ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
Tra
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Sant’Orsola-Malpighi”, (di seguito Azienda) e
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito Università) unitamente definite “le Parti”
Premesso che:
- il D.lgs. 517/99 disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università;
- l’art. 1 comma 2, lett. n), della Legge Regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
- l’art. 2 comma 1, lett. b), della Legge Regionale 29/2004 prevede che i livelli essenziali di assistenza siano assicurati anche dalle Aziende ospedaliero-universitarie secondo le modalità di cui all'articolo 9 della stessa legge;
- l’art. 3 comma 6 della Legge Regionale 29/2004 prevede che le Aziende ospedaliero- universitarie siano organizzate in analogia con le Aziende unità sanitarie locali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della stessa Legge Regionale;
- l’art. 9 della Legge Regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del D.lgs. 517/1999, disciplina le modalità per la determinazione del fabbisogno di personale sanitario del Servizio sanitario regionale e per il concorso delle Università alla programmazione sanitaria regionale, i contenuti del Protocollo d’intesa tra Regione e Università e i relativi accordi attuativi, il ruolo delle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, le modalità di individuazione delle sedi ulteriori, gli assetti istituzionali e gli strumenti di sostegno economico-finanziario delle Aziende ospedaliero-universitarie e le modalità di promozione e finanziamento delle attività di ricerca di comune interesse;
- la Delibera della Giunta regionale 318/2005, assunta d’intesa con la Conferenza Regione- Università ai sensi dell’art. 9 comma 6 della Legge Regionale 29/2004, definisce gli assetti di governo delle Aziende ospedaliero-universitarie con particolare riferimento alla composizione e alle competenze degli organi;
- la Delibera della Giunta regionale 86/2006 formula gli indirizzi regionali sulle modalità di redazione degli Atti aziendali di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale;
- la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;
- la Delibera della Giunta regionale 1191/2015, alla luce della richiamata Legge 240/2010, apporta modifiche alla composizione del Comitato di indirizzo delle Aziende ospedaliero- universitarie.
- Il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 29/2004 (d’ora in poi “il Protocollo”);
- il Protocollo prevede, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Legge Regionale 29/2004, che le singole Università e le rispettive Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento sottoscrivano un Accordo attuativo (di seguito “Accordo”)che disciplini in maggior dettaglio i temi elencati all’art. 9 del Protocollo nonché quelli indicati all’art. 12, commi 4 e 5, all’art. 16 comma 2 e all’art. 18 comma 3.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università – con delibera del 18 dicembre 2018 – ha autorizzato il Rettore alla sottoscrizione del presente accordo.
Premesso altresì che
- l’Azienda e l’ Università con il presente accordo intendono dare attuazione al Protocollo e, nell’ambito delle rispettive autonomie, coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale, didattico-formativa e di ricerca;
- ferma restando la centralità dell’Azienda, le Parti si impegnano, inoltre, a coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale, didattico-formativa e di ricerca nel quadro delle reti formative e delle reti assistenziali regionali;
- la ricerca, sia su obiettivi di base, che in ambito clinico, rappresenta un obiettivo per le Parti nonché diritto ed un dovere istituzionale per il personale universitario docente e ricercatore, nonché un requisito essenziale per l’innovazione in ambito assistenziale;
- l’Università ai sensi del proprio Statuto e in conformità alla Legge 240/10 è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, nell’ambito delle quali si svolgono le proprie attività istituzionali;
- l’art 15, comma 5 del Protocollo prevede la definizione di appositi protocolli per la disciplina della formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Capo 1 - Disposizioni generali
Art. 1 Premesse ed allegati
Le premesse ed allegati sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.
Art. 2
Principi generali e finalità
1. Le Parti, nell’ambito delle rispettive autonomie e specifiche finalità istituzionali, si impegnano ad informare i propri rapporti al principio di leale collaborazione ed a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta delle forme di integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca.
2. In tale quadro le Parti per quanto di specifica competenza, intendono promuovere i fondamentali obiettivi di:
a) assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario;
b) promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria;
c) garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario;
d) semplificare le procedure, anche tramite l’utilizzo di sistemi di digitalizzazione dei documenti.
Art. 3
Oggetto dell’Accordo
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge Regionale 29/2004 e in applicazione dell’art. 9, dell’art. 12, commi 4 e 5, dell’art. 16 comma 2 e dell’art. 18 comma 3 del Protocollo, il presente Accordo disciplina:
a) l’individuazione delle strutture e dei servizi che compongono i Dipartimenti ad Attività Integrata aziendali e interaziendali secondo le indicazioni di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, del Protocollo;
b) l’individuazione delle strutture complesse e semplici e dei programmi, a direzione universitaria e ospedaliera, in applicazione dei criteri definiti dall’art. 10, comma 3, del Protocollo, nonché la relativa dotazione di posti letto tenendo conto degli elementi elencati all’art. 10, comma 2, del Protocollo, fermo restando che entrambi possono avere al loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni;
c) l’afferenza alle strutture aziendali del personale universitario nel rispetto dei criteri di cui all’art. 10 comma 2 del Protocollo nonché la sua equiparazione al personale del Servizio Sanitario Regionale con riferimento alle indicazioni di cui all’art. 5, comma 3 e all’art. 11, comma 2, del Protocollo;
d) la definizione dell’impegno orario di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 1, lett. a), del Protocollo;
e) la definizione del sistema delle relazioni informative e funzionali fra i Dipartimenti ad Attività Integrata ed i Dipartimenti universitari, anche con riferimento al reclutamento del personale in ambito universitario e ospedaliero;
f) la composizione e le modalità di funzionamento di apposito ufficio di cui all’art. 5, comma 4, del Protocollo;
g) le modalità per la ricognizione delle risorse conferite all’Azienda da Regione e Università
secondo le indicazioni dell’art. 13 del Protocollo;
h) le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all’attività didattica secondo le indicazioni dell’art. 16, comma 2, del Protocollo;
i) la definizione delle forme specifiche delle collaborazioni tra le Università e le Aziende Sanitarie ospitanti le sedi ulteriori di cui all’art. 18, comma 2, del Protocollo o i soggetti pubblici o privati di cui all’art. 18 comma 4, secondo le indicazioni dell’art. 18 comma 3;
l) le modalità per l’esercizio della programmazione congiunta tra Azienda e Università, secondo il principio di coerenza ed adeguatezza tra attività assistenziali ed attività didattico-formative e di ricerca;
m) l’ individuazione delle competenze professionali da condividere nonché i rispettivi ambiti di attività;
n) il riconoscimento dell’Azienda quale struttura di riferimento dell’attività didattico-formativa e di ricerca, di competenza dell’Università;
o) le modalità di finanziamento delle attività che realizzano l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca;
p) la collaborazione nei programmi di ricerca di interesse comune e la regolamentazione degli studi clinici;
q) la collaborazione nelle attività di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.
Capo 2 - Modalità di confronto e promozione
della programmazione congiunta tra Azienda ed Università
Art. 4
Comitato di Indirizzo Aziendale
1. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 517/1999 il Comitato di indirizzo aziendale è l’organo dell’Azienda che ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'Azienda con la programmazione didattica e scientifica delle Università e di verificare la corretta attuazione della programmazione.
2. Il Comitato di indirizzo aziendale svolge le funzioni di cui all’artt. 4 co. 4 del D.lgs 517/99, dell’art. 5 comma 1 della DGR 318/2005, degli artt. 6 comma 3 e 14 commi 1, 2 e 3 del Protocollo.
3. Il Comitato ha la composizione di cui alla DGR 1191/2015.
4. Partecipano ai lavori del Comitato, altresì, senza diritto di voto, il Direttore generale dell’Azienda e i Direttori generali delle altre Aziende convenzionate con l’Università, su invito.
Art. 5
Board di Coordinamento
1. Al fine di favorire un’effettiva e ampia collaborazione tra Azienda ed Università nei diversi ambiti interessati dalle attività di programmazione congiunta è costituito il Board di Coordinamento Azienda ed Università, ove si svolgono le attività di cui al presente articolo, secondo un principio di autonomia organizzativa, ferme restando le competenze attribuite ai sensi di legge agli organi e organismi di entrambe le parti e nel rispetto degli assetti istituzionali.
2. Il Board di Coordinamento è composto dal/i Direttore/i del/i Dipartimento/i di area medica
dell’Università, dal Direttore Sanitario dell’Azienda, dal Direttore Amministrativo dell’Azienda, dal Responsabile dell’Università dei rapporti con il SSR e dal responsabile dell’Azienda dei rapporti con l’Università nonché da altri membri indicati dal Direttore Generale a concorrenza della presenza universitaria.
3. Il Board nomina al proprio interno un Coordinatore.
4. Il Board si riunisce mensilmente e ogni qualvolta ritenuto necessario da Azienda o Università. È convocato dal Coordinatore che fissa anche l’ordine del giorno da comunicarsi almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la seduta.
5. Il Board ha la funzione di facilitare e garantire la stabile, reciproca informazione ed il confronto negli ambiti di cui al comma 7, nonché ha funzioni propulsive e di coordinamento dei lavori delle commissioni di cui al comma 10.
6. Del Board si avvalgono stabilmente il Direttore generale e il Rettore, nonché su richiesta anche il Comitato di Indirizzo e gli altri organi di Azienda ed Università
7. Gli ambiti in cui si svolge il confronto e la reciproca informazione sono principalmente i seguenti:
a) programmazione periodica generale dei Dipartimenti Universitari per i ruoli universitari rilevanti ai fini della integrazione tra attività assistenziale, didattico-formative e di ricerca;
b) programmazione periodica generale dell’Azienda e delle altre Aziende della rete formativa per i ruoli rilevanti ai fini dell’integrazione tra attività assistenziale, didattico-formative e di ricerca;
c) piano programmatico dell’Azienda e dell’Università, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti in riferimento alle attività ed alle strutture essenziali all’integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca;
d) problematiche connesse alla riorganizzazione di Unità Operative a direzione universitaria e relativi incarichi;
e) accordo di fornitura fra l’Azienda e le Aziende sanitarie locali di riferimento riguardanti gli ambiti di integrazione definiti nel Protocollo;
f) strumenti di programmazione economico finanziaria e risultati dell’attività istituzionale;
g) consistenza degli organici per l’integrazione delle attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca con riferimento al personale universitario ed ospedaliero, nelle strutture, anche tenuto conto di quanto definito al successivo art. 23 con particolare riferimento al necessario equilibrio tra le stesse.
8. Il Board può svolgere ulteriori funzioni, consensualmente individuate nell’ambito dell’autonomia organizzativa di ciascuna Parte, su indicazione del Direttore generale e del Rettore, ferme restando le competenze di altri organi come definite ai sensi di legge.
9. Per un efficace svolgimento delle sue funzioni il Board acquisisce le informazioni necessarie sia da parte aziendale che da parte universitaria.
10. Il Board può avvalersi dei seguenti gruppi di lavoro istruttori e di quelli ulteriori di cui dovesse ravvisare l’utilità, definendone composizione paritetica e modalità di lavoro:
a) Gruppo Ricerca Azienda-Università con riferimento a quanto previsto al successivo Capo 3 (Ricerca, sperimentazione clinica e attività in conto terzi);
b) Gruppo Didattica Azienda-Università con riferimento a quanto previsto al successivo Capo 4 (Attività Didattico-formativa);
c) Gruppo Personale Azienda-Università, con riferimento a quanto previsto al successivo Capo 6 (Personale);
d) Gruppo Edilizia e spazi.
Art. 6
Ufficio Congiunto Azienda-Università
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Protocollo, al fine di garantire un adeguato supporto procedurale e amministrativo alle reciproche relazioni, alla messa a sistema ed alla condivisione dei dati e delle informazioni a ciò necessarie, è istituito un tavolo tecnico amministrativo permanente Azienda/Università, cui partecipano le rispettive Unità Organizzative deputate ai rapporti con l’altro Ente, anche in vista di una possibile individuazione di un ufficio congiunto.
Capo 3 - Ricerca, sperimentazione clinica e attività in conto terzi
Art. 7
Principi generali
1. I seguenti articoli disciplinano le attività di ricerca che prevedono il coinvolgimento di personale universitario e dell’Azienda, ovvero l’utilizzo congiunto o disgiunto da parte degli stessi di risorse, strumenti, infrastrutture dell’Azienda e/o dell’Università.
Art. 8
Obiettivi
1. Azienda ed Università concordano sulla necessità di definire strumenti tecnici, supporti organizzativi e procedure da realizzare nel periodo di vigenza dell’Accordo, al fine di:
a) sviluppare un ambiente culturale favorevole alle attività di ricerca;
b) favorire il potenziamento delle attività di ricerca;
c) garantire un monitoraggio efficiente delle singole attività di ricerca e dei relativi risultati;
d) garantire un’adeguata programmazione ed esecuzione delle singole attività;
e) realizzare l’effettiva integrazione tra le attività di ricerca e le attività didattiche e assistenziali;
f) promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca;
g) potenziare le infrastrutture della ricerca nell’ottica di sviluppare nuove competenze di interesse per l’assistenza.
Art. 9
Intese e attività
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, Azienda e Università si impegnano a sottoscrivere apposite Intese che dovranno disciplinare, altresì, le eventuali condizioni di compartecipazione finanziaria e le modalità di attuazione, di funzionamento e di monitoraggio da parte delle due Amministrazioni.
2. Le Parti si impegnano a:
a) sostenere progetti condivisi volti a istituire, sviluppare, mantenere in stretta collaborazione, le necessarie infrastrutture a servizio della ricerca, nonché a valutare l’istituzione di servizi unificati quali le biblioteche, nonché l’acquisizione e la gestione di materiale documentale;
b) rendere reciprocamente note le attività di ricerca effettuate con il coinvolgimento di personale universitario in ambito assistenziale o di personale dell’Azienda con finanziamento dell’Università;
c) concordare preventivamente le modalità di coinvolgimento dell’altra Parte quando la realizzazione di un progetto necessita della relativa partecipazione;
d) predisporre i necessari supporti informativi per sostenere il monitoraggio, la rendicontazione, la diffusione e la valorizzazione delle attività di ricerca;
e) definire regole comuni a garanzia di trasparenza ed eticità;
f) armonizzare, nel rispetto delle normative vigenti, le disposizioni interne che regolano le procedure per la valorizzazione delle invenzioni, nonché diritti e obblighi spettanti al personale;
g) definire regole comuni relativamente alla titolarità e alle modalità di gestione dei contratti di ricerca e di sperimentazione clinica, con particolare riferimento alla copertura dei costi fissi e variabili e alla ripartizione degli eventuali proventi ;
h) presidiare i casi di conflitti di interesse con i terzi stabilendo misure analoghe di prevenzione della corruzione per il relativo personale.
Art. 10
Supporti organizzativi ed informativi
1. Azienda ed Università concordano sull’opportunità di istituire un tavolo permanente per coadiuvare la progettazione e presentazione dei progetti di ricerca e la gestione delle varie fasi di conduzione degli studi e la diffusione dei risultati raggiunti, al quale partecipa la struttura organizzativa dell’Azienda denominata “Ricerca e innovazione”, l’Area della Ricerca e Terza Missione dell’Università, oltre ai Dipartimenti universitari interessati.
2. Attraverso l’istituzione di detto tavolo le parti intendono facilitare, nel rispetto delle regole e normative di riferimento:
a) la predisposizione dei progetti di ricerca;
b)l’implementazione delle attività di acquisizione di fondi specifici per singoli progetti;
c) la raccolta e l’elaborazione dei dati rilevanti;
d) le modalità di esperimento delle procedure di spesa dei fondi acquisiti;
e) la rendicontazione verso gli enti finanziatori;
f) la diffusione all’interno e all’esterno dei risultati ottenuti;
g) la valorizzazione dei risultati della ricerca;
h) le attività formative di interesse comune;
i) la definizione delle modalità volte alla prevenzione di eventuali conflitti di interesse;
j) la condivisione di strumenti di misurazione delle attività di ricerca, tenuto conto delle migliori prassi internazionali e delle indicazioni fornite dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario.
Art. 11
Autorizzazione relativa alla sperimentazione clinica
1. In caso di sperimentazione clinica l’autorizzazione è concessa secondo quanto stabilito all’articolo 17 commi 5 e 6 del Protocollo e dell’art. 7 Legge Regionale 9/2017.
Art. 12
Proprietà intellettuale
1. Azienda e Università concordano di gestire in contitolarità i diritti di proprietà intellettuale a loro spettanti in base alle norme di legge o ai regolamenti interni, sui risultati delle attività di ricerca oggetto del presente Accordo. Il regime sarà quello della comproprietà in pari quota.
2. Ad esclusione dell’eventuale remunerazione prevista a vantaggio dei singoli inventori, Azienda e Università condividono in parti uguali i proventi derivanti dall’eventuale valorizzazione economica dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente comma, al netto dei costi come sostenuti da ciascuna Parte compresi quelli definiti al successivo comma 3.
3. Azienda e Università condividono in parti uguali i costi relativi alla attribuzione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al comma 1.
4. La gestione amministrativa delle procedure di supporto per le attività di sviluppo della ricerca è normalmente in capo all’Università con contabilizzazione dei relativi costi. Resta inteso che ciascuna Parte provvederà direttamente alla remunerazione del proprio personale avente diritto a ricevere parte dei proventi derivanti dalle attività di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, secondo quanto previsto dalle norme di legge o dai rispettivi regolamenti interni.
Capo 4 - Attività Didattico-formativa
Art. 13
Principi generali
1. Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 e dall’art. 15 del Protocollo, ogni struttura dell’Azienda può concorrere alle attività didattico-formative sulla base di quanto definito da parte dell’Università per quanto riguarda le esigenze dei singoli corsi e i profili di competenze richieste.
Art. 14
Rapporti con altre Università
1. Le attività didattico-formative dell’Università hanno la priorità rispetto alle esigenze formative espresse da altri Atenei, fermo restando la possibilità per l’Azienda di attivare rapporti didattico-formativi con altri Atenei, previo parere obbligatorio dell’Università, attraverso la componente universitaria del Board di coordinamento di cui all’art. 5, che potrà valutare se sussistano ulteriori necessità didattiche e formative ad integrazione delle predette.
2. Analogamente l’Università può attivare rapporti didattico-formativi con altre Aziende, previo
parere obbligatorio dell’Azienda attraverso la componente ospedaliera del Board di coordinamento di cui all’art. 5, e nel rispetto dell’art. 18 del Protocollo.
Art. 15
Organizzazione delle attività didattiche
1. In applicazione del principio di programmazione congiunta di cui all’art. 3 del Protocollo, Azienda ed Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire il coordinamento tra gli obblighi didattico-formativi e gli obblighi assistenziali del personale coinvolto nel rispetto delle normative vigenti.
2. Azienda ed Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire la disponibilità delle strutture necessarie all’erogazione delle attività didattico-formative e alla fornitura degli spazi e dei servizi ad essi collegati, così come identificati dai competenti Organi Accademici.
3. L’Università rappresenta preventivamente le esigenze di tirocinio dei singoli corsi di studio per soddisfare le quali viene richiesto l’utilizzo delle strutture e del personale dell’Azienda.
4. L’Azienda condivide con l’Università tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, incluse le dotazioni economico finanziarie ricevute dalla Regione per i corsi in convenzione.
Art. 16
Partecipazione del personale dell’ Azienda alle attività didattico-formative
1. Azienda ed Università concordano sull’opportunità di promuovere la partecipazione del personale dell’Azienda alle attività didattico-formative in coerenza con quanto stabilito dall’art. 16, commi 1 e 3 del Protocollo, in conformità alla normativa vigente e secondo i criteri, requisiti e regolamenti dell’Università e salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali.
2. Al fine di salvaguardare le esigenze delle attività assistenziali, così come definite dall’art. 16, commi 1 e 3 del Protocollo, il personale dell’Azienda partecipa alle attività didattiche di cui al comma precedente, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento ad attività integrata e del Direttore/Coordinatore della struttura in cui presta servizio.
3. L’individuazione dei docenti per i corsi di laurea per le professioni sanitarie avviene in conformità alle linee guida predisposte dall’Università in accordo con l’Azienda.
4. I responsabili ed i coordinatori tecnico-pratico degli insegnamenti previsti nei corsi di laurea delle professioni sanitarie vengono individuati dall’Università nell’ambito di una rosa di nominativi formata dall’Azienda ai sensi del proprio regolamento.
5. L’Azienda favorisce e valorizza la partecipazione del personale alle attività didattico-formative dell’Università assicurando:
a) la promozione di attività di sostegno per lo sviluppo e il monitoraggio delle competenze formative del proprio personale;
b) il corretto riconoscimento delle attività didattico-formative richieste al personale dell’Azienda, nell’ambito degli appositi istituti disciplinati dal contratto collettivo integrativo aziendale ed avvalendosi della documentazione messa a disposizione dalla
Università in merito all’attività svolta.
Art. 17
Valutazione
1. Per la valutazione delle attività didattico-formative sono utilizzati da Azienda e Università gli strumenti definiti dall’Università secondo le migliori prassi internazionali e le indicazioni fornite dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario.
Capo 5 - Le strutture assistenziali
Art 18
Strutture, Programmi e Servizi dei Dipartimenti ad attività integrata
1. La costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata aziendale ed interaziendale sono disciplinati secondo quanto stabilito dal Protocollo e dal relativo Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata adottato dal Direttore generale d’intesa con il Rettore ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 517/1999, di seguito Regolamento DAI
2. Al momento della stipula del presente Accordo le strutture complesse e semplici che compongono i Dipartimenti ad attività integrata sono quelle individuate nell’Allegato n. 1.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni di tale allegato sono definite in conformità a quanto previste dal comma 1.
Art. 19
Strutture a necessaria direzione universitaria e dotazione di posti letto
1. Sulla base dei criteri definiti dall’ art. 10 commi 1 e 2 del Protocollo il numero di posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca al momento della stipula del presente Accordo è fissato a 1200.
2. Le strutture e i servizi di supporto essenziali per l’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca dell’Università nonché le relative dotazioni di posti letto, sono individuati sulla base dei criteri di cui all’art. 10 commi 2 e 3 del Protocollo ed elencati nell’Allegato 2. Ai fini di una puntuale ricognizione dello stato alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nell’Allegato 2 sono altresì elencate anche le Strutture a temporanea direzione universitaria.
3. Le strutture e i servizi di supporto essenziali per l’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca dell’Università identificate secondo quanto definito dal precedente comma, possono essere modificate secondo le norme e le procedure vigenti nell’ambito della programmazione pluriennale, dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore e previo parere obbligatorio del Comitato di Indirizzo Aziendale secondo quanto definito all’art. 4 del presente accordo e con le modalità di cui all’art. 5.
4. La dotazione di posti letto definita al comma 1 può essere modificata:
a) a seguito della variazione dei parametri di riferimento secondo quanto stabilito dal Protocollo art. 10 comma 1;
b) a seguito della variazione dell’organizzazione dell’attività assistenziale dell’Azienda
nell’ambito della programmazione pluriennale, d’intesa tra le Parti secondo le previsioni di legge e previo parere obbligatorio del Comitato di Indirizzo Aziendale secondo quanto definito all’art. 4 del presente Accordo e con le modalità di cui all’art. 5;
c) a seguito della variazione dell’organizzazione delle attività didattiche e di ricerca dell’Università nell’ambito della programmazione pluriennale, d’intesa tra le Parti secondo le previsioni di legge e previo parere obbligatorio del Comitato di Indirizzo Aziendale in conformità all’art. 4 del presente Accordo e con le modalità di cui all’art. 5.
5. Sulla base di quanto definito dall’Art. 18 del Protocollo e ferma restando la centralità della Azienda, le Parti convengono sulla possibilità che una quota di posti letto e servizi necessari per le attività legate ai diversi percorsi didattico-formativi e ricerca possa essere collocata all’interno di altre Aziende ed IRCSS del SSR. In tal caso l’Università, prima di procedere ad accordi con altre strutture pubbliche o private, comunica all’Azienda le motivazioni per le quali si rende necessario il ricorso ad altre strutture e ne acquisisce il parere obbligatorio. Tale parere non viene richiesto laddove l’Università intenda procedere ad accordi con l’Istituto Ortopedico Rizzoli, in quanto espressamente qualificato “sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia” dall’art.10 legge regione Xxxxxx-Romagna 29/2004.
6. Al momento della stipula del presente Accordo le strutture di cui al comma precedente nonché le relative dotazioni di posti letto sono quelle individuate nell’Allegato n. 3. Ai fini di una puntuale ricognizione dello stato alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nell’Allegato 3 sono altresì elencate anche le Strutture a temporanea direzione universitaria.
7. Eventuali modifiche e/o integrazioni di tale allegato sono definite in conformità a quanto previsto dal comma 5.
Art. 20
Relazioni tra i Dipartimenti ad attività integrata e Dipartimenti universitari
1. Il sistema delle relazioni informative e funzionali tra i Dipartimenti ad Attività Integrata e i Dipartimenti universitari di cui all’art. 9 comma 1, lett. e), del Protocollo, è disciplinato dal Regolamento DAI, fatte salve le prerogative del Comitato di Indirizzo Aziendale.
Capo - 6 Personale
Art. 21
Afferenza del personale universitario alle strutture
1. Il personale universitario in convenzione con l’Azienda è elencato in Allegato 4.
2. Il personale universitario da convenzionare in assistenza, non già indicato nell’Allegato 4, viene individuato con apposito atto del Direttore generale dell'Azienda previa intesa con il Rettore, in conformità alla programmazione universitaria e aziendale.
3. Per i professori e i ricercatori universitari, con lo stesso atto è stabilita l afferenza ai Dipartimenti ad attività integrata, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all’attività del Dipartimento e della struttura di
afferenza. A tal fine l’Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all’Azienda, se non già predefiniti in precedente accordo. L’Azienda verifica i presupposti di legittimità per l’inserimento in assistenza in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative.
4. Per il personale tecnico - amministrativo universitario, le Parti definiscono congiuntamente la seguente procedura:
a) invio della richiesta formale da parte del Rettore, contenente l’indicazione delle attività che verrebbero svolte dall’interessato, del titolo di studio posseduto, nonché della struttura assistenziale di riferimento;
b) valutazione da parte dell’Azienda della possibilità di inserimento in convenzione, del profilo ospedaliero di equiparazione e del corrispondente possesso del titolo di studio necessario;
c) comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dell’esito della valutazione con l’indicazione, in caso positivo, della data di decorrenza dell’inserimento in convenzione o, in caso negativo, della motivazione del diniego.
5. Raggiunta l’intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l’Azienda dispone l’integrazione assistenziale dell’interessato.
6. Azienda ed Università si impegnano a favorire, compatibilmente con le prospettive di sostenibilità dei servizi, l’uscita dalla convenzione del personale tecnico - amministrativo universitario che richieda la mobilità per lo sviluppo delle competenze professionali.
7. Il personale universitario in convenzione presente nelle strutture di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 19 è individuato nell’ Allegato 5. Eventuali modifiche e/o integrazioni di tale allegato sono definite con le sedi ulteriori.
Art. 22
Impegno orario del personale in convenzione
1. Stante l’inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, ai fini della determinazione dell’orario di lavoro, dell’articolazione del debito orario, della determinazione della dotazione organica di ciascuna Unità Operativa nonché della rilevazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti, Azienda ed Università fanno riferimento a quanto definito dal Protocollo all’art. 11, fermo restando che le attività di didattica e di ricerca non possono in ogni caso risultare penalizzate dall’attività assistenziale e che, conseguentemente, la programmazione delle Unità Operative deve risultare coerente con quanto al riguardo definito.
2. Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. a) del Protocollo, l’orario di lavoro del personale docente e ricercatore convenzionato presso l’Azienda, nonché presso le sedi ulteriori o le altre strutture di cui all’art. 18 del Protocollo, è definito in 38 ore alla settimana.
3. Ai fini della determinazione della dotazione organica di ciascuna Unità Operativa il debito orario del personale docente e ricercatore è valutato dall’Azienda nella misura del 50% del personale del SSN di corrispondente livello.
4. I Dipartimenti ad attività integrata garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che il debito orario del personale di cui al comma 2, sia definito tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell’equa distribuzione degli impegni di lavoro ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. b) del Protocollo.
5. L’orario di lavoro settimanale del personale tecnico - amministrativo universitario, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed all’assistenza, è quello fissato nel C.C.N.L. del Comparto Università.
6. L’impiego del personale tecnico - amministrativo universitario è definito attraverso piani di lavoro concordati tra il responsabile della Struttura aziendale e il responsabile della Struttura universitaria, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni delle Parti.
7. Azienda ed Università, per quanto di competenza, garantiscono la piena informativa al personale sulle modalità di applicazione degli istituti inerenti l’orario di lavoro nel rispetto delle differenti normative e dei relativi aggiornamenti.
8. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'Azienda.
9. Le assenze sono autorizzate in accordo dal responsabile universitario e dal responsabile aziendale, secondo quanto definito nei piani di lavoro, ferma restando l’applicazione del C.C.N.L. Comparto Università.
10. L’Azienda si impegna a informare l’Università in relazione a tutti gli accordi sindacali locali relativi al personale universitario in convenzione.
Art. 23
Equiparazione del personale docente e ricercatore in convenzione
1. In applicazione dell’art. 7 comma 3, lett. c) e d) del Protocollo, l’Atto aziendale, eventualmente mediante rinvio a successivi regolamenti adottati dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore, disciplina, in coerenza a quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del Protocollo, le procedure per:
a) l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e professionali, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture in cui si articola l’Azienda, ferme restando le procedure per l’attribuzione della direzione delle strutture essenziali per l’integrazione di cui all’art. 10 comma 3 del Protocollo;
b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di Strutture, Servizi e Programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tenga in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti l’integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca anche mediante la costituzione del collegio tecnico di cui all’art. 5 comma 13 del D.lgs. 517/1999.
2. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Protocollo, l’Atto aziendale, anche mediante rinvio al Regolamento DAI, disciplina le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all’interno dei Dipartimenti stessi, per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l’integrazione di cui all’art. 10 comma 3 del Protocollo, anche con riferimento ai loro profili organizzativi.
3. I titolari di incarico di responsabile di Xxxxxxxxx complessa presso l’Azienda o presso le sedi ulteriori della rete formativa, qualora chiamati nei ruoli universitari, mantengono la responsabilità della Struttura stessa, la quale entra a far parte di quelle a temporanea direzione universitaria secondo quanto stabilito dal Protocollo.
4. Lo svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia del personale universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale.
Art. 24
Trattamento economico del personale in convenzione
1. Per quanto riguarda il trattamento economico, Azienda ed Università fanno riferimento a quanto definito dall’art. 6, commi 1 e 2, del D.lgs. 517/99, dall’art. 31 del DPR 761/79, dall’art. 12 del Protocollo e da ogni ulteriore intesa regionale, fermo restando che il trattamento economico complessivo del personale in ogni caso non può risultare inferiore a quello dell’omologo ospedaliero.
2. Le somme necessarie per la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e delle altre competenze spettanti al personale docente, ricercatore e tecnico – amministrativo universitario in convenzione sono a carico dell’Azienda, che si impegna inoltre a rendere trasparenti e disponibili, su richiesta, i conteggi effettuati e i relativi criteri. L’Università provvederà alla liquidazione delle somme definite dall’Azienda.
3. L’indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario viene definita sulla base di apposita tabella di equiparazione redatta in conformità alle opportune indicazioni regionali, secondo quanto previsto all’art. 12 del Protocollo. Nelle more, le Parti convengono di continuare a far riferimento anche per le voci accessorie alle linee guida regionali sottoscritte il 19.12.2006.
4. Al personale in convenzione è corrisposto inoltre il compenso per lavoro straordinario, per pronta disponibilità e le altre indennità previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro.
5. Il personale in convenzione, anche al fine di eventuali specifici riconoscimenti economici previsti dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, sarà sottoposto alla valutazione permanente delle prestazioni secondo gli stessi criteri e modalità applicate per il personale ospedaliero, anche considerando quanto previsto dai precedenti artt. 10 comma 2, lettera j e 20.
6. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale ospedaliero.
Art. 25
Diritti e obblighi del personale universitario in convenzione e organizzazione del lavoro
1. Al personale universitario in convenzione, fermo restando lo stato giuridico universitario, per quanto riguarda gli aspetti assistenziali, si applicano i diritti ed i doveri previsti per il personale del Comparto Sanità di corrispondente qualifica.
2. L’integrazione in assistenza comporta l’inserimento nell’organizzazione dell’Azienda secondo il principio di parità di trattamento anche con riferimento:
- agli aspetti retributivi così come definiti al precedente art. 24;
- all’accesso ai servizi, compreso il servizio di mensa aziendale;
- alla formazione/aggiornamento, con contribuzione paritaria a carico di Azienda ed Università;
- pari opportunità nell’accesso alle posizioni di responsabilità aziendali dell’omologo personale ospedaliero.
3. Eventuali differenze nell’applicazione di istituti previsti da leggi, contratti e regolamenti per il personale universitario e quello ospedaliero, che dovessero comportare per il personale universitario la sospensione dall’attività assistenziale, determinano la sospensione del trattamento integrativo
correlato.
4. Il Dipartimento universitario di assegnazione del personale rappresenta l’interlocutore di riferimento dell’Azienda e dell’Università e per ciò che concerne le attività dello stesso e la loro organizzazione.
5. L’Azienda si impegna a comunicare preventivamente all’Università atti, disposizioni e regolamenti aziendali che incidano sugli obblighi assistenziali del personale e sui procedimenti autorizzatori connessi.
6. Le Parti si impegnano a effettuare una ricognizione delle attività svolte dal personale tecnico - amministrativo in convenzione che svolge la propria attività presso strutture/spazi dell’Azienda.
Art.26
Assegnisti e dottorandi di ricerca, visiting professor e visiting scholar
1. I dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto, i borsisti e le altre eventuali titolari di contratti temporanei attivati all’interno delle Università per attività di didattica e/o ricerca possono svolgere attività clinica funzionale alla didattica e/o alla ricerca, secondo le procedure concordate e quanto stabilito all’art. 11 comma 6 del Protocollo.
2. In considerazione dei processi di internazionalizzazione della didattica e della ricerca, le parti si impegnano a valutare percorsi congiunti per regolare e autorizzare l’accesso di altre figure di ricerca e di docenza – quali ad esempio visiting professor e visiting scholar – come comunemente denominati nella comunità accademica internazionale.
Art. 27 Ulteriori disposizioni
1. Quanto previsto nel presente Capo con riferimento al personale universitario docente e ricercatore in convenzione con l’Azienda si applica anche al seguente personale se integrato in convenzione:
a) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010 e quelli di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005;
b) professori xxxxxxxxxxxx a tempo determinato, di cui all’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.
2. Quanto previsto nei precedenti articoli con riferimento al personale tecnico - amministrativo universitario si applica anche al personale tecnico - amministrativo universitario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, inserito in convenzione con l’Azienda.
Capo 7 - Modalità per la ricognizione delle risorse conferite
Art. 28
Modalità per la ricognizione delle risorse conferite all’Azienda da Regione e Università
1. Azienda ed Università convengono di disciplinare con apposito atto i processi legati alla ricognizione delle risorse conferite dall’Università all’Azienda. Nelle more della definizione di tale
xxxx, viene confermata la prassi nel tempo consolidata.
Capo 8 - Sedi ulteriori
Art. 29
Accordi per le sedi ulteriori
1. Nel rispetto della procedura stabilita dal Comitato di Indirizzo Regionale circa la istituzione, modifica o soppressione di sedi ulteriori o di altre strutture della rete formativa, ai fini di cui all’art. 18 comma 3 del Protocollo, il presente Accordo costituisce altresì accordo–tipo di disciplina delle forme specifiche di collaborazione con le suddette sedi ulteriori.
2. L’Università si impegna a trasmettere i relativi accordi all’Azienda.
Capo 9 - Trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi e privacy
Art. 30
Prevenzione della corruzione e trasparenza
1. In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, Azienda ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autonomie, convengono di:
a) fornire reciprocamente opportuna e preventiva comunicazione in merito a atti e interventi di particolare rilievo nei temi in oggetto - quali ad esempio il piano anticorruzione e il codice etico e di comportamento - anche per acquisire elementi e osservazioni riguardo agli aspetti che più direttamente hanno impatto sull’integrazione delle attività e sulle persone;
b) favorire il confronto costante sul tema del conflitto di interessi per il personale in convenzione, anche individuando interventi utili a definire una complessiva coerenza di sistema;
c) valutare, attraverso il confronto dei rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la definizione di interventi e obiettivi comuni funzionali all’attuazione delle norme in oggetto e a un miglior coordinamento nei processi e nelle prassi, anche attraverso sinergie e percorsi condivisi.
Art. 31
Tutela dei dati personali e sensibili
In merito al trattamento dei dati personali e sensibili, considerata la recente normativa al livello europeo, tuttora in xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx concorda di rinviare la definizione di detti aspetti, allo specifico tavolo di confronto di cui all'art 10 del presente Accordo.
Capo 10 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 32
Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata pari a quella del Protocollo d’Intesa Regionale 2016.
2. Le Parti si impegnano a definire con ulteriore Accordo, i rapporti economici relativi all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature dell’Azienda. Nelle more della definizione di tale Accordo, continuano ad applicarsi le regole in vigore, stabilite a suo tempo nella convenzione tra Università e USL 28 Bologna Nord, sottoscritta il 6.2.1990.
Capo 11 - Disposizioni fiscali
Art. 33
Registrazione e bollo
1. Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.
2. Esso è soggetto, altresì, all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 comma 1 del
D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle parti.
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA POL. S.ORSOLA-MALPIGHI UNIVERSITA’ DI BOLOGNA IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE
(dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)