POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
Lotto n. 21
La presente polizza è stipulata tra
Comune di Arenzano Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx (XX)
Codice Fiscale: 00449500107 e
………………………………….
Decorrenza ore 24.00 del | 31/12/2016 |
Scadenza ore 24.00 del Scadenza anniversaria | 31/12/2019 31/12 di ogni anno |
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività degli Assicurati, loro individuazione e descrizione del rischio |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata e proroga del contratto |
Art.4 Art.5 | Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio Revisione del prezzo |
Art.6 | Recesso della Società |
Art.7 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Foro competente |
Art.11 | Interpretazione del contratto |
Art.12 | Ispezioni e verifiche della Società |
Art.13 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 | Clausola broker |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
Art.18 Art.19 Art.20 | Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010Trattamento dei dati Trattamento dati Clausole vessatorie |
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) |
Art.3 | Malattie professionali |
Art.4 | Esclusioni |
Art.5 | Qualifica di terzo |
Art.6 | Responsabilità Civile personale |
Art.7 | Estensioni di garanzia |
Art.8 Art.9 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali Gestione dei danni in franchigia |
Art.10 | Validità territoriale |
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Massimali |
Art.2 | Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti |
Art.3 | Calcolo del premio |
Art.4 | Riparto di coassicurazione |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell’Ente; |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Broker: | Intermediario assicurativo iscritto al R.U.I., quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. |
Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti. |
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; • quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia |
di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato. Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. | |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | Per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • quanto al lordo delle ritenute per oneri previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL ricevono a compenso delle loro prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, l’equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono esclusi i rimborsi spese ed emolumenti a carattere eccezionale; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente: - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) - alle società che si occupano della somministrazione del lavoro. |
Terrorismo | Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. |
Art. 2 – Attività degli Assicurati, loro individuazione e descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..
Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 (scadenza anniversaria 31 Dicembre di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
Si prevede l’opzione di durata contrattuale per ulteriori tre anni, da autorizzarsi di anno in anno a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, come servizio analogo ex art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016.
E’ comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in
tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.
La Società si impegna in ogni caso a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.
Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione premio
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2016 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e rappresenta premio minimo, comunque acquisito.
Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l’opzione migliorativa di cui all’Art. 6 – Recesso della Società)
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all’eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a far data dall’accordo stesso; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio”.
Art. 6 – Recesso della Società (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 6 – Recesso della Società (Opzione migliorativa: vale 15 punti)
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del
rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 -Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve denunciare alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente ne è venuto a conoscenza:
- relativamente alla garanzia RCT, i soli sinistri per i quali sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte dei terzi danneggiati o dei loro aventi causa;
- relativamente alla garanzia RCO, soltanto i sinistri mortali, nonchè quelli per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni o per i quali venga iniziata l’azione di regresso a norma degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124/65, oppure sia presentata all’Assicurato richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o dei suoi aventi causa.
Il Contraente deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (Opzione base)
la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.
Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 19 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
I) ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne il Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
II) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti I) e II) sono inoltre operanti;
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione;con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
• In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
• In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e
s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
La Società inoltre si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei termini sopra indicati e per quanto applicabile, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui ai punti 1) e 2) che precedono.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 – Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali, della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento, nonché, limitatamente al rischio della committenza, della responsabilità derivante all’Assicurato dall’uso di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasione di ricorrenze o festeggiamenti;
5. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività.
Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.
10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi), salvo quanto espressamente previsto in polizza;
12. conseguenti a responsabilità civile derivante dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
13. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l’assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005;
14. derivanti direttamente o indirettamente da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili.
Art. 5 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro, fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 6 – Responsabilità Civile personale
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti, Quadri, Dirigenti ed Amministratori del Contraente e delle persone anche non dipendenti delle quali il Contraente stesso si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art.5 del Dlgs. n° 38/2000 e s.m.i., lavoratori interinali, lavoratori temporanei, lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), titolari di contratti formativi e/o di inserimento, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per specializzazione, soggetti portatori di handicap, lavoratori socialmente utili, addetti alla prestazione di assistenza, convenzionati o meno, volontari (compresi i componenti del Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile, se esistente, ed i Volontari Antiincendio Boschivo (VAB)), anche convenzionati, e altre figure similari.
L’assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori/ subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL.
L’Assicurazione copre altresì la responsabilità civile professionale dei Dirigenti Amministrativi e Tecnici, quadri e tutti gli altri Dipendenti per l’attività svolta nell’ambito delle proprie funzioni e per conto dell’Ente Contraente, con esplicita esclusione dei danni di natura esclusivamente patrimoniale.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Art. 7 – Estensioni di garanzia
A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:
1) Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
2) RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 – 1784 – 1785 bis - 1786 C.C.). L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.
3) RC derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba o intenda erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, anche quando inseriti nelle strutture scolastiche, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto con suo personale dipendente e/o collaboratori e/o volontari, anche convenzionati, incluso il servizio di continuità assistenziale. L’assicurazione comprende i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori e/o volontari stessi, nonché la responsabilità derivante dall’affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi. Si precisa che i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerati terzi anche tra di loro. La garanzia include la responsabilità dell’Assicurato per i danni cagionati dal personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico, anche se non alle dirette dipendenze dall’Assicurato.
4) RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all’interno di strutture del Contraente. E’ altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che, qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
5) RC derivante dalla proprietà e gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori automatici di bevande, cibi e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi.
6) RC derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresi farmaceutici e galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario.
7) RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
8) RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo;
9) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;
10) RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati - comprese tensostrutture, macchinari, attrezzature ed impianti - che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, pulizia di locali, giardini, strade, terreni e parchi. L’Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso Comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap).
11) RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l’attività dichiarata in polizza.
12) RC connessa all’esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
13) Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed immobili in genere ad uso istituzionale e patrimoniale siano essi di proprietà o tenuti in locazione e/o ricevuti in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo o prova occasionale, comprese tutte le pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio: rustici, cancelli, anche elettrici, recinzioni, insegne, tabelloni per affissioni, parchi, parchi gioco e giardini, con le relative attrezzature, e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti fissi e/o mobili quali ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.), aree e terreni, banchine portuali, anche appartenenti al demanio ferroviario, fluviale o marittimo.
14) L’assicurazione comprende i danni da spargimento di acque e/o rigurgito di fogne in seguito a rottura di tubazioni, condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili. La garanzia è estesa anche al rischio della conduzione, ai lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla R.C. derivante al Contraente nella sua qualità di Committente per i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati in questione, a condizione che tali lavori siano dati in appalto a terzi in base a regolare contratto. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
15) L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l’azione delittuosa, di impalcature, ponteggi o attrezzature dell’Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all’assicurato.
16) RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti del Contraente della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività. E’ altresì compresa la RC per i danni subiti dalle persone non dipendenti della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga per lo svolgimento delle sue attività.
17) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di stadi, palestre e campi sportivi, palestre di roccia attrezzate, piscine e impianti sportivi e ricreativi in genere.
18) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta, con esclusione dei danni da furto.
19) RC derivante dalla proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e non, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all’esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Comune di Rapallo.
20) RC conseguente alla proprietà e/o gestione dell’impianto funiviario Rapallo/Montallegro, di stabilimenti balneari e posteggio fino a 150 imbarcazioni di proprietà di clienti, compreso l’attracco nel porto pubblico di Rapallo.
21) RC derivante dall’esercizio di scuole comunali e non, asili, colonie estive o invernali, centri di soggiorno, scuole, centri culturali/ricreativi/ludici e simili compresi i danni cagionati dai bambini, dagli studenti e/o dagli ospiti o frequentatori e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza. Tali attività sono coperte anche se svolte tramite CRAL, avente autonoma personalità giuridica. E’ compreso l’esercizio della mensa ed i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili. La garanzia non comprende discriminazioni e abusi, sessuali religiosi, razziali.
22) RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi organizzano manifestazioni; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre alla RC per l’organizzazione/patrocinio/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo; è inoltre inclusa la RC derivante dall’organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, sindacali, religiose, folkloristiche, turistiche, commerciali, musicali, artistiche, circensi, spettacoli, di giornate o incontri a tema, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, per danni cagionati all’interno di sedi dell’Ente o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse o nei percorsi per raggiungerle. E’ inoltre compresa, limitatamente al rischio della committenza, la RC derivante dall’organizzazione di spettacoli pirotecnici nel xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) RC derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
24) L’assicurazione è estesa ai danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o dipendenti stazionanti in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni. Restano esclusi i danni da furto.
25) RC per i danni (escluso il furto/incendio) ai veicoli di dipendenti, di amministratori, di altri soggetti assicurati e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
26) RC per i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori.
27) RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque titolo o destinazione.
28) RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore - con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli, salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato - il tutto con esclusione di quanto previsto dal Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005 e s.m.i..
29) RC relativa alla proprietà di cani e cavalli al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell’ambito del poligono di tiro, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
30) RC per i danni a condutture e impianti sotterranei, inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
31) RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne.
32) A parziale dell’art. 4 della presente Sezione, RC derivante da inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
33) RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, con l’esclusione dei lavori di sottomuratura o altre tecniche sostitutive o da vibrazioni od a questi assimilabili.
34) RC per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno.
35) RC per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l’Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.
36) RC per i danni derivanti da mancato o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza, anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall’Assicurato e causato l’irregolare o mancata erogazione.
37)RC quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua.
38)RC derivante all’Assicurato dalla proprietà , conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, di reti fognarie, compresi i danni da occlusione e/o rigurgito, nonché da erogazione di acqua alterata.
39) Premesso che l'Assicurato può appaltare lavori e servizi a Terzi, l’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile gravante sul Contraente stesso, compresa quella derivante dalla D.Lgs. n°494/96, nella sua qualità di Committente di lavori e servizi, connessi alle attività descritte in polizza, ceduti in appalto a terzi con regolare contratto.
40) RC derivante all’Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
41) RC derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
42) RC integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, amministratori, collaboratori, consulenti e simili, autovetture, ciclomotori e motocicli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
43) RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, luminosa e non, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, per l’esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza. E’ altresì compresa la RC per danni cagionati dagli impianti/sistemi di illuminazione pubblica, siano essi di proprietà o in uso o gestione del Contraente.
44) RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, e per i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’Assicurato. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
45) RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato o commissionati a terzi.
46) RC derivante dall’uso di armi da fuoco utilizzate per i fini istituzionali da dipendenti e non.
47) RC derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
48) RC derivante dall’esercizio dell’attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato e/o da volontari.
49) RC derivante dalla proprietà, uso e gestione di biciclette elettriche, corredate dalla relativa attrezzatura per la ricarica, date in noleggio gratuito ai cittadini od in uso saltuario ai dipendenti del Contraente per ragioni di servizio o compiti d’istituto, eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate.
50) RC del Contraente e degli Assegnatari per la conduzione di appartamenti di proprietà del Contraente stesso assegnati a cittadini che versino in situazioni di particolare disagio o bisogno.
51) RC per danni cagionati a veicoli rimossi per effetto di divieto di sosta, durante il trasporto, il rimorchiamento od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida per i danni subiti da detti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree.
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.
Art. 9 – Gestione dei danni in franchigia
La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 3.500,00 per sinistro.
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza.
La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Art. 9 – Validità territoriale
L’assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel mondo intero, esclusi USA e Canada.
Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e simili, la garanzia s’intende valida anche in tali Paesi.
L’assicurazione RCO vale per il mondo intero.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 3.000.000,00 | per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.000.000,00 | per ogni persona | |
€ 3.000.000,00 | per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 3.000.000,00 | per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.000.000,00 | per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Resta inoltre inteso che qualora in caso di sinistro vengano interessate contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la massima esposizione della Società non potrà comunque essere superiore ad € …………………
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Resta inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Ogni e qualsiasi danno, salvo laddove diversamente previsto | I massimali RCT/O di polizza | € 3.500,00per sinistro (franchigia frontale) |
Evento mortale (riferito a persone) | I massimali RCT/O di polizza | Franchigia frontale |
Danno biologico | I massimali R.C.O. di polizza | Franchigia frontale |
Malattie professionali | I massimali R.C.O. di polizza | Nessuno |
Interruzioni e sospensioni di attività | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 3.500,00 |
Interruzione o difformità della fornitura | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 3.500,00 |
Danni da furto | € 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo | € 300,00 per sinistro |
Danni a mezzi di trasporto | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 300,00 per sinistro |
Danni a cose in consegna e custodia | € 50.000,000 per sinistro e per periodo assicurativo | € 300,00 per sinistro |
Danni da incendio | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale |
Danni da inquinamento accidentale | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 3.500,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale |
Danni da cedimento e franamento del terreno | € 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale |
Danni da lavori presso terzi | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 300,00 per sinistro |
Danni da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 300,00 per sinistro |
Rimozione veicoli | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 300,00 per sinistro |
Danni da proprietà e/o esercizio delle banchine portuali | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Franchigia frontale |
Art. 3 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
€ 2.500.000,00 | …….‰ | € ………………….. |
Scomposizione del premio:
Premio annuo imponibile | € …..………………….. |
Imposte | € …..………………….. |
TOTALE | € …..………………….. |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Art. 4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
………………………………… …………………………………
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti contenuti nel Capitolato di polizza:
Sez. 2 Art. 5 – Obblighi inerenti alle regolazioni del premio; sospensione dell’assicurazione; decadenza dal diritto all’indennizzo;
Sez. 2 Art. 6 – Facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro; Sez. 2 Art. 10 - Deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria; Sez. 2 Art. 12 – Inosservanza degli obblighi in caso di sinistro.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
…………………….. ……………………….