ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2020 Deliberazione n. 0000587 del 20/03/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020
Deliberazione n. 0000587 del 20/03/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
Oggetto: ACCORDO ATTUATIVO AI SENSI DELLA D.G.R. 2905/2020, PER L’IMPIEGO STRAORDINARIO DI PERSONALE DELL’ ISTITUTO CLINICO SANT’AMBROGIO - GRUPPO SAN DONATO PRESSO L’ASST SANTI XXXXX XXXXX AL FINE DI FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19.
IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Richiamate:
• la X.X.X. x. XX/0000 del 4/03/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il Protocollo d’Intesa tra Associazioni di Categoria (AIOP, ANISAP, ARIS e CONFINDUSTRIA LOMBARDIA) e la Regione medesima per l’impiego straordinario di Personale Sanitario presso Ospedali Pubblici Lombardi al fine di fronteggiare l’Emergenza da COVID- 19;
• la D.G.R. n. 2906 del 8/3/2020 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID 19” con la quale Regione Lombardia ha individuato la rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere di ricovero e i criteri relativi;
Vista la nota del 17/3/2020 con la quale l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio – Gruppo San Donato, ha espresso la propria disponibilità a prestare collaborazione alla ASST Santi Xxxxx Xxxxx, mettendo a disposizione due Medici Specialisti in malattie dell’apparto cardiovascolare, come da accordo attuativo di cui alla D.G.R. 2905/2020;
Ritenuto di approvare il testo dell’accordo attuativo redatto ai sensi della D.G.R. 2905/2020 e condiviso in ogni sua parte con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio – Gruppo San Donato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
Visto l’accordo su menzionato, in particolare l’art. 5 – Rapporti con il personale, il quale stabilisce, tra l’altro, quanto segue “…omissis…L’Ente continuerà a provvedere a tutti gli obblighi contributivi, retributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio personale…omissis..”,
Rilevato che, conformemente al disposto dell’art. 5 della convenzionale di cui sopra, non derivano oneri per la ASST Santi Xxxxx e Xxxxx dal presente provvedimento;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di approvare e stipulate l’accordo attuativo redatto ai sensi della D.G.R. 2905/2020 tra Istituto Clinico Sant’Ambrogio – Gruppo San Donato e l’ASST Santi Xxxxx Xxxxx, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare la validità dell’accordo come da art. 6 dell’allegato 1 in 30 giorni dalla data del 18/3/2020 rinnovabile in caso di ulteriori necessità;
3. di dare atto che la presente delibera non comporta oneri;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Xxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Responsabile del Procedimento, e che la sua esecuzione al Direttore della
S.C. Xxxxxxx Xxxxx e ai Direttori Medici di Presidio per quanto di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: XXXXXXX XXXXXXXXX Responsabile dell’istruttoria: XXXXXXX XXXXXXXXX
Dirigente/Responsabile proponente: XXXXXXX XXXXXXXXX
Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
ACCORDO ATTUATIVO, AI SENSI
STRAORDINARIO DI PERSONALE
DELLA
DELLA
DGR
2905/2020, PER
FONDAZIONE
“ISTITUTO
L’IMPIEGO
CLINICO
SANT’AMBROGIO” PRESSO L’ASST SANTI XXXXX E XXXXX AL FINE DI FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA COVID-19
Tra
ASST SANTI PAOLO E XXXXX (di seguito, Ospedale), con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx x. 0, C.F. e Partita IVA: 09321970965, rappresentato dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra,
E
ISTITUTO CLINICO SANT’AMBROGIO (di seguito, Ente), con sede legale in Xxxxxx, Xxx, X.X. X. Xxxxxxxx, 0 e Partita IVA: 05849220156, rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra;
PREMESSO CHE
i. È in atto l’Emergenza Internazionale denominata “COVID-19”;
ii. Il Servizio Sanitario Lombardo mediante gli Erogatori pubblici e privati accreditati sta attuando tutte le misure necessarie a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto;
iii. Lo stato di grave emergenza ha colpito numerosi operatori sanitari e ha comportato un aggravio di richieste assistenziali sia alle strutture pubbliche che alle strutture private, rendendo così problematico garantire le prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l’emergenza COVID-19;
iv. Con deliberazione del 4 marzo 0000 - xx 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha approvato “il Protocollo d’Intesa tra Associazioni di Categoria (AIOP, ANISAP, ARIS, CONFINDUSTRIA LOMBARDIA) e Regione Lombardia per l’impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’Emergenza da Covid-19”.” (di seguito, Protocollo).
v. Con deliberazione del 08 marzo 2020 n. 2906 Regione Lombardia ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID 19” ha individuato la rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere di ricovero e i criteri relativi;
vi. Ai sensi del Protocollo, gli Erogatori Privati Accreditati (di seguito, EEPA) devono manifestare alla Direzione Generale Welfare (di seguito DGW) la propria disponibilità a mettere a disposizione proprio personale sanitario (di seguito Personale) per prestare la propria opera presso strutture pubbliche (di seguito, Ospedali) per concorrere all’erogazione di prestazioni sanitarie presso gli
Ospedali per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.
vii. La DGW ha individuato l’Ospedale tra le strutture pubbliche presso cui potrà prestare servizio il personale di cui al Protocollo;
viii. L’Ente Unico Istituto Clinico Sant’Ambrogio gestisce numerose strutture sanitarie accreditate e a contratto con il SSR;
ix. L’Ente dichiara di essere associato ad ARIS LOMBARDIA.
x. L’Ente ha manifestato alla DGW la propria disponibilità ad aderire al Protocollo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il presente Accordo Attuativo ha per oggetto l’impiego straordinario di personale sanitario presso l’Ospedale
al fine di fronteggiare l’Emergenza COVID-19.
Art. 2 – Modalità operative
L’Ente intende mettere a disposizione dell’Ospedale, in relazione alle proprie disponibilità, per le esigenze
connesse a fronteggiare l’emergenza COVID-19 il seguente personale sanitario:
ALLEVATO | XXXXX | INFERMIERE | 11/05/1972 LOCARNO (SVIZZERA) |
FUNTO' | XXXXXXXXX | INFERMIERE | 28/11/1988 GALATINA (LE) |
XXXXXXX | XXXX XXXXX | INFERMIERE | 17/09/1965 MILANO |
XXXXXX | XXXXXXX | MEDICO | 28/09/1981 MESSINA |
XXXXXXXXX | XXXXXXX | MEDICO | 28/09/1981 COSENZA |
BANDE XXXXX | XXXXX | MEDICO | 29/12/1976 QUARTU SANT'XXXXX |
XXXXX XXXXXXX MASSIMO MEDICO 09/06/1964 CARBONIA
Il personale sanitario di cui sopra presteranno la loro attività professionale a far data da mercoledì 18 marzo 2020, per un impegno orario di 38 ore settimanali, secondo le modalità concordate con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale.
Art. 3 - Doveri dell’Ospedale
L’Ospedale si impegna ad assicurare la massima collaborazione al fine di consentire all’Ente di provvedere a
tutte le comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa ratione temporis applicabile.
La Direzione Sanitaria dell’Ospedale e il Direttore della Unità Operativa presso cui il Personale presterà servizio garantiranno, per gli aspetti Organizzativi, Procedurali e Tecnico-Scientifici, la supervisione del processo di esecuzione delle prestazioni e dell’attività svolta dal Personale presso l’Ospedale.
Art. 4 - Doveri dell’Ente
Il Personale inviato dall’Ente presso l’Ospedale dovrà:
i. mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;
ii. utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità del presente Protocollo;
iii. non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell’esecuzione dell’attività;
iv. restituire immediatamente, su richiesta dell’Ospedale, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;
v. trattare le informazioni riservate nel pieno rispetto, ratione temporis: (a) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;
vi. laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni ratione temporis applicabili;
vii. operare in conformità alle indicazioni della Direzione Sanitaria dell’Ospedale, nel rispetto delle diposizioni normative e regolamentari applicabili;
viii. inviare personale sanitario con i titoli idonei, in base alla normativa ratione temporis applicabile, per svolgere le prestazioni di cui alla presente Accordo Attuativo.
Art. 5 Rapporti con il Personale
I rapporti con il Personale individuato dall’Ente per prestare la propria opera presso l’Ospedale continuerà ad
essere intrattenuto e regolato esclusivamente, ad ogni effetto di legge, dagli accordi contrattuali attualmente in essere tra l’Ente e il Personale dal medesimo inviato presso l’Ospedale.
Per espressa e consapevole volontà delle parti il Personale opererà quale collaboratore dell’Ente, rimanendo inteso che lo stesso presterà la propria opera presso l’Ospedale unicamente in forza di tale qualifica.
L’Ente continuerà a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale.
Art. 6 - Xxxxxx, rinnovo, disdetta e revisione convenzionale
Il presente accordo ha validità di 30 giorni dalla sottoscrizione e sarà rinnovabile in caso di ulteriore
necessità.
Eventuali modifiche al presente Accordo Attuativo devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’atto di approvazione delle modifiche stesse.
Le parti convengono che nelle more del perfezionamento degli atti di rito, eventuali pregressi reciproci rapporti, verranno regolati sulla base di quanto disposto dal Protocollo dal presente Accordo Attuativo.
Art. 7 - Assicurazione
L’Ospedale garantirà al Personale inviato dall’Ente la copertura assicurativa per la responsabilità civile
nell’ambito dell’attività professionale svolta dal Personale stesso presso l’Ospedale.
Art. 8 – Sicurezza sul Lavoro
La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta
dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale.
L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.
L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare.
L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario.
L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per
l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione.
L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente.
L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.
Art. 11 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso come disposto dall’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 12 - Foro competente
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, il Foro competente sarà, in
via esclusiva, quello di Milano.
Per l’Ente Per l’Ospedale
Il Direttore Generale Il Legale rappresentante
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Data: Data: