COMUNE DI FERENTINO
COMUNE DI FERENTINO
Lotto n. 1
Polizza ALL RISKS ELETTRONICA
Durata: dalle ore 24,00 del 01.11.2013
alle ore 24,00 del 31.12.2016
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l’assicurazione |
Contraente: | il soggetto che stipula l’assicurazione |
Assicurato: | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
Apparecchiature elettroniche: | computers, PC portatili, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, autovelox, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche e tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi |
Società: | la Compagnia di assicurazioni |
Premio: | la somma dovuta dall’Assicurato alla Società |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso, cioè l’insorgere della controversia per il quale è prestata l’assicurazione |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Broker: | Marsh S.p.A. |
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
In deroga al disposto dell’art. 1910 C.C., il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso devono comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Premesso che la rateizzazione della presente polizza viene disciplinata come segue: 1° rata 01/11/2013 – 31/12/2013
2° rata 31/12/2013 – 31/12/2014
3° rata 31/12/2014 – 31/12/2015
4° rata 31/12/2015 – 31/12/2016
A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01/11/2013 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2016, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria (31/12 di ogni anno).
Art. 5 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 7 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società, alla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.
Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s’intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.
Art. 14 – Disciplina dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione della presente polizza, ancorchè non allegati.
Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La remunerazione del broker è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura del 7% (setteper- cento)
Art. 16 – Ripartizione dell’assicurazione e delega (clausola opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della
Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le
Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo Art. 2 – ESCLUSIONI.
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, effetti di elettricità statica ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
d) rapina, furto, estorsione;
e) caduta, urto, collisione od eventi similari;
f) negligenza, incuria, imperizia;
g) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge;
h) bufere, trombe d’aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
i) caduta di aerei, di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del “muro del suono’’;
j) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
k) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
l) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell’assicurato, da terzi o dalle Autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l’evento dannoso;
m) atti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio;
n) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
o) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
La Società non risarcisce i danni ed i guasti:
1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l’Assicurato dovrebbe sostenere nell’ambito della manutenzione stessa;
5) verificatisi in occasione di spedizioni o trasporti eseguiti al di fuori del luogo d’installazione indicato in polizza;
6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
11) misteriose sparizioni, ammanchi, smarrimenti;
12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
13) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza.
14) Da virus informatici
Art. 3 – MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio/i o dall’impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi
c) prestazioni di servizi da terzi
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
e) danni ai supporti dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somma superiore a quanto indicato alla relativa Partita.
Art. 4 – EVENTI SOCIO-POLITICI – XXXX XXXXXX
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate:
1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
2. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Eventi socio-politici”.
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Terrorismo”.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Art. 6 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all’aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art. 7 – TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Terremoto”.
Art. 8 – FURTO / RAPINA
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari all’85% del danno indennizzabile.
Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stessi vi sia la costante presenza di persone. L’assicurazione comprende la rapina quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, semprechè il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata.
Le garanzie di cui al presente articolo saranno prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Furto / Rapina” e “Furto con destrezza”.
Art. 9 – SUPPORTI DI DATI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all’Art. 2 – ESCLUSIONI.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria, e/o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Supporti di dati”.
Art. 10 – XXXXX XXXXXXXXX
Ferme le esclusioni previste al precedente Art. 2, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
• l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
• siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 10% (diecipercento) con il minimo di € 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 20% (ventipercento) con il minimo di € 1.000,00.
Art. 11 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.
Per ogni danno e per quelli di “furto, rapina, urto, caduta accidentale, qualsiasi evento atmosferico o catastrofale”, i1 risarcimento sarà effettuato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Impiego mobile”
Art. 12 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società, fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito all’Art.1 - Sezione 4 sotto la voce “Demolizione e sgombero”, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
Art. 13 – ONORARI DI CONSULENTI – SPESE PERITALI
Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari di consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, oltre alle spese sostenute dall’Assicurato per il perito di parte nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce “Onorari consulenti - Spese peritali”.
Art. 14 – ENTI PRESSO TERZI
Si prende atto tra le Parti che gli enti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art.1 – Sezione 4 sotto la voce ”Enti presso terzi”.
Art. 15 – COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, ECC.
Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere, in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni, fino al limite massimo di € 3.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Art. 16 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
Art. 17 – VALORE A NUOVO
Salvo diverse indicazioni, la somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio). Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 18 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Resta comunque convenuto che non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 19 – COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE
Premesso che l’Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati al precedente Art. 17 – VALORE A NUOVO, la Società s’impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d’anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.
La Società s'impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell’annualità assicurativa.
La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l’intesa che entro 120 (centoventi) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.
Di conseguenza la Società provvederà all’emissione di un’apposita appendice per l’aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato; con l’appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l’Assicurato é tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.
La stessa procedura sarà utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
I premi dovuti a termini della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 1 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 cc il Servizio Competente” del Contraente, in caso di sinistro deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza.
E’ data facoltà al contraente/assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purchè tenga a disposizioni di questa le parti danneggiate sostituite. Qualora il Contraente/Assicurato non ottemperi a tale obbligo decade dal diritto al risarcimento.
Art. 2 – NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti.
Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio perito.
Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
Art. 3 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi atti di variazione;
c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
d) verificare l’esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
e) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione.
Art. 4 – CRITERI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell’impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Art. 5 – DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.
Art. 6 – DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L’ammontare del danno è pari all’importo stimato in 1), dedotto dell’importo stimato in 2).
Inoltre di comune accordo tra le Parti si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l’acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.
Art. 7 – ANTICIPO INDENNIZZI
Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 50.000,00 (cinquantamila) l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di € 100.000,00 - dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 8 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dall’emissione dell’atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Altresì l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta – purchè si impegni a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.
Art. 9 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DI POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato
SEZIONE 4 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI, SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
Art. 1 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Viene stabilito che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato l’importo di € 250,00 da considerarsi quale franchigia frontale, salvo quanto previsto alle sottoindicate voci:
GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO | FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO |
Eventi socio-politici (Art. 4) | € 500,00 | |
Terrorismo (Art. 5) | € 50.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 6) | € 50.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 ed il massimo di € 10.000,00 |
Xxxxxxxxx (Art. 7) | € 50.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00 |
Furto / Rapina (Art. 8) | Frontale | |
Furto con destrezza (Art. 8) | € 5.000,00 | € 1.000,00 |
Supporti di dati (Art. 9) | € 10.000,00 con limite di € 2.500,00 a supporto | Nessuno |
Impiego mobile (Art. 11) | € 10.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 750,00 |
Demolizione e sgombero (Art. 12) | € 15.000,00 | Nessuno |
Onorari consulenti - Spese peritali (Art. 13) | € 3.000,00 | Nessuno |
Enti presso terzi (Art. 14) | € 15.000,00 | € 500,00 |
SEZIONE 5 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’