoverso definisce anche la soglia temporale minima di garanzia per la ricezione di eventuali denunce tardive.
Tuttavia, qualora pervenissero una o più denunce di sinistro successivamente ai 180 (centottanta) giorni dal termine dell’annualità assicurativa di competenza e tali sinistri venissero successivamente definiti comportando un esborso per la Società, e sempreché la parte di franchigia aggregata annua non utilizzata fosse nel frattempo già stata restituita al Contraente, le Parti convengono fin d’ora che procederanno al conguaglio secondo le nuove risultanze e sempre nel rispetto dell’importo della franchigia aggregata annua previsto dalla presente polizza.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |