ACCORDO
di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea
LE PARTI,
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «Comunità», e
LA FEDERAZIONE RUSSA,
DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina,
RICHIAMANDOSI all’accordo di partenariato e di cooperazione fra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall’altra, concluso a Corfù il 24 giugno 1994, in particolare al suo articolo 84 e alla dichiarazione comune relativa agli articoli 26, 32 e 37 del suo atto finale,
VISTA la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Xxxxxxxxxxx del 31 maggio 2003, in base alla quale l’Unione europea e la Federazione russa convengono di concludere in tempo utile i negoziati relativi a un accordo di riammissione,
DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identi- ficare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nei territori della Federazione russa o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, compresa la legi- slazione internazionale in materia di diritti dell’uomo, e in particolare la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e il protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e il suo protocollo
n. 4 del 16 settembre 1963, e la convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957 e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato xxxxxx- xxxxx, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di per- sone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;
b) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione euro- pea tranne il Regno di Danimarca;
c) «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la cittadinanza, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;
d) «cittadino della Federazione russa» o «cittadino russo»: qual- siasi persona avente la cittadinanza della Federazione russa conformemente alla legislazione di questa;
e) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella della Federazione russa o di uno degli Stati membri;
f) «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza della Federazione russa o di uno degli Stati membri, e che non possa provare di avere la cittadinanza di un altro Stato;
g) «autorizzazione di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso ufficiale rilasciato dalla Federazione russa o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio della Federazione russa o di uno degli Stati mem- bri. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio di detti Stati in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di auto- rizzazione di soggiorno;
h) «visto»: un’autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalla Federazione russa o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel territorio della Federa- zione russa o di uno degli Stati membri. È esclusa la spe- cifica categoria dei visti di transito aeroportuale;
i) «Stato richiedente»: lo Stato (la Federazione russa o uno degli Stati membri) che presenta una domanda di riammis- sione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente accordo;
j) «Stato richiesto»: lo Stato (la Federazione russa o uno degli Stati membri) a cui è indirizzata una domanda di riammis- sione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente accordo;
k) «autorità competente»: ogni autorità nazionale della Federa- zione russa o di uno degli Stati membri incaricata dell’at- tuazione del presente accordo, quale designata nel proto- collo di attuazione bilaterale concluso fra la Federazione russa e ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo;
l) «area di frontiera»: un perimetro di 30 chilometri dalla fron- tiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Federa- zione russa, così come i territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e degli aeroporti internazionali degli Stati membri o della Federazione russa;
m) «valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dagli Stati membri o dalla Federazione russa per il passaggio delle rispettive frontiere terrestri o marittime, compresi gli aero- porti internazionali e i porti marittimi;
n) «transito»: il passaggio di un cittadino di un paese terzo e di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destina- zione.
SEZIONE I
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
Articolo 2
Riammissione di cittadini russi
1. La Federazione russa ammette, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura prevista dal presente accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territo- rio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato, con- formemente all’articolo 9 del presente accordo, che tale persona sia un cittadino della Federazione russa.
Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza della Federazione russa al mo- mento dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legi- slazione nazionale della stessa Federazione russa senza acquisire la cittadinanza o un’autorizzazione di soggiorno dello Stato membro interessato o di un altro Stato.
2. Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta posi- tiva alla domanda di riammissione, la sua missione diplomatica o il suo ufficio consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell’interessato, un documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio, valido per 30 giorni di calendario. Qualora, per qualsiasi ragione, l’in- teressato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, la missione diplomatica o l’ufficio consolare competente della Federazione russa rilascia subito un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
Articolo 3
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. La Federazione russa ammette, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura prevista dal presente accordo, qualsiasi cittadino di un paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché possa essere fornita la prova, conforme- mente all’articolo 10 del presente accordo, che la persona:
a) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dalla Federazione russa, e sia entrata direttamente da questa nel territorio di uno Stato membro; oppure
b) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un’autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dalla Federazione russa; oppure
c) sia entrata in modo illegale nel territorio degli Stati membri arrivando direttamente dal territorio della Federazione russa.
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
a) il cittadino del paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito via un aeroporto internazionale della Federazione russa; oppure
b) lo Stato membro richiedente o un altro Stato membro ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all’apolide un visto o un’autorizzazione di soggiorno, a meno che l’interessato non sia in possesso di un visto o di un’autorizzazione di sog- giorno con un periodo di validità superiore rilasciati dalla Federazione russa;
c) il cittadino del paese terzo o l’apolide è potuto entrare senza visto nel territorio dello Stato membro richiedente.
3. Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta posi- tiva alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio da essa ricono- sciuto (documento di viaggio standard dell’UE a scopo di allon- tanamento, conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994).
SEZIONE II
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
Articolo 4
Riammissione di cittadini degli Stati membri
1. Uno Stato membro ammette, su richiesta della Federa- zione russa e conformemente alla procedura prevista dal pre- sente accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federazione russa, purché sia accertato, confor- memente all’articolo 9 del presente accordo, che tale persona sia un cittadino di tale Stato membro.
Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza dello Stato membro al mo- mento dell’ingresso nel territorio della Federazione russa, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale dello stesso Stato membro senza acquisire la cittadinanza o un’autorizzazione di soggiorno della Federa- zione russa o di un altro Stato.
2. Dopo che lo Stato membro interessato ha dato una rispo- sta positiva alla domanda di riammissione, la sua missione di- plomatica o il suo ufficio consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell’inte- ressato, un documento di viaggio necessario per il suo rimpa- trio, valido per 30 giorni di calendario. Qualora, per qualsiasi ragione, l’interessato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, lo Stato membro rila- scia subito un nuovo documento di viaggio con lo stesso pe- riodo di validità.
Articolo 5
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
1. Uno Stato membro ammette, su richiesta della Federa- zione russa e conformemente alla procedura prevista dal pre- sente accordo, qualsiasi cittadino di un paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federa- zione russa, purché possa essere fornita la prova, conforme- mente all’articolo 10 del presente accordo, che la persona:
a) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dallo Stato membro richiesto, e sia entrata direttamente da questo nel territorio della Federazione russa; oppure
b) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un’autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo Stato membro richiesto; oppure
c) sia entrata in modo illegale nel territorio della Federazione russa arrivando direttamente dal territorio dello Stato mem- bro richiesto.
2. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del pre- sente articolo non si applica se:
a) il cittadino del paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito via un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto;
b) la Federazione russa ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all’apolide un visto o un’autorizzazione di soggiorno, a meno che l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità supe- riore rilasciati dallo Stato membro richiesto;
c) il cittadino del paese terzo o l’apolide è potuto entrare senza visto nel territorio della Federazione russa.
3. L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del pre- sente articolo spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l’autorizzazione di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un’autorizzazione di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo incombe allo Stato membro che ha emesso il docu- mento con il periodo di validità più lungo, oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo
1 del presente articolo incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.
4. Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la Federazione russa rilascia all’interessato un documento di viaggio da esso ricono- sciuto.
SEZIONE III
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE
Articolo 6
Domanda di riammissione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo è subordinato alla pre- sentazione di una domanda di riammissione all’autorità compe- tente dello Stato richiesto.
2. In deroga agli articoli da 2 a 5 del presente accordo, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido e, nel caso si tratti di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, se è in possesso anche di un visto o di un’autorizzazione di soggiorno in corso di validità dello Stato che deve riammetterlo.
3. Se una persona viene fermata nell’area di frontiera dello Stato richiedente dopo aver attraversato in modo illegale il confine arrivando direttamente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare una domanda di riammissione entro 2 giorni lavorativi da quando avviene il fermo (procedura acce- lerata).
Articolo 7
Contenuto delle domande di riammissione
1. Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:
a) dati dell’interessato (ad esempio nomi, cognomi, data di na- scita e possibilmente luogo di nascita, e ultimo luogo di residenza);
b) indicazione degli elementi di prova riguardanti la cittadi- nanza, l’ingresso e il soggiorno illegali, e i motivi della riam- missione di cittadini di paesi terzi e di apolidi quali enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo.
2. Nei limiti del possibile, le domande di riammissione de- vono contenere anche:
a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.
3. Un modulo comune per le domande di riammissione fi- gura nell’allegato 1 del presente accordo.
Articolo 8
Risposta alla domanda di riammissione
Alla domanda di riammissione è data una risposta scritta.
Articolo 9
Prove riguardanti la cittadinanza
1. La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e del- l’articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo può essere deter- minata per mezzo di almeno uno dei documenti elencati nel- l’allegato 2, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e la Federazione russa riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulte- riori verifiche.
2. Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui all’allegato 2 del presente accordo, la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti enumerati nell’allegato 3, anche se scaduti.
— Se vengono presentati documenti di cui all’allegato 3A del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno, reciprocamente, accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario.
— Se vengono presentati documenti di cui all’allegato 3B del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno, reciprocamente, che vi sia motivo di avviare un’a- deguata verifica.
3. La cittadinanza non può essere stabilita sulla base di do- cumenti falsi.
4. Qualora non possa essere presentato nessuno dei docu- menti di cui agli allegati 2 o 3 del presente accordo, la rappre- sentanza diplomatica o l’ufficio consolare competente della Fe- derazione russa o dello Stato membro interessato prende, se richiesto, le disposizioni necessarie con l’autorità competente dello Stato richiedente per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile per interrogare l’interessato deve essere stabilita nei protocolli d’attuazione di cui all’articolo 20 del presente ac- cordo.
Articolo 10
Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi
1. Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e del- l’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell’alle- gato 4. Gli Stati membri e la Federazione russa riconoscono reciprocamente tali prove senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
2. Le prove indirette che esistono motivi per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nel- l’allegato 5.
— Se sono presentate prove di cui all’allegato 5A del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno soddisfatte le condizioni, a meno che non possano dimo- strare il contrario.
— Se sono presentate prove di cui all’allegato 5B del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno che vi sia motivo di avviare un’adeguata verifica.
3. Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi non possono essere fornite mediante docu- menti falsi.
4. L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato qualora manchino il visto o l’autorizzazione di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce la prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione debitamente motivata dello Stato richiedente in cui si attesta che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o l’autorizzazione di soggiorno necessari.
Articolo 11
Termini
1. La domanda di riammissione deve essere presentata all’au- torità competente dello Stato richiesto entro 180 giorni di ca- lendario dalla data in cui l’autorità competente dello Stato ri- chiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o sog- giorno.
2. Alle domande di riammissione deve essere data risposta entro 25 giorni di calendario dalla conferma di ricevimento delle stesse. Ferme restando le specifiche disposizioni da con- cordare nell’ambito dei protocolli d’attuazione conclusi confor- memente all’articolo 20, qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene proro- gato, su richiesta debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario.
3. Nel caso in cui la domanda di riammissione venga pre- sentata ai sensi della procedura accelerata di cui all’articolo 6, paragrafo 3 del presente accordo, la risposta deve essere data entro 2 giorni lavorativi (definiti conformemente alla legisla- zione dello Stato richiesto) dalla conferma di ricevimento della domanda stessa.
4. Scaduti i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la riammissione si considera accettata.
5. Il trasferimento dell’interessato è effettuato entro 90 giorni di calendario. Il trasferimento ai sensi della procedura accelerata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente accordo è effet- tuato entro 2 giorni lavorativi. Su richiesta debitamente moti- vata, questo termine può essere prorogato per il tempo neces- sario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. I termini di cui al presente paragrafo decorrono dalla data di ricevimento di una risposta favorevole alla domanda di riammissione.
Articolo 12
Rigetto della domanda di riammissione
Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.
Articolo 13
Modalità di trasferimento e modi di trasporto
1. Prima del trasferimento di una persona, le autorità com- petenti della Federazione russa e dello Stato membro interessato ne stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data, il valico di frontiera e le eventuali scorte.
2. Ai fini del trasferimento sono consentiti tutti i mezzi di trasporto, aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali o al ricorso al personale dello Stato richiedente ed è possibile utilizzare sia i voli di linea che i voli charter.
SEZIONE IV
OPERAZIONI DI TRANSITO
Articolo 14
Principi generali
1. Gli Stati membri e la Federazione russa limitano il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare queste persone direttamente nello Stato di destinazione.
2. La Federazione russa autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su richiesta di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su richiesta della Federazione russa, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri Stati di transito e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione.
3. La Federazione russa o uno Stato membro possono op- porsi al transito:
a) se il cittadino del paese terzo o l’apolide rischia di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di desti- nazione o in un altro Stato di transito; oppure
b) se il cittadino del paese terzo o l’apolide deve subire azioni o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
c) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza in- terna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.
4. La Federazione russa o uno Stato membro possono revo- care tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino del paese terzo o l’apolide.
Articolo 15
Procedura di transito
1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e deve contenere le seguenti informa- zioni:
a) tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;
b) dati dell’interessato (ad esempio nome, cognome, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio);
c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso even- tuale di scorte;
d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato xxxxxx- xxxxx, sussistono le condizioni di cui all’articolo 14, para- grafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3.
Un modulo comune per le domande di transito figura nell’al- legato 6 del presente accordo.
2. Lo Stato richiesto comunica per iscritto alle autorità com- petenti dello Stato richiedente il consenso all’ammissione, con- fermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammis- sione, oppure lo informa che l’ammissione è stata rifiutata spie- gando i motivi di tale decisione.
3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consul- tazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, prov- vedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e met- tendo a disposizione strutture adatte allo scopo.
SEZIONE V
COSTI
Articolo 16
Costi di trasporto e di transito
Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che ne è oggetto o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito fino al valico di frontiera dello Stato richiesto sono a carico dello Stato richiedente.
SEZIONE VI
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 17
Protezione dei dati
I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia neces- sario per l’applicazione del presente accordo da parte delle auto- xxxx competenti della Federazione russa o di uno Stato membro, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’ela- borazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Federazione russa si attengono alla loro legi- slazione nazionale pertinente, e le autorità competenti dello Stato membro si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e alla loro legislazione nazionale adottata in con- formità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:
a) i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;
b) i dati personali devono essere rilevati per le finalità determi- nate, esplicite e legittime dell’attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in partico- lare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
— gli estremi della persona da riammettere (ad esempio cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze prece- denti),
— la carta di identità o il passaporto (tipo, numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),
— scali e itinerari,
— altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riam- missione ai sensi del presente accordo;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da con- sentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al consegui- mento delle finalità per le quali sono rilevati o sono succes- sivamente trattati;
f) sia l’autorità competente che comunica i dati personali che l’autorità competente che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino ec- cessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
g) su richiesta, l’autorità competente che riceve i dati personali informa l’autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti incaricate dell’attuazione del presente accordo. L’eventuale trasmissione ad altri organismi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità competente che li co- munica;
i) l’autorità competente che comunica i dati personali e l’auto- xxxx competente che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di detti dati.
SEZIONE VII
ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo 18
Rapporto con altri obblighi internazionali
1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obbli- ghi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, e in parti- colare:
a) dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati;
b) dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
c) dalla convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
d) dai trattati internazionali sull’estradizione e il transito;
e) dai trattati internazionali multilaterali contenenti disposizioni sulla riammissione di cittadini stranieri, come la convenzione internazionale per l’aviazione civile del 7 dicembre 1944.
2. Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di ogni trattato o accordo bilaterale sulla riammissione già con- cluso o che potrebbe essere concluso, a norma dell’articolo 20 del presente accordo, tra i singoli Stati membri e la Federazione russa, nella misura in cui le disposizioni di tali trattati o accordi riguardino questioni disciplinate dal presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.
Articolo 19
Comitato misto per la riammissione
1. Le parti istituiscono un comitato misto per la riammis- sione (di seguito «comitato») incaricato, in particolare, di:
a) controllare l’applicazione del presente accordo;
b) stabilire le modalità necessarie per l’esecuzione uniforme del presente accordo;
c) procedere periodicamente a scambi di informazioni sui pro- tocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla Federazione russa a norma dell’articolo 20 del presente ac- cordo;
d) decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;
e) proporre modifiche del presente accordo;
f) esaminare e, se necessario, proporre le modifiche da appor- tare al presente accordo in caso di nuove adesioni all’Unione europea.
2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.
3. Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Federazione russa; la Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 20
Protocolli d’attuazione
1. La Federazione russa e gli Stati membri concludono pro- tocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:
a) le autorità competenti, i valichi di frontiera, lo scambio di informazioni sui punti di contatto e le lingue di comunica- zione;
b) le modalità della riammissione ai sensi della procedura acce- lerata;
c) le condizioni per i trasferimenti sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;
d) i mezzi di prova supplementari rispetto a quelli elencati negli allegati da 2 a 5 del presente accordo;
e) la procedura per interrogare le persone da riammettere ai sensi dell’articolo 9 del presente accordo;
f) se del caso, specifiche disposizioni riguardanti i termini per il trattamento delle domande di riammissione ai sensi dell’arti- colo 11, paragrafo 2, del presente accordo.
2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato.
3. La Federazione russa accetta di applicare qualsiasi disposi- zione di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con altri Stati membri che lo chiedano, con riserva dell’applicabilità pratica alla Federazione russa. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposi- zione di un protocollo d’attuazione concluso da uno di loro anche nelle loro relazioni con la Federazione russa, su richiesta di quest’ultima e con riserva dell’applicabilità pratica ad altri Stati membri.
Ciò non si applica alle disposizioni comportanti le modalità specifiche di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.
SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Applicazione territoriale
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo vale per il territorio della Federazione russa e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.
2. Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano l’una all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. Se tale data è anteriore a quella dell’entrata in vigore dell’accordo fra la Federazione russa e la Comunità europea sulla facilita- zione del visto per i cittadini della Federazione russa e dell’Uni- one europea, il presente accordo entra in vigore solo alla stessa data di quest’ultimo accordo.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 del presente accordo diventano applicabili solo 3 anni dopo la data di cui al para- grafo 2 del presente articolo. Durante tale periodo di 3 anni, saranno applicabili solo agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la Federazione russa ha concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione.
4. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
Articolo 22
Allegati
Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 23
Entrata in vigore, durata e recesso
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle loro procedure interne.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente ac- cordo dandone notifica ufficiale all’altra parte contraente. Il pre- sente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di ricevimento della notifica.
Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilase, in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xx- xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis. V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.
Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.
Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs. Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis. 'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six. Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.
Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei. Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.
Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta. Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.
Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego. Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.
V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť. V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.
Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi. Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.
Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.
Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar Pentru Comunitatea Europeană
За Европейское сообщество
Por la Federación de Rusia Za Ruskou federaci
For Den Russiske Føderation Für die Russische Föderation Venemaa Föderatsiooni nimel Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
For the Russian Federation
Pour la Fédération de Russie Per la Federazione russa Krievijas Federācijas vārdā Rusijos Federacijos vardu
Az Orosz Föderáció részéről Għall-Federazzjoni Russa Voor de Russische Federatie
W imieniu Federacji Rosyjskiej Pela Federação da Rússia
Za Ruskú federáciu Za Rusko federacijo
Venäjän federaation puolesta På ryska federationen vägnar Pentru Federația Rusă
За Российскую Федерацию
ALLEGATO 1 DELL’ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA
ALLEGATO 2 DELL’ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA
Elenco dei documenti comprovanti la cittadinanza
— Passaporti di qualsiasi tipo della Federazione russa o degli Stati membri (ad esesempio passaporti interni, passaporti per l’estero, passaporti nazionali, passaporti diplomatici, di servizio e passaporti sostitutivi, compresi quelli dei bambini),
— certificato di ritorno nella Federazione russa,
— carta di identità nazionale degli Stati membri dell’UE,
— certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza (ad esempio certificato di nascita),
— fogli matricolari e carte d’identità militari,
— registri navali, licenze degli skipper e passaporti marittimi.
ALLEGATO 3 DELL’ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA
Elenco dei documenti comprovanti indirettamente la cittadinanza
ALLEGATO 3 A
— Fotocopia ufficiale di tutti i documenti elencati nell’Allegato 2 del presente accordo,
— dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione.
ALLEGATO 3 B
— Patenti di guida o loro fotocopie,
— qualsiasi altro documento ufficiale rilasciato dalle autorità dello Stato richiesto,
— tessere di servizio di società o loro fotocopie,
— dichiarazioni scritte di testimoni,
— dichiarazioni scritte dell’interessato e lingua parlata da questi, anche in base ai risultati di un test ufficiale.
ALLEGATO 4 DELL’ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA
Elenco dei documenti comprovanti l’esistenza di motivi per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
— Visto e/o autorizzazione di soggiorno in corso di validità rilasciati dallo Stato richiesto,
— xxxxxx di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio della persona in questione o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche, elettroniche o biometriche).
ALLEGATO 5 DELL’ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA
Elenco dei documenti comprovanti indirettamente l’esistenza delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
ALLEGATO 5 A
— Dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare dal personale dell’autorità di frontiera e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione.
ALLEGATO 5 B
— Biglietti nominativi relativi a viaggi per xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o via pullman indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente,
— elenchi di passeggeri di aerei, treni, pullman o navi indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente,
— scontrini, certificati e note di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto,
— dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione,
— dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi,
— descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio dello Stato richiedente,
— informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi,
— informazioni relative all’identità e/o al soggiorno della persona fornite da un’organizzazione internazionale,
— relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
— dichiarazioni dell’interessato.
ALLEGATO 6 DELL’ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA
Dichiarazione comune relativa all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1
«Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della Federa- zione russa e degli Stati membri, i cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa non possono essere privati della loro cittadinanza.
Le parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse subire modifiche.»
Dichiarazione comune relativa all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1
«Le parti convengono che una persona sia “entrata direttamente” dal territorio dello Stato richiesto ai sensi delle presenti disposizioni, se tale persona è arrivata per via aerea, terrestre o marittima nel territorio dello Stato richiedente senza passare da un paese terzo. Il transito aeroportuale in un paese terzo non costituisce un ingresso.»
Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca
«Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio e ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Federazione russa e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia
«Le parti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Federazione russa concluda un accordo di riammissione con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sul modello del presente accordo.»