CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO INCLUSIVE SERVICE DI N. 1 SPETTROFOTOMETRO ALL’INFRAROSSO (FT-IR) PER L’ESECUZIONE DI ANALISI DEI CALCOLI RENALI OCCORRENTE ALL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO ESTAR,...
CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO INCLUSIVE SERVICE DI N. 1 SPETTROFOTOMETRO ALL’INFRAROSSO (FT-IR) PER L’ESECUZIONE DI ANALISI DEI CALCOLI RENALI OCCORRENTE ALL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO ESTAR, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E DI AGGIUDICAZIONE CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA FARMACI DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI N. 1422 DEL 09.09.2021.
CIG: Z3A33D946B
L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 82975 del 10.11.2021 domiciliata per la carica presso l’Azienda,
E
L’Impresa SHIMADZU Italia s.r.l. con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx X.X. Xxxxxxxx x. 0, C.F. e P.I. 10191010155 legalmente rappresentata dal sig. Xxxxxx Xxxxx, nato a ( ) il / / , Codice Fiscale in qualità di Amministratore Delegato della ditta SHIMADZU Italia
s.r.l., domiciliato per la carica presso la sede della SHIMADZU Italia s.r.l.;
PREMESSO CHE:
- a seguito dell’esigenza manifestata dal Direttore della SOS Tossicologia Clinica ed Antidoping, l’Azienda USL Toscana Centro, con nota prot. n. 45933 del 21.06.2021 a firma della Direzione Sanitaria, ha richiesto ad Estar l’indizione di una procedura per la fornitura in noleggio inclusive service di n.1 Spettrofotometro all’infrarosso (FT-IR) “Xxxxxxx Trasform Infrared SpectroPhotometer (FT-IR) per l’analisi dei calcoli renali da destinare alla SOS Tossicologia dell’Azienda USL Toscana Centro”;
- Con nota prot. n. 50948/AF/az del 06.09.2021 Estar ha perfezionato la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura sopramenzionata, dandone comunicazione alla ditta SHIMADZU Italia s.r.l..
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici Estar n. 1422 del 090.92021 , ESTAR ha approvato l’aggiudicazione della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura a noleggio inclusive service di n.1 Spettrofotometro all’infrarosso (FT-IR) “Xxxxxxx Trasform Infrared SpectroPhotometer (FT-IR) per l’analisi dei calcoli renali da destinare alla SOS Tossicologia dell’Azienda USL Toscana Centro”;
- con nota prot n. 82975 del 10.11.2021 il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, a dare attuazione al contratto per la fornitura in noleggio inclusive di n. 1 Spettrofotometro all’infrarosso (FT-IR) da destinare alla SOS Tossicologia Clinica ed Antidoping dell’Azienda USL Toscana Centro;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:
- Contenuto prestazionale della fornitura parte integrante e sostanziale della richiesta di preventivo n. 307 del 06.08.2021;
- Offerta economica della ditta aggiudicataria Gli allegati al presente contratto sono:
all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Decreto UE 2016/679
all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
all. C) Modulo per richiesta DURC; all. D) DUVRI
ART. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in noleggio inclusive service di n. 1 spettrofotometro all’infrarosso (FT-IR) per l’esecuzione di analisi dei calcoli renali da destinare alla SOS Tossicologia Clinica e Antidoping del Presidio di San Salvi dell’Azienda USL Toscana Centro, secondo le modalità di seguito individuate:
Descrizione | Codice | Quantità | Prezzo complessivo IVA Esclusa |
Spettrofotometro IRAFFINITY-1S | 000-00000-00 | 1 | € 39.302,00 |
SOFTWARE LABSOLUTIONS IR | 000-00000-00 | 1 | |
USB CABLE | 980-19907 | 1 | |
QATR 10 (single reflection diamond ATR) | 000-00000-00 | 1 | |
New Psychoactive Substances & Illicit Drugs DB * L30125 | Non codificato | 1 | |
Nicodom Kidney Stone Spectra database KBr | 980-05221 | 1 | |
Inclusa – garanzia per complessivi 60 (sessanta) mesi- (incluse n. 4 visite preventive) | |||
Inclusi – oneri per la sicurezza (quantificati in euro 150,00) |
Il Noleggio comprende i reagenti, il materiale di consumo e quant’altro necessario al perfetto funzionamento della stesso, compresa l’assistenza tecnica e la manutenzione.
La fornitura dovrà essere eseguita in conformità e nel pieno rispetto di tutte le condizioni, termini e procedure stabilite nel presente atto, nel Capitolato Prestazionale, nella documentazione di gara/Ordinativi di Fornitura e relativi allegati.
ART. 3- IMPORTO
L’importo del presente contratto per la fornitura a noleggio sopra indicata ammonta complessivamente ad € 39.302,00 oltre IVA, pari ad € 47.948,44 IVA inclusa 22%.
I canoni di noleggio e di assistenza delle apparecchiature decorreranno dal 1° del mese successivo all’istallazione come previsto dall’art. 04.02 del contenuto prestazionale della fornitura parte integrante e sostanziale della richiesta di preventivo n. 307 del 06.08.2021.
ART. 4 – DURATA
Il presente contratto decorre dalla data dell’ultima firma digitale apposta sul medesimo, e avrà la durata di nr. 60 mesi a decorrere dall’esito positivo del collaudo dell’apparecchiatura, e secondo quanto indicato dall’art. 3 del presente contratto, relativamente alla decorrenza dei canoni di noleggio e assistenza tecnica.
ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.
Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel Capitolato Prestazionale.
Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il responsabile dell’esecuzione del contratto per il noleggio e la manutenzione full risk dell’apparecchiatura per l’Azienda è: D.ssa Marateresa Asquino. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il noleggio e la manutenzione full risk dell’apparecchiatura per l’Azienda è: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: XXXXXX XXXXX
ART. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.
ART. 7- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere
indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.
ART. 8- SUBAPPALTO.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.
ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
ART. 10- CAUZIONE DEFINITIVA.
A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/201, e a garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che il Fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 985,55 IVA inclusa a mezzo polizza fideiussoria della Zurich Insurance Plc – n. PC9P5PVP del 02/09/2021. Il fornitore in caso di prolungamento, si impegna a prorogare la polizza fideiussoria per l’importo proporzionato al nuovo periodo di validità contrattuale.
ART 11 – RESPONSABILITA’
E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l’Azienda sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda contraente.
Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l’Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
ART. 12 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008.
Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.
In data 11.10.2021 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 12.10.2021 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto (Allegato D).
ART. 13- PENALI
Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate all’art. 5 del contenuto prestazionale della fornitura parte integrante e sostanziale della richiesta di preventivo n. 307 del 06.08.2021.
ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO
Si rimanda all’art n. 108 e 109 del Codice .degli Appalti D. Lgs 50/2016.
ART. 15 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta SHIMADZU Italia s.r.l., l’Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)
5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.
ART. 16– CODICE DI COMPORTAMENTO
Il fornitore è tenuto ad osservare nell’espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/00-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx/000-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x- codice-di-condotta
La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.
ART. 17– SPESE PER LA REGISTRAZIONE.
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
ART. 18- DISPOSIZIONI ULTERIORI.
Il fornitore ha l’obbligo di comunicare all’Azienda USL Toscana Centro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della medesima.
ART. 19- FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.
ART. 20- APPROVAZIONE ESPRESSA
Il sottoscritto, nella qualità di Procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza della documentazione di gara, di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
ART. 21 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella presente Contratto si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel contenuto prestazionale della fornitura parte integrante e sostanziale della richiesta di preventivo n. 307 del 06.08.2021, e nella documentazione di gara e alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.
Per l’Azienda USL Toscana Centro Per l’Impresa SHIMADZU Italia s.r.l.
Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) l’Amministratore Delegato
Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx sig. Xxxxxx Xxxxx
Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.
Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario.