CONSORZIO AUSI
CONSORZIO AUSI
Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS
CAPITOLATO D’APPALTO
AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008
Oggetto
Il presente Capitolato ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, commi 1, 2, e 3 del D. Lgs. nr. 50/2016, sul quale basare la conclusione di appalti specifici riguardanti l’incarico di Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008, secondo le condizioni previste nel presente Capitolato.
In particolare nel presente Capitolato sono contenuti:
- la durata dell’Accordo Quadro;
- l’importo di spesa complessiva;
- le regole relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti specifici;
- la tipologia delle prestazioni affidabili.
Modalità di affidamento e importo a base di gara
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, mediante ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta sul portale di SardegnaCAT.
L’importo complessivo presunto dell’affidamento del servizio che nel periodo di efficacia dell’Accordo Quadro potra’ essere affidato mediante la sottoscrizione di singoli Appalti Specifici è pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00) Cassa previdenza inclusa e oltre IVA.
Si precisa che il valore presunto dell’Accordo Quadro è frutto di una stima, tenendo conto delle spese sostenute per il medesimo servizio negli anni precedenti, e deve pertanto intendersi come un importo massimo raggiungibile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni momento.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non affidare o procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, sempre che la stessa sia ritenuta valida e conforme alle esigenze.
Esclusione delle offerte anomale
Nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno pari a 5, gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo proposto nell’offerta, se quest’ultima appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 1 del D. Lgs. nr. 50/2016.
La Stazione Appaltante prevede, inoltre, nel caso in cui le offerte siano almeno pari a 10, l’esclusione automatica dalla procedura di gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2- bis e 2-ter del D. Lgs. nr. 50/2016.
Caratteristiche del servizio
Assunzione dell’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 31 del D. Lgs. 81/08 in cui sono comprese le seguenti prestazioni:
- elaborazione delle procedure di lavoro in sicurezza
- elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- controllo delle modalità di lavoro nel rispetto delle condizioni di sicurezza, accertamenti nei luoghi o posti di lavoro sulla sicurezza degli impianti, macchinari e attrezzature
- nr. 1 (uno) sopralluogo all’anno (entro il 31 dicembre)
- elaborazione della necessaria modulistica (verbali riunioni, documenti di consegna dei dispositivi di protezione individuale, attestazione dell’avvenuta informazione/formazione lavoratori, nomina del servizio di prevenzione e protezione, nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, predisposizione registro verifiche periodiche antincendio e supporto alla compilazione)
- coordinamento tra datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- la redazione del D.U.V.R.I., documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che deve essere redatto a cura del Datore di Lavoro committente ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela come previsto dal D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii.
- il supporto al Datore di Lavoro e Medico Competente per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato.
Resta inteso che, oltre a quanto descritto, fanno parte dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche quello della disponibilità e reperibilità telefonica.
Aggiornamento, se necessario, del documento di valutazione dei rischi DVR (ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. nr. 81 del 09.04.2008) in cui sono comprese le seguenti prestazioni:
- l’individuazione di tutti i fattori di rischio per ogni attività lavorativa
- una relazione sulla valutazione dei rischi, con indicazione dei criteri seguiti
- la stima dei rischi
- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione, con le rispettive priorità
Per l’elaborazione di tale documento si effettueranno:
- accurati sopralluoghi presso i locali
- verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- analisi della documentazione e certificazioni relativamente a prevenzione incendi, impianti elettrici, apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento, ecc.
- analisi delle condizioni di sicurezza delle macchine ed attrezzature di lavoro utilizzate
- valutazione dei dispositivi di protezione individuale in possesso o meno dei lavoratori
- analisi delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
- prescrizioni, studio e valutazione dei rischi connessi alle mansioni dei dipendenti
Formazione sui rischi specifici e informazione (artt. 36 e 37 del D. Lgs. nr. 81/08)
- Informazione ai lavoratori sul Decreto in oggetto e sui rischi specifici, messi in evidenza dal documento di valutazione dei rischi
Eventuali ulteriori presenze, oltre a quelle sopra previste. Durata
La durata dell’Accordo Quadro è determinata in quarantotto (48) mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto, che xxxxxxx’ presumibilmente entro il mese di marzo 2021. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Consorzio può aggiudicare il singolo appalto specifico.
L’Accordo Quadro può risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell’esaurimento della somma economica determinata come quantitativo massimo del medesimo Accordo.
Singoli appalti specifici
Sarà onere dell’Aggiudicatario stipulare i relativi appalti specifici che discenderanno dal presente Accordo Quadro ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell’Accordo Quadro.
L’Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
Gli appalti specifici saranno stipulati, tra l’aggiudicatario e la Stazione Appaltante, ciascuno conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, le seguenti indicazioni:
- oggetto delle prestazioni da eseguire;
- importo presunto del contratto;
- descrizione delle prestazioni;
- termini utili per l’esecuzione e relative penalità.
L’Accordo Quadro verrà stipulato con atto pubblico amministrativo e con spese ad esclusivo carico dell’appaltatore. I successivi appalti specifici verranno stipulati nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.
Modalità di pagamento
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, fisso ed invariabile, a cadenza semestrale, previo accertamento dell’esecuzione del servizio e della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dall’appaltatore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica emessa dall’affidataria.
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale dichiarazione
sarà rilasciata dal Legale Rappresentante, che ha l’obbligo di comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG) dell’Accordo Quadro è il seguente: 8548516A8F. I codici identificativi gara (CIG) derivati afferenti ad ogni singolo Appalto Specifico verranno comunicati al momento della sottoscrizione degli stessi.
Disciplina antimafia
Ai sensi dell’art. 84, comma 2 e art. 67 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l’appalto in oggetto è di valore inferiore ad Euro 150.000,00.
Garanzia provvisoria
La Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. nr. 50/2016, come previsto dall’art. 1, comma 4 del D.L. nr. 76/2020 (D.L. “Semplificazioni”).
Garanzia definitiva
Come previsto all’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità. L’esonero della prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Aggiudicazione e stipula del contratto
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione i partecipanti alla procedura non potranno vantare nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto di rimborso spese o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.
Dopo l’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto con scrittura privata. Nel contratto dovrà essere altresì fatto espresso richiamo al presente Capitolato.
Il contratto assumerà la forma del documento informatico sottoscritto con firma digitale dall’aggiudicatario e dalla Stazione Appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo. In caso di mancata stipulazione del contratto senza giusta causa la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, e all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.
Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore deve garantire la completezza del servizio, deve renderlo operativo secondo i termini previsti e le modalità riportate nel presente Capitolato. L’appaltatore sarà inoltre tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.
L’appaltatore è il diretto e unico responsabile di ogni conseguenza civile, amministrativa o penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione del servizio.
L’appaltatore è tenuto ad utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione alla natura e alla rilevanza delle operazioni alle quali è adibito, inoltre il personale deve mantenere un contegno corretto ed essere di assoluta fiducia e provata riservatezza.
Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all’oggetto del servizio.
Il Consorzio ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 07.09.2005, nr. 209 e ss.mm.ii., imputabili a negligenze, errori, omissioni.
Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove si ritenga opportuno, sarà a carico dell’esecutore il ripristino della situazione preesistente.
Obblighi verso il personale dipendente
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. nr. 50/2016, l’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti, ove presenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81.
Collocamento obbligatorio dei disabili
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 nr. 68 e di fare, in sede di presentazione dell’offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nell’istanza di ammissione):
- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 68/1999.
Divieti
E’ fatto espresso divieto, fin d’ora, all’appaltatore di:
- sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione Appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Stazione Appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di stati di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L’inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.
Penali
L’appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della Stazione Appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; in ogni caso l’affidatario avrà l’obbligo di ovviare all’infrazione nel più breve tempo possibile.
Le sanzioni derivanti dalle inadempienze saranno stabilite dalla Stazione Appaltante in misura proporzionale all’entità dell’infrazione e comunque fino a un massimo stabilito pari al 10% dell’importo netto contrattuale in considerazione della gravità della medesima, del danno prodotto o potenziale, del comportamento doloso dell’appaltatore, del grado di negligenza e dell’eventuale recidiva.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono causare l’applicazione di una penalità:
- la sospensione o l’abbandono del servizio affidato, salvo comprovata causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle prestazioni richieste nel Capitolato;
- mancato rispetto delle scadenze come previsto nel Capitolato o concordate con la Stazione Appaltante
- ritardi nello svolgimento del servizio;
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte del RUP, trasmessa con raccomandata A/R o via PEC, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’appaltatore saranno sottoposte all’esame del RUP per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto scritto inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell’appaltatore o a mezzo PEC. L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento della fattura in scadenza.
Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, nonché per lo scorretto comportamento nello svolgimento delle mansioni.
Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui il servizio non fosse effettuato per oggettive cause di forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. nr. 76/2020 il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dal D.L. nr. 6/2020 e dal D.L. nr. 19/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento del servizio, costituisce causa di forza maggiore, secondo quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. nr. 50/2016. Nel caso in cui il rispetto delle misure di contenimento impedisca di terminare le prestazioni in atto nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai fini della proroga di detto termine.
L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
L’applicazione della penalità, inoltre, non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, o di parte di esso, a carico dell’operatore economico aggiudicatario, quando quest’ultimo, per rifiuto di dare esecuzione ad ordine per negligenza, o per inosservanza degli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione del servizio o lo eseguisse in maniera imperfetta.
Risoluzione del contratto
Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificatamente:
- nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 C.C.);
- nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione Appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o
inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.);
- nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui il servizio non sia stato realizzato compiutamente entro il termine finale (art. 1457 C.C.);
- nel caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore;
- nel caso di perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante dichiara all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato al risarcimento del danno.
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili, attuazione misure di contenimento COVID-19) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, né di risoluzione per inadempimento.
Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
Privacy
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs nr. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di appalti.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l’operatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente del Consorzio, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora sia previsto da una norma di legge o regolamento. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell’Ente;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, ecc.).
Il Consorzio, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.
Sopralluogo
Qualora l’operatore economico lo ritenesse necessario, può richiedere un sopralluogo previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Amministrativo all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure al numero di telefono 0781/259004.
Subappalto
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. nr. 50/2016 la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non prevedere il subappalto, pertanto l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio l’incarico oggetto dell’appalto.
Spese
Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono a carico dell’offerente. Nulla spettera’ ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione dell’offerta.
Responsabile del procedimento
La Responsabile del Procedimento è la Signora Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l’affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto oggetto del servizio sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato e del contratto, valgono le norme del codice civile e del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
La Responsabile del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxxxxx